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Decisione

12.2014.165

Contratto di subappalto, onere della prova sul valore del lavoro e le spese, contestazione sufficiente

17 luglio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. AP

1, cittadino della __________ domiciliato a __________, lavora come

indipendente nel settore del giardinaggio. AO 1, cittadino italiano residente in

Italia, a __________, è piastrellista indipendente, con attività propria

logisticamente basata (quale frontaliere) a __________. Né l’uno né l’altro

sono iscritti a Registro di Commercio. AP 1 ha inviato a AO 1 cinque fatture per

lavori eseguiti su suo incarico per l’importo complessivo di fr. 20'527.- oltre

ad interessi al 5% dal 6 maggio 2008, azionati in via esecutiva con PE n. __________

dell’UE di Mendrisio. L’escusso ha interposto tempestiva opposizione al suddetto

precetto.

B. Con

petizione dell’8 giugno 2009 AP 1 ha richiesto al Pretore di Mendrisio-Nord di

condannare AO 1 a versargli fr. 20'527.- oltre interessi e di respingere in via

definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Mendrisio. Egli

ha sostenuto l’esistenza di un contratto di subappalto e ha chiesto il

pagamento della relativa mercede. Nella risposta del 4 settembre 2009 il

convenuto si è opposto alla petizione, pure con protesta di tasse, spese e

ripetibili. Egli ha asserito che tra le parti vi era stato un rapporto di

collaborazione qualificabile come una società semplice, così che la mercede

sarebbe stata da richiedersi ai proprietari; inoltre ha sostenuto l’esistenza

di gravi difetti nell’esecuzione delle opere, peraltro fatturate – a suo dire –

con prezzi improponibili. L’attore avrebbe inoltre già incassato

complessivamente fr. 11'450.- per detti lavori e il convenuto potrebbe opporgli

fr. 4’000.- in compensazione per lavori da egli invece eseguiti su altri

cantieri. Infine, con domanda riconvenzionale il convenuto ha chiesto la

restituzione di una serie di oggetti rimasti in possesso dell’attore.

C. Nella

replica del 9 ottobre 2009 l’attore ha contestato l’esistenza di difetti,

nonché una valida e tempestiva notifica degli stessi, rinviando all’istruttoria

la comprova della congruità delle mercedi richieste; si è formalmente opposto

alla domanda riconvenzionale, indicando però che buona parte degli oggetti

reclamatigli sono stati a lungo a disposizione dell’attore riconvenzionale, che

non li ha però mai pretesi, mentre alcuni (pochi) non sarebbero in suo

possesso. Con la duplica dell’11 novembre 2009 il convenuto ha indicato di

avere notificato i difetti all’attore ogni volta che ne avrebbe avuto notizia

da clienti o architetti.

D. All’udienza

preliminare del 16 dicembre 2009 il Pretore ha stralciato la procedura

riconvenzionale. L’istruttoria è consistita nell’audizione di alcuni testi. Al

termine della medesima le parti hanno presentato dei memoriali conclusivi:

l’attore ha sostenuto una mancata contestazione da parte del convenuto delle

ore di lavoro svolte e del materiale utilizzato, il convenuto una mancata

dimostrazione da parte dell’attore delle ore di lavoro prestate.

E. Con

sentenza del 2 settembre 2014 il Pretore ha accertato avantutto che tra le

parti era sorto un contratto di (sub)appalto, e si è dichiarato competente sulla

base dell’art. 5 n. 1 CLug. Il giudice di prime cure ha poi rilevato che nella

fattispecie la mercede è da determinarsi secondo il valore del lavoro e le

spese dell’appaltatore; in tale ambito, l’attore aveva fatto fronte al proprio

onere probatorio per quanto attiene all’entità delle ore lavorative prestate

(la contestazione del convenuto su questo punto sarebbe tardiva) ed al

materiale utilizzato (in particolare a mezzo di documenti), mentre non lo aveva

fatto a fronte della contestazione del convenuto circa i prezzi “improponibili”

esposti. Il Pretore ha pertanto respinto la petizione, caricando la tassa di

giudizio di fr. 900.-, le spese di fr. 200.- e le ripetibili per fr. 1'900.-

all’attore.

F. Con

appello del 6 ottobre 2014 l’attore ha impugnato la sentenza pretorile, con

protesta di tasse, spese e ripetibili. Quest’ultimo, con risposta del 14

novembre 2014 ha chiesto la reiezione dell’appello, pure con protesta di tasse,

spese e ripetibili. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto

necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto

cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura

civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale

in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile

comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art.

405.

cpv. 1 CPC).

2.

Giusta l’art. 308 cpv. 1

CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di

prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti

cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali, l’appello presuppone che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.- (art.

308.

cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è senz’altro una decisione

finale di prima istanza, superiore ai fr. 10'000.-. Pacifica è dunque

l’appellabilità del giudizio impugnato.

3.

L’art. 310 CPC prevede che

con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)

e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appello deve essere motivato

(art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le motivazioni

del Pretore. Vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve confrontarsi in

modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di prime cure e

indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse sarebbero errate e

non potrebbero essere condivise.

4.

