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Decisione

12.2014.130

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti - banca - domanda del cliente italiano volta alla restituzione dei suoi averi in contanti anzichè con bonifico rintracciabile

12 febbraio 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1

(), cittadino italiano residente a, è titolare della relazione __________

presso la Banca AO 1, che in data 3 marzo 2014 presentava un valore di EUR

557'715.- (v. doc. N). La citata relazione si compone di liquidità per il 17,86

% e azioni per il rimanente 82,14 % (v. ancora doc. N). Con lettera 28 giugno

2013 la banca comunicava al cliente, nella modalità “Fermo Banca”, la necessità

di firmare una “Dichiarazione di conformità fiscale” (ossia

un’autodichiarazione ai sensi della quale tutti gli attivi presso la banca erano

stati dichiarati alle autorità, fiscali e non, del paese di residenza del

cliente) entro il 31 ottobre 2013 (v. doc. D). Con la medesima modalità, ossia

“Fermo Banca”, in data 14 febbraio 2014 la banca comunicava al “Client: __________”

che non essendo pervenuta la dichiarazione di conformità fiscale debitamente

firmata si vedeva costretta a chiudere il conto in applicazione dell’art. 23

cpv. 2 delle Condizioni Generali (v. doc. E).

In questa sede l’AP 1 ha precisato di essere venuto a conoscenza delle comunicazioni

della banca per il tramite del suo legale svizzero che nel febbraio 2014 aveva

richiesto alla banca il rapporto di gestione dell’esercizio 2013.

Con lettera 28 marzo 2014 il legale dell’AP 1 chiedeva alla succursale di __________

di AO 1 di monetizzare gli investimenti in essere, preannunciando l’intenzione

del cliente di prelevare in contanti i suoi averi, di chiudere la relazione e

trasmettergli copia di un estratto di posizione del conto. Nel medesimo scritto

veniva indicato che gli averi in discussione, di evidente provenienza lecita,

costituivano il conto della vecchiaia di cui il cliente, prossimo alla

quiescenza, desiderava disporre per bisogni suoi e dei suoi cari, di qui la

scelta di disporne in contanti. Nel medesimo scritto il legale aveva altresì

lamentato che la banca non aveva dato seguito alla sua richiesta formulata il 3

marzo precedente volta a disporre della documentazione concernente la relazione

in questione, così da poter valutare l’eventualità di dar seguito alla

procedura prevista dal D.L. italiano n. 4 del 28 gennaio 2014 sulla cosiddetta

“voluntary disclosure” (v. doc. G). Le predette richieste venivano ripetute in

data 4, 10 e 12 aprile 2014 (v. doc. H, I, L).

Con lettera 14 aprile 2014 il legale incaricato dalla banca comunicava al

legale dell’AP 1 l’impossibilità di dar seguito al versamento a contanti

richiesto, proponendo il trasferimento dei fondi a un istituto bancario in

Italia. Nella missiva era fatto riferimento alla necessità di considerare i

rischi giuridici e di reputazione inerenti le attività transfrontaliere, ciò

che induceva a vietare prelievi in contanti (doc. M).

B. Con

istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti del 16 aprile 2014 l’AP 1

ha chiesto di far ordine alla banca AO 1, previa monetizzazione degli averi

presenti sul conto, pari a EUR 557'715.- in data 3 marzo 2014, di consegnargli

a contanti l’integralità degli averi liquidi depositati sulla relazione __________,

valuta 28 marzo 2014. L’istante ha sostenuto che la restituzione degli averi in

conto si fondava sulle norme dei contratti di deposito, mutuo e mandato, mentre

nessuna norma permetteva alla banca di rifiutare le istruzioni del cliente e

imporre il trasferimento degli averi all’estero. L’istante ha aggiunto che

neppure le normative antiriciclaggio ostavano alla restituzione degli averi in

conto, la cui provenienza lecita era indubbia.

