12.2014.149
Notifica di atti giudiziari a persone residenti in Italia
6 ottobre 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.149
Lugano
6 ottobre 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini,
vicepresidente,
Fiscalini
e Epiney-Colombo (giudice supplente)
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2013.15 della
Pretura del Distretto di, sezione 1 promossa con petizione 22 gennaio 2013 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con
cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al versamento di fr.
70'681.15 oltre interessi e accessori;
domanda
alla quale non si è opposto il convenuto, il quale non ha presentato la
risposta entro il termine assegnato e neppure entro il termine suppletorio;
richiesta
accolta integralmente dal Pretore con sentenza 21 maggio 2013;
appellante
il convenuto che, con atto di appello del 9 settembre 2014, chiede la riforma
del giudizio impugnato nel senso di, in via principale, annullare la sentenza
e, in via subordinata, di rinviare l’incarto al primo giudice per
l’assegnazione al convenuto del termine di risposta, il tutto con protesta di
tasse, spese e ripetibili;
mentre
con risposta 27 ottobre 2014 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure
con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
preso
atto che le parti hanno in seguito trasmesso un allegato di replica spontanea
(il convenuto in data 6 novembre 2014) e di duplica spontanea (l’attrice il 20
novembre 2014);
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. In
data 11 luglio 2002 AP 1 ha conferito a AO 1 il mandato per la gestione della
società L__________. Le parti hanno pattuito quale indennità per domiciliazione
e consiglio di amministrazione un importo annuo di fr. 7'000.-, oltre al
pagamento delle spese amministrative effettivamente sostenute dalla mandataria
(doc. B). Con accordo di medesima data AO 1 è pure stata incaricata da AP 1 di
gestire la società V__________., contro versamento dell’importo di fr. 3'000.-
annui quale indennità per domiciliazione e consiglio di amministrazione e
pagamento di tutte le spese effettivamente sostenute (doc. C). Il 10 giugno
2011 AP 1 ha chiesto la messa in liquidazione della V__________ dando scarico
all’ AO 1 per tutto quanto svolto fino a quel momento (doc. D). Per le
prestazioni svolte in relazione alla gestione delle due società, AO 1 ha emesso
le fatture versate agli atti sub. doc. E-AD, restate impagate per un saldo
scoperto di fr. 70'681.15.
Fatti
B. Con
petizione 22 gennaio 2013 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 per ottenere il
pagamento di fr. 70'681.15, oltre interessi e accessori, corrispondente al
saldo ancora scoperto delle prestazioni di gestione delle due società. Il 23
gennaio 2013 il Pretore l’ha intimata al domicilio del convenuto in Italia
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fissandogli un termine di 30
giorni per presentare la risposta. La raccomandata non è stata recapitata
poiché l’invio è stato rifiutato in data 30 gennaio 2013 (cfr. etichetta auto
collante delle Poste italiane sulla busta d’intimazione concernente la RM __________
nel plico “corrispondenza varia” della Pretura). Il primo giudice, costatato
che il termine per presentare la risposta era decorso infruttuoso, il 6 marzo
2013 ha assegnato al convenuto un termine suppletorio di 10 giorni per
inoltrarla, con l’avvertenza che nel caso in cui anche tale termine fosse
scaduto infruttuoso, il giudice aveva la facoltà di emanare direttamente la
decisione finale alle condizioni di cui all’art. 223 cpv. 2 CPC. Anche tale
ordinanza è stata intimata al domicilio in Italia del convenuto mediante
raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. busta d’intimazione relativa alla
