12.2014.155
Divieto di concorrenza -validità e portata della clausola di divieto di concorrenza sottoscritta da un tecnico specializzato
26 maggio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.155
Lugano
26 maggio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.697
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 29
settembre 2010 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1 (I)
rappr. dall’ RA 1
in materia di diritto del
lavoro, con cui l’attrice ha postulato la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 100'000.- oltre interessi al 5% a titolo di pena convenzionale per la
violazione della clausola di divieto di concorrenza,
domanda avversata dalla
controparte e che il Pretore, statuendo con sentenza 4 agosto 2014, ha accolto limitatamente all’importo di fr. 35'000.- oltre interessi,
appellante il convenuto con
atto di appello 15 settembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi,
mentre che l’attrice con
risposta 17 ottobre 2014 postula la reiezione del gravame pure con protesta di
tasse, spese e ripetibili,
letti ed esaminati gli atti
e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Dal
16 febbraio 1970 al 31 dicembre 1980 AP 1, cittadino italiano residente in
Italia, ha lavorato alle dipendenze di AO 1, ditta attiva a livello
internazionale nell’ambito dello sviluppo e della produzione di trasformatori
di alta qualità destinati all’utilizzo nell’ambito navale, aeronautico,
militare, ferroviario, industriale e simili. (doc. E). Nel corso degli anni la
società ha conosciuto un’importante espansione che l’ha portata ad aprire
agenzie in vari continenti e anche in Italia. La sede principale così come il
processo di fabbricazione e quello di ricerca sono però concentrati
prevalentemente a __________ (doc. B).
In data 4 gennaio 2005 le parti
hanno sottoscritto un nuovo contratto di lavoro con inizio dal 1° febbraio 2005
e per una durata determinata di 5 anni. In particolare, AP 1 è stato assunto in
veste di tecnico del settore ricerca e sviluppo presso lo stabilimento di __________,
con un orario di 40 ore lavorative settimanali e una retribuzione per il primo
anno di fr. 69'550.- versati in tredici mensilità; per gli anni seguenti il
contratto prevedeva un salario fisso di fr. 4'280.- per 13 mensilità, oltre a
una parte variabile di fr. 1’160.- per 13 mensilità a raggiungimento degli
obiettivi stabiliti nell’accordo, più un contributo spese di fr. 6'000.– annui
(doc. C). Il contratto conteneva inoltre una clausola di divieto di concorrenza
dal seguente tenore (doc. C ad 8):
“8. Divieto di concorrenza.
8.1 Il Lavoratore si obbliga,
per tutta la durata del presente contratto e per i 5 (cinque) anni successivi
alla sua conclusione o scioglimento, per qualsiasi motivo,
a) a non intraprendere,
direttamente o indirettamente, alcuna attività di impresa,
b) a non assumere cariche
sociali in imprese,
c) a non istaurare rapporti di
lavoro
d) a non prestare opera di
consulenza, a titolo gratuito od oneroso, a terzi,
nell’ambito di attività che
possano in qualsiasi modo essere ritenute concorrenziali con quelle svolte da AO
1,
8.2 Fatto salvo ogni
diritto di AO 1 ad ottenere il risarcimento del maggior danno, in relazione a
ogni violazione del presente obbligo di non concorrenza il Lavoratore sarà
tenuto a versare a AO 1 una pena convenzionale di Sfr. 100'000.– (centomila)”.
