12.2014.143
Domanda di restituzione dei termini per mancato pagamento di anticipo delle spese di appello, motivata dalla carcerazione preventiva, domanda respinta
29 ottobre 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2014.143
Lugano
29 ottobre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. b LOG)
vista
la domanda di restituzione dei termini presentata il 2 settembre 2014 da
IS
1
relativa
alla
decisione 26 agosto 2014 della Presidente della seconda Camera civile inc.
12.2014.124, che stralciava dai ruoli l’appello da lui presentato il 21 luglio
2014 contro la decisione emanata l’8 luglio 2014 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria SO.2013.4418 da lui
promossa il 17 ottobre 2013 contro
CO
1
rappr. dall’ RA 1
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con decisione 26 agosto 2014 (inc.
12.2014.124) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello, statuendo nella
composizione a giudice unico, ha stralciato dai ruoli l’appello di per mancato
versamento dell’anticipo delle spese nei due termini di pagamento assegnati, e
non è quindi entrata nel merito del gravame;
che con lettera datata 2
settembre 2014 IS 1 chiede la restituzione dei termini per il versamento
dell’anticipo, peraltro già eseguito, non avendo potuto ritirare “la Vostra raccomandata”, rispettivamente pagare l’anticipo, essendo stato detenuto presso il
carcere giudiziario __________ dal 30 luglio al 26 agosto 2014;
che a comprova delle sue
affermazioni IS 1 produce la prima pagina del decreto d’accusa 26 agosto 2014 (DAC
257/2014);
che la causa può essere decisa
dalla Camera nella composizione a giudice unico in virtù dell’art. 48b lett. b
cfr. 3 LOG;
che a istanza della parte che non
ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o
fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa
dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC),
ritenuto che la domanda dev’essere presentata entro dieci giorni dalla
cessazione del motivo dell’inosservanza (cpv. 2), ossia dalla fine dell’impedimento,
onde evitare i probabili ritardi dovuti alla possibilità di presentare in ogni
tempo siffatta richiesta (Trezzini,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011,
art. 148, pag. 620-621);
che se vi è già stata pronuncia
del giudice la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi
sei mesi dal passaggio in giudicato (cpv. 3);
che, per l’art. 149 CPC, il
giudice decide definitivamente;
che l’istanza è stata inoltrata a
questa Camera il 2 settembre 2014, quindi entro dieci giorni dalla cessazione
dell’asserito impedimento, ossia la carcerazione preventiva dell’istante;
che la decisione di questa Camera
che dichiara l’appello dell’istante inammissibile per mancato versamento
dell’anticipo è datata 26 agosto 2014;
che di conseguenza l’istanza 2
settembre 2014 è tempestiva;
che la normativa di cui all’art.
148 CPC si applica anche ai termini per il versamento delle spese processuali (Suter/von Holzen, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ª ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2013,
n. 14 ad art. 101 CPC);
che tale disposto è applicabile pure
in caso di assegnazione di un termine suppletorio, quale ad esempio quello
previsto all’art. 101 cpv. 3 CPC (Tappy in:
Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, CPC, Code de procédure civile commenté,
Basilea 2011, 12 ad art. 148 CPC);
che, tutt’al più, il fatto di non
aver osservato per due volte il termine assegnato può far propendere, nel caso
di specie, per l’esistenza di una colpa non leggera e, quindi, per
l’inapplicabilità dell’art. 148 CPC, in particolare quando l’istante era a
conoscenza della fissazione di almeno uno dei due termini in questione (Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 148 CPC);
che il primo requisito posto
dall'art. 148 cpv. 1 CPC è l'assenza di colpa o una colpa meramente lieve della
parte richiedente;
che, va ricordato, la norma in
questione dev’essere applicata in maniera restrittiva e presuppone, quindi,
l’esistenza di motivi eccezionali giustificanti l’inosservanza del termine (Frey, Berner Kommentar, Kommentar zur
Schweizerischen Privatrecht, Art. 1-149 ZPO, vol. I, Berna 2012, n. 11 ad art.
