12.2014.15
Appalto, mercede per subappalto, sconto per pagamento nel termine pattuito, esecuzione di opere supplementari, tacito consenso del subappaltatore, presente sul cantiere e che non ha mai contestato le
20 luglio 2015Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.15
Lugano
20 luglio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Fiscalini
e Camponovo (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura ordinaria inc. n. OA.2009.9 della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con petizione 30 giugno 2009 da
AO 1
rappr.
dallo RA 1
e
__________
rappr.
dall’avv. __________
chiedente la condanna dei
convenuti al pagamento in solido di fr. 28'536.- oltre interessi al 5% dal 12
gennaio 2009 e l’iscrizione di un’ipoteca legale definitiva per l’importo di
fr. 28'536.- oltre interessi del 5% dal 12 gennaio 2009 a carico del fondo n. __________, di proprietà di __________ in favore dell’attrice;
domande alle quali si sono
opposti il proprietario dell’immobile da gravare, nella risposta 30 luglio
2009, e AP 1, la quale nella sua risposta del 7 settembre 2009 ha presentato un’azione riconvenzionale tendente alla restituzione del maggior acconto da essa
versato, in fr. 3'647.60, alla quale si è opposta l’attrice nella sua risposta
riconvenzionale del 7 gennaio 2010;
domande sulle quali il
Pretore ha statuito il 10 dicembre 2013, respingendo la petizione nei confronti
del convenuto B__________, accogliendola limitatamente a fr. 17'859.95 oltre
interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 nei confronti di AP 1, dando ordine
all’Ufficiale dei registri di Vallemaggia di iscrivere in via definitiva a
favore di AO 1 e a carico del fondo n. __________) un’ipoteca legale per
l’importo di fr. 17'859.95 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 e infine
respingendo la domanda riconvenzionale;
appellante la convenuta AP
1 che con atto di appello 29 gennaio 2014, postula la riforma del giudizio di
prima istanza nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 5'034.25
oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009, limitando a tale importo
l’iscrizione in via definitiva dell’ipoteca legale, con protesta di spese e
ripetibili;
mentre l’attrice con la
risposta 26 marzo 2014 propone di respingere l’appello e di confermare il
giudizio pretorile, protestando le spese e ripetibili, e il proprietario del
fondo si è rimesso al giudizio della Camera con scritto 5 marzo 2014;
ritenuto
Fatti
A. B__________ ha incaricato AP
1 (in seguito: appaltatrice), di ristrutturare due rustici sul proprio fondo n.
__________. Nella primavera del 2008 l’impresa ha subappaltato parte dei suddetti
lavori a AO 1, __________ (in seguito: subappaltatrice). Le due imprese hanno
lavorato anche contemporaneamente sul cantiere. Terminate le opere di propria
competenza, AO 1 ha emesso il 2 dicembre 2008 una fattura a carico di AP 1 di
fr. 27'296.05 (pari al saldo di fr. 129'296.05 dedotti acconti per fr. 102'000.-),
che si è aggiunta a una fattura del 4 settembre 2008 di fr. 1'240.- per
sgombero di materiale.
B. Dopo discussioni e
trattative infruttuose, la subappaltatrice ha convenuto in giudizio davanti
alla Pretura di Vallemaggia il proprietario del fondo e l’appaltatrice per
ottenere in via superprovvisionale e provvisionale l’annotazione di un’ipoteca
legale sul fondo menzionato, che il Pretore ha concesso con decisione 31 marzo
2009 per fr. 28'536.- oltre ad interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 (inc.
DI.2009.9 richiamato).
C. Nella procedura di merito
che ne è seguita, con petizione del 30 giugno 2009 la subappaltatrice ha
convenuto in causa davanti alla medesima Pretura la propria committente ed il
proprietario del fondo, chiedendone la condanna in solido al pagamento di fr.
