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Decisione

12.2014.166

Contratto di lavoro - disdetta abusiva - lavoro straordinario

13 aprile 2015Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

A. A partire

dal 1° luglio 2009 AP 1 è stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze

dell'impresa E__________ Sagl, attiva nel ramo della costruzione, con la funzione

di disegnatore tecnico per un salario lordo mensile di fr. 3'500.- (doc. N). A

valere dal 1° gennaio 2010 il rapporto di impiego è proseguito, alle medesime

condizioni, con AO 1, società operante nell'ambito immobiliare facente capo,

come la prima, alla medesima persona fisica, il socio e gerente F__________ B__________

(doc. A pag. 2, doc. C e doc. I).

B. Nel corso

del mese di marzo 2012 la datrice di lavoro ha disdetto oralmente il contratto

con effetto al 31 maggio 2012, esonerando la dipendente dallo svolgimento della

prestazione lavorativa.

Tra le parti nel contratto è quindi sorta una controversia in merito alla

validità della disdetta e al pagamento di salario, ore supplementari, vacanze

non godute e indennità (doc. F e G) che non ha trovato una soluzione bonale.

C. Con

petizione 4 gennaio 2013 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di

complessivi

fr. 29'595,58 oltre interessi, di

cui fr. 17'000.- a titolo di indennità per licenziamento abusivo e il resto

quale salario, indennità per le ore straordinarie e il pagamento delle vacanze

non godute. In breve, l'attrice ha imputato il suo licenziamento a una serie di

fattori, rimproverando alla datrice di lavoro un desiderio di rappresaglia nei

suoi confronti a fronte delle legittime richieste di aumento di stipendio, per

il rifiuto opposto alle attenzioni poco gradite del suo superiore e per aver

difeso una collega pure vittima di avances da parte di un altro

dipendente. Il licenziamento risulterebbe pertanto abusivo (art. 336 CO), la

datrice di lavoro essendo venuta meno agli obblighi di protezione di cui

all'art. 328 CO.

D. Con risposta

7 marzo 2013 la convenuta si è integralmente opposta alla petizione,

contestando ogni rimprovero e ribadendo la validità della disdetta e il

pagamento di tutto quanto dovuto alla dipendente. Nella replica e nella duplica

le parti si sono riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste. Esperita

l’istruttoria le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale,

ribadendo le proprie antitetiche posizioni nei rispettivi allegati conclusivi.

E. Con sentenza

4 settembre 2014 il Pretore ha accolto parzialmente la petizione riconoscendo

all’attrice fr. 6'886.- oltre interessi quale indennità per ore straordinarie

svolte. Il giudice di prime cure, accertata la validità e la tempestività della

disdetta, ha per contro respinto le altre richieste. Esonerate le parti dal

pagamento di tasse e spese di giustizia, l’attrice è stata condannata a

rifondere alla convenuta fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali.

F. Con atto di

appello 6 ottobre 2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso

di accogliere integralmente la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili.

Con risposta del 31 ottobre 2014 la convenuta propone la reiezione del gravame

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1°

gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile

svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura

innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2.

Preliminarmente

il primo giudice ha appurato che, a prescindere dai cambiamenti intervenuti

nella persona della datrice di lavoro (essendosi succedute due differenti

società riconducibili allo stesso gruppo e facenti capo alla medesima persona),

per la durata contrattuale in relazione ai diritti della dipendente è

determinante la data di inizio di impiego del 1° luglio 2009.

Verificato il rispetto dei requisiti formali imposti dall’art. 336b CO, ovvero

la tempestiva contestazione e il preliminare tentativo di conciliazione, il

giudice di prime cure ha accennato alle norme legali applicabili alla disdetta

del contratto di lavoro, con riferimento a dottrina e giurisprudenza, in

particolare con riferimento all’ipotesi di abusività della disdetta e al

relativo onere della prova.

Con riferimento al primo motivo invocato dall’attrice a sostegno dell’abusività

della disdetta, il Pretore ha ritenuto inconsistente la tesi che vorrebbe

mettere in relazione la decisione della datrice di lavoro con le pretese

salariali avanzate dalla dipendente. Oltre a rilevare una contraddizione tra le

differenti circostanze invocate nella petizione e nella replica, il giudizio

pretorile ha concluso che nessuna delle due tesi risulta comunque provata alla

luce di quanto emerso dall’istruttoria.

