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Decisione

12.2014.150

Disconoscimento del debito, finanziamento in leasing di veicolo industriale, nozione di fatto controverso

15 aprile 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. La società __________ come

beneficiaria del leasing e AP 1 come datrice del leasing hanno stipulato il 23

marzo 2011 un contratto di finanziamento in leasing per l’acquisto di un

miniescavatore New Holland, per un valore di fr. 43'760.-. AO 1, socio gerente

di __________ Sagl, ha sottoscritto il contratto come debitore solidale (doc.

D). __________ Sagl è stata dichiarata fallita il 18 dicembre 2012. Il

fallimento è poi stato sospeso per mancanza di attivo. AP 1 ha inviato ad AO 1 il 16 aprile 2013 il conteggio dell’importo restante, in fr. 33'991.20,

avvertendo che lo scritto valeva come disdetta del contratto di leasing in

mancanza di una proposta di ripresa (doc. E). In assenza di riscontro, AP 1 ha escusso AO 1, facendogli notificare il 13 maggio 2013 un precetto esecutivo per l’importo di fr.

33'991.20 più interessi all’8% dal 1° maggio 2013, con la causale “contratto

leasing n. __________ del 3.3.2011. Credito disdetto il 16.4.2013” (doc.- F). AO

1 ha interposto opposizione.

B. Con decisione 9 agosto 2013

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto (inc. SO.2013.2452) in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________

dell’Ufficio esecuzioni di Lugano limitatamente all’importo di fr. 10'000.-.

All’udienza di discussione, infatti, a fronte delle eccezioni dell’escusso, la

procedente aveva ridotto la sua pretesa a fr. 10'000.-, vale a dire all’importo

delle rate leasing non corrisposte, riservandosi, per la rimanenza, di deferire

la questione al giudice del merito.

C. Con petizione 30 agosto 2013

AO 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 33'991.30, sostenendo che

il credito rivendicato nei suoi confronti era stato estinto con il ricavato

della vendita dell’escavatore. Inoltre, prosegue l’attore, il contratto non

specificava a favore di quale parte fosse da intendere l’impegno solidale da

lui assunto. A suo avviso le rate del leasing non erano più dovute dal novembre

2012, data alla quale egli aveva consegnato all’Ufficio esecuzioni le chiavi

del miniescavatore. Nella risposta del 4 novembre 2013 la convenuta si è

opposta alla petizione, sostenendo che l’attore si era impegnato come garante

per le prestazioni assunte dalla __________ Sagl nella sua qualità di socio

gerente con firma individuale. Egli non l’ha mai informata del deposito delle

chiavi del veicolo all’UE e le ha impedito di fatto di disporre del proprio

bene dal novembre 2012. In via riconvenzionale la convenuta chiede la condanna

dell’attore al pagamento del saldo residuo del contratto di leasing, dedotto il

ricavato della vendita del miniescavatore di fr. 16'000.-, in fr. 7'911.20 (fr.

33'991.20, di cui fr. 23'947.20 capitale e fr. 10'044.- rate scoperte, dedotti fr.

10'000.- riconosciuti nell’ambito del rigetto provvisorio). Le udienze di prime

arringhe si sono tenute il 21 gennaio 2014, l’11 marzo 2014 e il 6 maggio 2014;

nell’ambito di quest’ultima si è pure proceduto alle arringhe finali, con le

parti che si sono confermate nelle rispettive domande di giudizio.

D. Con decisione 14 agosto 2014

il Pretore ha respinto sia l’azione di disconoscimento di debito di AO 1 sia

l’azione riconvenzionale di AP 1.

E. Con atto 12 settembre 2014 AP

1 impugna il citato giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di

accogliere l’azione riconvenzionale tendente al versamento di fr. 7'991.20 e al

rigetto dell’opposizione all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano, con

l’obbligo di rifondere la tassa di giustizia di fr. 500.- e l’indennità

ripetibili per fr. 1'185.-. In uno scritto 5 novembre 2014, AO 1 comunica di

non presentare risposta all’appello.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova

applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

Considerandi

2.

Giusta l’art. 308 cpv. 1

CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di

prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.

