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Decisione

12.2014.148

Contratto di assicurazione, recesso di assicuratore per reticenza e violazione del dovere di informazione, negata reticenza nel caso concreto

11 giugno 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO

1, avvocato, ha concluso con AP 1, due polizze assicurative: la prima nel

1990 e rinegoziata il 18 febbraio 2003, avente per oggetto, da una parte,

l’erogazione di un capitale pari a

fr. 260'000.- in caso di vita al 1° giugno 2026, rispettivamente in caso di

decesso prima di tale data (doc. A), la seconda, del 16 settembre 2003 come

polizza di previdenza vincolata 3a, avente per oggetto l’erogazione di un

capitale pari a fr. 20'000.- in caso di decesso nel periodo dal 1° maggio 2003

al 30 dicembre 2003 (doc. B). Entrambe le polizze stabiliscono inoltre

l’erogazione di una rendita annua pari a fr. 24'000.-, fino al 1° giugno 2026

la prima e fino al 31 dicembre 2026 la seconda, con contestuale liberazione dal

pagamento dei premi, nell’evenienza di un’incapacità di guadagno. Per la

stipulazione di entrambe le polizze, così come per la rinegoziazione della prima,

l’assicurato ha proceduto alla compilazione, con il proprio medico curante, di

un formulario attestante il proprio stato di salute (doc. C1, C2 e C3). Nel

2006 l’assicurato ha subito alcuni mesi di inabilità lavorativa a causa di

problemi cardiaci. Il 19 gennaio 2007, a seguito di gravi vicissitudini professionali, l’assicurato è stato dichiarato inabile dal lavoro al 100% per

ricorrenti stati d’ansia, ipertensione e depressione che perdurano tutt’ora. A

causa di tale situazione gli è stata riconosciuta una rendita di invalidità

intera a decorrere dal 1° novembre 2007 (doc. D-V). In relazione a queste

incapacità di guadagno, la compagnia di assicurazione ha erogato le prestazioni

previste dalle due polizze (doc. E e F), e ciò fino alla perizia espletata l’11

dicembre 2007 dal suo medico fiduciario, Dr. P__________ di __________, il

quale ha indicato un precedente depressivo risalente agli anni 1990, che non

compare nelle dichiarazioni sullo stato di salute di cui ai doc. C1-C3. La

compagnia assicuratrice, invocando la reticenza ai sensi dell’art. 6 vLCA per

aver sottaciuto la depressione nei formulari, in data 8 gennaio 2008 per la

prima, rispettivamente in data 18 gennaio 2008 per la seconda polizza, ha

rescisso i due contratti assicurativi (doc. G e H), incorrendo nelle reiterate

rimostranze dell’assicurato (doc. L-P, T, U).

B. Con

petizione 29 maggio 2009 AO 1 ha chiesto, previo accertamento della nullità del

recesso dai due contratti assicurativi, la condanna della compagnia

assicuratrice a corrispondergli fr. 24'000.- di rendita annua per ciascuna

delle due polizze assicurative dal 19 maggio 2008 e fino alla cessazione

dell’inabilità lavorativa e al massimo fino al 1° giugno 2026 per la prima e

fino al 30 dicembre 2026 per la seconda polizza, nonché a liberarlo dal

pagamento dei due premi con decorrenza dal 1° marzo 2006 sino alla cessazione

dell’inabilità lavorativa, ma non oltre il 1° giugno 2026 per la prima,

rispettivamente 30 dicembre 2026 per la seconda polizza, così come l’erogazione

delle restanti prestazioni assicurative previste nelle due polizze. Nella

risposta 3 settembre 2009 la convenuta ha chiesto l’integrale reiezione della

petizione, fatto salvo il valore di riscatto delle polizze in questione al 31

gennaio 2008, adducendo l’esistenza di una reticenza da parte dell’attore che

le conferiva il diritto di rescindere i due contratti assicurativi. Con replica

del 5 ottobre 2009 e duplica del 12 novembre 2009 le parti si sono riconfermate

nelle proprie allegazioni e richieste. Ultimata l’istruttoria, le parti hanno

confermato le loro domande di giudizio nei rispettivi memoriali scritti di

conclusioni del 25 ottobre 2012 e del 16 novembre 2012.

