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Decisione

12.2014.147

Tutela giurisdizionale dei casi manifesti, domanda di rendiconto e di consegna di documenti in un contratto di consulenza legale

26 gennaio 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

1° febbraio 2009 la società AO 1 e l’avv.AP 1 hanno stipulato un contratto,

della durata iniziale di un anno e poi prorogato a tempo indeterminato, avente

per oggetto la “consulenza legale in sede stragiudiziale inerente l’attività

svolta da AO 1d e le problematiche note e future, incontrate e sviluppate” (doc.

B), con una retribuzione mensile (“importo a corpo”) in favore

dell’avvocato di fr. 3'500.–. Il 18 maggio 2011 AO 1 ha rescisso il

contratto retroattivamente con effetto dal 31 gennaio 2011. Con scritti del 15

aprile, 22 aprile e 19 maggio 2014 (doc. C, D e F) AO 1 ha chiesto tramite un

legale un rendiconto dettagliato di tutte le attività svolte dall’avv. AP 1 nell’ambito del contratto sorto fra le parti. Quest’ultimo ha risposto il 23 maggio

2014 che “[…] l’accordo prevedeva un mensile forfettario. Il mandato

si è concluso il 31 gennaio 2011. Non vi sono precipui incarti né riscontri

documentali, in tutta coerenza con la tipologia del contratto” (doc. G).

B. Con

istanza 24 giugno 2014, promossa con la procedura di tutela giurisdizionale nei

casi manifesti, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del

Distretto di Bellinzona, AP 1 per ottenere che gli fosse fatto ordine di

allestire un rendiconto completo della sua attività con il dettaglio delle

prestazioni, la data, il tempo impiegato e la tariffa oraria applicata

riconducibile al “servizio giuridico esterno” svolto nell’interesse dell’AO 1,

come pure di consegnare tutto l’incarto (fisico ed elettronico) allestito in

suo favore, con comminatoria dell’azione penale (art. 292 CP). All’udienza di

discussione del 18 agosto 2014 il convenuto si è opposto all’istanza,

presentando un memoriale di risposta scritto, con il quale – sostanzialmente –

ha sostenuto che la fattispecie giuridica non era chiara, in quanto il

contratto stipulato fra le parti sarebbe un mandato sui generis da

interpretare. Il convenuto ha dunque postulato l’inammissibilità dell’istanza a

norma dell’art. 257 CPC, dovendo le parti essere rimandate alla procedura

ordinaria. In replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle proprie

pretese.

C. Statuendo

il 25 agosto 2014, il Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona ha accolto

parzialmente l’istanza, ordinando al convenuto di allestire un rendiconto

completo della sua attività con il dettaglio delle sue prestazioni, la data e

il tempo impiegato riconducibile al “servizio giuridico esterno” svolto

nell’interesse dell’istante, e non è entrato nel merito della richiesta intesa

alla consegna di tutto l’incarto fisico e/o elettronico allestito per

l’istante.

D. Con

l’appello 8 settembre 2014 il convenuto chiede la riforma del giudizio pretorile

nel senso di respingere l'istanza, protestate spese e ripetibili. Con

osservazioni (correttamente: risposta) del 6 ottobre 2014, l’appellata ha

proposto di respingere l’appello e di confermare la decisione pretorile,

protestando altresì tasse, spese e ripetibili d’appello. Delle argomentazioni

delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che

trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore

è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Giusta l’art. 308 cpv. 1

CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di

prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.

308.

cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, né le parti né il Pretore aggiunto hanno

indicato quale valore abbia la controversia, che ha carattere pecuniario (DTF

126.

III 445 consid. 3b; II CCA 15 novembre 2012 inc. 12.2010.234, 26 aprile

2012.

inc. 12.2010.70). Dal contratto prodotto agli atti risulta nondimeno un

valore minimo di fr. 42'000.- (doc. B) e si può dunque ritenere ricevibile

l’appello, promosso nel termine di dieci giorni (art. 314 CPC).

2.

L’atto di appello deve

contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed essere motivato

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare, infatti, non perché le

sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. La dottrina e la giurisprudenza ne hanno in

particolare dedotto che l’appellante deve confrontarsi criticamente con la

decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e di diritto la stessa

sarebbe errata e con ciò da riformare (sentenza del Tribunale federale 7

dicembre 2011,4A_659/2011 consid. 4; II CCA 23 febbraio 2012 inc. n.

12.2012

, 24 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.177, 17 ottobre 2012 inc. n.

12.2012

, 18 aprile 2013 inc. 12.2011.119; Reetz/Theiler,

in: Sutter-Somm / Hasenböhler / Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 36 ad

art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz,

n. 92 ad art. 311). Nella procedura sommaria di tutela dei casi manifesti non

sono inoltre ammesse nuove prove e nuove argomentazioni in seconda istanza, i

giudici di appello dovendo decidere sulla base delle prove assunte nella

procedura davanti al Pretore (sentenza del Tribunale federale 4A_420/2012 del 7

novembre 2012, consid. 5, in SJ 2013 I 129 e 4A_312/2013 del 17 ottobre 2013, in un caso ticinese). Le esigenze dell'art. 257 CPC

devono, infatti, essere soddisfatte già in prima sede e i giudici di appello

devono pronunciare sulla base degli stessi fatti e documenti di prima sede.

3.

Tra le parti è controverso

il quesito a sapere se il contratto di “consulenza legale in sede

stragiudiziale” (doc. B) stipulato il 1° febbraio 2009 costituisca un contratto

di mandato nel senso degli artt. 394 e seg. CO e se si applichi la norma

relativa all’obbligo di rendiconto del mandatario (art. 400 CO). Il primo

giudice ha ritenuto che “per quanto possa essere ritenuto “sui generis”, non

vi può essere dubbio che il contratto venuto in essere tra le parti configura

un contratto di mandato ai sensi dell’art. 394 CO” (sentenza, pag. 3 in mezzo). Egli ha pertanto ritenuto che alla fattispecie si applica l’art. 400 cpv. 1 CO per il

quale il mandatario, a ogni richiesta del mandante, è obbligato a render conto

del suo operato ed a restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto

in forza del mandato. Così facendo il Pretore aggiunto ha riconosciuto “chiaro

e liquido” l’obbligo per il convenuto di allestire un rendiconto delle

attività e dei servigi svolti a favore della mandante. Il primo giudice ha però

precisato che il rendiconto si limitava solo alle prestazioni, alla data e al

tempo impiegato dal mandatario nella sua attività e non alla tariffa applicata,

in quanto il contratto prevedeva una remunerazione forfettaria (sentenza, pag. 3 in basso). Per quanto concerne invece la richiesta della mandante di allestire e consegnare

l’incarto (fisico ed elettronico), il primo giudice ha ritenuto che “non

essendovi chiarezza sull’esistenza della diversa documentazione oggetto della

presente azione di rendiconto, né sugli eventuali obblighi concreti della parte

convenuta, la domanda non può essere riconosciuta in questa sede

sufficientemente chiara e liquida da meritare la tutela giurisdizionale

dell’art. 257 CPC” (sentenza, pag. 3 in basso). Pertanto il primo giudice ha accolto parzialmente l’istanza di AO 1, ritenendo che la sua richiesta di

rendiconto potesse essere formulata secondo la procedura sommaria per casi

manifesti, a fronte (anche) di una situazione giuridica chiara.

4.

L'appellante riepiloga

dapprima i fatti relativi al rapporto contrattuale fra le parti, sottolineando

come in presenza – a suo dire – di un mandato di consulenza sui generis,

per stabilire “l’obbligo di rendiconto occorre far capo ai principi

dell’ermeneutica contrattuale il che esclude la via dell’azione per casi

manifesti” (appello, pag. 5 in basso). A detta dell’insorgente, per di più,

la sua attività si è svolta in modo esclusivamente verbale e dunque ben

difficilmente ricostruibile nell’ambito di una richiesta di rendiconto.

L’appellante ritiene, quindi, che la fattispecie non possa essere esaminata in

base all’art. 257 CPC, a fronte di una situazione giuridica non chiara.

5.

Giusta l’art. 257 CPC il

giudice, salvo casi che qui non ricorrono (cpv. 2), accorda tutela

giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o

immediatamente comprovabili e la situazione giuridica è chiara (cpv. 1), fermo

restando che se queste condizioni non sono date non entra nel merito (cpv. 3).

5.1

La giurisprudenza del

Tribunale federale (DTF 138 III 620 consid. 5.1.1), ha chiarito che un fatto è

immediatamente comprovabile in base alla norma se può essere accertato senza

ritardi e senza dispendio particolare. La prova del fatto deve di regola essere

portata mediante documenti (e l’ispezione oculare). La tutela giurisdizionale

nei casi manifesti non soggiace a una limitazione del rigore probatorio:

l’istante non può perciò limitarsi a rendere verosimile la sua pretesa, ma deve

recarne la prova piena, così da creare chiarezza nei rapporti fattuali. Se la

controparte contesta i fatti in modo verosimile, la tutela giurisdizionale nei

casi manifesti non può essere accordata. Ciò sarà in particolare il caso

laddove essa sostanzi e adduca in modo concludente obiezioni, che dal punto di

vista fattuale non appaiano d’acchito infondate e inconcludenti, cosicché un

chiarimento approfondito non sarebbe suscettibile di modificare il

convincimento del giudice già formato in precedenza. La controparte non deve

quindi rendere verosimile l’inesistenza, l’estinzione oppure la non esigibilità

della pretesa fatta valere contro di lei: è sufficiente, invero, che le sue

obiezioni o eccezioni non appaiano inconsistenti e che non si prestino a un

esame in procedura sommaria (sentenza del Tribunale federale 4A_418/2014 del 18

agosto 2014, consid. 2 con rimandi). Decisivo è in definitiva sapere se

l’approfondito chiarimento delle obiezioni della parte convenuta possa mutare

il convincimento del giudice circa l’avvenuta dimostrazione della pretesa

dell’istante, così che esse non possano a priori essere considerate prive di

rilevanza. Sempre in base alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 138

III 123 consid. 2.1.2; sentenza del Tribunale federale 4A_273/2012 del 30

ottobre 2012, consid. 5.1.2), la situazione giuridica è chiara ai sensi della

norma, laddove la conseguenza giuridica è senz’altro evincibile

dall’applicazione della legge tenendo conto della dottrina e della

giurisprudenza e l’applicazione del diritto porta a un risultato univoco. Per

contro la situazione giuridica non è di regola chiara se l’applicazione di una

disposizione impone al tribunale una decisione di apprezzamento o in equità

previa valutazione di tutte le circostanze del caso.

5.2

La procedura per casi

manifesti permette al giudice di statuire sulla causa con una decisione che

costituisce regiudicata ed è esecutiva: la pretesa è quindi giudicata nel

merito e l’attore non ha più la possibilità di far valere il proprio diritto in

una procedura completa che preveda un’ampia assunzione delle prove e in cui il

giudice abbia pieno potere di cognizione (Messaggio del 28 giugno 2006 (CPC),

FF 2006 6593 n. 5.18; DTF 138 III 728 consid. 3.2; 138 III 620 consid. 5.1.1;

sentenza del Tribunale federale 4A_141/2013 del 22 agosto 2013, consid. 2.2.2).

La situazione è diversa quando la tutela giurisdizionale nei casi manifesti non

può essere accolta perché la fattispecie o la situazione giuridica non è

chiara: in questi casi, il giudice non respinge l’istanza (nel merito) ma non entra

“nel merito” (art. 257 cpv. 3 CPC). L’attore allora ha la possibilità di far

valere il proprio diritto in una procedura completa (ordinaria o semplificata).

6.

La consegna di un

rendiconto ai sensi dell’art. 400 CO richiede dal mandatario l’allestimento di

atto sufficientemente dettagliato, comprensibile, che menzioni tutti gli

elementi essenziali e che fornisca i documenti giustificativi necessari, poiché

il rendiconto garantisce al mandante la possibilità di ottenere chiarezza sullo

svolgimento del mandato (cfr. sentenza del Tribunale federale del 6 aprile

2011,4A_557/2010 consid. 7). L’appellante non nega che il contratto doc. B sia

un contratto di mandato, ma sostiene che si trattava di un contratto di mandato

particolare, relativo alla consulenza legale da prestare in tempi molto brevi e

verbalmente (discussione in sede d’udienza il 18 agosto 2014), e che deve

essere interpretato. In questa sede l’appellante ha rilevato che la domanda di

rendiconto era giunta ben tre anni dopo la fine dei rapporti contrattuali e non

poteva essere accolta. Quest’ultima argomentazione (pag. 6 appello, n. 11) è

del tutto nuova, non essendo stata presentata in prima sede né esaminata dal

Pretore aggiunto, e non può di conseguenza essere esaminata in appello.

