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Decisione

12.2014.151

Mandato - domanda di prestazione al mandante - deposito giudiziale - ultra petita - valore litigioso

11 settembre 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i comproprietari dei beni depositati non è stato possibile trovare un accordo

in merito alla divisione, alla collocazione in altro luogo sicuro o

all’apertura di una relazione bancaria congiuta quale appoggio alla cassetta di

sicurezza in uso (doc. 4 e 5). All’invito di B SA alla mandante di voler

fornire indicazioni sulla destinazione da dare ai beni depositati non è stata

data risposta.

C. Fallito il

preventivo tentativo di conciliazione del 20 novembre 2012 (inc. CM.2012.607),

con petizione 19 febbraio 2013 B SA ha convenuto in giudizio AP 1 e PI 1

chiedendo al giudice di condannarli ad eseguire una prestazione (ai sensi

dell’art. 84 cpv. 1 CPC) e meglio di far loro ordine di indicare una relazione

bancaria “su cui far appoggiare” la cassetta di sicurezza litigiosa in

sostituzione della relazione d’appoggio esistente intestata a nome

dell’attrice, con le comminatorie dell’azione penale per disobbedienza e della

multa disciplinare per inadempimento.

Riepilogate le circostanze del deposito e l’urgenza di superare la situazione

provvisoria adottata con la messa a disposizione della cassetta di sicurezza,

l’attrice ha indicato di non più acconsentire all’uso del proprio conto in

appoggio alla cassetta di sicurezza, non avendo l’intenzione di assumersi

ulteriormente la responsabilità e i costi che ne derivano.

D. Con risposta

8 aprile 2013 il convenuto PI 1 ha chiesto di respingere la domanda

dell'attrice. Contestata la necessità iniziale di trasferimento dei beni mobili

al di fuori dell’appartamento comune, egli ha rilevato come la situazione

venutasi a creare con il deposito in cassetta di sicurezza sia imputabile

unicamente alla convenuta, sola mandante dell’attrice, che ha messo in atto

questa indebita ingerenza con un’iniziativa inutile e intrapresa a sua

insaputa. Solo la divisione dei beni o il ripristino della situazione

precedente, con la ricollocazione degli oggetti nell’appartamento comune,

sarebbe a mente del convenuto una soluzione corretta e rispettosa dei suoi

diritti di proprietà sui beni mobili. La richiesta rivolta dall’attrice nei

suoi confronti risulta inoltre priva di fondamento, non essendoci titolo

giuridico alcuno per formulare una simile domanda, obbligando oltretutto il

convenuto ad avere una relazione bancaria personale con un istituto

arbitrariamente scelto da altri.

Benché nuovamente sollecitata, la convenuta non ha ritenuto di formulare una

risposta, rinunciando pure a comparire successivamente in causa.

Con la replica l’attrice ha ribadito la sua richiesta imputando al mancato

accordo tra le parti convenute la mancanza di istruzioni congiunte necessarie

per far cessare la situazione venutasi a creare. Il mandato di deposito di beni

sarebbe stato conferito e confermato da entrambi i convenuti e nel frattempo

Considerandi

disdetto dall’attrice che risulterebbe però impossibilitata a liberarsi del

deposito, non avendo istruzioni congiunte dei mandanti, con conseguente

responsabilità sui beni (a cui si aggiunge l’onere per il pagamento dei costi

bancari oggetto di separata azione creditoria tra le medesime parti, inc. SE.2013.86

della medesima Pretura).

Con la duplica 23 settembre 2013 il convenuto ha eccepito la mancanza di

competenza territoriale del giudice adito, non trovando applicazione l’art. 5

cpv. 1 lett. a della Convenzione di Lugano siccome egli non ha alcuna relazione

contrattuale con l’attrice, l’unica mandante essendo la convenuta che ha agito

a titolo personale e contro i legittimi interessi del comproprietario dei beni

indebitamente asportati dall’appartamento comune. Avendo egli sempre preteso

che venisse posto fine al deposito bancario indebitamente eseguito dalla

convenuta grazie all’aiuto dell’attrice, il convenuto ritiene che quest’ultima

non avrebbe titolo alcuno per formulare pretese nei suoi confronti sulla base

oltrettutto dell’inazione dell’unica mandante.