Il rapporto di lavoro, che in origine
doveva avere una durata di 5 anni, è terminato consensualmente anzitempo con
effetto al 30 giugno 2009 e questo su richiesta del dipendente che aveva espresso
il desiderio di andare in pensione e di rientrare a casa sua, in __________,
per motivi famigliari (doc. D,N, O);
B. Successivamente AO 1 è
venuta a sapere che, a partire dal luglio 2009, il suo ex dipendente aveva svolto,
attraverso la propria società E__________ (in seguito: E__________) attività di
consulenza per la realizzazione, l’istallazione e la gestione di sistemi
elettrici ed elettronici (doc. F). Attività di cui avrebbe beneficiato anche la
T__________ (in seguito: T__________), con sede a __________, ditta che AO 1 considera
sua concorrente diretta. In data 27 maggio 2010, la datrice di lavoro,
ritenendo che tale attività violasse quanto previsto al punto 8 del contratto
di lavoro, ha scritto all’ex dipendente pretendendo il pagamento della pena
convenzionale di fr. 100'000.- e l’ha nel contempo diffidato dal proseguire
qualsiasi attività concorrenziale (doc. G). Con scritto del 16 giugno 2010 AP 1
ha contestato integralmente gli addebiti mossigli ed ha respinto le pretese
avanzate da AO 1 (doc. H). Nel successivo scambio di corrispondenza le parti si
sono riconfermate nelle loro antitetiche posizioni. (doc. H, I, L, M).
C. Con petizione del 29
settembre 2010 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr.
100'000.- a titolo di pena convenzionale, oltre interessi. In estrema sintesi, l’attrice
ha lamentato una violazione del divieto di concorrenza stipulato
contrattualmente. A detta della stessa, il convenuto, tramite la sua ditta E__________,
avrebbe infatti avviato un’attività concorrenziale in proprio e fornito, nel
contempo, consulenza a ditte terze sue dirette concorrenti quali T__________; tutto
questo sfruttando il know how e le conoscenze industriali acquisiti presso AO 1.
Il convenuto si è opposto alla
petizione, contestando integralmente le pretese creditorie dell’attrice. In
breve, egli ha contestato la validità della clausola che ritiene illecita sia
perché di durata superiore ai tre anni previsti per legge sia perché non
delimitata dal punto di vista territoriale. Tale pattuizione sarebbe pertanto
nulla e priva di effetto. Nel contempo egli ha negato di avere avuto accesso a
dati sensibili e ha sostenuto che il processo di fabbricazione dei
trasformatori è conosciuto da decenni in tutto il mondo e del resto la
tecnologia della parte attrice non è coperta da segreto industriale. Egli ha
inoltre contestato che T__________ sia un’azienda concorrente di AO 1
producendo la prima trasformatori standard mentre la seconda costruiti ad hoc. AP
1 ha inoltre relativizzato il proprio ruolo all’interno dell’azienda attrice
affermando di essere stato solo un quadro intermedio e non certo un uomo chiave.
Nei successivi allegati di
replica e duplica le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e
richieste.
Esperita l’istruttoria, le parti
hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale. Nei rispettivi memoriali
conclusivi esse hanno confermato le proprie posizioni.
D. Con sentenza 4 agosto 2014
il Pretore ha parzialmente accolto la petizione per complessivi fr. 35'000.-,
ritenendo che la pena convenzionale, seppur ridotta poiché eccessiva, fosse
dovuta, avendo riscontrato la violazione del divieto di concorrenza da parte
dell’ex dipendente.
E. Con atto di appello 15 settembre
2014 il convenuto chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere integralmente la petizione, protestando tasse, spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Con risposta 17 ottobre 2014 l’attrice postula la reiezione
del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato
1. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile
svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art.
405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento
della comunicazione della decisione. Il giudizio pretorile del 4 agosto 2014 è
stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è
così retta dal CPC.