RM __________ nel plico “corrispondenza varia” della Pretura). La raccomandata
non è stata ritirata entro il termine di giacenza e il 16 aprile 2013 è stata
rinviata al mittente (cfr. il timbro sulla busta d’intimazione relativa alla RM
__________ nel plico “corrispondenza varia” della Pretura).
C. Con
decisione 21 maggio 2013 il Pretore ha accolto integralmente la petizione e
condannato il convenuto al pagamento in favore della società AO 1 dell’importo
complessivo di fr. 70'681.15 oltre gli interessi al 5% a decorrere dal 21
settembre 2012 su fr. 54'181.15 e dal 22 gennaio 2013 su fr. 16'500, ponendo
altresì a suo carico le tasse, le spese e le ripetibili. In sintesi, il
Pretore, costatata la preclusione del convenuto, ha ritenuto che sulla base dei
documenti versati agli atti non vi fosse alcun notevole dubbio circa il ben
fondato della pretesa attorea (art. 223 cpv. 2 e 153 cpv. 2 CPC). La sentenza è
stata intimata il 21 maggio 2013 al convenuto tramite invio raccomandato con
avviso di ricevimento all’indirizzo di __________, a P__________ (cfr. busta d’intimazione
relativa alla RM __________ nel plico “corrispondenza varia” della Pretura). La
stessa, non essendo stata ritirata entro i termini di giacenza, è stata
rinviata al mittente in data 3 luglio 2013 (cfr. il timbro sulla busta d’intimazione
relativa alla RM __________ CH nel plico “corrispondenza varia” della Pretura).
D. Con
appello 9 settembre 2014 AP 1 è insorto contro la decisione, chiedendo, in via
principale, di annullare la decisione impugnata e, in subordine, di rinviare
l’incarto alla giurisdizione inferiore per l’assegnazione di un nuovo termine
per presentare la risposta, protestando tasse, spese e ripetibili. A sostegno
della propria tesi il convenuto asserisce di essere venuto a conoscenza della
decisione impugnata unicamente il 30 luglio 2014. La petizione, l’ordinanza
sulla fissazione di un termine suppletorio per presentare la risposta e la
decisione impugnata gli sarebbero state intimate a un indirizzo errato. Con
risposta 27 ottobre 2014 AO 1 ha chiesto la reiezione del gravame, anch’essa
con protesta di tasse, spese e ripetibili. La notificazione degli atti di causa
e della decisione 21 maggio 2013 sarebbe avvenuta regolarmente e il termine per
presentare appello sarebbe pertanto ampiamente scaduto. Con replica e duplica
spontanee (sull’ammissibilità di allegati spontanei cfr. DTF 137 I 195 consid.
2.3.1; II CCA del 9 aprile 2015 inc. 12.2013.34) le parti hanno ribadito le
proprie antitetiche posizioni. Delle loro argomentazioni si dirà, se e per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
E. Con
istanza 29 aprile 2015 AO 1 ha chiesto l’assunzione in questa sede della decisione
27 aprile 2015 della Corte di appello di A__________, con cui è stato respinto
il ricorso presentato dal convenuto avverso l’esecutività della decisione del
Pretore. Con osservazioni 11 maggio 2015 AP 1 si è rimesso al giudizio di
questa Camera.
e considerato
in diritto: 1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, poiché la
procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405
CPC).
2. Preliminarmente
occorre esaminare se siano date le premesse per l’accoglimento dell’istanza di assunzione
di nuovi mezzi di prova presentata dall’appellata il 29 aprile 2015 e per
ammettere l’acquisizione in questa sede dei documenti annessi alla risposta,
alla cui ammissione si è opposto l’appellante. Secondo l’art. 317 cpv. 1 CPC
nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente
addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli
nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle
circostanze.
Per
quanto concerne i documenti prodotti con la risposta alla cui ammissione
l’appellante si oppone (doc. C, F e G) si osserva che il doc. C è lo stesso
documento già prodotto e acquisito agli atti in prima sede come doc. AE, di
modo che una sua riassunzione in questa sede è superflua. Il doc. G è una
“scheda contabile debitori” che, seppur antecedente alla sentenza del Pretore,
diventa rilevante in questa sede nella misura in cui permette all’ AO 1 di
prendere posizione e contestare quanto allegato per la prima volta in appello
da AP 1. Lo stesso è pertanto ammissibile, così come lo è il doc. F.
Quest’ultimo è uno scritto dei legali dell’attrice inviato tramite raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo di V__________ del convenuto e che è
ritornato al mittente poiché il destinatario è risultato “irreperibile”. Lo
scritto costituisce un autentico nova ed è rilevante per la determinazione
della dimora abituale dell’appellante. Anche la sentenza della Corte di appello
di A__________ del 27 aprile 2015 con la quale è stato respinto il ricorso di AP
1 contro il riconoscimento dell’esecutività della decisione del Pretore,
costituisce un autentico nova e concerne la medesima fattispecie di quella in
esame in questa sede circa la regolarità e la validità della notifica di atti
giudiziari all’estero. La sua assunzione è pertanto ammissibile e rilevante.
