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Decisione

12.2014.134

Precetto esecutivo - azione di accertamento negativo - risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale - appello

7 ottobre 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

21 novembre 2013 il Pretore ha respinto l'istanza 14 novembre 2013 con la quale

il convenuto ha chiesto il gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 117 CPC.

Fallito il tentativo di raggiungere un accordo che mettesse fine alla vertenza,

il 27 marzo 2014 si è tenuta l'udienza di discussione, in occasione della quale

il Pretore ha emesso l'ordinanza sulle prove ai sensi dell'art. 154 CPC.

3. In

precedenza, con domanda di esecuzione del 10 febbraio 2014 al Betreibungsamt B__________,

AP 1 aveva fatto spiccare un nuovo PE nei confronti della medesima debitrice

escussa per un importo di fr. 1'392'000.- oltre accessori, indicando quale

motivo del credito "Schadenersatz wegen Vertragsbruch (…) Anhang

Schadensbegründung auf dem Betreibungsamt B__________ aufliegend" (doc.

P inc. OR.2014.9). La debitrice escussa ha interposto opposizione il 23

febbraio 2013 contestualmente alla notifica del PE (doc. P inc. OR.2014.9).

Fallito il tentativo di conciliazione dinanzi alla Pretura di Mendrisio sud,

così come autorizzata in occasione dell'udienza del 1° aprile 2014 (doc. Q inc.

OR.2014.9), con petizione di medesima data AO 1 ha nuovamente convenuto in

giudizio AP 1. Esposte sostanzialmente le medesime tesi già alla base della

petizione del 10 maggio 2013 (inc. OR.2013.10), con le domande di causa AO 1 ha

quindi chiesto il disconoscimento del debito di fr. 1'392'000.- oltre interessi

di cui al PE n. __________.

Con risposta 24 aprile 2014 (inc. OR.2014.9) il convenuto ha chiesto di

respingere la petizione e di "far seguire il suo corso nel Canton __________

in quanto foro competente" alla procedura esecutiva avversata

(risposta, petitum n. 2, inc. OR.2014.9).

In occasione dell'udienza del 22 maggio 2014 il Pretore ha ordinato la

congiunzione degli incarti OR.2013.10 e OR. 2014.9 (atto III).

4. Rinunciato

a comparire per la discussione finale, ognuna delle parti ha prodotto un memoriale

conclusivo unico per entrambe le summenzionate procedure, riconfermandosi nelle

rispettive domande, con l'eccezione della pretesa creditoria di fr. 1'670,90

oltre interessi, formulata con la petizione 10 maggio 2013 (inc. OR.2013.10),

alla quale l'attrice ha rinunciato.

5. Con

decisioni separate del 31 luglio 2014 il Pretore ha accolto entrambe le summenzionate

azioni promosse da AO 1. Per quanto qui interessa, ovvero con riferimento alla

petizione 10 maggio 2013 (inc. OR.2013.10), il Pretore ha preliminarmente

accertato la competenza territoriale della Pretura adita, corrispondente al

foro del domicilio del convenuto (art. 10 CPC). Esposti ampiamente dottrina e

giurisprudenza in merito all'azione di accertamento ai sensi dell'art. 88 CPC,

alla sua natura sussidiaria e all'ammissibilità delle domande di accertamento

negativo volte ad appurare l'inesistenza di crediti posti in esecuzione, nonché

ammessa l'esistenza di un interesse degno di protezione dell'attrice, il primo

giudice ha quindi ritenuto conseguentemente proponibile l'azione in esame.