2. Nel proprio giudizio il
Pretore ha constatato la violazione del divieto di concorrenza, previsto nella
clausola 8.1, da parte dell’ex dipendente, e ha pertanto ritenuto corretto
sanzionare tale violazione con la condanna del lavoratore al pagamento della
pena convenzionale prevista al paragrafo 8.2 del contratto di lavoro (doc. C),
riducendone tuttavia l’importo a fr. 35'000.-, in quanto eccessiva. In
particolare, il primo giudice ha ritenuto date le premesse di validità della
clausola. Il magistrato ha infatti accertato che il lavoratore durante la sua
attività presso AO 1 era effettivamente venuto a conoscenza di veri e propri
segreti di fabbricazione e che successivamente alla rescissione del contratto
di lavoro egli aveva fornito la propria collaborazione a T__________, ditta che
operava e opera tuttora nel medesimo settore e che vende (almeno in parte) gli
stessi prodotti di AO 1. Il magistrato ha quindi analizzato la conformità della
clausola coi disposti dell’art. 340a CO. Per quanto attiene all’estensione
territoriale egli ha ritenuto lecita l’assenza di limitazione di luogo,
operando l’attrice a livello mondiale; in merito invece all’estensione
temporale egli ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per ammettere un
limite superiore ai tre anni ed ha pertanto ricondotto la durata del vincolo a
questo termine. Relativamente all’importo della pena convenzionale, lo stesso è
stato ritenuto eccessivo e ridotto a fr. 35'000.- pari a circa 6 mensilità di
stipendio.
3. Con l’appello AP 1 rimprovera
al Pretore un errato accertamento dei fatti e un’errata applicazione del
diritto. In particolare, egli nega che l’istruttoria abbia permesso di provare
che il convenuto sia venuto a conoscenza di segreti di fabbricazione, che la
loro conoscenza potesse cagionare un danno considerevole all’attrice e che T__________
sia una diretta concorrente di AO 1. Parallelamente l’appellante ritiene che la
clausola sia troppo estensiva e debba pertanto essere invalidata.
4. Nel giudizio impugnato il
Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza applicabile
alla fattispecie. In questa sede è pertanto sufficiente ricordare che giusta
l’art. 340 cpv. 2 CO il divieto di concorrenza è valido soltanto se il rapporto
di lavoro permette al lavoratore di avere cognizione della clientela o dei
segreti di fabbricazione e d’affari e se l’uso di tali conoscenze può cagionare
al datore di lavoro un danno considerevole. Rientrano tra i segreti di
fabbricazione i processi di produzione a carattere tecnico, conosciuti da un
numero limitato di persone e che sono degni di protezione a causa del loro
livello tecnico e del valore economico che si può attribuire loro; tra di essi
figurano in particolare i piani di costruzione delle macchine, le formule
chimiche, i processi di produzione, i programmi informatici, le invenzioni,
mentre non è determinante il loro carattere brevettabile o meno. Non sono
invece considerate dei segreti le conoscenze che possono essere acquisite in
tutte le imprese dello stesso settore e che costituiscono l’esperienza
professionale del lavoratore (Vischer/Müller,
Der Arbeitsvertrag, Basilea, 2014, pag. 264 seg.; Wyler, Droit du travail,
Berna, 2ª ed., 2008, pag. 599; Streiff/Von
Känel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Zurigo, 2012, nota 12 ad art. 340 CO e
rif. cit.).
Per quanto attiene al danno, la
giurisprudenza ha ritenuto sufficiente l’accertamento del rischio concreto che
un simile danno si concretizzi, senza che il datore di lavoro debba provare un
danno effettivo (DTF 91 II 372, II
CCA 11 ottobre 2010 inc. 12.2010.110 in RtiD I-2011 702; Vischer/Müller, op. cit., pag. 265
seg.; Wyler,
op. cit, pag. 600).
