12.2014.129
Assunzione di prova in via cautelare
12 febbraio 2015Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.129
Lugano
12 febbraio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. CA.2014.10 della
Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con istanza 3 aprile
2014 da
AP 1
AP 2
AP 3
AP 4
tutti rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA 2
volta ad ottenere
l’assunzione in via cautelare ex art. 158 CPC di una serie di mezzi di prova
(l’edizione di vari documenti e l’allestimento di una perizia giudiziaria),
domanda avversata dal convenuto e dalla litisdenunciata intervenuta in lite IC
1, (rappr. dall’ RA 3), che hanno postulato la reiezione dell’istanza, e che il
Pretore con decisione 29 luglio 2014 ha respinto;
appellanti gli istanti con
atto di appello 11 agosto 2014, con cui chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre il convenuto e la litisdenunciata
intervenuta in lite, con risposte 28 agosto rispettivamente 1° settembre 2014,
postulano la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con contratti di
compravendita 1° febbraio 2011 (doc. C2) rispettivamente 31 ottobre 2012 (doc.
C1) i coniugi AP 3 e AP 4 da una parte e i coniugi AP 1 e AP 2 dall’altra hanno
acquistato da AO 1 per fr. 1'350'000.- l’appartamento n. 5 di cui al fondo PPP
n. __________ della neoedificata palazzina di cui al fondo base n. __________
RFD di __________ i primi, rispettivamente per fr. 1'290'000.- l’appartamento n.
6 di cui al fondo PPP n. __________ di cui al medesimo fondo base i secondi (oltre
ai posteggi corrispondenti ad una quota di 2/11, per ciascuna coppia, dell’autorimessa
di cui al fondo PPP __________). Nei rispettivi contratti le parti hanno concordato
che “dalla consegna dell’appartamento gli acquirenti hanno un termine di 30
(trenta) giorni per compilare una lista dei difetti da sistemare in garanzia …”,
ritenuto che “a partire dall’immissione in possesso (consegna dell’appartamento
finito), la parte venditrice assume, la garanzia di 1 (un) anno per i difetti
dei beni oggetto della presente compravendita; dopo un anno la parte venditrice
cederà agli acquirenti tutti i diritti derivanti dalle garanzie assunte o
prestate dagli imprenditori, artigiani e fornitori. Per gli apparecchi, il
termine di garanzia è di 1 (un) anno dalla consegna”, fermo restando che “la
parte venditrice non assume altre garanzie salvo quelle previste dalla Norma
SIA …”.
2. Con istanza 3 aprile 2014 i
AP 3 AP 4 e i AP 1 AP 2 hanno convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Città, evidenziando come gli appartamenti acquistati
e le parti comuni presentassero dei difetti di progettazione e di esecuzione più
volte notificati (infiltrazioni e umidità negli spazi della cantina, carenze
nella ventilazione della cucina e nell’isolazione fonica della palazzina,
eccessiva rumorosità della pompa di calore aria-acqua, dell’ascensore e degli
impianti comuni, cfr. i verbali delle assemblee dei comproprietari doc. E e F),
che, pur essendo stati oggetto di verifica da parte di alcune ditte incaricate
dal convenuto (tra cui H__________ __________, che aveva poi rilasciato la
perizia doc. G), non erano ancora stati riparati. Essi, evocando da una parte
l’urgenza della richiesta e rilevando dall’altra la necessità di chiarire la
situazione di fatto in vista di un futuro processo, hanno pertanto chiesto
l’assunzione in via cautelare di una serie di mezzi di prova, segnatamente:
l’edizione dal convenuto di alcuni documenti, e meglio (i) dei rapporti
peritali (compresi quelli intermedi) allestiti da P__________ __________, a far
tempo dal gennaio 2013, (ii) dei rapporti peritali (compresi quelli intermedi)
allestiti da S__________ __________ e/o da I__________ __________, a far tempo
dal gennaio 2013, e (iii) dei piani ingegneristici e architettonici riferiti
all’edificazione del fondo, in particolare dei piani per il riscaldamento,
ventilazione e clima, nonché di quelli indicanti le varie coibentazioni o
isolamenti fonici; come pure l’assunzione di una prova peritale, ad opera di un
perito da designare, che avrebbe dovuto rispondere ai seguenti quesiti: (a) accertare
il rumore provocato dalla pompa di calore aria-acqua nei loro appartamenti e dire
se l’impatto fonico era conforme alle regole dell’arte, e in particolare dire
se le considerazioni svolte da H__________ __________ (Gutachten Juli 2013)
erano corrette, (b) accertare se l’isolazione fonica degli appartamenti di loro
proprietà era conforme alle regole dell’arte, e in particolare accertare se il
rumore provocato dall’ascensore era sufficientemente isolato, (c) accertare il
difetto inerente l’umidità negli spazi adibiti a cantina e dire se la
circostanza era conforme alle regole dell’arte, (d) accertare la ventilazione
della cucina del loro appartamento e dire se era conforme alle regole dell’arte,
ed (e) dire, in caso di conferma dell’esistenza dei difetti ai quesiti (a),
(b), (c) e/o (d) quali erano le misure che si imponevano per eliminarli in modo
definitivo e conforme alle regole dell’arte, e con quali costi dette misure potevano
essere apportate.
