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Decisione

12.2014.149

Notifica di atti giudiziari a persone residenti in Italia

6 ottobre 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

petizione 22 gennaio 2013 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 per ottenere il

pagamento di fr. 70'681.15, oltre interessi e accessori, corrispondente al

saldo ancora scoperto delle prestazioni di gestione delle due società. Il 23

gennaio 2013 il Pretore l’ha intimata al domicilio del convenuto in Italia

mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fissandogli un termine di 30

giorni per presentare la risposta. La raccomandata non è stata recapitata

poiché l’invio è stato rifiutato in data 30 gennaio 2013 (cfr. etichetta auto

collante delle Poste italiane sulla busta d’intimazione concernente la RM __________

nel plico “corrispondenza varia” della Pretura). Il primo giudice, costatato

che il termine per presentare la risposta era decorso infruttuoso, il 6 marzo

2013 ha assegnato al convenuto un termine suppletorio di 10 giorni per

inoltrarla, con l’avvertenza che nel caso in cui anche tale termine fosse

scaduto infruttuoso, il giudice aveva la facoltà di emanare direttamente la

decisione finale alle condizioni di cui all’art. 223 cpv. 2 CPC. Anche tale

ordinanza è stata intimata al domicilio in Italia del convenuto mediante

raccomandata con avviso di ricevimento (cfr. busta d’intimazione relativa alla

RM __________ nel plico “corrispondenza varia” della Pretura). La raccomandata

non è stata ritirata entro il termine di giacenza e il 16 aprile 2013 è stata

rinviata al mittente (cfr. il timbro sulla busta d’intimazione relativa alla RM

__________ nel plico “corrispondenza varia” della Pretura).

C. Con

decisione 21 maggio 2013 il Pretore ha accolto integralmente la petizione e

condannato il convenuto al pagamento in favore della società AO 1 dell’importo

complessivo di fr. 70'681.15 oltre gli interessi al 5% a decorrere dal 21

settembre 2012 su fr. 54'181.15 e dal 22 gennaio 2013 su fr. 16'500, ponendo

altresì a suo carico le tasse, le spese e le ripetibili. In sintesi, il

Pretore, costatata la preclusione del convenuto, ha ritenuto che sulla base dei

documenti versati agli atti non vi fosse alcun notevole dubbio circa il ben

fondato della pretesa attorea (art. 223 cpv. 2 e 153 cpv. 2 CPC). La sentenza è

stata intimata il 21 maggio 2013 al convenuto tramite invio raccomandato con

avviso di ricevimento all’indirizzo di __________, a P__________ (cfr. busta d’intimazione

relativa alla RM __________ nel plico “corrispondenza varia” della Pretura). La

stessa, non essendo stata ritirata entro i termini di giacenza, è stata

rinviata al mittente in data 3 luglio 2013 (cfr. il timbro sulla busta d’intimazione

relativa alla RM __________ CH nel plico “corrispondenza varia” della Pretura).

D. Con

appello 9 settembre 2014 AP 1 è insorto contro la decisione, chiedendo, in via

principale, di annullare la decisione impugnata e, in subordine, di rinviare

l’incarto alla giurisdizione inferiore per l’assegnazione di un nuovo termine

per presentare la risposta, protestando tasse, spese e ripetibili. A sostegno

della propria tesi il convenuto asserisce di essere venuto a conoscenza della

decisione impugnata unicamente il 30 luglio 2014. La petizione, l’ordinanza

sulla fissazione di un termine suppletorio per presentare la risposta e la

decisione impugnata gli sarebbero state intimate a un indirizzo errato. Con

risposta 27 ottobre 2014 AO 1 ha chiesto la reiezione del gravame, anch’essa

con protesta di tasse, spese e ripetibili. La notificazione degli atti di causa

e della decisione 21 maggio 2013 sarebbe avvenuta regolarmente e il termine per

presentare appello sarebbe pertanto ampiamente scaduto. Con replica e duplica

spontanee (sull’ammissibilità di allegati spontanei cfr. DTF 137 I 195 consid.