Il Pretore ha pure fatto sopportare all’attrice le conseguenze della mancata

prova della seconda circostanza da questa invocata, ovvero le pretese

attenzioni particolari o avances da parte del responsabile aziendale

e direttore nei confronti della dipendente. A prescindere dalle lacune

probatorie al riguardo, il lungo tempo trascorso tra l’episodio invocato

(situato nel periodo settembre/ottobre 2011) e il momento nel quale secondo la

stessa attrice i buoni rapporti tra le parti si sarebbero guastati (verso la

fine di febbraio 2012), a mente del primo giudice induce ad escludere un nesso

con il contestato licenziamento del marzo successivo.

Pure la terza circostanza che, secondo l’attrice, avrebbe concorso nel determinare

la decisione della datrice di lavoro di interrompere abusivamente il rapporto

di lavoro, non risulta provata a mente del primo giudice. Non solo l’attrice

non è stata in grado di dimostrare le attenzioni particolari che un dipendente

con ruolo di responsabilità avrebbe rivolto ad una collega, ma neppure

l’istruttoria ha dimostrato che il socio gerente della società abbia

effettivamente saputo di questo episodio e del fatto che l’attrice si sia in

qualche modo schierata a sostegno della pretesa vittima o ne sia divenuta la

confidente.

Il giudice di prime cure ha quindi proceduto ad esaminare le circostanze

invocate dall’attrice a sostegno della tesi che l’avrebbe vista vittima di un

trattamento qualificato come mobbing, ovvero contrario ai disposti di

cui agli art. 336 CO e 328 segg. CO. Ricordate dottrina e giurisprudenza in

merito alla relazione tra un simile trattamento della dipendente e la

successiva disdetta, il Pretore ha accertato come sulla base degli atti

istruttori e delle stesse ammissioni dell’attrice la situazione lavorativa non

abbia presentato problemi particolari almeno fino al 24 febbraio 2012. Malgrado

dopo tale data il clima interno all’azienda sia risultato piuttosto teso, il

primo giudice ha ritenuto che questa situazione non interessasse tanto

l’attrice quanto piuttosto l’azienda in generale, confrontata con la forte

personalità di un suo responsabile, ai cambiamenti organizzativi da questi

operati e ai conseguenti disagi e malumori, sfociati anche nella decisione di

alcuni collaboratori di lasciare l’azienda. Dalle circostanze non è pertanto

emerso, a mente del Pretore, né persecuzione, né ostruzionismo nei confronti

dell’attrice.

Appurate le circostanze che hanno creato situazioni in cui sono aumentati

carico di lavoro per la dipendente e si sono create aspettative maggiori nei

suoi confronti, il giudizio pretorile conclude identificando quale verosimile

motivo del licenziamento l’insoddisfazione della datrice di lavoro, in un clima

generale che ha portato tutte le parti a sopportare tensione, insoddisfazione e

nervosismo.

Con riferimento alle pretese pecuniarie dell’attrice il Pretore ha anzitutto

ritenuto che nulla sia dovuto a titolo di aumento salariale, nessun accordo in

tal senso essendo risultato dimostrato. Pure la richiesta di remunerazione di

dodici giorni di vacanza non goduti è stata respinta, ritenuto come la

dipendente abbia potuto fruirne essendo stata esonerata dal fornire la

prestazione lavorativa per oltre due mesi (ovvero dal giorno del licenziamento

il 16 marzo 2014 sino al termine del rapporto di impiego il 31 maggio

successivo) e non avendo necessitato di tempo per la ricerca di un nuovo

impiego.

Infine il Pretore ha parzialmente riconosciuto la pretesa dell’attrice relativa

alle ore supplementari svolte, limitatamente a fr. 6'886.- oltre interessi dal

31.

maggio 2012.

3.

Nel

proprio appello l'attrice rimprovera al primo giudice un errato accertamento

dei fatti, per non aver considerato le testimonianze assunte nel loro insieme,

e un’applicazione scorretta del diritto.

In termini generali l’appellante afferma di aver apportato “degli indizi

convincenti che possono giustificare appieno l’applicazione degli art. 366 e

segg. CO” e, ricordato come dottrina e giurisprudenza pongano un limite

all’esigenza probatoria per non rendere illusoria la tutela dei diritti del

dipendente, rimprovera al Pretore di aver a torto ritenuto giustificati i

motivi “inconsistenti e poco plausibili” addotti a giustificazione della

disdetta (appello pag. 3 n. 2).

