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Decisione

12.2014.137

Locazione

23 ottobre 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nell’ambito dell’incarto

SE.2011.97 la conduttrice ha pure presentato in data 20 novembre 2012 una domanda

cautelare chiedente la condanna della locatrice all’eliminazione, entro quindici

giorni, di determinati difetti, l’autorizzazione a procedere direttamente a

spese della proprietaria in caso di mancato adempimento della propria richiesta

e la liberazione dell’importo depositato di fr. 10'450.- in ragione del 50% a

favore della conduttrice a titolo di riduzione della pigione per i difetti

esistenti e per le relative riparazioni. Con osservazioni 10 gennaio 2013 la

locatrice si è opposta alle richieste di controparte. Nell’ambito dell’inc.

SE.2011.88 con istanza 15 ottobre 2013 la locatrice ha a sua volta presentato

una domanda cautelare richiedendo la liberazione a suo favore del 50% della

pigione sin qui depositata e di quella futura. Con decisione 18 ottobre 2013 il

Pretore aggiunto ha respinto la domanda in via supercautelare. In occasione

della discussione cautelare 14 novembre 2013 la conduttrice si è opposta alle

richieste di controparte.

L. Con l’appello 22 agosto

2014 qui esaminato la conduttrice è insorta contro il giudizio 12 agosto 2014 (sopra,

lett. H), chiedendone la riforma nel senso di accogliere le richieste formulate

con le conclusioni di prima istanza, tranne quelle inerenti all’accertamento

della prima scadenza contrattuale e alla concessione di una protrazione, con

protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, queste ultime quantificate

in fr. 1'500.- per la procedura d’appello. Con risposta 24 ottobre 2014 la

convenuta postula la reiezione del gravame e con appello incidentale di

medesima data chiede a sua volta la riforma della decisione testé menzionata

nel senso di respingere integralmente la petizione, di accertare la validità

della disdetta per il 29 febbraio 2012 e di non concedere alla controparte

alcuna riduzione del canone di locazione. Con risposta 11 dicembre 2014

all’appello incidentale l’attrice postula la reiezione del gravame avversario,

con protesta di tasse e ripetibili per la procedura di appello incidentale,

queste ultime indicate in fr. 1'000.-.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova

applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore

aggiunto è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Giusta l’art. 308

cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali

di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di

provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in

controversie patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo

l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.-

(art. 308 cpv. 2 CPC). Ciò è il caso in concreto, ove il valore di causa è

stato fissato dal Pretore aggiunto in fr. 12'792.- (decisione impugnata,

consid. 1).

2. Il primo giudice ha spiegato,

in sintesi, che l’instabilità della pedana del bar è da attribuire alla

conduttrice, al contrario dei difetti al quadro elettrico, alla finestra del

bar, alle porte nonché al frigorifero. Egli ha poi ridotto la pigione del 5%,

in considerazione sia della portata dei difetti riscontrati sia della circostanza

che l’utilizzo dell’esercizio pubblico ha potuto comunque regolarmente

continuare in presenza dei medesimi. Quanto, infine, alle richieste

dell’attrice inerenti all’annullamento della disdetta, all’accertamento della

prima scadenza contrattuale e alla protrazione della locazione, il primo giudice

ha rinviato alla decisione di cui all’inc. SE.2011.97.

I. Sull’appello principale

3. La conduttrice si diffonde

sulla questione della validità della disdetta (memoriale, pag. 5). Tale

questione è vagliata nell’inc. 12.2014.136 e non è di pertinenza della presente

procedura, sicché non si pon mente di chinarsi sulle relative censure espresse

in questa sede.

4. A pag. 7 in alto del

proprio gravame l’appellante principale afferma che i difetti da essa invocati

sono importanti e pregiudicano l’utilizzo normale dell’ente locato. Nel

quantificare l’entità della riduzione della pigione il Pretore aggiunto ha

spiegato che i difetti la cui eliminazione dev’essere imputata alla locatrice

sono di media gravità, dato che pregiudicano l’idoneità all’uso cui la cosa è

destinata pur non pregiudicandola notevolmente. Il primo giudice ha precisato

che sebbene sia pacifico che tali difetti implicano disagi alla conduttrice

nell’esercizio della sua attività commerciale (la non chiusura della finestra e

delle porte comporta problemi quali spifferi d’aria e dispersione di calore, il

frigorifero è inutilizzabile e il quadro elettrico è pericoloso), l’utilizzo

dell’esercizio pubblico ha potuto comunque regolarmente continuare (decisione

impugnata, pag. 7, consid. 4). L’appellante principale non si confronta

compiutamente con la motivazione pretorile e nemmeno trae conclusioni dalla

propria censura, sicché su questo punto il gravame è irricevibile (art. 310 e

311 cpv. 1 CPC).

