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Decisione

12.2014.126

Causa di lavoro con valore inferiore a fr. 30'000.- - ricusa giudice di pace - prevenzione - spese giudiziarie

12 gennaio 2015Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti presi nell’ambito del normale svolgimento del suo ufficio non

permettono - da soli - di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero

rivelarsi sbagliati, ritenuto che solo sbagli particolarmente grossolani e

ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di

funzione, possono eventualmente giustificare un sospetto oggettivo di

Considerandi

prevenzione (DTF 125 I 119 consid. 3e), fermo restando ad ogni modo che errori

di fatto o di diritto vanno innanzitutto censurati con i rimedi giuridici

offerti dalla legge e non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 14 consid. 5b, 116

Ia 135 consid. 3a; TF 3 febbraio 2010 4A_486/2009 consid. 2). Nel caso di specie

è senz’altro a ragione che il Pretore ha ritenuto che il fatto che in occasione

dell’ordinanza sulle prove il Giudice di pace avesse deciso di non ammettere

“allo stadio attuale della causa” alcune delle prove offerte dall’attrice non

potesse giustificare una sua ricusa: la particolare formulazione del

Dispositivo

dispositivo dell’ordinanza lasciava in effetti intendere che quella pronuncia

non era definitiva, ma avrebbe se del caso potuto essere modificata in un secondo

momento, a dipendenza dell’esito dell’istruttoria; in tali circostanze, ritenuto

altresì che al giudice della ricusa non compete di esaminare la conduzione del

processo come se fosse un’istanza d’appello (TF 13 luglio 2005 1P.158/2005

consid. 3.2; II CCA 31 luglio 2008 inc. n. 12.2008.120), l’accoglimento delle

prove della convenuta e la mancata ammissione di alcune di quelle offerte

dall’attrice, fossero anche stati ingiustificati, non rappresentavano ancora un

vero e proprio errore procedurale (da cui tra l’altro l’infondatezza di

un’eventuale impugnazione della stessa in separata sede) e comunque non

costituivano uno sbaglio particolarmente grossolano né tanto meno ripetuto,

tale da essere considerato una violazione grave dei doveri di funzione.

10. Escluso così che le

circostanze evocate dall’attrice, considerate singolarmente, potessero

giustificare la ricusa del Giudice di pace, resta ora da esaminare se una tale

conclusione si imponesse apprezzandole nel loro complesso. Il quesito

dev’essere risolto negativamente. Il fatto che il Giudice di pace conoscesse

personalmente fin da ragazzo un membro del consiglio d’amministrazione della

convenuta, risiedesse nel suo stesso Comune e avesse discusso con lui dandogli

del “tu” e parlando talora in dialetto in occasione dell’udienza; il fatto che egli

si fosse ritirato con il patrocinatore della convenuta per discutere

privatamente in merito a un’altra procedura alla fine dell’udienza; e il fatto che

in occasione della successiva ordinanza sulle prove egli avesse deciso di non

ammettere “allo stadio attuale della causa” alcune delle prove offerte

dall’attrice, non costituiscono in effetti, anche presi in considerazione nel

loro insieme, circostanze suscettibili di farlo apparire oggettivamente

prevenuto di fronte a quest’ultima.

11. Ancorché non oggetto di una

formale censura, il giudizio pretorile - impugnato in tutti i suoi punti - deve

nondimeno essere riformato, in applicazione del principio iura novit curia

(ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 39 ad

art. 321 CPC), nella misura in cui l’attrice era stata condannata ad assumersi

la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.-. L’art. 114 lett. c

CPC stabilisce in effetti che nella procedura decisionale non possono tra

l’altro essere addossate spese processuali (tassa di giustizia e spese) per le

controversie, come quella in esame (cfr. il prossimo considerando), derivanti

da un rapporto di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30'000.-. Come già

deciso a margine dell’art. 343 cpv. 3 vCO, il cui tenore è stato ora ripreso

dall’art. 114 lett. c CPC, la gratuità della procedura è prevista anche se la

controversia porta su eventuali questioni accessorie di natura procedurale (DTF

104 II 222 consid. 2), tra cui rientrano anche le decisioni in materia di

ricusa.

12. Ne discende che il reclamo

dell’attrice dev’essere parzialmente accolto, limitatamente alla riforma del

giudizio sulle spese processuali della sede pretorile. Trattandosi di una

controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso

inferiore a fr. 30'000.-, in seconda istanza non vengono prelevate spese

processuali (art. 114 lett. c CPC), mentre le ripetibili, calcolate su un

valore litigioso di fr. 2’032.-, seguono la pressoché integrale soccombenza della

reclamante (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 106 CPC

decide:

I. Il

reclamo 23 luglio 2014 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 15 luglio 2014 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,

invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

2. Non si prelevano né tasse, né spese

per la procedura di ricusa. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 300.- per

ripetibili.

II. Non si prelevano spese

processuali per la procedura di reclamo. La reclamante rifonderà alla

controparte fr. 200.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno e alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Il

ricorso è tra l’altro ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali

notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione

(art. 92 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).