In virtù dell’art. 340a CO il
divieto di concorrenza deve poi essere convenientemente limitato quanto al
luogo, al tempo e all’oggetto, così da escludere un ingiusto pregiudizio
all’avvenire economico del lavoratore; esso può superare i tre anni soltanto in
circostanze particolari (cpv. 1). Secondo l’art. 340a cpv. 2 CO, il giudice ha
la facoltà di restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto
eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze; egli deve inoltre considerare
convenientemente un’eventuale controprestazione del datore di lavoro. La
dottrina ha avuto modo di precisare che nel caso di una clausola valida secondo
l’art. 340 cpv. 2 CO, ma eccessiva secondo l’art. 340a cpv. 1 CO, l’art. 340a
cpv. 2 CO permette di derogare al principio di nullità previsto dall’art. 20
CO, stabilendo che la medesima non debba essere interamente considerata nulla,
potendo rimanere valida nella misura in cui non eccede i limiti ammissibili (Streiff/von Kaenel/ Rudolph, op. cit.,
nota 5 ad art. 340a CO; Wyler, op. cit., pag. 610 seg.; Tercier/Favre,
Les contrats spéciaux, Zurigo, 4ª ed., 2009, nota 3848 segg.).
5. Nell’appello AP 1 nega di
essere venuto a conoscenza di segreti di fabbricazione o industriali durante la
sua attività e sostiene di avere unicamente utilizzato le proprie conoscenze personali
e professionali. Egli ridimensiona inoltre il proprio ruolo in seno alla
società.
5.1. Dagli atti emerge che AO 1
sviluppa e produce trasformatori costruiti ad hoc per la propria clientela
sulla base delle specifiche esigenze degli stessi. Per realizzarli la società utilizza
dei software di calcolo molto particolari creati appositamente e basati sulle procedure
di calcolo per l’elettronica sviluppate dai tecnici dell’azienda.
Al riguardo il teste P__________
si è così espresso (audizione del 10 ottobre 2012 pag. 1 e 2: “(…) Per poter
progettare questi trasformatori con caratteristiche speciali, la AO 1 ha
sviluppato al suo interno diversi software di calcolo dedicati ad applicazioni
speciali. Abbiamo sviluppato un software di calcolo principale e diversi programmi
di calcolo ausiliari, che vengono utilizzati a dipendenza del tipo di
applicazione e che sono indispensabili per poter produrre questo tipo di
trasformatore. Dello sviluppo di questi software di calcolo principali si
occupa, dal punto di vista informatico una azienda esterna (__________).
Ovviamente il nostro ufficio tecnico deve interfacciarsi con questa azienda e
in particolare fornire le formule elettriche per l’elettronica. Queste formule
sono le procedure di calcolo che vengono sviluppate all’interno di AO 1. Negli
ultimi due/tre anni proprio su indicazione del convenuto, avevamo acquistato un
configuratore allo scopo di gestire al nostro interno tutta la procedura di
sviluppo dei software sia dall’aspetto informatico che da quello elettrico (…)”.
Procedura confermata dal teste R__________
(audizione del 24 maggio 2011 pag. 2) che ha riferito: “(…) Se parliamo di
processi di calcolo o software ci riferiamo al fatto che i trasformatori per
essere progettati e costruiti hanno bisogno di calcoli e in particolare, nel
caso di aziende avanzate, di programmi informatici molto sofisticati. In AO 1
vi è un settore, che si chiama ufficio tecnico e che occupa una ventina di persone,
dedicato quindi allo sviluppo e alla progettazione dei trasformatori. Le cose,
in sintesi, funzionano così. Una parte di queste persone si occupa della
progettazione in senso stretto. Altre persone hanno il compito di verificare
tale progetto attraverso calcoli specifici, con il supporto di software (…)”.
Come accertato, il convenuto ha lavorato
proprio nell’ufficio tecnico e in particolare nel settore ricerca e sviluppo;
settore che come emerso in istruttoria riveste un ruolo chiave all’interno
dell’azienda in quanto direttamente responsabile dell’elaborazione e sviluppo
dei processi di calcolo specifici. Stando alle parole dei testi il compito di AP
1 consisteva nel “fornire ed elaborare software di calcolo per i progettisti
e, inoltre, verificare quanto svolto dai progettisti sulla base di software
specialistici”(audizione testimoniale di R__________ cit. pag.2). Egli
stesso ha sviluppato dei processi in collaborazione coi colleghi e “si è
occupato di sviluppare nuove procedure di calcolo, della manutenzione e del
miglioramento dei programmi esistenti” (audizione testimoniale di P__________
cit., pag. 2). Il teste ha inoltre precisato che “molte procedure di calcolo
sono state sviluppate proprio dal convenuto (menziono a titolo di esempio il
calcolo termico, che è una parte importante della progettazione). (…) il convenuto
ha sviluppato e/o modificato varie procedure di calcolo che venivano e vengono
ancora utilizzate dalla AO 1”.