Il convenuto e la litisdenunciata
intervenuta in lite IC 1 si sono opposti all’istanza, rilevando da una parte che
la richiesta d’assunzione delle prove difettava del presupposto dell’urgenza ed
osservando dall’altra che gli istanti non disponevano dell’interesse degno di
protezione per postulare l’assunzione cautelare delle prove in questione, non
avendo reso verosimile di aver notificato tempestivamente i difetti dell’opera.
3. Con la decisione 29 luglio
2014 qui impugnata il Pretore, per quanto qui interessa, ha respinto l’istanza
(dispositivo n. 2), caricando agli istanti in solido le spese processuali di
fr. 900.- e le ripetibili di fr. 2'000.- (fr. 1'000.- ciascuno al convenuto e alla
litisdenunciata intervenuta in lite, dispositivo n. 3). Il giudice di prime
cure ha dapprima ritenuto che gli istanti non avevano reso verosimile l’urgenza
a prevalersi dei mezzi di prova in questione (art. 158 cpv. 1 lett. b prima
frase CPC), avendo lasciato trascorrere ormai quasi tre anni e mezzo
rispettivamente quasi due anni dall’acquisto delle unità PPP, tanto più che da
soli, senza il consenso dell’assemblea dei comproprietari, nemmeno avrebbero potuto
eliminare i difetti nelle parti comuni. Ed ha quindi escluso che gli stessi
disponessero del necessario interesse degno di protezione per poter far capo
all’istituto (ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC), visto e
considerato che non avevano reso verosimile di aver tempestivamente notificato
Fatti
i difetti, mai asseriti essere occulti, tanto più che nulla permetteva di
ritenere che il generico accenno alla Norma SIA contenuto nel contratto
equivalesse all’assunzione proprio della Norma SIA 118.
4. Con l’appello 11 agosto
2014 che qui ci occupa gli istanti chiedono la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e ripetibili. Essi ribadiscono
che i mezzi di prova richiesti (in particolare la perizia) erano esposti verosimilmente
ad un pericolo, vista l’impellente necessità di effettuare gli interventi di
ripristino, neppure contestata. E riconfermano l’esistenza dell’interesse degno
di protezione a far assumere quelle prove, avendo reso verosimile una notifica tempestiva
dei difetti - sia in base al CO sia in base alla Norma SIA (che non poteva
essere che la Norma SIA 118) -, ed avendo il convenuto in ogni caso già tentato
di rimediare ai difetti, tanto più che la questione della tardività dei difetti
nemmeno avrebbe dovuto far oggetto di un esame in ambito cautelare.
Delle risposte all’appello 28
agosto rispettivamente 1° settembre 2014 con cui il convenuto e la
litisdenunciata intervenuta in lite postulano la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei prossimi
considerandi.
