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Decisione

12.2014.158

Mediazione immobiliare, cessione di credito, provvigione del mediatore

26 maggio 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

di spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

6. Nella fattispecie si tratta

di determinare dapprima se l’accordo di cessione di credito tra C__________ e AO

1, di cui al doc. D, costituisce valida cessione di credito. Se ciò non fosse,

infatti, verrebbe meno la legittimazione attiva dell’attrice.

Nell’ambito

delle proprie censure l’appellante sostiene che la cedente non aveva maturato

alcun diritto a una mercede e che pertanto il contratto di cessione sarebbe

nullo, giacché fondato su una pretesa inesistente.

6.1 Giusta l’art. 164 CO il

creditore può cedere ad altri il suo credito se non vi osta la legge, la convenzione

o la natura del rapporto giuridico. Secondo consolidata giurisprudenza il

credito deve essere sufficientemente determinato o perlomeno determinabile (DTF

84 III 355; D. Girsberger, Basler

Kommentar, 4a ed. N. 36 ad Art. 164 OR). Secondo l’art. 165 cpv. 1

CO per la validità della cessione, si richiede la forma scritta, laddove è

sufficiente che l’atto sia sottoscritto dal solo cedente.

6.2 Nel caso in esame l’accordo

di cessione di credito doc. D è formalmente valido. Come correttamente rilevato

dal Pretore nell’ambito della sentenza qui posta in esame “pur non

contenendo tale accordo indicazioni precise in merito all’ammontare delle

pretese, è pacifico che lo stesso fosse già allora determinabile (3% del prezzo

d’acquisto)” (cfr. sentenza 12 agosto 2014, pag. 7).

7. Resta da esaminare la

questione a sapere se il credito oggetto dell’accordo di cessione esistesse

realmente, ossia se la cedente poteva vantare una pretesa nei confronti della

convenuta, derivante dal contratto di mediazione doc. A. Secondo l’appellante

l’attività di mediazione ai sensi dell’art. 413 cpv. 1 CO sarebbe stata svolta

da lei personalmente ed esclusivamente. Ella medesima avrebbe quindi diritto

alla totalità della mercede, ritenendo altresì sufficientemente comprovato il nesso

causale psicologico tra la sua attività e l’acquisto dell’appartamento da parte

di M__________. La deposizione testimoniale di quest’ultima, così come quella

del teste P__________, a suo dire interessato alla lite, non avrebbero alcun

valore probatorio e il Pretore sarebbe incorso in un errore di accertamento dei

fatti, fondandosi sulle rispettive dichiarazioni.

7.1 Come rilevato dal Pretore

nella sentenza qui impugnata, è innegabile che l’accordo stipulato dalla convenuta

con C__________ in data 20 ottobre 2010 (doc. A), costituisce un contratto di

mediazione ai sensi degli art. 412 e segg. CO. Per mezzo di tale accordo la convenuta

ha conferito mandato a C__________ per la vendita delle unità abitative presso

la “residenza R__________” a __________, fra cui anche l’appartamento n. 13

effettivamente venduto a M__________ e oggetto delle pretese fatte valere

dall’attrice con la petizione, dietro versamento di una provvigione

corrispondente al 3% del prezzo di compravendita dei singoli fondi venduti. L’unica

condizione posta era che la mandataria C__________ annunciasse per iscritto il

nome del cliente interessato all’acquisto alla convenuta dopo aver visitato il

fondo.

