12.2014.169
Mutuo - restituzione del denaro - errronea informativa sull'importo da restituire
21 marzo 2016Italiano23 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.169
Lugano
21 marzo 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.641
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 15
ottobre 2009 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto
al pagamento di EUR 135'884.32 (oppure il suo controvalore in CHF al giorno
della sentenza) oltre interessi al 5% dalla data della petizione;
domanda avversata dal convenuto, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 settembre 2014 ha
accolto;
appellante il convenuto con atto di appello 9 ottobre
2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con risposta 9 gennaio 2015 postula
la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
citate le parti all’udienza del 5 febbraio 2016 per
l’audizione del teste avv. D__________ __________;
preso atto delle osservazioni rese dalle parti il 19
febbraio 2016 con riferimento alla prova testimoniale assunta in appello;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 14 agosto 2007 AP 1,
cittadino __________ residente in Italia, ha aperto presso la sede __________
di AO 1 il conto n. __________ (cfr. plico doc. C).
Nell’ambito di quella relazione
bancaria, egli ha ottenuto una facilitazione di credito, retta dal diritto
svizzero (cfr. doc. B), nella forma di una linea di credito in conto corrente con
clausola “multicurrency” e/o di anticipi fissi per un importo inizialmente di
EUR 5'000'000.- (cfr. lettera di concessione 31 ottobre 2007 [doc. D] e lettera
di modifica delle condizioni 23 novembre 2007 [doc. D1]), poi aumentato a EUR
8'000'000.- (cfr. lettera di concessione 24 aprile 2008 [doc. F]) e infine
portato informalmente ad EUR 11'000'000.-, ritenuto che le somme così erogate
sono state impiegate per l’acquisto di azioni della società __________, in
seguito rivendute a terze persone.
Le somme oggetto della
facilitazione sono state rimborsate il 26 settembre 2008 con il versamento dell’importo
di EUR 11'000'000.- indicato dalla banca. Il cliente si è però rifiutato di versare
a quest’ultima l’ulteriore somma di EUR 130'677.94 richiestagli in seguito, corrispondente
al saldo degli interessi maturati dal 30 giugno al 30 settembre 2008.
2. Con petizione 15 ottobre
2009 AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento di EUR 135'884.32
(oppure il suo controvalore in CHF al giorno della sentenza) oltre interessi,
somma corrispondente al saldo negativo del conto n. __________, risultante in sostanza
dal mancato versamento degli interessi maturati dal 30 giugno al 30 settembre
2008 aumentati degli interessi e delle spese frattanto divenuti esigibili (doc.
E).
Il convenuto si è integralmente
opposto alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria di
causa e raccolti gli allegati conclusivi delle parti, il Pretore, con sentenza
2 settembre 2014, ha accolto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le
spese, di complessivi CHF 3'700.-, a carico del convenuto, tenuto altresì a
rifondere alla controparte CHF 12'500.- a titolo di ripetibili. Egli ha
dapprima disatteso, in ordine, l’eccezione con cui il convenuto aveva lamentato
un’irregolare notificazione della petizione in Italia, avvenuta solo tramite
invio postale raccomandato. Nel merito, pur avendo ritenuto che l’errore in cui
l’attrice era incorsa al momento della sottoscrizione del contratto di
annullamento del rapporto contrattuale di credito (“Rückabwicklungsvertrag”),
riferito alla somma necessaria al rimborso degli importi oggetto della
facilitazione creditizia, non fosse essenziale ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 n. 4
CO per cui essa non poteva prevalersene, egli ha tuttavia rilevato che qualche
giorno dopo, in occasione di una telefonata con il funzionario della banca L__________
__________ (come riferito dal medesimo, sentito in sede testimoniale), il
convenuto aveva accettato di modificare quel contratto di annullamento nel
senso che avrebbe corrisposto anche gli interessi maturati dal 30 giugno al 30
settembre 2008 allora comunicatigli, circostanza questa che permetteva per
altro di evadere le ulteriori eccezioni del convenuto, secondo cui l’attrice
non avrebbe dimostrato quali fossero le condizioni della facilitazione
aumentata a EUR 11'000'000.-, non gli avrebbe mai trasmesso il doc. E e in
concreto non sarebbero applicabili i meccanismi della novazione. Nulla
permetteva infine di ritenere che l’attrice potesse successivamente aver
rinunciato a questi interessi.