5. La conduttrice critica,

poi, l’accertamento pretorile secondo il quale la macchina del caffè si

troverebbe sopra la pedana (appello principale, pag. 7 seg.). Sulla scorta

della perizia giudiziaria il primo giudice ha rilevato che l’instabilità della

pedana è da ricondurre all’acqua proveniente dalla macchina del caffè, in

prossimità della quale vi è anche un cedimento della stessa. Di conseguenza,

egli ha imputato alla conduttrice l’esistenza del difetto in questione

(decisione impugnata, consid. 3). Secondo l’appellante principale la macchina

del caffè sarebbe invece sempre stata situata sulla parte opposta alla pedana,

mentre nel punto in cui il perito giudiziario ha indicato esservi tale

macchinario vi è la macchina registratrice. L’attrice critica, poi, il Pretore

aggiunto per aver rifiutato la sua richiesta di delucidazione, su questo punto,

della perizia giudiziaria (appello principale, pag. 7 segg.). Con ordinanza 21

gennaio 2014 il primo giudice ha respinto integralmente la domanda di

delucidazione/completazione presentata dall’attrice il 18 novembre 2013. Per

quanto concerne la domanda rilevante per l’aspetto qui trattato (istanza,

risposta alla domanda n. 2.5, inc. SE.2013.1, pag. 7: “Se sopra il buco della

pedana vi è un armadio con la cassa registratrice e descriva con precisione a

quale distanza si trova la macchina del caffè. Dica il perito come può

affermare che la macchina del caffè perde acqua? Se tutta la pedana è vetusta,

e deve essere sostituita. Quale è il costo?”) il Pretore aggiunto ha spiegato

che la risposta del perito giudiziario era completa e che per il resto si

trattava di una nuova domanda (ordinanza, pag. 3 in alto). Nella perizia

giudiziaria alla domanda volta a sapere se la pedana del bar è consumata e

rotta, se nello stato attuale è pericolosa e se sì per quale motivo,

quest’ultimo ha rinviato anzitutto alla documentazione fotografica (foto 18) e

ha poi spiegato che “trattasi di una struttura posata su travetti a contatto

con pavimento freddo in prossimità di acqua proveniente dalla macchina del

caffè, perciò parzialmente marcita. La stessa risulta pericolosa per la

presenza di un cedimento importante all’altezza della macchina del caffè (Vedi

Foto 18)”. Come correttamente indicato dal primo giudice, il perito ha quindi risposto

in maniera esaustiva alla domanda posta dall’attrice. A ragione il Pretore

aggiunto ha poi precisato che la domanda volta a sapere se la pedana del bar

deve essere sostituita e l’ammontare del relativo costo non era stata posta al

momento della produzione dei quesiti peritali, sicché non poteva essere

reputata quale richiesta di complemento o di delucidazione del referto peritale.

L’appellante principale sostiene, tuttavia, che il perito si è sbagliato

riferendo che la macchina del caffè perde acqua e si trova in prossimità della

pedana, più precisamente all’altezza del cedimento. Motivo per cui ha chiesto

la delucidazione summenzionata. A dire della conduttrice la pedana sarebbe

invece semplicemente “consumata”, “rotta in diversi punti a causa del materiale

scadente”. Sennonché dal referto peritale emerge che la medesima è “marcita” a

causa del contatto con l’acqua. L’appellante principale si limita, quindi, a

sostenere la propria tesi dell’usura a causa di materiale di poca qualità,

senza confrontarsi, in definitiva, con la motivazione pretorile che invece,

sulla scorta della perizia giudiziaria, rileva che essa è come testé indicato marcita

a causa del contatto con l’acqua. A nulla muta il riferimento della conduttrice

all’interrogatorio di __________ __________ (inc. rich. SE.2011.88). Egli ha

dichiarato che “non si tratta di una pedana nuova ma già utilizzata da parte di

almeno due delle gestioni precedenti. Quando si è rotta la prima volta, 4 o 5

mesi fa circa, ho riempito il buco che si era creato con del cemento. La pedana

si è poi rotta ancora in un altro punto e lì vi ho messo degli assi. In questi

giorni si sta ancora rompendo in un terzo punto. Si tratta di un materiale

scadente di speculazione; non è quindi una pedana adatta per essere utilizzata

nel bar. Questa pedana risulta quindi oggi pericolosa per chi lavora al bar;