308.

cpv. 2 CPC). Se in prima sede all’azione è contrapposta una domanda

riconvenzionale, giusta l’art. 94 cpv. 1 CPC il valore litigioso è determinato

dalla più elevata delle pretese, anche se una sola delle parti si aggrava

contro la decisione pretorile (Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber,

ZPO-Rechtsmittel Kommentar, Basel 2013, n. 59 ad art. 308). Nella fattispecie,

dunque, il rimedio di diritto non è il reclamo ma l’appello, poiché la

petizione ha un valore di fr. 33'921.20. L’atto del 12 settembre 2014,

impropriamente denominato reclamo, va dunque trattato alla stregua di un

appello. La tempestività del rimedio di diritto è data, in quanto la decisione

impugnata è stata notificata il 14 agosto 2014 e ricevuta dall’appellante il

lunedì successivo 18 agosto 2014. In effetti, l’appellante nel gravame (I, B.,

pag. 2), riporta come giorno di ricezione il venerdì 15 agosto 2014, giorno

festivo nel Cantone Ticino, ciò che non è stato palesemente il caso.

3.

Nella propria sentenza il

Pretore, riassunti i fatti incontestati e precisate le condizioni per un’azione

di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 LEF, ha dapprima rilevato

che l’azione poteva avere come oggetto solo l’importo di fr. 10'000.- per il

quale la creditrice aveva ottenuto il rigetto provvisorio, vale a dire per le

rate di leasing scadute fino al 30 aprile 2013, data alla quale ha preso fine

il contratto di leasing. Ha poi respinto la petizione, ritenendo che l’attore

aveva firmato il contratto nella sua duplice veste di debitore solidale e di

organo della società contraente, ed era quindi responsabile del pagamento dei

canoni di leasing fino al 30 aprile 2013. Per quel che concerne l’azione

riconvenzionale promossa dalla creditrice, il primo giudice ha accertato che

agli atti di causa non figuravano le condizioni generali applicabili al

contratto doc. D, di modo che non gli era possibile verificare la correttezza

dell’importo di fr. 23'947.20 calcolato dalla creditrice. Dopo aver osservato

che il ricavato della vendita del miniescavatore (valore residuo dell’oggetto

del leasing) doveva essere imputato sull’importo dovuto a seguito della

disdetta anticipata e non sui canoni leasing ancora dovuti, il Pretore ha

respinto l’azione riconvenzionale, trovandosi nell’impossibilità di accertare l’importo

ancora dovuto all’attrice riconvenzionale. Il primo giudice ha infine ripartito

le spese processuali e le ripetibili in funzione della soccombenza, ponendo la

tassa di giustizia e le spese dell’azione principale in fr. 1'500.- a carico

dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3'000.- per ripetibili, e la

tassa di giustizia e le spese dell’azione riconvenzionale, in fr. 500.-, a

carico dell’attrice riconvenzionale, tenuta a rifondere all’attore fr. 1'185.-

per ripetibili.

4.

In questa sede è rimasta litigiosa

solo l’azione riconvenzionale. La convenuta e attrice riconvenzionale

rimprovera sostanzialmente al Pretore di non aver ritenuto provata la sua

pretesa, nonostante l’attore e convenuto riconvenzionale non avesse presentato

la risposta riconvenzionale e fosse dunque rimasto precluso. A dire

dell’appellante, infatti, la preclusione del convenuto riconvenzionale aveva

come conseguenza che le modalità di calcolo della creditrice erano da

considerare un fatto non contestato, che non doveva essere provato giusta l’art.

150.

CPC. Né vi era un’eccezione in base all’art. 153 cpv. 2 CPC, dal momento

che la pretesa riconvenzionale era incontestata e finanche ammessa dalla

controparte.

5.

Nei procedimenti retti dal

principio attitatorio, come in concreto, sono oggetto di prova i fatti

controversi, se giuridicamente rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Un fatto è

controverso se è stato debitamente allegato e specificato, nonché

specificatamente contestato in causa (Trezzini

in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 622 seg). Nella

fattispecie l’attrice riconvenzionale ritiene di non dover dimostrare la somma

di fr. 23'947.20 da lei fatta valere in causa, prevalendosi della preclusione

del convenuto riconvenzionale, che non ha presentato la risposta alla domanda riconvenzionale