2.3.1; II CCA del 9 aprile 2015 inc. 12.2013.34) le parti hanno ribadito le

proprie antitetiche posizioni. Delle loro argomentazioni si dirà, se e per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

E. Con

istanza 29 aprile 2015 AO 1 ha chiesto l’assunzione in questa sede della decisione

27 aprile 2015 della Corte di appello di A__________, con cui è stato respinto

il ricorso presentato dal convenuto avverso l’esecutività della decisione del

Pretore. Con osservazioni 11 maggio 2015 AP 1 si è rimesso al giudizio di

questa Camera.

e considerato

in diritto: 1. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC) che trova applicazione in entrambe le sedi, poiché la

procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405

CPC).

2. Preliminarmente

occorre esaminare se siano date le premesse per l’accoglimento dell’istanza di assunzione

di nuovi mezzi di prova presentata dall’appellata il 29 aprile 2015 e per

ammettere l’acquisizione in questa sede dei documenti annessi alla risposta,

alla cui ammissione si è opposto l’appellante. Secondo l’art. 317 cpv. 1 CPC

nuovi mezzi di prova sono considerati soltanto se vengono immediatamente

addotti e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli

nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle

circostanze.

Per

quanto concerne i documenti prodotti con la risposta alla cui ammissione

l’appellante si oppone (doc. C, F e G) si osserva che il doc. C è lo stesso

documento già prodotto e acquisito agli atti in prima sede come doc. AE, di

modo che una sua riassunzione in questa sede è superflua. Il doc. G è una

“scheda contabile debitori” che, seppur antecedente alla sentenza del Pretore,

diventa rilevante in questa sede nella misura in cui permette all’ AO 1 di

prendere posizione e contestare quanto allegato per la prima volta in appello

da AP 1. Lo stesso è pertanto ammissibile, così come lo è il doc. F.

Quest’ultimo è uno scritto dei legali dell’attrice inviato tramite raccomandata

con avviso di ricevimento all’indirizzo di V__________ del convenuto e che è

ritornato al mittente poiché il destinatario è risultato “irreperibile”. Lo

scritto costituisce un autentico nova ed è rilevante per la determinazione

della dimora abituale dell’appellante. Anche la sentenza della Corte di appello

di A__________ del 27 aprile 2015 con la quale è stato respinto il ricorso di AP

1 contro il riconoscimento dell’esecutività della decisione del Pretore,

costituisce un autentico nova e concerne la medesima fattispecie di quella in

esame in questa sede circa la regolarità e la validità della notifica di atti

giudiziari all’estero. La sua assunzione è pertanto ammissibile e rilevante.

3. L’appello

deve essere presentato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC). L’appellante sostiene di essere venuto a

conoscenza della decisione 21 maggio 2013 unicamente il 30 luglio 2014, dopo

avere ritirato la sentenza di exequatur della Corte di appello di A__________ e

solo dopo essere stato informato delle iscrizioni ipotecarie annotate sui suoi

beni immobili. La decisione 21 maggio 2013, così come la petizione e i

successivi provvedimenti ordinatori del Pretore di, __________, gli sarebbero

stati notificati a un indirizzo errato (appello, pag. 2).

3.1 La

notifica di atti giudiziari a persone residenti all’estero deve avvenire in

applicazione delle normative concernenti l’assistenza giudiziaria

internazionale (Weber, in : Oberhammer/Domej/Haas, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2a ed., 2014, n. 5 ad. art. 138