C. Statuendo

il 27 giugno 2014, il Pretore ha accolto la petizione e ha condannato la

convenuta a versare all’attore una rendita annua di fr. 24'000.- per la polizza

n. __________ dal 19 maggio 2008 fino alla cessazione dell’incapacità di

guadagno ma non oltre il 1° giugno 2026, oltre interessi al 5% dalla rispettiva

scadenza annuale del 19 maggio e a liberare dal pagamento del premio

assicurativo l’attore dal 1° marzo 2006 fino a cessazione dell’incapacità al

guadagno ma non oltre il 1° giugno 2026 (dispositivo n. 1.1), una rendita annua

di fr. 24'000.- per la polizza n. __________ la prima volta il 19 maggio 2008 e

fino alla cessazione dell’incapacità di guadagno ma non oltre il 31 dicembre

2026, oltre interessi legali del 5% dalla rispettiva scadenza annuale del 19

maggio e a liberare dal pagamento del premio assicurativo l’attore dal 1° marzo

2006 fino a cessazione dell’incapacità al guadagno ma non oltre il 1° dicembre

2026 (dispositivo n. 1.2). La tassa di giustizia di

fr.

7'000.- e le spese sono state poste a carico della convenuta, tenuta inoltre a

rifondere all’attore fr. 20'000.- per ripetibili.

D. Con

appello 8 settembre 2014, la convenuta chiede la riforma del giudizio impugnato

nel senso di rigettare la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili

di prima e di seconda sede. Nella risposta 24 ottobre 2014, l’appellato postula

l’integrale conferma della sentenza pretorile, con protesta di tasse, spese e

ripetibili di seconda istanza. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e

per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Fino alla loro conclusione

davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento

dell’entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero

continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle

impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della

comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le decisioni finali e

incidentali di prima istanza emanate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011, come

quella in esame, sono pertanto impugnabili, in controversie patrimoniali con un

valore litigioso superiori a fr. 10'000.-, con appello entro 30 giorni dalla

notificazione della decisione impugnata (art. 311 CPC). Nella fattispecie, la

decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 7 luglio

2014.

Iniziato a decorrere il giorno successivo, il termine d’impugnazione è

rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto incluso (art. 145 CPC), ha ripreso a

decorrere il 16 agosto e sarebbe scaduto in data 8 settembre 2014. Introdotto

per tale data, l’appello è pertanto tempestivo.

2.

Nella fattispecie il

Pretore, richiamate le norme legali applicabili, in particolare l’art. 6 vLCA,

ha ritenuto che l’assicurato non aveva commesso reticenza per aver risposto

negativamente alle domande n. 10c e 3c nei questionari sullo stato di saute

compilati il 23 maggio 1990, il 20 marzo 1996 e alla domanda n. 3c nel

questionario sottoscritto il 7 maggio 2003. Secondo il giudice di prime cure la

diagnosi di “episodio depressivo di grado medio a severo” indicato dal Dr. P__________,

medico fiduciario della compagnia assicuratrice, nel rapporto 11 dicembre 2007

non aveva trovato riscontro nelle dichiarazioni e nei certificati dei medici

che avevano avuto in cura l’assicurato dal 1982 al 2003, dai quali risultavano

solo alcuni banali episodi di assunzione di ansiolitici. Il Pretore ha rilevato

che l’assicurato aveva invero una formazione giuridica ed esercitava la

professione di avvocato, ma non aveva una cultura medica e non era in grado di

attribuire alle sue passeggere difficoltà psichiche in relazione con un lutto

familiare e con i conflitti coniugali il carattere di “disturbo”, “affezione” o

“malattia”. In sintesi, dunque, il primo giudice ha ritenuto che l’assicurato

non aveva commesso reticenza né violazione dei suoi obblighi di informazione,

sicché le polizze assicurative erano tuttora valide. A titolo abbondanziale ha

esaminato la tempestività della dichiarazione di recesso e ha accertato che la

convenuta non aveva provato di aver esercitato il suo diritto di recesso nelle

quattro settimane dalla consegna del rapporto del suo medico fiduciario.