ribadisco che attualmente c’è ancora un buco nella pedana” (verbale 4 febbraio

2013, pag. 48 in basso e 49 in alto). L’interrogato non si è quindi nemmeno

pronunciato sulla questione dell’acqua e dell’umidità di cui si è detto sopra. Al

riguardo l’appellante si limita, infine, a rinviare all’“intervento successivo

da parte del Laboratorio di igiene” che avrebbe messo quale condizione per la

continuazione dell’esercizio la sostituzione della pedana. Sennonché, l’appellante

principale nemmeno sostiene che esso si sia pronunciato sulle cause di tale

situazione.

6. Secondo la conduttrice,

poi, il perito giudiziario si sarebbe contraddetto, accertando che la causa

della muffa era da ricondurre in primo luogo al tipo di costruzione e alla sua

vetustà, nonché alla scarsa manutenzione, per poi “dare delle colpe agli

inquilini, per una generica affermazione di mancanza di igiene”. L’appellante

principale sottolinea quindi che la muffa sarebbe presente in tutti i locali e

che lo stabile sarebbe precario nel suo complesso, poiché senza isolazioni

(memoriale, pag. 9 in mezzo). La censura è inconferente ai fini del giudizio.

Infatti, in questa sede l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel

senso di concederle determinate riduzioni della pigione fino all’eliminazione

di difetti inerenti al quadro elettrico, alla pedana del bar, alla finestra del

bar e alle porte, nonché al frigorifero. Essa sembra postulare, altresì, che in

questa sede sia esperito un sopralluogo, affinché questa Camera possa “ancor

meglio (…) concludere che l’inquilina non ha nessuna [correttamente: alcuna] colpa”

(appello, pag. 9 in fondo). Le parti possono chiedere all’autorità di appello

di assumere nuove prove in due determinati casi: da una parte si tratta dei

nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto

quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova”), quanto quelli

preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle

circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia

“pseudo nova”; Trezzini in:

Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero, p. 1393); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC è pure data la

possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere

prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/Hilber

in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 47 ad art. 316 e n.

32 ad art. 317; II CCA, inc. 12.2012.95 dell’11 febbraio 2013 con

riferimenti). In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti

possano essere considerati rilevanti. L’apprezzamento anticipato delle prove,

ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il

Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 pag. 6684; Vouilloz, La preuve dans le Code de

procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in: AJP 2009 p. 832; Passadelis, Stämpflis Handkommentar ZPO,

n. 8 ad art. 152; KuKo ZPO-Schmid, n. 14 ad art. 157; Hasenböhler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO

Kommentar, n. 35 ad art. 152), permette al giudice di rifiutare l’assunzione di

determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già

consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti,

senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit.,

ibidem; II CCA, sentenza inc. 12.2012.95 dell’11 febbraio 2013).

L’apprezzamento anticipato delle prove costituisce il contrappeso necessario

per rimediare – ai fini di uno snellimento del procedimento – a un esercizio

sproporzionato del diritto alla prova (Messaggio concernente il Codice di

diritto processuale civile svizzero: FF 2006, pag. 6684 e 6685). L’appellante

principale si limita ad affermare in maniera apodittica che il sopralluogo

sarebbe necessario per i motivi indicati in ingresso, senza tuttavia spiegare

perché questa Camera non possa fondare il proprio convincimento

sulle risultanze processuali già agli atti e, quindi, argomentare la rilevanza

di tale mezzo di prova. La sua domanda, non sufficiente motivata, è quindi

irricevibile (art. 310 e 311 cpv.1 CPC).