4. Con l’appello 9 ottobre
2014 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 9 gennaio 2015, il
convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la
petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
In ordine, egli ribadisce
la tesi secondo cui la notificazione della petizione in Italia sarebbe stata
irregolare e con ciò inefficace.
Nel merito, rimprovera al Pretore
di non essersi pronunciato sull’eccezione, a suo dire per altro fondata,
secondo cui la controparte non aveva sufficientemente provato l’ammontare delle
sue pretese; contesta che l’importo versato il 26 settembre 2008 non fosse
sufficiente a saldare le somme di cui aveva beneficiato a seguito della
facilitazione, che l’attrice fosse allora incorsa in un errore e che le parti
potessero successivamente essersi accordate nel senso che egli avrebbe versato
all’attrice somme non dovute; esclude che si possa ammettere l’esistenza di
questo successivo accordo, il teste L__________ __________, che per altro non
si era espresso come preteso dal Pretore, non essendo attendibile; e riconferma
la tesi secondo cui l’attrice in seguito aveva comunque rinunciato a questi
interessi.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. L’attrice contesta
preliminarmente la tempestività dell’appello, non ritenendo sufficientemente
provato, nonostante quanto dichiarato da un testimone indicato dalla
controparte, il fatto che l’impugnativa indirizzata al tribunale sia stata data
alla posta entro le 24.00 del 9 ottobre 2014, ultimo giorno utile ai sensi
dell’art. 311 cpv. 1 CPC. A torto. L’onere di provare la tempestività di un
atto compete in principio alla parte che lo ha inoltrato (DTF 92 I 253 consid.
3). Nel caso di specie il convenuto, consapevole del fatto che la busta
contenente l’appello avrebbe recato ed ha effettivamente recato la data del 10
ottobre 2014, ha allegato al suo gravame una dichiarazione con cui l’avv. D__________
__________ ha confermato di aver assistito personalmente, il 9 ottobre 2014
alle ore 23.12, al deposito da parte del legale del convenuto presso la posta
centrale di __________ della busta contenente tre esemplari dell’appello, che
ha personalmente verificato (sulla possibilità di capovolgere la presunzione di
correttezza della data risultante dal timbro postale, cfr. TF 16 ottobre 2008
5A_267/2008 consid. 3.1). A fronte della contestazione del contenuto della
dichiarazione e della valenza probatoria della stessa, la scrivente Camera ha
ritenuto opportuno citare le parti e il testimone a comparire ad un’udienza,
indetta per il 5 febbraio 2016. Nel corso dell’udienza il teste avv. D__________
__________ ha confermato il tenore della dichiarazione da lui rilasciata ed ha
altresì dichiarato di aver assistito alla consegna alla posta della busta entro
le 23.59 del 9 ottobre 2014. Essendo così provato che l’atto ricorsuale è stato
consegnato alla posta svizzera prima della scadenza del termine, previsto alle
ore 24.00 dell’ultimo giorno utile (Benn,
Basler Kommentar, 2ª ed., n. 5 ad art. 143 CPC; Vogel/Spühler,
Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª ed., § 43 n. 93), e che in tal modo il
termine sia dunque stato ossequiato (art. 143 cpv. 1 CPC), nulla osta, alla
trattazione dell’appello.
7. Con la prima censura
d’appello, il convenuto ribadisce la tesi secondo cui la notificazione in
Italia della petizione, ossia dell’atto introduttivo della causa, sarebbe stata
irregolare e con ciò inefficace, essendo avvenuta solo tramite invio postale
raccomandato. La censura è manifestamente infondata.
