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Decisione

12.2014.15

Appalto, mercede per subappalto, sconto per pagamento nel termine pattuito, esecuzione di opere supplementari, tacito consenso del subappaltatore, presente sul cantiere e che non ha mai contestato le

20 luglio 2015Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. B__________ ha incaricato AP

1 (in seguito: appaltatrice), di ristrutturare due rustici sul proprio fondo n.

__________. Nella primavera del 2008 l’impresa ha subappaltato parte dei suddetti

lavori a AO 1, __________ (in seguito: subappaltatrice). Le due imprese hanno

lavorato anche contemporaneamente sul cantiere. Terminate le opere di propria

competenza, AO 1 ha emesso il 2 dicembre 2008 una fattura a carico di AP 1 di

fr. 27'296.05 (pari al saldo di fr. 129'296.05 dedotti acconti per fr. 102'000.-),

che si è aggiunta a una fattura del 4 settembre 2008 di fr. 1'240.- per

sgombero di materiale.

B. Dopo discussioni e

trattative infruttuose, la subappaltatrice ha convenuto in giudizio davanti

alla Pretura di Vallemaggia il proprietario del fondo e l’appaltatrice per

ottenere in via superprovvisionale e provvisionale l’annotazione di un’ipoteca

legale sul fondo menzionato, che il Pretore ha concesso con decisione 31 marzo

2009 per fr. 28'536.- oltre ad interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 (inc.

DI.2009.9 richiamato).

C. Nella procedura di merito

che ne è seguita, con petizione del 30 giugno 2009 la subappaltatrice ha

convenuto in causa davanti alla medesima Pretura la propria committente ed il

proprietario del fondo, chiedendone la condanna in solido al pagamento di fr.

28'536.- oltre ad interessi al 5 % dal 12 gennaio 2009, nonché l’iscrizione

definitiva di un’ipoteca legale di pari importo sul suddetto fondo, protestando

contestualmente tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 30 luglio 2009 il

proprietario convenuto ha chiesto la reiezione della petizione, con protesta di

tasse, spese e ripetibili, sollevando l’eccezione della propria carente

legittimazione passiva. Nella risposta del 7 settembre 2009 l’impresa appaltatrice

convenuta ha chiesto di respingere la petizione, pure con protesta di tasse,

spese e ripetibili, sollevando l’eccezione di incompetenza territoriale della

Pretura di Vallemaggia per quanto attiene alla causa creditoria;

contestualmente, essa ha presentato domanda riconvenzionale per fr. 3'547.60

(pure con protesta di tasse, spese e ripetibili), avversata con risposta alla

riconvenzionale del 7 gennaio 2010 dall’attrice. Con decreto del 14 giugno

2010, cresciuto in giudicato, il Pretore ha respinto l’eccezione di

incompetenza territoriale, rinviando al merito quella di legittimazione

passiva. Le parti e il giudice hanno così esperito l’istruttoria (testi e

perizia giudiziale, con delucidazione di quest’ultima). Nelle loro conclusioni

le parti si sono riconfermate nelle rispettive tesi, l’attrice riducendo a fr.

20'573.55 le proprie pretese.

D. Con sentenza del 10 dicembre

2013 il Pretore del Distretto di Vallemaggia, essenzialmente sulla scorta delle

indicazioni peritali, ha accolto parzialmente la petizione nella misura di fr.

17'859.95 nei confronti dell’impresa convenuta, mentre l’ha respinta nei

confronti del proprietario del fondo, e ha ordinato l’iscrizione definitiva

dell’ipoteca legale per il suddetto importo; la tassa di giustizia (fr. 800.-)

e tutte le spese sono state poste a carico per metà dell’attrice, e per metà

delle parti convenute in solido. Il Pretore ha invece respinto la domanda

riconvenzionale, ponendo la tassa di fr. 200.- e le spese a carico dell’attrice

riconvenzionale, tenuta inoltre a rifondere alla convenuta riconvenzionale fr.

225.- per ripetibili.

E. Con appello del 29 gennaio

2014 l’impresa convenuta ha chiesto di riformare la sentenza pretorile, nel

senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 5034.25 (oltre ad

interessi), con protesta di tasse, spese e ripetibili della sede pretorile,

così come di quelle di appello. Il proprietario del fondo con scritto del 5

marzo 2014 si è rimesso al giudizio di questa Camera, mentre l’attrice il 26

marzo 2014 ha proposto di respingere l’appello, con protesta di spese e

ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.