4.

Per prima

cosa l’appellante ritiene che, contrariamente a quanto ritenuto nel giudizio

impugnato, le molestie (intese come indebiti interessamenti a carattere

sessuale) subite in azienda da lei e dalla collega S__________ D__________

risultino comprovate. A torto. A sostegno di questa sua tesi l’appellante altro

non invoca che le circostanze già esaminate correttamente dal primo giudice,

che non poteva far altro che considerarle irrilevanti nella peraltro limitata

misura in cui risultano provate. Tale è ad esempio il fatto di aver ricevuto in

dono, in occasione delle festività natalizie, un gioiello dal responsabile

dell’impresa. E’ la stessa appellante ad affermare che un regalo di questo tipo

dimostrerebbe un interesse personale non attinente all’attività lavorativa se

messo in relazione alle avances formulate nei suoi confronti poche

settimane prima dal medesimo superiore e preteso spasimante. Sennonché questa

seconda circostanza è risultata non dimostrata e a torto l’appellante pretende

il contrario invocando le sue stesse dichiarazioni o le confidenze che pretende

di aver fatto ad una collega. A ben vedere la circostanza delle molestie non

risulta neppure essere stata allegata in modo adeguato. Non ve ne è

praticamente traccia nell'allegato introduttivo, incentrato sulla tesi del licenziamento

quale rappresaglia per le pretese di aumento salariale, e neppure nelle

comparse successive l'attrice specifica cosa sarebbe successo, limitandosi a

dare una sua soggettiva quanto generica qualifica di molestia ad un

atteggiamento rimproverato al suo superiore. Irricevibile per carente

motivazione (art. 311 CPC) risulta inoltre la del tutto generica pretesa di “mancanza

di rispetto nei confronti della figura femminile” (appello pag. 4 n. 3a)

deducibile dagli atteggiamenti avuti dai due responsabili aziendali F__________

B__________ e G__________ A__________. Se anche si volesse avvalorare tale interpretazione

meramente soggettiva delle dichiarazioni rese dai testi, questa si riferisce comunque

ad atteggiamenti imputabili al dipendente G__________ A__________ e

l'appellante neppure pretende e argomenta per quali motivi di questo possa in

qualche modo essere reso responsabile F__________ B__________, ovvero colui al

quale viene rimproverata la scelta di averla licenziata.

5.

L'appellante

ribadisce come uno dei motivi che avrebbero indotto la datrice di lavoro a

decidere per una disdetta sarebbe il fatto di essere stata la confidente di una

collega rimasta vittima di molestie da parte di un collega con ruolo di

responsabilità. La censura va respinta. Anzitutto il Pretore ha correttamente

dedotto che la molestia descritta dall'attrice non può ritenersi dimostrata a

fronte di contrapposte dichiarazioni dei diretti interessati e vista l'assenza

di altri riscontri probatori o dichiarazioni di testi in grado di riferire

sulla base di percezioni dirette. Il primo giudice ha poi correttamente

rilevato come determinante non è comunque la conferma delle asserite avances

o molestie (episodi se del caso avvenuti tra persone estranee a questo

procedimento), quanto piuttosto la relazione tra le asserite confidenze su

questo fatto e la decisione presa da F__________ B__________ di licenziare

l'attrice. L'istruttoria non ha dimostrato nulla a questo proposito e le tesi

dell'attrice, a ben vedere già carenti in prima sede dal punto di vista

dell'esigenza di allegazione e specificazione, si esauriscono anche dinanzi a

questa Corte con l'esposizione in un mero teorema. A torto l'appellante

pretende infatti che un legame tra le due circostanze sia evidente, nonché

oggettivo. In modo peraltro irrito (poiché proposto in questi termini per la

prima volta in questa sede) l'appellante pretende che la datrice di lavoro abbia

deciso di licenziarla per impedirle di difendere la collega vittima di

molestie, a fronte di una pretesa impossibilità per la convenuta di licenziare anche

la collega per non correre il rischio di un processo per molestie e una cattiva

pubblicità. Autodefinendosi "una figura femminile forte"

