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Decisione

12.2014.167

Tassazione della nota professionale

31 gennaio 2017Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

12.2007.127), il Pretore ha statuito il 18 ottobre 2013, condannando la

convenuta a versare all’attore fr. 44'763.10 oltre interessi al 5% dal 1°

giugno 2005.

In sintesi, il Pretore ha

accertato che l’infortunio subito dall’attore aveva avuto ripercussioni sulla

capacità lavorativa per il periodo dal 12 novembre 1995 al 30 marzo 2001 e ha

conseguentemente determinato il risarcimento per la perdita di guadagno

relativa a tale periodo, respingendo invece le ulteriori pretese dell’attore,

rilevando la simulazione messa in atto da costui con l’aiuto della moglie e di

alcuni amici, smascherata in corso di causa dalle indagini della convenuta,

allo scopo di ottenere dall’assicurazione prestazioni non dovute. Per quel che

concerne le spese giudiziarie, il Pretore ha posto la tassa di giustizia e le

spese peritali a carico dell’attore e per esso, al beneficio dell’assistenza

giudiziaria, a carico dello Stato e ha stabilito le ripetibili dovute

dall’attore alla convenuta, non coperte dall’assistenza giudiziaria.

L’appello 18 novembre 2013 con il quale l’attore ha chiesto la riforma del

giudizio è stato respinto con sentenza 28 febbraio 2014 da questa Camera,

confermata con sentenza 6 maggio 2014 del Tribunale federale.

2. Con decisione 25 settembre

2014 il Pretore ha statuito in merito alla tassazione delle note d’onorario del

10 marzo 2008, di fr. 56'450.-, e del 27 marzo 2014, di fr. 15'210,85,

accogliendo solo parzialmente la richiesta del patrocinatore, al quale è stato

riconosciuto un onorario di fr. 4'500.-, oltre spese per fr. 500.- e IVA.

Con una succinta motivazione il giudice di prime cure ha ritenuto di poter

ammettere unicamente il lavoro svolto dal patrocinatore ai fini

dell’ottenimento della somma di circa fr. 45'000.- riconosciuti al suo

rappresentato a titolo di risarcimento danni. A mente del Pretore la pretesa

azionata eccedente tale importo sarebbe stata priva di probabilità di esito

favorevole, con riferimento specifico al comportamento simulatorio dell’attore

emerso in corso di causa.

3. Con reclamo 7 ottobre 2014

l’avv. RA 1 impugna la citata decisione di cui chiede in via principale la

riforma nel senso di riconoscere integralmente le note d’onorario presentate e,

subordinatamente, di rinviare l’incarto al Pretore per nuova tassazione.

Il reclamante, rievocate le fasi essenziali della procedura con particolare

riferimento alle decisioni che hanno condotto alla concessione dell’assistenza

giudiziaria al suo patrocinato, rimprovera al Pretore un erroneo accertamento

dei fatti e un errore nell’applicazione del diritto.

A suo parere l’estensione del beneficio dell’assistenza giudiziaria va

confermata alla luce del principio della res judicata, essendo già stata

oggetto di una sentenza della scrivente Camera (sentenza del 7 dicembre 2007

inc. 12. 2007.115) che ha concesso il gratuito patrocinio senza alcuna

limitazione con riferimento all’ammontare della pretesa oggetto della causa.

Il reclamante rileva inoltre come il Pretore non possa ora invocare l’abuso

nella richiesta di gratuito patrocinio, con riferimento all’esito del rapporto

investigativo attestante un comportamento simulatorio dell’attore, siccome non

avrebbe ritenuto di procedere tempestivamente ad una revoca ai sensi dell’art.

21 cpv. 1 lett c Lag (nella versione allora in vigore).

Il Pretore non avrebbe inoltre considerato il fatto che la petizione è stata

introdotta allorquando l’attore era inabile al lavoro già da cinque anni e

l’assicuratore Lainf aveva riconosciuto una rendita intera di durata

indeterminata per i postumi dell’incidente subito, ciò che permetteva di

ritenere le richieste verso la convenuta tutt’altro che pretestuose. A quel

momento, a fronte di una chiara inabilità, non era infatti per nulla agevole e

scontata la valutazione di una serie di aspetti medici di dettaglio, che già

sono di difficile comprensione e constatazione per uno specialista, che

permettessero di distinguere in quale misura l’incapacità al lavoro con una

forte connotazione psichica e una pluriennale assenza dal lavoro fosse di

natura posttraumatica e in quale misura.

