12.2014.148
Contratto di assicurazione, recesso di assicuratore per reticenza e violazione del dovere di informazione, negata reticenza nel caso concreto
11 giugno 2015Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.148
Lugano
11 giugno 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.336
della Pretura del distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione del
29 maggio 2009 da
AO
1
rappr. dall’avv. RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’avv. RA 1
con cui l’attore ha chiesto, con protesta di tasse,
spese e ripetibili, previo accertamento della nullità del recesso dalle due
polizze assicurative n. __________ e n. __________, la condanna della convenuta
a pagargli due rendite annue di fr. 24'000.- ciascuna dal 19 maggio 2008, fino
alla cessazione dell’inabilità lavorativa e comunque non oltre il 1° giugno
2026 la prima e il 30 dicembre 2026 la seconda, a liberare l’attore con
decorrenza dal 1° gennaio 2006 dal pagamento del premio sino alla cessazione
dell’inabilità lavorativa e al massimo fino alla scadenza delle due rispettive
polizze e a corrispondergli le restanti prestazioni assicurative previste nelle
due polizze, con interessi di mora al 5% sugli importi richiesti;
domande avversate dalla convenuta con risposta 3 settembre
2009, fatto salvo il valore di riscatto delle polizze in questione al 31
gennaio 2008;
sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 27
giugno 2014, accogliendo la petizione;
appellante la convenuta, che con atto 8 settembre 2014
chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore, con la risposta 24 ottobre 2014
postula la reiezione del gravame e conseguente conferma della sentenza pretorile,
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
Fatti
A. AO
1, avvocato, ha concluso con AP 1, due polizze assicurative: la prima nel
1990 e rinegoziata il 18 febbraio 2003, avente per oggetto, da una parte,
l’erogazione di un capitale pari a
fr. 260'000.- in caso di vita al 1° giugno 2026, rispettivamente in caso di
decesso prima di tale data (doc. A), la seconda, del 16 settembre 2003 come
polizza di previdenza vincolata 3a, avente per oggetto l’erogazione di un
capitale pari a fr. 20'000.- in caso di decesso nel periodo dal 1° maggio 2003
al 30 dicembre 2003 (doc. B). Entrambe le polizze stabiliscono inoltre
l’erogazione di una rendita annua pari a fr. 24'000.-, fino al 1° giugno 2026
la prima e fino al 31 dicembre 2026 la seconda, con contestuale liberazione dal
pagamento dei premi, nell’evenienza di un’incapacità di guadagno. Per la
stipulazione di entrambe le polizze, così come per la rinegoziazione della prima,
l’assicurato ha proceduto alla compilazione, con il proprio medico curante, di
un formulario attestante il proprio stato di salute (doc. C1, C2 e C3). Nel
2006 l’assicurato ha subito alcuni mesi di inabilità lavorativa a causa di
problemi cardiaci. Il 19 gennaio 2007, a seguito di gravi vicissitudini professionali, l’assicurato è stato dichiarato inabile dal lavoro al 100% per
ricorrenti stati d’ansia, ipertensione e depressione che perdurano tutt’ora. A
causa di tale situazione gli è stata riconosciuta una rendita di invalidità
intera a decorrere dal 1° novembre 2007 (doc. D-V). In relazione a queste
incapacità di guadagno, la compagnia di assicurazione ha erogato le prestazioni
previste dalle due polizze (doc. E e F), e ciò fino alla perizia espletata l’11
dicembre 2007 dal suo medico fiduciario, Dr. P__________ di __________, il
quale ha indicato un precedente depressivo risalente agli anni 1990, che non
compare nelle dichiarazioni sullo stato di salute di cui ai doc. C1-C3. La
compagnia assicuratrice, invocando la reticenza ai sensi dell’art. 6 vLCA per
aver sottaciuto la depressione nei formulari, in data 8 gennaio 2008 per la
prima, rispettivamente in data 18 gennaio 2008 per la seconda polizza, ha
rescisso i due contratti assicurativi (doc. G e H), incorrendo nelle reiterate
rimostranze dell’assicurato (doc. L-P, T, U).