28'536.- oltre ad interessi al 5 % dal 12 gennaio 2009, nonché l’iscrizione
definitiva di un’ipoteca legale di pari importo sul suddetto fondo, protestando
contestualmente tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 30 luglio 2009 il
proprietario convenuto ha chiesto la reiezione della petizione, con protesta di
tasse, spese e ripetibili, sollevando l’eccezione della propria carente
legittimazione passiva. Nella risposta del 7 settembre 2009 l’impresa appaltatrice
convenuta ha chiesto di respingere la petizione, pure con protesta di tasse,
spese e ripetibili, sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale della
Pretura di Vallemaggia per quanto attiene alla causa creditoria;
contestualmente, essa ha presentato domanda riconvenzionale per fr. 3'547.60
(pure con protesta di tasse, spese e ripetibili), avversata con risposta alla
riconvenzionale del 7 gennaio 2010 dall’attrice. Con decreto del 14 giugno
2010, cresciuto in giudicato, il Pretore ha respinto l’eccezione di
incompetenza territoriale, rinviando al merito quella di legittimazione
passiva. Le parti e il giudice hanno così esperito l’istruttoria (testi e
perizia giudiziale, con delucidazione di quest’ultima). Nelle loro conclusioni
le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi, l’attrice riducendo a fr.
20'573.55 le proprie pretese.
D. Con sentenza del 10 dicembre
2013 il Pretore del Distretto di Vallemaggia, essenzialmente sulla scorta delle
indicazioni peritali, ha accolto parzialmente la petizione nella misura di fr.
17'859.95 nei confronti dell’impresa convenuta, mentre l’ha respinta nei
confronti del proprietario del fondo, e ha ordinato l’iscrizione definitiva
dell’ipoteca legale per il suddetto importo; la tassa di giustizia (fr. 800.-)
e tutte le spese sono state poste a carico per metà dell’attrice, e per metà
delle parti convenute in solido. Il Pretore ha invece respinto la domanda
riconvenzionale, ponendo la tassa di fr. 200.- e le spese a carico dell’attrice
riconvenzionale, tenuta inoltre a rifondere alla convenuta riconvenzionale fr.
225.- per ripetibili.
E. Con appello del 29 gennaio
2014 l’impresa convenuta ha chiesto di riformare la sentenza pretorile, nel
senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 5034.25 (oltre ad
interessi), con protesta di tasse, spese e ripetibili della sede pretorile,
così come di quelle di appello. Il proprietario del fondo con scritto del 5
marzo 2014 si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre l’attrice il 26
marzo 2014 ha proposto di respingere l’appello, con protesta di spese e
ripetibili.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
2.
Giusta l’art. 308 cpv. 1
CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di
prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie
patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.
308.
cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione
finale di prima istanza, con valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato.
3.
Nella decisione impugnata,
il Pretore, riassunti in modo succinto i fatti incontestati, ha accertato che i
lavori di ristrutturazione dei due edifici sono stati eseguiti. Sulla base
dell’istruttoria, in particolare della perizia giudiziaria e della
delucidazione orale della medesima, il primo giudice ha riconosciuto
all’attrice fr. 111'409.45 quale mercede per le opere eseguite (come da perizia
giudiziaria), a cui andavano aggiunti fr. 7'290.- per gli ulteriori lavori
accertati dal perito giudiziario in sede di delucidazione (rivestimento delle
pareti con tavole piallate, allontanamento del betoncino esistente, chiusura
del buco con sassi dove costruito camino, eliminazione roccia rustico A,
formazione architrave per posa pavimento rustico A, sistemazione terreno e
scarpate dopo riempimento) e fr. 1'160.- per lo sgombero di materiale eseguito
da un dipendente dell’attrice (come risulta dalla sua deposizione testimoniale).
Il Pretore ha ritenuto che il proprietario del fondo non era responsabile del
pagamento delle fatture, non essendo stato parte contrattuale dell’attrice e ha
respinto l’azione creditoria nei suoi confronti. Ha poi esaminato la questione
degli asseriti difetti dell’opera, respingendo le obiezioni della convenuta al
riguardo, visto che il proprietario aveva accettato l’opera senza
contestazioni. Il primo giudice ha negato altresì una riduzione del prezzo,
poiché gli sconti erano da concedere solo in caso di pagamento puntuale della
fattura e non al termine di una causa giudiziaria. Infine il Pretore ha
respinto l’azione riconvenzionale della convenuta, dopo aver accertato che le
prestazioni dell’attrice erano superiori agli acconti di fr. 102'000.- versati.