7. L’attrice critica, altresì,

il primo giudice per aver fissato al 5% la riduzione del canone di locazione. A

suo dire, invece, egli avrebbe dovuto riconoscerle una percentuale pari al 20%

(memoriale, pag. 10 in alto). Accertata l’esistenza di difetti al quadro

elettrico, alla finestra del locale bar, alle porte nonché al frigorifero, il

Pretore aggiunto ha spiegato che essi sono di media gravità, nel senso che

pregiudicano l’idoneità all’uso cui la cosa è destinata pur non

compromettendola notevolmente. In particolare, egli ha sottolineato che tali

difetti comportano disagi agli inquilini nell’esercizio della loro attività

commerciale, dato che la non chiusura della finestra e delle porte comporta

problemi di spifferi d’aria e di dispersione di calore, che il frigorifero è

inutilizzabile e che il quadro elettrico è pericoloso. Considerato, poi, che

l’utilizzo dell’esercizio pubblico ha potuto comunque regolarmente continuare,

egli ha reputato equa e corretta una riduzione complessiva della pigione del 5%

(decisione impugnata, pag. 7 in mezzo). L’appellante

principale contesta che i disagi derivanti dai difetti summenzionati

costituiscano un difetto medio-grave, dato che esso sarebbe invece

“importante” e non permetterebbe “un normale utilizzo dell’ente locato”.

Segnatamente per quanto concerne il mancato funzionamento del frigorifero essa

sostiene che tale circostanza causerebbe degli inconvenienti al cuoco. Giova

precisare che nelle proprie osservazioni 30 gennaio 2013 la locatrice non

sostiene che i difetti qui trattati fossero già presenti al momento dell’inizio

della locazione. Di conseguenza, si può ritenere che essi siano consecutivi

alla consegna dell’ente locato e, quindi, non contemplati al momento della sottoscrizione

del contratto di locazione, allorquando i coniugi __________ hanno confermato

di aver preso visione dell’ente e degli oggetti di proprietà della locatrice e

di aver reputato i medesimi conformi all’uso a cui sono contrattualmente

destinati (inc. rich. SE.2011.88: doc. F). Per quanto di pertinenza con i

difetti accertati dal primo giudice giova menzionare che la giurisprudenza ha

avuto modo di riconoscere una riduzione del 10% del canone di locazione in

presenza di una “chambre froide” non funzionante in un caffè-ristorante (MP

2006 pag. 119), del 5% per una porta che si chiudeva male e cigolava (MP 2003

pag. 75), nonché delle percentuali variabili tra il 20% e il 30% per

riscaldamento insufficiente/assente inerenti a un bar-ristorante (Aubert in: Bohnet/Montini, Droit du bail

à loyer, Basilea 2010, pag. 390 e 392). Alla luce della casistica testé

menzionata e della circostanza che i difetti concernono non solo il frigorifero

e le porte e finestre, bensì anche il quadro elettrico, la riduzione del 5%

della pigione concessa dal Pretore aggiunto appare insufficiente e si

giustifica di concedere alla conduttrice la riduzione da essa postulata, pari a

una percentuale complessiva del 15% (20% meno 5% attribuito alla pedana del bar

rotta: appello, pag. 10 in alto, con la precisazione che per quanto riguarda la

riduzione del 5% inerente al quadro elettrico essa va accordata unicamente fino

ad aprile 2014 compreso: cfr. risposta all’appello incidentale, pag. 5 in fondo).

Su questo punto l’appello è quindi parzialmente accolto.

8. L’appellante principale

chiede, infine, che sia liberata in suo favore, nella misura del 20% e a

partire da novembre 2011, la pigione depositata presso l’UC. Il Pretore

aggiunto non si è pronunciato sulla richiesta dell’attrice di liberazione in

suo favore delle pigioni depositate. La richiesta non può comunque essere

seguita, poiché la questione della liberazione delle pigioni è oggetto di una

separata procedura, scaturente dalla petizione 11 ottobre 2011 con cui la

locatrice ha adito la Pretura del Distretto di Bellinzona postulando la

liberazione in suo favore di tutte le pigioni depositate dalla conduttrice da

agosto 2011 compreso (inc. SE.2001.88).

Considerandi

II. Sull’appello incidentale

9.

L’appellante incidentale

produce tutta una serie di documenti. Essi sono datati 26 maggio, 7 giugno, 9

luglio e 11 luglio 2014 e, quindi, sono tutti precedenti alla data di emissione

della decisione querelata, ossia al 12 agosto 2014. Al riguardo, peraltro,

l’appellante incidentale nemmeno spiega il motivo per cui non ha prodotto già

dinanzi al primo giudice tali documenti. Per i motivi illustrati (sopra,

consid. 6), i documenti in questione sono quindi irricevibili.

10.

