12.2014.165
Contratto di subappalto, onere della prova sul valore del lavoro e le spese, contestazione sufficiente
17 luglio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.165
Lugano
17 luglio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Camponovo (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OA.2009.47 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
promossa con petizione 8 giugno 2009 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
chiedente la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 20'527.- oltre interessi al 5% dal 6 maggio 2008
e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n__________
dell’UEF di Mendrisio, domande alle quali si è opposto il convenuto nella
risposta 4 settembre 2009, con la quale ha chiesto in via riconvenzionale la
restituzione di oggetti di sua proprietà, e che il Pretore, con sentenza 2
settembre 2014, ha respinto, ponendo a carico dell’attore la tassa di giustizia
di fr. 900.-, le spese e un’indennità per ripetibili di fr. 1'900.- in favore
del convenuto;
appellante l’attore che con
atto di appello 6 ottobre 2014 postula la riforma del giudizio di prima istanza
nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre il convenuto con la
risposta 14 novembre 2014 propone di respingere l’appello e di confermare il
giudizio pretorile, protestando le spese e ripetibili;
ritenuto
Fatti
A. AP
1, cittadino della __________ domiciliato a __________, lavora come
indipendente nel settore del giardinaggio. AO 1, cittadino italiano residente in
Italia, a __________, è piastrellista indipendente, con attività propria
logisticamente basata (quale frontaliere) a __________. Né l’uno né l’altro
sono iscritti a Registro di Commercio. AP 1 ha inviato a AO 1 cinque fatture per
lavori eseguiti su suo incarico per l’importo complessivo di fr. 20'527.- oltre
ad interessi al 5% dal 6 maggio 2008, azionati in via esecutiva con PE n. __________
dell’UE di Mendrisio. L’escusso ha interposto tempestiva opposizione al suddetto
precetto.
B. Con
petizione dell’8 giugno 2009 AP 1 ha richiesto al Pretore di Mendrisio-Nord di
condannare AO 1 a versargli fr. 20'527.- oltre interessi e di respingere in via
definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio. Egli
ha sostenuto l’esistenza di un contratto di subappalto e ha chiesto il
pagamento della relativa mercede. Nella risposta del 4 settembre 2009 il
convenuto si è opposto alla petizione, pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili. Egli ha asserito che tra le parti vi era stato un rapporto di
collaborazione qualificabile come una società semplice, così che la mercede
sarebbe stata da richiedersi ai proprietari; inoltre ha sostenuto l’esistenza
di gravi difetti nell’esecuzione delle opere, peraltro fatturate – a suo dire –
con prezzi improponibili. L’attore avrebbe inoltre già incassato
complessivamente fr. 11'450.- per detti lavori e il convenuto potrebbe opporgli
fr. 4’000.- in compensazione per lavori da egli invece eseguiti su altri
cantieri. Infine, con domanda riconvenzionale il convenuto ha chiesto la
restituzione di una serie di oggetti rimasti in possesso dell’attore.
C. Nella
replica del 9 ottobre 2009 l’attore ha contestato l’esistenza di difetti,
nonché una valida e tempestiva notifica degli stessi, rinviando all’istruttoria
la comprova della congruità delle mercedi richieste; si è formalmente opposto
alla domanda riconvenzionale, indicando però che buona parte degli oggetti
reclamatigli sono stati a lungo a disposizione dell’attore riconvenzionale, che
non li ha però mai pretesi, mentre alcuni (pochi) non sarebbero in suo
possesso. Con la duplica dell’11 novembre 2009 il convenuto ha indicato di
avere notificato i difetti all’attore ogni volta che ne avrebbe avuto notizia
da clienti o architetti.
D. All’udienza
preliminare del 16 dicembre 2009 il Pretore ha stralciato la procedura
riconvenzionale. L’istruttoria è consistita nell’audizione di alcuni testi. Al
termine della medesima le parti hanno presentato dei memoriali conclusivi:
l’attore ha sostenuto una mancata contestazione da parte del convenuto delle
ore di lavoro svolte e del materiale utilizzato, il convenuto una mancata
dimostrazione da parte dell’attore delle ore di lavoro prestate.
E. Con
sentenza del 2 settembre 2014 il Pretore ha accertato avantutto che tra le
parti era sorto un contratto di (sub)appalto, e si è dichiarato competente sulla
base dell’art. 5 n. 1 CLug. Il giudice di prime cure ha poi rilevato che nella
fattispecie la mercede è da determinarsi secondo il valore del lavoro e le
spese dell’appaltatore; in tale ambito, l’attore aveva fatto fronte al proprio
onere probatorio per quanto attiene all’entità delle ore lavorative prestate
(la contestazione del convenuto su questo punto sarebbe tardiva) ed al
materiale utilizzato (in particolare a mezzo di documenti), mentre non lo aveva
fatto a fronte della contestazione del convenuto circa i prezzi “improponibili”
esposti. Il Pretore ha pertanto respinto la petizione, caricando la tassa di
giudizio di fr. 900.-, le spese di fr. 200.- e le ripetibili per fr. 1'900.-
all’attore.
F. Con
appello del 6 ottobre 2014 l’attore ha impugnato la sentenza pretorile, con
protesta di tasse, spese e ripetibili. Quest’ultimo, con risposta del 14
novembre 2014 ha chiesto la reiezione dell’appello, pure con protesta di tasse,
spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto
cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura
civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale
in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile
comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.
405.
cpv. 1 CPC).
2.
Giusta l’art. 308 cpv. 1
CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di
prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti
cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie
patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.
308.
cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione
finale di prima istanza, superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque
l’appellabilità del giudizio impugnato.
3.
