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Decisione

12.2014.164

Contratto di lavoro. Risoluzione immediata. Obbligo di segretezza e divieto di concorrenza

3 novembre 2015Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

i versamenti in questione non erano peraltro mai stati contestati dalla datrice

di lavoro (decisione querelata, pag. 6, consid. 2.2). Secondo la convenuta tale

aumento non è invece mai stato concordato tra le parti. La datrice di lavoro

precisa, al riguardo, che esso era stato legato ai business plans (piani

commerciali) allestiti dall’attore, che però non si sono realizzati. Essa

rinvia, al riguardo, all’istruttoria, tuttavia unicamente per quanto concerne

la realizzazione dei piani summenzionati. Per il resto, la convenuta sostiene

che sia assodato come lo stipendio di fr. 7'000.- mensili, ossia prima

dell’aumento controverso, fosse già “molto consistente per il tipo di

attività, in considerazione del carattere di start up dell’azienda e in considerazione

dei finanziamenti esterni al progetto, sicché non vi sarebbe alcuna “logica

commerciale, societaria o industriale” che possa giustificare tale aumento.

L’appellante si diffonde, infine, su allegate assicurazioni che l’attore

avrebbe fornito alla datrice di lavoro e inerenti alla situazione finanziaria

della società, rivelatesi poi non corrispondenti alla realtà, e reputa che

l’avv. __________ __________ sia stato quindi tratto in inganno. L’appellante

si limita, quindi, a ribadire apoditticamente il proprio punto di vista senza confrontarsi

compiutamente con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è

irricevibile (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). Su questo punto la convenuta

soggiunge che sulla base dell’art. 16 CO l’aumento controverso sarebbe comunque

nullo per difetto di pattuizione scritta del medesimo. A dire dell’appellante,

siccome il contratto di lavoro era stato allestito secondo la forma scritta,

allora tutte le sue modifiche dovevano rispettare tale requisito, pena la loro

nullità (memoriale, pag. 10 in basso). La sua tesi non può essere seguita. Come

già spiegato da questa Camera, la fissazione dello stipendio può avvenire anche

oralmente o per atti concludenti, tranne nel caso in cui un contratto normale

di lavoro prescriva la forma scritta (II CCA, sentenza inc. 12.2008.127 del 25

giugno 2009, consid. 2.7; cfr. anche ). Ciò vale anche quando le parti hanno

concluso un contratto di lavoro in forma scritta (cfr. Streiff/Von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar

zu Art. 319-362 OR, 7ͣ ediz., pag. 135 seg., ove gli autori indicano

tuttavia particolare riserbo nell’ammettere una modifica tacita per quanto

concerne una diminuzione dello stipendio). Si aggiunga che se esse hanno

riservato la forma scritta per qualsiasi modifica contrattuale, tale riserva

può essere in ogni momento soppressa anche in maniera tacita, posto che ciò

risulti in maniera inequivocabile dalle circostanze, segnatamente mediante

l’esecuzione senza contestazione alcuna della modifica non pattuita per iscritto

(Streiff/Von Kaenel/Rudolph, op.

cit., pag. 135). Per tacere del fatto che in una simile evenienza l’avvalersi

del non rispetto della forma pattuita dalle parti per la modifica contrattuale

potrebbe equivalere a un abuso di diritto (cfr. Wyler,

Droit du travail, 2ͣ ediz., pag. 80).

13. L’appellante sostiene che a

ragione il primo giudice non ha riconosciuto alla controparte fr. 30'027.- a

titolo di salari durante il periodo di disdetta. Essa afferma che tale importo

deve quindi essere ulteriormente dedotto dalla pretesa di causa (memoriale,

pag. 11 in fondo). La censura non può tuttavia essere seguita. Invero, l’attore

ha chiesto il versamento della cifra in questione quale risarcimento del danno

giusta l’art. 337b CO. Tale richiesta è stata negata dal Pretore aggiunto. Non

vi è pertanto alcun motivo di detrarre, come invece auspicato dalla datrice di

lavoro, tale importo da quanto riconosciuto come salari dal primo giudice. Ne

consegue che anche su questo punto l’appello è respinto.

