12.2014.13
Contratto di leasing - interpretazione - succursale estera - errore di denominazione
20 ottobre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.13
Lugano
20 ottobre 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.88 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 24 aprile
2012 da
AO 1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AP
1
rappr. dallo PA 1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 38'818.70 oltre
interessi al 5% dal 6 dicembre 2011;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 12 dicembre 2013 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con
atto di appello 28 gennaio 2014, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con
risposta 17 marzo 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Con contratto 10 settembre
2007 (doc. B inc. n. CM.2011.743 rich.) F__________ __________ - i cui attivi e
passivi sono poi stati ripresi nel corso del 2008 da AO 1 - ha dato in leasing
a AP 1 un’automobile __________ d’occasione, del prezzo di fr. 78'000.-.
L’accordo, della durata di 60 mesi, prevedeva rate mensili di fr. 1'009.80 +
IVA e un valore residuo di fr. 16'672.85 + IVA, oltre a un pagamento
straordinario di
fr. 9'000.- e una cauzione di fr. 1'000.- da pagare al ritiro del mezzo.
2. Il 31 dicembre 2010 (cfr.
doc. 3) AP 1 ha denunciato alla polizia cantonale il furto dell’automobile __________,
che a tutt’oggi non è ancora stata ritrovata.
3. Preso atto degli
accertamenti effettuati, __________ Assicurazioni __________, con scritto 1°
luglio 2010 (doc. E inc. n. CM.2011.743 rich.), ha provveduto a disdire con effetto
immediato il contratto di assicurazione casco totale del veicolo concluso con AP
1, rifiutandosi nel contempo di effettuare eventuali prestazioni in relazione
al furto dello stesso.
A seguito di questi fatti AP 1 ha
promosso nei confronti di __________ __________ Assicurazioni __________ una causa
volta al pagamento del valore maggiorato del veicolo assicurato, pari a fr.
70'840.- oltre interessi, domanda questa (inc. n. OR.2011.156 rich.) che è
stata tuttavia respinta dal Pretore con sentenza 6 novembre 2013, decisione poi
confermata da questa Camera con pronuncia del 4 settembre 2015 (inc. n.
12.2013.206).
4. Nel frattempo, AO 1, con
scritto 14 luglio 2011 (doc. F inc. n. CM.2011.743 rich.), preso atto della
posizione assunta dall’assicuratore casco, ha trasmesso a AP 1, in applicazione
dell’art. 6.4 delle condizioni generali di leasing (secondo cui “Nel caso di
un danno totale riconosciuto dall’assicurazione o di sparizione del veicolo in
leasing, il contratto di leasing viene sciolto con effetto immediato. Il
contraente del leasing è tenuto a risarcire interamente il danno causato alla
società entro la regolare fine del contratto, conteggiando anche le prestazioni
assicurative. Tutti i danni non coperti dall’assicurazione sono immediatamente
esigibili e devono essere pagati alla società di leasing entro 20 giorni al
massimo dal ricevimento del conteggio”, doc. D inc. n. CM.2011.743 rich.),
il proprio conteggio finale, concludente per un saldo a suo favore di fr.
38'818.70.
5. Con petizione 24 aprile
2012 AO 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (doc. B), ha
convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento del predetto importo di fr.
38'818.70 oltre interessi al 5% dal 6 dicembre 2011.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione.
6. Con la decisione 12
dicembre 2013 qui impugnata, il Pretore ha integralmente accolto la petizione,
ponendo la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 750.- a carico
della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte fr. 3'900.- per
ripetibili.
Il giudice di prime cure ha in
sostanza ritenuto, per quanto qui interessa, che la disdetta del contratto di
leasing pacificamente significata dall’attrice in applicazione dell’art. 6.4
delle condizioni generali, clausola applicabile nella fattispecie siccome
l’assicuratore casco aveva negato ogni prestazione e in quanto la causa
promossa nei suoi confronti era stata respinta in primo grado, rendeva esigibili
tutti gli obblighi contrattuali futuri, e che nulla permetteva di ritenere che
debitrice della pretesa attorea dovesse essere l’assicuratore casco anziché la
convenuta.