Le tasse e le spese di giudizio sono state poste a carico delle parti in
funzione della rispettiva soccombenza e così pure le ripetibili.
4.
L’art. 310 CPC prevede che
con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appello deve essere motivato
(art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le
motivazioni del Pretore.
L’appellante sostiene una
violazione degli art. 363 segg CO e (implicitamente) dell’art. 8 CC, e quindi
un’errata applicazione del diritto, oltre ad accertamenti errati dei fatti; si
tratta di argomenti invocabili in questa sede (art. 310 lett.a e lett.b CPC).
In questa sede rimane in discussione solo l’azione principale, non essendo
stata dedotta in appello la decisione del Pretore sulla domanda
riconvenzionale. È pacifico che tra le parti è sorto un contratto di appalto
(art. 363 CO), e meglio di subappalto alla convenuta all’attrice. Controversa è
la mercede dovuta alla seconda dalla prima, ritenuto che è pure pacifica che la
seconda abbia svolto determinate opere per la prima.
5.
L’appellante rimprovera in
primo luogo al Pretore di non averle concesso lo sconto del 3% perlomeno sugli
acconti di fr. 102'000.-, da essa versati puntualmente. L’appellata dal canto
suo sostiene che, così come ritenuto anche dal Pretore, lo sconto è applicabile
solo al saldo della fattura e non agli acconti. Lo sconto è una riduzione
percentuale della retribuzione concessa per incentivare un rapido pagamento
della mercede (Gauch, Der Werkvertag, 4ª
edizione, pag. 342 n. 1233 e
pag. 345 n. 1244). Il mancato pagamento nel termine pattuito fa perdere al
committente il diritto allo sconto (Gauch,
op. cit., pag. 343 n. 1237; DTF 118 II 64). Dimostrare l'esistenza di una
convenzione in cui sia previsto uno sconto incombe a chi intende prevalersene (Gauch, op. cit., pag. 342 n. 1233 seg.).
L’appellante fonda la propria pretesa di sconto del 3%, in almeno fr. 3'060.-,
sui documenti 2 e 3. Il documento 2 è la lista degli acconti con la data dei
rispettivi versamenti. Il documento 3, invece, è il consuntivo dei costi delle
opere eseguite, con raffronto con il preventivo per esse (contiene una
“correzione” e delle “modifiche” degli importi fatturati, come indica la
convenuta nella propria risposta di causa a pag. 3), allestito il 9 dicembre
2008.
Ne deriva che lo sconto del 3% non poteva che riferirsi al tempestivo
saldo dell’importo finale, e non a quello dei vari acconti, considerato
oltretutto che questi sono stati versati tra aprile e settembre 2008. Del resto
non tutti gli acconti sono stati pagati nel termine di 10 giorni pattuiti,
anche considerando solo quanto indicato in causa dalla convenuta (doc. 2):
quello del 22 maggio 2018 è infatti avvenuto dopo 13 giorni. Neppure si sarebbe
potuto considerare inoltre la media dei giorni di pagamento, come sostenuto
dalla convenuta: ogni pagamento sarebbe comunque stato da effettuarsi nei 10
giorni dalla richiesta, per potere beneficiare dello sconto voluto. Senza
contare che nulla dall’istruttoria consente di ritenere che le parti abbiano
concluso un accordo sullo sconto del 3% in caso di pagamento puntuale degli
acconti. L’appello al riguardo si rivela dunque infondato.
6.