nel termine impartito dal primo giudice. L’argomentazione non può essere

condivisa. La convenuta ha presentato nell’ambito di un’azione a procedura

ordinaria un’azione riconvenzionale di valore inferiore a fr. 30'000.-. Dal

fascicolo processuale emerge che il convenuto riconvenzionale non ha presentato

le sue osservazioni alla domanda riconvenzionale nel termine impartitogli il 5

novembre 2013 dal Pretore (act. II). Il primo giudice ha convocato le parti per

le prime arringhe e in tale occasione ha esplicitamente indicato che in una

successiva udienza l’attore avrebbe potuto prendere posizione sulla domanda

riconvenzionale (verbale 21 gennaio 2014, act. III). Il Pretore non aveva,

infatti, assegnato al convenuto riconvenzionale il breve termine suppletorio

previsto dall’art. 223 cpv. 2 CPC né lo aveva reso attento, come prescritto

dall’art. 147 cpv. 3 CPC, alle conseguenze di una mancata presentazione della

risposta, vale a dire che i fatti della domanda riconvenzionale sarebbero stati

considerati incontestati. In tali circostanze, a ragione il primo giudice ha

ritenuto che il convenuto riconvenzionale non fosse precluso e potesse ancora

esprimersi in udienza sulla domanda riconvenzionale. Non si può di conseguenza

ritenere incontestata la pretesa formulata dall’attrice riconvenzionale. A

maggior ragione se si considera che nella sua petizione l’attore aveva esplicitamente

contestato il fondamento della pretesa della datrice di leasing, sia per quel

che concerne la data della disdetta, sia per quel che concerne il calcolo, in

particolare per il valore residuo del veicolo oggetto del contratto di leasing

(cfr. petizione, pag. 3 e 4). All’udienza di prime arringhe del 6 maggio 2014

l’attore ha poi richiamato l’incarto n. SO.2013.2452 relativo alla procedura di

rigetto provvisorio dell’opposizione, che il Pretore ha ammesso seduta stante

come prova.

6.

Come accertato dal Pretore

e non contestato dall’appellante, agli atti non figurano le condizioni generali

del contratto di leasing doc. D, che contenevano le modalità di calcolo

dell’indennità dovuta alla datrice di leasing in caso di rescissione anticipata

del contratto. Il contratto doc. D agli atti permette unicamente la verifica

dei canoni mensili. Il conteggio doc. E di cui si prevale l’appellante è stato

da lei allestito e non è possibile verificarne la congruenza né i calcoli, come

rilevato con pertinenza dal Pretore. È ben vero che quest’ultimo, all’udienza

del 21 gennaio 2014, aveva indicato a verbale che “il conteggio allestito dalla

Banca Raiffeisen (doc. E) non risulta essere oggetto di contestazione” (act.

III). Tale affermazione è tuttavia avvenuta durante una discussione informale,

prima ancora che il convenuto riconvenzionale potesse esprimersi compiutamente

sulla domanda riconvenzionale. Non ha pertanto la portata che le vorrebbe

attribuire l’appellante in questa sede. Tanto è vero che il primo giudice, dopo

aver esaminato in modo approfondito l’incarto, in particolare l’incarto

richiamato SO. 2013.2452, è giunto a ben diversa conclusione. All’udienza del 9

agosto 2013, infatti, il debitore escusso aveva esplicitamente rilevato che

“dalla documentazione neppure si evincono quali siano le condizioni generali

che darebbero diritto all’esigibilità dell’intero credito, ovvero al pagamento

anche per il mancato guadagno della parte istante. Ne segue che semmai il signor

AO 1 quale debitore solidale può essere tenuto solo al pagamento delle rate

scadute e non debitore istante. Difatto le rate scadute, secondo l’istanza,

ammontano a fr. 10'000.- (fr. 33'991.20 meno 23'947.20).” Non si può dunque

affermare che l’attore avrebbe esplicitamente ammesso il conteggio doc. E della

datrice di leasing. Anzi dagli atti è emerso proprio il contrario. La decisione

impugnata regge dunque alle critiche.

7.

In definitiva, l’appello

deve di conseguenza essere respinto. Le spese processuali, calcolate sulla base

del valore ancora litigioso in appello di fr. 7'991.20 seguono la soccombenza

dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è

stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7, 8 e 13 LTG (nella versione in

vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti

esecutivi, pag. 38 e 39). Non si attribuiscono ripetibili all’appellato, che

non ha presentato una risposta all’appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 12 settembre 2014 di AP

1 é respinto.

2. Le spese processuali di fr.

1'000.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda

Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).