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Decisione

12.2014.157

Azione di disconoscimento del debito, contratto di lavoro, negata simulazione, appello irricevibile

27 maggio 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP 1 è titolare della ditta

individuale __________, attiva a __________ nella vendita di prodotti per

l’estetica ed il ramo sanitario. AO 1 è residente a __________ (I) e dispone

dal 14 dicembre 2010 di un permesso per confinanti (“G”) valido per tutta la Svizzera fino al 13 ottobre 2015. AP 1 ha assunto AO 1 con contratto di lavoro del 14

novembre 2011 (ed inizio contestuale) per fr. 4'000.- lordi mensili (13

mensilità), 41.5 ore settimanali e 20 giorni di ferie l’anno (doc. C dell’inc.

SO. 2012.753, richiamato). L’indirizzo della lavoratrice, indicato essere in

via __________, è stato modificato a mano dal datore di lavoro il 24 novembre

2011, consenziente la lavoratrice, conformemente a quanto risulta sia sulla

carta d’identità che sul suo permesso G. A dire (in sede di verbale di Polizia)

di detta lavoratrice, l’indirizzo di __________ corrisponderebbe ad un

appartamento da essa già condotto in locazione nei giorni feriali,

conformemente al proprio permesso per frontalieri. Il contratto di lavoro è

terminato il 30 giugno 2012.

B. Con PE n. __________ dell’UE

di Mendrisio la (già) lavoratrice ha escusso l’ex datore di lavoro per salari,

tredicesima e ferie non godute dal 14 novembre 2011 al 30 giugno 2012, per

complessivi fr. 30'665.75, oltre ad interessi al 5% dal 10 luglio 2012. L’escusso

ha interposto opposizione, rigettata in via provvisoria dal Pretore di

Mendrisio-Sud il 26 novembre 2012.

C. Con petizione del 18

dicembre 2012 (incarto n. OR.2012.35) AP 1 ha inoltrato presso la competente

Pretura un’azione di disconoscimento del debito, con protesta di spese e

ripetibili, sostenendo in sostanza che il contratto di lavoro stipulato tra le

parti (doc. E) era in realtà fittizio, così redatto per facilitare all’allora

dipendente l’ottenimento di un permesso di lavoro e di uno di dimora, con un

carico orario giornaliero limitato (“3 o 4 ore al giorno”: petizione,

pag. 3). In realtà, le parti avrebbero concordato un salario netto di fr.

2'000.-, sempre pagato brevi manu senza ricevuta. Con risposta del 10

gennaio 2013 la convenuta ha chiesto la reiezione delle petizione, indicando

che il contratto sottoscritto non era affatto simulato ma rispettava invece la

volontà delle parti, e che essa non ha percepito alcun importo. Ribadite in

replica e duplica le rispettive tesi ed esperita l’istruttoria, le parti si

sono riconfermate nelle loro rispettive tesi in sede di conclusioni scritte.

Agli atti figurano pure acquisiti dei verbali di polizia nell’ambito di

un’inchiesta penale ancora in corso relativa sia al sospetto di falsa

testimonianza di uno o più testi, sia al sospetto verso le parti di avere

falsamente dichiarato alle autorità amministrative il salario percepito dalla

lavoratrice.

D. Con sentenza del 22 agosto

2014 il Pretore di Mendrisio-Sud ha accolto la petizione limitatamente a fr.

4'000.-, rigettando nel contempo in via definitiva l’opposizione al PE n. __________

per fr. 26'665.75, oltre ad interessi al 5% dal 10 luglio 2012; la tassa di

giudizio di fr. 1'500.- e le spese sono state caricate all’attore per 7/8, con

obbligo di rifondere fr. 3’000.- per ripetibili alla convenuta. In sostanza, il

Pretore ha ritenuto che l’attore non aveva saputo dimostrare che il contratto

di lavoro era in realtà stato stipulato per un salario di fr. 2’000.- mensili,

e che aveva provato in causa solo il pagamento di fr. 4'000.-. La convenuta

avrebbe invece fatto fronte al proprio onere probatorio con il contratto

prodotto agli atti.