B. Con
petizione 29 maggio 2009 AO 1 ha chiesto, previo accertamento della nullità del
recesso dai due contratti assicurativi, la condanna della compagnia
assicuratrice a corrispondergli fr. 24'000.- di rendita annua per ciascuna
delle due polizze assicurative dal 19 maggio 2008 e fino alla cessazione
dell’inabilità lavorativa e al massimo fino al 1° giugno 2026 per la prima e
fino al 30 dicembre 2026 per la seconda polizza, nonché a liberarlo dal
pagamento dei due premi con decorrenza dal 1° marzo 2006 sino alla cessazione
dell’inabilità lavorativa, ma non oltre il 1° giugno 2026 per la prima,
rispettivamente 30 dicembre 2026 per la seconda polizza, così come l’erogazione
delle restanti prestazioni assicurative previste nelle due polizze. Nella
risposta 3 settembre 2009 la convenuta ha chiesto l’integrale reiezione della
petizione, fatto salvo il valore di riscatto delle polizze in questione al 31
gennaio 2008, adducendo l’esistenza di una reticenza da parte dell’attore che
le conferiva il diritto di rescindere i due contratti assicurativi. Con replica
del 5 ottobre 2009 e duplica del 12 novembre 2009 le parti si sono riconfermate
nelle proprie allegazioni e richieste. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno
confermato le loro domande di giudizio nei rispettivi memoriali scritti di
conclusioni del 25 ottobre 2012 e del 16 novembre 2012.
C. Statuendo
il 27 giugno 2014, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la
convenuta a versare all’attore una rendita annua di fr. 24'000.- per la polizza
n. __________ dal 19 maggio 2008 fino alla cessazione dell’incapacità di
guadagno ma non oltre il 1° giugno 2026, oltre interessi al 5% dalla rispettiva
scadenza annuale del 19 maggio e a liberare dal pagamento del premio
assicurativo l’attore dal 1° marzo 2006 fino a cessazione dell’incapacità al
guadagno ma non oltre il 1° giugno 2026 (dispositivo n. 1.1), una rendita annua
di fr. 24'000.- per la polizza n. __________ la prima volta il 19 maggio 2008 e
fino alla cessazione dell’incapacità di guadagno ma non oltre il 31 dicembre
2026, oltre interessi legali del 5% dalla rispettiva scadenza annuale del 19
maggio e a liberare dal pagamento del premio assicurativo l’attore dal 1° marzo
2006 fino a cessazione dell’incapacità al guadagno ma non oltre il 1° dicembre
2026 (dispositivo n. 1.2). La tassa di giustizia di
fr.
7'000.- e le spese sono state poste a carico della convenuta, tenuta inoltre a
rifondere all’attore fr. 20'000.- per ripetibili.
D. Con
appello 8 settembre 2014, la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di rigettare la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili
di prima e di seconda sede. Nella risposta 24 ottobre 2014, l’appellato postula
l’integrale conferma della sentenza pretorile, con protesta di tasse, spese e
ripetibili di seconda istanza. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e
per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Fino alla loro conclusione
davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento
dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero
continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle
impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della
comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le decisioni finali e
incidentali di prima istanza emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011, come
quella in esame, sono pertanto impugnabili, in controversie patrimoniali con un
valore litigioso superiori a fr. 10'000.-, con appello entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione impugnata (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la
decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 7 luglio
2014.
Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d’impugnazione è
rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 CPC), ha ripreso a
decorrere il 16 agosto e sarebbe scaduto in data 8 settembre 2014. Introdotto
per tale data, l’appello è pertanto tempestivo.
2.