Nel corso dell’udienza del 26 maggio 2014 AO 1 ha chiesto in ordine di

dichiarare irricevibile l’istanza, nel merito di respingerla. Nel memoriale prodotto

in quella sede la convenuta ha contestato l’esistenza dei presupposti previsti

dall’art. 257 CPC. La banca ha osservato di aver adottato, sulla base delle

prese di posizione della FINMA, delle Direttive interne per la gestione dei

rischi che escludevano la possibilità di procedere a prelievi in contanti nell’ambito

di una fattispecie come quella in esame. In particolare, secondo la banca

seguire le istruzioni dell’istante significherebbe esporsi a rischi giuridici e

reputazionali in relazione alla legislazione fiscale italiana nonché alla

normativa penale italiana contro il riciclaggio. A sostegno della propria tesi

la convenuta richiama poi la Convenzione relativa all’obbligo di diligenza

delle banche nonché il Messaggio licenziato nel dicembre 2013 dal Consiglio

federale concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione

finanziaria (GAFI). Preso atto che l’istante non aveva mai dato seguito alle

richieste di firmare l’attestazione circa l’adempimento degli obblighi fiscali,

la prestazione richiesta sarebbe diventata impossibile ai sensi dell’art. 119

cpv. 1 CO per circostanze non imputabili al debitore, ossia per le possibili

conseguenze di natura civile, penale e amministrativa previste dalla

legislazione svizzera e italiana.

In sede di replica l’istante ha sostenuto che le pubblicazioni della FINMA

citate dalla convenuta non hanno alcuna forza di diritto materiale e che la

banca non poteva di certo fondare l’impossibilità della prestazione sulla base

di direttive interne peraltro ignote al mandante. Secondo l’istante poi le

disposizioni del diritto amministrativo italiano non potevano trovare

applicazione in Svizzera mentre la normativa italiana antiriciclaggio non entrava

in considerazione nel caso concreto in assenza di un reato a monte. L’istante,

premesso come egli desideri semplicemente rientrare in possesso degli averi che

per anni la banca aveva gestito senza problema alcuno, ha infine ricordato come

i tribunali avevano a più riprese accolto richieste analoghe alla sua.

In sede di duplica la convenuta ha insistito sulla competenza normativa,

rispettivamente sugli effetti giuridici diretti delle pubblicazioni emanate

dalla FINMA, con particolare riferimento alla Posizione 22 ottobre 2010 di

questa autorità sui rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni

transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie, nonché sulla

necessità di una diligenza accresciuta da parte delle banche svizzere

relativamente alla conformità fiscale dei depositi di clienti che sono contribuenti

all’estero. Questa diligenza, secondo la convenuta, trova la sua base legale

nel requisito dell’attività irreprensibile previsto in particolare negli art. 3

cpv. 2 lett. c e 3f della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

(LBRC), normative interpretate dalla FINMA proprio nell’ambito della presa di

posizione 22 ottobre 2010. Ciò conduce, sempre secondo la convenuta, a una

situazione di conflitto tra norme di diritto privato e obblighi di diritto

amministrativo, di modo che il caso in esame non può essere considerato

manifesto.