L’art. 310 CPC prevede che
con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)
e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appello deve essere motivato
(art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve spiegare non perché le sue
argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni
del Pretore. Vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve confrontarsi in
modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e
indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse sarebbero errate e
non potrebbero essere condivise.
4.
In questa sede l’appellante
sostiene di avere fatto puntualmente fronte al proprio onere probatorio in
considerazione anche della mancata puntuale contestazione in merito del
convenuto. Egli rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto del fatto che il
convenuto non aveva contestato la quantificazione dei prezzi (della mercede). Rileva,
in particolare, che in risposta il convenuto si era limitato a un’insufficiente
contestazione, avendo solo indicato che“…mai vennero concordati prezzi
essendo tra l’altro quelli esposti improponibili”. L’appellato, per contro,
afferma che tale contestazione era sufficiente e che per le fatture dell’attore
egli aveva esposto (pag. 4) di averle “contestate nel loro quantum”. In
concreto si tratta quindi di valutare se si possano considerare o meno ammessi
gli importi delle fatture oggetto della causa ai sensi del diritto federale e
del Codice di Procedure Civile Ticinese, in vigore fino al 31 dicembre 2010 e
quindi applicabile pure nell’ambito della presente vertenza.
5.
Non è (più) contestato che
tra le parti è sorto un contratto di (sub)appalto ai sensi dell’art. 363 CO,
come accertato dal Pretore. Altrettanto pacifico, ed incontestato, è che non è
stata fissata preventivamente una mercede, così che essa deve essere
determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore (art. 374
CO). Le divergenze tra le parti riguardano la fondatezza e l'entità della
pretesa dell’attore, ovvero l'ammontare della mercede dovuta per il lavoro che
questi pretende di aver svolto su richiesta del committente. L’onere della
prova per quel che concerne l’esistenza e l’entità del vantato diritto incombe
all’appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede (Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR-I, 4a
ed., n. 37 ad art. 373 CO, n. 18
ad art. 374 CO). L’appaltatore deve dimostrare l’esistenza degli elementi che
sono necessari al giudice per fissare il prezzo (Chaix, Commentaire Romand CO-I, n. 35 ad art. 373 CO), in
particolare il valore del lavoro e del materiale come anche i criteri di
calcolo (Zindel/Pulver, op. cit.,
n. 18 ad art. 374 CO). Il committente non è legato ad alcun termine per fare
valere un’inadeguatezza dei costi dell’imprenditore (Buehler, Zürcher Kommentar, Zürich 1998, art. 374 OR, n. 17;
Sem Jud 101/1979 p. 41 segg.). Nella misura nella quale egli non ha
riconosciuto né esplicitamente né implicitamente la fattura dell’imprenditore,
può sempre fare valere l’inadeguatezza delle spese dell’imprenditore e
contestare i principi alla base della fatturazione (DTF 96 II 61 consid.1).
6.
Nella fattispecie l’attore ha
prodotto agli atti cinque fatture (doc. D a H) in cui ha elencato le ore di
lavoro svolte, i prezzi per il materiale e l’uso di automezzi e la tariffa
oraria di fr. 50.-. Il convenuto nella sua risposta ha contestato l’ammontare
della mercede oggetto della vertenza (pag. 6), rilevando che le parti non
avevano mai concordato i prezzi e che quelli esposti dall’attore erano
“improponibili”.
6.1
La contestazione del
convenuto era invero di carattere generale, ma tanto bastava, sufficiente
essendo per lui la contestazione dell’importo preteso, e toccando poi
all’attore (imprenditore) dimostrarne la congruità. Non si potrebbe considerare
proceduralmente ammesso l’importo preteso neppure se esso fosse stato reso
verosimile (dall’attore). Infatti ai sensi dell’art. 8 CC un fatto non è da
considerarsi stabilito che se il giudice ne è convinto: non è di principio
ammissibile giudicare secondo una semplice verosimiglianza laddove manca l’intima
convinzione del giudice o sussiste un dubbio sullo stato dei fatti, oppure
laddove ci si basa su affermazioni rese verosimili, ma non provate (DTF 118 II
235). Né si deve confondere quello che è l’obbligo della parte convenuta di
contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2
CPC-TI), con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il proprio
diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre
parole, il disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC-TI, secondo il quale solo i
fatti contestati devono essere provati, non esonerava la parte dal proprio
obbligo di provare il benfondato e l’ammontare delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, CPC TI, Art. 170, n.
5); trattasi di punto di vista sostenibile anche secondo la giurisprudenza
federale (Cocchi/Trezzini, op.
cit., Art. 184, n. 16).
6.2
Nella replica l’attore ha
del resto compreso la portata della contestazione del convenuto, indicando che “la
congruità delle fatture potrà essere facilmente dimostrata durante
l’istruttoria” (pag. 3). In concreto, tuttavia, ciò non è avvenuto e l’attore
non ha provato la congruità della sua fatturazione, come a giusta ragione
accertato dal Pretore. I testimoni assunti hanno invero riferito che l’attore
aveva lavorato per il convenuto su diversi cantieri, ma come l’appellante
medesimo ammette implicitamente, dall’istruttoria nulla emerge sulla congruità
della tariffa oraria da lui fatturata e dei prezzi per il materiale e l’uso
degli automezzi (appello, pag. 8).
7.
La decisione del Pretore
resiste dunque alle critiche e l’appello va respinto con conferma della
decisione impugnata. Le spese processuali, insieme a un’adeguata indennità per
ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La
tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e
13.
LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale
delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità ripetibile è
stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla
tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la
fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta
l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro
il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 20'527.-.
Per i quali motivi,
decide:
1.
L’appello 6 ottobre 2014 di
AP 1 è respinto.
2.
Gli oneri processuali di
appello in complessivi fr. 1’000.-, già anticipati dall’appellante, restano a
suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’100.- per
ripetibili di appello.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso
è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).