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Decisione

12.2014.122

Istanza di rettifica

28 agosto 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di conciliazione; in via subordinata l’attrice ha proposto le medesime domande

di causa solo nei confronti di PI 1. In estrema sintesi l’attrice ha

rimproverato ai convenuti una serie di mancanze nell’esecuzione di accordi

contrattuali relativi a un’operazione di compravendita di diamanti, in

particolare nella fase di verifica e conta del prezzo di EUR 1'430'000.-,

avvenuta a __________ e per la quale PI 1 aveva fatto capo a funzionari della

società di sicurezza __________, mancanze che avevano condotto l’attrice a

consegnare a __________ presso AP 1 i diamanti a un emissario dell’acquirente,

mentre PI 1 aveva ricevuto a __________ delle banconote false.

2. Con

scritto 6 febbraio 2012 il legale dell’attrice ha notificato alla Pretura la

cessione del credito vantato con la petizione alla società AO 1, __________,

sulla base di uno scritto datato 2 febbraio 2012 firmato dalla cedente e dalla

cessionaria, ed ha così postulato la sostituzione della parte attrice ai sensi

dell’art. 83 CPC.

Con osservazioni 22 febbraio 2012 AP 1 si è opposta alla domanda di

sostituzione contestando sostanzialmente l’esistenza di una valida cessione di

credito.

Con scritto 23 febbraio 2012 PI 1 ha fatto valere la medesima contestazione.

Con decisione ordinatoria processuale 24 febbraio 2012 il Pretore ha dato atto

della sostituzione di __________ con AO 1, rinviando al merito la valutazione

della cessione del credito.

3. In

sede di risposta sia PI 1 che PI 3 hanno sollevato l’eccezione di carenza di

legittimazione attiva di PI 2 ritenendo non dimostrata la cessione dei diritti

vantati da __________.

Pure IS 1, già __________, alla quale la lite era stata denunciata da PI 1,

nella sua risposta ha contestato la validità della cessione da __________ a PI

2 dell’asserito credito vantato in causa e di conseguenza la legittimazione

attiva di quest’ultima.

In sede di duplica le citate parti hanno ribadito le loro tesi in merito all’eccezione

sollevata.

4. All’udienza

istruttoria del 5 novembre 2012 le parti convenute e la parte intervenuta in

lite hanno chiesto di esaminare l’eccezione della carenza di legittimazione

attiva prima dell’istruttoria di merito, ribadendo le argomentazioni già

esposte negli allegati scritti e informando che __________ era stata posta in

liquidazione a seguito del fallimento pronunciato in data 18 settembre 2012. Il

Pretore, malgrado l’opposizione di PI 2, ha deciso di procedere preliminarmente alla verifica della legittimazione attiva precisando che non era necessaria

ulteriore istruttoria al riguardo.

Con decisione incidentale 12 novembre 2012 il Pretore ha respinto l’eccezione

di carenza di legittimazione attiva (v. anche ordinanza di rettifica 21

novembre 2012) in quanto riferita alla validità della cessione di credito da __________

a AO 1, rinviando la fissazione della tassa di giustizia e delle spese al

giudizio finale.

5. Con

atto di appello 17 dicembre 2012 AP 1 ha chiesto la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione

attiva sollevata dalle parti convenute e dalla parte intervenuta in lite e di

conseguenza di respingere la petizione presentata da __________, di porre la

tassa di giudizio e le spese a carico di AO 1, subentrata in lite, e di

condannare quest’ultima a versare alle parti convenute AP 1 e PI 1 fr. 50'000.-

ciascuna a titolo di ripetibili, protestate tasse, spese e ripetibili di

seconda istanza.

PI 3 non ha presentato osservazioni all’appello.

Con scritto 7 gennaio 2013 PI 2 ha comunicato di rimettersi al giudizio del

Tribunale d’appello.

Con risposta 30 gennaio 2013 AO 1 ha postulato di respingere integralmente il

gravame.

6. Con

sentenza 26 giugno 2014, inc. 12.2012.220, questa Camera ha accolto l’appello

di PI 1 e pertanto riformato la decisione incidentale del Pretore nel senso di

accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalle

Considerandi

parti convenute e dalla parte intervenuta in lite in quanto riferita

all’invalidità della cessione del credito litigioso di __________ a PI 2. Di

conseguenza la petizione 30 novembre di __________, alla quale era subentrata PI

2, veniva respinta. La tassa di giudizio della prima sede, fissata in fr.