(appello pag. 5 n. 3 b) l'appellante ritiene quindi di essere stata per questo abusivamente

licenziata per evitare di doversi confrontare con lei. La tesi, di cui peraltro

non vi era accenno alcuno nell'allegato introduttivo, si esaurisce in una

semplice opinione soggettiva o per meglio dire in una congettura, che non si

confronta minimamente con la conclusione pretorile, in particolare laddove il

primo giudice ha concluso che non vi è prova del fatto che F__________ B__________

sapesse del preteso episodio delle moleste, delle relative confidenze o di

interventi dell'attrice a difesa o a supporto della collega indicata quale

vittima (sentenza impugnata pag. 6 consid. 9.1.3). Anche da questo punto di

vista la censura risulta pertanto irricevibile per carente motivazione (art.

311.

CPC).

6.

L'appellante

rimprovera inoltre al Pretore di non aver ravvisato una situazione di mobbing

che emergerebbe dall'insieme delle circostanze a torto considerate

singolarmente nel giudizio impugnato. L'appellante propone quindi la sua

lettura di questi fatti a comprova della sua tesi. Sennonché le prime due

circostanze così invocate, ovvero l'abuso della datrice di lavoro

nell'esercizio delle prerogative conferitele ai sensi dell'art. 321d CO e

l'inadeguatezza del salario a fronte dei compiti di responsabilità assegnati

alla dipendente, risultano addirittura nuove e non hanno fatto oggetto di

istruttoria. A torto l'appellante pretende che sia dimostrata la ripetuta

richiesta di aumento salariale e il ripetuto rifiuto, circostanza invocata

quale indizio di una disdetta per rappresaglia e in quanto tale abusiva. Come

correttamente considerato dal primo giudice questa tesi si pone in

contraddizione con quella esposta nella petizione, con la quale l'attrice

pretendeva invece di aver raggiunto un accordo per un aumento salariale e che

proprio la richiesta di vedersi pagato quanto pattuito avrebbe indotto la controparte

a disdire il contratto (petizione pag. 4 n. 2).

Senza confrontarsi con le deduzioni pretorili e quindi nuovamente in modo

carente dal punto di vista delle motivazioni (art. 311 CPC) l'appellante espone

ampie deduzioni personali su molteplici episodi che a suo parere sarebbero

avvenuti nell'ambito lavorativo e che, sempre secondo una sua soggettiva

interpretazione, concorrerebbero a fornire gli elementi atti a comprovare una

situazione di mobbing e un conseguente licenziamento abusivo.

Seguendo questa impostazione l'appellante attribuisce significati soggettivi a

singoli episodi che avrebbero come denominatore comune l'ostilità nei suoi

confronti, confondendo indistintamente circostanze di vario genere e peraltro imputabili

a non meglio precisati responsabili. Dagli spostamenti di collaboratori

all'interno degli uffici della ditta, sino alla difficoltà a ottenere la

collaborazione da colleghi e superiori, dall'ambiente lavorativo teso e

difficile per tutti, alla partenza volontaria o imposta di numerosi dipendenti

in particolare con funzione dirigenziale, tutto concorrerebbe a confermare una

sorta di mobbing generalizzato del quale sarebbero state vittime un alto

numero di persone, non meglio precisate e identificate. A ciò si aggiungerebbe

l'aumento di oneri e incombenze senza corrispettivo riconoscimento economico e

ingiustificati rimproveri di manchevolezze nello svolgimento delle mansioni

affidate.

Ancora una volta le lamentele sono carenti dal punto di vista delle motivazioni

(art. 311 CPC) esaurendosi in pure dichiarazioni di parte e in soggettive

interpretazioni.

7.

L'appellante

rimprovera al Pretore di aver intravvisto una giustificazione al licenziamento

nel mancato raggiungimento dell'obiettivo imposto alla dipendente di "portare

nuovi clienti" (appello pag. 9). Sennonché nessuna deduzione di questo

tipo è ravvisabile nella sentenza impugnata, che al contrario sottolinea come

permangano fondati dubbi sulla questione a sapere se errori possano essere

realmente imputati alla dipendente, tenuto conto dell'assunzione quale

disegnatore tecnico e delle mansioni successivamente affidatele (sentenza pag.