In un’altra censura
l’appellante rimprovera al Pretore di avere riconosciuto all’appellata
ulteriori fr. 3'340.- per il rivestimento delle pareti con tavole piallate
(posizione 18 della perizia giudiziaria). A suo dire il primo giudice ha
erroneamente dedotto dall’audizione del perito che le tavole piallate erano
due, mentre il perito ha dichiarato di essersi basato sulla terminologia della
fattura e non sul lavoro effettivamente svolto (verbale udienza di
delucidazione peritale del 4 settembre 2012, pag. 2); il raddoppio dell’importo
per le tavole piallate non era quindi giustificato. La censura è fondata. Nel
corso della sua delucidazione orale, infatti, il perito giudiziario ha riferito
che “così come descritta, con l’isolazione in mezzo, per me è un elemento e non
due”. Il fatto che il tavolato fosse doppio non risulta quindi dall’audizione
del perito giudiziario, che ha anche precisato di avere ritenuto che dietro al
tavolato vi fosse subito l’isolazione e non altri lavori da tavolato. Egli non
ha però assolutamente ammesso, come invece ritiene (implicitamente e con
insufficiente motivazione) il Pretore, che la superficie di lavoro fosse
davvero doppia (2 tavole). L’importo di fr. 3'340.- aggiunto dal Pretore alle
risultanze peritali non è dunque giustificato, poiché l’attrice non ha potuto
provare di aver eseguito due tavolati.
7.
A detta dell’appellante il
Pretore avrebbe riconosciuto a torto fr. 1'160.- come supplemento per lo
sgombero di materiale. Essa sostiene che la sola deposizione del dipendente dell’attrice
S__________ non basterebbe a provare l’esecuzione dello sgombero e che inoltre
una posizione suppletoria del genere non avrebbe ragione di sussistere nella
misura in cui essa sarebbe già stata prevista e conteggiata a corpo. Ora, le
risultanze della deposizione testimoniale (verbale 13 settembre 2010, pag. 8)
non possono essere ignorate solo perché si tratta di un dipendente dell’attrice
(né l’appellante fornisce invero ulteriori elementi di sostanza al riguardo).
Anzi, dette dichiarazioni, nella loro semplicità, sono lineari e inequivoche, e
neppure sono contraddette da divergenti risultanze. Correttamente il Pretore ha
quindi ritenuto che esse comprovino l’avvenuto sgombero ad opera dell’attrice.
Per contro il primo giudice ha erroneamente ritenuto che si trattasse di un
lavoro supplementare. Lo sgombero del materiale era infatti già compreso per l’importo
di fr. 3’000.- sia nel preventivo dell’attrice (doc. 1) sia nella sua fattura
(doc. C nell’inc. DI.2009.9 richiamato). L’importo è stato esplicitamente
fissato “a corpo” (a differenza di altre voci, previste invece a misura)
e quindi l’appaltatore è tenuto a compiere l’opera per la somma pattuita e non
ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggiore lavoro e maggiori
spese rispetto a quanto aveva previsto (art. 373 cpv. 1 CO). Neppure risultano
comprovate circostanze straordinarie ai sensi dell’art. 373 cpv. 2 CO, e tanto
meno l’istruttoria ha portato elementi per valutare un’eventuale importo di
sgombero per materiale risultante da opere aggiuntive (eventualità invero
neppure sostenuta dall’attrice). La tesi dell’appellata, per la quale tale
importo suppletivo sarebbe relativo alla sistemazione del terreno e della
scarpata dopo riempimento, non trova conforto negli atti istruttori, né essa ha
chiesto al perito di confermarla. Anche l’importo di fr. 1'160.- deve dunque
essere dedotto dall’importo riconosciuto all’attrice.
8.
Afferma poi l’appellante
che il Pretore non ha erroneamente considerato nel calcolo l’importo di fr.