In presenza di una parte
domiciliata all'estero, la notificazione degli atti giudiziari si fa per mezzo
delle autorità di quel luogo o - in quanto un trattato internazionale lo
preveda oppure lo Stato sul territorio del quale deve avvenire la notificazione
lo ammetta - per posta. In concreto le modalità della notificazione della
petizione si determinano secondo la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965
relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti
giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (CLA65; RS
0.274.131), cui hanno aderito sia l'Italia (il 24 gennaio 1982) che la Svizzera
(il 1° gennaio 1995): in considerazione entrano quindi la notificazione per
trasmissione ordinaria ossia tramite l'Autorità centrale dello Stato richiesto
(art. 2-7 CLA65), per trasmissione sussidiaria mediante agenti diplomatici o
consolari (art. 8 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CLA65) e per trasmissione sussidiaria
diretta tramite posta (art. 10 lett. a e lett. b CLA65). La Svizzera ha invero
dichiarato di non ammettere sul suo territorio la notificazione diretta
dall'estero per via postale (cfr. art. 1 cpv. 3 del decreto federale del 9 giugno
1994 in RU 1994 vol. III p. 2807: dichiarazione n. 5), e, in sé, per il
principio di reciprocità sancito dall'art. 21 della Convenzione di Vienna sul
diritto dei trattati (RS 0.111), le autorità svizzere dovrebbero astenersi dal
notificare degli atti a persone all'estero tramite delle vie di trasmissione
non ammesse in Svizzera. Sennonché lo Stato di destinazione può anche
rinunciare a invocare tale principio. In tal senso si sono in particolare
espressi gli Stati che erano presenti alla riunione della Commissione speciale
dell'Aia e che hanno dichiarato di non invocare il principio di reciprocità nei
confronti di Stati che - come la Svizzera - hanno formulato riserve alla
Convenzione (Conférence de La Haye de droit international privé, Conclusions et
Recommandations de la Commission spéciale sur le fonctionnement pratique des
Conventions Apostille, Obtention des preuves, Notifications, ottobre/novembre
2003, n. 79). Tra essi figura appunto l'Italia (TF 2 settembre 2010 5A_128/2010
consid. 7.1, 7 luglio 2011 5F_6/2010 consid. 4.2, 26 settembre 2011 4A_581/2011
consid. 7). In tali circostanze, l'autorità richiedente svizzera può pertanto
scegliere di procedere a notificazioni in Italia di atti giudiziari e
extragiudiziari per via postale normale, raccomandata, raccomandata+AR (con
avviso di ricevimento) o ricorrere a una società concessionaria (DHL, FEDEX,
ecc.) (cfr. informazioni dell'Ufficio federale di giustizia in “Direttive e
promemoria” e segnatamente “Via di trasmissione giusta l'art. 10 lett. a CLA65”
reperibili al sito: http://www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/zivil/wegleitungen/alternativ_art10a.html
; e anche “Guida all'assistenza giudiziaria”, “Indice dei paesi”, “Pagine dei
paesi”, “Italia” in: http://www.rhf.admin.ch/rhf/it/home/rhf/index/laenderindex/italia.html
). Se ne deve concludere che, come tale, la trasmissione in Italia della
petizione tramite invio raccomandato con avviso di ricevimento (AR)
all'indirizzo italiano del convenuto (doc. 2) risulta senz'altro conforme alla
predetta Convenzione (CEF 31 marzo 2011 inc. n. 14.2011.12; II CCA 6 ottobre
2015 inc. n. 12.2014.149; la giurisprudenza in senso contrario menzionata
nell’appello, TF 6 aprile 2009 5A_703/2007 consid. 2.2, si riferisce invece a
un caso del tutto diverso in cui il primo atto di procedura era stato inviato
per posta da un’autorità italiana all’indirizzo svizzero della parte
convenuta).
8. Nel prosieguo del suo
esposto il convenuto rimprovera al Pretore di non essersi pronunciato
sull’eccezione, da lui per altro considerata fondata, secondo cui la controparte
non aveva sufficientemente provato l’ammontare delle sue pretese, segnatamente le
condizioni per un aumento della facilitazione a EUR 11'000'000.- e soprattutto le
operazioni effettuate, i tassi di interessi applicati, i relativi periodi di
computo e la modalità di computo degli stessi (divieto dell’anatocismo). Egli
aggiunge che in tali circostanze il giudice di prime cure nemmeno avrebbe
potuto evadere le eccezioni secondo cui l’importo corrisposto il 26 settembre
2008 non fosse sufficiente a saldare le somme di cui aveva beneficiato a
seguito della facilitazione, secondo cui l’attrice fosse incorsa in un errore e
secondo cui le parti potessero essersi successivamente accordate nel senso che
egli avrebbe versato all’attrice somme non dovute.
8.1 Il diritto di ottenere una
decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art.
29 cpv. 2 Cost., offre una garanzia minima e sussidiaria rispetto al diritto
processuale cantonale di cui all’art. 285 cpv. 2 lett. e CPC/TI. Esso esige che
l’autorità giudicante indichi le ragioni che l’hanno portata a decidere in un
senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di
capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con
cognizione di causa (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, m. 2 ad art. 285; Cocchi / Trezzini,
CPC-TI App., m. 26 ad art. 285; DTF 134 I 83 consid. 4.1; II CCA 11 marzo 2013
inc. n. 12.2011.101, 18 aprile 2013 inc. n. 12.2011.119, 19 agosto 2013 inc. n.
12.2013.115, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29, 3 marzo 2015 inc. n.
12.2013.116). Il giudice non deve necessariamente pronunciarsi su tutte le
questioni e le prove proposte dalle parti: è sufficiente che esamini i temi
rilevanti per il giudizio (Cocchi /
Trezzini, CPC-TI, ibidem; Cocchi / Trezzini,
CPC-TI App., ibidem; DTF 134 I 83 consid. 4.1; II CCA 26 marzo 2012 inc. n.
12.2010.71).
8.2 Nel caso di specie il
Pretore non ha ritenuto di dover verificare se, contrariamente a quanto eccepito
dal convenuto, l’attrice potesse effettivamente pretendere le somme azionate in
causa, pari in sostanza agli interessi maturati dal 30 giugno al 30 settembre
2008 poi aumentati degli interessi e delle spese frattanto divenuti esigibili
(doc. E), rilevando che in occasione di una successiva telefonata con il
funzionario della banca L__________ __________, il cui contenuto era stato
riportato da quest’ultimo sentito in sede testimoniale, il convenuto aveva in
ogni caso accettato di corrispondere quegli importi allora comunicatigli con
precisione. In realtà, come giustamente rilevato nell’appello, a prescindere
dalla valenza probatoria o meno della testimonianza resa da L__________ __________
- questione su cui si tornerà più avanti (consid. 9.2) - non è però vero che
quest’ultimo avesse dichiarato che il convenuto aveva a quel momento dato il
suo assenso a pagare un ben determinato importo, dalla sua testimonianza (p. 4)
risultando unicamente che egli fosse allora stato richiesto “di mandarci quanto
necessario per pareggiare il dare di EUR 135'000.- circa” invece degli EUR
130'677.94 allora dovuti (cfr. doc. E). In tali circostanze, è dunque a torto
che il Pretore non ha provveduto ad esaminare l’eccezione del convenuto secondo
cui la controparte non aveva provato l’ammontare delle sue spettanze, segnatamente
le operazioni effettuate, i tassi di interessi applicati, i relativi periodi di
computo e la modalità di computo degli stessi (divieto dell’anatocismo), mentre
che il rimprovero relativo alla mancata dimostrazione delle condizioni per un
aumento della facilitazione a EUR 11'000'000.- era invece irricevibile essendo
stato evocato per la prima volta solo in sede conclusionale (cfr. art. 78
CPC/TI). Questa circostanza implicherebbe l’annullamento della sentenza e il
suo rinvio al Pretore per un nuovo giudizio sul tema.
8.3 Aggiungendo che l’eccezione
da lui sollevata era comunque fondata nel merito, il convenuto sembrerebbe però
non volersi accontentare di un mero annullamento della sentenza impugnata per
carenza di motivazione (che del resto non viene espressamente postulato), ma
parrebbe pretendere già sin d’ora la sua riforma nel senso della reiezione
della petizione. A torto.
Come detto, nell’ambito
della relazione bancaria tra le parti, il convenuto aveva ottenuto una
facilitazione di credito nella forma di una linea di credito in conto corrente
con clausola “multicurrency” e/o di anticipi fissi per un importo inizialmente
di EUR 5'000'000.- (ritenuto che a titolo di tasso d’interesse per il conto
corrente era dovuto il tasso di riferimento libor + spread del 4% netto annuo
oltre ad una commissione sul massimo scoperto dello 0.25% per trimestre con
interessi pagabili trimestralmente e soggetti a cambiamento secondo l’andamento
del mercato monetario e che a titolo di tasso d’interesse per gli anticipi
fissi - concessi solo fino al 5 dicembre 2007, ma già rimborsati il 22 novembre
2007 - era dovuto il tasso di riferimento libor + spread dell’1% netto annuo
con interessi addebitabili in un’unica soluzione alla scadenza [cfr. lettera di
concessione 31 ottobre 2007, doc. D], condizioni queste poi parzialmente
modificate nel senso che, per il tasso d’interesse del conto corrente, lo
spread è stato ridotto all’1% netto annuo e la commissione sul massimo scoperto
è stata annullata [cfr. lettera di modifica delle condizioni 23 novembre 2007,
doc. D1]), poi aumentato a EUR 8'000'000.- (a condizioni invariate [cfr.
lettera di concessione 24 aprile 2008, doc. F]) e infine portato informalmente
ad EUR 11'000'000.-. Confrontata con la contestazione di risposta del convenuto
secondo cui essa non aveva provato le operazioni effettuate, i tassi di
interessi applicati, i relativi periodi di computo e la modalità di computo
degli stessi (divieto dell’anatocismo) risultanti dal conteggio di cui al doc.
E, l’attrice in replica si è limitata a versare agli atti le tabelle dei tassi
libor giornalieri per il periodo tra il 2007 e il 2009 tratte dal sito www.euribor.org (doc. P) e la documentazione
contenente i dettagli delle operazioni effettuate sul conto (doc. Q) nonché a
chiedere l’allestimento di una perizia giudiziaria. Sennonché, preso atto che
la prova peritale non è poi stata ammessa dal Pretore siccome ritenuta non
necessaria in quanto riguardante degli aspetti privi di natura tecnica in sé
accessibili anche ai giuristi (cfr. ordinanza 3 dicembre 2012) e ritenuto che
il doc. P non è idoneo a confermare la correttezza dei tassi di interessi e i
periodi di computo riportati nel doc. E - sia per il fatto che non è dato a
sapere quale fosse il tasso libor concordato tra le parti (il doc. P prevedendo
tassi libor con ben 15 diverse scadenze, da una settimana a 15 mesi) sia per il
fatto che, qualora si ammettesse che il tasso libor determinante era quello a 3
mesi, non vi è comunque equivalenza tra i tassi e i periodi indicati (il doc. P
prevedendo sempre e solo tassi giornalieri variabili fissati oltretutto in
millesimi, mentre nel doc. E viene indicato un tasso unico fissato solo in
centesimi per periodi di tempo più lunghi, talora di 3 mesi e talora inferiori,
senza che si comprenda sulla base di quale accordo o usanza bancaria ciò sia
stato definito), è incontestabile che le prove fornite in prima sede dall’attrice
erano e sono insufficienti allo scopo. Siccome quest’ultima ha tuttavia chiesto
in questa sede, proprio per il caso in cui la scrivente Camera avesse ritenuto
fondata la censura del convenuto in merito alla quantificazione delle sue
pretese, il rinvio della causa alla giurisdizione inferiore affinché fosse
assunta la perizia giudiziaria richiesta a suo tempo (risposta all’appello p.
25), non è possibile decidere come auspicato dal convenuto, ma occorre in
definitiva procedere proprio come alla richiesta dell’attrice.
9. Già sin d’ora si può
comunque osservare che tutte le altre argomentazioni sollevate dal convenuto
nell’appello sarebbero state con ogni evidenza destinate all’insuccesso.
9.1 La tesi del Pretore secondo
cui le parti il 26 settembre 2008 avrebbero sottoscritto un contratto di
annullamento del rapporto contrattuale di credito (“Rückabwicklungsvertrag”)
nell’ambito del quale l’attrice era poi incorsa in un errore non essenziale non
è convincente. Quel giorno le parti non hanno in effetti concluso né tanto meno
sottoscritto alcun nuovo contratto. Il fatto che l’attrice, così richiesta dal
convenuto, gli abbia allora (erroneamente) comunicato di ritenere che con un
versamento di EUR 11'000'000.- le somme oggetto della facilitazione creditizia sarebbero
state ritenute rimborsate, non significa che esse abbiano in tal modo
modificato il contratto in essere (doc. D, D1 e F), tant’è che l’attrice, pur
avendo poi liberato le garanzie a sua disposizione (ciò che invero era stato
concordato ed era necessario per permettere al convenuto di concludere l’affare,
cfr. teste __________ p. 6 segg.), nemmeno è stata richiesta di rilasciare e
neppure ha rilasciato una formale quietanza ai sensi dell’art. 88 segg. CO (che
deve essere allestita nella forma scritta, cfr. Leu,
Basler Kommentar, 6ª ed., n. 5 ad art. 88 CO) ed anzi la facilitazione è stata
formalmente annullata solo il successivo 13 ottobre 2008 (doc. H, ritenuto che
lo scopo di quel documento era quello di evitare che il cliente potesse andare
ulteriormente in dare in conto corrente senza tuttavia che ciò implicasse che
gli interessi non erano dovuti, cfr. teste __________ p. 4). L’erronea
informativa al convenuto non impediva così all’attrice di chiedergli in seguito
il versamento degli eventuali interessi dovuti contrattualmente non compresi
nell’importo complessivo di EUR 11'000'000.- (cfr. Gabriel, Basler Kommentar, 6ª ed., n. 11 ad art. 114 CO,
secondo cui il creditore può in ogni caso ribaltare la presunzione
dell’estinzione dei diritti accessori derivante da quella disposizione di legge
dimostrando in particolare di non aver ricevuto gli interessi).
9.2 Ma se anche così non fosse e
dunque si volesse seguire la conclusione in tal senso del Pretore, resterebbe
comunque il fatto che il convenuto non è stato in grado di mettere in dubbio la
circostanza che in occasione di una successiva telefonata con il funzionario
della banca L__________ __________ egli avrebbe accettato di modificare il
suddetto contratto di annullamento nel senso che avrebbe corrisposto anche gli
interessi maturati dal 30 giugno al 30 settembre 2008 allora comunicatigli. Contrariamente
a quanto ritenuto - oltretutto per la prima volta solo in questa sede e con ciò
irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC; II CCA 27 gennaio 2015 inc. n. 12.2014.41)
- dal convenuto, nulla permette di ritenere che il teste L__________ __________,
che come detto si era espresso in questi termini (teste L__________ __________
p. 4 seg.), non sarebbe attendibile. Non è in effetti vero che il teste sarebbe
stato in un rapporto di dipendenza a suo dire “sospetto” con l’attrice, egli da
tempo non lavorando più presso di lei (teste L__________ __________ p. 1).
Neppure è poi vero che la posizione del teste sarebbe “delicata” come quella di
un funzionario della banca che aveva causato le perdite alla stessa, non
essendo per altro stato preteso ancor prima che provato che egli fosse stato
reso responsabile dall’attrice del danno potenzialmente sorto. E nemmeno
risulta che le sue dichiarazioni sarebbero in contraddizione con il tenore del
successivo doc. H, con le risposte rese dal convenuto o dai suoi ausiliari nei
successivi e-mail doc. 9 e 10 o ancora con le deposizioni rilasciate in sede
testimoniale dai colleghi G__________, __________, __________ e __________, nonché
dai collaboratori del convenuto __________ (che anzi a p. 4, riferisce come L__________
__________ gli aveva confermato l’esistenza della successiva telefonata al
convenuto) e __________ (quest’ultima, a p. 3, ha invero negato, contrariamente
a quanto riferito dal teste L__________ __________ [p. 4], di essere poi stata
contattata da quest’ultimo per provvedere all’ulteriore rimborso degli
interessi concordato con il convenuto, ciò che tuttavia non contraddice ancora
l’assunto del teste L__________ __________ sull’esistenza di questo ulteriore
accordo). Quanto infine alla pretesa necessità che la sua versione dei fatti fosse
confermata da altre risultanze istruttorie, si osserva che la stessa non è in
realtà data, visto che - come detto - non vi sono fondate ragioni per non
ritenere attendibile il teste, tanto più che in ogni caso un’analoga richiesta
di rimborso degli interessi non ancora versati, di cui il convenuto aveva preso
atto, era stata fatta successivamente anche dal collega __________ (cfr. testi L__________
__________ p. 4, __________ p. 9 e __________ p. 2 seg.).
9.3 Nemmeno può infine essere
accolta la tesi del convenuto secondo cui l’attrice in seguito avrebbe comunque
rinunciato a questi interessi, disattesa dal Pretore per il fatto che non
risultavano formali rinunce da parte sua, siccome il convenuto non aveva
fornito alcuna valida ragione e prova in senso contrario (il doc. H non potendo
essere così interpretato dal convenuto, né potendolo essere il fatto che
l’attrice avesse atteso sino ad aprile 2009 per tornare sul tema, né
prestandosi l’accordo della stessa al trasferimento delle garanzie a lei
offerte in precedenza) e in quanto i testimoni avevano confermato che la banca
non intendeva regalare nulla al convenuto. A parte il fatto che il convenuto nemmeno
si è confrontato criticamente con tutte le argomentazioni alternative e
indipendenti esposte sul tema dal giudice di prime cure, dal che l’irricevibilità
della sua censura per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), si osserva
che il solo fatto da lui qui evidenziato che l’attrice abbia accettato di
liberare le garanzie in suo possesso non basta a ritenere che essa avesse
rinunciato a quegli interessi.
10. Ne discende che l’appello
dev’essere evaso nel senso che la sentenza del Pretore dev’essere annullata e
l’incarto dev’essergli ritornato affinché provveda a far allestire la prova
peritale richiesta dalle parti, prima di emanare una nuova decisione.
Visto l’esito del gravame,
le spese processuali della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di
un valore litigioso di EUR 135'884.32, possono essere poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuna (art. 106 cpv. 2 CPC), compensate le
ripetibili.
per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 9 ottobre 2014
di AP 1 è evaso nel senso che la sentenza 2 settembre 2014 del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata e l’incarto è ritornato al
Pretore per la continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.
Considerandi
II. Le spese processuali di
complessivi CHF 4’000.- sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna,
compensate le ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a CHF 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a CHF 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale
unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che
pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una
decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere
giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento
soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro
decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre
decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse
possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).