3. L’appello
deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante sostiene di essere venuto a
conoscenza della decisione 21 maggio 2013 unicamente il 30 luglio 2014, dopo
avere ritirato la sentenza di exequatur della Corte di appello di A__________ e
solo dopo essere stato informato delle iscrizioni ipotecarie annotate sui suoi
beni immobili. La decisione 21 maggio 2013, così come la petizione e i
successivi provvedimenti ordinatori del Pretore di, __________, gli sarebbero
stati notificati a un indirizzo errato (appello, pag. 2).
3.1 La
notifica di atti giudiziari a persone residenti all’estero deve avvenire in
applicazione delle normative concernenti l’assistenza giudiziaria
internazionale (Weber, in : Oberhammer/Domej/Haas, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2a ed., 2014, n. 5 ad. art. 138
CPC). Nei rapporti tra Svizzera e Italia, la notifica di atti giudiziari a
cittadini residenti in Italia deve essere eseguita secondo le modalità previste
dalla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e
alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in
materia civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131) cui hanno aderito sia
l'Italia (24 gennaio 1982) che la Svizzera (1° gennaio 1995). La Convenzione permette
esplicitamente una notifica postale diretta agli interessati che si trovano
all'estero (art. 10 lett. a CLA65). Ricordato che a differenza della Svizzera,
l'Italia non ha formulato una riserva per quanto concerne l'applicazione
dell'art. 10 lett. a CLA65 e che essa ha pure dichiarato di non invocare il
principio di reciprocità nei confronti di Stati che hanno invece formulato
riserve (Conférence de La Haye de droit international privé, Conclusions et
Recommandations de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des
Conventions Apostille, Obtention des preuves, Notification, 2003, n. 79), una
notifica postale diretta in Italia di decisioni in materia civile emanate in
Svizzera è del tutto conforme alla citata Convenzione (sulla possibilità di
inviare atti giudiziari in Italia tramite posta, cfr. sentenza del TF
4A_581/2011 del 26 settembre 2011 consid. 7,5A_128/2010 del 2 settembre 2010,
consid. 7.1; vedi anche informazioni dell'Ufficio federale di giustizia in
Considerandi
“Direttive e promemoria” e segnatamente “Via di trasmissione giusta l'art. 10
lett. a CLA65” reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen;
e anche “Guida all'assistenza giudiziaria”, “Indice dei paesi”, “Pagine dei
paesi” in: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex).
In concreto la notificazione in Italia della decisione 21 maggio 2013 (così
come della petizione e dell’ordinanza concernente la fissazione del termine
suppletorio) tramite avvio raccomandato con avviso di ricevimento risulta conforme
alla citata Convenzione. Essendo la notificazione avvenuta conformemente al
diritto convenzionale, essa non può considerarsi nulla, come a torto sembra
ritenere l’appellante.
3.2
AP 1 sostiene
che la notificazione della decisione impugnata sarebbe viziata, poiché avvenuta
a un indirizzo errato.
In
applicazione del principio di territorialità e nella misura in cui in merito
non risultano regole convenzionali, la validità della notificazione va
esaminata di principio secondo le disposizioni in vigore nello Stato estero, a
meno che il diritto dello Stato richiedente non ponga delle condizioni
particolari (DTF 122 III 395; UFG, Linee direttive, 3a ed. 2003,
stato gennaio 2013, pag. 13 reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen;
Conférence de la Haye – Bureau permanent, Manuel pratique sur le fonctionnement
de la Convention Notification de la Haye, 3e ed. 2006, n. 202).
In
Italia l’art. 149 CPCit ammette la notifica di atti a mezzo del servizio
postale tramite invio di plico raccomandato con avviso di
ricevimento, secondo quanto previsto dal diritto (postale) italiano. Nelle
notificazioni a mezzo del servizio postale, la prova documentale della
notificazione è costituita dalla ricevuta di ritorno con le annotazioni
dell’agente postale che ha provveduto alla consegna. Le attestazioni
dell’agente postale che provvede al recapito del plico fanno fede, fino a prova
contraria – onere questo a carico del destinatario -, in ordine all’indicazione
di un determinato luogo quale residenza, dimora o domicilio del notificando,
rispettivamente in ordine all’identità di quest’ultimo (Carpi/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura
civlie, 4a ed., Padova 2004, n. II/4 ad art. 149, pag. 635; Carpi/Taruffo, op. cit., Appendice di aggiornamento,
Padova 2005, n. 1 ad art. 149). Per il destinatario la notifica si perfeziona
dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto (art. 149 cpv. 3
CPCit).