Con le conclusioni scritte l’attrice e il convenuto hanno ribadito le

rispettive tesi, allegazioni e domande, con argomenti di cui si dirà, per

quanto rilevanti, ai seguenti considerandi.

E. Con giudizio

30.

giugno 2014 il Pretore, riepilogati i fatti salienti, ha anzitutto rilevato

come il contratto di mandato venuto in essere tra l’attrice e la convenuta era

stato validamente disdetto nel giugno 2012 (art. 404 CO). Nell’ambito del

rapporto contrattuale tra le medesime parti, avente quale oggetto la liquidazione

del rapporto di mandato, il Pretore ha rilevato l’impossibilità per la

mandataria di restituire i beni consegnatile dalla mandante latitante. Il primo

giudice ha quindi ritenuto necessario procedere al deposito in altro luogo dei

beni in questione (art. 92 CO). Ritenuto come il convenuto (fratello della

mandante) si opponga al rientro dei beni nell’appartamento, ma abbia dato la

disponibilità ad indicare una relazione bancaria a lui esclusivamente intestata

sulla quale appoggiare la cassetta di sicurezza, il giudice di prime cure ha

intravvisto in questa soluzione un valido luogo di deposito giusta l’art. 92

cpv. 2 CO, ritenuta peraltro la necessità di assortire la decisione con

adeguate misure di sicurezza temporanee (ordine alla banca di negare l’accesso

ai beni da parte del titolare della relazione) atte a tutelare la proprietà

comune dei beni. Il Pretore ha in particolare concluso che altra soluzione non

sarebbe possibile alla luce della contumacia della convenuta, escludendo sia

l’ipotesi di riportare i beni nell’appartamento, sia quella di aprire un conto

cointestato ad entrambi i convenuti. Il Pretore ha pertanto parzialmente

accolto la petizione e fatto ordine a PI 1 di indicare all’attrice, nel termine

di 30 giorni, la relazione bancaria a lui esclusivamente intestata su cui fare

appoggiare la cassetta di sicurezza in questione in sostituzione della

relazione d’appoggio esistente, con la comminatoria di una multa giornaliera di

fr. 500.- e della sanzione penale ai sensi dell’art. 292 CPC in caso di

inadempienza, prevedendo la successiva emanazione di misure di esecuzione,

quali l’ordine di trasferimento e il divieto d’accesso e disposizione della

cassetta di sicurezza per sei mesi. Tasse di giustizia e ripetibili sono state

poste a carico delle parti secondo il rispettivo grado di soccombenza.

F. Con appello

15.

settembre 2014 AP 1 postula la riforma del querelato giudizio e l’accoglimento

parziale della petizione, nel senso di impartire l’ordine in questione

unicamente nei suoi confronti e respingere per contro la richiesta in tal senso

formulata nei confronti dell’altro convenuto, con parziale modifica del

Dispositivo

dispositivo sulle ripetibili da versare da parte della convenuta, ridotte a fr.

1'000.-. Con separate risposte 14 e 17 novembre 2014, gli appellati postulano

entrambi la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili, mentre

con replica 25 novembre 2014 e dupliche 26 novembre e 3 dicembre 2014

l’appellante e entrambe gli appellati hanno ulteriormente sviluppato le loro

tesi.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272) che

trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura dinanzi al Pretore

è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2. Preliminarmente si pone la

questione della competenza territoriale del giudice adito nei confronti del

convenuto PI 1, avendo questi, cittadino lussemburghese residente in

Lussemburgo, eccepito l’inapplicabilità l’art. 5 cpv. 1 lett. a della

Convenzione di Lugano vista l’assenza di un rapporto obbligatorio con

l’attrice. Il Pretore ha accertato l’inesistenza di un vincolo contrattuale tra

l’attrice e il convenuto, ma non ha espressamente esaminato l’eccezione,

ritenendosi implicitamente competente e poter quindi accogliere la domanda

condannatoria formulata nei confronti di quest’ultimo, seppure per motivi parzialmente

diversi da quelli invocati dall’attrice. L’appellante non censura la decisione

pretorile a questo proposito e questa Corte, benché chiamata ad esaminare

d’ufficio tale presupposto processuale, può comunque lasciare la questione indecisa,

siccome il giudizio pretorile va comunque annullato per altri motivi.

3. L’appellante rimprovera

anzitutto al Pretore di aver ordinato un deposito giudiziale ai sensi dell’art.

92 cpv. 2 CO benché l’attrice non abbia formulato alcuna richiesta in tal

senso, limitando la sua domanda all’ordine di effettuare una determinata

prestazione nell’ambito della liquidazione del mandato (art. 400 CO). La

censura merita accoglimento. Infatti l’attrice aveva in un primo tempo, nell’ambito

della procedura di conciliazione avviata con l’istanza 27

settembre 2012, formulato in via subordinata la richiesta di ordinare il

trasferimento dei beni contenuti nella cassetta di sicurezza verso una non

meglio definita destinazione (“eventuale”, cfr. n. 4 del petitum). Con

la petizione questa richiesta non è però più stata formulata, la domanda

principale risultando limitata all’ordine di indicare la relazione bancaria presso

il medesimo istituto da utilizzare quale appoggio per la cassetta di sicurezza.

In occasione dell’udienza di conciliazione del 20 novembre 2012 il

Pretore aveva peraltro limitato l’autorizzazione ad agire ai sensi dell’art.

209 CPC alla sola questione della condanna ad indicare una relazione bancaria

(petitum principale) rendendo espressamente attenta l’istante sull’inammissibilità

del petitum eventuale di deposito giudiziale poiché soggetto a procedura sommaria

(verbale 20 novembre 2012, pag. 2 inc. CM.2012.607). Una richiesta di deposito

formulata in via cautelare (art. 261 cpv. 1 CPC) è inoltre stata respinta dal

Pretore con decisione 19 settembre 2013 (inc. CA.2013.53). L’attrice ha pure

rinunciato ad avviare una procedura separata usufruendo della facoltà di congiunzione

della causa con quella principale (art. 125 CPC).

Già per questo motivo, in virtù della massima dispositiva e del divieto per il

giudice di decidere ultra petita (art. 58 cpv. 1 CPC) non può trovare

conferma la decisione del Pretore di ordinare un deposito giudiziario ai sensi

dell’art. 92 cpv. 2 CO in assenza di una relativa domanda di causa. L’ordine

impartito al convenuto, inteso quale unica soluzione praticabile alla ricerca

di un valido luogo di deposito giusta l’art. 92 cpv. 2 CO, va pertanto

annullato, così come le relative ulteriori misure di sicurezza temporanee

ordinate.

4. Può rimanere indecisa la

questione a sapere in quale misura il dispositivo della decisione pretorile

possa trovare comunque conferma in applicazione di altre norme di diritto e nel

rispetto dei limiti definiti dalla domanda di causa (art. 58 CPC). Ad escludere

simile ipotesi sono infatti le stesse conclusioni a cui è giunto il primo

giudice, che ha negato la sussistenza di un vincolo contrattuale tra l’attrice

e il convenuto, rilevando come il rapporto di liquidazione del contratto di

mandato riguardi unicamente l’attrice e la mandante convenuta. In effetti,

siccome gli obblighi e i diritti conseguenti al contratto di mandato sono sorti

tra l’attrice e la sola mandante ora appellante, unicamente quest’ultima poteva

essere convenuta in causa per l’adempimento contrattuale, o per costringerla a

intraprendere azioni che ne permettessero la liquidazione dopo la disdetta

(art. 400 CO), rispettivamente che liberassero la mandataria degli obblighi

assunti per conto della mandante (“Befreiungsanspruch”, art. 402 CO).

Una terza persona estranea al rapporto contrattuale litigioso, ancorché

convenuta in giudizio siccome a torto ritenuta anch’essa mandante, non poteva

quindi essere condannata ad adempiere obblighi che non le incombono. Nulla muta

il fatto che l’ordine così impartito dal Pretore possa risultare in qualche

modo accettato o addirittura gradito dal destinatario (che sembrerebbe essere

disponibile quale unico titolare del conto dopo aver peraltro fermamente

rifiutato la richiesta dell’attrice di vederlo designare contitolare di un

conto congiunto con l’altra convenuta). In assenza di un rapporto obbligatorio

tra il convenuto e l’attrice non è infatti da questi che la mandataria può

ottenere per via giudiziaria un valido modo per liberarsi degli obblighi

sussistenti nei confronti della mandante.

Il giudizio impugnato sembra peraltro, almeno implicitamente, riconoscere tale

impossibilità di chiedere ad un terzo l’adempimento del contratto. Infatti,

quale unica via per emettere l’ordine nei confronti del convenuto, il Pretore

intravvede in lui solo il possibile ruolo di depositario ai sensi dell’art. 92

cpv. 2 CO, confermandone così implicitamente l’estraneità. Coerentemente con

tale valutazione il Pretore ha peraltro riconosciuto non sussistere alcuna

soccombenza in giudizio del convenuto, al quale ha quindi attribuito congrue

ripetibili per essere stato a torto costretto a difendersi da una domanda

infondata a lui rivolta invocando un rapporto contrattuale mai esistito.

Alla luce della domanda di causa e dell’inesistenza del contratto con il

convenuto, il giudice di prime cure avrebbe pertanto dovuto limitarsi a valutare

in quale misura risultassero comunque adempiuti i requisiti per condannare la

convenuta a far fronte agli obblighi contrattuali assunti, rispettivamente a

quelli derivanti dal rapporto di liquidazione del mandato validamente disdetto.

Il giudizio poteva essere reso sulla base della domanda rivolta dall’attrice

nei confronti della mandante convenuta e tenuto conto dell’assenza di

contestazione per mancata comparsa (art. 223 CPC). A torto il Pretore ha invece

dedotto dalla mancata risposta, e più in generale dall’atteggiamento latitante

della mandante, un’impossibilità della mandataria di restituire i beni presi in

consegna. Il giudizio pretorile non spiega infatti per quali motivi impartendo

l’ordine alla (sola) convenuta, essa non avrebbe potuto e dovuto ottemperare a

tale ingiunzione una volta notificatale la sentenza.

Ne discende che, nell’impossibilità di ordinare un deposito giudiziale non

richiesto dall’attrice nella presente procedura (o in una formale valida

procedura appositamente congiunta ai sensi dell’art 125 CPC), il Pretore doveva

limitarsi a decidere sulla domanda di causa come prescritto dall’art. 223 cpv.

2 CPC, accogliendola se ritenuta fondata e conforme al diritto applicabile,

rispettivamente in caso contrario respingendola pur in assenza di

contestazione da parte della convenuta non comparsa in lite.

5. Contrariamente alla

richiesta dell’appellante la decisione pretorile non può però essere riformata

in questa sede nel senso di impartire il medesimo ordine modificandone solo il

destinatario, ovvero unicamente nei confronti della convenuta.

Anzitutto il Pretore ha valutato l’opportunità di un simile ordine (e delle

relative clausole aggiuntive delle quali è stato assortito) alla luce

dell’erronea convinzione di poter procedere ad un deposito giudiziario ai sensi

dell’art. 92 CO. Esclusa tale ipotesi, è quindi opportuno che lo stesso giudice

possa esaminare la domanda di causa alla luce delle esigenze di liquidazione

del contratto di mandato (segnatamente in applicazione degli art. 400 e 402 CO)

valutando se un ordine quale quello impartito nel dispositivo del giudizio

impugnato risulti ancora congruo anche nell’ipotesi in cui la destinataria sia

solamente la convenuta. Qualora egli ritenesse di non poter accogliere la

domanda di condanna con questa limitazione, al primo giudice va inoltre

riservata la facoltà di respingere la petizione. Questa Corte non può

sostituirsi in tale valutazione al giudice di prime cure, al quale la causa

viene pertanto rinviata per nuovo giudizio (art. 318 CPC).

