12.2014.150
Disconoscimento del debito, finanziamento in leasing di veicolo industriale, nozione di fatto controverso
15 aprile 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.150
Lugano
15 aprile 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Martignoni Polti (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa a procedura ordinaria (azione in disconoscimento del
debito) – inc. n. OR.2013.163 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
– promossa con petizione 30 agosto 2013 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’avv. __________, studio legale RA 1
chiedente il
disconoscimento del debito di fr. 33'991.20 oltre interessi legali di mora di
cui al PE n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di __________ e l’annullamento
dell’esecuzione n. 1621189-01, domande alle quali si è opposta la convenuta,
che con risposta e domanda riconvenzionale 4 novembre 2013 ha chiesto la condanna dell’attore a versarle fr. 7'991.20 oltre interessi all’8% dal 1° maggio
2013, oltre a
fr. 103.- per spese di
precetto esecutivo e fr. 169.95 quali tassa d’incasso, con il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta dall’attore;
domande sulle quali il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha deciso il 14 agosto 2014, respingendo
l’azione di disconoscimento di debito e l’azione riconvenzionale;
ricorrente la convenuta
che con atto denominato reclamo del 12 settembre 2014 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda riconvenzionale e
condannare l’attore al pagamento di fr. 7'991.20 oltre interessi dell’8% dal 1°
maggio 2013, oltre a fr. 103.- per spese di precetto esecutivo e fr. 169.95
quali tassa d’incasso, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’8 maggio 2013, emesso
dall’Ufficio esecuzioni di ___, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attore, con
scritto 5 novembre 2014, ha comunicato di non presentare una risposta;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. La società __________ come
beneficiaria del leasing e AP 1 come datrice del leasing hanno stipulato il 23
marzo 2011 un contratto di finanziamento in leasing per l’acquisto di un
miniescavatore New Holland, per un valore di fr. 43'760.-. AO 1, socio gerente
di __________ Sagl, ha sottoscritto il contratto come debitore solidale (doc.
D). __________ Sagl è stata dichiarata fallita il 18 dicembre 2012. Il
fallimento è poi stato sospeso per mancanza di attivo. AP 1 ha inviato ad AO 1 il 16 aprile 2013 il conteggio dell’importo restante, in fr. 33'991.20,
avvertendo che lo scritto valeva come disdetta del contratto di leasing in
mancanza di una proposta di ripresa (doc. E). In assenza di riscontro, AP 1 ha escusso AO 1, facendogli notificare il 13 maggio 2013 un precetto esecutivo per l’importo di fr.
33'991.20 più interessi all’8% dal 1° maggio 2013, con la causale “contratto
leasing n. __________ del 3.3.2011. Credito disdetto il 16.4.2013” (doc.- F). AO
1 ha interposto opposizione.
B. Con decisione 9 agosto 2013
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto (inc. SO.2013.2452) in via provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________
dell’Ufficio esecuzioni di Lugano limitatamente all’importo di fr. 10'000.-.
All’udienza di discussione, infatti, a fronte delle eccezioni dell’escusso, la
procedente aveva ridotto la sua pretesa a fr. 10'000.-, vale a dire all’importo
delle rate leasing non corrisposte, riservandosi, per la rimanenza, di deferire
la questione al giudice del merito.
C. Con petizione 30 agosto 2013
AO 1 ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 33'991.30, sostenendo che
il credito rivendicato nei suoi confronti era stato estinto con il ricavato
della vendita dell’escavatore. Inoltre, prosegue l’attore, il contratto non
specificava a favore di quale parte fosse da intendere l’impegno solidale da
lui assunto. A suo avviso le rate del leasing non erano più dovute dal novembre
2012, data alla quale egli aveva consegnato all’Ufficio esecuzioni le chiavi
del miniescavatore. Nella risposta del 4 novembre 2013 la convenuta si è
opposta alla petizione, sostenendo che l’attore si era impegnato come garante
per le prestazioni assunte dalla __________ Sagl nella sua qualità di socio
gerente con firma individuale. Egli non l’ha mai informata del deposito delle
chiavi del veicolo all’UE e le ha impedito di fatto di disporre del proprio
bene dal novembre 2012. In via riconvenzionale la convenuta chiede la condanna
dell’attore al pagamento del saldo residuo del contratto di leasing, dedotto il
ricavato della vendita del miniescavatore di fr. 16'000.-, in fr. 7'911.20 (fr.
33'991.20, di cui fr. 23'947.20 capitale e fr. 10'044.- rate scoperte, dedotti fr.
10'000.- riconosciuti nell’ambito del rigetto provvisorio). Le udienze di prime
arringhe si sono tenute il 21 gennaio 2014, l’11 marzo 2014 e il 6 maggio 2014;
nell’ambito di quest’ultima si è pure proceduto alle arringhe finali, con le
parti che si sono confermate nelle rispettive domande di giudizio.