Assodata l’assenza di reticenza, il Pretore è giunto alla conclusione che le

polizze assicurative erano ancora in vigore e che la convenuta doveva versare

all’attore le prestazioni pattuite, oltre agli interessi di mora, e liberarlo

dal pagamento dei premi.

3.

Pacifica nel caso in specie

l’applicazione della vLCA in vigore sino al 31 dicembre 2005 alla luce del

fatto che la novella legislativa del 1° gennaio 2006, la quale ha modificato la Legge sul contratto d’assicurazione (LCA – RS 221.229.1), riguardo alla disposizione

transitoria, degli artt. 4 e 6 vLCA è silente, motivo per cui tornano

applicabili le norme transitorie di cui all’art. 102 LCA, il cui cpv. 4 dispone

che si applicano per analogia gli artt. 882 e 883 vCO, nel frattempo sostituiti

dagli artt. 1 e seg. del titolo finale del CC. Giusta l’art. 1 cpv. 1 tit. fin.

CC, gli effetti giuridici di fatti anteriori all’entrata in vigore del codice

sono regolati, anche posteriormente, dalle disposizioni del diritto federale e

cantonale che vigevano al tempo in cui detti fatti si sono verificati. Secondo

il cpv. 2, gli atti compiuti prima dell’entrata in vigore del CC sono regolati,

per quanto riguarda la loro forza obbligatoria e i loro effetti, anche per

l’avvenire, dalle disposizioni vigenti quando tali atti vennero compiuti.

Considerato pertanto determinante il momento dell’avvenuta violazione da parte

dell’assicurato del suo obbligo di dichiarare i fatti rilevanti, la reticenza

sarebbe stata commessa al momento della sottoscrizione del formulario

concernente lo stato di salute, ovvero, per la polizza n. __________ il 23

maggio 1990, rispettivamente il 20 marzo 1996 (doc. C2 e C3), nonché per la

polizza n. __________ (doc. C1) il 7 maggio 2003, in modo tale che sono applicabili gli art. 4 e 6 vLCA in vigore sino al 31 dicembre 2005.

4.

L’art. 4 cpv. 1 vLCA

disponeva che il proponente doveva dichiarare per iscritto all'assicuratore,

sulla scorta di un questionario o in risposta ad altre domande scritte, tutti i

fatti rilevanti per l'apprezzamento del rischio. Il secondo capoverso del

medesimo articolo precisava che erano rilevanti tutti quei fatti che potevano

influire sulla determinazione dell'assicuratore a concludere il contratto o a

concluderlo a determinate condizioni. Secondo il terzo capoverso della norma in

rassegna, si presumevano rilevanti i fatti in merito ai quali l'assicuratore aveva

formulato per iscritto delle domande precise e non equivoche. L'art. 6 vLCA

disponeva poi che se la persona, la quale era tenuta a rilasciare la

dichiarazione di cui all'art. 4 vLCA, aveva sottaciuto o aveva dichiarato

inesattamente un fatto rilevante che conosceva o doveva conoscere,

l'assicuratore era legittimato a recedere dal contratto entro quattro settimane

da quando ne aveva avuto cognizione.

Secondo costante giurisprudenza,

per valutare se l’assicurato è incorso in reticenza occorre considerare sia il

criterio soggettivo, sia quello oggettivo. La legge non si accontenta infatti

che questi si limiti a comunicare all’assicuratore i fatti rilevanti per

l’apprezzamento del rischio di cui è effettivamente a conoscenza, ma gli impone

pure di dichiarare quei fatti importanti che gli devono essere noti,

indipendentemente dalla sua conoscenza effettiva dal fatto concreto, ritenuto

che nell’applicazione di questo secondo criterio si deve tenere conto delle

cosidette circostanze particolari del caso (DTF 118 II 333, consid. 2b; 116 II

338, consid. 1c; 96 II 204; sentenza II CCA del 28 novembre 2005, inc.