20'000.-, come le spese, sono state poste a carico di PI 2, condannata a

rifondere a PI 1 fr. 39'000.- a titolo di ripetibili. Le spese processuali di

appello sono pure state poste a carico di PI 2 con l’obbligo di rifondere

all’appellante fr. 6'000.- a titolo di ripetibili. In buona sostanza questa

Camera ha costatato l’assenza di un valido contratto di cessione in forma

scritta, mentre lo scritto 2 febbraio 2012 (versato agli atti dal

rappresentante legale di __________ e PI 2) costituiva unicamente la notifica

di un’asserita cessione di cui tutto si ignorava. In merito alle ripetibili di

prima sede questa Camera ha riconosciuto a PI 1 l’importo di fr. 39'000.-, a

fronte di una richiesta di fr. 50'000.-, quindi ha spiegato che a PI 3 e IS 1

non venivano assegnate ripetibili, il primo non avendo presentato appello, né

osservazioni all’appello di PI 1, la seconda essendosi limitata a rimettersi al

giudizio del tribunale.

7.

In

data 11 luglio 2014 IS 1 ha presentato un’istanza di rettifica postulando la

modifica del punto 2 del dispositivo no. I della sentenza 26 giugno 2014 di

questa Camera nel senso di riconoscerle fr. 39'000.- a titolo di ripetibili.

L’istante rileva di aver contestato nei suoi allegati di risposta e duplica la

legittimazione attiva di PI 2 che pertanto, a seguito del giudizio di questa

Camera, dev’essere considerata soccombente anche nei suoi confronti. Per questo

motivo IS 1 ritiene incompleto il dispositivo suddetto dal momento che a causa

di una svista non contempla le ripetibili di prima sede a suo favore.

L’istanza non è stata notificata alle parti alla procedura d’appello per

osservazioni.

8.

Si

può porre a titolo preliminare il quesito a sapere se IS 1, quale parte

intervenuta in lite che non ha interposto appello contro la decisione

incidentale 12 novembre 2012 e che, ricevuto l’appello di PI 1, si è limitata a

comunicare in data 7 gennaio 2013 di rimettersi al prudente giudizio del

tribunale, sia effettivamente legittimata a proporre un’istanza di rettifica.

La questione non necessita di approfondimenti dal momento che, come si vedrà in

seguito, l’istanza risulta inammissibile.

9.

Secondo

l’art. 334 cpv. 1 CPC, se il dispositivo è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure

in contraddizione con i considerandi, il giudice, su domanda di una parte o

d’ufficio, interpreta o rettifica la decisione.

Il dispositivo è incompleto se il tribunale omette, ossia dimentica, di

inserirvi una conclusione che risulta dai considerandi. La rettifica è volta a

rimediare una lacuna non voluta nel dispositivo, non nella volontà del

tribunale. In altri termini, se quest’ultimo non ha trattato una questione non

è data la via della rettifica. La modifica del contenuto di una decisione può

avvenire solo attraverso i normali rimedi giuridici. Per quanto precede si

rinvia a: Herzog, in: BSK – ZPO, 2a

ed., Art. 334, N 6 e 8; Schweizer,

in: CPC commenté, art. 334, N 9; Carcagni

Roesler, in: Baker & McKenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung,

Art. 334, N 9; Trezzini, in: CPC

comm, art. 334, pag. 1435; Schwander,

in: Brunner/Schwander/Gasser, DIKE – Komm – ZPO, Art. 334, N 5; II CCA 8

febbraio 2013, inc. 12.2012.214, pag. 3; I CCA 13 maggio 2013, inc.

11.2011

, consid. 10.

10.

Ora, come risulta

dai fatti qui sopra descritti, nella sua sentenza del 26 giugno 2014 questa

Camera ha spiegato al considerando 5 (v. in particolare pag. 10) per quale

motivo non riteneva di poter riconoscere ripetibili riferite al primo grado di

giudizio né a PI 3, né a IS 1. Coerentemente nel dispositivo di quel giudizio

si ritrovano solo le ripetibili a favore di PI 1, sia di prima che di seconda

istanza. Contrariamente a quanto sostiene l’istante, la sentenza 26 giugno 2014

della II CCA non contiene pertanto alcuna omissione o dimenticanza. Come

spiegato al considerando che precede, la modifica della formazione della

volontà di questa Camera, come detto espressa alla pagina 10 del giudizio in

esame, potrà avvenire unicamente attraverso i rimedi giuridici ordinari.

Ne segue che l’istanza di rettifica risulta inammissibile.

11.

Per quanto

riguarda i rimedi di diritto esperibili contro questa pronuncia si osserva che,

nonostante il tenore dell’art. 334 cpv. 3 CPC, il giudizio inerente la domanda

di rettifica di una decisione di secondo grado non è impugnabile mediante

reclamo, ma può essere oggetto di ricorso al Tribunale federale (v. Herzog, op. cit., Art. 334, N 16; Schwander, op. cit., Art. 334, N 17; Freiburghaus/Afheldt, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger; ZPO Komm., Art. 334, N 13).

Le spese processuali seguono la soccombenza dell’istante e sono calcolate sulla

base dell’importo di fr. 39'000.-. Identico importo è determinante anche ai

fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

pronuncia: I. L’istanza di rettifica 11 luglio 2014 di

IS 1 è inammissibile.

II. Le spese processuali di complessivi fr. 200.- sono a carico

dell’istante.

III. Notificazione:

-

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).