CPC). Nei rapporti tra Svizzera e Italia, la notifica di atti giudiziari a

cittadini residenti in Italia deve essere eseguita secondo le modalità previste

dalla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e

alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in

materia civile o commerciale (CLA65 in: RS 0.274.131) cui hanno aderito sia

l'Italia (24 gennaio 1982) che la Svizzera (1° gennaio 1995). La Convenzione permette

esplicitamente una notifica postale diretta agli interessati che si trovano

all'estero (art. 10 lett. a CLA65). Ricordato che a differenza della Svizzera,

l'Italia non ha formulato una riserva per quanto concerne l'applicazione

dell'art. 10 lett. a CLA65 e che essa ha pure dichiarato di non invocare il

principio di reciprocità nei confronti di Stati che hanno invece formulato

riserve (Conférence de La Haye de droit international privé, Conclusions et

Recommandations de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des

Conventions Apostille, Obtention des preuves, Notification, 2003, n. 79), una

notifica postale diretta in Italia di decisioni in materia civile emanate in

Svizzera è del tutto conforme alla citata Convenzione (sulla possibilità di

inviare atti giudiziari in Italia tramite posta, cfr. sentenza del TF

4A_581/2011 del 26 settembre 2011 consid. 7,5A_128/2010 del 2 settembre 2010,

consid. 7.1; vedi anche informazioni dell'Ufficio federale di giustizia in

Considerandi

“Direttive e promemoria” e segnatamente “Via di trasmissione giusta l'art. 10

lett. a CLA65” reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen;

e anche “Guida all'assistenza giudiziaria”, “Indice dei paesi”, “Pagine dei

paesi” in: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex).

In concreto la notificazione in Italia della decisione 21 maggio 2013 (così

come della petizione e dell’ordinanza concernente la fissazione del termine

suppletorio) tramite avvio raccomandato con avviso di ricevimento risulta conforme

alla citata Convenzione. Essendo la notificazione avvenuta conformemente al

diritto convenzionale, essa non può considerarsi nulla, come a torto sembra

ritenere l’appellante.

3.2

AP 1 sostiene

che la notificazione della decisione impugnata sarebbe viziata, poiché avvenuta

a un indirizzo errato.

In

applicazione del principio di territorialità e nella misura in cui in merito

non risultano regole convenzionali, la validità della notificazione va

esaminata di principio secondo le disposizioni in vigore nello Stato estero, a

meno che il diritto dello Stato richiedente non ponga delle condizioni

particolari (DTF 122 III 395; UFG, Linee direttive, 3a ed. 2003,

stato gennaio 2013, pag. 13 reperibili al sito: www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen;

Conférence de la Haye – Bureau permanent, Manuel pratique sur le fonctionnement

de la Convention Notification de la Haye, 3e ed. 2006, n. 202).

In

Italia l’art. 149 CPCit ammette la notifica di atti a mezzo del servizio

postale tramite invio di plico raccomandato con avviso di

ricevimento, secondo quanto previsto dal diritto (postale) italiano. Nelle

notificazioni a mezzo del servizio postale, la prova documentale della

notificazione è costituita dalla ricevuta di ritorno con le annotazioni

dell’agente postale che ha provveduto alla consegna. Le attestazioni

dell’agente postale che provvede al recapito del plico fanno fede, fino a prova

contraria – onere questo a carico del destinatario -, in ordine all’indicazione

di un determinato luogo quale residenza, dimora o domicilio del notificando,

rispettivamente in ordine all’identità di quest’ultimo (Carpi/Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura

civlie, 4a ed., Padova 2004, n. II/4 ad art. 149, pag. 635; Carpi/Taruffo, op. cit., Appendice di aggiornamento,

Padova 2005, n. 1 ad art. 149). Per il destinatario la notifica si perfeziona

dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto (art. 149 cpv. 3

CPCit).

3.3

A

sostegno della sua tesi l’appellante produce il certificato dell’anagrafe del

Comune di P__________, nel quale è indicato che egli è stato residente a V__________

dal 17 maggio 2012 al 6 giugno 2014 (doc. 4).

3.3.1

Secondo

il diritto italiano ai fini della determinazione del luogo di residenza o di dimora

della persona destinataria della notificazione è rilevante esclusivamente il

luogo ove essa dimora di fatto in modo abituale, rivestendo le risultanze

anagrafiche mero valore presuntivo circa il luogo di residenza e potendo essere

superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di

convincimento, affidata all’apprezzamento del giudice (Corte di cassazione

civile, terza sezione, decisione n. 11550 del 14 maggio 2013 e riferimenti).