12.2004

). Ciò significa, ad esempio, che occorre prendere in considerazione

la situazione particolare all’assicurato, con riferimento al suo grado di

intelligenza e di formazione, nonché alla sua esperienza (DTF 118 II 333,

consid. 2b; 109 II 60, consid. 2b), ritenuto comunque che il grado di diligenza

nell’adempimento dell’obbligo d’informazione va anche esaminato e giudicato

sotto il profilo della buona fede, pure applicabile in campo assicurativo (Nef, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,

Basilea 2001, n. 26 ad art. 4 LCA). In virtù dell’art. 8 CC, l’onere di

dimostrare che il proponente ha disatteso i propri doveri d’informazione spetta

all’assicuratore (DTF 108 II 550, consid. 2b).

Il termine di quattro settimane

inizia a decorrere dal momento in cui l’assicuratore è completamente orientato

su tutti i punti che vertono sulla reticenza, rispettivamente allorché ne ha

una conoscenza effettiva (DTF 118 II 338, consid. 3; 109 II 159, consid. 2a).

Trattasi di un termine di perenzione, il cui rispetto dev’essere provato

dall’assicuratore (DTF 118 II 333, consid. 3). Poiché la vLCA è silente in

merito al calcolo di tale termine, vanno applicate le disposizioni degli artt.

76.

e seg. CO. Il termine viene pertanto a scadere quel giorno della quarta

settimana che pel nome corrisponde a quello in cui l’assicuratore ebbe

cognizione della reticenza (art. 77 cpv. 1 cfr. 2 CO in combinato disposto con

l’art. 77 cpv. 2 CO).

5.

Come accertato dal Pretore

e non contestato, l’assicurato ha risposto negativamente alle domande n. 3c

(“Soffrite o avete già sofferto di malattia, disturbi e di affezioni del

sistema nervoso o della psiche quali l’epilessia, le vertigini, la paralisi, la

nevrite, le depressioni o altro?”) e n. 5e (“Vi sono stati somministrati o

prescritti medicamenti per più di 4 settimane?”) contenute nel questionario

sullo stato di salute titolato “Dichiarazioni della persona da assicurare”

(doc. C1) del 7 maggio 2003. Ha inoltre risposto negativamente alle domande n.

4a (“Avete attualmente dei disturbi di salute?”), n. 5c (“Prendete spesso

medicamenti contro il mal di testa, i dolori o l’insonnia? Quali? Con che

frequenza?”) e n. 10c (“Avete o avete già avuto uno dei seguenti disturbi? c)

Mal di testa, insonnia, vertigini, svenimento, nervosità, epilessia, attacchi

apoplettici, paralisi, disturbi psichici, depressione nervosa, nevrite o altra

malattia del sistema nervoso?”) contenute nel questionario sullo stato di

salute titolato “Dichiarazioni della persona da assicurare” (doc. C2) del 23

maggio 1990. Ha infine risposto negativamente alle domande n. 3c (“Soffrite o

avete già sofferto di malattia, disturbi e di affezioni del sistema nervoso o

della psiche quali le vertigini, la paralisi, la nevrite, le depressioni o

altro?”) e n. 6e (“Vi sono stati somministrati o prescritti medicamenti per più

di quattro settimane”), contenute nel questionario sullo stato di salute

titolato “Dichiarazioni della persona da assicurare” (doc. C3) del 20 marzo

1996.

Nel suo rapporto 11 dicembre 2007, il medico fiduciario

della compagnia assicuratrice, Dr. P__________, ha esposto che “Au milieu des

années 90, l’assuré dit avoir présenté un trouble depressif dans le contexte de

tensions conjugales, entre autres choses. L’expertisé a été pris en soins par

son médecin généraliste et a recu une médication psychotrope. Il s’est remis

après quatre à cinq mois. La symptomatologie qu’il décrit (tristesse, perte

d’intérêt, troubles du sommeil, prise de poids, idées de mort) comporte

manifestement les critères diagnostiques d’un épisode de gravité moyenne à

sévère”. A seguito del rapporto del Dr. P__________, la convenuta, con

scritti 8 e 18 gennaio 2008, ha rescisso i due contratti assicurativi per essere

stato l’assicurato reticente e non aver menzionato l’esistenza di una

depressione negli anni Novanta (doc. H e G).

6.