7.2 Giusta l’art. 413 CO la

provvigione è dovuta unicamente in presenza di due condizioni: la conclusione

del negozio principale tra il mandante e un terzo, e il nesso causale tra detta

conclusione e l’attività del mediatore. Quanto al secondo requisito la dottrina

parla di “psychologischer Kausalzusammenhang”, per distinguerlo dal concetto

comunemente utilizzato nell’ambito della responsabilità da atto illecito. Il

procedimento attraverso il quale il singolo viene determinato a compiere

un’azione è un fatto puramente soggettivo. Esso non può pertanto essere

appurato attraverso “il corso naturale delle cose” e le “esperienze di vita” (Schweiger, Der Mäklerlohn, Zurigo 1986,

p. 85; Amman, Basler Kommentar OR

I, art. 413 nn. 4 ss). Affinché ci sia nesso causale non è necessario che

l’attività del mediatore sia stata l’unico motivo che ha indotto il terzo a

contrarre. È sufficiente che l’opera del mandatario sia stata perlomeno una

concausa di natura psicologica (DTF 114 II 359; 76 II 378). Ciò può verificarsi

in particolare nel caso in vui vengano incaricati più mediatori che agiscono

indipendentemente l’uno dall’altro. In tal caso, tuttavia, a ogni mediatore

spetterà solo una parte della provvigione concordata, a seconda dell’intensità

del nesso causale che lo riguarda (DTF 100 II 367; 72 II 421). Rimane invece

fermo il diritto delle trattative in modo autonomo, ma sulla base dei contatti

precedentemente instaurati dal mediatore (DTF 72 II 422; Ammann op. cit., art. 412 n. 8). La

prova del nesso causale spetta al mediatore. Per evitare il rischio della

mancata prova, le parti possono inserire nei propri contratti una clausola in

base alla quale la provvigione è dovuta indipendentemente dal nesso causale. In

tale ipotesi il mediatore deve solo dimostrare di essersi attivato (DTF 100 II

361). A ogni modo, la giurisprudenza del Tribunale Federale riconosce una

presunzione in relazione al nesso di causalità non appena il mandatario abbia

posto in essere delle attività idonee ad influenzare in modo determinante il

terzo, e a queste sia effettivamente seguita la conclusione del negozio finale

(DTF 57 II 193 c. 3; Gautschi,

Berner Kommentar, Vorbemerkungen artt. 412-418, d). A fronte di una simile

condotta del mediatore, sarà dunque il mandante a dover dimostrare che tali

attività non sono state una causa ai sensi dell’art. 413 CO. (II CCA sentenza

inc. 12.2010.24 del 3 dicembre 2010).

8. La questione fondamentale

nella presente fattispecie è pertanto esaminare se la cedente abbia adempiuto

ai propri obblighi con il conseguente diritto a percepire la provvigione; in

altre parole va accertato se tra la conclusione della compravendita immobiliare

e l’attività della cedente vi sia stato un rapporto di causalità nel senso

precisato precedentemente.

8.1 Dall’istruttoria è emerso

come lo scambio di informazioni avvenute tra l’appellante e M__________, terminato

con la comunicazione 19 dicembre 2010, non potesse essere ritenuto tale da

indurre quest’ultima a concludere l’affare. Come rettamente considerato dal

Pretore, la convenuta aveva fornito alla potenziale acquirente informazioni

piuttosto generiche relative alla Residenza, la posizione e la disponibilità

degli appartamenti. In tale scambio di corrispondenza non è mai stato fatto

riferimento alcuno all’appartamento n. 13 (attico) poi effettivamente

acquistato, bensì ad altri appartamenti. La deposizione testimoniale dell’acquirente

è senz’altro attendibile ed è assai chiara al riguardo. La censura sollevata

dall’appellante riguardo una presunta antipatia della medesima nei suoi confronti

