12.2014.157
Azione di disconoscimento del debito, contratto di lavoro, negata simulazione, appello irricevibile
27 maggio 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.157
Lugano
27 maggio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Fiscalini
e Camponovo (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2012.35 (azione in disconoscimento del
debito) della Pretura della giurisdizione
di Mendrisio sud promossa con petizione 18 dicembre 2012 da
AP
1
rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO
1 (I)
rappr. dall’avv. RA 2
chiedente l’accertamento
dell’inesistenza del debito di fr. 30'665.75 oltre interessi oggetto del PE n. __________
dell’UEF di Mendrisio, domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il
Pretore ha parzialmente accolto con sentenza 22 agosto 2014, accertando
l’inesistenza del debito limitatamente all’importo di fr. 4'000.-;
appellante l’attore che
con atto d’appello del 25 settembre 2014 chiede che in riforma del giudizio
impugnato la petizione sia integralmente accolta, con protesta di spese e
ripetibili;
mentre la convenuta con
la risposta 6 novembre 2014 propone di respingere l’appello e con appello
incidentale chiede di riformare il giudizio del Pretore nel senso di respingere
la petizione in ogni suo punto, con protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. AP 1 è titolare della ditta
individuale __________, attiva a __________ nella vendita di prodotti per
l’estetica ed il ramo sanitario. AO 1 è residente a __________ (I) e dispone
dal 14 dicembre 2010 di un permesso per confinanti (“G”) valido per tutta la Svizzera fino al 13 ottobre 2015. AP 1 ha assunto AO 1 con contratto di lavoro del 14
novembre 2011 (ed inizio contestuale) per fr. 4'000.- lordi mensili (13
mensilità), 41.5 ore settimanali e 20 giorni di ferie l’anno (doc. C dell’inc.
SO. 2012.753, richiamato). L’indirizzo della lavoratrice, indicato essere in
via __________, è stato modificato a mano dal datore di lavoro il 24 novembre
2011, consenziente la lavoratrice, conformemente a quanto risulta sia sulla
carta d’identità che sul suo permesso G. A dire (in sede di verbale di Polizia)
di detta lavoratrice, l’indirizzo di __________ corrisponderebbe ad un
appartamento da essa già condotto in locazione nei giorni feriali,
conformemente al proprio permesso per frontalieri. Il contratto di lavoro è
terminato il 30 giugno 2012.
B. Con PE n. __________ dell’UE
di Mendrisio la (già) lavoratrice ha escusso l’ex datore di lavoro per salari,
tredicesima e ferie non godute dal 14 novembre 2011 al 30 giugno 2012, per
complessivi fr. 30'665.75, oltre ad interessi al 5% dal 10 luglio 2012. L’escusso
ha interposto opposizione, rigettata in via provvisoria dal Pretore di
Mendrisio-Sud il 26 novembre 2012.
C. Con petizione del 18
dicembre 2012 (incarto n. OR.2012.35) AP 1 ha inoltrato presso la competente
Pretura un’azione di disconoscimento del debito, con protesta di spese e
ripetibili, sostenendo in sostanza che il contratto di lavoro stipulato tra le
parti (doc. E) era in realtà fittizio, così redatto per facilitare all’allora
dipendente l’ottenimento di un permesso di lavoro e di uno di dimora, con un
carico orario giornaliero limitato (“3 o 4 ore al giorno”: petizione,
pag. 3). In realtà, le parti avrebbero concordato un salario netto di fr.
2'000.-, sempre pagato brevi manu senza ricevuta. Con risposta del 10
gennaio 2013 la convenuta ha chiesto la reiezione delle petizione, indicando
che il contratto sottoscritto non era affatto simulato ma rispettava invece la
volontà delle parti, e che essa non ha percepito alcun importo. Ribadite in
replica e duplica le rispettive tesi ed esperita l’istruttoria, le parti si
sono riconfermate nelle loro rispettive tesi in sede di conclusioni scritte.
Agli atti figurano pure acquisiti dei verbali di polizia nell’ambito di
un’inchiesta penale ancora in corso relativa sia al sospetto di falsa
testimonianza di uno o più testi, sia al sospetto verso le parti di avere
falsamente dichiarato alle autorità amministrative il salario percepito dalla
lavoratrice.
D. Con sentenza del 22 agosto
2014 il Pretore di Mendrisio-Sud ha accolto la petizione limitatamente a fr.
4'000.-, rigettando nel contempo in via definitiva l’opposizione al PE n. __________
per fr. 26'665.75, oltre ad interessi al 5% dal 10 luglio 2012; la tassa di
giudizio di fr. 1'500.- e le spese sono state caricate all’attore per 7/8, con
obbligo di rifondere fr. 3’000.- per ripetibili alla convenuta. In sostanza, il
Pretore ha ritenuto che l’attore non aveva saputo dimostrare che il contratto
di lavoro era in realtà stato stipulato per un salario di fr. 2’000.- mensili,
e che aveva provato in causa solo il pagamento di fr. 4'000.-. La convenuta
avrebbe invece fatto fronte al proprio onere probatorio con il contratto
prodotto agli atti.