E. Con appello del 25 settembre

2014 l’attore è insorto avverso il suddetto giudizio, postulandone l’integrale

riforma nel senso chiesto in petizione e per le stesse motivazioni colà

sostenute. Con risposta del 6 novembre 2014 la convenuta ha chiesto la

reiezione dell’appello, pure con motivazioni identiche a quelle della sede

pretorile. Con tale atto essa ha inoltre formulato appello incidentale,

chiedendo la riforma della sentenza pretorile nel senso dell’integrale

reiezione della petizione. Il 29 dicembre 2014 l’attore ha chiesto a sua volta

la reiezione dell’appello incidentale. Entrambe le parti hanno protestato

tasse, spese e ripetibili della sede di appello. Delle argomentazioni delle

parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

La decisione pretorile

impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale, impugnabile

(art. 308 cpv. 1 lett. a CPC); il valore di causa supera infatti fr. 10'000.-

(art. 308 cpv. 2 CPC). L’appellante sostiene un’errata applicazione del diritto

(oltre ad un errato apprezzamento delle prove); si tratta di argomenti

invocabili in questa sede (art. 310 lett. a CPC). Presentato nel termine di 30

giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art. 311 cpv. 1 CPC),

l’appello è tempestivo. Esso è munito della decisione impugnata (art. 311 cpv.

1.

CPC).

2.

L’art. 83 cpv. 2 LEF

stabilisce che l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può

domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice

del luogo dell’esecuzione. Nell’azione di disconoscimento del debito il

creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il

fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali

non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova

a danno del debitore e attore (Stoffel,

Voies d’exécution, n. 144 p. 117; Staehelin,

Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 17 settembre

2009.

inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29 settembre 2010

inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di documentare

l’origine della pretesa litigiosa, e meglio le sue titolarità ed esistenza.

3.

Tra le parti è pacifico che

è stato stipulato un contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 319 CO,

durato dal 14 novembre 2011 al 30 giugno 2012 e prevedente il versamento di un

salario mensile e della tredicesima mensilità. Controverso è sapere se detto

salario sia stato pattuito in fr. 4’000.- mensili (come risulta dal contratto

scritto, e sostiene la convenuta) o in fr. 2’000.- (come sostiene l’attore):

pure controverso è sapere se il salario sia stato versato integralmente brevi

manu (come sostiene l’attore) o per nulla (come sostiene la convenuta).

4.

Il Pretore ha ampiamente

illustrato la giurisprudenza e la dottrina applicabili alla fattispecie nella

sua sentenza, alle quali si può rinviare. In questa sede non resta dunque che

analizzare se dalle tavole processuali emerge o meno una prova a favore

dell’attore, ritenuto che la convenuta ha fatto fronte al proprio onere

probatorio con la produzione del suddetto contratto, incontestato se non nelle

due citate sue – presunte – modifiche (importo di salario e pagamento di

quest’ultimo) che sono – per l’appunto – da provarsi ad opera dell’attore (art.

8.

CC). Spetterà al Ministero pubblico, presso il quale sono pendenti due

procedimenti penali che hanno origine in questa vicenda (INC.2012/11731 e

INC.2013/10798), far luce sui risvolti penali e amministrativi.

5.

Preliminarmente si rileva in

ordine che l’appellante ripropone la propria interpretazione dei fatti,

limitandosi a trascrivere quanto già contenuto nei propri allegati e

limitandosi a copiosa citazione di verbali istruttori, senza confrontarsi

compiutamente con le argomentazioni pretorili. Tale modo di procedere è

inammissibile in questa sede, poiché l’atto di appello deve confrontarsi

criticamente con la decisione impugnata spiegando per quali ragioni di fatto e

di diritto la stessa sarebbe errata e con ciò da riformare (Reetz/Theiler, in:

Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36

ad art. 311; ZPO-Rechtsmittel-Kunz, n. 92 ad ai 311; sentenza del Tribunale

federale 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4; II CCA del 27 gennaio 2015 inc.

n. 12.2013.152; 25 novembre 2014 inc. n. 12.2013.1 consid. 5; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1367). Le ampie citazioni

indicate, senza puntuale critica della sentenza pretorile, rendono le

corrispondenti parti dell’appello irricevibili poiché non conformi ai requisiti

posti dall’art. 311 cpv. 1 CPC. In pratica, trattasi dell’intero appello.

6.

Abbondanzialmente, anche se

l’appello fosse (stato) ricevibile, ciò non gioverebbe comunque all’appellante.

In effetti per quanto attiene alla quantificazione del salario nessun teste

ha assistito al momento decisivo, cioè allo scambio di manifestazioni di

volontà concordi e reciproche (art. 1 CO), concretizzatosi nella firma del contratto

scritto. Nemmeno è decisiva la teste S__________, che ha indicato di essere

stata presente alle discussioni, avere percepito un’intesa su un salario

effettivo di fr. 2’000.- a fronte di uno indicato in forma scritta di fr.