4. Il reclamo merita

accoglimento parziale e il giudizio pretorile impugnato non può trovare

conferma.

Anzitutto il Pretore è venuto meno all’obbligo di motivazione, limitandosi ad

esporre una conclusione in termini estremamente succinti senza indicare gli

elementi su cui si basa tale giudizio, rimasti perlopiù sottintesi.

In modo lapidario e infondato il giudizio pretorile nega a posteriori ogni

possibilità di esito favorevole alla domanda di causa per la parte eccedente la

somma effettivamente riconosciuta di fr. 45'000.- circa. Tale conclusione,

oltre che immotivata, si scontra con le considerazioni già emerse dal giudizio

del 7 dicembre 2007 (inc. 12.2007.115) con il quale questa Camera aveva accolto

la domanda di gratuito patrocinio annullando la decisione in senso contrario

emessa il 2 maggio 2007 dal primo giudice.

Con riferimento alla questione del “comportamento simulatorio”

dell’attore, peraltro appena accennato nella decisione ora impugnata,

nell’ottica della sicurezza giuridica non può trovare conferma la scelta del

Pretore di non aver provveduto a suo tempo e senza indugio ad emanare una

decisione di revoca della concessione del gratuito patrocinio, attendendo

invece la conclusione della procedura per invocare tale circostanza ai fini di

negare il diritto del patrocinatore alla remunerazione (ICCA 9 ottobre 2009

inc. n. 11.2009.119, pag. 6 consid. 6 e).

Si rileva peraltro come nel caso concreto debbano valere per analogia i principi

esposti dalla giurisprudenza in materia di revoca del beneficio del gratuito

patrocinio, qualora in corso di causa emergano elementi atti a far

riconsiderare il primo giudizio su questo aspetto. Essa pone infatti limiti a

fronte dell’evidente esigenza di tutelare la buona fede che il patrocinatore ha

riposto nello Stato in merito alla remunerazione del lavoro prestato e al

rimborso delle spese sostenute. Infatti, il comportamento scorretto del

patrocinato non può essere semplicemente imputato al patrocinatore, a maggior

ragione con effetti retroattivi, se a quest’ultimo non è possibile rimproverare

un comportamento scorretto o in malafede (TF 11 aprile 2016 4D_19/2016).

La deduzione pretorile che nega la possibilità di esito favorevole della causa

alla luce dell’ingannevole simulazione messa in atto dall’attore è peraltro

contraddetta dalle chiare indicazioni contenute nel giudizio 7 dicembre 2007 di

questa Camera (inc. 12.2007.115). Già in quel frangente infatti, emersa la

simulazione sulla base del rapporto investigativo assunto agli atti, questa

Camera ha comunque indicato come il comportamento simulatorio fosse di rilievo

in relazione alle condizioni di salute dell’attore a quel momento e all’agire

compiacente di parenti e persone vicine, senza per questo che venisse meno

l’esigenza di assumere mezzi di prova utili a provare o escludere il

Considerandi

pregiudizio e l’esistenza di un nesso di causalità naturale, in particolare con

l’audizione dei medici e l’allestimento di una perizia tecnico-meccanica e di

una perizia medica (pag. 10 consid. 7.2). Già allora il giudizio pretorile che

aveva invece negato l’assunzione delle prove e respinto la pretesa di

risarcimento a seguito dell’agire simulatore dell’attore era quindi stato

annullato.

Non può altresì essere di sostegno alla conclusione del Pretore la menzionata

sentenza del 28 febbraio 2014 con la quale questa Camera aveva respinto la

domanda di assistenza giudiziaria relativa all’appello del 18 novembre 2013. In

quelle circostanze infatti, ai fini del diniego, non hanno avuto alcuna

rilevanza le questioni della possibilità di esito positivo dell’ingente pretesa

risarcitoria inizialmente formulata con la petizione, rispettivamente del

comportamento simulatorio emerso in corso di istruttoria. Quel giudizio si era

limitato ad esaminare la possibilità di esito favorevole di un appello

circoscritto alla questione subordinata del computo degli interessi sulla somma

di danno riconosciuta in prima sede, rispettivamente ad una pretesa formulata

per la prima volta in appello e come tale di primo acchito improponibile

(sentenza cit. pag. 6 consid. 7).