E. Con appello del 25 settembre
2014 l’attore è insorto avverso il suddetto giudizio, postulandone l’integrale
riforma nel senso chiesto in petizione e per le stesse motivazioni colà
sostenute. Con risposta del 6 novembre 2014 la convenuta ha chiesto la
reiezione dell’appello, pure con motivazioni identiche a quelle della sede
pretorile. Con tale atto essa ha inoltre formulato appello incidentale,
chiedendo la riforma della sentenza pretorile nel senso dell’integrale
reiezione della petizione. Il 29 dicembre 2014 l’attore ha chiesto a sua volta
la reiezione dell’appello incidentale. Entrambe le parti hanno protestato
tasse, spese e ripetibili della sede di appello. Delle argomentazioni delle
parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
La decisione pretorile
impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale, impugnabile
(art. 308 cpv. 1 lett. a CPC); il valore di causa supera infatti fr. 10'000.-
(art. 308 cpv. 2 CPC). L’appellante sostiene un’errata applicazione del diritto
(oltre ad un errato apprezzamento delle prove); si tratta di argomenti
invocabili in questa sede (art. 310 lett. a CPC). Presentato nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art. 311 cpv. 1 CPC),
l’appello è tempestivo. Esso è munito della decisione impugnata (art. 311 cpv.
1.
CPC).
2.
L’art. 83 cpv. 2 LEF
stabilisce che l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può
domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice
del luogo dell’esecuzione. Nell’azione di disconoscimento del debito il
creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il
fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali
non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova
a danno del debitore e attore (Stoffel,
Voies d’exécution, n. 144 p. 117; Staehelin,
Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 17 settembre
2009.
inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29 settembre 2010
inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di documentare
l’origine della pretesa litigiosa, e meglio le sue titolarità ed esistenza.
3.
Tra le parti è pacifico che
è stato stipulato un contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 319 CO,
durato dal 14 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e prevedente il versamento di un
salario mensile e della tredicesima mensilità. Controverso è sapere se detto
salario sia stato pattuito in fr. 4’000.- mensili (come risulta dal contratto
scritto, e sostiene la convenuta) o in fr. 2’000.- (come sostiene l’attore):
pure controverso è sapere se il salario sia stato versato integralmente brevi
manu (come sostiene l’attore) o per nulla (come sostiene la convenuta).
4.
Il Pretore ha ampiamente
illustrato la giurisprudenza e la dottrina applicabili alla fattispecie nella
sua sentenza, alle quali si può rinviare. In questa sede non resta dunque che
analizzare se dalle tavole processuali emerge o meno una prova a favore
dell’attore, ritenuto che la convenuta ha fatto fronte al proprio onere
probatorio con la produzione del suddetto contratto, incontestato se non nelle
due citate sue – presunte – modifiche (importo di salario e pagamento di
quest’ultimo) che sono – per l’appunto – da provarsi ad opera dell’attore (art.
8.
CC). Spetterà al Ministero pubblico, presso il quale sono pendenti due
procedimenti penali che hanno origine in questa vicenda (INC.2012/11731 e
INC.2013/10798), far luce sui risvolti penali e amministrativi.
5.
Preliminarmente si rileva in
ordine che l’appellante ripropone la propria interpretazione dei fatti,
limitandosi a trascrivere quanto già contenuto nei propri allegati e
limitandosi a copiosa citazione di verbali istruttori, senza confrontarsi
compiutamente con le argomentazioni pretorili. Tale modo di procedere è
inammissibile in questa sede, poiché l’atto di appello deve confrontarsi
criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e
di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36
ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad ai 311; sentenza del Tribunale
federale 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA del 27 gennaio 2015 inc.
n. 12.2013.152; 25 novembre 2014 inc. n. 12.2013.1 consid. 5; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367). Le ampie citazioni
indicate, senza puntuale critica della sentenza pretorile, rendono le
corrispondenti parti dell’appello irricevibili poiché non conformi ai requisiti
posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC. In pratica, trattasi dell’intero appello.
6.
Abbondanzialmente, anche se
l’appello fosse (stato) ricevibile, ciò non gioverebbe comunque all’appellante.
In effetti per quanto attiene alla quantificazione del salario nessun teste
ha assistito al momento decisivo, cioè allo scambio di manifestazioni di
volontà concordi e reciproche (art. 1 CO), concretizzatosi nella firma del contratto
scritto. Nemmeno è decisiva la teste S__________, che ha indicato di essere
stata presente alle discussioni, avere percepito un’intesa su un salario
effettivo di fr. 2’000.- a fronte di uno indicato in forma scritta di fr.