In sostanza il Pretore ha

ritenuto, sulla base dell’istruttoria, che nel periodo determinante all’assicurato

erano stati prescritti ansiolitici dal medico curante, in un paio di

circostanze legate a periodi difficili della propria vita (morte della madre

prima e difficoltà coniugali poi), senza che fosse stata consigliata la consultazione

di un medico psichiatra o prescritto un sostegno psicologico o l’assunzione di

medicamenti antidepressivi, e in assenza di un’inabilità lavorativa. Ne ha

dedotto che non vi era stata violazione dell’obbligo di informazione del

proponente, con la conseguenza che la compagnia di assicuraizone non poteva

validamente recedere dai contratti.

7.

L’appellante rimprovera in

primo luogo al Pretore di non aver dato importanza ai disturbi sofferti

dall’appellato durante la metà degli anni ’90, e di aver “banalizzato” episodi

di chiara natura nervosa, ansiotica e depressiva, emersi dai documenti agli

atti e dalle deposizioni testimoniali del Dr. P__________ e dei diversi medici

che hanno avuto in cura l’appellato e sottaciuti alla compagnia di

assicurazione al momento di stipulare le due polizze. Alla luce delle

risultanze in sede istruttoria, la critica non può essere condivisa. Dalle

deposizioni testimoniali, in particolar modo dei quattro medici che dal 1982 al

2006.

hanno avuto in cura l’assicurato (Doc. O - Q; testimonianze G__________

del 22 aprile 2010, A__________ del 29 settembre 2010, Ga__________ del 30

settembre 2010, C__________ del 30 settembre 2010), non emerge un quadro

clinico di tipo depressivo negli anni Novanta. Tali risultanze non permettono

di ravvisare alcuna patologia depressiva, psichica o del sistema nervoso

antecedente a quelle iniziate nel 2006. Lo stato di salute dell’assicurato emerge

in particolar modo dalla testimonianza del Dr. G__________, il quale ha

dichiarato di aver compilato e sottoscritto i formulari sullo stato di salute

dell’appellato (deposizione del 22 aprile 2012; doc. C1 e C3). Va rilevato come

il Dr. G__________, al momento di detta compilazione, non abbia ravvisato gli

estremi per segnalare all’istituto assicurativo alcunché, non ritenendo infatti

che al proponente potesse essere diagnosticata alcuna sintomatologia

depressiva. Stessa argomentazione per quel che riguarda il formulario sullo

stato di salute compilato dal Dr. __________ M__________ (doc. C2), nel

frattempo deceduto e il cui studio è stato ripreso dal Dr. A__________. Dalla

documentazione relitta concernente lo stato di salute del qui appellato, il Dr.

Al__________ ha potuto confermare che non è in alcun modo dato desumere

l’esistenza di una sintomatologia di tipo depressiva o analoga. E il proponente

non è mai stato invitato a richiedere l’aiuto di uno specialista del ramo psichiatrico,

ancorché per un semplice sostegno psicologico. Non è neppure stata riscontrata,

al momento della compilazione dei noti questionari, un’inabilità lavorativa

dell’assicurato. È ben vero che in un paio di circostanze collegate a momenti

difficili della propria esistenza, come esposto dal Pretore, l’assicurato ha

assunto ansiolitici prescritti dal medico curante (L__________ e T__________). Come

indicato dai medici curanti, tali medicamenti sono di uso abbastanza comune,

per alleviare momenti di tensione e stanchezza, e non sono indicativi dell’esistenza

di sindromi depressive.

8.

In secondo luogo,

l’appellante ritiene che il Pretore non abbia dato sufficiente rilievo alla

deposizione dell’assicurato rilasciata al Dr. P__________ in occasione della

visita specialistica del 2007. Il Pretore ha infatti ritenuto che il quadro

emerso, anche solo sulla base del comune buon senso, si rivelerebbe

difficilmente compatibile con la diagnosi espressa dal Dr. P__________, ovvero

di episodio depressivo di gravità medio-grave. E ciò in considerazione del

fatto che l’assicurato assumeva, durante la succitata visita medica,

quotidianamente e massicciamente antidepressivi e ansiolitici, attendendola in

uno stato di ansia, angoscia e preoccupazione, e potendo pertanto tale

situazione dare adito ad una “coloritura” eccessivamente negativa al ricordo e

alla percezione degli episodi occorsigli.