Nella fattispecie il
Pretore, richiamate le norme legali applicabili, in particolare l’art. 6 vLCA,
ha ritenuto che l’assicurato non aveva commesso reticenza per aver risposto
negativamente alle domande n. 10c e 3c nei questionari sullo stato di saute
compilati il 23 maggio 1990, il 20 marzo 1996 e alla domanda n. 3c nel
questionario sottoscritto il 7 maggio 2003. Secondo il giudice di prime cure la
diagnosi di “episodio depressivo di grado medio a severo” indicato dal Dr. P__________,
medico fiduciario della compagnia assicuratrice, nel rapporto 11 dicembre 2007
non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni e nei certificati dei medici
che avevano avuto in cura l’assicurato dal 1982 al 2003, dai quali risultavano
solo alcuni banali episodi di assunzione di ansiolitici. Il Pretore ha rilevato
che l’assicurato aveva invero una formazione giuridica ed esercitava la
professione di avvocato, ma non aveva una cultura medica e non era in grado di
attribuire alle sue passeggere difficoltà psichiche in relazione con un lutto
familiare e con i conflitti coniugali il carattere di “disturbo”, “affezione” o
“malattia”. In sintesi, dunque, il primo giudice ha ritenuto che l’assicurato
non aveva commesso reticenza né violazione dei suoi obblighi di informazione,
sicché le polizze assicurative erano tuttora valide. A titolo abbondanziale ha
esaminato la tempestività della dichiarazione di recesso e ha accertato che la
convenuta non aveva provato di aver esercitato il suo diritto di recesso nelle
quattro settimane dalla consegna del rapporto del suo medico fiduciario.
Assodata l’assenza di reticenza, il Pretore è giunto alla conclusione che le
polizze assicurative erano ancora in vigore e che la convenuta doveva versare
all’attore le prestazioni pattuite, oltre agli interessi di mora, e liberarlo
dal pagamento dei premi.
3.
Pacifica nel caso in specie
l’applicazione della vLCA in vigore sino al 31 dicembre 2005 alla luce del
fatto che la novella legislativa del 1° gennaio 2006, la quale ha modificato la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA – RS 221.229.1), riguardo alla disposizione
transitoria, degli artt. 4 e 6 vLCA è silente, motivo per cui tornano
applicabili le norme transitorie di cui all’art. 102 LCA, il cui cpv. 4 dispone
che si applicano per analogia gli artt. 882 e 883 vCO, nel frattempo sostituiti
dagli artt. 1 e seg. del titolo finale del CC. Giusta l’art. 1 cpv. 1 tit. fin.
CC, gli effetti giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore del codice
sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e
cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Secondo
il cpv. 2, gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del CC sono regolati,
per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti, anche per
l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando tali atti vennero compiuti.
Considerato pertanto determinante il momento dell’avvenuta violazione da parte
dell’assicurato del suo obbligo di dichiarare i fatti rilevanti, la reticenza
sarebbe stata commessa al momento della sottoscrizione del formulario
concernente lo stato di salute, ovvero, per la polizza n. __________ il 23
maggio 1990, rispettivamente il 20 marzo 1996 (doc. C2 e C3), nonché per la
polizza n. __________ (doc. C1) il 7 maggio 2003, in modo tale che sono applicabili gli art. 4 e 6 vLCA in vigore sino al 31 dicembre 2005.
4.
L’art. 4 cpv. 1 vLCA
disponeva che il proponente doveva dichiarare per iscritto all'assicuratore,
sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i
fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il secondo capoverso del
medesimo articolo precisava che erano rilevanti tutti quei fatti che potevano
influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere il contratto o a
concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo capoverso della norma in
rassegna, si presumevano rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore aveva
formulato per iscritto delle domande precise e non equivoche. L'art. 6 vLCA
disponeva poi che se la persona, la quale era tenuta a rilasciare la
dichiarazione di cui all'art. 4 vLCA, aveva sottaciuto o aveva dichiarato
inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,
l'assicuratore era legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane
da quando ne aveva avuto cognizione.
Secondo costante giurisprudenza,
per valutare se l’assicurato è incorso in reticenza occorre considerare sia il
criterio soggettivo, sia quello oggettivo. La legge non si accontenta infatti
che questi si limiti a comunicare all’assicuratore i fatti rilevanti per
l’apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone
pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti,
indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva dal fatto concreto, ritenuto
che nell’applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle
cosidette circostanze particolari del caso (DTF 118 II 333, consid. 2b; 116 II
338, consid. 1c; 96 II 204; sentenza II CCA del 28 novembre 2005, inc.
12.2004
). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione
la situazione particolare all’assicurato, con riferimento al suo grado di
intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333,
consid. 2b; 109 II 60, consid. 2b), ritenuto comunque che il grado di diligenza
nell’adempimento dell’obbligo d’informazione va anche esaminato e giudicato
sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo (Nef, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
Basilea 2001, n. 26 ad art. 4 LCA). In virtù dell’art. 8 CC, l’onere di
dimostrare che il proponente ha disatteso i propri doveri d’informazione spetta
all’assicuratore (DTF 108 II 550, consid. 2b).
Il termine di quattro settimane
inizia a decorrere dal momento in cui l’assicuratore è completamente orientato
su tutti i punti che vertono sulla reticenza, rispettivamente allorché ne ha
una conoscenza effettiva (DTF 118 II 338, consid. 3; 109 II 159, consid. 2a).
Trattasi di un termine di perenzione, il cui rispetto dev’essere provato
dall’assicuratore (DTF 118 II 333, consid. 3). Poiché la vLCA è silente in
merito al calcolo di tale termine, vanno applicate le disposizioni degli artt.
76.
e seg. CO. Il termine viene pertanto a scadere quel giorno della quarta
settimana che pel nome corrisponde a quello in cui l’assicuratore ebbe
cognizione della reticenza (art. 77 cpv. 1 cfr. 2 CO in combinato disposto con
l’art. 77 cpv. 2 CO).
5.
Come accertato dal Pretore
e non contestato, l’assicurato ha risposto negativamente alle domande n. 3c
(“Soffrite o avete già sofferto di malattia, disturbi e di affezioni del
sistema nervoso o della psiche quali l’epilessia, le vertigini, la paralisi, la
nevrite, le depressioni o altro?”) e n. 5e (“Vi sono stati somministrati o
prescritti medicamenti per più di 4 settimane?”) contenute nel questionario
sullo stato di salute titolato “Dichiarazioni della persona da assicurare”
(doc. C1) del 7 maggio 2003. Ha inoltre risposto negativamente alle domande n.
4a (“Avete attualmente dei disturbi di salute?”), n. 5c (“Prendete spesso
medicamenti contro il mal di testa, i dolori o l’insonnia? Quali? Con che
frequenza?”) e n. 10c (“Avete o avete già avuto uno dei seguenti disturbi? c)
Mal di testa, insonnia, vertigini, svenimento, nervosità, epilessia, attacchi
apoplettici, paralisi, disturbi psichici, depressione nervosa, nevrite o altra
malattia del sistema nervoso?”) contenute nel questionario sullo stato di
salute titolato “Dichiarazioni della persona da assicurare” (doc. C2) del 23
maggio 1990. Ha infine risposto negativamente alle domande n. 3c (“Soffrite o
avete già sofferto di malattia, disturbi e di affezioni del sistema nervoso o
della psiche quali le vertigini, la paralisi, la nevrite, le depressioni o
altro?”) e n. 6e (“Vi sono stati somministrati o prescritti medicamenti per più
di quattro settimane”), contenute nel questionario sullo stato di salute
titolato “Dichiarazioni della persona da assicurare” (doc. C3) del 20 marzo
1996.
Nel suo rapporto 11 dicembre 2007, il medico fiduciario
della compagnia assicuratrice, Dr. P__________, ha esposto che “Au milieu des
années 90, l’assuré dit avoir présenté un trouble depressif dans le contexte de
tensions conjugales, entre autres choses. L’expertisé a été pris en soins par
son médecin généraliste et a recu une médication psychotrope. Il s’est remis
après quatre à cinq mois. La symptomatologie qu’il décrit (tristesse, perte
d’intérêt, troubles du sommeil, prise de poids, idées de mort) comporte
manifestement les critères diagnostiques d’un épisode de gravité moyenne à
sévère”. A seguito del rapporto del Dr. P__________, la convenuta, con
scritti 8 e 18 gennaio 2008, ha rescisso i due contratti assicurativi per essere
stato l’assicurato reticente e non aver menzionato l’esistenza di una
depressione negli anni Novanta (doc. H e G).
6.