Dichiarazioni sostanzialmente
confermate anche dai testi R__________ (cfr. per i dettagli audizione cit. pag.
2) e U__________ il quale ha affermato che (audizione del 10 ottobre 2012 pag. 2):
“(…) il convenuto si occupava di ricerca e sviluppo e processi di calcolo a
supporto dei progettisti. Concretamente, il convenuto doveva elaborare dei calcoli,
Fatti
i quali servivano ai progettisti per ottimizzare i progetti, come pure a
trovare nuove soluzioni tecniche. (…) il convenuto era certamente a conoscenza
di queste procedure di calcolo ed era molto esperto in materia”.
I predetti programmi di calcolo
costituivano, stando alle parole del teste P__________, “(…) il know-how
dell’azienda, dunque non sono conosciuti o patrimonio comune di tutti i
produttori di trasformatori. Questi programmi di calcolo sono essenziali
poiché, in buona sostanza, se sono affidabili permettono di realizzare la
macchina che rispecchia il calcolo” (audizione cit. pag. 2). Analoghe le
dichiarazioni del teste R__________ il quale, a sua volta, ha sottolineato
l’importanza dei processi di calcolo sviluppati all’interno dell’azienda e la
necessità di tenere gli stessi riservati per una questione di concorrenzialità
sul mercato; al riguardo egli ha infatti affermato che : “il know-how
sviluppato all’interno dell’azienda, compresi appunto i processi di calcolo,
sono di vitale importanza per l’azienda e vanno quindi salvaguardati. Si fa in
modo che non escano dall’azienda informazioni di alcun genere riguardanti la
parte progettuale e di calcolo, poiché sarebbe un suicidio” (audizione cit.
pag. 2 in fine).
Sulla base di quanto precede si
può certamente affermare che l’appellante era impiegato in un settore vitale
per AO 1 e che ha svolto un ruolo di rilievo all’interno dell’azienda; questa circostanza
è confermata anche dallo stipendio percepito (cfr. per i dettagli doc. C punto
5), di buon livello (cfr. doc. C punto 2).
Diversamente da quanto sembra sostenere
l’appellante nell’evidente tentativo di ridimensionare il proprio ruolo, AP 1
non si è limitato ad utilizzare i programmi acquistati sul mercato da AO 1
mettendo a frutto le proprie conoscenze personali, ma in collaborazione coi
colleghi e sfruttando (anche) il know how della società li ha sviluppati e
perfezionati e ha pure creato dei nuovi processi di calcolo al fine di
migliorare la procedura aziendale. Proprio in virtù del suo ruolo egli è venuto
a conoscenza dei processi, dei programmi di calcolo e delle formule utilizzate
dall’attrice per produrre i trasformatori. Dagli atti si evince che,
contrariamente a quanto affermato dall’appellante, questo sapere non è di pubblico
dominio ma anzi è conservato gelosamente all’interno dell’azienda. Lo stesso
può senza dubbio essere qualificato di segreto di fabbricazione ai sensi
dell’art. 340 CO.
Alla luce di quanto precede, la
decisione del Pretore resiste alla critica e merita pertanto conferma su questo
punto.
6. In seguito l’appellante contesta
che T__________ sia una concorrente di AO 1 e nega che la sua collaborazione
con predetta società potesse cagionare un danno considerevole all’attrice.