D. Con decisione 14 agosto 2014
il Pretore ha respinto sia l’azione di disconoscimento di debito di AO 1 sia
l’azione riconvenzionale di AP 1.
E. Con atto 12 settembre 2014 AP
1 impugna il citato giudizio pretorile, chiedendone la riforma nel senso di
accogliere l’azione riconvenzionale tendente al versamento di fr. 7'991.20 e al
rigetto dell’opposizione all’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano, con
l’obbligo di rifondere la tassa di giustizia di fr. 500.- e l’indennità
ripetibili per fr. 1'185.-. In uno scritto 5 novembre 2014, AO 1 comunica di
non presentare risposta all’appello.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova
applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Considerandi
2.
Giusta l’art. 308 cpv. 1
CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di
prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie
patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.
308.
cpv. 2 CPC). Se in prima sede all’azione è contrapposta una domanda
riconvenzionale, giusta l’art. 94 cpv. 1 CPC il valore litigioso è determinato
dalla più elevata delle pretese, anche se una sola delle parti si aggrava
contro la decisione pretorile (Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber,
ZPO-Rechtsmittel Kommentar, Basel 2013, n. 59 ad art. 308). Nella fattispecie,
dunque, il rimedio di diritto non è il reclamo ma l’appello, poiché la
petizione ha un valore di fr. 33'921.20. L’atto del 12 settembre 2014,
impropriamente denominato reclamo, va dunque trattato alla stregua di un
appello. La tempestività del rimedio di diritto è data, in quanto la decisione
impugnata è stata notificata il 14 agosto 2014 e ricevuta dall’appellante il
lunedì successivo 18 agosto 2014. In effetti, l’appellante nel gravame (I, B.,
pag. 2), riporta come giorno di ricezione il venerdì 15 agosto 2014, giorno
festivo nel Cantone Ticino, ciò che non è stato palesemente il caso.
3.
Nella propria sentenza il
Pretore, riassunti i fatti incontestati e precisate le condizioni per un’azione
di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 LEF, ha dapprima rilevato
che l’azione poteva avere come oggetto solo l’importo di fr. 10'000.- per il
quale la creditrice aveva ottenuto il rigetto provvisorio, vale a dire per le
rate di leasing scadute fino al 30 aprile 2013, data alla quale ha preso fine
il contratto di leasing. Ha poi respinto la petizione, ritenendo che l’attore
aveva firmato il contratto nella sua duplice veste di debitore solidale e di
organo della società contraente, ed era quindi responsabile del pagamento dei
canoni di leasing fino al 30 aprile 2013. Per quel che concerne l’azione
riconvenzionale promossa dalla creditrice, il primo giudice ha accertato che
agli atti di causa non figuravano le condizioni generali applicabili al
contratto doc. D, di modo che non gli era possibile verificare la correttezza
dell’importo di fr. 23'947.20 calcolato dalla creditrice. Dopo aver osservato
che il ricavato della vendita del miniescavatore (valore residuo dell’oggetto
del leasing) doveva essere imputato sull’importo dovuto a seguito della
disdetta anticipata e non sui canoni leasing ancora dovuti, il Pretore ha
respinto l’azione riconvenzionale, trovandosi nell’impossibilità di accertare l’importo
ancora dovuto all’attrice riconvenzionale. Il primo giudice ha infine ripartito
le spese processuali e le ripetibili in funzione della soccombenza, ponendo la
tassa di giustizia e le spese dell’azione principale in fr. 1'500.- a carico
dell’attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 3'000.- per ripetibili, e la
tassa di giustizia e le spese dell’azione riconvenzionale, in fr. 500.-, a
carico dell’attrice riconvenzionale, tenuta a rifondere all’attore fr. 1'185.-
per ripetibili.
4.
In questa sede è rimasta litigiosa
solo l’azione riconvenzionale. La convenuta e attrice riconvenzionale
rimprovera sostanzialmente al Pretore di non aver ritenuto provata la sua
pretesa, nonostante l’attore e convenuto riconvenzionale non avesse presentato
la risposta riconvenzionale e fosse dunque rimasto precluso. A dire
dell’appellante, infatti, la preclusione del convenuto riconvenzionale aveva
come conseguenza che le modalità di calcolo della creditrice erano da
considerare un fatto non contestato, che non doveva essere provato giusta l’art.
150.
CPC. Né vi era un’eccezione in base all’art. 153 cpv. 2 CPC, dal momento
che la pretesa riconvenzionale era incontestata e finanche ammessa dalla
controparte.
5.
