12.2014.128
Istanza di condono di tassa di giustizia di fr. 400.-, respinta
12 agosto 2014Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2014.128
Lugano
12 agosto 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Considerandi
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. b n. 3 LOG)
vista
la domanda di condono delle spese giudiziarie presentata il 13 marzo 2014 da
IS
1.
relativa
alla
decisione 12.2013.191 della seconda Camera civile del tribunale di appello,
Dispositivo
dispositivo n. 2 (spese giudiziarie)
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che
con decisione 10 marzo 2014 la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha
respinto il reclamo presentato da IS 1 contro la sentenza 29 ottobre 2013 (inc.
SO.2013.664) del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord, che respingeva
la domanda di ricusa nei confronti del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Sud, e ha posto a carico della reclamante le spese processuali di
complessivi fr. 400.-;
che con istanza 13 marzo 2014 IS
1 ha chiesto il condono delle tasse e spese di giustizia, affermando di non
avere mezzi economici con cui “anticipare alcuna tassa giudiziaria”;
che la situazione economica
dell’istante risulta, oltre che dalla decisione 25 febbraio 2014 dell’Ufficio
del sostegno sociale e dell’inserimento, dalla documentazione da lei prodotta
nell’ambito della procedura incarto 12.2013.27 presso questa Camera;
che per il pagamento delle spese
processuali il giudice può concedere una dilazione o, in caso di indigenza
permanente, il condono (art. 112 cpv. 1 CPC);
che il condono, vale a dire la
rinuncia definitiva all’incasso, può avvenire solo per le spese dovute allo
Stato, a eccezione dell’indennità ripetibile dovuta alla controparte (Tappy, in CPC commenté, n. 3 ad art.
112);
che la Legge sulla tariffa
giudiziaria del Canton Ticino è silente sulla competenza per statuire sulle
domande di dilazione e di condono, sicché la Seconda Camera civile dovrebbe
essere competente per decidere sul condono relativo alle spese processuali
dovute nella procedura di appello (Tappy,
in CPC commenté, n. 12 ad art. 112);
che il condono delle spese
processuali presuppone l’indigenza permanente della parte istante;
che per decidere sul condono è
rilevante la situazione concreta, vale a dire che occorre stabilire se
l’istante è nell’impossibilità permanente di far fronte alle spese giudiziarie
di seconda sede di complessivi fr. 400.- (dispositivo n. 2 della sentenza 10
marzo 2014 inc. n. 12.2013.191);
che nella fattispecie l’istante
ha invero addotto di non poter versare l’importo di fr. 400.- e di essere a
beneficio di prestazioni assistenziali, ma ciò non equivale ancora a dimostrare
di essere in stato di indigenza permanente;
che a ogni modo, visto
l’ammontare delle spese processuali di seconda istanza in complessivi fr.
400.-, si può ragionevolmente esigere dall’istante che abbia a pagare tale
importo sull’arco di un anno, ciò che corrisponde a un onere mensile di fr.
34.-, pari a meno di fr. 1.05 al giorno;
che la domanda di condono deve
dunque essere accolta limitatamente alla possibilità di versare l’importo in
undici rate mensili di fr. 33.50 e una rata finale di fr. 31.50;
che viste le particolarità del
caso, si può eccezionalmente prescindere dal prelevare spese processuali per
questa procedura;
Per questi motivi
decide: 1. La domanda di condono 14
marzo 2014 di IS 1 è respinta.
2. È accordato il pagamento
rateale della tassa di giustizia di fr. 400.- (dispositivo n. 2 della sentenza
10 marzo 2014 inc. n. 12.2013.191) in undici rate mensili di fr. 33.50 e una
rata mensile finale di fr. 31.50.
3. Non si prelevano spese
giudiziarie.
4. Notificazione:
-.
Comunicazione all’Ufficio
dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
(giudice
Epiney-Colombo)
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).