14. La convenuta critica,

inoltre, il primo giudice per aver riconosciuto all’attore fr. 11'118.- quale

indennità per vacanze non godute (appello, pag. 12 seg.). Il Pretore aggiunto

ha spiegato che la datrice di lavoro non ha apportato la prova di quanti giorni

di vacanza ha beneficiato il lavoratore e nemmeno che egli abbia, durante

l’impiego, esercitato attività extralavorative (decisione querelata, pag. 10,

consid. 4.2.2). L’appellante sostiene, al riguardo, che come emerge “chiaramente”

dall’incarto, fra le parti vigevano rapporti di buona fede e amicizia, per cui

regnava la massima fiducia e non si allestivano conteggi delle vacanze. A dire

della convenuta questi ultimi non sarebbero stati predisposti anche perché

l’attore aveva beneficiato di vacanze e tempo libero in esubero rispetto a

quanto contrattualmente stabilito. Essa afferma, poi, che la teste __________ __________

“ne era ben cosciente, ma purtroppo in sede di testimonianze non se ne

sovvenne”. La datrice di lavoro soggiunge che “è stato assodato in corso

di causa che non esisteva più lavoro da svolgere almeno a partire dal mese di

aprile 2011” e che l’attore svolgeva pure lavori di modellismo a titolo

privato durante l’orario di lavoro. La convenuta conclude affermando che la

pretesa “inserita nel chiaro disegno finanziario da lui astutamente promosso

a suo favore” sarebbe manifestamente pretestuosa. L’appellante si limita,

tuttavia, a ribadire il proprio punta di vista senza suffragare con materiale

probatorio le proprie affermazioni e, in definitiva, senza confrontarsi con la

motivazione pretorile. Anche su questo punto il gravame è quindi irricevibile

(art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante afferma, altresì, che il lavoratore

avrebbe dovuto, semmai, “prendersi il periodo di vacanze” in costanza di

rapporto di lavoro e che la controparte non ha argomentato che la datrice di

lavoro lo abbia impedito in tal senso. La datrice di lavoro reputa che vi sia

pertanto un “chiaro caso di mora”. La censura non può essere condivisa.

Invero, questa Camera ha già spiegato che di regola il datore di lavoro non può

invocare il trascorrere del tempo per opporsi alle pretese del lavoratore che

tarda a farle valere, per esempio attendendo la fine del rapporto di lavoro,

fatto salvo che sia intervenuta nel frattempo la prescrizione delle stesse (II

CCA, sentenza inc. 12.2008.127 del 25 giugno 2009, consid. 2.7 con

riferimenti).

15. L’appellante afferma che

nell’ipotesi che questa Camera confermi il principio del rimborso delle vacanze

non godute dal lavoratore, allora a quest’ultimo potrebbero essere assegnati a

tale titolo unicamente fr. 6'144.91. Essa sostiene, infatti, che la base di

calcolo dovrebbe essere il salario di fr. 7'000.- lordi (memoriale, pag. 13 in

alto). Il Pretore aggiunto ha correttamente spiegato che l’indennità per vacanze

giusta l’art. 329d cpv. 1 CO corrisponde al salario che il lavoratore avrebbe

percepito se avesse lavorato durante le ferie. Il primo giudice ha calcolato

tale indennità sulla base dello stipendio di fr. 10'009.- lordi mensili (oltre

la tredicesima) inerente al periodo ove le vacanze non erano state godute,

ossia da agosto 2010 a fine luglio 2011 (decisione impugnata, pag. 12, consid.

4.2.4). Come illustrato (sopra, consid. 12), la motivazione pretorile inerente

al riconoscimento di tale aumento è stata confermata da questa Camera, sicché

su questo punto l’appello è respinto.

16. La convenuta contesta, poi,

che la controparte le abbia concesso un mutuo di fr. 4'600.- (appello, pag. 11

in fondo e 13 in mezzo). Dopo aver rilevato che la datrice di lavoro non ha

contestato di aver ricevuto tale importo dal lavoratore, bensì ha dichiarato

che esso era stato versato a titolo di compensazione per le spese personali

Considerandi

effettuate dall’attore tramite la società, il Pretore aggiunto ha rilevato che

la convenuta non ha indicato di quali spese si tratti e nemmeno ha dimostrato

il suo asserto (decisione querelata, pag. 12, consid. 5). L’appellante sostiene

che è stato l’attore medesimo a confermare di aver effettuato acquisti per la

sua attività di modellismo “tramite l’azienda”, sicché il versamento di

fr. 4'600.- è senz’altro dovuto al rimborso di tali costi. Come rilevato dal

primo giudice, l’attore ha affermato: “Mi occupo di modellismo. Corrisponde

al vero che mi sono fatto spedire dei pezzi per questo mio hobby in ufficio.