5. Per giurisprudenza invalsa (DTF
138 III 46 consid. 1.1, 138 III 76 consid. 1.2), la decisione che respinge
la domanda di assunzione di prove a titolo cautelare nell’ambito di una
procedura indipendente pone fine a questa procedura ed è quindi una decisione
finale ai sensi dell’art. 308 cpv. 1 lett. a CPC, impugnabile mediante appello
alla prima o seconda Camera civile (art. 48 lett. a cifra 1 e lett. b
cifra 1 LOG), oppure, se non è raggiunto il valore litigioso di
fr. 10'000.-, una decisione finale giusta l’art. 319 lett. a CPC,
impugnabile mediante reclamo alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d
cifra 1 LOG; sul tema cfr. II CCA 14 ottobre 2014 inc. n. 12.2014.69).
In concreto la quantificazione
dei difetti menzionati eccede ampiamente fr. 10'000.- (cfr. infra consid.
12), di modo che l’impugnativa, giustamente qualificata come appello,
dev’essere trattata da questa Camera, competente per materia. Trattandosi di
provvedimenti cautelari emanati in procedura sommaria, il termine per l’appello
è ridotto a dieci giorni (art. 314 cpv. 1 CPC). L’atto d’appello 11 agosto 2014
è stato inoltrato nel termine di dieci giorni dalla notificazione della
decisione impugnata ed è tempestivo, così come le risposte 28 agosto
rispettivamente 1° settembre 2014 delle controparti (art. 314 cpv. 1 CPC).
6. Giusta l’art. 158 cpv. 1
CPC il giudice può procedere all’assunzione di prove a titolo cautelare tra
l’altro qualora la parte istante renda verosimile (lett. b) che i mezzi di
prova siano esposti a pericolo (prima frase) oppure che sussista un interesse
degno di protezione (seconda frase).
Un mezzo di prova è reputato
essere esposto a pericolo ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b prima frase CPC
quando in seguito, al momento in cui dovrebbe essere assunto, presumibilmente
non potrebbe più esserlo o non potrebbe più esserlo nel medesimo stato (Guyan, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 3 ad
art. 158 CPC).
L’assunzione di prove a titolo
cautelare può pure essere chiesta, ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b
seconda frase CPC, per valutare le probabilità di vincere la causa o di
riuscire a fornire determinate prove, allo scopo di evitare azioni o
impugnazioni prive di possibilità di successo in modo da limitare
rispettivamente semplificare futuri processi (cfr. DTF 140 III 16 consid.
2.2.1; Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero
del 28 giugno 2006, in: FF 2006 p. 6687; Trezzini, Commentario CPC, p. 759 seg.; Fellmann, in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª
ed., n. 17 ad art. 158; Meier,
Vorsorgliche Beweisführung zur Wahrung eines schutzwürdigen Interesses, in: SJZ
2014 p. 311 segg.). L’interesse degno di protezione deve essere rivolto all’assunzione
anticipata di una o più prove (Schweizer,
Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung, in: ZZZ
2010 p. 8 seg.). Al sussistere di un tale interesse non possono essere poste
esigenze troppo elevate (Fellmann,
op. cit., n. 19 ad art. 158; Livschitz / Schmid, Sie wollen klagen - Ihr Gegner hat die
Beweise, in: AJP 2011, p. 742 seg.; Schweizer, op. cit.,
p. 10). L’istituto dell’art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC non è applicabile ogni qualvolta la parte
che intende avviare una causa non sia in possesso di tutti gli elementi per
chiarire il caso di specie, mentre dei terzi o la controparte lo sono; degno di
protezione deve invece essere il tentativo di chiarire anticipatamente le
possibilità di buon esito di un procedimento giudiziario mediante la verifica
della possibilità di disporre delle prove (Gasser / Rickli, ZPO Kurzkommentar, n. 4 ad art. 158). L’istante dovrà in definitiva
rendere verosimile, fornendo debita allegazione e specificazione, che un litigio di merito è incombente, che
i fatti sui quali ha richiesto i mezzi di prova siano utili e pertinenti, ossia
che la misura d’istruzione reclamata sia suscettibile di migliorare la sua
situazione processuale in un eventuale futuro processo, e che la fattispecie sulla quale intende
costruire la procedura giudiziale di merito è tale da renderne particolarmente
incerto l’esito, mentre tale incertezza può essere chiarita grazie
all’assunzione anticipata delle prove ai sensi della norma (Trezzini, op. cit., p. 760 seg.; II CCA 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.115, 24
febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177 in RtiD II-2012 40c pag. 871, 19 novembre
2012 inc. n. 12.2012.138, 16 aprile 2013 inc. n. 12.2012.125).