3.3.2

In

concreto dal carteggio processuale di prima istanza risulta che la AO 1 ha

inviato al convenuto all’indirizzo a P__________ (viale __________) per

raccomandata con avviso di ricevimento due solleciti di pagamento. Dall’avviso

di ricevimento che accompagnava il primo richiamo, risulta che lo stesso è

stato consegnato il 28 settembre 2012. Il secondo è stato “rifiutato” in data 7

novembre 2012 e ritornato al mittente, come risulta dal timbro delle Poste

italiane apposto sulla busta (doc. AE). La petizione 22 gennaio 2013 è stata

intimata al convenuto al suo indirizzo a P__________ il 23 gennaio 2013 (avviso

di ricevimento annesso alla busta della raccomandata RM __________ agli atti).

Il plico d’intimazione è ritornato al mittente, poiché “rifiutato” il 30

gennaio 2013, come si evince dall’etichetta auto collante delle Poste italiane

sulla busta della relativa raccomandata. Gli invii raccomandati concernenti la

fissazione del termine suppletorio per presentare la risposta, rispettivamente

la comunicazione della decisione, sono ritornati al mittente il 16 aprile 2013,

rispettivamente il 3 luglio 2013 per intervenuta giacenza (vedi i timbri sulle

buste d’intimazione delle raccomandate RM __________ e RM __________ agli atti).

3.3.3

L’appellante

sostiene che la decisione e gli atti processuali precedenti gli sarebbero stati

inviati a un indirizzo errato, limitandosi ad addurre che egli dal 17 maggio

2012.

al 6 giugno 2014 avrebbe trasferito la residenza da P__________ a V__________,

come risulta dal certificato dell’anagrafe prodotto agli atti (doc. 4).

L’avviso di ricevimento e le attestazioni dell’agente postale preposto alla

consegna sarebbero pertanto errati.

A

fronte delle risultanze emergenti dall’incarto, la tesi dell’appellante non

appare sostenibile. Occorre anzitutto ricordare la valenza probatoria

dell’avviso di ricevimento e delle attestazioni dell’agente postale preposto

alla consegna, i quali, fino a prova del contrario, sono gli unici documenti

idonei a provare sia l’avvenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità

della persona a mani della quale è stata eseguita (Corte di Cassazione

civile, seconda sezione, decisione n. 13639 del 4 giugno 2010 e

riferimenti). D’altra parte il certificato dell’anagrafe ha valore meramente

presuntivo e nel caso concreto le univoche risultanze emergenti dall’incarto

lasciano concludere che l’appellante abbia di fatto mantenuto la residenza

abituale a P__________ presso l’indirizzo indicato dalla Pretura. In caso di

trasferimento del destinatario, indirizzo inesatto, inesistente o insufficiente

l’agente postale preposto alla consegna avrebbe, infatti, rispedito il plico

raccomandato al mittente con l’indicazione del motivo che aveva reso

impossibile il recapito (art. 9 cpv. 3 e 4 Legge 20 novembre 1982 n.890; art. 22

cpv. 3 Decreto ministeriale 1 ottobre 2008, G.U. 15 ottobre 2008, n. 242

concernente l’approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del

servizio postale universale), ciò che invece non è avvenuto in concreto, avendo

l’incaricato postale riscontrato dapprima il rifiuto e in seguito la temporanea

assenza del destinatario e quindi avendo sempre, per ben tre volte consecutive,

trovato l’indirizzo dell’appellante a P__________, __________, come indicato

dal mittente. Ma vi è di più. Al recapito di P__________ è stata inviata anche

la corrispondenza concernente la presenta fattispecie da parte dell’attrice. Il

primo richiamo di pagamento è stato consegnato il 28 settembre 2012, mentre il

secondo è stato rifiutato e ritornato al mittente (doc. AE). Tali univoche e

concordanti circostanze, ripetute nel tempo, permettono di escludere un errore

da parte dell’agente postale preposto alla consegna. L’appellante, peraltro,

neanche adduce validi argomenti atti a inficiare o quantomeno a far dubitare

dell’attendibilità di tali attestazioni apposte dall’agente postale. E, di

fatto, nulla indica che egli non abbia ossequiato i regolamenti postali vigenti

in Italia. In particolare sono da respingere le critiche dell’appellante in

merito all’incompletezza degli avvisi di ricevimento, nella misura in cui non

specificano il nome del soggetto che avrebbe rifiutato l’invio raccomandato

contenente la petizione, rispettivamente il richiamo di pagamento inviato dall’