Giusta l’art. 308 cpv. 1

CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di

prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.

308.

cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione

finale di prima istanza, con valore superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato.

3.

Nella decisione impugnata,

il Pretore, riassunti in modo succinto i fatti incontestati, ha accertato che i

lavori di ristrutturazione dei due edifici sono stati eseguiti. Sulla base

dell’istruttoria, in particolare della perizia giudiziaria e della

delucidazione orale della medesima, il primo giudice ha riconosciuto

all’attrice fr. 111'409.45 quale mercede per le opere eseguite (come da perizia

giudiziaria), a cui andavano aggiunti fr. 7'290.- per gli ulteriori lavori

accertati dal perito giudiziario in sede di delucidazione (rivestimento delle

pareti con tavole piallate, allontanamento del betoncino esistente, chiusura

del buco con sassi dove costruito camino, eliminazione roccia rustico A,

formazione architrave per posa pavimento rustico A, sistemazione terreno e

scarpate dopo riempimento) e fr. 1'160.- per lo sgombero di materiale eseguito

da un dipendente dell’attrice (come risulta dalla sua deposizione testimoniale).

Il Pretore ha ritenuto che il proprietario del fondo non era responsabile del

pagamento delle fatture, non essendo stato parte contrattuale dell’attrice e ha

respinto l’azione creditoria nei suoi confronti. Ha poi esaminato la questione

degli asseriti difetti dell’opera, respingendo le obiezioni della convenuta al

riguardo, visto che il proprietario aveva accettato l’opera senza

contestazioni. Il primo giudice ha negato altresì una riduzione del prezzo,

poiché gli sconti erano da concedere solo in caso di pagamento puntuale della

fattura e non al termine di una causa giudiziaria. Infine il Pretore ha

respinto l’azione riconvenzionale della convenuta, dopo aver accertato che le

prestazioni dell’attrice erano superiori agli acconti di fr. 102'000.- versati.

Le tasse e le spese di giudizio sono state poste a carico delle parti in

funzione della rispettiva soccombenza e così pure le ripetibili.

4.

L’art. 310 CPC prevede che

con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)

e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appello deve essere motivato

(art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore.

L’appellante sostiene una

violazione degli art. 363 segg CO e (implicitamente) dell’art. 8 CC, e quindi

un’errata applicazione del diritto, oltre ad accertamenti errati dei fatti; si

tratta di argomenti invocabili in questa sede (art. 310 lett.a e lett.b CPC).

In questa sede rimane in discussione solo l’azione principale, non essendo

stata dedotta in appello la decisione del Pretore sulla domanda

riconvenzionale. È pacifico che tra le parti è sorto un contratto di appalto

(art. 363 CO), e meglio di subappalto alla convenuta all’attrice. Controversa è

la mercede dovuta alla seconda dalla prima, ritenuto che è pure pacifica che la

seconda abbia svolto determinate opere per la prima.

5.

L’appellante rimprovera in

primo luogo al Pretore di non averle concesso lo sconto del 3% perlomeno sugli

acconti di fr. 102'000.-, da essa versati puntualmente. L’appellata dal canto

suo sostiene che, così come ritenuto anche dal Pretore, lo sconto è applicabile

solo al saldo della fattura e non agli acconti. Lo sconto è una riduzione

percentuale della retribuzione concessa per incentivare un rapido pagamento

della mercede (Gauch, Der Werkvertag, 4ª

edizione, pag. 342 n. 1233 e

pag. 345 n. 1244). Il mancato pagamento nel termine pattuito fa perdere al

committente il diritto allo sconto (Gauch,

op. cit., pag. 343 n. 1237; DTF 118 II 64). Dimostrare l'esistenza di una

convenzione in cui sia previsto uno sconto incombe a chi intende prevalersene (Gauch, op. cit., pag. 342 n. 1233 seg.).

L’appellante fonda la propria pretesa di sconto del 3%, in almeno fr. 3'060.-,

sui documenti 2 e 3. Il documento 2 è la lista degli acconti con la data dei

rispettivi versamenti. Il documento 3, invece, è il consuntivo dei costi delle

opere eseguite, con raffronto con il preventivo per esse (contiene una

“correzione” e delle “modifiche” degli importi fatturati, come indica la

convenuta nella propria risposta di causa a pag. 3), allestito il 9 dicembre

2008.