8.1

Alla luce della

documentazione agli atti, come rilevato dal Pretore, non risulta provata alcuna

patologia depressiva legata alla psiche o al sistema nervoso negli anni 1990.

Ciò è in particolare suffragato dalla testimonianza del Dr. C__________ medico

specializzato in psichiatria e psicoterapia, secondo il quale non vi era motivo

di ritenere che l’assicurato, in sua cura dal gennaio 2006, abbia sofferto di

depressioni o di analoghe patologie psichiche dall’inizio alla fine degli anni

1990.

(doc. Q, deposizione 30 settembre 2010, pag. 3). Tale testimonianza

ribadisce quanto ritenuto da tutti i medici che hanno avuto in cura l’appellato

tra il 1982 e il 2003. Nessuno di loro ha mai posto la diagnosi di una

depressione o di una malattia psichica o del sistema nervoso. Nel 2007, al

momento in cui è stata eseguita la visita specialistica presso il medico

fiduciario dell’appellante, Dr. P__________, l’appellato era invece in uno

stato di grave infermità psichica, che lo costringeva al consumo di psicofarmaci,

ansiolitici e sonniferi. Il Pretore ha ritenuto che la valutazione complessiva

di tale perizia sia stata negativamente influenzata dallo stato di salute e di

grave angustia psichica dell’appellato. A prescindere da tale conclusione, che

regge alla critica alla luce del resto dell’istruttoria, non si vede quale

valenza potrebbe avere una visita medica eseguita oltre 20 anni dopo la compilazione

dei questionari oggetto di esame, a fronte delle deposizioni testimoniali dei

medici che hanno avuto in cura l’interessato nel periodo decisivo e che ne

hanno attestato lo stato di salute nei noti questionari (doc. C1, C2, C3).

8.2

Non giova all’appellante

rilevare le apparenti contraddizioni dei certificati medici agli atti. I medici

curanti, infatti, sono stati sentiti come testimoni e in occasione della loro

deposizione hanno esplicitamente escluso l’esistenza di patologie depressive o

comunque legate alla psiche e hanno riferito della prescrizione di medicamenti

ansiolitici di uso comune, non associati a malattie o disturbi veri e propri

(verbali Ga__________, 30 settembre 2010; G__________, 22 aprile 2010). In

siffatte circostanze, la conclusione del Pretore, secondo il quale l’assicurato

non ha commesso reticenza e non ha violato il proprio obbligo di informazione,

regge alla critica. Né è d’aiuto la critica dell’appellante, secondo la quale

il proponente era un “brillante avvocato e notaio della piazza luganese,

cognito in materia assicurativa” e pertanto doveva essere ben conscio di aver

violato il proprio dovere di informazione per aver sottaciuto gli episodi

depressivi e l’assunzione di medicamenti psicotropi. Dagli atti, infatti, è

emerso che non vi è stato alcun episodio depressivo nel periodo determinante e

che i medicinali assunti erano tra quelli di uso comune. I medici curanti del

proponente, che hanno sottoscritto congiuntamente con lui i questionari C1, C2

e C3, hanno ritenuto di rispondere negativamente alle domande poste dalla

compagnia di assicurazioni, per i motivi che hanno diffusamente esposto in

seguito nelle loro deposizioni testimoniali.

9.

L’appellante critica in

terzo luogo la sentenza del giudice di prime cure sottolineando il fatto che

quest’ultimo non ha esaminato la censura sollevata dalla convenuta, la quale

sosteneva che non avrebbe concluso i contratti qui in esame qualora avesse

conosciuto i fatti omessi dal proponente. A dire dell’appellante, il Pretore non

era entrato nel merito del tenore delle domande di cui ai formulari sullo stato

di salute (C1, C2 e C3), e pertanto le ha considerate corrette, chiare e

inequivocabili da un lato, importanti ai sensi dell’art. 4 cpv. 3 vLCA

dall’altro, con la conseguenza che il proponente non poteva in buona fede

fornire risposte negative. Inoltre, prosegue l’appellante, le domande contenute

nei formulari sullo stato di salute non elencano solamente patologie

depressive, bensì anche semplici disturbi, affezioni o addirittura “altro”. La

critica è priva di fondamento. La compagnia di assicurazione ha motivato le

dichiarazioni di recesso (doc. G e H), infatti, solo con l’esistenza di una

depressione negli anni Novanta, sottaciuta dal proponente. Ora, come detto, il

proponente non ha mai avuto una depressione negli anni Novanta e non ha quindi violato