In sostanza il Pretore ha
ritenuto, sulla base dell’istruttoria, che nel periodo determinante all’assicurato
erano stati prescritti ansiolitici dal medico curante, in un paio di
circostanze legate a periodi difficili della propria vita (morte della madre
prima e difficoltà coniugali poi), senza che fosse stata consigliata la consultazione
di un medico psichiatra o prescritto un sostegno psicologico o l’assunzione di
medicamenti antidepressivi, e in assenza di un’inabilità lavorativa. Ne ha
dedotto che non vi era stata violazione dell’obbligo di informazione del
proponente, con la conseguenza che la compagnia di assicuraizone non poteva
validamente recedere dai contratti.
7.
L’appellante rimprovera in
primo luogo al Pretore di non aver dato importanza ai disturbi sofferti
dall’appellato durante la metà degli anni ’90, e di aver “banalizzato” episodi
di chiara natura nervosa, ansiotica e depressiva, emersi dai documenti agli
atti e dalle deposizioni testimoniali del Dr. P__________ e dei diversi medici
che hanno avuto in cura l’appellato e sottaciuti alla compagnia di
assicurazione al momento di stipulare le due polizze. Alla luce delle
risultanze in sede istruttoria, la critica non può essere condivisa. Dalle
deposizioni testimoniali, in particolar modo dei quattro medici che dal 1982 al
2006.
hanno avuto in cura l’assicurato (Doc. O - Q; testimonianze G__________
del 22 aprile 2010, A__________ del 29 settembre 2010, Ga__________ del 30
settembre 2010, C__________ del 30 settembre 2010), non emerge un quadro
clinico di tipo depressivo negli anni Novanta. Tali risultanze non permettono
di ravvisare alcuna patologia depressiva, psichica o del sistema nervoso
antecedente a quelle iniziate nel 2006. Lo stato di salute dell’assicurato emerge
in particolar modo dalla testimonianza del Dr. G__________, il quale ha
dichiarato di aver compilato e sottoscritto i formulari sullo stato di salute
dell’appellato (deposizione del 22 aprile 2012; doc. C1 e C3). Va rilevato come
il Dr. G__________, al momento di detta compilazione, non abbia ravvisato gli
estremi per segnalare all’istituto assicurativo alcunché, non ritenendo infatti
che al proponente potesse essere diagnosticata alcuna sintomatologia
depressiva. Stessa argomentazione per quel che riguarda il formulario sullo
stato di salute compilato dal Dr. __________ M__________ (doc. C2), nel
frattempo deceduto e il cui studio è stato ripreso dal Dr. A__________. Dalla
documentazione relitta concernente lo stato di salute del qui appellato, il Dr.
Al__________ ha potuto confermare che non è in alcun modo dato desumere
l’esistenza di una sintomatologia di tipo depressiva o analoga. E il proponente
non è mai stato invitato a richiedere l’aiuto di uno specialista del ramo psichiatrico,
ancorché per un semplice sostegno psicologico. Non è neppure stata riscontrata,
al momento della compilazione dei noti questionari, un’inabilità lavorativa
dell’assicurato. È ben vero che in un paio di circostanze collegate a momenti
difficili della propria esistenza, come esposto dal Pretore, l’assicurato ha
assunto ansiolitici prescritti dal medico curante (L__________ e T__________). Come
indicato dai medici curanti, tali medicamenti sono di uso abbastanza comune,
per alleviare momenti di tensione e stanchezza, e non sono indicativi dell’esistenza
di sindromi depressive.
8.
In secondo luogo,
l’appellante ritiene che il Pretore non abbia dato sufficiente rilievo alla
deposizione dell’assicurato rilasciata al Dr. P__________ in occasione della
visita specialistica del 2007. Il Pretore ha infatti ritenuto che il quadro
emerso, anche solo sulla base del comune buon senso, si rivelerebbe
difficilmente compatibile con la diagnosi espressa dal Dr. P__________, ovvero
di episodio depressivo di gravità medio-grave. E ciò in considerazione del
fatto che l’assicurato assumeva, durante la succitata visita medica,
quotidianamente e massicciamente antidepressivi e ansiolitici, attendendola in
uno stato di ansia, angoscia e preoccupazione, e potendo pertanto tale
situazione dare adito ad una “coloritura” eccessivamente negativa al ricordo e
alla percezione degli episodi occorsigli.
