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Decisione

12.2014.128

Istanza di condono di tassa di giustizia di fr. 400.-, respinta

12 agosto 2014Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

12.2014.128

Lugano

12 agosto 2014/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della seconda Camera civile del

Considerandi

Tribunale d'appello

quale

giudice unica (art. 48b lett. b n. 3 LOG)

vista

la domanda di condono delle spese giudiziarie presentata il 13 marzo 2014 da

IS

1.

relativa

alla

decisione 12.2013.191 della seconda Camera civile del tribunale di appello,

Dispositivo

dispositivo n. 2 (spese giudiziarie)

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che

con decisione 10 marzo 2014 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha

respinto il reclamo presentato da IS 1 contro la sentenza 29 ottobre 2013 (inc.

SO.2013.664) del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, che respingeva

la domanda di ricusa nei confronti del Pretore della giurisdizione di

Mendrisio-Sud, e ha posto a carico della reclamante le spese processuali di

complessivi fr. 400.-;

che con istanza 13 marzo 2014 IS

1 ha chiesto il condono delle tasse e spese di giustizia, affermando di non

avere mezzi economici con cui “anticipare alcuna tassa giudiziaria”;

che la situazione economica

dell’istante risulta, oltre che dalla decisione 25 febbraio 2014 dell’Ufficio

del sostegno sociale e dell’inserimento, dalla documentazione da lei prodotta

nell’ambito della procedura incarto 12.2013.27 presso questa Camera;

che per il pagamento delle spese

processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza

permanente, il condono (art. 112 cpv. 1 CPC);

che il condono, vale a dire la

rinuncia definitiva all’incasso, può avvenire solo per le spese dovute allo

Stato, a eccezione dell’indennità ripetibile dovuta alla controparte (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art.

112);

che la Legge sulla tariffa

giudiziaria del Canton Ticino è silente sulla competenza per statuire sulle

domande di dilazione e di condono, sicché la Seconda Camera civile dovrebbe

essere competente per decidere sul condono relativo alle spese processuali

dovute nella procedura di appello (Tappy,

in CPC commenté, n. 12 ad art. 112);

che il condono delle spese

processuali presuppone l’indigenza permanente della parte istante;

che per decidere sul condono è

rilevante la situazione concreta, vale a dire che occorre stabilire se

l’istante è nell’impossibilità permanente di far fronte alle spese giudiziarie

di seconda sede di complessivi fr. 400.- (dispositivo n. 2 della sentenza 10

marzo 2014 inc. n. 12.2013.191);

che nella fattispecie l’istante

ha invero addotto di non poter versare l’importo di fr. 400.- e di essere a

beneficio di prestazioni assistenziali, ma ciò non equivale ancora a dimostrare

di essere in stato di indigenza permanente;

che a ogni modo, visto

l’ammontare delle spese processuali di seconda istanza in complessivi fr.

400.-, si può ragionevolmente esigere dall’istante che abbia a pagare tale

importo sull’arco di un anno, ciò che corrisponde a un onere mensile di fr.

34.-, pari a meno di fr. 1.05 al giorno;

che la domanda di condono deve

dunque essere accolta limitatamente alla possibilità di versare l’importo in

undici rate mensili di fr. 33.50 e una rata finale di fr. 31.50;

che viste le particolarità del

caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per

questa procedura;

Per questi motivi

decide: 1. La domanda di condono 14

marzo 2014 di IS 1 è respinta.

2. È accordato il pagamento

rateale della tassa di giustizia di fr. 400.- (dispositivo n. 2 della sentenza

10 marzo 2014 inc. n. 12.2013.191) in undici rate mensili di fr. 33.50 e una

rata mensile finale di fr. 31.50.

3. Non si prelevano spese

giudiziarie.

4. Notificazione:

-.

Comunicazione all’Ufficio

dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

(giudice

Epiney-Colombo)

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).