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Decisione

12.2014.17

Locazione. Contestazione della disdetta

20 gennaio 2015Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i propri punti di vista. Statuendo con decisione 19 dicembre 2013 la Pretora ha respinto integralmente la petizione e ha accertato di conseguenza la validità

della disdetta con effetto a decorrere dal 31 dicembre 2017.

D. Con

appello 30 gennaio 2014 la conduttrice è insorta contro il querelato giudizio, di

cui chiede l’annullamento, con accertamento della nullità della disdetta. Su richiesta

dell’appellante, essendo in corso trattative per una soluzione transattiva

della vertenza, il 12 febbraio 2014 la Presidente di questa Camera ha sospeso la procedura fino al 31 luglio 2014 e, il 25 luglio 2014, fino al 31 ottobre

2014. Riattivata la causa, con risposta 21 novembre 2014 la convenuta postula

la reiezione del gravame.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova

applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura di prima istanza è stata

avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

2. Il giudice esamina

d’ufficio, in ogni stadio di causa, se sono dati i presupposti processuali

(art. 60 CPC; Zingg in: Berner

Kommentar, 2012, vol. I, art. 1-149 ZPO, n. 19 e 23 ad art. 60; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario

al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 203).

L’art. 59 cpv. 2 CPC elenca in maniera non esaustiva tali presupposti

(“segnatamente”; Zingg, op. cit.,

n. 25 ad art. 59), tra i quali figura anche la capacità di rappresentare una

parte in giustizia secondo quanto previsto all’art. 68 CPC (Zingg, op. cit., n. 62). Il difetto di

tale presupposto comporta l’inammissibilità dell’atto procedurale (Zingg, op. cit., n. 11 seg. e 16 ad art.

59, n. 52 ad art. 60; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

op. cit., pag. 168).

2.1 La risposta 21 novembre 2014

presentata dalla locatrice in questa sede è sottoscritta da __________ __________

(responsabile della filiale ticinese AO 1) e dall’avv. __________ __________ __________

(settore diritto, compliance e acquisti AO 1). Allegata a tale memoriale vi è

una procura 7 agosto 2012 sottoscritta da __________ __________ e __________ __________

per “AO 1” dalla quale emerge che l’appellata ha autorizzato __________ __________,

con firma collettiva a due, tra le altre cose a rappresentarla alle udienze di

conciliazione o davanti alle autorità competenti in materia di diritto di

locazione come pure in procedure di esecuzione e fallimento contro i conduttori

(doc. 3.3). Dagli atti di prima sede risulta, poi, che con procura datata

giugno 2012 e firmata da __________ __________ e __________ __________ sempre

per “AO 1”, anche l’avv. __________ __________ __________ è stata autorizzata,

con firma collettiva a due, a rappresentare la locatrice in relazione con tutte

le attività della Divisione Immobili, tra le altre cose davanti ad autorità

(amministrative), commissioni e a tutte le istanze giudiziarie, arbitrali o di

conciliazione (doc. 3). Dall’estratto del Registro di commercio inerente alla

locatrice emerge, infine, che tutti i sottoscrittori delle procure testé

menzionate hanno e avevano in tale momento diritto di firma collettiva a due.

2.2 Giusta l’art. 68 CPC ogni parte con

capacità processuale può farsi rappresentare nel processo (cpv. 1). Il secondo

capoverso del disposto testé menzionato elenca tuttavia le persone autorizzate

a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio. In particolare, la

lett. a del cpv. 2 stabilisce che in tutti i

procedimenti hanno tale capacità gli avvocati legittimati ad esercitare la

rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge del 23 giugno

2000 sugli avvocati (LLCA; RS 935.61). Tale monopolio, tuttavia, concerne la

rappresentanza di persone da parte di terzi e non è applicabile, quindi, in

quei casi dove il diritto privato materiale permette la rappresentanza di

persone giuridiche nel procedimento attraverso persone con diritto di firma e

funzione di organo della società. Come recentemente precisato dal Tribunale

federale (sentenza inc.4D_2/2013 del 1° maggio 2013, consid. 2.2), poi, giusta

gli art. 458 segg. CO persone giuridiche con attività commerciale possono

autorizzare alla loro rappresentanza in giudizio dei procuratori o altri

mandatari commerciali, i quali non assumono il ruolo di rappresentante professionale