8.1
Alla luce della
documentazione agli atti, come rilevato dal Pretore, non risulta provata alcuna
patologia depressiva legata alla psiche o al sistema nervoso negli anni 1990.
Ciò è in particolare suffragato dalla testimonianza del Dr. C__________ medico
specializzato in psichiatria e psicoterapia, secondo il quale non vi era motivo
di ritenere che l’assicurato, in sua cura dal gennaio 2006, abbia sofferto di
depressioni o di analoghe patologie psichiche dall’inizio alla fine degli anni
1990.
(doc. Q, deposizione 30 settembre 2010, pag. 3). Tale testimonianza
ribadisce quanto ritenuto da tutti i medici che hanno avuto in cura l’appellato
tra il 1982 e il 2003. Nessuno di loro ha mai posto la diagnosi di una
depressione o di una malattia psichica o del sistema nervoso. Nel 2007, al
momento in cui è stata eseguita la visita specialistica presso il medico
fiduciario dell’appellante, Dr. P__________, l’appellato era invece in uno
stato di grave infermità psichica, che lo costringeva al consumo di psicofarmaci,
ansiolitici e sonniferi. Il Pretore ha ritenuto che la valutazione complessiva
di tale perizia sia stata negativamente influenzata dallo stato di salute e di
grave angustia psichica dell’appellato. A prescindere da tale conclusione, che
regge alla critica alla luce del resto dell’istruttoria, non si vede quale
valenza potrebbe avere una visita medica eseguita oltre 20 anni dopo la compilazione
dei questionari oggetto di esame, a fronte delle deposizioni testimoniali dei
medici che hanno avuto in cura l’interessato nel periodo decisivo e che ne
hanno attestato lo stato di salute nei noti questionari (doc. C1, C2, C3).
8.2
Non giova all’appellante
rilevare le apparenti contraddizioni dei certificati medici agli atti. I medici
curanti, infatti, sono stati sentiti come testimoni e in occasione della loro
deposizione hanno esplicitamente escluso l’esistenza di patologie depressive o
comunque legate alla psiche e hanno riferito della prescrizione di medicamenti
ansiolitici di uso comune, non associati a malattie o disturbi veri e propri
(verbali Ga__________, 30 settembre 2010; G__________, 22 aprile 2010). In
siffatte circostanze, la conclusione del Pretore, secondo il quale l’assicurato
non ha commesso reticenza e non ha violato il proprio obbligo di informazione,
regge alla critica. Né è d’aiuto la critica dell’appellante, secondo la quale
il proponente era un “brillante avvocato e notaio della piazza luganese,
cognito in materia assicurativa” e pertanto doveva essere ben conscio di aver
violato il proprio dovere di informazione per aver sottaciuto gli episodi
depressivi e l’assunzione di medicamenti psicotropi. Dagli atti, infatti, è
emerso che non vi è stato alcun episodio depressivo nel periodo determinante e
che i medicinali assunti erano tra quelli di uso comune. I medici curanti del
proponente, che hanno sottoscritto congiuntamente con lui i questionari C1, C2
e C3, hanno ritenuto di rispondere negativamente alle domande poste dalla
compagnia di assicurazioni, per i motivi che hanno diffusamente esposto in
seguito nelle loro deposizioni testimoniali.
9.