5.

Visto quento precede, il

giudizio pretorile non potendo trovare conferma, l’avvocato reclamante ha

diritto a vedersi riconoscere l’onorario per il lavoro svolto tenuto conto

dell’intero effettivo valore litigioso e non solo di un valore litigioso

ridotto alla parte riconosciuta con il giudizio di merito.

Tenuto conto delle particolari circostanze, dell’esigenza di celerità visto il

lungo tempo trascorso, nonché la scelta del primo giudice di rinunciare ad

esporre un’adeguata motivazione per un giudizio tanto categorico quanto

rilevante finanziariamente per il richiedente (al quale è stato riconosciuto un

importo di soli fr. 5'000.- più IVA a fronte di una pretesa di oltre fr. 70'000.-),

questa Camera ritiene di poter procedere direttamente alla tassazione delle

note d’onorario esposte dal reclamante, senza rinviare gli atti al primo

giudice per un nuovo giudizio.

6.

6.1.

Il reclamante ha chiesto la tassazione delle due note d’onorario emesse per il

patrocinio relativo alla medesima procedura. Egli aveva infatti emesso una

prima nota datata 10 marzo 2008 per il patrocinio della fase di procedura

sfociata nel giudizio pretorile del 2 maggio 2007 che aveva respinto la

petizione (sentenza poi annullata con il summenzionato giudizio di questa Camera,

inc. 12.2007.126, che aveva ritornato gli atti al primo giudice per

l’istruttoria e il nuovo giudizio, poi emesso il 18 ottobre 2013). Il Pretore

aveva risposto con lo scritto 11 marzo 2008 al patrocinatore di non ravvisare

motivi per una tassazione intermedia della nota e che vi avrebbe dato seguito

solo una volta terminata la procedura.

La seconda nota d’onorario presentata dal patrocinatore il 28 marzo 2014 si

riferisce quindi alla successiva fase di patrocinio, a partire dal 24 aprile

2008.

fino alla conclusione della procedura in prima sede.

6.2

Con riferimento alla nota d’onorario del 10 marzo 2008, di complessivi fr.

56'450.- (spese e IVA comprese), va rilevato come il patrocinatore abbia

esposto un onorario di fr. 51'035,35 pari al 5% del valore di causa calcolato

in fr. 1'458'152,70, ridotto del 30%. Il patrocinatore ha quindi

sostanzialmente applicato i parametri di calcolo secondo la formula ad

valorem dell’allora vigente tariffa (TOA), senza fornire un dettaglio

esplicito del tempo impiegato per lo svolgimento del mandato, peraltro

descritto solo per sommi capi.

Pur evitando di incorrere nell’erroneo schematismo applicato dal Pretore,

bisogna comunque considerare come l’elevata pretesa complessivamente formulata

con la petizione fosse esagerata e sia stata massicciamente ridotta in sede di

conclusioni. L’attore, senza fornire una precisa ricapitolazione e omettendo di

formulare un petitum con una cifra definita, ha chiesto che venisse “giudicato

come richiesto nella petizione con gli aggiornamenti di cui al presente

allegato, redatto alla luce dell’istruttoria” (conclusioni del 6 novembre

2012, pag. 24, Atto XIII). Nell’allegato conclusivo egli ha quindi elencato le

varie poste per una somma complessiva di circa fr. 758'000.-, ovvero

pressappoco la metà di quanto inizialmente preteso, pur negando la rilevanza

delle emergenze istruttorie che hanno fatto emergere una situazione

sostanzialmente diversa da quella posta alla base della quantificazione delle

pretese iniziali. Lo stesso attore ha riconosciuto con le conclusioni di aver

avuto un comportamento scorretto atto ad accentuare con l’inganno la reale portata

del pregiudizio alla salute subito, salvo non accettare che questo potesse

avere influsso sulla valutazione del danno effettivo e la conseguente

quantificazione della pretesa risarcitoria. Ne discende che il valore di fr.

1'458'152,70 risulta manifestamente sproporzionato al valore di causa

effettivo, anche nell’ipotesi migliore per le tesi esposte dall’attore con le

conclusioni.