Ricordato l'onere della prova incombente al convenuto in merito all'esistenza

del vantato credito posto in esecuzione, il giudice di prime cure ha anzitutto

negato la legittimazione del preteso creditore a far valere diritti derivanti

da un rapporto contrattuale di cui non è mai stato parte e sul quale non può

quindi fondare pretese per asserita violazione contrattuale. Rilevato come

l'invocazione di norme costituzionali non sia di alcun aiuto al convenuto,

siccome un eventuale fondamento dei crediti posti in esecuzione debba semmai

essere cercato nelle pertinenti norme di diritto privato, il Pretore ha altresì

escluso l'applicazione di norme relative ai diritti reali. Il primo giudice ha infatti

proceduto all'esame dei requisiti per l'eventuale riconoscimento di una

responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 41 CO, concludendo che

nulla può essere riconosciuto al convenuto nemmeno a questo titolo. Oltre

all'assenza della prova del danno, neppure sarebbero ravvisabili un

comportamento dannoso dell'attrice qualificabile come atto illecito, un nesso

causale adeguato o una colpa a questa ascrivibile. In conclusione, il Pretore

ha pertanto accolto la petizione, accertando l'inesistenza del credito posto in

esecuzione, ordinando di conseguenza al competente ufficio di procedere alla

cancellazione della procedura esecutiva. La tassa di giustizia di fr. 15'000.-

e le ripetibili di fr. 20'000.- sono state poste a carico del convenuto

soccombente.

6. Contro

il giudizio pretorile (il giudizio sulla causa congiunta è oggetto di una

separata impugnativa) è insorto il convenuto, con appello del 1° settembre

2014, chiedendone l'annullamento e di conseguenza di respingere la petizione.

Con scritto del 4 settembre 2014 l'appellante ha formulato reclamo in relazione

alla richiesta di versamento di un anticipo per la procedura d'appello,

formulando nel contempo istanza di gratuito patrocinio (art. 117 CPC) invocando

una situazione di indigenza.

L'appello e l'istanza summenzionati non sono stati intimati alla controparte

(art. 312 CPC).

7. Il 1° gennaio

Considerandi

2011.

è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero

(CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi

al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

8.

Con le

censure d'appello il convenuto insiste nell'invocare la violazione contrattuale

da parte dell'attrice, rimproverando al Pretore di aver "omesso di

prendere atto delle responsabilità, derivanti dal contratto, di quest'ultima"

(appello pag. 1). A tal proposito l'appellante ripropone e sviluppa una serie

di considerazioni, in particolare in merito al tenore del contratto stipulato,

agli impegni presi dalla società di sicurezza contraente, alla responsabilità per

danni derivanti dall'inadempienza contrattuale con riferimento ai vari episodi

concreti che l'avrebbero vista per ben quattro anni disattendere, per

negligenza e finanche volontà diretta, i doveri di sorveglianza.

La censura è chiaramente irricevibile (art. 311 CPC) poiché non si confronta

con la conclusione pretorile che ha accertato come il convenuto non sia stato

parte del contratto in questione, ciò che gli preclude la possibilità di

vantare diritti di tipo contrattuale, mancandogli la legittimazione ad invocare

le pretese violazioni degli accordi stipulati tra la Confederazione Svizzera e

l'attrice.

L'appellante neppure contesta di non essere stato direttamente parte nella

stipulazione del contratto invocato, ma sviluppa una tesi assai ardita e priva

di fondamento che vorrebbe comunque lui e i suoi congiunti quali contraenti (assieme

al preposto ufficio dell'amministrazione federale) nel contratto stipulato con

l'appellata, in virtù del disposto dell'art. 1 della Costituzione federale, dal

quale deduce che "il Popolo e i Cantoni costituiscono la Confederazione

Svizzera" (appello pag. 3). Ne consegue che pure le puntigliose

osservazioni critiche riservate dall'appellante ai vari passaggi della sentenza

impugnata o ai pretesi erronei accertamenti del Pretore, risultano parimenti

irricevibili poiché finalizzati a sostenere la tesi della responsabilità

contrattuale dell'attrice nei confronti del convenuto.

9.

L'appellante

ripropone la censura di incompetenza territoriale della Pretura di Mendrisio,

rimproverando al Pretore di non averla rilevata per favorire la controparte,

con un "agire pregiudizievole e intenzionalmente discriminatorio"

(appello pag. 3). La censura è nuovamente irricevibile poiché non si confronta

con l'accertamento pretorile (competenza del foro del domicilio del convenuto ai

sensi dell'art. 10 CPC), preferendo insistere nell'invocare un foro

contrattualmente stabilito nell'erronea convinzione che da tale contratto tra

terze persone possa essere dedotta una pattuizione del foro bernese anche per le

parti della procedura in questione.

10.

Pure con riferimento alla

conclusione pretorile che ha negato una responsabilità extracontrattuale ai

sensi dell'art. 41 CO le censure dell'appellante risultano manifestamente

irricevibili per carente motivazione (art. 311 CPC) e comunque infondate.

L'appellante insiste anche a questo proposito nell'erronea convinzione di considerare

determinante l'obbligo contrattuale assunto dall'attrice e quindi a tale presunta

inadempienza riconduce le varie considerazioni a proposito dei concetti di colpa

e di agire illecito.

Anche a proposito del danno e dell'adeguato nesso di causalità le censure

dell'appellante si limitano a ribadire di aver subito una perdita patrimoniale,

tenuto conto dell'idoneità lavorativa precedente l'evento causa del danno

psicofisico lamentato che gli avrebbe impedito di riprendere una non meglio

specificata attività lavorativa. Il Pretore ha chiaramente indicato come il

convenuto non abbia fatto fronte all'onere probatorio che gli incombeva a

questo riguardo e le censure d'appello neppure si confrontano con tale

conclusione, riaffermando in modo generico e finanche confuso che i certificati

medici prodotti già attesterebbero il danno e la sua relazione con l'agire

dell'attrice, rimproverando altresì al primo giudice di affermare il falso,

essere tendenzioso e di venir contraddetto dai fatti.

11.

L'appellante rimprovera al

Pretore di aver adottato un atteggiamento "pregiudizievole"

(appello pag. 7), di essere stato parziale, di aver messo in atto "astuzie

giuridiche" a suo sfavore (appello pag. 8), di avergli negato il

gratuito patrocinio, di aver omesso di segnalare al Ministero pubblico la

violazione da parte dell'attrice dell'art. 251 CPS, di non aver verbalizzato in

modo corretto e in genere di essere così giunto ad una sentenza finale

illecita, pregiudizievole e discriminatoria.

La censura è ancora una volta irricevibile, siccome l'appellante si limita a

muovere rimproveri lapidari quanto generici che non adempiono alle esigenze di

motivazione di una censura d'appello (art. 311 CPC). L'appellante menziona la

circostanza di essersi dovuto difendere da solo, senza però formulare

esplicitamente una motivata censura al riguardo del diniego di assistenza

giudiziaria nella forma del gratuito patrocinio decisa dal Pretore con giudizio

del 21 novembre 2013, cresciuto in giudicato.

12.

Ne discende che l'appello del

convenuto deve essere respinto, nella misura in cui è ricevibile. Poiché si

rivela manifestamente infondato già a un esame preliminare, l'appello può

essere evaso senza darne notifica all’appellata, con la procedura dell’art. 312

CPC.

13.

La domanda di ammissione al

beneficio del gratuito patrocinio presentata il 4 settembre 2014 va pure respinta

per la palese mancanza della condizione cumulativa della probabilità di esito

favorevole. Può pertanto rimanere indecisa la questione dell'indigenza a fronte

di redditi verosimilmente insufficienti per far fronte alle proprie esigenze

personali (atto III inc. n. 12.2014.144), ma pure di una sostanza non meglio

definita tenuto conto dell'immobile in proprietà mapp. __________ di __________

in merito al quale non è stato prodotto alcun documento che permetta di

valutarne il valore al netto degli eventuali oneri ipotecari.

14.

Tenuto conto delle circostanze,

si preleva una tassa di appello ridotta e non si attribuiscono ripetibili,

l’appellata non essendo stata invitata a esprimersi sull’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Nella misura in cui è

ricevibile l'appello 1° settembre 2014 (inc. n. 12.2014.134 di AP 1) è

respinto.

2. La domanda di ammissione al

gratuito patrocinio presentata il 4 settembre 2014 (inc. n. 12.2014.144) da AP

1 è respinta.

3. Le spese processuali della

procedura di appello di fr. 1'000.- sono poste a carico dell'appellante. Non si

attribuiscono ripetibili.

4. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione con i limiti dell’art. 93 LTF. Nelle cause a carattere pecuniario il

ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle

vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli

altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).