4'000.-, ma di essersi poi disinteressata della discussione. Ne deriva che

essa, comunque, non ha assistito al momento topico. E ciò basta per svuotare di

decisività la sua testimonianza, ritenuto oltretutto che addirittura le parti

concordano (v. verbali di Polizia) sul fatto che essa non fosse nemmeno presente

al momento dei loro accordi. Ciò vale anche se si volesse leggere tale

testimonianza in concerto con quelle dei congiunti dell’attore, comunque

pacificamente non presenti al momento della formale stipula. Né è sufficiente

invocare il fatto che il fatturato mensile prodotto dalla convenuta (fr.

3'000.-) non avrebbe giustificato un salario mensile di fr. 4'000.-; in

effetti, delle difficoltà aziendali (sostenute nella fattispecie dallo stesso

attore) non sussisterebbero mai nel mondo economico-aziendale se ogni

lavoratore percepisse uno stipendio adeguato unicamente alla propria

produttività in termini di fatturato. Dagli atti filtra invero qualche raggio

di dubbio sull’effettiva pattuizione salariale, ma ciò non basta a soddisfare

l’onere probatorio a carico dell’attore, in assenza di ogni riscontro oggettivo.

7.

Discorso analogo, a titolo

abbondanziale, vale per quanto attiene al pagamento del salario (che, pure in

quest’ambito, incombe all’attore di provare ex art. 8 CC). I testi sono stati

concordi nell’indicare che detto pagamento avveniva brevi manu. Nessuno

di loro ha assistito però regolarmente alla sua consegna materiale. È vero che

I__________ riferisce di avere preparato a volte delle mensilità di salario per

il marito, senza precisare quante volte ciò sia avvenuto né per quali importi,

ed indicando che comunque detti importi sarebbero poi stati consegnati dal

proprio marito (anche se l’indicazione della teste per la quale i soldi erano

stati accettati dalla convenuta senza nulla eccepire depone a favore di sue

presenza e diretta percezione). Comunque, l’assenza di indicazioni circa gli

importi e la dissonanza con l’affermazione del marito per la quale era sempre

il figlio ad effettuare i pagamenti tolgono a detta testimonianza forza e peso.

Inoltre, a ben vedere, essa – vista l’assenza di una quantificazione – neppure

si pone in aperta contraddizione con quella di M__________, che ha riferito di

due dazioni di fr. 2’000.- ciascuna. Certo, quest’ultimo è stato parzialmente

equivoco e confusionario, per non dire assai pasticcione, nelle proprie

affermazioni; comunque, tutto sommato, l’apprezzamento del Pretore di una sua

credibilità per quanto attiene alla constatazione delle avvenute dazioni regge.

Ne consegue che se non può dirsi di principio comprovato il pagamento regolare

del salario, i due episodi riferiti dal testimone M__________ attestano il

versamento dell’importo complessivo di fr. 4'000.-.

8.

Ne consegue, da quanto

testé esposto, che l’appello incidentale va respinto. D’altronde, a ben vedere,

dopo avere criticato – a torto, come detto – l’apprezzamento della

testimonianza di M__________, l’appellante incidentale si limita nel proprio

gravame a ritenere le dichiarazioni di quest’ultimo altrettanto valide delle

proprie, misconoscendo così la differenza di portata probatoria tra le

dichiarazioni (per quanto un poco pasticciate) di un teste e quelle di una

parte (pur se rese in sede di verbale di polizia).

9.

In definitiva, dunque, nel

suo risultato la decisione del Pretore resiste alle critiche e l’appello va

respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le

spese processuali, insieme ad un’adeguata indennità per ripetibili (art. 95

cpv. 1 CPC) seguono la rispettiva soccombenza delle parti nei rispettivi

gravami (art. 106 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia di appello è stabilita in

base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (versione in vigore dal 10 febbraio

2015). L’indennità ripetibile è stata calcolata seguendo i criteri indicati

all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il

valore litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire

i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è

stabilito in fr. 26'665.75 per l’appello principale, e in fr. 4’000.— per

quello incidentale.

Dispositivo

Per questi motivi

decide:

1. L’appello

25 settembre 2014 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 1'600.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà

all’appellata fr.1'800. a titolo di ripetibili.

3. L’appello incidentale 6

novembre 2014 di AO 1 è respinto.

4. Le spese processuali dell’appello

incidentale, in complessivi fr. 400.-, sono a carico dell’appellante

incidentale, che rifonderà all’appellato incidentale fr. 300.- a titolo di

ripetibili.

5. Notificazione:

- avv.

- avv.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio sud

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).