6.1. Questa censura non può
essere condivisa. Vero è che T__________ produce prevalentemente trasformatori
standard (in ragione di circa il 90%) mentre AO 1 fabbrica quasi esclusivamente
trasformatori ad hoc, tuttavia, come accertato in istruttoria, T__________
produce anche trasformatori speciali (in ragione di circa il 10%) con la
conseguenza che relativamente a questi specifici prodotti le due società sono, con
ogni evidenza, concorrenti tra loro e si indirizzano alla stessa cerchia di
clienti. Questa circostanza è provata anche dal fatto che sia T__________ che AO
1 hanno partecipato a un concorso indetto dal C__________ per la fornitura di
trasformatori molto specialistici. Come emerge dall’incarto, l’appalto in
questione è stato aggiudicato proprio a T__________ e questo benché il C__________
fosse un cliente storico dell’attrice.
L’istruttoria ha permesso inoltre
di accertare che AP 1 ha svolto presso T__________ un’attività analoga a quella
svolta presso la sua ex datrice di lavoro, visto che egli si è occupato di effettuare
calcoli e elaborazioni in relazione a trasformatori non standard. Il teste F__________
ha altresì precisato che l’azienda cercava proprio un collaboratore con questo specifico
profilo non avendone al suo interno (per i dettagli cfr. audizione testimoniale
di F__________ del 12 novembre 2012, pag. 3).
Così stando le cose, il rischio
concreto che l’utilizzo da parte del lavoratore delle conoscenze sensibili
acquisite presso AO 1 potesse causare alla stessa un danno considerevole ai
sensi dell’art. 340 cpv. 2 CO è certamente dato.
A giusta ragione il primo giudice
ha pertanto ritenuto adempiute tutte le premesse dell’art. 340 CO e ammesso la
validità di principio della clausola.
7. Si tratta ora di verificare
la conformità della clausola con quanto previsto dall’art. 340a CO. A questo
proposito l’appellante censura la decisione pretorile di avallare la portata
territoriale del divieto di concorrenza e la sua estensione a livello mondiale.
7.1. Effettivamente la clausola
contrattuale non prevede una limitazione geografica. Al riguardo giurisprudenza
e dottrina hanno già avuto modo di precisare che il divieto va limitato al
territorio entro il quale il datore di lavoro ha rapporti d’affari intensi
(cfr. Streiff/Von Känel/Rudolph, nota
Considerandi
2.
ad art. 340a CO; Vischer/Müller,
op. cit., pag. 267). Nel caso concreto si evince dagli atti che AO 1 è attiva a
livello internazionale, circostanza ammessa dallo stesso appellante (atto di
appello pag. 4 in fine). Essa dispone infatti di agenzie nei cinque continenti
ed esporta i propri prodotti a livello mondiale, con una prevalenza verso il
mercato europeo (cfr. audizione testimoniale di R__________ pag. 2 e doc. B). Così
stando le cose l’assenza di una limitazione geografica pare giustificata. A
titolo abbondanziale, si precisa che potrebbe entrare in linea di conto anche
una limitazione del divieto di concorrenza al solo mercato europeo, mercato con
cui l’attrice intrattiene i maggiori rapporti d’affari. Nel caso concreto però
una simile limitazione nulla muterebbe al quadro giuridico in esame avendo
l’appellante avviato un’attività in proprio in Italia e avendo collaborato con
una società concorrente (la T__________) sita anch’essa in Italia, nazione alla
quale è sicuramente giustificato estendere il divieto di concorrenza.
Anche su quest’ultimo punto la
decisione pretorile pare corretta e merita pertanto conferma.
8.
Ne discende che l’appello
deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia,
le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr.
35'000.- seguono la soccombenza dell’appellante, il quale rifonderà alla
controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 96 e 106 CPC
e la LTG
decide:
1. L’appello 15 settembre 2014
di AP 1 è respinto.
2. Le spese di appello di
complessivi fr. 3’000.-, in parte già anticipate dall’appellante, restano a suo
carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili di
appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).