Ne deriva che lo sconto del 3% non poteva che riferirsi al tempestivo

saldo dell’importo finale, e non a quello dei vari acconti, considerato

oltretutto che questi sono stati versati tra aprile e settembre 2008. Del resto

non tutti gli acconti sono stati pagati nel termine di 10 giorni pattuiti,

anche considerando solo quanto indicato in causa dalla convenuta (doc. 2):

quello del 22 maggio 2018 è infatti avvenuto dopo 13 giorni. Neppure si sarebbe

potuto considerare inoltre la media dei giorni di pagamento, come sostenuto

dalla convenuta: ogni pagamento sarebbe comunque stato da effettuarsi nei 10

giorni dalla richiesta, per potere beneficiare dello sconto voluto. Senza

contare che nulla dall’istruttoria consente di ritenere che le parti abbiano

concluso un accordo sullo sconto del 3% in caso di pagamento puntuale degli

acconti. L’appello al riguardo si rivela dunque infondato.

6.

In un’altra censura

l’appellante rimprovera al Pretore di avere riconosciuto all’appellata

ulteriori fr. 3'340.- per il rivestimento delle pareti con tavole piallate

(posizione 18 della perizia giudiziaria). A suo dire il primo giudice ha

erroneamente dedotto dall’audizione del perito che le tavole piallate erano

due, mentre il perito ha dichiarato di essersi basato sulla terminologia della

fattura e non sul lavoro effettivamente svolto (verbale udienza di

delucidazione peritale del 4 settembre 2012, pag. 2); il raddoppio dell’importo

per le tavole piallate non era quindi giustificato. La censura è fondata. Nel

corso della sua delucidazione orale, infatti, il perito giudiziario ha riferito

che “così come descritta, con l’isolazione in mezzo, per me è un elemento e non

due”. Il fatto che il tavolato fosse doppio non risulta quindi dall’audizione

del perito giudiziario, che ha anche precisato di avere ritenuto che dietro al

tavolato vi fosse subito l’isolazione e non altri lavori da tavolato. Egli non

ha però assolutamente ammesso, come invece ritiene (implicitamente e con

insufficiente motivazione) il Pretore, che la superficie di lavoro fosse

davvero doppia (2 tavole). L’importo di fr. 3'340.- aggiunto dal Pretore alle

risultanze peritali non è dunque giustificato, poiché l’attrice non ha potuto

provare di aver eseguito due tavolati.

7.

A detta dell’appellante il

Pretore avrebbe riconosciuto a torto fr. 1'160.- come supplemento per lo

sgombero di materiale. Essa sostiene che la sola deposizione del dipendente dell’attrice

S__________ non basterebbe a provare l’esecuzione dello sgombero e che inoltre

una posizione suppletoria del genere non avrebbe ragione di sussistere nella

misura in cui essa sarebbe già stata prevista e conteggiata a corpo. Ora, le

risultanze della deposizione testimoniale (verbale 13 settembre 2010, pag. 8)

non possono essere ignorate solo perché si tratta di un dipendente dell’attrice

(né l’appellante fornisce invero ulteriori elementi di sostanza al riguardo).

Anzi, dette dichiarazioni, nella loro semplicità, sono lineari e inequivoche, e

neppure sono contraddette da divergenti risultanze. Correttamente il Pretore ha

quindi ritenuto che esse comprovino l’avvenuto sgombero ad opera dell’attrice.

Per contro il primo giudice ha erroneamente ritenuto che si trattasse di un

lavoro supplementare. Lo sgombero del materiale era infatti già compreso per l’importo

di fr. 3’000.- sia nel preventivo dell’attrice (doc. 1) sia nella sua fattura

(doc. C nell’inc. DI.2009.9 richiamato). L’importo è stato esplicitamente

fissato “a corpo” (a differenza di altre voci, previste invece a misura)

e quindi l’appaltatore è tenuto a compiere l’opera per la somma pattuita e non

ha diritto ad alcun aumento, quantunque abbia avuto maggiore lavoro e maggiori

spese rispetto a quanto aveva previsto (art. 373 cpv. 1 CO). Neppure risultano

comprovate circostanze straordinarie ai sensi dell’art. 373 cpv. 2 CO, e tanto

meno l’istruttoria ha portato elementi per valutare un’eventuale importo di

sgombero per materiale risultante da opere aggiuntive (eventualità invero

neppure sostenuta dall’attrice). La tesi dell’appellata, per la quale tale

importo suppletivo sarebbe relativo alla sistemazione del terreno e della

scarpata dopo riempimento, non trova conforto negli atti istruttori, né essa ha

chiesto al perito di confermarla. Anche l’importo di fr. 1'160.- deve dunque

essere dedotto dall’importo riconosciuto all’attrice.