Va inoltre evidenziato

come la causa non presentasse particolari complessità dal punto di vista

giuridico, rilevanti essendo soprattutto gli accertamenti medici peritali che

si sono resi possibili senza difficoltà particolare di patrocinio.

Si rileva inoltre come il mandato sia stato svolto dal legale anche a favore

della moglie e dei figli dell’attore, per procedure analoghe e in parte

congiunte (si veda il giudizio unico finale del Pretore del 18 ottobre 2013

inc. OA.2005.168/169/170). Benchè il patrocinatore sottolinei espressamente che

il compenso per quelle prestazioni non è stato compreso nelle note esposte, si

può comunque tener conto dei vantaggi per il patrocinatore derivanti dalle

evidenti sinergie sorte tra le varie cause promosse, in particolare per

l’elaborazione degli allegati fondati sullo stesso complesso di fatti e per

l’istruttoria vertente sugli stessi aspetti.

Ne discende che, pur considerando come riferimento per il calcolo dell’onorario

l’abrogata TOA, in particolare le percentuali indicate all’art. 9 (dal 4 al

7%), tenuto conto della riduzione al 70% in applicazione dell’art. 36 cpv. 1

LTG, si giustifica di riconoscere un onorario complessivo di fr. 30'000.- per

l’intera procedura.

6.3

Con riferimento all’onorario di fr. 12'816,65 esposto nella nota del 27

marzo 2014 (di complessivi fr. 15'210,85.- IVA compresa) non vi sono motivi per

riconoscerlo in aggiunta a quanto già calcolato con la tassazione della nota

del 10 marzo 2008. Il patrocinatore non ha indicato per quali motivi dovrebbe

avere diritto, oltre all’onorario complessivo calcolato in applicazione

dell’art. 9 TOA sulla base del valore di causa, a vedersi riconoscere pure un

ulteriore onorario di fr. 12'816,65 sulla base del preteso dispendio orario

effettivo e di una tariffa oraria di fr. 200.- per la fase finale del medesimo

mandato. La fase di lavoro in questione è infatti già stata considerata nel

calcolo dell’onorario riconosciuto sulla base della prima nota (consid. 6.2).

6.4

Con riferimento alle spese esposte (di fr. 1'427,50 nella nota d’onorario del

10.

marzo 2008 e ulteriori fr. 1'279.- in quella del 27 marzo 2014) non vi sono

motivi per non riconoscerne l’ammontare complessivo di fr. 2'706,50.

6.5

Con riferimento all’imposizione ai sensi della Legge federale concernente

l’imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) va considerato come il tasso del 7,6%

risulti applicabile solo per le prestazioni precedenti il 1° gennaio 2011, data

a partire dalla quale è in vigore un tasso pari a 8%.

Sulla base delle informazioni fornite dal reclamante appare pertanto adeguato

riconoscere il tasso IVA aumentato su un onorario di fr. 7'500.- e su spese di

fr. 850.-.

7.

In

conclusione, per entrambe le note d’onorario soggette a tassazione viene

riconosciuta al reclamante la somma di fr. 30'000.- per onorari oltre a fr.

2'706,50 per spese e IVA calcolata come al considerando precedente.

8.

Viste le circostanze si

prescinde dal prelievo di spese processuali. Al reclamante si riconoscono

ripetibili ridotte ritenuto che il reclamo è stato accolto sul principio, ma

solo parzialmente accolto sull’importo richiesto.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Il reclamo 7 ottobre 2014

dell’avv. RA 1 è parzialmente accolto e i dispositivi n. 1 e 2 della decisione

25 settembre 2014 della Pretura del Distretto di Bellinzona sono così

riformati:

1. A favore del patrocinatore è riconosciuto un

onorario di fr. 30'000.-, oltre ad un rimborso spese di fr. 2'706,50.

2. Al patrocinatore viene rimborsata l’IVA, calcolata sull’onorario netto

più le spese, al tasso dell’8% su fr. 8'350.- e al tasso del 7,6% sulla parte

rimanente.

2. Non si prelevano spese

giudiziarie. Lo S__________ rifonderà al reclamante fr. 800.- a titolo di

ripetibili parziali.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1

LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne

una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).