L’appellante incidentale

afferma, anzitutto, che la controparte non avrebbe segnalato tempestivamente i

difetti da essa invocati (risposta, pag. 120 in alto). La critica è tuttavia

inconferente ai fini del giudizio. Infatti, come correttamente rilevato dal

Pretore aggiunto il conduttore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente un

difetto nel caso in cui esso possa amplificarsi e causare un pregiudizio al

locatore. Per il resto, l’omissione o la tardiva notifica di difetti non

comporta la perenzione dei diritti del conduttore (decisione impugnata, pag. 6

in alto; cfr. Lachat, Le bail à

loyer, Losanna 2008, pag. 230 segg.).

11.

La locatrice critica, poi,

il primo giudice per aver ammesso un difetto al quadro elettrico. Quest’ultimo

ha spiegato che dalla perizia giudiziaria è emerso che la sicurezza in materia

di polizia del fuoco richiede che esso sia protetto da un vano chiuso antifuoco

(decisione impugnata, pag. 7 in alto). L’appellante incidentale sostiene che il

quadro elettrico non aveva subìto alcuna modifica dall’inizio della locazione e

che lo stesso era stato trovato conforme dall’autorità competente. Solo a

seguito delle nuove disposizioni legali, entrate in vigore il 1° aprile 2014,

si sarebbe resa necessaria la posa di una porta a chiusura del quadro

elettrico. L’appellante incidentale sostiene, al riguardo, di aver dato seguito

senza indugi a tale esigenza nel corso della primavera 2014 (memoriale, pag. 10

e 18 in alto e in mezzo). Sennonché, i documenti da essa prodotti a sostegno

della propria allegazione sono irricevibili per i motivi illustrati sopra

(consid. 9). La locatrice afferma che fino all’aprile 2014 non vi era alcun

obbligo di racchiudere il quadro elettrico in un vano antiincendio. A sostegno

della propria allegazione essa afferma che nel 1997 esso era stato collaudato

e, quindi, era a norma (appello incidentale, pag. 18 in mezzo). Tuttavia, dalla

perizia giudiziaria emerge quanto segue: “Ultimo controllo ditta __________ del

17.11.1997

risultato in norma, idem da parte della __________ del 14.01.1998.

Rimane però la sicurezza in materia di polizia del fuoco nel quale è richiesto

la chiusura in un vano chiuso antifuoco” (pag. 13, risposta n. 1). Ne consegue

che la motivazione pretorile resiste a critica. Va tuttavia precisato che, come

illustrato (sopra, consid. 7), la riduzione del 5% inerente al quadro elettrico

va accordata unicamente fino ad aprile 2014 compreso (cfr. risposta all’appello

incidentale, pag. 5 in fondo).

12.

La locatrice sostiene, poi,

che il difetto nella chiusura della finestra del locale bar e delle porte sono

“innegabilmente” da attribuire alla conduttrice, tant’è che la spesa della loro

riparazione sarebbe talmente irrisoria da non essere stata contemplata dal

perito giudiziario (appello incidentale, pag. 12 in mezzo). Il Pretore aggiunto

ha spiegato che tali difetti vanno oltre quanto si possa ragionevolmente

imporre alla manutenzione della conduttrice e che, comunque, la locatrice non

ha dimostrato che essi siano imputabili alla mancanza di particolare cura da

parte della controparte (decisione impugnata, pag. 7 in alto). L’art. 259 CO

prevede che il conduttore è tenuto a eliminare a proprie spese, secondo gli usi

locali, i difetti rimediabili mediante piccoli lavori di pulitura o di

riparazione necessari all’ordinaria manutenzione della cosa. Anche nell’ipotesi,

asserita dalla locatrice, che l’eliminazione dei difetti in questione comporti

una spesa non eccessiva ai sensi del disposto teste menzionato, il conduttore

non deve riparare difetti che non gli sono imputabili e nemmeno sono da

catalogare come ordinaria manutenzione dell’ente condotto in locazione. Nella

fattispecie, come rilevato dal Pretore aggiunto la finestra non si chiude

ermeticamente e le porte non si serrano in maniera regolare. Tali difetti non

rientrano nelle incombenze di ordinaria manutenzione. Per il resto, la

locatrice non contesta la motivazione pretorile secondo la quale essa non

avrebbe provato che i difetti in questione siano di attribuire alla mancanza di

diligenza della controparte. Anche su questo punto l’appello incidentale è

quindi respinto.

13.

