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Decisione

12.2014.163

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 luglio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

A. Dal 12 febbraio 2004 al 31 dicembre

2009 il dr. med. AO 1 ha lavorato alle dipendenze del Gruppo Ospedaliero __________

quale medico assistente presso la Clinica __________ (doc. 3 e F).

Con scritto 22 dicembre 2004 la datrice di lavoro ha informato il collaboratore

dell’entrata in vigore, dal 1° gennaio 2005, di un nuovo contratto collettivo

di lavoro, il quale prevedeva dei cambiamenti nella determinazione del salario e

nel calcolo della previdenza professionale, tali da richiedere un modifica contrattuale

e quindi l’accordo del dipendente (doc. 4).

Dal 1° gennaio 2010 il dr. med. AO 1 ha continuato la sua attività di medico

assistente presso la Clinica __________. Le parti hanno pattuito un salario

lordo mensile di fr. 9'828.- per 13 mensilità (in realtà venivano poi

corrisposti fr. 9'857.- , cfr. doc. E), a cui si aggiungevano un’indennità

forfettaria per lavoro straordinario di fr. 1’000.- per 12 mensilità, fr. 400.-

a titolo di assegni per i figli e fr. 150.- di indennità per economia domestica

(doc. C, D e E). Il rapporto di lavoro, di durata indeterminata, poteva essere

disdetto per iscritto con un termine di preavviso di tre mesi per la fine del

mese (doc. D, punto 2.2.).

Con scritto 9 novembre 2011 la datrice di lavoro ha comunicato al dipendente

che “il rapporto di lavoro con il nostro Gruppo Ospedaliero prenderà termine

il prossimo 30 novembre 2011 al raggiungimento della sua età di pensionamento”

(doc. G).

Con lettera 1° dicembre 2011 il dr. med. AO 1, per il tramite del suo legale,

ha contestato la fine del rapporto di lavoro, sostenendo che il contratto non

prevedeva una cessazione automatica al raggiungimento dell’età pensionabile e

che quindi esso era ancora in vigore, dando nel contempo la sua disponibilità a

continuare la propria attività lavorativa (doc. H).

Il successivo scambio di corrispondenza tra i rispettivi legali delle parti non

ha permesso di raggiungere un accordo, riaffermando ognuno il ben fondato delle

antitetiche posizioni. (doc. I–P). In data 21 febbraio 2012 il dr. med. AO 1 ha

quindi fatto intimare per il tramite dell’UE di __________ il precetto

esecutivo n. __________ ad AP 1 per l’importo di complessivi fr. 23'635.45 oltre

interessi al 5% dal 1° febbraio 2012, per crediti salariali di dicembre 2011 e

gennaio 2012 e la quota parte della tredicesima mensilità per il mese di

dicembre 2011 (doc. T). L’escussa ha interposto opposizione.

A seguito della manifestazione di volontà del dr. med. AO 1 di riprendere la

propria attività lavorativa (doc. Q), la datrice di lavoro con scritto 31

maggio 2012 ha ribadito la sua intenzione di interrompere il rapporto di

lavoro, già concluso con il raggiungimento dell’età di pensionamento (doc. S).

B. Fallito il preventivo

tentativo di conciliazione (inc. CM.2012.203), con petizione 30 novembre 2012

il dr. med AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al versamento di fr.

123'575.90 oltre interessi a titolo di pretese salariali non corrisposte,

nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al succitato PE.

In sintesi, l’attore ha sostenuto che nonostante egli avesse raggiunto l’età

pensionabile il contratto di lavoro era ancora in vigore. A suo dire infatti

l’indicazione nel regolamento LPP - che contesta tra l’altro essere parte

integrante del contratto di lavoro - di un’età di pensionamento non significa

che il rapporto lavorativo termina automaticamente al raggiungimento di tale

età. L’attore ha affermato inoltre che solo la comunicazione del 31 maggio 2012

può essere qualificata quale valida disdetta del contratto di lavoro e che di

conseguenza, ricevuta all’inizio del mese di giugno 2012 e considerato il

termine contrattuale di disdetta di 3 mesi, il rapporto di lavoro è cessato il

30 settembre 2012; egli ha quindi preteso il versamento del salario e delle

indennità pattuite fino a tale data.