L’appellante critica in
terzo luogo la sentenza del giudice di prime cure sottolineando il fatto che
quest’ultimo non ha esaminato la censura sollevata dalla convenuta, la quale
sosteneva che non avrebbe concluso i contratti qui in esame qualora avesse
conosciuto i fatti omessi dal proponente. A dire dell’appellante, il Pretore non
era entrato nel merito del tenore delle domande di cui ai formulari sullo stato
di salute (C1, C2 e C3), e pertanto le ha considerate corrette, chiare e
inequivocabili da un lato, importanti ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 vLCA
dall’altro, con la conseguenza che il proponente non poteva in buona fede
fornire risposte negative. Inoltre, prosegue l’appellante, le domande contenute
nei formulari sullo stato di salute non elencano solamente patologie
depressive, bensì anche semplici disturbi, affezioni o addirittura “altro”. La
critica è priva di fondamento. La compagnia di assicurazione ha motivato le
dichiarazioni di recesso (doc. G e H), infatti, solo con l’esistenza di una
depressione negli anni Novanta, sottaciuta dal proponente. Ora, come detto, il
proponente non ha mai avuto una depressione negli anni Novanta e non ha quindi violato
il proprio dovere di informazione rispondendo negativamente alle domande. I
recessi contrattuali erano dunque inefficaci, così come accertato dal Pretore e
l’appellante non può ora motivarli con argomenti che non aveva allora indicato
(cfr. DTF 129 III 713 consid. 2). Del resto la teste S__________, dipendente
dell’assicurazione (verbale rogatoriale 27 aprile 2012), non ha negato la
possibilità di stipula dei due contratti assicurativi, ma ha semplicemente
ritenuto che l’assicurazione, se avesse saputo delle difficoltà psichiche del
proponente, avrebbe preteso accertamenti complementari per poter verificare il
suo stato di salute.
10.
A titolo abbondanziale va
anche osservato che le dichiarazioni di recesso non erano nemmeno tempestive,
contrariamente a quanto afferma l’appellante (appello, pag. 24). Il rapporto
del medico dell’assicuratore Dr. P__________ (doc. 3), datato 11 dicembre 2007,
riporta stampigliato il 13 dicembre 2007 quale data di ricevimento da parte
della compagnia di assicurazioni. Il Pretore ha ritenuto che la convenuta aveva
avuto cognizione dell’asserita reticenza il giorno in cui ha ricevuto il rapporto
del suo medico fiduciario, sul quale figura un timbro con la dicitura “13 DIC.
2007”. La scadenza del termine di quattro settimane si situava dunque, secondo
il primo giudice, all’11 gennaio 2008. Spettava alla compagnia di assicurazione
portare la prova dell’avvenuto recesso nei termini perentori imposti dalla
legge. L’invio per lettera raccomandata delle dichiarazioni di recesso dei due
contratti assicurativi (doc. G e H) non trova riscontro documentale negli atti.
Come accertato dal Pretore, la lettera dell’assicurato del 18 gennaio 2008,
riferita ad entrambe le dichiarazioni di recesso datate rispettivamente 8
gennaio (polizza di previdenza vincolata, doc. G) e 18 gennaio 2008 (polizza
sulla vita, doc. H), non prova che queste gli siano effettivamente pervenute
prima del termine di scadenza dell’11 gennaio 2008. In effetti l’invio prima
dello spirare del termine non è sufficiente per preservare il diritto di
recesso, poiché la comunicazione deve effettivamente giungere all’assicurato
(DTF 110 II 499, 502; Nef, Bundesgesetz
über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001,
n. 16 ad art. 6). L’appellante non ha provato in causa l’avvenuta
spedizione per plico raccomandato delle dichiarazioni di recesso né tantomeno
l’avvenuta ricezione da parte dell’assicurato entro l’11 gennaio 2008. Le
dichiarazioni di recesso erano dunque intempestive e i contratti assicurativi
sono rimasti in vigore, motivo per cui l’assicurato ha diritto a ricevere le
prestazioni pattuite, essendo pacificamente intervenuto l’evento assicurato.
11.
Ne discende, alla luce di
quanto esposto in precedenza, che l’appello deve essere respinto in ogni suo
punto e la sentenza pretorile deve essere confermata. Le spese processuali di
seconda istanza seguono la soccombenza (art. 106 CPC). La tassa di giustizia di
appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in
vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è
stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso in questa sede è di
almeno fr. 864’000.- (2 per 18 anni per fr. 24'000.-).
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 8 settembre 2014
di AP 1 è respinto ed è confermata la sentenza OA.2009.336 emanata il 27
giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 20’000.- già parzialmente anticipati dall’appellante, rimangono
a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 11’000.- per
ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro
30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF).