12.2014.168
Lavoro - ore straordinarie abuso di diritto
20 gennaio 2016Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.168
Lugano
20 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2011.45 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 25 maggio
2011 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l'attrice ha chiesto
la condanna della convenuta al versamento di
fr. 87'285.20 oltre
interessi, a titolo di indennità per licenziamento abusivo, di indennità per
ore straordinarie e vacanze non godute e di provvigione per l'anno 2010, nonché
il rigetto in via definitiva dell'opposizione al precetto esecutivo n.
1'454'175 dell'ufficio di esecuzione di Lugano ed inoltre il rimborso delle
spese della procedura di conciliazione;
domanda avversata dalla convenuta,
la quale ha postulato la reiezione integrale della petizione, e che la Pretora
aggiunta, con sentenza 30 agosto 2014, ha accolto parzialmente, condannando la convenuta
a pagare all'attrice fr. 23'290.25 lordi oltre interessi, rigettando in via
definitiva, limitatamente a tale importo, l'opposizione al precetto esecutivo
n. 1'454'175 dell'ufficio di esecuzione di Lugano e condannando inoltre la
convenuta a corrispondere all'attrice fr. 375.- quale parziale rifusione delle spese
della procedura di conciliazione;
appellante la convenuta
con atto di appello 9 ottobre 2014, con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente
all'importo di fr. 1'258.- oltre interessi, di rigettare in via definitiva l'opposizione
al precetto esecutivo n. 1'454'175 dell'ufficio di esecuzione di Lugano per
tale importo, di porre integralmente a carico dell'attrice le spese della
procedura di conciliazione e di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie
di prima istanza, protestando altresì spese e ripetibili di questa sede;
mentre l'attrice, con
risposta 24 novembre 2014, postula la reiezione del gravame, con protesta di
spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto: A. AO 1 ha iniziato a lavorare presso
la AP 1 il 1° luglio 1975 (doc .C). Il rapporto di impiego è stato disdetto
dalla datrice di lavoro il 30 aprile 2010, con effetto al 31 luglio successivo
(doc. E). Il 7 luglio 2010 la dipendente ha formulato opposizione alla
disdetta, in quanto abusiva; oltre a chiederne la motivazione scritta, essa ha proposto
di terminare l'attività il 9 luglio 2010 attraverso la compensazione delle vacanze
residue e delle ore supplementari (doc. F). L'attrice ha poi ottenuto di lasciare
il posto di lavoro il 20 luglio 2010 (doc. I). Le parti non hanno invece potuto
trovare un accordo sulle conseguenze economiche dello scioglimento del contratto.
Fallito anche il tentativo di conciliazione, il 17 marzo 2011 AO 1 ha ricevuto
l'autorizzazione ad agire ai sensi dell'art. 209 del Codice di diritto
processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC; RS 272; doc. Z).
Fatti
B. Con
petizione 25 maggio 2011 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1AP 1, chiedendo la
condanna della stessa al versamento in suo favore di complessivi fr. 87'285.20,
oltre interessi, e meglio:
- fr.
55'690.-, oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2010, quale indennità a seguito
di licenziamento abusivo giusta l'art. 336a CO;
- fr.
22'032.25, oltre interessi del 5% a decorrere dalla scadenza di ogni singolo
anno per le ore maturate in quello stesso anno, a titolo di pagamento di 450.12
ore straordinarie prestate tra il 2005 ed il 2010;
- fr.
1'223.-, oltre interessi al 5% dal 31 luglio 2010, quale retribuzione di 2.58
giorni di vacanza non goduti;
- fr.
8'339.92 a titolo di provvigione pro-rata per il 2010, oltre interessi al 5%
dal 31 luglio 2010.
L'attrice
ha sollecitato in pari tempo il rigetto in via definitiva dell'opposizione al
precetto esecutivo n. 1'454'175 dell'ufficio di esecuzione di Lugano per gli importi
suddetti ed ha protestato spese e ripetibili, comprese le spese anticipate
nella procedura di conciliazione.AP 1 ha postulato la reiezione integrale della
petizione.
C. Esperita l'istruttoria, con
sentenza 30 agosto 2014 la Pretora aggiunta ha accolto parzialmente l'azione. Essa
ha negato l'indennità rivendicata per il titolo di licenziamento abusivo e la
domanda di versamento della gratifica per l'anno 2010. Ha invece accolto, integralmente,
ovvero per fr. 22'032.25, la pretesa di pagamento delle ore straordinarie ed
inoltre quella di retribuzione dei giorni di vacanza, il cui importo è stato
leggermente ritoccato verso l'alto, a fr. 1'258.-.
Per quanto concerneva il riconoscimento
delle ore straordinarie - il solo rimasto controverso a questo stadio della
procedura - la Pretora aggiunta ha accertato la sussistenza, quando l'azienda era
posseduta e gestita da __________, di una prassi secondo cui un forfait di 60
ore straordinarie annue non veniva né compensato con tempo libero né indennizzato.
Non era tuttavia stato accertato che questa prassi fosse stata concordata per iscritto
tra le parti in causa. Inoltre, la regola secondo cui un impiegato di rango
superiore è tenuto a fornire uno sforzo supplementare, sotto forma di ore straordinarie,
senza aver diritto ad una retribuzione particolare, non trovava applicazione
quando la remunerazione di siffatte ore era prevista dal contratto, come in concreto
(doc. C, patto 2). All'attrice ritornavano altresì applicabili le limitazioni dell'orario
di lavoro sancite dagli art. 12-13 della legge federale sul lavoro del 13 marzo
1964 (LL; RS 822.11). La giudice di prime cure ha pertanto ritenuto che
l'attrice fosse legittimata a far valere le pretese di pagamento delle ore
straordinarie, che erano state dedotte forfettariamente, in ragione di 60 ore
straordinarie all'anno, nel periodo 2005-2009. Il fatto di aver atteso il passaggio
di proprietà dell'azienda all'__________ Group Holding, di proprietà di __________,
e la fine del rapporto di lavoro individuale per chiedere il pagamento di
queste ore straordinarie non poteva inoltre essere interpretato come rinuncia a
tale diritto, non essendo stato prodotto un accordo scritto delle parti
attestante tale rinuncia; al contrario il contratto di lavoro sanciva espressamente
e senza condizioni una tale retribuzione. Alla remunerazione di queste ore doveva
essere addizionata quella delle ore straordinarie prestate a partire dal
subentro del nuovo azionista.
In conclusione, la convenuta è
stata condannata a versare, complessivamente, all'attrice fr. 23'290.25 lordi,
oltre interessi, ed a regolarizzare gli oneri sociali relativi. L'opposizione
al precetto esecutivo n. 1'454'175 dell'ufficio di esecuzione di Lugano è stata
rigettata in via definitiva per tali importi. La tassa di giustizia, di fr.
3'000.-, e le spese, di fr. 400.-, sono state poste a carico della convenuta
per fr. 850.- e dell'attrice per fr. 2'550.-, che è inoltre stata tenuta a corrispondere
alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili parziali. La convenuta è invece
stata chiamata a rimborsare all'attrice fr. 375.- quale parziale rifusione
delle spese della procedura di conciliazione.
D. Con
atto di appello 9 ottobre 2014 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato,
nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente all'importo di
fr. 1'258.- oltre interessi, di respingere in via definitiva l'opposizione al
precetto esecutivo n. 1'454'175 dell'ufficio di esecuzione di Lugano per tale
importo, di porre integralmente a carico dell'attrice le spese della procedura
di conciliazione e di modificare la ripartizione delle spese giudiziarie di
prima istanza, protestando altresì spese e ripetibili di questa sede.
L'appellante
contesta il riconoscimento del pagamento delle ore straordinarie sancito dalla
Pretora aggiunta. Essa sostiene che in effetti il contratto di lavoro con la
controparte prevedeva, inizialmente, l'indennizzo delle ore supplementari (doc.
C). A quel momento l'appellata svolgeva tuttavia la funzione di segretaria, con
uno stipendio di fr. 5’000.- mensili. Con il trascorrere degli anni AO 1 è
invece diventata un quadro della ditta, un dirigente, un organo di fatto, in
quanto responsabile della sartoria - attività principale della società - e
Considerandi
dell'amministrazione, al quale non ritornano applicabili le limitazioni
dell'orario di lavoro prescritte dagli art. 12 seg. LL. A quel momento è
subentrata una modifica scritta della regolamentazione delle ore straordinarie.
Purtroppo non è stato possibile reperire il documento attestante questo
cambiamento, che è tuttavia provato grazie alle deposizioni dei testi __________
e __________. Lo conferma inoltre il fatto che l'appellata non ha mai preteso
il pagamento delle prime 60 ore straordinarie prestate ogni anno sino al
momento dello scioglimento del rapporto di lavoro, rinunciandovi. La sua pretesa
sarebbe in ogni caso abusiva.
E. Con risposta 24 novembre 2014
l'attrice postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili,
sposando le tesi della Pretora aggiunta, confortate da ulteriori argomentazioni
di cui si dirà, per quanto necessario, in diritto.
Considerato
in diritto: 1. È pacifico che attrice e
convenuta abbiano concluso un contratto (individuale) di lavoro (art. 319 segg.
CO).
Per quanto qui interessa, l'art. 321c
CO prescrive che quando le circostanze esigono un tempo di lavoro maggiore di
quello convenuto o d'uso o stabilito mediante contratto normale o contratto
collettivo, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive nella misura in
cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente pretendere da lui
secondo le norme della buona fede (cpv. 1). Con il consenso del lavoratore, il
datore di lavoro può compensare il lavoro straordinario, entro un periodo
adeguato, mediante un congedo di durata almeno corrispondente (cpv. 2). Se il
lavoro straordinario non è compensato mediante congedo e se mediante accordo
scritto, contratto normale o contratto collettivo non è stato convenuto o
disposto altrimenti, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario
il salario normale più un supplemento di almeno un quarto (cpv. 3).
2.
Nel caso di specie, il
contratto di lavoro individuale che legava l'attrice alla convenuta prevedeva
espressamente l'indennizzo delle ore straordinarie con tempo libero o con il
pagamento di un supplemento sullo stipendio del 25% (cfr. doc. C). Al termine
del rapporto di lavoro l'attrice era pertanto legittimata a rivendicare il
pagamento di tutte le ore supplementari prestate che non erano state compensate
con tempo libero. L'appellante non è invece stata in grado di provare quanto
asseverato, ossia che questo accordo fosse stato validamente modificato. Intanto
non ha versato agli atti alcun "accordo scritto", come esige
l'art. 321c CO, che attestasse un cambiamento di questa pattuizione. A questa
carenza non hanno potuto supplire le deposizioni dei testi __________, escusso
il 29 marzo 2012, e __________, interrogato l'11 maggio successivo. Entrambi
hanno, genericamente, riferito che ai quadri dell'azienda non venivano retribuite
le prime 60 ore di lavoro straordinario prestate nel corso di un anno. Il primo
teste non è tuttavia stato in grado di "dire se tale clausola fosse
contenuta nel contratto di lavoro o nel regolamento aziendale" (cfr.
deposizione __________, pag. 2), mentre che il secondo ha affermato che "ciò
era previsto anche dal contratto di lavoro" (cfr. deposizione __________,
pag. 4). In ogni caso, per i due testi, i quadri erano al corrente di questa
regola (ibidem). Sennonché, in concreto, non solo non è stato prodotto alcun
regolamento aziendale, a prescindere dalla sua eventuale rilevanza ma, in più, il
contratto di lavoro con l'attrice (doc. C) - il solo che risulta agli atti - non
contemplava questa limitazione, per cui bisogna giocoforza ritenere che ogni ora
di lavoro supplementare prestata dovesse essere remunerata.
Ferma questa premessa, può rimanere
irrisolto il quesito di sapere se, come sostiene l'appellante, l'attrice
facesse parte dei quadri dirigenti dell'azienda. In effetti se, da un lato,
come ha rettamente rilevato la Pretora aggiunta sulla base della dottrina e
della giurisprudenza, i quadri superiori sono tenuti a fornire uno sforzo
supplementare, sotto forma di ore straordinarie, senza avere di principio
diritto ad una retribuzione particolare, questa regola non trova applicazione
quando – come si avvera in concreto – la remunerazione delle ore straordinarie
è prevista dal contratto di lavoro (cfr. Christian
Favre/Rolf A. Tobler/Charles Munoz, Le contrat de travail, Code annoté,
2.
a edizione, Losanna 2010, ad art. 321c n. 3.6; Jean-Philippe Dunand in Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon,
Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, ad art. 321c n. 66).
Del pari, è irrilevante
determinare se l'attrice esercitasse un ufficio direttivo elevato ai sensi
dell'art. 3 lett. d LL, di modo che la relativa legislazione federale di
diritto pubblico sul lavoro non le ritornasse applicabile.
3.
Come ha ulteriormente argomentato
la Pretora aggiunta, l'attrice non ha commesso un abuso di diritto per aver atteso
la fine del rapporto di impiego per rivendicare il pagamento (integrale) delle
ore straordinarie. Infatti, un abuso per ritardo nell'esercizio di questo
diritto va ammesso solo in circostanze straordinarie - che, in concreto, non
sono minimamente dimostrate, ma nemmeno sostenute dall'appellante - giacché secondo
la giurisprudenza il diritto alla remunerazione delle ore supplementari rientra
tra i crediti irrinunciabili ai sensi dell'art. 341 cpv. 1 CO; il silenzio del
lavoratore non pregiudica pertanto in linea di principio la facoltà dello
stesso di far valere solo in seguito il relativo credito verso il datore di
lavoro (DTF 129 III 171 consid. 2.4 con rinvii; Favre/Tobler/Munoz,
op. cit., ad art. 321c n. 3.7; Dunand,
op. cit., ad art. 321c n. 57).
Invano l'appellante sostiene poi
che la pretesa sia perenta, a seguito di rinuncia alla stessa da parte dell'attrice;
ora, una tale ipotesi può semmai entrare in linea di conto, secondo la
giurisprudenza, solo quando il datore di lavoro non ha né, tenuto conto delle
circostanze, dovrebbe avere conoscenza della necessità di svolgere delle ore straordinarie,
per cui si può ammettere che l'accettazione da parte del lavoratore del salario
abituale senza informare il datore di lavoro dell'effettuazione di ore straordinarie
equivalga ad una rinuncia alla remunerazione delle stesse (cfr. DTF cit. consid.
2.2
-2.4; Dunand, op. cit., ad
art. 321c n. 58). In concreto, tuttavia, lo svolgimento delle ore supplementari
in discussione, assodato, era perfettamente noto al datore di lavoro, il quale non
ne ha del resto nemmeno contestato l'entità.
4.
Sulla scorta di quanto
precede, l'appello dev'essere respinto.
Gli oneri
processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamate
le norme suddette, la LTG e il Regolamento per la fissazione delle ripetibili,
decide:
1. L’appello
9 ottobre 2014 di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di
appello di fr. 2'000.-, anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico. L'appellante
è inoltre tenuta a rifondere all'appellata identico importo a titolo di
ripetibili.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di contratto di lavoro con un valore
litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).