1'365.- che essa ha dovuto affrontare per riparare il danno causato
dall’attrice alle perline dei muri divisori delle camere, il quale ha
comportato un intervento di mascheramento delle stesse. Tale intervento di
riparazione, da dedurre dall’importo dovuto all’attrice, sarebbe comprovato ed
il perito giudiziario non avrebbe riscontrato tale intervento tra le posizioni
esaminate, malgrado esso fosse menzionato (“pulizia pavimenti in legno non
coperti a dovere A-B”). La tesi dell’appellante non è supportata da riscontri
istruttori. In particolare, essa non ha chiesto al perito giudiziario alcunché
a sostegno della propria tesi, e neppure questa Camera dispone di elementi per
ritenere che la dicitura indicata dall’appellante potesse comprendere anche il
genere di intervento – invero ben diverso – che essa vorrebbe le fosse
riconosciuto. La pulizia dei pavimenti in legno non coperti, infatti, è ben
diversa dal mascheramento di stuccature delle perline indicato dalle
deposizioni testimoniali invocate in questa sede dall’appellante. Quest’ultima
si affanna a dire che in tale posizione, la cui dicitura essa medesima dichiara
“infelice” (appello, pag. 7), erano compresi anche i lavori alle pareti
divisorie, ma tale sua argomentazione non trova alcun sostegno negli atti di
causa. L’appellante sopporta dunque le conseguenze della mancata prova, che era
a suo carico. Al riguardo l’appello si rivela infondato.
9.
Infine, l’appellante si
duole del fatto che il Pretore abbia riconosciuto delle opere non inizialmente
pattuite, senza chinarsi sul quesito a sapere se dette opere siano state
accettate nella loro esecuzione da parte della convenuta. Essa lamenta dunque
di non aver pattuito le opere supplementari fatturate dalla controparte
contrattuale e rimprovera a quest’ultima di non aver provato l’esistenza di
tale accordo. È ben vero che agli atti non vi sono prove documentali (contratto,
bollettini firmati, ecc.), né elementi testimoniali a conferma di un accordo
tra le parti per le opere supplementari. Ciò non giova tuttavia all’appellante.
Un contratto d’appalto, infatti, e quindi pure sue eventuali modifiche, può
essere stipulato verbalmente (art. 11 cpv. 1 CO: cfr. Koller, Bernerkommentar, art. 363 CO, p. n. 240), e persino
tacitamente ai sensi dell’art. 6 CO (Gauch,
Der Werkvertrag, 5a ed., n. 406 pag. 167). Nella fattispecie,
l’esecuzione – pacifica – delle opere supplementari è avvenuta in corso di
cantiere, con un genere di interventi strettamente connessi a quelli
originariamente pattuiti, e senza che mai la convenuta risulti avere eccepito
alcunché, o perlomeno essersi interrogata (ed avere interrogato) in merito alla
committenza di dette opere. Neppure dopo la ricezione della fattura finale
dell’attrice la convenuta – cognita del ramo, perché ivi attiva
professionalmente – ha ritenuto di contestare l’esecuzione di determinate opere
per inesistente consenso in merito. Il doc. I infatti contiene una
contestazione della sola fattura agli atti sub doc. D (sgombero materiale di
scarto) per inesistente incarico, mentre per il rimanente si tratta di
questioni tecniche di esecuzione (contestazione di metrature, difetti di
esecuzione, ecc.). Nulla viene invece eccepito in relazione ad altre opere che
non sarebbero state commissionate. In questa sede l’appellante insinua anche che
i lavori supplementari avrebbero potuto essere stati commissionati direttamente
dal proprietario del fondo. Tale affermazione risulta del tutto nuova, non
essendo mai stata sollevata in prima sede, ed è dunque irricevibile (art. 317
CPC). Per quel che concerne i lavori supplementari, l’onere probatorio in
merito all’esistenza di un (perlomeno tacito, o per atti concludenti) consenso
incombe invero all’attrice, ma quest’ultima ha provato di aver eseguito le
opere da essa fatturate sul cantiere dove operava anche la convenuta, che non
vi si è mai opposta. Ne deriva che le opere supplementari eseguite dall’attrice
possono essere ricondotte ad un incarico della convenuta, quantomeno per atti
concludenti e accettazione tacita di quanto eseguito. Su questo punto la decisione
del Pretore regge alla critica e l’appello si rivela infondato nella misura in
cui è ricevibile.
10.