il proprio dovere di informazione rispondendo negativamente alle domande. I

recessi contrattuali erano dunque inefficaci, così come accertato dal Pretore e

l’appellante non può ora motivarli con argomenti che non aveva allora indicato

(cfr. DTF 129 III 713 consid. 2). Del resto la teste S__________, dipendente

dell’assicurazione (verbale rogatoriale 27 aprile 2012), non ha negato la

possibilità di stipula dei due contratti assicurativi, ma ha semplicemente

ritenuto che l’assicurazione, se avesse saputo delle difficoltà psichiche del

proponente, avrebbe preteso accertamenti complementari per poter verificare il

suo stato di salute.

10.

A titolo abbondanziale va

anche osservato che le dichiarazioni di recesso non erano nemmeno tempestive,

contrariamente a quanto afferma l’appellante (appello, pag. 24). Il rapporto

del medico dell’assicuratore Dr. P__________ (doc. 3), datato 11 dicembre 2007,

riporta stampigliato il 13 dicembre 2007 quale data di ricevimento da parte

della compagnia di assicurazioni. Il Pretore ha ritenuto che la convenuta aveva

avuto cognizione dell’asserita reticenza il giorno in cui ha ricevuto il rapporto

del suo medico fiduciario, sul quale figura un timbro con la dicitura “13 DIC.

2007”. La scadenza del termine di quattro settimane si situava dunque, secondo

il primo giudice, all’11 gennaio 2008. Spettava alla compagnia di assicurazione

portare la prova dell’avvenuto recesso nei termini perentori imposti dalla

legge. L’invio per lettera raccomandata delle dichiarazioni di recesso dei due

contratti assicurativi (doc. G e H) non trova riscontro documentale negli atti.

Come accertato dal Pretore, la lettera dell’assicurato del 18 gennaio 2008,

riferita ad entrambe le dichiarazioni di recesso datate rispettivamente 8

gennaio (polizza di previdenza vincolata, doc. G) e 18 gennaio 2008 (polizza

sulla vita, doc. H), non prova che queste gli siano effettivamente pervenute

prima del termine di scadenza dell’11 gennaio 2008. In effetti l’invio prima

dello spirare del termine non è sufficiente per preservare il diritto di

recesso, poiché la comunicazione deve effettivamente giungere all’assicurato

(DTF 110 II 499, 502; Nef, Bundesgesetz

über den Versicherungsvertrag, Basilea 2001,

n. 16 ad art. 6). L’appellante non ha provato in causa l’avvenuta

spedizione per plico raccomandato delle dichiarazioni di recesso né tantomeno

l’avvenuta ricezione da parte dell’assicurato entro l’11 gennaio 2008. Le

dichiarazioni di recesso erano dunque intempestive e i contratti assicurativi

sono rimasti in vigore, motivo per cui l’assicurato ha diritto a ricevere le

prestazioni pattuite, essendo pacificamente intervenuto l’evento assicurato.

11.

Ne discende, alla luce di

quanto esposto in precedenza, che l’appello deve essere respinto in ogni suo

punto e la sentenza pretorile deve essere confermata. Le spese processuali di

seconda istanza seguono la soccombenza (art. 106 CPC). La tassa di giustizia di

appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in

vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è

stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso in questa sede è di

almeno fr. 864’000.- (2 per 18 anni per fr. 24'000.-).

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 8 settembre 2014

di AP 1 è respinto ed è confermata la sentenza OA.2009.336 emanata il 27

giugno 2014 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 20’000.- già parzialmente anticipati dall’appellante, rimangono

a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 11’000.- per

ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro

30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF).