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Decisione

12.2014.152

Contratto di mandato - interessi di mora (diritto italiano) - appello

3 marzo 2015Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i resoconti dei meeting del 16 ottobre 2009 (doc. J) e del 21 ottobre

2009 (doc. K), senza che la convenuta avesse allora avuto occasione di lamentarsi

per eventuali ritardi (come pure rilevato dal Pretore, senza che la circostanza

sia stata qui censurata; cfr. pure l’e-mail 29 ottobre 2009 [prodotto nel doc.

E p. 1] con cui essa fornisce tranquillamente alla controparte i dati per il

pagamento dell’acconto, poi pacificamente pagato in novembre, cfr. doc. F). Anche

i testimoni hanno poi confermato che tra le parti era stata pattuita una scadenza

al 31 dicembre 2009 (teste __________ ad 6, interrogatorio / deposizione di __________

p. 1 seg.). È in definitiva solo l’amministratore delegato della convenuta che ha

dichiarato di aver a suo tempo chiesto all’amministratore dell’attrice di

iniziare a lavorare subito ad agosto 2009 (interrogatorio / deposizione di __________

p. 2), sennonché, a parte il fatto che la sua valenza probatoria dev’essere

relativizzata (egli confondendosi di fatto con la parte convenuta) nella misura

in cui i fatti da lui riferiti non sono stati confermati da altre risultanze

istruttorie, si osserva che egli non ha nemmeno precisato se quest’ultimo

avesse allora dato o meno il suo consenso a quella sua richiesta, ciò che, alla

luce degli accordi che sono poi stati formalizzati (doc. E p. 2) non può essere

ammesso. Per le stesse ragioni nemmeno può essere ritenuto dimostrato il fatto,

sempre dichiarato dall’amministratore delegato della convenuta, che l’attrice fosse

poi stata sollecitata invano a fornire anticipatamente le sue prestazioni, egli

nell’occasione non avendo per altro riferito quanto da lui accertato

personalmente bensì quanto riportatogli dal suo staff (interrogatorio / deposizione

di __________ p. 2).

7. La convenuta rimprovera infine

all’attrice di non aver rispettato la scadenza contrattuale del 31 dicembre 2009, a suo dire mai oggetto di proroghe, rilevando che il mancato rispetto della stessa avrebbe così

reso inutili le sue prestazioni. A torto.

L’istruttoria ha invero permesso

di accertare che l’attrice, alla quale, contrariamente a quanto ritenuto dal

Pretore, non era stata concessa alcuna proroga (dal resoconto del meeting

del 23 febbraio 2010 di cui al doc. M non si può in effetti evincere un accordo

in tal senso), non aveva rispettato il termine del 31 dicembre 2009 (teste __________

ad 7, interrogatorio / deposizione di __________ p. 1 seg.), essa avendo in

effetti consegnato alla convenuta una prima bozza solo il 7 gennaio 2010 (doc.

I) e la rimanenza delle sue prestazioni in occasione dell’incontro del 23 febbraio

2010 (cfr. doc. M).

L’attrice era dunque in mora (art.

1219 cifra 3 CCIt) e la convenuta, oltre a poter così pretendere il

risarcimento dell’eventuale danno ai sensi degli art. 1218 e 1453 1° comma CCIt,

avrebbe anche potuto optare, datene le condizioni, per la risoluzione del

contratto (art. 1453 1° comma CCIt): sennonché, dal fascicolo processuale è

risultato che essa, oltre a non aver preteso il risarcimento dell’eventuale

danno, non ha né allora né in seguito provveduto a risolvere il contratto (e

neppure lo ha preteso in prima o in seconda sede), non essendosi a suo tempo lamentata

del ritardo (come già rilevato dal Pretore, senza che la circostanza sia stata

qui censurata) e soprattutto non avendo allora comunicato alla controparte di voler

rinunciare alla prestazione tardiva, ed anzi ha persino accettato quanto

fornitole (cfr. il resoconto del meeting del 23 febbraio 2010 di cui al

doc. M), tanto da essere stata d’accordo con l’emissione della fattura ora in

discussione (cfr. doc. M), salvo poi averla contestata ad oltre un anno di

distanza adducendo una per altro solo “probabile” inutilità delle prestazioni

svolte (cfr. doc. L p. 3).

Per completezza di motivazione,

ci si potrebbe ancora chiedere se nel caso concreto la risoluzione del

contratto possa essersi nondimeno prodotta in virtù degli art. 1456 e 1457

CCIt, ma al quesito va data risposta negativa: innanzitutto, come detto, la

convenuta non si è prevalsa dell’intervenuta risoluzione del contratto (cfr. Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 11 ad

art. 1457, secondo cui la risoluzione del contratto non è rilevabile d’ufficio

e presuppone invece sempre una relativa domanda della parte), né ha addotto in

causa l’esistenza delle circostanze di fatto alla base di quelle disposizioni; e

in ogni caso, nonostante quanto riferito dal teste __________ (ad 3) e

dall’amministratore delegato della convenuta (interrogatorio / deposizione di __________

p. 1 seg.) sull’importanza del termine del 31 dicembre 2009, dal tenore degli

accordi conclusi tra le parti ed in particolare dalla clausola secondo cui “nel

caso di eventuali successivi approfondimenti” delle attività che avrebbero

dovuto essere completate entro il 31.12.2009 “le parti concorderanno

specificamente modalità, termini e relativi compensi” (cfr. doc. E p. 2) non si

può ritenere che le parti avessero a suo tempo pattuito una clausola risolutiva

espressa giusta l’art. 1456 1° comma CCIt e soprattutto che il termine fissato per

la prestazione al 31 dicembre 2009 dovesse essere considerato essenziale nell’interesse

dell’altra parte secondo l’art. 1457 1° comma CCIt (cfr. Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 2 e 10 ad

art. 1457, secondo cui l’essenzialità del termine va di regola ammessa nel caso

sia stata prevista la sua improrogabilità e sia nel contempo escluso che oltre

quel termine le parti abbiano ancora un interesse all’adempimento), tanto più

che in seguito la convenuta, ad ulteriore conferma del carattere non essenziale

del termine, aveva - come si è visto - accettato senza riserve la prestazione

tardiva (Pescatore/Ruperto, op.

cit., n. 10 e 11 ad art. 1457; Cian/Trabucchi,

Commentario breve al Codice Civile, 10ª ed., 2011, n. IV.3). In tali

circostanze la convenuta era ed è senz’altro tenuta a remunerare le prestazioni

ricevute.

8. Ancorché non censurato su

questo tema, il giudizio pretorile deve nondimeno essere riformato, in

applicazione del principio iura novit curia (art. 57 CPC; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 94 ad art. 311 CPC; II CCA 26

febbraio 2015 inc. n. 12.2013.102), nella misura in cui la convenuta è stata

condannata a pagare interessi di mora dal 29 febbraio 2012 ad un tasso del 5%. Dal

1° gennaio 2012 il tasso legale di interesse, previsto originariamente

all’art. 1284 CCIt, è in effetti stato fissato in ragione del 2.5% (cfr.

art. 1 del decreto 12 dicembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle

Finanze, G.U. n. 291 15.12.2011), percentuale che è poi stata ridotta all’1% dal

1° gennaio 2014 (cfr. art. 1 del decreto 12. dicembre 2013 del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, G.U. n. 292 13.12.2013) e quindi allo 0.5% a far

tempo dal 1° gennaio 2015 (cfr. art. 1 del decreto 11 dicembre 2014 del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, G.U. n. 290 15.12.2014).

9. Ne discende che l’appello

in esame dev’essere parzialmente accolto nel senso della modifica dei soli tassi

d’interesse dovuti dalla convenuta, ritenuto che la lieve riforma della

decisione pretorile non impone però una modifica del giudizio su spese e

ripetibili di primo grado. Le spese processuali e le ripetibili della procedura

d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di € 24'000.-, seguono

la pressoché integrale soccombenza della convenuta appellante (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello

15 settembre 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 17 luglio 2014 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

invariati gli altri dispositivi, è così riformata:

1. La petizione è parzialmente accolta e

di conseguenza AP 1 è condannata a pagare a AO 1 la somma di € 24'000.- oltre

interessi al 2.5% dal 29 febbraio 2012, all’1% dal 1° gennaio 2014 ed allo 0.5%

dal 1° gennaio 2015.

2. L’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva per

fr. 28'925.20 oltre interessi al 2.5% dal 29 febbraio 2012, all’1% dal 1°

gennaio 2014 ed allo 0.5% dal 1° gennaio 2015.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di

complessivi fr. 2’000.- sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellata

fr. 2'000.- per ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).