7. Nel caso di specie è senz’altro
a torto che gli istanti ritengono che i mezzi di prova di cui era chiesta
l’assunzione in via cautelare con la causa (ed in particolare la perizia) erano
verosimilmente esposti ad un pericolo ai sensi dell’art. 158 cpv. 1 lett. b
prima frase CPC. Essi, pur avendo evocato l’impellente volontà di provvedere al
più presto al ripristino dei loro appartamenti e delle parti comuni ritenuti
difettosi, non hanno in effetti reso sufficientemente verosimile la
circostanza, non avendo da una parte versato agli atti degli indizi da cui si
potesse desumere che la situazione attuale era oggettivamente - e non solo
soggettivamente - intollerabile (segnatamente per la sua pericolosità o per la
compromessa abitabilità) e dunque imponesse al più presto l’esecuzione dei
lavori di ripristino, e non avendo dall’altra recato elementi a sostegno della
loro intenzione di procedere a quegli interventi. Non è per contro vero che
l’esposizione a pericolo della prova peritale nemmeno sarebbe stata a suo tempo
contestata dalle controparti, gli stessi istanti avendo ammesso che la
circostanza era stata da loro avversata già solo per l’assenza del requisito
dell’urgenza.
8. Più complessa è la
questione a sapere se nella presente fattispecie gli istanti abbiano reso sufficientemente
verosimile la sussistenza di un interesse degno di protezione all’assunzione di
quelle prove giusta l’art. 158 cpv. 1 lett. b seconda frase CPC.
8.1 Già si è detto che al
sussistere di un interesse degno di protezione non possono essere poste
esigenze troppo elevate. La giurisprudenza ha al proposito precisato che l’istante
deve rendere verosimile, e non semplicemente sostanziare, che esiste una
fattispecie in base alla quale il diritto materiale gli attribuisca una pretesa
nei confronti della controparte e che il mezzo di prova di cui è chiesta l’assunzione
possa servire a dimostrarla, fermo restando che nella procedura non è possibile
esaminare se la pretesa sia o meno fondata o abbia possibilità di successo (Livschitz / Schmid, op. cit., p. 742 seg.; Schweizer, op. cit., p. 9; DTF 140 III 12 consid. 3.3.3 e 3.3.4, 140
III 16 consid. 2.2.2; TF 10 dicembre 2013 4A_336/2013 consid. 3.2.2, 10 aprile
2014 4A_589/2013 consid. 2.3.2, 23 giugno 2014 4A_143/2014 consid. 3.1; II CCA
24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177 in RtiD II-2012 40c pag. 871).
8.2 Nel caso concreto gli istanti
hanno di principio reso verosimile l’esistenza di una fattispecie tale da permettere
loro di far valere una pretesa nei confronti del convenuto e l’idoneità a
dimostrarla tramite i mezzi di prova oggetto dell’auspicata assunzione (fatto
salvo quanto si dirà più avanti). Il convenuto e la litisdenunciata intervenuta
in lite ritengono però che il fatto che gli istanti non avessero dimostrato di
aver notificato tempestivamente i difetti faceva venire meno il loro interesse
degno di protezione. A torto.
Come si è appena visto, in questa
procedura non è in effetti possibile esaminare se la pretesa degli istanti sia
o meno fondata o abbia possibilità di successo, sicché la questione evocata in
questa sede dal convenuto e dalla litisdenunciata intervenuta in lite, avendo
per oggetto un aspetto di diritto materiale, nemmeno avrebbe potuto essere esaminata
(medesima soluzione, sia pure senza un’approfondita analisi del tema, in II CCA
10 novembre 2011 inc. n. 12.2011.162 in RtiD II-2012 41c pag. 875).