Può anche essere capitato che comandassi questi pezzi dall’ufficio. Se è

capitato è stata un’eccezione non ritengo di aver perso tempo lavorativo per

eventuali comande” (verbale di interrogatorio 20 gennaio 2014, pag. 5). La

convenuta confonde, quindi, l’ammissione inerente all’ordinazione di tali pezzi

con quella, da essa ventilata, sull’utilizzo di mezzi dell’azienda per

finanziare tali acquisti. L’appellante reputa, al riguardo, che “nell’incertezza

sulla volontà delle parti non può comunque essere privilegiata quella

dell’attore, a maggior ragione per il fatto che egli vanta stipendi arretrati e

non si vede per quale motivo egli abbia voluto mettere a diposizione soldi

dell’azienda che lui considerava sua debitrice” (memoriale, pag. 13 in

mezzo). Circa quest’ultima considerazione, va detto che l’attore ha motivato la

concessione del mutuo contestato con l’esigenza di mettere a disposizione della

società il massimo di liquidità possibile date le difficoltà finanziare

dell’azienda (pag. 5 seg.). Al contrario di quanto reputato dall’appellante la

volontà di sostenere la datrice di lavoro in un momento di difficoltà, al fine

di garantirne l’esistenza, risulta un motivo senz’altro sostenibile. La censura

non può quindi essere condivisa. La convenuta critica, infine, il primo giudice

per averle addossato, a suo dire, l’onere della prova dell’inesistenza del

mutuo (appello, pag. 13 in mezzo). L’attore ha dimostrato l’esistenza del

versamento in questione, che peraltro l’appellante non contesta. Nella risposta

di prima sede essa ha rilevato che tale importo è una “compensazione per

spese da lui effettuate per ordinazioni, tramite la convenuta di materiale di

suo interesse” (pag. 7 in fondo). Posta l’esistenza del versamento da parte

del lavoratore sul conto corrente della datrice di lavoro, competeva pertanto a

quest’ultima dimostrare che esso era da ricondurre alla compensazione

summenzionata mediante la produzione, se del caso, del giustificativo contabile

inerente ai pagamenti asseriti. Dopo aver postulato l’integrale reiezione della

pretesa in questione, l’appellante conclude, su questo punto, affermando che “nessun

interesse moratorio è dunque dovuto sulla medesima”. Essa sembra quindi far

dipendere quest’ultima censura dall’integrale reiezione, al riguardo, della

richiesta attorea. Sia come sia, per quanto concerne l’assegnazione di

interessi la datrice di lavoro non si confronta in tal modo con la motivazione

pretorile, che ha fissato i medesimi al 5% dal 31 gennaio 2012 (decisione

querelata, pag. 13, consid. 5). Su questo punto la decisione pretorile

dev’essere quindi confermata.

17.

L’appellante critica, poi,

il Pretore aggiunto per aver reputato che non vi fossero gli estremi di una

violazione del dovere di diligenza giusta l’art. 321e CO e, quindi, di un

risarcimento del danno. Al riguardo essa sostiene di “ribadire le lacune

sull’operato dell’attore in seno all’azienda”, “riassunte” nella

decisione querelata “e meglio in sede di causa” (memoriale, pag. 13 in

fondo). Come illustrato (sopra, consid. 5), l’appello che si limita a

richiamare le allegazioni espresse in altri allegati di causa (o a rinviarvi) è

proceduralmente nullo, per cui la censura è inammissibile per carenza di

motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La datrice di lavoro sostiene che le

testimonianze di __________ __________, __________ __________ e __________ __________

siano concordi al proposito. Sennonché, essa rinvia in maniera generica alle

testimonianze, senza sostanziare i passaggi che suffragherebbero la propria

tesi, in chiaro dispregio di quanto previsto all’art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. La

convenuta reputa, altresì, che anche i risultati aziendali lo dimostrano “pure

ampiamente” e che la negligenza del lavoratore è “macroscopica”

(appello, pag. 13 in fondo e 14 in basso). La censura non può essere seguita

già per il motivo che qualora la situazione asserita dall’appellante dovesse

risultare dalla contabilità della società, occorrerebbe ancora dimostrare che

essa sia da attribuire alla mancanza di diligenza giusta l’art. 321e CO.