C. Con

sentenza 31 luglio 2014 il Pretore ha dichiarato l’istanza inammissibile come

ai considerandi. Riassunti i fatti incontestati, il primo giudice ha avantutto

osservato che la direttiva interna invocata dalla banca per vietare il

versamento a contanti non costituiva un obbligo di diritto amministrativo e

nemmeno era l’espressione di obblighi che scaturivano dalla legislazione

fiscale italiana, fermo restando che la FINMA non impone alcun obbligo diretto

di applicare il diritto estero. Il Pretore ha quindi precisato che neppure la

modifica degli art. 305bis e 305ter CP, peraltro non

ancora in vigore, dava sostegno alla tesi della banca. Il primo giudice ha poi

esaminato se la violazione del diritto straniero era suscettibile di

contravvenire alla garanzia di un’attività irreprensibile prevista agli art. 3

cpv. 2 lett. c e 3f LBCR. In merito ha considerato, da un lato che un rischio

reputazionale non era a priori funzionale al solo rispetto delle normative

svizzere vigenti, d’altro lato che ancora più delicato era stabilire se il

rifiuto frapposto al versamento a contanti, con la sola alternativa

dell’apertura di un conto nominativo aperto dal cliente in Italia, costituiva

l’unica via per difendere l’irreprensibilità della banca; per questo secondo

aspetto entrando il considerazione la libera circolazione dei capitali in seno

all’Europa, il diritto di ciascuno di pretendere di poter aprire un conto in

paesi dotati di una legislazione bancaria adeguata, la possibilità del cliente

di dimostrare la destinazione degli averi prelevati a contanti (cosiddetta

“paper trail”). In conclusione la fattispecie non è stata considerata liquida

dal primo giudice che ha pertanto giudicato inammissibile l’istanza.

D. Con

atto di appello 12 agosto 2014 l’AP 1 ha chiesto la riforma del primo giudizio

nel senso di accogliere l’istanza 16 aprile 2014. Degli argomenti posti a

sostegno dell’appello si dirà nei considerandi che seguono.

AO 1 ha presentato la risposta all’appello in data 24 settembre 2014. Con

osservazioni 10 ottobre 2014 l’appellante ha chiesto di accertare

l’intempestività dell’allegato di risposta. Con osservazioni 15 ottobre 2014 la

parte appellata ha chiesto di respingere la domanda avversaria. La tempestività

della risposta all’appello sarà esaminata in via preliminare nei considerandi

di diritto.

E. Con

scritto 14 agosto 2014 l’appellante ha chiesto l’assunzione all’incarto di

nuovi documenti. Con decisione 13 ottobre 2014 la Presidente di questa Camera

ha respinto la domanda, nella procedura sommaria dei casi manifesti essendo

esclusa la produzione di nuovi documenti in sede di appello. Per l’identico

motivo, con decisione 7 novembre 2014 la Presidente di questa Camera ha

respinto l’istanza 4 novembre 2014 della parte appellata, a sua volta tesa alla

produzione di nuovi documenti. Entrambe le decisioni non sono state oggetto di

impugnativa.

e considerato,

Considerandi

1.

Il 1°

gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura

innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del

Pretore è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine

di 30 giorni, ridotto a 10 giorni nella procedura sommaria (art. 314 cpv. 1

CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata il 4 agosto

2014.

e l’appello del 12 agosto successivo è pertanto tempestivo.

Nella procedura sommaria anche il termine di risposta è di 10 giorni (art. 314

cpv. 1 CPC). A fronte di un’intimazione avvenuta il 28 agosto 2014 la risposta

all’appello di AO 1, datata 24 settembre 2014, è evidentemente intempestiva e pertanto

inammissibile, come rettamente evidenziato dall’appellante nelle sue

osservazioni 10 ottobre 2014. L’errato riferimento all’art. 312 CPC, contenuto

nella lettera 28 agosto 2014 di questa Camera che ha accompagnato la

trasmissione dell’appello, non consente ovviamente di modificare i termini

fissati dal CPC (v. II CCA 18 settembre 2012, inc. 12.2012.8, consid. 13). In

effetti, la parte appellata, rappresentata da un legale, non poteva ignorare

che il termine per rispondere all’appello in procedura sommaria è di 10 giorni,

come non può validamente sostenere (v. osservazioni 15 ottobre 2014) di aver

fatto affidamento sull’indicazione contenuta nel citato scritto di questa Camera

dal momento che essa non può fissare termini di risposta all’appello superiori

a quelli stabiliti dalla legge (v. Reetz/Theiler

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung, 2a ed., Art. 314, N. 22 e Art. 312, N. 20, con

richiamo dell’art. 144 cpv. 1 CPC).

Preso atto dell’inammissibilità della risposta e ricordato il contenuto delle

decisioni 13 ottobre e 7 novembre 2014 della Presidente di questa Camera, gli

argomenti dell’appello saranno esaminati sulla base degli atti presenti nel

fascicolo del procedimento di primo grado (v. anche Reetz/Theiler, op. cit., Art. 312, N. 8).