7. Con l’appello 28 gennaio
2014 che qui ci occupa, avversato dall'attrice con risposta 17 marzo 2014, la
convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Essa ritiene che in realtà
non vi fosse alcun danno da lei risarcibile, visto e considerato che l’art. 6.4
delle condizioni generali prevedeva che “il contraente del leasing è tenuto
a risarcire interamente il danno” da lui “causato alla società” e
che in concreto il danno era invece stato causato dall’assicuratore casco. E
rileva, facendo sempre riferimento all’art. 6.4 delle condizioni generali, che la
pretesa attorea neppure era esigibile, non rientrando tra i “danni non
coperti dall’assicurazione”, e in ogni caso non lo era al momento
dell’inoltro della petizione o al 6 dicembre 2011, data di decorrenza degli
interessi, ritenuto che il risarcimento doveva avvenire solo “entro la
regolare fine del contratto”, ossia entro il 10 settembre 2013 (recte:
2012).
8. Nel diritto svizzero -
pacificamente applicabile alla fattispecie ed in particolare anche alla
succursale in Svizzera di una società straniera (art. 160 cpv. 1 LDIP) - la
succursale, nonostante l’autonomia economica di cui dispone, è priva di
esistenza giuridica e non ha la capacità di essere parte (Vischer, Zürcher Kommentar, 2ª ed., n.
11 ad art. 160 LDIP; Rodriguez, Basler
Kommentar, 3ª ed., n. 13a ad art. 160 LDIP; DTF 130 III 58 consid. 6.2; TF 10
ottobre 2005 4P.146/2005 consid. 5.2.2; II CCA 20 febbraio 2009 inc. n.
12.2008.57, 22 novembre 2011 inc. n. 12.2009.228). La dottrina e la
giurisprudenza hanno tuttavia ritenuto che la petizione inoltrata a nome
rispettivamente nei confronti di una succursale non deve essere respinta in
ordine, ma che la denominazione della succursale può essere rettificata, sia
d’ufficio, sia ad istanza di parte, con quella della casa madre, se in questa
circostanza si ravvisa un errore manifesto nell’indicazione della parte, che
può essere agevolmente scoperto e attorno al quale non può essere sorto dubbio
né nel giudice né nella controparte (TF 18 settembre 1998 4C.88/1998 consid. 1 b/bb; Rodriguez, op. cit., ibidem; Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur
zürcherischen Zivilprozessordnung, 3ª ed., n. 5 a § 108 ZPO; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 13 ad art.
38; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App.,
m. 58 ad art. 38; II CCA 18 marzo 1996 inc. n. 12.95.58, 9 gennaio 1998 inc. n.
12.97.221, 21 settembre 1998 inc. n. 10.95.54, 24 settembre 1998 inc. n.
12.98.75, 22 novembre 2004 inc. n. 12.2004.140) e se l’atto, oltre a non aver
causato un pregiudizio a quest’ultima (TF 10 ottobre 2005 4P.146/2005 consid.
5.2.2; II CCA 20 febbraio 2009 inc. n. 12.2008.57, 22 marzo 2010 inc. n.
12.2007.15), può pervenire al suo vero destinatario (TF 28 novembre 2003 4C.270/2003 consid. 1.1). Atteso che quanto verificatosi in concreto rientra proprio in questa
categoria di errore, che lo stesso era senz’altro riconoscibile alla convenuta,
che non è stato preteso né risulta che l’inoltro della causa da parte della
succursale possa aver causato un pregiudizio a quest’ultima, e che la decisione
può essere fatta pervenire alla casa madre, la designazione dell’attrice originaria
(semplice succursale) va rettificata d’ufficio con quella della sua casa madre
(II CCA 22 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.87/90, 10 febbraio 2012 inc. n.
12.2011.83), ovvero AO 1 (cfr. doc. C inc. n. CM.2011.743 rich.).
9. L’art. 6.4 delle condizioni
generali, interpretato in base al principio dell’affidamento, prevede in modo
chiaro, nella sua prima frase, che “nel caso di un danno totale
riconosciuto dall’assicurazione o di sparizione del veicolo in leasing”, ipotesi
quest’ultima pacificamente verificatasi nella fattispecie (cfr. supra
consid. 2), “il contratto di leasing viene sciolto con effetto immediato”. Le
due frasi successive disciplinano invece, in modo non ambiguo, le conseguenze del
previsto scioglimento del contratto di leasing con effetto immediato: così, se
nella seconda frase è stabilito il principio secondo cui in tal caso “il
contraente del leasing è tenuto a risarcire interamente il danno causato alla
società entro la regolare fine del contratto, conteggiando anche le prestazioni
assicurative” che fossero state versate, ritenuto che a seguito dello
scioglimento immediato del contratto il danno da risarcire è ovviamente
immediatamente esigibile (cfr. pure art. 102 cpv. 2 CO; Gauch/Schluep/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht -
Allgemeiner Teil, Vol. II, 9ª ed., n. 2717 segg.); nella terza viene precisato,
a conferma di quel principio, che “tutti i danni non coperti
dall’assicurazione”, ossia quelli per i quali non sono state versate
prestazioni assicurative tali da estinguerli, “sono immediatamente esigibili
e devono essere pagati alla società di leasing entro 20 giorni al massimo dal
ricevimento del conteggio”. A conferma di questa interpretazione, si
osserva che clausole di tenore analogo sono previste in altri contratti di
leasing di automobili (cfr., per esempio, art. 11.4 delle condizioni generali
di __________, in __________).
10. Alla luce di quanto precede,
la tesi della convenuta secondo cui nel caso di specie non vi sarebbe alcun
danno da lei risarcibile, visto e considerato che la seconda frase dell’art.
6.4 delle condizioni generali prevedeva che “il contraente del leasing è
tenuto a risarcire interamente il danno” da lui “causato alla società”
e che in concreto il danno era invece stato causato dall’assicuratore casco, è
manifestamente infondata.
Come si è detto, in caso
di sparizione del veicolo e di conseguente scioglimento del contratto di
leasing “il contraente del leasing”, in concreto dunque la convenuta,
“è tenuto a risarcire interamente il danno causato alla società” nell’ambito
di quel contratto, che è pacificamente quello - per altro non più
contestato in questa sede né per quanto riguarda il suo calcolo né per quanto
riguarda il suo quantum - pari alla differenza tra le somme da lui sino
ad allora versate e le rate mensili pagabili entro la regolare fine del
contratto a cui si aggiungeva poi il valore residuo del veicolo (cfr. il relativo
conteggio di cui al doc. F inc. n. CM.2011.743 rich., che conclude per
l’appunto per un saldo di fr. 38'818.70). Il danno qui oggetto del risarcimento
è pertanto quello che è stato causato dalla convenuta a seguito della
sparizione del veicolo e del conseguente scioglimento del contratto di leasing
e non invece quello derivante dal successivo comportamento dell’assicuratore casco.
Del resto, se è vero che le prestazioni dell’assicuratore casco, se effettivamente
dovute, sarebbero state tali da ridurre (e fors’anche da estinguere) quel danno,
non è però vero che quest’ultimo sia stato causato dal fatto che costui abbia
omesso di fornire quelle prestazioni.
11. La convenuta non può essere
seguita nemmeno laddove pretende, sempre con riferimento all’art. 6.4 delle
condizioni generali, che la pretesa attorea non era esigibile e comunque non lo
era al momento dell’inoltro della petizione o al 6 dicembre 2011.
11.1 Essa rileva dapprima che la
pretesa dell’attrice non era esigibile non rientrando tra i “danni non
coperti dall’assicurazione”, i soli che a suo dire sarebbero stati immediatamente
esigibili. Il rilievo è manifestamente infondato. A parte il fatto che, come si
è visto, la seconda frase dell’art. 6.4 delle condizioni generali prevedeva che
a seguito dello scioglimento immediato del contratto di leasing il danno da risarcire
alla società di leasing era immediatamente esigibile e ciò a prescindere dal
versamento o meno di prestazioni assicurative tali da ridurlo o estinguerlo, si
osserva in effetti che nell’ambito della causa promossa dalla convenuta nei
confronti di __________ Assicurazioni __________ il Pretore con sentenza 6
novembre 2013 (inc. n. OR.2011.156 rich.) aveva negato in modo convincente,
come confermato da questa Camera con decisione 4 settembre 2015 (inc. n.
12.2013.206), che l’assicuratore casco fosse tenuto a fornire delle prestazioni
in relazione al furto del veicolo, di modo che, dovendosi ammettere l’esistenza
di un danno per il quale non sono state versate prestazioni assicurative tali
da estinguerlo, l’esigibilità dello stesso sarebbe stata in ogni caso data anche
in virtù della terza frase dell’art. 6.4 delle condizioni generali. Contrariamente
a quanto ritenuto dalla convenuta, nulla permette invece di ritenere che i “danni
non coperti dall’assicurazione” ritenuti immediatamente esigibili in quest’ultima
frase fossero quelli derivanti dall’assenza di una copertura assicurativa: a
parte il fatto che non è dato a sapere per quale motivo la società di leasing dovrebbe
ragionevolmente far dipendere l’esigibilità delle sue pretese nei confronti del
contraente del leasing dal fatto che quest’ultimo abbia sottoscritto o meno una
copertura assicurativa (che per altro costituiva un suo esplicito obbligo, cfr.
art. 5.2 delle condizioni generali), rispettivamente dal fatto che il suo
assicuratore copra poi effettivamente o meno un particolare evento, si osserva in
ogni caso che nell’ambito della già menzionata causa promossa dalla convenuta
nei confronti di __________ Assicurazioni __________ il Pretore con la sentenza
6 novembre 2013 aveva ritenuto, con un’argomentazione senz’altro condivisibile e
confermata dal giudizio 4 settembre 2015 dalla scrivente Camera, che l’allora
attrice non fosse stata in grado di provare con il necessario grado della
verosimiglianza preponderante l’esistenza del furto del veicolo e dunque si
dovesse di fatto ammettere proprio l’esistenza - per dirla con la convenuta -
di un “danno derivante dall’assenza di una copertura assicurativa”, per cui l’esigibilità
dello stesso sarebbe stata in ogni caso data quand’anche per ipotesi si volesse
confermare l’interpretazione della terza frase dell’art. 6.4 delle condizioni
generali proposta dalla convenuta.
11.2 Nemmeno si può infine
condividere l’assunto della convenuta secondo cui il risarcimento doveva avvenire
solo “entro la regolare fine del contratto”, ossia entro il 10 settembre
2012, ciò che escludeva che la pretesa dell’attrice potesse essere esigibile al
momento dell’inoltro della petizione o al 6 dicembre 2011.
Come si è detto, l’art. 6.4 delle
condizioni generali prevedeva in effetti che a seguito dello scioglimento
immediato del contratto di leasing il danno da risarcire alla società di
leasing era immediatamente esigibile. La seconda frase dell’art. 6.4
delle condizioni generali secondo cui “il contraente del leasing è tenuto a
risarcire interamente il danno causato alla società entro la regolare fine del
contratto” non va dunque intesa nel senso che il contraente del leasing è
tenuto a risarcire interamente, entro la regolare fine del contratto, il danno
causato alla società, ma piuttosto nel senso che questi è tenuto a risarcire
interamente il danno e meglio quello che è stato causato alla società entro la
regolare fine del contratto.
12. Ne discende la reiezione
dell’appello, del tutto infondato, con conseguente conferma della decisione
pretorile.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 38'818.70, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. La denominazione
dell’attrice AO 1 è rettificata d’ufficio in AO 1.
Considerandi
II. L’appello 28 gennaio 2014
di AP 1 è respinto.
III. Le spese processuali di
fr. 2’500.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.
2’500.- per ripetibili.
IV. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).