L’appellante critica, inoltre, il primo giudice per non aver seguito la sua

tesi circa le inutili assunzioni effettuate dalla controparte. Sulla scorta

delle testimonianze di __________ __________, __________ __________ e __________

__________ __________, il Pretore aggiunto ha spiegato che tali assunzioni non

erano decise unicamente dall’attore, bensì sempre discusse e approvate

dall’avv. __________ __________. L’appellante si limita in primo luogo ad

affermare che l’assunzione di personale in esubero “è incontestabile (vedasi

pure testimonianze)” e soggiunge che si poteva in particolare “fare a

meno dell’impiego del signor __________, della signora __________ e della

signora __________”, dato che le loro funzioni non si sono mai rese

necessarie (memoriale, pag. 13 in fondo e 14 in alto). Essa precisa, poi, che

tali assunzioni hanno comportato dei costi anche dopo l’“uscita dalla

società” di tale personale (appello, pag. 14 in alto). Sennonché, una volta

di nuovo la convenuta ribadisce apoditticamente il suo punto di vista, senza

confrontarsi compiutamente con il giudizio pretorile, peraltro rinviando in

maniera generica alle testimonianze, in chiaro spregio delle esigenze di

motivazione dell’appello poste dagli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC. La datrice di

lavoro sostiene che le assunzioni sono state effettuate sulla scorta dei piani

finanziari e delle “dichiarazioni di necessità” espresse dall’attore e

che l’avv. __________ __________ “fu messo di fronte al fatto compiuto”

(memoriale pag. 13 in fondo e 14 in mezzo). L’appellante precisa, poi, che il

fatto che il legale “sia stato tratto in inganno dai piani e dalle

spiegazioni dell’attore, ne dimostra la capacità persuasiva e il fatto che la

volontà della società ne sia pertanto risultata distorta a danno della medesima”

(appello, pag. 15 in alto). Tuttavia, anche su questo punto essa non si

confronta con la motivazione pretorile. Il primo giudice ha infatti precisato

che la circostanza che le assunzioni controverse siano state proposte

dall’attore e che la società riponesse in lui una particolare fiducia non

dimostra ancora che egli abbia violato il suo dovere di diligenza. La convenuta

avrebbe potuto opporsi a tali assunzioni e, in ogni caso, non è stato provato

che le spese di personale fossero eccessive (decisione querelata, pag. 15 in

mezzo). Su questo punto l’appellante insiste asserendo che la causalità del

comportamento del lavoratore sull’asserito danno di cui essa rivendica il

risarcimento in applicazione dell’art. 321e CO è “evidente e incontestabile

(si vedano le testimonianze)”. Una volta di nuovo l’appellante non rispetta

i dettami degli art. 310 e 311 cpv. 1 CPC e, di conseguenza, anche al riguardo

il gravame è irricevibile. Quanto alla censura della convenuta secondo la quale

al Pretore aggiunto sarebbero note le sue difficoltà finanziarie, sia sulla

base della presente procedura sia perché convenuta in altre, la stessa è

inconsistente già per il motivo che anche volendo condividere, per ipotesi,

tale tesi occorrerebbe ancora dimostrare che tali difficoltà siano da

ricondurre al lavoratore e che, quindi, siano riuniti i presupposti dell’art.

321e CO, cosa che difetta nella fattispecie. Sulla questione della diligenza

l’appellante conclude affermando che è provato che il lavoratore tramasse con terzi,

sia per aver ceduto indebitamente un suo brevetto, sia perché ciò emerge dalla

testimonianza di __________ __________, che avrebbe riferito dei contatti

dell’attore con __________ __________, poi costitutore di __________

(memoriale, pag. 14 in fondo). Per quanto concerne l’asserita cessione, la

censura non può essere seguita per i motivi illustrati (sopra, consid. 10). Per

il resto, il primo giudice ha evidenziato che non è stato provato che il

lavoratore si fosse alleato con terzi, più precisamente con l’unica cliente

della società, ossia __________. Al riguardo egli ha rinviato alla

testimonianza di __________ __________, dalla quale emerge che durante gli

incontri con tale società l’attore avrebbe unicamente perpetrato gli interessi

della datrice di lavoro (decisione querelata, pag. 15 seg., consid. 6.1c).

L’appellante non si confronta quindi in maniera esauriente con tale

motivazione, sicché al riguardo il gravame è irricevibile (art. 310 e 311 cpv.

1.

CPC).

18.

In definitiva, nella misura

in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese processuali di appello sono

stabilite in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore

dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi,

pag. 38 seg.), mentre le ripetibili in funzione dell’art. 11 Rtar. Il valore di

causa è di fr. 65'779.-, valido anche per un eventuale ricorso in materia

civile al Tribunale federale (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 106 cpv. 1 CPC,

decide: 1. L’appello 6 ottobre 2014 di AP 1

è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2. Le spese processuali di fr.

6'000.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla

controparte fr. 3'000.- quali ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).