AO 1 (doc. AE). Qualora il destinatario rifiuti l’invio, rispettivamente la

sottoscrizione dell’avviso di ricevimento, la prova della consegna è fornita

dall’addetto al recapito, quale incaricato di pubblico servizio (art. 23

Decreto ministeriale 1 ottobre 2008, G.U. 15 ottobre 2008, n. 242 concernente

l’approvazione delle condizioni generali per l’espletamento del servizio

postale universale). Ciò vale anche per la notificazione di atti giudiziari a

mezzo posta, prevedendo l’art. 8 cpv. 1 della Legge 20 novembre 1982 n. 890

l’obbligo d’indicazione dell’identità della persona che rifiuta il piego

unicamente nel caso in cui questa è diversa dal destinatario. Per il resto

anche per quanto concerne la notifica degli altri due atti successivi, tra cui

la sentenza impugnata, non emergono elementi atti a far dubitare che l’agente postale

non abbia seguito i regolamenti postali. Le allegazioni dell’appellante partono,

infatti, dall’errato presupposto che egli non aveva la dimora abituale

all’indirizzo di P__________, ciò che non trova però riscontro agli atti. In

queste circostanze la produzione del solo certificato dell’anagrafe non è

sufficiente per ritenere che egli avesse trasferito la sua dimora abituale a V__________,

tanto più che egli nemmeno spiega il motivo di questo suo trasferimento e

mancando agli atti qualsiasi altro riscontro oggettivo a conferma di questa sua

allegazione.

Per i

medesimi motivi anche la richiesta di perizia olografica (contenuta nell’allegato

di replica, pag. 3) è irrilevante e deve essere rifiutata.

3.3.4

Ne

discende che la decisione impugnata del 21 maggio 2013 è stata regolarmente

intimata a AP 1 al suo indirizzo di P__________. Poiché l’atto non è stato

ritirato, la notificazione della decisione si reputa avvenuta l’ultimo giorno

del periodo di giacenza all’ufficio postale estero. L’invio raccomandato

contenente la decisione 21 maggio 2013 è stato rispedito al mittente il 3

luglio 2013 (timbro sulla busta d’intimazione RM __________). L’appello 9

settembre 2014 è ampiamente tardivo e come tale è irricevibile.

4.

L’appellante

chiede nei considerandi e in via subordinata la revisione della decisione

impugnata. Secondo l’art. 328 cpv. 1 CPC la revisione di una decisione

cresciuta in giudicato va richiesta al giudice che ha statuito sulla causa in

ultima istanza. Ne discende che già solo per questo motivo la richiesta è

irricevibile. Essa sarebbe comunque pure infondata, atteso che l’appellante

poggia la sua domanda di revisione su veri e propri nova, esclusi

esplicitamente come motivi di revisione dal legislatore (art. 328 cpv. 1 lett.

a, seconda metà della frase, CPC).

5.

Visto

quanto precede l’appello è irricevibile. Le spese giudiziarie, calcolate sulla

base di un valore litigioso complessivo di fr. 70'681.15, seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC).

L’emanazione

del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di concessione dell’effetto

sospensivo alla decisione impugnata.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello

9 settembre 2014 di AP 1 è irricevibile.

2. La

domanda di concessione dell’effetto sospensivo è priva di oggetto.

3. Gli

oneri processuali di fr. 3’000.-, già parzialmente anticipati, sono a carico

dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili

d’appello.

4. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).