L’appellante incidentale

ribadisce, infine, che il difetto al frigorifero le è stato comunicato in

maniera intempestiva (memoriale, pag. 13 in alto e 18 in fondo). Su questo

punto la locatrice non contesta che il frigorifero non sia più funzionante, ma

afferma che invece di comunicarle la presenza di una vibrazione la conduttrice

avrebbe optato per fermare la griglia, che faceva rumore a causa di tale

movimento, con un nastro adesivo, di modo che non sarebbe dato di sapere per

quale ragione esso sia stato messo fuori uso (appello incidentale, pag. 13 in

mezzo e 18 in fondo). La locatrice confonde, tuttavia, il mancato funzionamento

del frigorifero con il difetto alla griglia. In altre parole, il rumore che la

conduttrice ha ovviato apponendo a suo tempo il nastro adesivo era da

ricondurre a una vibrazione alla griglia che, a logica, era staccata dal mobile

in questione. Tale situazione non incide però sul funzionamento del frigorifero.

Infatti, un’omessa notifica del difetto alla griglia, rispettivamente la

sistemazione operata dalla conduttrice, non comportano la rottura

dell’apparecchio. Al riguardo l’appello incidentale è pertanto respinto.

III. Sulle spese giudiziarie

14.

In sintesi, nella misura in

cui è ricevibile l’appello principale è accolto limitatamente alla concessione

alla conduttrice di una riduzione della pigione pari al 15%, mentre l’appello

incidentale è integralmente respinto. Le spese giudiziarie di secondo grado –

calcolate su un valore di causa di fr. 12'392.25 per l’appello principale (fr.

7'595.25: 26 settembre 2012 – aprile 2014, riduzione del 15% equivalente al 20%

postulato in appello meno il 5% riconosciuto dal primo giudice; fr. 4'797.-: maggio

2014.

– ottobre 2015, riduzione del 10%: cfr. risposta all’appello incidentale,

pag. 5 in fondo) e di fr. 4'797.- per l’appello incidentale (medesimo periodo

testé indicato, percentuale del 5% fissata dal Pretore aggiunto), validi anche

per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale – seguono la

rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 cvp.1 CPC). La tassa di giustizia

di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7, 8 e 13 LTG (nella

versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e

degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). A pag. 3 del proprio gravame e a pag. 9

della risposta all’appello incidentale la conduttrice postula il riconoscimento

di fr. 1'500.- quali ripetibili di seconda istanza, mentre a pag. 11 chiede a

tale titolo fr. 1'000.- (memoriale, pag. 3 in mezzo). In applicazione dell’art.

11.

Rtar e del suo grado di soccombenza (pari a 1/3), si giustifica di assegnare

alla conduttrice fr. 1'000.- per ripetibili di appello principale. Quanto alle

ripetibili in favore della conduttrice a seguito della reiezione nella misura

in cui ricevibile dell’appello incidentale della controparte, la richiesta

formulata dall’attrice con la risposta all’appello incidentale (pag. 8) di

riconoscimento di fr. 1'000.- dev’essere disattesa sulla base della medesima norma

testé menzionata. Esse sono infatti fissate in fr. 500.-.

Per i quali motivi,

decide: I. L’appello principale 22 agosto

2014.

di AP 1 è parzialmente accolto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la decisione 12 agosto 2014 inc. SE.2013.1 della Pretura del

Distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

2.

È accertata una riduzione della pigione pari al 15% (fr. 399.75 mensili) dal 26

settembre 2012 fino ad aprile 2014 compreso e, poi, del 10% fino alla fine del

mese in cui saranno eliminati i difetti.

3.

La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 850.- da anticipare

dall’attrice, nonché le spese peritali già anticipate, sono poste a carico di AP

1, __________, per ¼ e per il resto a carico di AO 1, con l’obbligo per

quest’ultima di rifondere alla controparte

fr. 1'400.- a titolo di ripetibili parziali.

II. Le spese processuali della

procedura di appello principale di fr. 200.- sono poste per 1/3 a carico

dell’appellante principale e, per il resto, a carico di AO 1, che rifonderà

alla controparte

fr. 1'000.- per ripetibili di appello.

III. L’appello incidentale 24

ottobre 2014 di AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le spese processuali della

procedura di appello incidentale di

fr. 200.- sono poste a carico dell’appellante incidentale, che rifonderà alla

controparte fr. 500.- per ripetibili di appello incidentale.

V. Notificazione:

-,;

-,.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni

dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF),

se il valore litigioso è superiore a fr. 15'000.-; per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).