2.

Giusta

l’art. 257 CPC il giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda

tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o

immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo

restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

La giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1) ha

chiarito che un fatto è immediatamente comprovabile in base alla norma se può

essere accertato senza ritardi e senza dispendio particolare. La prova del

fatto deve di regola essere portata mediante documenti (e l’ispezione oculare).

La tutela giurisdizionale nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del

rigore probatorio: l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la

sua pretesa, ma deve recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei

rapporti fattuali. Se la controparte contesta i fatti in modo verosimile, la

tutela giurisdizionale nei casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in

particolare il caso laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente

obiezioni, che dal punto di vista fattuale non possano essere immediatamente

confutate e siano atte a far vacillare il convincimento del giudice già formato

in precedenza. Decisivo è in definitiva sapere se l’approfondito chiarimento

delle obiezioni della parte convenuta possa mutare il convincimento del giudice

circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa dell’istante, così che esse non

possano a priori essere considerate prive di rilevanza.

Sempre in base alla giurisprudenza dell’Alta Corte (DTF 138 III 123 consid.

2.1

), la situazione giuridica è chiara ai sensi della norma, laddove la

conseguenza giuridica è senz’altro evincibile dall’applicazione della legge tenendo

conto della dottrina e della giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta

a un risultato univoco. Per contro la situazione giuridica non è di regola

chiara se l’applicazione di una disposizione impone al tribunale una decisione

di apprezzamento o in equità previa valutazione di tutte le circostanze del

caso.

3.

L’appellante richiama una sentenza 20 febbraio 2013 (inc. SO.2012.5318)

del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, concernente una fattispecie a

suo dire analoga in cui, con la procedura sommaria dei casi manifesti, il

diritto a prelevare a contanti un importo superiore a EUR 800'000.- era stato

protetto malgrado l’opposizione della banca, che anche in quel caso aveva

sollevato esigenze reputazionali nonché la problematica del riciclaggio di

denaro. L’appellante rimprovera così al primo giudice un errore

nell’accertamento dei fatti per non aver tenuto conto dell’indicazione da lui

fornita in merito all’utilizzo futuro degli averi liquidi (v. doc. G), ossia l’uso

personale, proprio come nel caso deciso nel 2013. Anche in merito al tema della

“paper trail” il Pretore sarebbe incorso in un errore non avendo tenuto conto

del fatto che di fronte a un’eventuale autorità inquirente la banca avrebbe

senz’altro avuto la prova del destinatario del denaro mentre ulteriori esigenze

non potevano essere poste. Riguardo al tema del rischio reputazionale

l’appellante rimprovera al Pretore di non aver tratto le corrette conclusioni

da quanto premesso nel giudizio impugnato, ossia che la legislazione fiscale

italiana non era direttamente applicabile alla banca convenuta e che nessun

dubbio era mai sorto ai sensi della normativa italiana sull’antiriciclaggio. In

conclusione il primo giudice avrebbe a torto anteposto i teorici rischi

reputazionali della banca alle legittime richieste dell’istante fondate in

particolare sulle norme del mandato.

4.

Occorre premettere che la sentenza 20 febbraio 2013 (inc. SO.2012.5318)

del Pretore del Distretto di Lugano non è nota a questa Camera e non

costituisce per questo motivo un valido supporto alla tesi dell’appellante. Il

fatto che detto giudizio emani dal giudice adito non esonerava l’istante dal

produrre il documento già in prima sede, ciò che ha tuttavia omesso di fare.

Meritano invece attenzione le critiche al giudizio impugnato relative alla

problematica del cosiddetto rischio reputazionale.

5.

Si impone preliminarmente di rilevare che la garanzia di un’attività

irreprensibile codificato all’art. 3 cpv. 2 lett. c LBCR è un concetto

giuridico indeterminato (v. Winzeler

in: BSK – Bankengesetz, 2a ed., Art. 3, N. 25; Chatton, La garantie d’une activité

irréprochable et l’intérêt actuel du dirigeant revisités, in: AJP 9/2011, pag.