4'000.-, ma di essersi poi disinteressata della discussione. Ne deriva che
essa, comunque, non ha assistito al momento topico. E ciò basta per svuotare di
decisività la sua testimonianza, ritenuto oltretutto che addirittura le parti
concordano (v. verbali di Polizia) sul fatto che essa non fosse nemmeno presente
al momento dei loro accordi. Ciò vale anche se si volesse leggere tale
testimonianza in concerto con quelle dei congiunti dell’attore, comunque
pacificamente non presenti al momento della formale stipula. Né è sufficiente
invocare il fatto che il fatturato mensile prodotto dalla convenuta (fr.
3'000.-) non avrebbe giustificato un salario mensile di fr. 4'000.-; in
effetti, delle difficoltà aziendali (sostenute nella fattispecie dallo stesso
attore) non sussisterebbero mai nel mondo economico-aziendale se ogni
lavoratore percepisse uno stipendio adeguato unicamente alla propria
produttività in termini di fatturato. Dagli atti filtra invero qualche raggio
di dubbio sull’effettiva pattuizione salariale, ma ciò non basta a soddisfare
l’onere probatorio a carico dell’attore, in assenza di ogni riscontro oggettivo.
7.
Discorso analogo, a titolo
abbondanziale, vale per quanto attiene al pagamento del salario (che, pure in
quest’ambito, incombe all’attore di provare ex art. 8 CC). I testi sono stati
concordi nell’indicare che detto pagamento avveniva brevi manu. Nessuno
di loro ha assistito però regolarmente alla sua consegna materiale. È vero che
I__________ riferisce di avere preparato a volte delle mensilità di salario per
il marito, senza precisare quante volte ciò sia avvenuto né per quali importi,
ed indicando che comunque detti importi sarebbero poi stati consegnati dal
proprio marito (anche se l’indicazione della teste per la quale i soldi erano
stati accettati dalla convenuta senza nulla eccepire depone a favore di sue
presenza e diretta percezione). Comunque, l’assenza di indicazioni circa gli
importi e la dissonanza con l’affermazione del marito per la quale era sempre
il figlio ad effettuare i pagamenti tolgono a detta testimonianza forza e peso.
Inoltre, a ben vedere, essa – vista l’assenza di una quantificazione – neppure
si pone in aperta contraddizione con quella di M__________, che ha riferito di
due dazioni di fr. 2’000.- ciascuna. Certo, quest’ultimo è stato parzialmente
equivoco e confusionario, per non dire assai pasticcione, nelle proprie
affermazioni; comunque, tutto sommato, l’apprezzamento del Pretore di una sua
credibilità per quanto attiene alla constatazione delle avvenute dazioni regge.
Ne consegue che se non può dirsi di principio comprovato il pagamento regolare
del salario, i due episodi riferiti dal testimone M__________ attestano il
versamento dell’importo complessivo di fr. 4'000.-.
8.
Ne consegue, da quanto
testé esposto, che l’appello incidentale va respinto. D’altronde, a ben vedere,
dopo avere criticato – a torto, come detto – l’apprezzamento della
testimonianza di M__________, l’appellante incidentale si limita nel proprio
gravame a ritenere le dichiarazioni di quest’ultimo altrettanto valide delle
proprie, misconoscendo così la differenza di portata probatoria tra le
dichiarazioni (per quanto un poco pasticciate) di un teste e quelle di una
parte (pur se rese in sede di verbale di polizia).
9.
In definitiva, dunque, nel
suo risultato la decisione del Pretore resiste alle critiche e l’appello va
respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le
spese processuali, insieme ad un’adeguata indennità per ripetibili (art. 95
cpv. 1 CPC) seguono la rispettiva soccombenza delle parti nei rispettivi
gravami (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in
base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (versione in vigore dal 10 febbraio
2015). L’indennità ripetibile è stata calcolata seguendo i criteri indicati
all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e
di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il
valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire
i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è
stabilito in fr. 26'665.75 per l’appello principale, e in fr. 4’000.— per
quello incidentale.
Dispositivo
Per questi motivi
decide:
1. L’appello
25 settembre 2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
2. Le spese processuali di
complessivi fr. 1'600.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà
all’appellata fr.1'800. a titolo di ripetibili.
3. L’appello incidentale 6
novembre 2014 di AO 1 è respinto.
4. Le spese processuali dell’appello
incidentale, in complessivi fr. 400.-, sono a carico dell’appellante
incidentale, che rifonderà all’appellato incidentale fr. 300.- a titolo di
ripetibili.
5. Notificazione:
- avv.
- avv.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio sud
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).