è sprovvista di rilievo. La circostanza che la testimone abbia trovato

“unsympatisch” (risposta 4 pag. 5) la convenuta e ne abbia menzionato le

risposte arroganti e “wischi-waschi” (risposta 2 pag. 3), non può essere

considerata una dimostrazione di inimicizia e ostilità, come pretende

l’appellante in questa sede. Come già rilevato dal Pretore, la testimone è da

ritenere credibile, in quanto essa ha solo espresso la sua insoddisfazione per

le carenti informazioni ricevute dall’appellante, oggettivamente rilevabili

dalla comunicazione 19 dicembre 2010 (doc. 2.4). Alle precise e circostanziate

domande della potenziale acquirente, infatti, la convenuta ha dato una risposta

del tutto generica. Dall’istruttoria è poi emerso chiaramente che la potenziale

acquirente si era successivamente messa in contatto con la ditta attrice, e più

precisamente con P__________, il quale, potendo contare su un rapporto di

collaborazione con la mandataria, aveva avuto accesso ai dati relativi agli

appartamenti siti nella Residenza R__________. Le dichiarazioni concordanti dei

testi P__________, B__________ e M__________ permettono di affermare con

certezza che la proposta di visitare l’appartamento n. 13 (attico), poi

effettivamente acquistato, è avvenuta ad opera di P__________ coadiuvato da Mi__________,

dipendente della mandataria. L’acquirente ha spiegato di essere stata motivata

all’acquisto esclusivamente da P__________ “Ohne Herr__________ hätte ich nie

eine Wohnung daraf gekauft. Hätte er mir nicht die

Attikawohnung engeboten, hätte ich niemals dort eine Wohnung gekauft” (cfr.

verbale rogatoria teste M__________, 5 settembre 2013, pag. 3, risposta al

quesito N. 5). La stessa ha pure ulteriormente dichiarato: „über die Wohnung,

welche ich auschliesslich gekauft habe, habe ich mit Frau AP 1 nie geredet. Das

stand nie zur Diskussion“ (cfr. verbale rogatoria teste M__________, 5,9.2013,

pag. 3, risposta al quesito N. 4). Il nesso causale tra l’attività

dell’appellante e la compravendita avvenuta non è pertanto dato. Anzi,

dall’istruttoria è emerso che quest’ultima, confrontata con domande precise della

potenziale acquirente, le aveva dato risposte poco professionali e del tutto

generiche, tali da non invogliarla a visitare la Residenza. A titolo di esempio, la potenziale acquirente non ha nemmeno potuto sapere dalla

convenuta se era disponibile un appartamento con vista sul lago (doc. 2.4).

8.2 Alla luce della suesposta

giurisprudenza appare per contro evidente che le considerazioni del Pretore, il

quale ha ritenuto accertato il nesso causale tra l’attività della cedente e per

essa di P__________, con il quale collaborava, e la conclusione del contratto

di compravendita, siano da ritenere corrette. La cedente, quale unica controparte

contrattuale dell’appellante ha poi provveduto a notificare per iscritto alla

medesima il nominativo della potenziale acquirente, unitamente a quello della

sua società, subito dopo la visita all’appartamento (doc. 3), ossequiando così

pienamente ai propri obblighi contrattuali. Ne discende che il credito della mandataria

cedente nei confronti della mandante per la provvigione derivante dalla vendita

dell’appartamento n. 13 sito alla Residenza R__________, e corrispondente al 3%

del prezzo di vendita, ossia fr. 18'900.- risulta comprovato. Lo stesso poteva

dunque essere validamente ceduto, come in effetti è avvenuto con l’accordo 6

settembre 2011. Di conseguenza la pretesa vantata dalla cessionaria nei

confronti dell’appellante, in base al contratto di cessione di credito doc. D, trova

conferma negli atti. La sentenza pretorile resiste dunque alle censure

sollevate e l’appello 17 settembre 2014 deve di conseguenza essere respinto.

9. Le spese processuali

seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla controparte

un’adeguata indennità per ripetibili.

Nella commisurazione delle spese

giudiziarie si tiene conto di un valore di fr. 18'900.--. Le spese processuali

sono calcolate in base ai parametri previsti dalla Legge sulla tariffa

giudiziaria per una procedura semplificata di tale valore (art. 7, 9, 13 LTG,

versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile in favore

dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per i quali motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1. L’appello 17 settembre 2014

di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le spese della procedura

d’appello di complessivi fr. 1'800.- sono poste a carico dell’appellante, la

quale rifonderà alla controparte un importo di fr. 2'000.- a titolo di

ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 3

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.-- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a

fr. 30'000.-- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).