1197), che necessita quindi di concretizzazione. Per quanto concerne il

contesto in esame occorre fare riferimento alla Posizione della FINMA sui

rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per

oggetto prestazioni finanziarie del 22 ottobre 2010 (in seguito: Posizione), a

più riprese richiamata dalla banca convenuta (v. doc. 4). L’importanza delle

prese di posizione della FINMA per concretizzare il concetto di cui all’art. 3

cpv. 2 lett. c LBCR, e ovviamente in generale le normative in materia bancaria,

è indiscussa (sul tema v. ancora Winzeler,

op. cit., Art. 3, N. 25), come rettamente esposto dalla convenuta in

particolare in sede di duplica e invece a torto contestato dall’istante. Nella

citata Posizione è indicato che la Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari

(LFINMA) non sancisce un obbligo diretto ed esplicito degli assoggettati alla

vigilanza di ottemperare al diritto estero ma che la violazione del diritto

estero può collidere con specifiche norme di diritto prudenziale svizzero a

fattispecie aperta, come ad esempio relativamente al requisito di garanzia di un’attività

irreprensibile (v. doc. 4, pag. 2, 11 e 12). La Posizione precisa quindi che

tutti i rischi, compresi quelli giuridici e di reputazione, devono essere

adeguatamente rilevati, limitati e monitorati e che dev’essere approntato un

efficiente sistema di controllo interno. I principi della gestione dei rischi,

nonché le competenze e la procedura di autorizzazione per gli affari che

comportano rischi devono essere disciplinati in un regolamento o in direttive

interne della banca: questa esigenza, oltre che risultare dalla citata Posizione

(v. doc. 4, in particolare pag. 12) è pure espressamente prevista all’art. 9

cpv. 2 dell’Ordinanza sulle banche e sulle casse di risparmio. In altre parole,

in presenza di attività che presentano elementi di contatto con l’estero la

banca deve procedere ad un’analisi approfondita e adottare direttive interne

proprie a definire norme di comportamento (v. Bizzozero,

Obligations cross-border pour una banque de gestion de fortune, in : CFPG 47,

pag. 109 segg., in particolare per l’aspetto qui evidenziato v. pag. 119 – 121;

v. anche doc. 5, pag. 1 e doc. 11, pag. 2 e 3).

Ora, nel caso in esame non è dato sapere quali analisi la banca convenuta abbia

effettuato e quali direttive o regolamenti abbia adottato per rispondere alle

aspettative dell’organo di controllo in relazione ai rischi giuridici e di

reputazione nelle operazioni transfrontaliere con l’Italia. Nel suo memoriale

di osservazioni 26 maggio 2014 AO 1 ha fatto riferimento a più riprese a

“Direttive interne” che non le permetterebbero in alcun modo di procedere con

il prelievo in contanti nell’ambito di una fattispecie quale quella in

questione (v. memoriale citato, pt. 19 e 20), sennonché tali direttive sono

rimaste sconosciute non ritrovandosi nei documenti prodotti all’attenzione del

Pretore che, come precisato dalla Presidente di questa Camera nelle sue

decisioni 13 ottobre e 7 novembre 2014, sono gli unici atti su cui anche

l’autorità di ricorso deve fondare il proprio giudizio. La banca convenuta ha

pure sostenuto di aver già informato la FINMA della sua politica di gestione

dei rischi in materia di attività transfrontaliera e che l’autorità federale

avrebbe salutato positivamente le misure adottate (v. memoriale citato, pt.

23), ma anche questa affermazione è priva di qualsiasi riscontro negli atti di

causa.