previsto all’art. 68 cpv. 2 CPC. Il principale deve far iscrivere il

conferimento della procura nel Registro di commercio (art. 458 cpv. 2 CO). Di

fronte ai terzi in buona fede il procuratore è da ritenersi autorizzato a

compiere in nome del principale tutti gli atti conformi allo scopo dello

stabilimento o dell’azienda del principale (art. 459 cpv. 1 CO). Tra tali

attività figura anche la rappresentanza processuale. Secondo l’art. 462 cpv. 1

CO, invece, il proprietario di un commercio, di una fabbrica o di un altro

stabilimento commerciale può, senza conferimento di procura, autorizzare un

terzo all’esercizio di tutto lo stabilimento o a quello di speciali affari del

medesimo, in qualità di rappresentante. In tal caso, il mandato si estende a

tutti gli atti giuridici ordinariamente compresi nell’esercizio di tale

stabilimento o nella gestione di tali affari. L’agente di negozio, tuttavia,

non può stare in giudizio senza il conferimento di una speciale facoltà in

questo senso (art. 462 cpv. 2 CO). Tale autorizzazione può rivestire sia la

forma scritta sia quella orale ma non può essere elargita per atti concludenti.

Al contrario della procura di cui è investito un procuratore, l’autorizzazione

testé menzionata non necessita l’iscrizione a Registro di commercio. Di

conseguenza, l’agente di negozio che vuole fungere da rappresentante in

giudizio del principale deve produrre dinanzi al giudice una valida procura in

tal senso.

2.3 Come evidenziato sopra, sia la

procura 7 agosto 2012 (doc. 3.3 prodotto in appello) sia quella datata giugno

2012 (doc. 3) sono firmate da persone iscritte a Registro di commercio come

aventi diritto di firma per la locatrice. Il memoriale di risposta, poi, è

stato sottoscritto da due persone – __________ __________ e avv. __________ __________

__________ – autorizzate a rappresentare in giudizio l’appellata “con firma

collettiva a due”. Da qui, la validità del memoriale di risposta 21 novembre

2014.

3. L’appellante produce uno

scritto 27 marzo 2013 della locatrice alla Pretura (doc. BB). Secondo l’art.

317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono considerati in appello

soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla

giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza

ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b). Esso già

risulta agli atti e rubricato come “corrispondenza”, sicché non vi è motivo di

produrlo nuovamente in questa sede. Per tacere del fatto che tale documento non

è in ogni caso rilevante per l’esito della lite, non potendosi ritenere che la

semplice circostanza, per __________ __________, di aver sottoscritto il

medesimo unitamente all’avv. __________ __________ __________ significhi, come

invece allegato dalla conduttrice (appello, pag. 4 in mezzo), che non avesse il potere di firma individuale.

4. Dopo aver accertato sulla

base del contratto di locazione che la locatrice è AO 1, rispettivamente che

nella disdetta era stata indicata, quale locatrice, __________, la Pretora ha spiegato che tale errore non comportava la mancanza di validità di quest’ultima,

essendo pacifico che essa emanava dalla locatrice e che alla conduttrice non

era derivato, per tale motivo, alcun pregiudizio, dato che aveva comunque

potuto contestare la disdetta nelle competenti sedi. Circa, poi, l’allegazione

dell’attrice secondo la quale la disdetta 28 giugno 2012 (doc. A e E) non

sarebbe stata sottoscritta da persone debitamente iscritte a Registro di

commercio, la prima giudice ha deciso che l’agire di __________ __________ era

stato autorizzato dalla locatrice e, in ogni caso, ratificato dalla medesima.

Reputata valida la disdetta in questione, la prima giudice ha infine spiegato

che la conduttrice non aveva contestato la medesima tempestivamente, sicché le

sue richieste erano perente.