3.3
A
sostegno della sua tesi l’appellante produce il certificato dell’anagrafe del
Comune di P__________, nel quale è indicato che egli è stato residente a V__________
dal 17 maggio 2012 al 6 giugno 2014 (doc. 4).
3.3.1
Secondo
il diritto italiano ai fini della determinazione del luogo di residenza o di dimora
della persona destinataria della notificazione è rilevante esclusivamente il
luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze
anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere
superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di
convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice (Corte di cassazione
civile, terza sezione, decisione n. 11550 del 14 maggio 2013 e riferimenti).
3.3.2
In
concreto dal carteggio processuale di prima istanza risulta che la AO 1 ha
inviato al convenuto all’indirizzo a P__________ (viale __________) per
raccomandata con avviso di ricevimento due solleciti di pagamento. Dall’avviso
di ricevimento che accompagnava il primo richiamo, risulta che lo stesso è
stato consegnato il 28 settembre 2012. Il secondo è stato “rifiutato” in data 7
novembre 2012 e ritornato al mittente, come risulta dal timbro delle Poste
italiane apposto sulla busta (doc. AE). La petizione 22 gennaio 2013 è stata
intimata al convenuto al suo indirizzo a P__________ il 23 gennaio 2013 (avviso
di ricevimento annesso alla busta della raccomandata RM __________ agli atti).
Il plico d’intimazione è ritornato al mittente, poiché “rifiutato” il 30
gennaio 2013, come si evince dall’etichetta auto collante delle Poste italiane
sulla busta della relativa raccomandata. Gli invii raccomandati concernenti la
fissazione del termine suppletorio per presentare la risposta, rispettivamente
la comunicazione della decisione, sono ritornati al mittente il 16 aprile 2013,
rispettivamente il 3 luglio 2013 per intervenuta giacenza (vedi i timbri sulle
buste d’intimazione delle raccomandate RM __________ e RM __________ agli atti).
3.3.3
L’appellante
sostiene che la decisione e gli atti processuali precedenti gli sarebbero stati
inviati a un indirizzo errato, limitandosi ad addurre che egli dal 17 maggio
2012.
al 6 giugno 2014 avrebbe trasferito la residenza da P__________ a V__________,
come risulta dal certificato dell’anagrafe prodotto agli atti (doc. 4).
L’avviso di ricevimento e le attestazioni dell’agente postale preposto alla
consegna sarebbero pertanto errati.
A
fronte delle risultanze emergenti dall’incarto, la tesi dell’appellante non
appare sostenibile. Occorre anzitutto ricordare la valenza probatoria
dell’avviso di ricevimento e delle attestazioni dell’agente postale preposto
alla consegna, i quali, fino a prova del contrario, sono gli unici documenti
idonei a provare sia l’avvenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità
della persona a mani della quale è stata eseguita (Corte di Cassazione
civile, seconda sezione, decisione n. 13639 del 4 giugno 2010 e
riferimenti). D’altra parte il certificato dell’anagrafe ha valore meramente
presuntivo e nel caso concreto le univoche risultanze emergenti dall’incarto
lasciano concludere che l’appellante abbia di fatto mantenuto la residenza
abituale a P__________ presso l’indirizzo indicato dalla Pretura. In caso di
trasferimento del destinatario, indirizzo inesatto, inesistente o insufficiente
l’agente postale preposto alla consegna avrebbe, infatti, rispedito il plico
raccomandato al mittente con l’indicazione del motivo che aveva reso
impossibile il recapito (art. 9 cpv. 3 e 4 Legge 20 novembre 1982 n.890; art. 22
cpv. 3 Decreto ministeriale 1 ottobre 2008, G.U. 15 ottobre 2008, n. 242
concernente l’approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del
servizio postale universale), ciò che invece non è avvenuto in concreto, avendo
l’incaricato postale riscontrato dapprima il rifiuto e in seguito la temporanea
assenza del destinatario e quindi avendo sempre, per ben tre volte consecutive,
trovato l’indirizzo dell’appellante a P__________, __________, come indicato
dal mittente. Ma vi è di più. Al recapito di P__________ è stata inviata anche
la corrispondenza concernente la presenta fattispecie da parte dell’attrice. Il
primo richiamo di pagamento è stato consegnato il 28 settembre 2012, mentre il
secondo è stato rifiutato e ritornato al mittente (doc. AE). Tali univoche e
concordanti circostanze, ripetute nel tempo, permettono di escludere un errore
da parte dell’agente postale preposto alla consegna. L’appellante, peraltro,
neanche adduce validi argomenti atti a inficiare o quantomeno a far dubitare
dell’attendibilità di tali attestazioni apposte dall’agente postale. E, di
fatto, nulla indica che egli non abbia ossequiato i regolamenti postali vigenti
in Italia. In particolare sono da respingere le critiche dell’appellante in
merito all’incompletezza degli avvisi di ricevimento, nella misura in cui non
specificano il nome del soggetto che avrebbe rifiutato l’invio raccomandato
contenente la petizione, rispettivamente il richiamo di pagamento inviato dall’
AO 1 (doc. AE). Qualora il destinatario rifiuti l’invio, rispettivamente la
sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, la prova della consegna è fornita
dall’addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio (art. 23
Decreto ministeriale 1 ottobre 2008, G.U. 15 ottobre 2008, n. 242 concernente
l’approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio
postale universale). Ciò vale anche per la notificazione di atti giudiziari a
mezzo posta, prevedendo l’art. 8 cpv. 1 della Legge 20 novembre 1982 n. 890
l’obbligo d’indicazione dell’identità della persona che rifiuta il piego
unicamente nel caso in cui questa è diversa dal destinatario. Per il resto
anche per quanto concerne la notifica degli altri due atti successivi, tra cui
la sentenza impugnata, non emergono elementi atti a far dubitare che l’agente postale
non abbia seguito i regolamenti postali. Le allegazioni dell’appellante partono,
infatti, dall’errato presupposto che egli non aveva la dimora abituale
all’indirizzo di P__________, ciò che non trova però riscontro agli atti. In
queste circostanze la produzione del solo certificato dell’anagrafe non è
sufficiente per ritenere che egli avesse trasferito la sua dimora abituale a V__________,
tanto più che egli nemmeno spiega il motivo di questo suo trasferimento e
mancando agli atti qualsiasi altro riscontro oggettivo a conferma di questa sua
allegazione.
Per i
medesimi motivi anche la richiesta di perizia olografica (contenuta nell’allegato
di replica, pag. 3) è irrilevante e deve essere rifiutata.
3.3.4
Ne
discende che la decisione impugnata del 21 maggio 2013 è stata regolarmente
intimata a AP 1 al suo indirizzo di P__________. Poiché l’atto non è stato
ritirato, la notificazione della decisione si reputa avvenuta l’ultimo giorno
del periodo di giacenza all’ufficio postale estero. L’invio raccomandato
contenente la decisione 21 maggio 2013 è stato rispedito al mittente il 3
luglio 2013 (timbro sulla busta d’intimazione RM __________). L’appello 9
settembre 2014 è ampiamente tardivo e come tale è irricevibile.
4.
L’appellante
chiede nei considerandi e in via subordinata la revisione della decisione
impugnata. Secondo l’art. 328 cpv. 1 CPC la revisione di una decisione
cresciuta in giudicato va richiesta al giudice che ha statuito sulla causa in
ultima istanza. Ne discende che già solo per questo motivo la richiesta è
irricevibile. Essa sarebbe comunque pure infondata, atteso che l’appellante
poggia la sua domanda di revisione su veri e propri nova, esclusi
esplicitamente come motivi di revisione dal legislatore (art. 328 cpv. 1 lett.
a, seconda metà della frase, CPC).
5.
Visto
quanto precede l’appello è irricevibile. Le spese giudiziarie, calcolate sulla
base di un valore litigioso complessivo di fr. 70'681.15, seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).
L’emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto
sospensivo alla decisione impugnata.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello
9 settembre 2014 di AP 1 è irricevibile.
2. La
domanda di concessione dell’effetto sospensivo è priva di oggetto.
3. Gli
oneri processuali di fr. 3’000.-, già parzialmente anticipati, sono a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili
d’appello.
4. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).