8.

Afferma poi l’appellante

che il Pretore non ha erroneamente considerato nel calcolo l’importo di fr.

1'365.- che essa ha dovuto affrontare per riparare il danno causato

dall’attrice alle perline dei muri divisori delle camere, il quale ha

comportato un intervento di mascheramento delle stesse. Tale intervento di

riparazione, da dedurre dall’importo dovuto all’attrice, sarebbe comprovato ed

il perito giudiziario non avrebbe riscontrato tale intervento tra le posizioni

esaminate, malgrado esso fosse menzionato (“pulizia pavimenti in legno non

coperti a dovere A-B”). La tesi dell’appellante non è supportata da riscontri

istruttori. In particolare, essa non ha chiesto al perito giudiziario alcunché

a sostegno della propria tesi, e neppure questa Camera dispone di elementi per

ritenere che la dicitura indicata dall’appellante potesse comprendere anche il

genere di intervento – invero ben diverso – che essa vorrebbe le fosse

riconosciuto. La pulizia dei pavimenti in legno non coperti, infatti, è ben

diversa dal mascheramento di stuccature delle perline indicato dalle

deposizioni testimoniali invocate in questa sede dall’appellante. Quest’ultima

si affanna a dire che in tale posizione, la cui dicitura essa medesima dichiara

“infelice” (appello, pag. 7), erano compresi anche i lavori alle pareti

divisorie, ma tale sua argomentazione non trova alcun sostegno negli atti di

causa. L’appellante sopporta dunque le conseguenze della mancata prova, che era

a suo carico. Al riguardo l’appello si rivela infondato.

9.

Infine, l’appellante si

duole del fatto che il Pretore abbia riconosciuto delle opere non inizialmente

pattuite, senza chinarsi sul quesito a sapere se dette opere siano state

accettate nella loro esecuzione da parte della convenuta. Essa lamenta dunque

di non aver pattuito le opere supplementari fatturate dalla controparte

contrattuale e rimprovera a quest’ultima di non aver provato l’esistenza di

tale accordo. È ben vero che agli atti non vi sono prove documentali (contratto,

bollettini firmati, ecc.), né elementi testimoniali a conferma di un accordo

tra le parti per le opere supplementari. Ciò non giova tuttavia all’appellante.

Un contratto d’appalto, infatti, e quindi pure sue eventuali modifiche, può

essere stipulato verbalmente (art. 11 cpv. 1 CO: cfr. Koller, Bernerkommentar, art. 363 CO, p. n. 240), e persino

tacitamente ai sensi dell’art. 6 CO (Gauch,

Der Werkvertrag, 5a ed., n. 406 pag. 167). Nella fattispecie,

l’esecuzione – pacifica – delle opere supplementari è avvenuta in corso di

cantiere, con un genere di interventi strettamente connessi a quelli

originariamente pattuiti, e senza che mai la convenuta risulti avere eccepito

alcunché, o perlomeno essersi interrogata (ed avere interrogato) in merito alla

committenza di dette opere. Neppure dopo la ricezione della fattura finale

dell’attrice la convenuta – cognita del ramo, perché ivi attiva

professionalmente – ha ritenuto di contestare l’esecuzione di determinate opere

per inesistente consenso in merito. Il doc. I infatti contiene una

contestazione della sola fattura agli atti sub doc. D (sgombero materiale di

scarto) per inesistente incarico, mentre per il rimanente si tratta di

questioni tecniche di esecuzione (contestazione di metrature, difetti di

esecuzione, ecc.). Nulla viene invece eccepito in relazione ad altre opere che

non sarebbero state commissionate. In questa sede l’appellante insinua anche che

i lavori supplementari avrebbero potuto essere stati commissionati direttamente

dal proprietario del fondo. Tale affermazione risulta del tutto nuova, non

essendo mai stata sollevata in prima sede, ed è dunque irricevibile (art. 317

CPC). Per quel che concerne i lavori supplementari, l’onere probatorio in

merito all’esistenza di un (perlomeno tacito, o per atti concludenti) consenso

incombe invero all’attrice, ma quest’ultima ha provato di aver eseguito le

opere da essa fatturate sul cantiere dove operava anche la convenuta, che non

vi si è mai opposta. Ne deriva che le opere supplementari eseguite dall’attrice

possono essere ricondotte ad un incarico della convenuta, quantomeno per atti

concludenti e accettazione tacita di quanto eseguito. Su questo punto la decisione

del Pretore regge alla critica e l’appello si rivela infondato nella misura in

cui è ricevibile.