Da ciò discende che la convenuta non ha portato alcun elemento che consenta di

esaminare se la richiesta dell’istante si pone in contrasto con la sua politica

di gestione dei rischi. Con riferimento alla procedura dei casi manifesti ciò

significa che la convenuta non ha addotto in modo concludente obiezioni fondate

e che necessitano da parte del giudice di un’attività interpretativa (v. sopra

consid. 2). In effetti, il diniego della banca alla richiesta dell’istante si

fonda unicamente sulla lettera 14 aprile 2014 dell’avv. __________ di __________ in cui viene fatto generico riferimento a “des

directives internes qui n’autorisent pas l’exécution d’instruction de

transferts bancaries hormis dans le pays de résidence du client”. (v. doc. M = doc. 3). È evidente che tale giustificazione è del tutto

insufficiente per opporsi alla legittima richiesta dell’istante di rientrare in

possesso dei suoi averi.

6.

In virtù di quanto precede l’appellante critica a giusta ragione il

ragionamento esposto dal Pretore alle pag. 4 e 5 del suo giudizio. Il primo

giudice, dopo essersi chiesto se un rischio reputazionale sia manifestamente

funzionale al solo rispetto di normative legali vigenti, applicabili

direttamente alla banca nel quadro della legislazione svizzera e, in caso di

risposta affermativa, se il rifiuto frapposto dalla banca al versamento a

contanti, riserva fatta del conto nominativo aperto dal cliente in Italia,

costituisca l’unica via per difendere l’irreprensibilità del suo agire, a

fronte dell’impossibilità di fornire risposte univoche per più di un motivo,

conclude affermando che “nelle circostanze concrete non è infondato ritenere

che il rifiuto della banca di eseguire il pagamento in contanti dell’importo

richiesto dal cliente costituisce un mezzo di valida tutela della sua attività

irreprensibile”.

Come però illustrato al considerando che precede i diversi aspetti della

reputazione non possono essere valutati astrattamente, né in questa procedura

né d’altronde in una procedura ordinaria, ma unicamente sulla base di

un’analisi approfondita che risponde alle aspettative della FINMA, che in

relazione al caso in esame risulta completamente assente. In altri termini, ai quesiti

posti dal Pretore non è possibile rispondere (e in ogni modo non con esito

sfavorevole per l’istante) proprio a causa dell’assenza agli atti di direttive

e regolamenti frutto dell’analisi delle problematiche preconizzata dalla FINMA.

Giova aggiungere che il primo giudice ha formulato i quesiti qui sopra

ricordati in relazione all’argomento difensivo proposto al pt. 25 della

risposta.

La convenuta ha in particolare ivi sostenuto che “La violazione del diritto

straniero è infatti suscettibile di contravventire alla garanzia di un’attività

e di una reputazione irreprensibili e quindi comportare dei gravi rischi a

carico di una banca o di un’intemediario finanziario e dei membri dei suoi

organi”. Essa ha così preteso che il rischio reputazionale deriva dalla

(possibile) violazione del diritto straniero, senza riferimento alle altre

componenti della reputazione elencati dal Pretore. Ora, questo rischio era già

stato scartato nella prima parte del giudizio impugnato, laddove è dato atto: che

la convenuta conosce perfettamente sia l’avente diritto economico del conto

gestito da oltre 20 anni, sia l’origine dei soldi accreditati, tanto da escludere

rischi di riciclaggio; che la legislazione fiscale italiana non è direttamente

applicabile alla banca (perlomeno non nei termini da essa pretesi); infine che

ovviamente non sono applicabili le normative del Codice penale e della Legge

sul riciclaggio di denaro adottate nell’ambito della Legge federale concernente

l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel

2012, non ancora in vigore (v. FF 23 dicembre 2014, pag. 8377 e segg.). Ciò

posto risulta però difficile comprendere quali componenti della reputazione sarebbero

in concreto compromesse a seguito dell’adempimento delle istruzioni del

cliente, a maggior ragione alla luce dell’ulteriore costatazione del primo

giudice secondo cui il rigore applicato dalla banca per i clienti futuri non

può applicarsi allo stesso modo per i clienti pregressi (v. giudizio impugnato

pag. 3).

In conclusione a ragione l’appellante ha sostenuto che il primo giudice ha

anteposto teorici rischi reputazionali alle richieste fondate sul diritto delle

obbligazioni relative alla fine dei contratto di mandato e deposito (per molti

v. Guggenheim, Les contrats de la

pratique bancaire suisse, 5a ed., cfr. 532 a pag. 191).