Ad ogni buon conto il fatto che
la tardività o la tempestività della notifica dei difetti non sia stata sinora dimostrata
non significa ancora che gli istanti non abbiano reso verosimile la loro
pretesa, la soluzione potendo essere diversa solo nel caso in cui la tardività
fosse già stata sin d’ora accertata inequivocabilmente, ciò che non è il caso nella
presente fattispecie. In effetti, alla luce delle clausole contrattuali concordate
tra le parti (con in particolare il rinvio alla Norma SIA, che verosimilmente è
proprio la Norma SIA 118, che consente di notificare i difetti in ogni momento
entro il termine di garanzia), è tutt’altro che escluso che la notifica dei
difetti - quella del 17 febbraio 2012 (doc. E, che, oltre a menzionare alcuni
nuovi difetti, fa oltretutto stato di una non meglio precisata “Orientierung
über Stand der Verhandlungen” riferite ad altri difetti evidentemente già
notificati in precedenza) nonché quella dell’8 novembre 2013 (doc. F,
riportante altri difetti) - non sia stata tempestiva, tanto più che lo stesso convenuto
ha ammesso che alcuni dei difetti notificati, segnatamente quelli relativi ai
problemi di umidità e di infiltrazione d’acqua, potessero “forse” essere stati
occulti (risposta p. 3); si aggiunga, sempre a sostegno della tempestiva
notifica dei difetti, rispettosa del termine annuale di garanzia valido in
generale e per gli apparecchi, che nell’ottobre 2011 (6 mesi dopo la vendita ai
AP 3 AP 4) I__________ __________ aveva dichiarato di aver prestato una
consulenza peritale per verificare la rumorosità della pompa di calore (cfr. il
suo scritto 18 maggio 2014 in qualità di litisdenunciata non intervenuta in
lite) e che nel luglio 2013 (8 mesi dopo la vendita ai AP 1 AP 2) H__________ __________
aveva effettuato una perizia sempre sulla rumorosità della pompa di calore
(doc. G); e del resto nemmeno risulta che, dopo il primo anno, il convenuto abbia
ceduto agli istanti tutti i diritti derivanti dalle garanzie assunte o prestate
dagli imprenditori, artigiani e fornitori.
9. Gli istanti non possono
tuttavia pretendere l’assunzione di tutte le prove da loro proposte.
Incontestabile il loro diritto ai documenti oggetto dell’edizione (iii), ossia
dei piani ingegneristici e architettonici riferiti all’edificazione del fondo,
in particolare dei piani per il riscaldamento, ventilazione e clima, nonché di
quelli indicanti le varie coibentazioni o isolamenti fonici, rispettivamente
all’assunzione della perizia giudiziaria avente per oggetto le infiltrazioni e
l’umidità negli spazi della cantina, le carenze nella ventilazione della cucina
e nell’isolazione fonica della palazzina, nonché l’eccessiva rumorosità della
pompa di calore aria-acqua, dell’ascensore e degli impianti comuni (con le
domande sopra riportate), trattandosi in definitiva di prove atte a comprovare
fatti rilevanti per chiarire
anticipatamente le possibilità di buon esito di un procedimento giudiziario. È
invece escluso che essi possano ottenere l’assunzione dei documenti oggetto
dell’edizione (i) e (ii): i rapporti peritali (compresi quelli intermedi)
allestiti da P__________ __________, da S__________ __________ e/o da I__________
__________, a far tempo dal gennaio 2013, sono in effetti delle semplici
perizie private, e in quanto tali sono considerati dalla giurisprudenza alla stregua
di semplici allegazioni di parte, senza alcuna forza probatoria: essi non
consentono quindi di valutare in modo affidabile le probabilità di successo
nella causa futura (DTF 140 III 16 consid. 2.5, 140 III 24 consid. 3.3.3).
Il primo giudizio può così essere
riformato nel senso che le prove richieste possono essere ammesse solo in tale
limitata misura.