In questa sede l’appellante

sostiene di avere fatto puntualmente fronte al proprio onere probatorio in

considerazione anche della mancata puntuale contestazione in merito del

convenuto. Egli rimprovera al Pretore di non aver tenuto conto del fatto che il

convenuto non aveva contestato la quantificazione dei prezzi (della mercede). Rileva,

in particolare, che in risposta il convenuto si era limitato a un’insufficiente

contestazione, avendo solo indicato che“…mai vennero concordati prezzi

essendo tra l’altro quelli esposti improponibili”. L’appellato, per contro,

afferma che tale contestazione era sufficiente e che per le fatture dell’attore

egli aveva esposto (pag. 4) di averle “contestate nel loro quantum”. In

concreto si tratta quindi di valutare se si possano considerare o meno ammessi

gli importi delle fatture oggetto della causa ai sensi del diritto federale e

del Codice di Procedure Civile Ticinese, in vigore fino al 31 dicembre 2010 e

quindi applicabile pure nell’ambito della presente vertenza.

5.

Non è (più) contestato che

tra le parti è sorto un contratto di (sub)appalto ai sensi dell’art. 363 CO,

come accertato dal Pretore. Altrettanto pacifico, ed incontestato, è che non è

stata fissata preventivamente una mercede, così che essa deve essere

determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore (art. 374

CO). Le divergenze tra le parti riguardano la fondatezza e l'entità della

pretesa dell’attore, ovvero l'ammontare della mercede dovuta per il lavoro che

questi pretende di aver svolto su richiesta del committente. L’onere della

prova per quel che concerne l’esistenza e l’entità del vantato diritto incombe

all’appaltatrice che chiede il pagamento della propria mercede (Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR-I, 4a

ed., n. 37 ad art. 373 CO, n. 18

ad art. 374 CO). L’appaltatore deve dimostrare l’esistenza degli elementi che

sono necessari al giudice per fissare il prezzo (Chaix, Commentaire Romand CO-I, n. 35 ad art. 373 CO), in

particolare il valore del lavoro e del materiale come anche i criteri di

calcolo (Zindel/Pulver, op. cit.,

n. 18 ad art. 374 CO). Il committente non è legato ad alcun termine per fare

valere un’inadeguatezza dei costi dell’imprenditore (Buehler, Zürcher Kommentar, Zürich 1998, art. 374 OR, n. 17;

Sem Jud 101/1979 p. 41 segg.). Nella misura nella quale egli non ha

riconosciuto né esplicitamente né implicitamente la fattura dell’imprenditore,

può sempre fare valere l’inadeguatezza delle spese dell’imprenditore e

contestare i principi alla base della fatturazione (DTF 96 II 61 consid.1).

6.

Nella fattispecie l’attore ha

prodotto agli atti cinque fatture (doc. D a H) in cui ha elencato le ore di

lavoro svolte, i prezzi per il materiale e l’uso di automezzi e la tariffa

oraria di fr. 50.-. Il convenuto nella sua risposta ha contestato l’ammontare

della mercede oggetto della vertenza (pag. 6), rilevando che le parti non

avevano mai concordato i prezzi e che quelli esposti dall’attore erano

“improponibili”.

6.1

La contestazione del

convenuto era invero di carattere generale, ma tanto bastava, sufficiente

essendo per lui la contestazione dell’importo preteso, e toccando poi

all’attore (imprenditore) dimostrarne la congruità. Non si potrebbe considerare

proceduralmente ammesso l’importo preteso neppure se esso fosse stato reso

verosimile (dall’attore). Infatti ai sensi dell’art. 8 CC un fatto non è da

considerarsi stabilito che se il giudice ne è convinto: non è di principio

ammissibile giudicare secondo una semplice verosimiglianza laddove manca l’intima

convinzione del giudice o sussiste un dubbio sullo stato dei fatti, oppure

laddove ci si basa su affermazioni rese verosimili, ma non provate (DTF 118 II

235). Né si deve confondere quello che è l’obbligo della parte convenuta di

contestare chiaramente i fatti, pena la loro ammissione (art. 170 cpv. 2

CPC-TI), con l’onere probatorio che compete a chi vuole dedurre il proprio

diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8 CC). In altre

parole, il disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC-TI, secondo il quale solo i

fatti contestati devono essere provati, non esonerava la parte dal proprio

obbligo di provare il benfondato e l’ammontare delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, CPC TI, Art. 170, n.

5); trattasi di punto di vista sostenibile anche secondo la giurisprudenza

federale (Cocchi/Trezzini, op.

cit., Art. 184, n. 16).

6.2

Nella replica l’attore ha

del resto compreso la portata della contestazione del convenuto, indicando che “la

congruità delle fatture potrà essere facilmente dimostrata durante

l’istruttoria” (pag. 3). In concreto, tuttavia, ciò non è avvenuto e l’attore

non ha provato la congruità della sua fatturazione, come a giusta ragione

accertato dal Pretore. I testimoni assunti hanno invero riferito che l’attore

aveva lavorato per il convenuto su diversi cantieri, ma come l’appellante

medesimo ammette implicitamente, dall’istruttoria nulla emerge sulla congruità

della tariffa oraria da lui fatturata e dei prezzi per il materiale e l’uso

degli automezzi (appello, pag. 8).

7.

La decisione del Pretore

resiste dunque alle critiche e l’appello va respinto con conferma della

decisione impugnata. Le spese processuali, insieme a un’adeguata indennità per

ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La

tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e

13.

LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale

delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L’indennità ripetibile è

stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla

tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la

fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore litigioso determinante giusta

l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro

il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 20'527.-.

Per i quali motivi,

decide:

1.

L’appello 6 ottobre 2014 di

AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali di

appello in complessivi fr. 1’000.-, già anticipati dall’appellante, restano a

suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’100.- per

ripetibili di appello.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).