Con risposta 4 marzo 2013 la convenuta si è opposta alla petizione contestando la pretesa creditoria. In breve essa ha sostenuto che il rapporto di lavoro

tra le parti è cessato con il raggiungimento dell’età di pensionamento

dell’attore, in quanto il regolamento LPP, che era parte integrante del

contratto-tipo per medico assistente, prevedeva in modo chiaro il pensionamento

al compimento dei 65 anni.

Negli allegati di replica e duplica le parti si sono confermate nelle proprie allegazioni

e domande. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al

dibattimento finale, producendo i rispettivi memoriali conclusivi scritti, nei

quali hanno ribadito le loro antitetiche posizioni, l’attore riducendo le

proprie pretese a fr. 108'725.90 oltre interessi del 5% dal 1°ottobre 2012.

C. Con sentenza 18 agosto 2014

il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta a

pagare all’attore l’importo di fr. 34'673.75 a titolo di salario ed indennità per il periodo dal 1°dicembre 2011 al 29 febbraio 2012, oltre interessi al 5% dal

1° gennaio 2012 su fr. 11'557.90, dal 1° febbraio 2012 su fr. 11'557.90 e dal

1° marzo 2012 su fr. 11'557.95, rigettando in via definitiva per tali importi

l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________ e ponendo

gli oneri procedurali di prima istanza, di complessivi fr. 3'700.-, nonché

della procedura di conciliazione, di fr. 500.-, per 5/7 a carico dell’attore e

per 2/7 a carico della convenuta, compensate le ripetibili. In estrema sintesi

il primo giudice ha ritenuto non provato che il contratto di lavoro concluso

tra le parti venisse a terminare automaticamente con il sopraggiungere dell’età

pensionabile dell’attore e che pertanto lo scritto del 9 novembre 2011 doveva

essere considerato una disdetta ordinaria, con la conseguenza che, in

applicazione del termine contrattuale di preavviso di 3 mesi, la convenuta era

tenuta a corrispondere all’attore lo stipendio e le indennità pattuite fino

alla fine di febbraio 2012.

D. Con

appello 3 ottobre 2014 la convenuta chiede, in via principale, di riformare il

querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e confermare

l'opposizione interposta al PE n. __________ con protesta di spese e ripetibili

di prima istanza e, in via subordinata, di modificare il dispositivo sulle

spese giudiziarie nel senso di condannare l’attore a versarle un importo di

almeno fr. 3'860.- a titolo di ripetibili. Con risposta e appello adesivo (recte:

incidentale) 24 novembre 2014 l’attore chiede di respingere l’appello e di modificare

la pronuncia pretorile nel senso di accogliere la petizione per fr. 101'950.55

oltre interessi legali di mora a far tempo da ogni scadenza salariale mensile, ponendo

la tassa di giustizia e le spese di prima sede a carico della convenuta, tenuta

a rifondergli altresì fr. 7’500.- a titolo di ripetibili. Nella propria

risposta all’appello incidentale del 16 gennaio 2015, la convenuta postula la

reiezione integrale delle pretese avversarie, sempre con protesta di spese e

ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto

necessario, nei prossimi considerandi.

E. In

pendenza dell’appello AP 1, a seguito di fusione con __________, è stata

sciolta e la nuova entità ha assunto la denominazione di __________ (cfr. FU

52/ 2015 del 3 luglio 2015 pag. 5782 e 5779).

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero, che

trova applicazione in entrambe le sedi siccome la procedura innanzi al Pretore

è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.

Nella propria sentenza il

Pretore ha dapprima esaminato la controversa questione a sapere se il rapporto

di lavoro tra le parti era cessato con il sopraggiungere dell’età di

pensionamento dell’attore. Egli ha dapprima appurato che l’art. 13 del

regolamento LPP prevede il diritto ad un rendita di vecchiaia vitalizia al

raggiungimento dell’età di pensionamento ordinaria (fissata dall’art. 4 cpv. 2

del medesimo regolamento al compimento dei 64 anni per le donne e dei 65 anni

per gli uomini) nonché la possibilità, con l’appendice al regolamento, di posticipare

il pensionamento al più tardi dopo il compimento dei 70 anni. Il primo giudice

ha poi accertato che nel contratto-tipo di lavoro per medico assistente la fine

del contratto non viene espressamente indicata e che neppure l’atto di

assunzione permette di stabilire il termine di fine contratto. Secondo il giudice

di prime cure inoltre dall’istruttoria è emerso chiaramente come l’attore

avesse espresso la volontà, e fosse convinto, di continuare la propria attività

presso la convenuta nonostante il raggiungimento dell’età pensionabile. Sulla

base di questi elementi, il primo giudice ha ritenuto, da un lato, non provato

che il contratto di lavoro concluso tra le parti in causa venisse a terminare

automaticamente con il sopraggiungere dell’età di pensionamento dell’attore e,

dall’altro lato, non necessario stabilire se il regolamento LPP era o meno da

considerare come parte integrante del contratto di lavoro, siccome non avrebbe

condotto a diversa conclusione.

Il Pretore ha in seguito stabilito che con scritto 9 novembre 2011 la convenuta

ha palesemente espresso la volontà di rescindere il contratto che lo legava

all’attore, ma visto che la motivazione a sostegno della disdetta (raggiungimento

dell’età di pensionamento) non permetteva la sua rescissione automatica, la

convenuta era tenuta a rispettare il termine contrattuale di disdetta di tre

mesi e che di conseguenza la fine del rapporto tra le parti in causa andava

fissato alla fine del mese di febbraio 2012, ciò che comportava per la convenuta

l’obbligo di pagare all’attore il salario e le altre retribuzioni ed indennità

previste dal contratto fino a tale data. Il giudice di prime cure ha quindi

riconosciuto all’attore fr. 30'483.45 (3 mesi di salario mensile e d’indennità

per lavoro straordinario), fr. 2'540.30 (quota parte di tredicesima), fr.

1'200.- (assegni figli) e fr. 450.- (indennità di famiglia).

I. Sull’appello principale

3.

La convenuta rimprovera al

Pretore un errato accertamento dei fatti per non aver ritenuto provato che il contratto

di lavoro si è concluso automaticamente con il compimento dell’età di

pensionamento dell’attore, fissata in modo chiaro dal regolamento LPP a 64 anni

per le donne e 65 per gli uomini. L’appellante censura in particolare l’interpretazione

dell’art. 13 del regolamento LPP eseguita dal Pretore, che a suo dire ha considerato

la possibilità di prolungare l’età pensionabile prevista dal cpv. 4 del citato

articolo per negare l’estinzione automatica del contratto con il compimento

dell’età di pensionamento, senza tener conto che tale possibilità deve essere

formalizzata in un appendice al regolamento, ciò che non è mai avvenuto nel

caso concreto (appello, pag. 3).

Sennonché il primo giudice, seppur in modo molto sintetico, ha invero ritenuto

inutile pronunciarsi sulla questione a sapere se il regolamento LPP era o meno

da considerare come parte integrante del contratto di lavoro, siccome la

risposta a tale quesito non avrebbe condotto a diversa conclusione, ossia che

il contratto di lavoro concluso tra le parti non veniva a terminare

automaticamente con il sopraggiungere dell’età di pensionamento dell’attore

(decisione impugnata, pag. 3 in alto).

Formulando la propria censura l’appellante sembra, quindi, non comprendere

appieno la corretta motivazione pretorile e non vi si confronta risultando già

per tale motivo irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Ad ogni modo la critica

risulta comunque infondata anche nel merito. Come ha ricordato il Pretore nella

sentenza impugnata, infatti, il raggiungimento dell’età pensionabile non

comporta automaticamente la fine del contratto di lavoro (sentenza

del Tribunale federale 4A_311/2009 del 8 ottobre 2009, consid. 3.3; Streiff/von Kaenel/Rudolph,

Arbeitsvertrag, 7a ed., Zurigo 2012, N4 ad art. 335 CO, pag. 896; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3a

ed., Berna 2014, pag. 619). Affinché il rapporto di lavoro termini con il sopraggiungere

dell’età pensionabile del lavoratore occorre una disposizione contrattuale o

regolamentare esplicita in tal senso (Favre/Munoz/Tobler,

Le contrat de travail, Code annoté, 2ª ed., Losanna 2010, n. 1.6 ad art. 335; Staehelin, Zürcher Kommentar, 4a

ed, Zurigo 2013, n.12 ad art. 334 pag. 80); a tal proposito il rinvio nel

contratto di lavoro al regolamento di un istituito di previdenza che prevede la

cessazione dell’attività lavorativa al raggiungimento di una specifica età

pensionabile potrebbe essere sufficiente (DTF 114 II 349 consid. 2). In caso

contrario, il pensionamento presuppone un licenziamento osservando i

termini di disdetta contrattuali o legali (Streiff/von Kaenel/Rudolph, op. cit., N4 ad

art. 335 CO, pag. 897).

Nella fattispecie, come emerge dagli atti ed appurato dal Pretore, il

contratto di lavoro per medico assistente (doc. D) e l’atto di assunzione (doc.

C) non indicano una durata massima fissata per l’appunto con l’età pensionabile.

Neppure il regolamento LPP disciplina la questione in modo esplicito: l’art. 13

cpv. 1 prevede infatti unicamente che “la persona assicurata ha diritto a

una rendita di vecchiaia vitalizia al raggiungimento dell’età di pensionamento

ordinaria”, formulazione questa che non presenta la necessaria chiarezza

che dottrina e giurisprudenza richiedono affinché il rapporto di lavoro termini

automaticamente con il raggiungimento dell’età di pensionamento del lavoratore.

Quindi se anche si volesse ritenere, come sostenuto dall’appellante, che il

regolamento LPP fosse parte integrante del contratto, la circostanza non

sarebbe comunque atta a sovvertire la conclusione pretorile che il contratto di

lavoro concluso tra le parti in causa non è terminato automaticamente con il

sopraggiungere dell’età di pensionamento dell’attore.

Su questo punto la sentenza del Pretore regge pertanto alle critiche mosse e l’appello,

nella misura in cui è ricevibile, risulta quindi infondato e deve essere

respinto.

4.

La datrice di lavoro

rimprovera altresì al primo giudice di aver erroneamente interpretato il

contratto, riconoscendo all’attore anche l’indennità per lavoro straordinario

di fr. 1’000.- mensili. A suo dire tale indennità forfettaria “è destinata a

compensare il fastidio di fare ore supplementari … il fatto di dover fare ore

consecutive… il fatto di eventualmente saltare il pasto per urgenze … ma dal

momento in cui non si devono fare questi sforzi allora non vi è neppure diritto

all’indennità” (appello pag. 6).

La censura, finanche irricevibile per carente motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC)

non confrontandosi esplicitamente con la conclusione pretorile ma limitandosi

ad esporre una sua personale interpretazione della clausola contrattuale, risulta

comunque infondata anche nel merito. Infatti, diversamente da quanto sostenuto

dall’appellante, il punto 8.3 e l’allegato I del contratto-tipo per medici

assistenti stabilisce che l’indennità forfettaria mensile lorda di fr. 1’000.-,

prevista a compenso dei servizi di guardia, del lavoro supplementare, del

servizio notturno e festivo, nonché per l’orario di lavoro irregolare, possa

essere sospesa unicamente in caso di assenza continuata superiore ad un mese (doc.

D). Dal momento che nel caso concreto, come correttamente accertato dal Pretore,

l’assenza continuata dell’attore superiore ad un mese dal posto di lavoro è

dipesa dall’agire della datrice di lavoro e non dal lavoratore, l’indennità per

il lavoro straordinario dev’essere riconosciuta. Anche su questo punto

l’appello è pertanto respinto.

5.

In via subordinata l’appellante

contesta anche la ripartizione delle ripetibili operata dal Pretore che, pur

riconoscendo che la soccombenza è maggiore per l’attore, ha compensato le

stesse per il motivo che “sulla questione di fondo a sapere se il rapporto di

lavoro cessava o meno automaticamente con il raggiungimento dell’età di

pensionamento la tesi dell’attore ha trovato conferma” (sentenza impugnata

pag. 4).

In questa sede l’appellante sostiene che anche le ripetibili devono seguire la

reciproca soccombenza delle parti e chiede pertanto il riconoscimento in suo

favore di fr. 3'860.- a tale titolo.

In definitiva l’attore risulta soccombente nella misura del 70% circa, avendo

chiesto in causa fr. 108'725.90 (con le conclusioni) e avendo ottenuto solo fr.

34'673.75. Ciò tuttavia non vuol ancora dire che la decisione pretorile di

compensare le ripetibili sia errata. Ai sensi dell’art. 106 cpv. 2 CPC infatti in

caso di soccombenza parziale reciproca il Pretore deve ripartire le spese

giudiziarie - comprese le ripetibili - secondo l’esito della procedura, fatti

salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permette una ripartizione secondo equità,

tra i quali figura in particolare anche il caso di accoglimento della causa soltanto

sul principio (Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario CPC, pag. 437 e 438 ad art. 107 CPC; Messaggio concernente il

Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) del 28 giugno 2006, FF 2006, p. 6668-6669). Come

traspare dalla sentenza impugnata, il Pretore ha proceduto ad una ripartizione in equità delle ripetibili - derogando quindi al mero principio della soccombenza

aritmetica - ed ha compensato le stesse ritenendo decisiva la vittoria dell’attore

sulla questione di fondo, ossia che il rapporto di lavoro tra le parti non è cessato

al raggiungimento dell’età di pensionamento dell’attore. Visto quanto sopra

esposto tale modo di agire appare corretto e non eccede i limiti dell’ampio potere di apprezzamento di cui gode il Pretore nella fissazione della

tassa di giustizia e delle ripetibili (sentenze II CCA 15 aprile 2015 inc. n. 12.2014.39,

3.

marzo 2015 inc. 12.2014.125; III CCA 28 luglio 2011 inc. n. 13.2011.37).

La ripartizione delle ripetibili di prima sede può dunque essere confermata.

II. Sull’appello incidentale

5.

Preliminarmente occorre rilevare

come la stessa petizione appaia di dubbia ricevibilità ai sensi dell’art. 209

cpv. 2 lett. b CPC, il quale esige che le domande di giudizio della procedura

giudiziaria corrispondano a quelle contenute nell’autorizzazione ad agire (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit.,

pag. 939 ad art. 209 CPC). Nel caso concreto infatti le pretese vantate

dall’attore con la petizione 30 novembre 2012 appaiono superiori a quelle cifrate

e discusse dall’attore nel corso della procedura di

conciliazione (inc. CM.2012.203). Dal verbale del tentativo di conciliazione risulta

che l’attore ha chiesto il pagamento dell’importo di fr. 35'042.45 oltre

interessi di mora (a titolo di stipendio e quota parte della tredicesima per il

mese di dicembre 2011 nonché di stipendio per i mesi di gennaio e febbraio

2012), riservandosi di adeguare l’importo verso l’alto in caso di mancata

conciliazione essendo a suo dire il contratto di lavoro, non validamente

disdetto, tutt’ora in essere (verbale d’udienza di conciliazione del 12 luglio

2012, pag. 2). In tali circostanze il Segretario assessore, autorità di

conciliazione, avrebbe dovuto rilasciare l’autorizzazione ad agire cifrando

esattamente le pretese dell’attore e non semplicemente indicando “per far

valere le pretese non conciliate”.

La questione non è stata verificata dal Pretore, sebbene l’esistenza di una

valida autorizzazione ad agire rappresenti un una condizione di ricevibilità della

petizione che il giudice deve esaminare d’ufficio, trattandosi di presupposto

processuale (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op.

cit., ibidem).

Tuttavia nel presente caso la decisione del Pretore di entrare nel merito della

petizione 30 novembre 2012 può nondimeno essere condivisa; un suo eventuale

giudizio di irricevibilità dell’azione sarebbe infatti stato senz’altro sanzionabile,

in quanto costitutivo di un formalismo eccessivo.

6.

Con l’appello incidentale l’attore

postula la condanna della convenuta al versamento di complessivi fr. 101'950.55

ovvero il riconoscimento, oltre a quanto già stabilito dal primo giudice, di

ulteriori fr. 67'276.80 pari ai crediti salariali fino al 30 settembre 2012.

Al Pretore viene rimproverata un’errata applicazione degli art. 335 e 335c CO

per aver ritenuto lo scritto 9 novembre 2011 quale valida disdetta del

contratto di lavoro. L’attore sostiene invero che tale comunicazione non

contiene la chiara ed esplicita volontà di rescindere dal contratto, bensì un’errata

indicazione sull’interpretazione contrattuale che la datrice di lavoro ha fatto

in punto alle conseguenze del pensionamento (cfr. appello incidentale, pag. 6).

L’appellante incidentale ripropone poi la tesi secondo cui solo la lettera del

31.

maggio 2012 configura formalmente e materialmente una disdetta del contratto

di lavoro, con la conseguenza che, ricevuta all’inizio del mese di giugno 2012

e considerato il termine contrattuale di disdetta di 3 mesi, egli avrebbe diritto

allo stipendio e alle indennità pattuite fino alla fine di settembre 2012.

La censura dev’essere disattesa.

Secondo la dottrina la disdetta del contratto di lavoro deve essere chiara e

precisa quanto alla volontà dell’autore di mettere fine al rapporto di lavoro (Wyler/Heinzer, op.

cit., pag 501; Streiff/von Kaenel/Rudolph,

op. cit., N2 ad art. 335 CO, pag. 892). Se sussiste un dubbio, conformemente

ai criteri abituali d’interpretazione, occorre interpretare la dichiarazione di

volontà in base al principio dell’affidamento, ossia ricercando il senso che,

secondo le regole della buona fede, poteva o doveva essere ragionevolmente dato

dal suo destinatario (Wyler/Heinzer,

op. cit., ibidem).

Nel caso in esame non vi è dubbio che qualsiasi controparte in buona fede

avrebbe inteso la dichiarazione contenuta nella comunicazione del 9 novembre 2011

come volontà di mettere fine al contratto di lavoro. Le parole utilizzate sono

infatti chiare e inequivocabili: “il rapporto di lavoro prenderà termine”

(doc. G) e ciò indipendentemente dalla motivazione adotta nella disdetta

(raggiungimento dell’età di pensionamento), la quale come già evidenziato (consid.

3) impediva unicamente la rescissione automatica del contratto. Di principio, infatti,

un contratto di lavoro a tempo indeterminato può essere disdetto dalle parti

liberamente, ossequiando unicamente i termini di disdetta contrattuali o legali

(art. 335 cpv. 1 CO); la disdetta può perciò essere data per qualsiasi causa,

rispettivamente senza causa (DTF 125 III 72; sentenze II CCA 27 febbraio 2012 inc.

n. 12.2011.84, 27 novembre 2000, inc. n. 12.2000.107; Rehbinder, Berner Kommentar, n. 13 ad art. 335 CO).

Tutto ciò considerato si deve ritenere che la conclusione alla quale è giunto

il Pretore è corretta e l’appello incidentale va pertanto respinto.

III. Sulle spese giudiziarie

7.

Alla luce di quanto

suesposto, entrambi gli appelli (principale e incidentale), nella misura in cui

sono ricevibili, sono respinti e la sentenza impugnata confermata. Gli oneri

processuali e le ripetibili della procedura d’appello, calcolati sulla base di

un valore litigioso di fr. 34'673.75 per l’appello principale e fr. 67'276.80 per

quello incidentale, seguono le rispettiva soccombenza (art. 106 CPC). Tali importi

sono determinanti anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7

e 13 LTG (testo in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità per ripetibili è

calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa

per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar).

Per

questi motivi,

richiamati per le spese l’art.

106.

CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I. L’appello principale 3

ottobre 2014 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile è respinto.

II. Le spese processuali

dell’appello principale di fr. 3’000.-, già parzialmente anticipate dall’appellante,

restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 2’000.- per

ripetibili d’appello.

III. L’appello incidentale 24

novembre 2014 di AO 1 è respinto.

IV. Le spese processuali

dell’appello incidentale di fr. 4’000.-, in parte già anticipate

dall’appellante incidentale, sono poste a suo carico, con l’obbligo di

rifondere a controparte fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per l'appello

incidentale.

V. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF) se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).