10.

In conclusione, le

contestazioni dell’appellante sono parzialmente fondate, nel senso che

all’attrice non va riconosciuto l’importo di complessivi fr. 4'500.- (fr.

3'340.- + fr. 1'160.-). La pretesa dell’attrice da riconoscersi, secondo la

sentenza pretorile, sarebbe quindi da ridursi da fr. 17'859.95 a fr. 13'359.95 (oltre ad interessi, rimasti incontestati nella loro percentuale e nella

loro data di decorrenza). Sennonché il calcolo del Pretore risulta errato: egli

ha infatti indicato in fr. 7'290.- l’importo da riconoscere all’attrice per il

lavori supplementari ammessi dal perito in sede di delucidazione del referto

peritale (in aggiunta a quanto già accertato dalla perizia, in fr. 111'409.95),

ma in realtà tale importo doveva essere di soli fr. 6'640.- (fr. 3'340.- + fr.

1’080.- + fr. 500.- + fr. 720.- + fr. 1'000.-, cfr. sentenza, pag. 4, consid.

3). Il calcolo finale pretorile (sentenza, pag. 5, consid. 5) avrebbe quindi

dovuto essere il seguente: fr. 111'409.95 + fr. 6'640.- + fr. 1'160.-, per un

totale di fr. 119'209.95, dai quali dedurre poi gli acconti di fr. 102'000.-

già versati, ed arrivare a riconoscere all’attrice fr. 17'209.95. La svista non

è stata tuttavia rilevata dalle parti. Ciò detto, a seguito della presente

decisione, il calcolo corretto è il seguente: fr. 111'409.95 + fr. 1'080.- +

fr. 500.- + fr. 720.- + fr. 1'000.-, vale a dire fr. 114'709.95, dai quali

dedurre gli acconti di fr. 102'000.- già versati, per un risultato finale di

complessivi fr. 12'709.95.

11.

L’appellante chiedeva di

ridurre a fr. 5'035.25 oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009 l’importo

dovuto all’attrice. Come visto, le sue critiche sono solo in parte fondate e

l’appello va parzialmente accolto nel senso che l’appellante deve all’attrice

fr. 12'709.95. Le spese processuali, insieme ad una adeguata indennità per

ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC), seguono la reciproca soccombenza (art. 106

cpv. 1 CPC). In definitiva l’appellante risulta quindi soccombente in sede

pretorile per 2/5 ed in sede di appello per 2/3. La tassa di giustizia di

appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (testo in

vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile è stata calcolata seguendo

i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente

giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 12'825.70 (differenza tra fr.

17'859.95 e fr. 5'035.25). Al proprietario dell’immobile, che si è rimesso al

giudizio della Camera, non vanno caricate spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

I. L’appello è parzialmente

accolto, e la sentenza inc. OA.2009.9 del 10 dicembre 2013 del Pretore del

Distretto di Vallemaggia è così riformata, invariati gli altri dispositivi:

1. La

petizione (creditoria) è parzialmente accolta.

1.1.

Di conseguenza la AP 1, è condannata a versare alla AO 1, l’importo di fr. 12'709.95

oltre interessi al 5% dal 12 gennaio 2009.

2.

La richiesta ordinata all’Ufficiale dei Registri di Vallemaggia (D.2009.9) di

annotare provvisoriamente a favore della parte istante AO 1, ed a carico della

part. n. __________), di proprietà del convenuto __________, è confermata in

via definitiva limitatamente all’importo di fr. 12'709.95 oltre ad interessi al

5% dal 12 gennaio 2009.

3.

La tassa di giustizia in fr. 800.- e le spese di questa procedura così come

quelle della cautelare e della perizia sono poste a carico della parte attrice

in ragione di 3/5 e delle parti convenute solidalmente in ragione di 2/5. La

parte attrice verserà alla parte convenuta AP 1 fr. 500.- per ripetibili

parziali.

II. Le spese processuali di

appello, di complessivi fr. 900.- sono poste a carico dell’appellante per ⅔

e dell’appellata AO 1, per ⅓. L’appellante verserà inoltre a quest’ultima

fr. 1'800.- per ripetibili parziali di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Vallemaggia

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).