6. In

conclusione l’appello 15 settembre 2014 è parzialmente accolto e il

giudizio impugnato annullato, con rinvio della causa al giudice di prime cure

per nuova decisione.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 CPC) e sono

fissate in conformità all’art. 9 cpv. 3 LTG.

L’appellato ha ritenuto di resistere in questa sede, postulando la conferma del

giudizio pretorile, pur senza essere parte del rapporto contrattuale posto alla

base della vertenza. Di conseguenza, a questo stadio di giudizio, egli va

comunque considerato soccombente a prescindere dalle considerazioni esposte dal

Pretore a proposito della soccombenza in prima sede. Appare pertanto equo

ripartire in parti uguali gli oneri per spese e ripetibili di secondo grado tra

le due parti appellate, mentre quelle di primo grado verranno decise dal Pretore,

al quale la causa viene rinviata (art. 104 cpv. 4 CPC).

7. Il valore

litigioso della procedura di appello, importo determinante anche ai fini di un

eventuale ricorso al Tribunale federale, ammonta perlomeno a fr. 131'600.-.

Contrariamente a quanto indicato dal Pretore nel giudizio impugnato, che aveva ritenuto

impossibile quantificare il valore di causa, la vertenza in oggetto ha senz’altro

un valore determinabile. Questo non può anzitutto essere ridotto alla cifra di

soli fr. 10'001.- indicata dal primo giudice in occasione dell’udienza per

incombenti del 9 ottobre 2014.

Ai sensi dell’art. 91 cpv. 2 CPC compete al giudice la determinazione del

valore litigioso qualora la domanda di causa non verta su una determinata somma

di denaro e le parti in causa non si accordino in merito o le loro indicazioni

in proposito siano manifestamente errate. Secondo dottrina e giurisprudenza il

giudice confrontato con la domanda giudiziale che non riguarda una pretesa

monetaria dovrà riferirsi, secondo il suo prudente apprezzamento, all’intero

oggetto litigioso per darne un valore monetario, sulla base del valore

oggettivo della pretesa richiesta, rispettivamente a dipendenza dell’interesse

soggettivo dell’attore (trezzini in Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC), Lugano 2011, pag. 376

ad art. 91 CPC e giurisprudenza ivi menzionata).

A ben vedere quindi, nel caso concreto, per la determinazione del valore per il

calcolo delle spese di giustizia andrebbe considerata pure l’ingente sostanza

costituita dai beni depositati nella cassetta di sicurezza litigiosa. In questa

sede, tenuto conto delle circostanze e visto l’esito del giudizio, appare però necessario,

per motivi di equità, ridurre la tassa a carico degli appellati (art. 107 CPC).

Una simile istruttoria sul valore della sostanza depositata risulta pertanto

superflua, potendo essere fissata una congrua tassa di giustizia già solo applicando

i minimi tariffali della LTG ad un valore pari a soli fr. 131'600.- desumibile dagli atti di

causa. Risulta infatti che la banca ha fatturato direttamente alla mandataria un

costo annuo per la cassetta di sicurezza pari a fr. 6'558.- (doc. C). Con la

petizione, in virtù della valida disdetta del contratto a partire dal giugno

2012, l’attrice ha chiesto di essere liberata da questo onere, così come dalle

altre responsabilità che le incombono. Alla luce del disposto dell’art. 92 cpv.

2 CPC, per la determinazione del valore di causa appare quindi adeguato considerare

tale onere ricorrente annuale per 20 annualità, ciò che comporta una somma pari

ad almeno fr. 131'600.-.

Per

questi motivi,

richiamati

l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide:

1. L’appello è

parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 19 settembre 2013 della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e l’incarto ritornato al Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 1, per nuovo giudizio.

2. Le spese

processuali della procedura di appello, di complessivi fr. 8’000.-, sono poste

a carico di AO 1 e PI 1 solidalmente, in parti uguali. Essi verseranno inoltre

a PI 1, con medesimo vincolo di solidarietà e in parti uguali fr. 3’000.- complessivi

per ripetibili.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).