10. Per il resto, dovendosi in
ogni caso dare alle parti quanto meno la possibilità di proporre uno o più nomi
del perito rispettivamente di far valere eventuali motivi di ricusa nei
confronti dello stesso (DTF 140 III 16 consid. 2.2.4, 140 III 24 consid. 3.3.4;
TF 21 marzo 2013 4A_322/2012 consid. 3), l’incarto deve tuttavia essere
ritornato al Pretore affinché provveda alle sue incombenze e continui nella
procedura.
11. Resta da esaminare se il
diverso esito della lite giustifichi una diversa ripartizione delle spese e
delle ripetibili di prima istanza, che il Pretore aveva integralmente caricato
agli istanti. Non è così. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di
stabilire che in caso di accoglimento della domanda volta all’assunzione di
prove a titolo cautelare - e a maggior ragione nel caso, come quello in esame,
in cui l’accoglimento è solo parziale - le spese e le ripetibili devono
rimanere a carico dell’istante, e ciò anche se la parte convenuta si era
opposta (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; DTF 140 III 24 consid. 3.3.4, 140 III 30
consid. 3.3 - 3.6 e 4), ritenuto che analoghe considerazioni possono essere
fatte anche per la parte litisdenunciata intervenuta in lite.
12. Alla luce di quanto precede,
l’appello deve pertanto essere parzialmente accolto nel senso che, in parziale riforma
del primo giudizio, è ammessa l’assunzione in via cautelare delle seguenti
prove richieste dagli istanti e meglio l’edizione dei documenti oggetto del
punto (iii) e la perizia giudiziaria, con le domande di cui ai punti da (a)
fino ad (e), ritenuto che l’incarto è per il resto ritornato al Pretore affinché
provveda alla nomina del perito e alla successiva assunzione della prova
peritale.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- (essendo incontestabile che i difetti evidenziati
dagli istanti, relativi al riscaldamento, alla ventilazione, all’ascensore ed alla
cantina, sono tali da poter comportare ingenti spese di ripristino), seguono la
rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 1 e 2 CPC; DTF 140 III 30
consid. 4), ivi comprese quelle intervenute in via accessoria (art. 106 cpv. 3
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 11 agosto 2014
di AP 3, AP 4, AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la
decisione 29 luglio 2014 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è
così riformata:
1. (invariato)
2. L’istanza 3 aprile 2014 è parzialmente accolta.
Di
conseguenza sono ordinate le seguenti prove:
-
edizione da parte del convenuto dei piani
ingegneristici e architettonici riferiti all’edificazione del fondo part. n. __________
RFD di __________, in particolare dei piani per il riscaldamento, ventilazione
e clima, nonché di quelli indicanti le varie coibentazioni o isolamenti fonici;
-
prova peritale, ritenuto che il perito risponderà alle seguenti domande:
(a) accerti il perito il rumore provocato dalla pompa
di calore aria-acqua negli appartamenti degli istanti e dica se l’impatto
fonico è conforme alle regole dell’arte. In particolare dica il perito se le
considerazioni svolte da H__________ __________ (Gutachten Juli 2013) sono
corrette;
(b)
accerti il perito se l’isolazione fonica degli appartamenti di proprietà degli
istanti è conforme alle regole dell’arte. In particolare accerti se il rumore
provocato dall’ascensore è sufficientemente isolato;
(c)
accerti il perito il difetto inerente l’umidità negli spazi adibiti a cantina e
dica se la circostanza è conforme alle regole dell’arte;
(d)
accerti il perito la ventilazione della cucina dell’appartamento degli istanti
e dica se è conforme alle regole dell’arte;
(e) in
caso di conferma dell’esistenza dei difetti ai quesiti (a), (b), (c) e/o (d) dica
il perito quali sono le misure che si impongono per eliminarli in modo definitivo
e conforme alle regole dell’arte, e con quali costi dette misure possono essere
apportate.
3.
(invariato)
§§ L’incarto è rinviato al
Pretore affinché provveda alla nomina del perito e continui nella procedura ai
sensi dei considerandi.
Considerandi
II. Le spese processuali della
procedura d’appello di complessivi fr. 1’000.- sono a carico degli istanti in
solido per 1/4 e per 3/4 a carico del convenuto e della litisdenunciata
intervenuta in lite in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre in
solido, complessivi fr. 1’000.- per parti di ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).