8.

consid. 9.3). Il "clima teso, insoddisfatto e nervoso da parte di

entrambe le parti" (sentenza pag. 9 consid. 9.3) è stato dedotto dal

primo giudice da un insieme di circostanze, ciò che l'ha portato a raggiungere

il convincimento che l'insoddisfazione del datore di lavoro sia verosimilmente

alla base del licenziamento. Contrariamente a quanto pretende l'appellante non

è stata affatto avvalorata dal primo giudice la tesi di colpe per il mancato

raggiungimento di obiettivi o per errori rilevanti nell'adempimento dei suoi

compiti. Il giudizio regge pertanto alla critica dell'appellante che

erroneamente pretende spettasse piuttosto alla convenuta fornire la "prova

che potesse rendere verosimile la presenza di un motivo oggettivo per il

licenziamento" (appello pag. 10 consid. 5).

8.

Non sono

atte a sovvertire l'esito del giudizio neppure le circostanze invocate

dall'appellante, sostanzialmente per la prima volta e quindi in modo irrito,

relative alle modalità di licenziamento di altri collaboratori o al carattere

vessatorio del certificato di lavoro rilasciatole (doc. I). A questo riguardo

giova precisare che l'attrice non ha formulato richiesta alcuna di rilascio di

un certificato corretto conforme ai dettami imposti dall'art. 330a CO,

limitandosi a lamentare genericamente l'inadeguatezza o il carattere illecito

di quello consegnatole.

9.

L'appellante

rimprovera al Pretore di aver riconosciuto solo una parte della pretesa di

remunerazione delle ore straordinarie, apprezzando in modo incompleto e

scorretto i fatti emersi dall'istruttoria, in particolare i molteplici

riscontri sul lavoro da lei svolto il sabato. In luogo delle 275 ore

straordinarie riconosciute dal primo giudice l'appellante ritiene comprovato lo

svolgimento di complessive 350 ore di lavoro straordinario.

La censura non merita accoglimento. A ben vedere il Pretore ha già

generosamente riconosciuto una buona parte delle pretese benché confrontato con

un'allegazione carente dell'attrice. Questa ha infatti omesso di indicare con

un minimo di dettaglio i giorni e il numero di ore giornaliere a suo dire svolte

fuori dall'orario pattuito. Il conteggio elaborato dalla dipendente

all'attenzione del suo legale (e-mail del 26 marzo 2012, doc. Z6) altro non è

che una ricapitolazione sommaria con l'elenco del totale mensile delle ore

asseritamente svolte, per il periodo trascorso dal mese di maggio 2011 al

febbraio 2012. Nulla di più dettagliato è stato prodotto o elaborato benché l'attrice

stessa, in occasione della deposizione resa all'udienza del 19 maggio 2014,

abbia dichiarato di disporre di conteggi tenuti su agenda personale, accennando

anche alle modalità di elaborazione di tali dati. Il Pretore ha indicato

dottrina e giurisprudenza in merito all'onere della prova e alla possibilità di

una stima in applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, ma nel caso concreto la

dipendente è venuta meno all'onere di allegare e provare, perlomeno nella

misura del possibile, tutte le circostanze che permettono di apprezzare il

numero di ore supplementari eseguite (sentenza II CCA del 14 giugno 2011 inc.

n. 12.2010.195). L'appellante non può pertanto dolersi del mancato accoglimento

della totalità delle sue pretese a questo riguardo, il giudizio pretorile

avendo già assecondato buona parte delle pretese estrapolando le ore

presumibilmente svolte dall'attrice, sulla base di elaborazioni teoriche, dalle

dichiarazioni rese dai testi (sentenza impugnata pag. 11 consid. 12.2).

10.

Al Pretore viene inoltre

rimproverato di non aver riconosciuto la pretesa di versamento del supplemento

salariale di fr. 500.- mensili a valere dal 1° gennaio 2012. La critica è

irricevibile poiché si riduce all'invocazione, peraltro generica, di un accordo

verbale, rispettivamente di un riconoscimento dell'aumento per atti concludenti

della datrice di lavoro, deducibile dal versamento di fr. 500.- nel corso del

mese di gennaio 2012.