In conclusione, le
contestazioni dell’appellante sono parzialmente fondate, nel senso che
all’attrice non va riconosciuto l’importo di complessivi fr. 4'500.- (fr.
3'340.- + fr. 1'160.-). La pretesa dell’attrice da riconoscersi, secondo la
sentenza pretorile, sarebbe quindi da ridursi da fr. 17'859.95 a fr. 13'359.95 (oltre ad interessi, rimasti incontestati nella loro percentuale e nella
loro data di decorrenza). Sennonché il calcolo del Pretore risulta errato: egli
ha infatti indicato in fr. 7'290.- l’importo da riconoscere all’attrice per il
lavori supplementari ammessi dal perito in sede di delucidazione del referto
peritale (in aggiunta a quanto già accertato dalla perizia, in fr. 111'409.95),
ma in realtà tale importo doveva essere di soli fr. 6'640.- (fr. 3'340.- + fr.
1’080.- + fr. 500.- + fr. 720.- + fr. 1'000.-, cfr. sentenza, pag. 4, consid.
3). Il calcolo finale pretorile (sentenza, pag. 5, consid. 5) avrebbe quindi
dovuto essere il seguente: fr. 111'409.95 + fr. 6'640.- + fr. 1'160.-, per un
totale di fr. 119'209.95, dai quali dedurre poi gli acconti di fr. 102'000.-
già versati, ed arrivare a riconoscere all’attrice fr. 17'209.95. La svista non
è stata tuttavia rilevata dalle parti. Ciò detto, a seguito della presente
decisione, il calcolo corretto è il seguente: fr. 111'409.95 + fr. 1'080.- +
fr. 500.- + fr. 720.- + fr. 1'000.-, vale a dire fr. 114'709.95, dai quali
dedurre gli acconti di fr. 102'000.- già versati, per un risultato finale di
complessivi fr. 12'709.95.
11.
L’appellante chiedeva di
ridurre a fr. 5'035.25 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 l’importo
dovuto all’attrice. Come visto, le sue critiche sono solo in parte fondate e
l’appello va parzialmente accolto nel senso che l’appellante deve all’attrice
fr. 12'709.95. Le spese processuali, insieme ad una adeguata indennità per
ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC), seguono la reciproca soccombenza (art. 106
cpv. 1 CPC). In definitiva l’appellante risulta quindi soccombente in sede
pretorile per 2/5 ed in sede di appello per 2/3. La tassa di giustizia di
appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in
vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile è stata calcolata seguendo
i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente
giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 12'825.70 (differenza tra fr.
17'859.95 e fr. 5'035.25). Al proprietario dell’immobile, che si è rimesso al
giudizio della Camera, non vanno caricate spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
I. L’appello è parzialmente
accolto, e la sentenza inc. OA.2009.9 del 10 dicembre 2013 del Pretore del
Distretto di Vallemaggia è così riformata, invariati gli altri dispositivi:
1. La
petizione (creditoria) è parzialmente accolta.
1.1.
Di conseguenza la AP 1, è condannata a versare alla AO 1, l’importo di fr. 12'709.95
oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009.
2.
La richiesta ordinata all’Ufficiale dei Registri di Vallemaggia (D.2009.9) di
annotare provvisoriamente a favore della parte istante AO 1, ed a carico della
part. n. __________), di proprietà del convenuto __________, è confermata in
via definitiva limitatamente all’importo di fr. 12'709.95 oltre ad interessi al
5% dal 12 gennaio 2009.
3.
La tassa di giustizia in fr. 800.- e le spese di questa procedura così come
quelle della cautelare e della perizia sono poste a carico della parte attrice
in ragione di 3/5 e delle parti convenute solidalmente in ragione di 2/5. La
parte attrice verserà alla parte convenuta AP 1 fr. 500.- per ripetibili
parziali.
II. Le spese processuali di
appello, di complessivi fr. 900.- sono poste a carico dell’appellante per ⅔
e dell’appellata AO 1, per ⅓. L’appellante verserà inoltre a quest’ultima
fr. 1'800.- per ripetibili parziali di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Vallemaggia
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).