5. L’appellante afferma, in

primo luogo, di ribadire tutte le sue “argomentazioni contenute negli allegati

scritti sia innanzi all’ufficio di conciliazione che al giudice di prime cure”

e dichiara “che si danno qui per integralmente riprodotte”, reputando che

quanto indicato nel gravame siano delle “precisazioni e aggiunte” (memoriale,

pag. 2 in mezzo). In base alla giurisprudenza (sentenza del Tribunale federale

inc.5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rif.; inc.4A_659/2011 del

7 dicembre 2011 in: SJ 2012 I 231; Cocchi/Trezzini/Bernasconi,

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano

2011, pag. 1367), laddove l’appello si limita a richiamare le allegazioni

espresse in altri allegati di causa (o a rinviarvi) esso è irricevibile per

carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).

6. L’appellante sostiene,

altresì, che l’errata designazione della locatrice nella disdetta 28 giugno

2012 (doc. A e E) comporta la nullità della medesima (appello, pag. 3 in alto). Come detto, la Pretora ha spiegato che ciò malgrado era evidente che la disdetta emanava

dalla locatrice e tale errore non aveva comportato alla conduttrice alcun

pregiudizio (decisione impugnata, pag. 3, consid. 4b). Effettivamente nel

modulo di disdetta di cui al doc. E quale locatrice vi è “__________”, anziché,

come indicato nel contratto di locazione, “AO 1” (doc. F). Sebbene sia evidente

che una disdetta che non emana dal locatore o dal conduttore è da reputarsi

nulla (Lachat, Le bail à loyer,

Losanna 2008, pag. 626, n. 1.2; Higi, Zürcher

Kommentar, Zurigo 1995, n. 47 e 52 ad Art. 266-266o OR), va detto che un’errata

designazione della ragione sociale di una delle parti non significa ancora che

tale atto formatore emani da un terzo rispettivamente che il destinatario non

sia in misura, a seconda delle circostanze, di inferire il corretto mittente

della disdetta. Nella fattispecie nel modulo 26 giugno 2012 (doc. E) vi è il

riferimento, quale “mittente”, a “____________________”, nonché, in cima e in fondo

alla lettera 28 giugno 2012 (doc. A) accompagnatoria al modulo in questione, a

“__________”, rispettivamente a “__________”. Nel contratto di locazione di cui

al doc. F summenzionato è indicato che rappresentante della locatrice è “__________”.

Ne consegue che la conduttrice non poteva ragionevolmente credere che la

disdetta non emanasse dalla locatrice. Per tacere del fatto che l’indicazione “__________”

quale locatrice non concerne una società giuridica, bensì un ufficio (quello

relativo alla gestione degli immobili) della medesima. Tale circostanza era

senz’altro riconoscibile dall’appellante già per il fatto che essa la allega

nel proprio gravame (memoriale, pag. 3 secondo paragrafo). Va evidenziato, poi,

che il riferimento alla locatrice emerge in maniera evidente dal modulo in

questione (doc. E), dato che prima di “__________” è riportato “__________”.

Seppur in forma abbreviata, tale designazione non può che concernere la

locatrice AO 1. Ne consegue che alla conduttrice doveva ragionevolmente essere

chiaro che la disdetta era emanata dalla locatrice. Su questo punto l’appello è

quindi respinto.

Considerandi

7.

L’appellante critica, poi, la Pretora per aver reputato che i poteri di firma delle persone che hanno sottoscritto la

disdetta in questione (doc. A e E) sono quelli indicati al consid. 3b della

decisione impugnata (appello, pag. 3 in mezzo). La conduttrice incorre tuttavia

in un errore manifesto. Invero, nel passaggio al quale fa riferimento, la prima

giudice si è limitata a riportare la tesi sostenuta dalla locatrice (cfr. anche

risposta 30 gennaio 2013, pag. 2 in mezzo), mentre è a pagina 3, consid. 4c,

che la Pretora ha accertato che quanto indicato dalla convenuta sul potere di

firma individuale di __________ __________ corrisponde al vero.

7.1

Nel modulo ufficiale di disdetta 26

giugno 2012 sono state apposte le firme di __________ __________ e dell’avv. __________

__________ __________ (doc. E). La prima giudice ha dapprima accertato che

entrambe le persone citate non erano iscritte nel Registro di commercio quali

aventi diritto di firma per la locatrice (doc. C). La Pretora ha tuttavia precisato che con procura 9 marzo 2010 __________ __________ e __________

__________ avevano autorizzato __________ __________ a sottoscrivere con firma

individuale contratti di locazione e a compiere ogni atto giuridico a essi

relativo nonché a rappresentare la locatrice dinanzi alle competenti autorità

(doc. 2). Quanto alle persone che avevano sottoscritto la procura testé

menzionata, esse erano state a loro volta autorizzate il 31 ottobre 2010 a esercitare le medesime attività, con facoltà di subdelega, da __________ __________ __________

e __________ __________ (doc. 5), entrambi iscritti a Registro di commercio con

firma collettiva a due. Secondo la Pretora __________ __________ era quindi

stato autorizzato dalla locatrice alla notifica della disdetta 28 giugno 2012

(doc. A e E).

7.2

L’appellante reputa che la

controparte non avrebbe invece dimostrato di aver conferito a __________ __________

il potere di firma individuale (memoriale, pag. 3 seg.).

7.2.1

Essa non contesta gli accertamenti

pretorili menzionati sopra (consid. 7.1), ma reputa che il potere di firma

della persona testé citata deriverebbe da una cascata di procure rilasciate da

membri del consiglio di amministrazione della locatrice e da suoi impiegati,

tutti con potere di firma collettiva a due, sicché a suo dire essi non potevano

delegare le competenze ricevute con un potere di firma diverso rispetto al

loro, e meglio trasmettere più poteri di quelli ricevuti. Sennonché, non se ne

intravvede il motivo. Invero, nella procura 31 ottobre 2008 (doc. 5),

sottoscritta da __________ __________ __________ e da __________ __________

(iscritti a Registro di commercio con potere di firma collettiva a due), __________

__________ e __________ __________ sono sì stati autorizzati alle attività ivi

elencate con potere di firma collettiva a due. La loro facoltà di subdelega

(“Substitutionsrecht”) non è tuttavia stata vincolata al fatto che colui che

fosse stato subdelegato dovesse anch’egli avere unicamente potere di firma

collettiva a due. Al contrario di quanto reputato dall’appellante, __________ __________

e __________ __________ non hanno quindi trasmesso più poteri di quanto

conferiti loro, bensì hanno rispettato il contenuto della procura di cui al

doc. 5 e, pertanto, proprio quanto concesso loro da __________ __________ __________

e da __________ __________.

7.2.2

La conduttrice sottolinea, altresì,

che sulla base dell’art. 716a CO unicamente il consiglio di amministrazione

della locatrice avrebbe potuto istituire dei procuratori o mandatari e

definirne il potere di firma, mentre dagli atti non emerge alcunché al riguardo

(appello, pag. 3 in fondo e 4 in alto). La riforma delle ferrovie entrata in

vigore il 1° gennaio 1999 ha comportato anche la revisione totale della legge

federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS; RS: 742.31). Queste ultime,

che precedentemente facevano parte dell’Amministrazione federale, con la nuova

legge sono diventate una società anonima di diritto speciale iscritta nel

registro di commercio (art. 2 LFFS). Giusta l’art. 11 cpv. 1 LFFS il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e

irrevocabili indicate nell'articolo 716a

cpv. 1 CO, sempreché la presente legge non disponga altrimenti. Secondo l’art.

12.

LFFS in un regolamento organizzativo il consiglio d'amministrazione affida

la gestione aziendale alla direzione generale. Il regolamento organizzativo

regola la gestione aziendale, determina i posti necessari a questo fine, ne

definisce i compiti e disciplina l'obbligo di riferire come anche la

rappresentanza delle AO 1 (cpv. 1); la direzione generale può nominare altre

persone con facoltà di rappresentanza (cpv. 2). Dall’estratto del

Registro di commercio non emerge che __________ __________ __________ e __________

__________ siano membri del consiglio di amministrazione o della direzione

generale della locatrice ma risulta che essi hanno potere di firma collettiva a

due. Ne consegue che ai medesimi è stata conferita giusta l’art. 12 cpv. 2 LFFS

la facoltà di rappresentanza della locatrice. Quanto alla possibilità di

subdelega, ci si può ispirare alle opinioni dottrinali espresse in relazione

all’art. 716b cpv. 1 CO. Sebbene questo disposto sia analogo all’art. 12 cpv. 1

LFFS nel senso che tratta della delega da parte del consiglio di

amministrazione e che la facoltà di subdelega, al contrario di quanto previsto

all’art. 716b cpv. 1 CO, è stata sancita espressamente al cpv. 2 dell’art. 12

LFFS, non si intravvedono i motivi per cui un’ulteriore subdelega, in questo

caso non indicata esplicitamente nella LFFS, non sia possibile come invece

risulta essere, secondo la dottrina, in applicazione dell’art. 716b cpv. 1 CO.

Ne consegue che la possibilità di subdelega a terzi da parte delle persone alle

quali è stato conferito il potere di rappresentanza dalla direzione generale è

di principio permessa, posto che sia stata autorizzata dal consiglio di

amministrazione e i contorni della delega siano fissati dal delegato/subdelegante

(Watter/Roth Pellanda in: Basler

Kommentar, Obligationenrecht II, Art. 530-1186 OR, 3ª ediz., n. 15 ad art. 716b CO). Qualora una tale subdelega

non riunisca i presupposti testé indicati la conseguenza è che essa è comunque

valida verso terzi, da tutelare nella loro buona fede nel senso che le procure

sono state sottoscritte da persone aventi diritto di firma per la società.

Semmai, è un problema di responsabilità, ossia del fatto che la direzione

generale non abbia vigilato sull’operato delle persone alle quali ha conferito

un potere di rappresentanza (cfr. Watter/Roth

Pellanda, op. cit., n. 16 ad art. 716b CO). Alla luce di quanto

suesposto __________ __________ ha validamente sottoscritto la disdetta di cui

ai doc. A-E. Su questo punto l’appello è pertanto respinto.

7.2.3

L’appellante reputa che la mancanza

di potere di firma individuale da parte di __________ __________ emerge anche

dalla circostanza che avrebbe ritirato, il 9 luglio 2012, la prima disdetta 30

maggio 2012, che a suo dire era stata da egli sottoscritta individualmente

(memoriale, pag. 3 in mezzo). La censura non può essere seguita già per il

fatto che sul modulo in questione appaiono due firme (inc. rich. UC 93/2012:

doc. C). Va detto, poi, che nella lettera 28 giugno 2012 (doc. A) accompagnatoria

al modulo di disdetta 26 giugno 2012 (doc. E) risulta che la stessa sostituisce

quella precedente e menzionata sopra e che la locatrice si scusa “per gli

errori commessi nella stesura dei formulari precedentemente inviativi”. Ciò non

basta in alcun modo per inferire l’assenza del potere di firma individuale di __________

__________. Tanto più che comparando i due moduli emerge che le uniche

differenze concernono il luogo di situazione dell’ente locato e il domicilio

della conduttrice. Sebbene sia vero, poi, che la seconda firma sul modulo 30

maggio 2012 non sia quella dell’avv. __________ __________ __________,

nell’azione in contestazione della disdetta 1° giugno 2012 inoltrata dinanzi al

competente Ufficio di conciliazione (inc. 93/2012) la conduttrice non ha fatto

alcun riferimento, al contrario di quanto indicato a pag. 3 in alto del proprio gravame, a una carenza nel potere di firma di __________ __________. Non è

quindi condivisibile la tesi dell’appellante secondo la quale la locatrice avrebbe

inoltrato una nuova disdetta anche perché resasi conto di tale circostanza

(memoriale, pag. 3 secondo paragrafo).

7.2.4

La locatrice afferma, inoltre, che

la documentazione depositata agli atti – segnatamente le lettere e quella

accompagnatoria alla procura più volte menzionata, nonché la proposta di

modifica del contratto di locazione di cui al doc. G – sia un “esempio

lampante” del fatto che __________ __________ non avesse il potere di firma

individuale. A suo dire la circostanza, per quest’ultimo, di aver sottoscritto

“tutte le lettere” unitamente a un’altra persona significa che egli non avesse

potere di firma individuale. La censura non può essere condivisa. Infatti,

l’estensione del potere di firma si fonda sulle autorizzazioni conferite in tal

senso alla persona e non sul fatto se questa, poi, sottoscrive da sola o con

altri dei documenti.

7.2.5

Su questo punto l’appellante rinvia,

infine, ai doc. 4 e 6, dai quali emerge che __________ __________ ha il potere

di firma collettiva a due (memoriale, pag. 4 in mezzo). Tali documenti sono tuttavia identici (il primo prodotto in occasione del dibattimento 14 marzo 2013 e il

secondo con le conclusioni 4 novembre 2013 e indicato quale “procura a favore

di __________ __________”, che ha sottoscritto, unitamente all’avv. __________ __________

__________, tale memoriale) e si riferiscono a una procura che sì prevede, per

l’oggetto ivi indicato, il potere di firma collettiva a due, tra gli altri, a __________

__________, ma è datata agosto 2012. Essa non è quindi rilevante per la

validità della disdetta, notificata nel giugno 2012. Ne consegue che anche su

questo punto l’appello è respinto. Nemmeno vi è motivo di chinarsi, quindi,

sulle censure della conduttrice in relazione al potere di firma dell’avv. __________

__________ __________ (appello, pag. 4-6) nonché quelle inerenti a un’eventuale

ratifica da parte della locatrice della disdetta in questione (memoriale, pag.

6-9).

8.

Va trattata, infine, la

censura dell’appellante secondo la quale le carenze formali contenute nella

disdetta non sarebbero più sanabili già per il motivo che la locatrice vi era

stata resa attenta in occasione della procedura dinanzi al competente Ufficio

di conciliazione in materia di locazione e inerente alla precedente disdetta 30

maggio 2012 (inc. rich. UC 93/2012: doc. C). Come illustrato (sopra, consid.

7), non vi è alcun errore inerente al potere di firma di __________ __________.

Per tacere del fatto che nella procedura testé menzionata la conduttrice non ha

in alcun modo sollevato un simile vizio (cfr. azione di contestazione della

disdetta ex art. 271 segg. CO 1° giugno 2012). Quanto all’errata designazione

invocata dall’appellante, si rinvia alle argomentazioni di cui al consid. 6,

secondo le quali alla conduttrice doveva ragionevolmente essere chiaro che la

disdetta era emanata dalla locatrice.

9.

Alla luce di quanto

suesposto l’appello è respinto nella misura in cui è ricevibile e le spese

processuali sono poste a carico dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). Esse

sono commisurate su un valore di causa di almeno fr. 300'000.-, stabilito dalla

Pretora (decisione impugnata, pag. 4 in alto) e non contestato dalle parti

(valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale), e calcolate in applicazione degli art. 7, 8 cpv. 1 e 13 LTG. Giusta

l’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC sono spese ripetibili le spese per la

rappresentanza professionale in giudizio. Sebbene la locatrice non sia

patrocinata da un legale, essa è comunque validamente rappresentata dalle persone

firmatarie della risposta 21 novembre 2014 (sopra, consid. 2). Essa è quindi

comunque rappresentata professionalmente in giudizio, per cui le devono essere

rifuse le spese previste all’art. 95 cpv. 3 lett. b CPC. La commisurazione delle

medesime compete al giudice in virtù dell’art. 15 Regolamento sulle ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 30 gennaio 2014 di AP

1, è respinto nella misura in cui è ricevibile.

2.

Le spese processuali di fr.

1'500.- sono poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla

controparte fr. 800.- per spese ripetibili.

3.

Notificazione:

-;

-

.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 4.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso

superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).