12.2014.126
Causa di lavoro con valore inferiore a fr. 30'000.- - ricusa giudice di pace - prevenzione - spese giudiziarie
12 gennaio 2015Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.126
Lugano
12 gennaio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata - inc. n. 1/Sem/14 della Giudicatura
di pace del circolo del Gambarogno - promossa con petizione 2 gennaio 2014 da
RE
1
contro
CO
1
rappr. dall’ RA 1
volta
ad ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 2’032.-, o in
subordine di almeno fr. 1'328.-, oltre interessi al 5% dal 5 giugno 2013 (da
cui poi dedurre gli usuali oneri sociali di legge) nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Locarno;
ed ora sull’istanza di
ricusa presentata il 9 aprile 2014 dall’attrice nei confronti del Giudice di
pace PI 1, avversata da quest’ultimo e dalla convenuta, e che il Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto con decisione 15 luglio 2014,
ponendo a carico dell’attrice la tassa di giustizia e le spese di complessivi
fr. 150.- e l’indennità per ripetibili di fr. 300.- (inc. n. SO.2014.341);
reclamante l’attrice,
che con atto 23 luglio 2014 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso
dell’accoglimento dell’istanza di ricusa e della trasmissione dell’incarto alla
Giudicatura di pace di Bellinzona, con protesta di tasse e spese;
mentre il Giudice di
pace e la convenuta, con osservazioni 4 agosto rispettivamente 1° settembre
2014, postulano la reiezione del gravame, protestando spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Nell’ambito della causa a
procedura semplificata promossa il 2 gennaio 2014, avente per oggetto una
controversia derivante da un contratto di lavoro, e volta segnatamente ad
ottenere la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 2’032.- (o di fr. 1'328.-) più
accessori, RE 1 con istanza 9 aprile 2014 ha chiesto la ricusa del giudice adito, il Giudice di pace del circolo del Gambarogno PI 1, e la trasmissione degli
atti alla viciniore Giudicatura di pace di Bellinzona.
2. Con decisione 15 luglio
2014 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha respinto l’istanza
di ricusa (dispositivo n. 1), ponendo a carico dell’attrice la tassa di
giustizia e le spese di complessivi fr. 150.- e le ripetibili di fr. 300.-
(dispositivo n. 2).
Egli ha ritenuto che non erano
tali da fondare il motivo di ricusa dell’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC (disposizione
secondo cui chi opera in seno a un’autorità giudiziaria si ricusa se, per altri
motivi, segnatamente a causa di amicizia o inimicizia con una parte o il suo
rappresentante, potrebbe avere una prevenzione nella causa) né il fatto che il Giudice
di pace ed E__________ __________, membro del consiglio d’amministrazione della
convenuta, si conoscessero personalmente fin da ragazzi, risiedessero nello
stesso Comune e si fossero dati del “tu” in occasione dell’udienza di
discussione del 31 marzo 2014, né il fatto che i due e il patrocinatore della
convenuta, avv. RA 1, si fossero allora espressi a tratti in dialetto ticinese,
con relativa verbalizzazione comunque in italiano; tale conclusione neppure era
inficiata dal fatto che al termine dell’udienza il Giudice di pace avesse avuto
modo di discutere privatamente con il patrocinatore della convenuta in merito a
un’altra procedura, o ancora dal fatto, non reso verosimile, che pochi minuti
prima dell’udienza egli avesse telefonicamente chiesto lumi ad un terzo non
identificato con riferimento alla lite tra le parti. Il Pretore ha infine escluso
che il fatto che nell’ordinanza sulle prove del 7 aprile 2014 il Giudice di
pace avesse deciso di non ammettere “allo stadio attuale della causa” alcune
delle prove offerte dall’attrice potesse costituire un grave errore di
procedura tale da giustificare la sua ricusa, tanto più che quella pronuncia
nemmeno era stata impugnata in separata sede.
3. Con il reclamo 23 luglio
2014 che qui ci occupa, avversato dal Giudice di pace e dalla convenuta con
osservazioni 4 agosto rispettivamente 1° settembre 2014, l’attrice chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di ricusa e di
trasmettere l’incarto alla viciniore Giudicatura di pace di Bellinzona (recte:
di Locarno, cfr. art. 1 del Regolamento delle Giudicature di pace), con
protesta di tasse e spese. Essa rimprovera innanzitutto al Pretore di non aver ritenuto,
pur avendo appurato che il Giudice di pace ed E__________ __________ si
conoscevano personalmente fin da ragazzi, risiedevano nello stesso Comune, si
erano dati del “tu” e avevano a tratti parlato in dialetto durante l’udienza,
che essi fossero in un rapporto di amicizia. Ribadisce in seguito che il fatto
che il Giudice di pace avesse chiesto telefonicamente consiglio pochi minuti
prima dell’udienza con riferimento alla lite tra le parti e che al termine della
stessa si fosse ritirato a discutere privatamente con il patrocinatore della
convenuta era a sua volta tale da suscitare in lei un’apparenza di prevenzione.