7.

A titolo abbondanziale si osserva che la banca, in prima sede, proprio a

fronte dell’assenza di un’approfondita analisi sui rischi giuridici e

reputazionali da opporre alla richiesta del cliente, si è limitata ad obiezioni

del tutto generiche, ossia non tali da contrastare la legittima pretesa di

causa. Al riguardo, a titolo di esempio, si possono citare i pt. 26, 27 e 34

del memoriale di osservazioni 26 maggio 2014 ove, senza spiegazione alcuna,

vengono paventati per la banca e suoi funzionari rischi di perseguimento per

reati previsti dalla legislazione fiscale e penale italiana. La banca confonde invero

la necessità di una diligenza accresciuta relativamente alla conformità fiscale

dei depositi di clienti che sono contribuenti all’estero con il diritto

dell’istante di rientrare in possesso degli averi di cui è avente diritto

economico. A questo proposito basterà aggiungere che gli esempi citati dalla

convenuta a sostegno della propria tesi, ossia __________ (v. doc. 6 e 13), __________

(v. doc. 7) e __________ (v. doc. 14), proprio nulla hanno a che vedere con la

fattispecie in esame, come ben emerge dalla lettura di quei documenti. Per

quanto attiene invece il tema del riciclaggio non si comprende per quale

ragione, dopo una gestione ventennale, esso diventi attuale solo al momento

della chiusura della relazione.

8.

Alla luce di quanto precede non occorre esaminare la portata delle

ulteriori censure ricorsuali, ossia da un lato quella relativa al tema della

cosiddetta “paper trail” - di per sé non priva di fondamento dal momento che la

consegna a contanti al legittimo proprietario potrebbe ingenerare rischi in

capo a quest’ultimo ben prima che alla banca, sempre tenendo presente che essa mai

ha avuto dubbi in merito all’origine degli averi in gestione -, d’altro lato

quella concernente l’impiego personale dei fondi da prelevarsi (v. doc. G, in

particolare pag. 2 i.f.), aspetto sul quale il Pretore non si è invero

pronunciato asserendo anzi che il cliente non aveva fornito giustificazioni

relativamente all’utilizzo del denaro (v. sentenza impugnata, pag. 5).

9.

Per i motivi suesposti l’appello dev’essere accolto, con conseguente

riforma del giudizio impugnato nel senso postulato dall’appellante.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono fissate in

conformità degli art. 2, 9 e 13 LTG, con la precisazione che la tassa di

giustizia della seconda istanza non corrisponde alla metà di quella fissata dal

primo giudice, ma alla metà di quella che l’art. 9 cpv. 2 LTG permette di

stabilire in applicazione dei criteri di cui all’art. 2 della medesima legge. Il

valore litigioso per il calcolo delle ripetibili può essere fissato in fr.

557'715.- in ragione dei mutamenti intervenuti nel cambio euro-franco. Detto importo

è determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1.

L’appello

12.

agosto 2014 dell’AP 1, (I), è accolto.

§ Di conseguenza la sentenza 31 luglio 2014, inc. SO.2014.1667, del Pretore

del Distretto di Lugano è così riformata:

1.

L’istanza

è accolta.

È

fatto ordine alla banca AO 1, previa monetizzazione degli averi in essere sul

conto (il cui valore di mercato il 3 marzo 2014 era di EUR 557'715.-), nella

loro attuale moneta, di consegnare a contanti all’AP 1, () l’integralità degli

averi liquidi depositati sulla relazione __________, di sua spettanza, valuta

28.

marzo 2014.

2.

La

tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 350.- sono poste a carico della

convenuta, la quale è condannata a pagare all’istante l’importo di fr. 5'500.-

a titolo di ripetibili.

3.

e 4. Invariati

2.

Le

spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 4'000.- sono

poste a carico di AO 1, che rifonderà all’AP 1 fr. 8'000.- a titolo di

ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso

superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).