Nei procedimenti retti dal
principio attitatorio, come in concreto, sono oggetto di prova i fatti
controversi, se giuridicamente rilevanti (art. 150 cpv. 1 CPC). Un fatto è
controverso se è stato debitamente allegato e specificato, nonché
specificatamente contestato in causa (Trezzini
in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi,
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, pag. 622 seg). Nella
fattispecie l’attrice riconvenzionale ritiene di non dover dimostrare la somma
di fr. 23'947.20 da lei fatta valere in causa, prevalendosi della preclusione
del convenuto riconvenzionale, che non ha presentato la risposta alla domanda riconvenzionale
nel termine impartito dal primo giudice. L’argomentazione non può essere
condivisa. La convenuta ha presentato nell’ambito di un’azione a procedura
ordinaria un’azione riconvenzionale di valore inferiore a fr. 30'000.-. Dal
fascicolo processuale emerge che il convenuto riconvenzionale non ha presentato
le sue osservazioni alla domanda riconvenzionale nel termine impartitogli il 5
novembre 2013 dal Pretore (act. II). Il primo giudice ha convocato le parti per
le prime arringhe e in tale occasione ha esplicitamente indicato che in una
successiva udienza l’attore avrebbe potuto prendere posizione sulla domanda
riconvenzionale (verbale 21 gennaio 2014, act. III). Il Pretore non aveva,
infatti, assegnato al convenuto riconvenzionale il breve termine suppletorio
previsto dall’art. 223 cpv. 2 CPC né lo aveva reso attento, come prescritto
dall’art. 147 cpv. 3 CPC, alle conseguenze di una mancata presentazione della
risposta, vale a dire che i fatti della domanda riconvenzionale sarebbero stati
considerati incontestati. In tali circostanze, a ragione il primo giudice ha
ritenuto che il convenuto riconvenzionale non fosse precluso e potesse ancora
esprimersi in udienza sulla domanda riconvenzionale. Non si può di conseguenza
ritenere incontestata la pretesa formulata dall’attrice riconvenzionale. A
maggior ragione se si considera che nella sua petizione l’attore aveva esplicitamente
contestato il fondamento della pretesa della datrice di leasing, sia per quel
che concerne la data della disdetta, sia per quel che concerne il calcolo, in
particolare per il valore residuo del veicolo oggetto del contratto di leasing
(cfr. petizione, pag. 3 e 4). All’udienza di prime arringhe del 6 maggio 2014
l’attore ha poi richiamato l’incarto n. SO.2013.2452 relativo alla procedura di
rigetto provvisorio dell’opposizione, che il Pretore ha ammesso seduta stante
come prova.
6.
Come accertato dal Pretore
e non contestato dall’appellante, agli atti non figurano le condizioni generali
del contratto di leasing doc. D, che contenevano le modalità di calcolo
dell’indennità dovuta alla datrice di leasing in caso di rescissione anticipata
del contratto. Il contratto doc. D agli atti permette unicamente la verifica
dei canoni mensili. Il conteggio doc. E di cui si prevale l’appellante è stato
da lei allestito e non è possibile verificarne la congruenza né i calcoli, come
rilevato con pertinenza dal Pretore. È ben vero che quest’ultimo, all’udienza
del 21 gennaio 2014, aveva indicato a verbale che “il conteggio allestito dalla
Banca Raiffeisen (doc. E) non risulta essere oggetto di contestazione” (act.
III). Tale affermazione è tuttavia avvenuta durante una discussione informale,
prima ancora che il convenuto riconvenzionale potesse esprimersi compiutamente
sulla domanda riconvenzionale. Non ha pertanto la portata che le vorrebbe
attribuire l’appellante in questa sede. Tanto è vero che il primo giudice, dopo
aver esaminato in modo approfondito l’incarto, in particolare l’incarto
richiamato SO. 2013.2452, è giunto a ben diversa conclusione. All’udienza del 9
agosto 2013, infatti, il debitore escusso aveva esplicitamente rilevato che
“dalla documentazione neppure si evincono quali siano le condizioni generali
che darebbero diritto all’esigibilità dell’intero credito, ovvero al pagamento
anche per il mancato guadagno della parte istante. Ne segue che semmai il signor
AO 1 quale debitore solidale può essere tenuto solo al pagamento delle rate
scadute e non debitore istante. Difatto le rate scadute, secondo l’istanza,
ammontano a fr. 10'000.- (fr. 33'991.20 meno 23'947.20).” Non si può dunque
affermare che l’attore avrebbe esplicitamente ammesso il conteggio doc. E della
datrice di leasing. Anzi dagli atti è emerso proprio il contrario. La decisione
impugnata regge dunque alle critiche.
7.
In definitiva, l’appello
deve di conseguenza essere respinto. Le spese processuali, calcolate sulla base
del valore ancora litigioso in appello di fr. 7'991.20 seguono la soccombenza
dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è
stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7, 8 e 13 LTG (nella versione in
vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti
esecutivi, pag. 38 e 39). Non si attribuiscono ripetibili all’appellato, che
non ha presentato una risposta all’appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 12 settembre 2014 di AP
1 é respinto.
2. Le spese processuali di fr.
1'000.- sono poste a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).