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Decisione

12.2014.155

Divieto di concorrenza -validità e portata della clausola di divieto di concorrenza sottoscritta da un tecnico specializzato

26 maggio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i quali servivano ai progettisti per ottimizzare i progetti, come pure a

trovare nuove soluzioni tecniche. (…) il convenuto era certamente a conoscenza

di queste procedure di calcolo ed era molto esperto in materia”.

I predetti programmi di calcolo

costituivano, stando alle parole del teste P__________, “(…) il know-how

dell’azienda, dunque non sono conosciuti o patrimonio comune di tutti i

produttori di trasformatori. Questi programmi di calcolo sono essenziali

poiché, in buona sostanza, se sono affidabili permettono di realizzare la

macchina che rispecchia il calcolo” (audizione cit. pag. 2). Analoghe le

dichiarazioni del teste R__________ il quale, a sua volta, ha sottolineato

l’importanza dei processi di calcolo sviluppati all’interno dell’azienda e la

necessità di tenere gli stessi riservati per una questione di concorrenzialità

sul mercato; al riguardo egli ha infatti affermato che : “il know-how

sviluppato all’interno dell’azienda, compresi appunto i processi di calcolo,

sono di vitale importanza per l’azienda e vanno quindi salvaguardati. Si fa in

modo che non escano dall’azienda informazioni di alcun genere riguardanti la

parte progettuale e di calcolo, poiché sarebbe un suicidio” (audizione cit.

pag. 2 in fine).

Sulla base di quanto precede si

può certamente affermare che l’appellante era impiegato in un settore vitale

per AO 1 e che ha svolto un ruolo di rilievo all’interno dell’azienda; questa circostanza

è confermata anche dallo stipendio percepito (cfr. per i dettagli doc. C punto

5), di buon livello (cfr. doc. C punto 2).

Diversamente da quanto sembra sostenere

l’appellante nell’evidente tentativo di ridimensionare il proprio ruolo, AP 1

non si è limitato ad utilizzare i programmi acquistati sul mercato da AO 1

mettendo a frutto le proprie conoscenze personali, ma in collaborazione coi

colleghi e sfruttando (anche) il know how della società li ha sviluppati e

perfezionati e ha pure creato dei nuovi processi di calcolo al fine di

migliorare la procedura aziendale. Proprio in virtù del suo ruolo egli è venuto

a conoscenza dei processi, dei programmi di calcolo e delle formule utilizzate

dall’attrice per produrre i trasformatori. Dagli atti si evince che,

contrariamente a quanto affermato dall’appellante, questo sapere non è di pubblico

dominio ma anzi è conservato gelosamente all’interno dell’azienda. Lo stesso

può senza dubbio essere qualificato di segreto di fabbricazione ai sensi

dell’art. 340 CO.

Alla luce di quanto precede, la

decisione del Pretore resiste alla critica e merita pertanto conferma su questo

punto.

6. In seguito l’appellante contesta

che T__________ sia una concorrente di AO 1 e nega che la sua collaborazione

con predetta società potesse cagionare un danno considerevole all’attrice.

6.1. Questa censura non può

essere condivisa. Vero è che T__________ produce prevalentemente trasformatori

standard (in ragione di circa il 90%) mentre AO 1 fabbrica quasi esclusivamente

trasformatori ad hoc, tuttavia, come accertato in istruttoria, T__________

produce anche trasformatori speciali (in ragione di circa il 10%) con la

conseguenza che relativamente a questi specifici prodotti le due società sono, con

ogni evidenza, concorrenti tra loro e si indirizzano alla stessa cerchia di

clienti. Questa circostanza è provata anche dal fatto che sia T__________ che AO

1 hanno partecipato a un concorso indetto dal C__________ per la fornitura di

trasformatori molto specialistici. Come emerge dall’incarto, l’appalto in

questione è stato aggiudicato proprio a T__________ e questo benché il C__________

fosse un cliente storico dell’attrice.

L’istruttoria ha permesso inoltre

di accertare che AP 1 ha svolto presso T__________ un’attività analoga a quella

svolta presso la sua ex datrice di lavoro, visto che egli si è occupato di effettuare

calcoli e elaborazioni in relazione a trasformatori non standard. Il teste F__________

ha altresì precisato che l’azienda cercava proprio un collaboratore con questo specifico

profilo non avendone al suo interno (per i dettagli cfr. audizione testimoniale

di F__________ del 12 novembre 2012, pag. 3).

Così stando le cose, il rischio

concreto che l’utilizzo da parte del lavoratore delle conoscenze sensibili

acquisite presso AO 1 potesse causare alla stessa un danno considerevole ai

sensi dell’art. 340 cpv. 2 CO è certamente dato.

A giusta ragione il primo giudice

ha pertanto ritenuto adempiute tutte le premesse dell’art. 340 CO e ammesso la

validità di principio della clausola.

7. Si tratta ora di verificare

la conformità della clausola con quanto previsto dall’art. 340a CO. A questo

proposito l’appellante censura la decisione pretorile di avallare la portata

territoriale del divieto di concorrenza e la sua estensione a livello mondiale.

7.1. Effettivamente la clausola

contrattuale non prevede una limitazione geografica. Al riguardo giurisprudenza

e dottrina hanno già avuto modo di precisare che il divieto va limitato al

territorio entro il quale il datore di lavoro ha rapporti d’affari intensi

(cfr. Streiff/Von Känel/Rudolph, nota

Considerandi

2.

ad art. 340a CO; Vischer/Müller,

op. cit., pag. 267). Nel caso concreto si evince dagli atti che AO 1 è attiva a

livello internazionale, circostanza ammessa dallo stesso appellante (atto di

appello pag. 4 in fine). Essa dispone infatti di agenzie nei cinque continenti

ed esporta i propri prodotti a livello mondiale, con una prevalenza verso il

mercato europeo (cfr. audizione testimoniale di R__________ pag. 2 e doc. B). Così

stando le cose l’assenza di una limitazione geografica pare giustificata. A

titolo abbondanziale, si precisa che potrebbe entrare in linea di conto anche

una limitazione del divieto di concorrenza al solo mercato europeo, mercato con

cui l’attrice intrattiene i maggiori rapporti d’affari. Nel caso concreto però

una simile limitazione nulla muterebbe al quadro giuridico in esame avendo

l’appellante avviato un’attività in proprio in Italia e avendo collaborato con

una società concorrente (la T__________) sita anch’essa in Italia, nazione alla

quale è sicuramente giustificato estendere il divieto di concorrenza.

Anche su quest’ultimo punto la

decisione pretorile pare corretta e merita pertanto conferma.

8.

Ne discende che l’appello

deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia,

le spese e le ripetibili di appello, calcolate su un valore litigioso di fr.

35'000.- seguono la soccombenza dell’appellante, il quale rifonderà alla

controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 96 e 106 CPC

e la LTG

decide:

1. L’appello 15 settembre 2014

di AP 1 è respinto.

2. Le spese di appello di

complessivi fr. 3’000.-, in parte già anticipate dall’appellante, restano a suo

carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili di

appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).