E ripropone infine la tesi secondo cui il grave ed irreparabile errore
processuale commesso dal Giudice di pace per aver accolto tutte le prove
indicate dalla controparte e non aver ammesso alcune delle prove da lei offerte
- oltretutto in una causa retta dal principio inquisitorio - giustificava a sua
volta la sua ricusa, poco importando se essa non avesse poi ritenuto di
impugnare la relativa ordinanza in separata sede o ancora se quella pronuncia
fosse eventualmente modificabile. In ogni caso una tale conclusione si imponeva
apprezzando nel loro insieme, e non solo singolarmente, le circostanze così evocate.
4. Secondo l’art. 50 cpv. 2
CPC la decisione sulla domanda di ricusazione ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC è impugnabile mediante reclamo. Giusta l’art. 48 lett. b
cifra 2 LOG l’autorità competente a occuparsi del reclamo contro la decisione
sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle obbligazioni è la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello.
5. L’art. 320 CPC prevede che
con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo dev’essere
motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione
del diritto, in esso occorre spiegare almeno in modo conciso, riferendosi
all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il
giudizio contestato viene impugnato. Quanto all'accertamento dei fatti, la
definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio, per
cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in
una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera,
opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice; egli
deve invece dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che
l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile,
destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di
giustizia ed equità; non basta segnatamente che il reclamante affermi
l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (II
CCA 29 ottobre 2013 inc. n. 12.2013.104, 18 novembre 2013 inc. n. 12.2013.71,
10 marzo 2014 inc. n. 12.2013.191).
6. Come rilevato dal Pretore,
la ricusa si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire uno
svolgimento ordinato del processo. La garanzia del diritto a un tribunale
indipendente e imparziale, istituita dall’art. 30 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6
CEDU - che su questo punto hanno la medesima portata - permette di esigere la
ricusa di un giudice la cui situazione o comportamento possono suscitare dubbi
sulla sua imparzialità; essa mira ad evitare che circostanze estranee al
processo possano influenzare il giudizio a favore o a detrimento di una parte
(DTF 138 I 1 consid. 2.2).
La ricusa rimane tuttavia una
misura d’eccezione che, per non intralciare il buon funzionamento della
giustizia, dev’essere ammessa soltanto in presenza di motivi gravi ed oggettivi
che permettono di dubitare dell’imparzialità del giudice. Non è necessario che
venga accertata un’effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione
d’animo non può essere dimostrata: bastano circostanze concrete idonee a
suscitare l’apparenza di una prevenzione e a far sorgere un rischio di
parzialità. Ciononostante, ai fini del giudizio possono venir tenute in
considerazione solo circostanze constatate oggettivamente: la semplice
affermazione della parzialità basata sui sentimenti soggettivi di una parte non
è sufficiente per fondare un dubbio legittimo (DTF 138 I 1 consid. 2.2, 134 I
238 consid. 2.1). In altre parole, la parte può personalmente risentire certi
atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità, ma decisivo è unicamente
sapere se le sue apprensioni soggettive possono considerarsi oggettivamente
giustificate (TF 29 novembre 2007 1B_222/2007 consid. 3.2.3, in RtiD 2008 II p.
23 segg., 3 febbraio 2010 4A_486/2009 consid. 2).
7. Con la prima censura l’attrice
non contesta di per sé l’accertamento dei fatti ad opera del Pretore, secondo
cui il Giudice di pace ed E__________ __________ si conoscevano personalmente fin
da ragazzi, risiedevano nello stesso Comune, si erano dati del “tu” e avevano a
tratti parlato in dialetto ticinese durante l’udienza, ma ritiene che dallo
stesso, in diritto, si doveva concludere che tra loro vi fosse un vero e
proprio rapporto di amicizia, tale da imporre la ricusa del giudice giusta
l’art. 47 cpv. 1 lett. f CPC. A torto. Il motivo di ricusa per l’amicizia tra un
giudice ed una parte, che va ammesso solo in presenza di particolari
circostanze e con riserbo, presuppone in effetti l’esistenza di una relazione
tra loro di una certa intensità e qualità, eccedente quel che è socialmente
usuale (DTF 138 I 1 consid. 2.4; TF 25 marzo 2009 1B_303/2008 consid. 2.2), che
si realizza quando quel particolare rapporto viene vissuto attivamente tramite
regolari contatti personali e risulta attuale, ritenuto che ciò non è il caso
in presenza di una semplice conoscenza personale, di una vicinanza o di un
rapporto confidenziale limitato al fatto di darsi del “tu” (Weber, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 35
ad art. 47 CPC). Nel caso concreto tra il Giudice di pace ed E__________ __________
esisteva per l’appunto solo una conoscenza personale di lunga data, risalente ai
tempi della gioventù, ed è con ogni evidenza proprio a seguito di quella
conoscenza che essi si erano poi dati del “tu” parlando a tratti in dialetto,
come accade frequentemente in Ticino tra persone di una certa età che si
conoscono da lungo tempo. L’attrice, a prescindere dalle sue impressioni
soggettive, non è per contro stata in grado di dimostrare o rendere verosimili
altre circostanze particolari a sostegno dell’esistenza di una loro relazione più
intensa e stretta, attuale e vissuta attivamente, eccedente quel che era
socialmente usuale, il fatto che essi abitassero nel medesimo Comune non
essendo ancora sufficiente allo scopo.
8. Con la seconda censura
l’attrice ribadisce che il fatto che pochi minuti prima dell’udienza il Giudice
di pace avesse chiesto telefonicamente consiglio con riferimento alla lite tra
le parti e che al termine di quell’udienza si era ritirato per parlare
privatamente con il patrocinatore della convenuta, avv. RA 1, era a sua volta
tale da suscitare in lei un’apparenza di prevenzione, essendovi il fondato
sospetto che in entrambe le occasioni egli avesse discusso della sua causa con
il patrocinatore della controparte. Essa contesta in sostanza sia l’accertamento
fattuale del Pretore, secondo cui non era invece stato reso verosimile che
prima dell’udienza il Giudice di pace avesse telefonicamente chiesto lumi ad un
terzo non identificato con riferimento alla lite in esame e secondo cui dopo l’udienza
egli aveva discusso privatamente con il patrocinatore della convenuta in merito
a un’altra procedura, sia la conclusione giuridica di assenza di prevenzione
che ne era poi stata tratta. La censura è infondata. A fronte dell’affermazione
dell’attrice circa l’esistenza della nota telefonata (nell’ambito della quale,
anche a detta dell’attrice, mai l’avv. RA 1 sarebbe per altro stato menzionato espressamente
come interlocutore), non suffragata da riscontri probatori, e dell’obiezione
del Giudice di pace di non averla invece effettuata, a sua volta non
corroborata da prove, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che la stessa
non fosse stata resa sufficientemente verosimile non può essere considerato
arbitrario. Quanto alla discussione privata pacificamente effettuata dal
Giudice di pace con il patrocinatore della convenuta alla fine dell’udienza, il
fatto che a quel momento essi avessero parlato di un’altra causa non è stato di
per sé censurato in questa sede, sicché nemmeno questo accertamento pretorile
può essere ritenuto arbitrario; il sospetto dell’attrice secondo cui essi
avessero allora discusso anche della lite tra le parti, non confermato da
alcuna risultanza istruttoria ed anzi smentito dalle affermazioni del Giudice
di pace e dello stesso patrocinatore della convenuta, non è per contro stato
reso sufficientemente verosimile, e l’assunto in tal senso del Pretore non può nuovamente
essere considerato arbitrario.
In tali circostanze, la
conclusione pretorile secondo cui il colloquio personale con il legale della
convenuta, concernente un’altra causa, non fosse di per sé tale da suscitare un
dubbio di prevenzione del giudice (come per altro ammesso anche dalla stessa
attrice a p. 4 della replica) non presta il fianco a critiche.
9. Con la terza censura
l’attrice ripropone la tesi secondo cui il grave ed irreparabile errore
processuale commesso dal Giudice di pace per aver accolto tutte le prove
indicate dalla controparte e non averne ammesse alcune da lei offerte -
oltretutto in una causa retta dal principio inquisitorio - giustificava a sua
volta la sua ricusa, poco importando se essa non avesse poi ritenuto di
impugnare l’ordinanza sulle prove in separata sede o se ancora quella pronuncia
fosse eventualmente modificabile. L’attrice non può essere seguita. Il
Tribunale federale ha in effetti già avuto modo di rammentare che decisioni
procedurali sfavorevoli a una parte non suffragano in sé prevenzione oggettiva
né parzialità soggettiva del giudice (DTF 117 Ia 324 consid. 2): rientra infatti
nelle funzioni del magistrato decidere questioni controverse e delicate, sicché
Fatti
i provvedimenti presi nell’ambito del normale svolgimento del suo ufficio non
permettono - da soli - di ravvisare parzialità, nemmeno qualora dovessero
rivelarsi sbagliati, ritenuto che solo sbagli particolarmente grossolani e
ripetuti, tali da essere considerati come violazioni gravi dei doveri di
funzione, possono eventualmente giustificare un sospetto oggettivo di
Considerandi
prevenzione (DTF 125 I 119 consid. 3e), fermo restando ad ogni modo che errori
di fatto o di diritto vanno innanzitutto censurati con i rimedi giuridici
offerti dalla legge e non con istanze di ricusa (DTF 116 Ia 14 consid. 5b, 116
Ia 135 consid. 3a; TF 3 febbraio 2010 4A_486/2009 consid. 2). Nel caso di specie
è senz’altro a ragione che il Pretore ha ritenuto che il fatto che in occasione
dell’ordinanza sulle prove il Giudice di pace avesse deciso di non ammettere
“allo stadio attuale della causa” alcune delle prove offerte dall’attrice non
potesse giustificare una sua ricusa: la particolare formulazione del
Dispositivo
dispositivo dell’ordinanza lasciava in effetti intendere che quella pronuncia
non era definitiva, ma avrebbe se del caso potuto essere modificata in un secondo
momento, a dipendenza dell’esito dell’istruttoria; in tali circostanze, ritenuto
altresì che al giudice della ricusa non compete di esaminare la conduzione del
processo come se fosse un’istanza d’appello (TF 13 luglio 2005 1P.158/2005
consid. 3.2; II CCA 31 luglio 2008 inc. n. 12.2008.120), l’accoglimento delle
prove della convenuta e la mancata ammissione di alcune di quelle offerte
dall’attrice, fossero anche stati ingiustificati, non rappresentavano ancora un
vero e proprio errore procedurale (da cui tra l’altro l’infondatezza di
un’eventuale impugnazione della stessa in separata sede) e comunque non
costituivano uno sbaglio particolarmente grossolano né tanto meno ripetuto,
tale da essere considerato una violazione grave dei doveri di funzione.
10. Escluso così che le
circostanze evocate dall’attrice, considerate singolarmente, potessero
giustificare la ricusa del Giudice di pace, resta ora da esaminare se una tale
conclusione si imponesse apprezzandole nel loro complesso. Il quesito
dev’essere risolto negativamente. Il fatto che il Giudice di pace conoscesse
personalmente fin da ragazzo un membro del consiglio d’amministrazione della
convenuta, risiedesse nel suo stesso Comune e avesse discusso con lui dandogli
del “tu” e parlando talora in dialetto in occasione dell’udienza; il fatto che egli
si fosse ritirato con il patrocinatore della convenuta per discutere
privatamente in merito a un’altra procedura alla fine dell’udienza; e il fatto che
in occasione della successiva ordinanza sulle prove egli avesse deciso di non
ammettere “allo stadio attuale della causa” alcune delle prove offerte
dall’attrice, non costituiscono in effetti, anche presi in considerazione nel
loro insieme, circostanze suscettibili di farlo apparire oggettivamente
prevenuto di fronte a quest’ultima.
11. Ancorché non oggetto di una
formale censura, il giudizio pretorile - impugnato in tutti i suoi punti - deve
nondimeno essere riformato, in applicazione del principio iura novit curia
(ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 39 ad
art. 321 CPC), nella misura in cui l’attrice era stata condannata ad assumersi
la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 150.-. L’art. 114 lett. c
CPC stabilisce in effetti che nella procedura decisionale non possono tra
l’altro essere addossate spese processuali (tassa di giustizia e spese) per le
controversie, come quella in esame (cfr. il prossimo considerando), derivanti
da un rapporto di lavoro fino a un valore litigioso di fr. 30'000.-. Come già
deciso a margine dell’art. 343 cpv. 3 vCO, il cui tenore è stato ora ripreso
dall’art. 114 lett. c CPC, la gratuità della procedura è prevista anche se la
controversia porta su eventuali questioni accessorie di natura procedurale (DTF
104 II 222 consid. 2), tra cui rientrano anche le decisioni in materia di
ricusa.
12. Ne discende che il reclamo
dell’attrice dev’essere parzialmente accolto, limitatamente alla riforma del
giudizio sulle spese processuali della sede pretorile. Trattandosi di una
controversia derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.-, in seconda istanza non vengono prelevate spese
processuali (art. 114 lett. c CPC), mentre le ripetibili, calcolate su un
valore litigioso di fr. 2’032.-, seguono la pressoché integrale soccombenza della
reclamante (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 106 CPC
decide:
I. Il
reclamo 23 luglio 2014 di RE 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 15 luglio 2014 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna,
invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
2. Non si prelevano né tasse, né spese
per la procedura di ricusa. L’attrice rifonderà alla convenuta fr. 300.- per
ripetibili.
II. Non si prelevano spese
processuali per la procedura di reclamo. La reclamante rifonderà alla
controparte fr. 200.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo del Gambarogno e alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Il
ricorso è tra l’altro ammissibile contro decisioni pregiudiziali e incidentali
notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione
(art. 92 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).