148 CPC);
che nella fattispecie l’istante
ha addotto, come indicato sopra, di essere stato impossibilitato a versare l’anticipo
delle spese a causa della sua carcerazione preventiva dal 30 luglio 2014 al 26
agosto 2014;
che è vero che il termine
suppletorio per il versamento dell’anticipo, di cui l’istante chiede la
restituzione, gli è stato impartito il 13 agosto 2014, mentre egli era
incarcerato;
che, tuttavia, il primo termine
assegnato per il versamento delle spese processuali presumibili è stato fissato
da questa Camera con raccomandata 23 luglio 2014;
che tale missiva è stata recapitata
al destinatario il 29 luglio 2014 (estratto track & trace consultabile in
internet), tant’è che la carcerazione preventiva è iniziata il giorno
successivo, il 30 luglio 2014;
che IS 1 era quindi a conoscenza
della richiesta di anticipo in questione;
che giusta l’art. 235 cpv. 1 CPP
la libertà personale dell'incarcerato può essere limitata soltanto nella misura
richiesta dallo scopo della carcerazione e dalle esigenze di ordine e di
sicurezza nello stabilimento carcerario;
che i contatti tra l’incarcerato
e altre persone devono essere autorizzati da chi dirige il procedimento (art.
235 cpv. 2 prima frase CPP);
che l’autorizzazione può essere
negata unicamente in presenza di motivi concreti legati all’istruttoria penale
(Hug in: Donatsch/Hansjakob/Lieber,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 5 ad art. 235 StPO);
che durante la carcerazione
preventiva non è vietato all’incarcerato, di regola, lo scambio di
corrispondenza in entrata e in uscita (art. 235 CPP; cfr. Hug, op. cit., n. 9 ad art. 235 StPO);
che, inoltre, i contatti tra
l’incarcerato e il suo difensore sono liberi, salvo le limitazioni previste
all’art. 235 cpv. 4 CPC (cfr. Hug, op.
cit., n. 11 segg. ad art. 235 StPO);
che l’istante non afferma di
essere stato limitato nello scambio di corrispondenza o nei contatti con il
proprio difensore d’ufficio o con un altro legale di fiducia;
che egli avrebbe potuto, quindi,
ordinare a terzi il versamento dell’anticipo in questione, oppure incaricare il
proprio difensore d’ufficio – che dal DAC allegato all’istanza risulta essere
l’avv. __________ __________ – o un altro legale di fiducia di fungere da suo
rappresentante in maniera tale che anche la corrispondenza futura inerente
all’inc. 12.2014.124 (di cui alla richiesta di anticipo) sarebbe stata
notificata al patrocinatore e, quindi, anche l’assegnazione del termine
suppletorio di cui all’art. 101 cpv. 3 CPC;
che avrebbe potuto, perlomeno,
avvisare questa Camera della sua incarcerazione, affinché la futura
corrispondenza gli fosse notificata presso il carcere giudiziario __________;
che egli non ha quindi fatto
prova della diligenza necessaria al fine di rispettare i termini impartiti da
questa Camera (cfr. Tappy, op.
cit., n. 14 e 16 ad art. 148 CPC; Merz, Brunner/Gasser/Schwander,
ZPO, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Zurigo/San Gallo 2011, n.
14 ad art. 148 CPC);
che, di conseguenza, l’istanza di
restituzione del termine per versare l’anticipo delle spese processuali cui
alla causa inc. 12 2014.124 dev’essere respinta;
che le spese processuali del
presente giudizio seguono la soccombenza della parte istante (art. 106 cpv. 1
CPC), con l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili;
che il valore litigioso ammonta a
fr. 20'000.-, pari al valore nominale del capitale sociale di CO 1 che
l’istante ha asserito detenere nella procedura di cui all’inc. 12.2014.124
(cfr. decisione 8 luglio 2014 del Pretore, pag. 1 in fondo);
che un ricorso al Tribunale
federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata
una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3
LTF).
Per i quali motivi,
richiamati sulle spese giudiziarie la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
decide: 1. L’istanza 2 settembre
2014 di restituzione del termine di IS 1 è respinta.
Considerandi
2.
Le spese processuali di
complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’istante, con l’obbligo di
rifondere a CO 1 fr. 200.- per ripetibili.
3.
Notificazione:
-;
-.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
(giudice
Epiney-Colombo)
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF).
La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia
con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con
una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).