6.1

Il Pretore aggiunto ha

qualificato il contratto tra le parti come un contratto di mandato, con

motivazioni alle quali si può rinviare. Il primo giudice ha ritenuto alcune

delle domande di rendiconto poste dall’istante “liquide e chiare”, mentre non è

entrato nel merito di altre, poiché non immediatamente deducibili dalla documentazione

prodotta agli atti. In altre parole, il Pretore aggiunto ha ammesso parzialmente

l’obbligo di rendiconto del mandatario limitatamente a una parte della domanda

1.1

dell’istanza, pur avendo accertato la mancanza di chiarezza del contratto

sugli eventuali obblighi concreti del convenuto e l’assenza di indicazioni su

quali documenti debbano essere restituiti (sentenza, pag. 3 in basso). Il contratto (doc. B) non consente di accertare in modo chiaro e univoco quali fossero i

contorni dell’incarico affidato al convenuto, in quanto menziona unicamente che

il legale si impegnava a prestare “consulenza legale in sede stragiudiziale

inerente l’attività svolta da AO 1 e le problematiche note e future, incontrate

e sviluppate” per una remunerazione forfettaria di fr. 3'500.- mensili (cf.

doc. H, I). La mandante ha posto fine al contratto anticipatamente per il 31

gennaio 2011 (doc. B, ultimo foglio) e ha chiesto rendiconto solo nel 2014 (doc.

D). Dai pochi documenti agli atti risulta che il convenuto ha precisato il 23

maggio 2014 (doc. G) di non aver incarti né riscontri documentali, “in coerenza

con la tipologia del contratto”, ciò che ha poi ribadito all’udienza di

discussione. A giusta ragione pertanto il primo giudice ha rilevato che i fatti

allegati con l’istanza non erano incontestati o immediatamente comprovabili.

6.2

Nella fattispecie non è

chiara nemmeno la situazione giuridica. I limiti dell’obbligo di rendiconto del

mandatario si determinano alla luce della natura del contratto e del principio

della buona fede, ritenuto che il mandatario deve fornire solo le informazioni

che si riferiscono al contratto medesimo (Fellmann,

Berner Kommentar, n. 25 ad art. 400 OR). Per accertare quale sia l’estensione

dell’obbligo di rendiconto del mandatario nel caso concreto è pertanto necessario

interpretare il contratto doc. B, ciò che non può essere fatto nella procedura

sommaria di tutela dei casi manifesti (cfr. consid. 5.1 in fondo) scelta dall’istante.

I quesiti da esaminare, in fatto e in diritto, non possono, infatti, essere

risolti senza una decisione fondata sull’apprezzamento o sull’equità (DTF 138

III 123, consid. 2.1.2). La procedura a tutela dei casi manifesti ai sensi

dell'art. 257 CPC non è pertanto adeguata alla fattispecie (sentenza del

Tribunale federale del 17 dicembre 2014, destinata alla pubblicazione,

4A_343/2014). Né possono essere tratte conclusioni dai casi ticinesi

sull’obbligo di rendiconto giudicati in applicazione di procedure speciali del

diritto cantonale, le cui condizioni erano diverse da quelle dell’art. 257 CPC.

Accertato che i fatti non sono incontestati né chiari e che non è chiara la

situazione giuridica, l’unica decisione possibile consiste nel dichiarare irricevibile

l’istanza 24 giugno 2014.

7.

Per quel che concerne le

ripetibili di prima sede, l’appellante non ha indicato quale importo vuole

ottenere in riforma del dispositivo pretorile, secondo il quale le ripetibili

erano compensate, con la conseguenza che la richiesta è irricevibile in appello

(II CCA 22 febbraio 2011 inc. 12.2009.87, 28 luglio 2009 inc. 12.2008.39).

8.

In definitiva l’appello è

quindi parzialmente accolto.

Gli oneri processuali seguono la

soccombenza (art. 106 CPC). Il valore litigioso è di almeno fr. 42'000.-. La

tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7, 9

e 13 LTG. L’indennità ripetibile in favore dell’appellante è stata calcolata

seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

I. L’appello 8 settembre 2014

di AP 1 è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione 25 agosto

2014 (incarto __________) del Pretore aggiunto del Distretto di Bellinzona, è

così riformata:

1.

L’istanza 24 giugno 2014 è irricevibile.

2. La tassa

di giustizia, fissata in fr. 550.–, e le spese calcolate in fr. 50.–

sono poste a carico dell’istante. Compensate le ripetibili.

II. Le spese processuali di

appello di complessivi fr. 300.– sono poste a carico di AO 1, che rifonderà

all’appellante fr. 600.– a titolo di ripetibili.

III. Notificazione:

-

- e

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).