Il primo giudice ha ampiamente esposto gli elementi sulla base dei quali ha

imputato all'attrice il venir meno all'onere della prova a questo riguardo, e

l'istruttoria ha peraltro fatto emergere elementi che smentiscono la tesi

dell'accordo. Quanto riferito dalla responsabile del personale e autrice

materiale dei conteggi di stipendio risulta eloquente al proposito (deposizione

10.

dicembre 2013, pag. 4, della teste R__________ C__________). Il "conteggio

salario gennaio 2012" (doc. D) indica espressamente uno stipendio base

di fr. 3'500.- e una provvigione di fr. 500.-. Nulla è stato obiettato al

proposito di quest'ultima qualifica della somma aggiuntiva e non risulta che la

dipendente abbia contestato il conteggio del mese successivo o avanzato

rivendicazioni al proposito se non a seguito del contenzioso sorto dopo il

licenziamento. Correttamente il Pretore ha quindi negato l'esistenza di un accordo

per un aumento di stipendio a partire dal 1° gennaio 2012.

11.

L'attrice censura infine la

deduzione pretorile che ha negato il diritto al pagamento delle dodici giornate

di ferie asseritamente non godute. Le tesi sollevate in appello a questo

riguardo risultano anzitutto irricevibili, siccome in gran parte proposte per

la prima volta (art. 317 CPC) e poiché non si confrontano adeguatamente con la conclusione

pretorile. Correttamente il primo giudice ha infatti esaminato la questione

sulla base delle circostanze invocate dall'attrice, riconducibili

sostanzialmente alla sola difficoltà di conciliare il godimento delle vacanze

residue con l'esigenza di attivarsi nella ricerca di un nuovo impiego, attività

alla quale avrebbe a suo dire dedicato i mesi di aprile e maggio (petizione 4

gennaio 2013 pag. 5 n. 4). Con la replica l'attrice ha aggiunto a questa

considerazione solo una categorica affermazione secondo la quale "le

vacanze non possono essere svolte durante il periodo di disdetta"

(replica 29 aprile 2013 pag. 8). L'istruttoria ha invece fatto emergere come la

ricerca di un nuovo impiego non abbia comportato alcun dispendio rilevante,

l'attrice essendo stata assunta praticamente subito da un nuovo datore di

lavoro (sentenza impugnata pag. 10 consid. 11 .3), circostanza non contestata

in questa sede. L'appellante invoca ora invano e per la prima volta altre circostanze,

quali l'assenza di avvertimento o addirittura una mancanza di chiarezza in

merito all'effettivo esonero dall'obbligo di lavorare. La tesi è finanche

temeraria se si considera quanto indicato negli allegati di causa (petizione

pag. 3:"con esonero dallo svolgimento della prestazione lavorativa").

A fronte di un licenziamento verbale intervenuto il 16 marzo 2012, con effetto

al 31 maggio successivo, non risulta comunque dagli atti che l'attrice abbia

ancora svolto le sue mansioni lavorative, circostanza peraltro mai pretesa nel

corso di causa. Sono gli stessi documenti prodotti dall'attrice a dimostrare il

contrario, come emerge dagli scritti 29 marzo 2012 e 30 aprile 2012 della sua

patrocinatrice (doc. F e G) che accennano addirittura all'avvenuta riconsegna

delle chiavi (doc. E).

Ancor più temeraria appare l'invocazione di un impedimento allo svolgimento dei

dodici giorni di vacanza residui (durante il periodo decorso dal 16 marzo al 31

maggio 2012) a seguito di un'inabilità lavorativa. Oltre ad essere stata inadeguatamente

allegata (con un solo accenno a generici problemi di salute a pag. 6 delle

conclusioni 7 luglio 2014) la circostanza non ha trovato riscontro alcuno, il

doc. Q invocato non potendo provare nulla al riguardo.

12.

In conclusione merita conferma

la decisione del primo giudice che ha negato l'abusività del licenziamento della

dipendente, respinto la pretesa risarcitoria avanzata, così come le pretese

salariali e a titolo di vacanze non godute, e accordato un'indennità per le ore

straordinarie svolte.

13.

Ne discende che l’appello, per

quanto ricevibile, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul

diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c

CPC). Le spese ripetibili della procedura d'appello, calcolate sulla base del

valore litigioso di fr. 22'709,58, determinante anche ai fini di un eventuale

ricorso in materia civile al Tribunale federale, seguono la soccombenza.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG

decide:

1. L’appello 6 ottobre 2014 di

AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si prelevano spese

processuali. L'appellante rifonderà alla parte appellata fr. 1'500.- per

ripetibili d'appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto

del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).