12.2014.170
Associazione - nome e statuti - ricorso contro mancata iscrizione a RC
16 dicembre 2014Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.170
Lugano
16 dicembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
chiamata a statuire, quale
autorità giudiziaria competente ai sensi dell’art. 6 cpv. 1 della legge
cantonale sul registro di commercio (LCRC), sul ricorso contro l’avviso di
rifiuto di iscrizione a RC emanato il 6 ottobre 2014 dall’Ufficio del registro di
commercio (inc. n. 9764/2014) presentato il 10 ottobre 2014 da
RI
1
rappr. dall’ RA 1
con cui la ricorrente
chiede di annullare e riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere
l’istanza 17 settembre 2014 e di far ordine all’Ufficio del registro di
commercio di procedere immediatamente alla sua iscrizione a RC, con protesta di
spese e ripetibili;
mentre l’Ufficio del
registro di commercio, con osservazioni 19 novembre 2014, postula la reiezione
del gravame, protestando spese e indennità;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con istanza 20 giugno 2014 (doc.
D) l’associazione RI 1 ha chiesto all’Ufficio del registro di commercio di
essere iscritta a RC, allegando copia dello statuto, della dichiarazione di
domiciliazione e del verbale con cui la sua assemblea costitutiva - composta
dei 3 soci fondatori, il dr. __________, il prof. dr. __________ e il dr. __________
- aveva approvato lo statuto e nominato i membri del comitato direttivo, che
avevano a loro volta dichiarato di accettare la nomina;
che con scritto 27 giugno 2014 (doc.
F) l’Ufficio del registro di commercio, rappresentato dal tenitore __________,
ha comunicato che l’iscrizione era sospesa per i seguenti motivi: perché la
direttiva 1° aprile 2009 “concernente l’esame delle ditte e dei nomi” dell’Ufficio
federale del registro di commercio (doc. 1) disponeva che la ditta iscritta a
RC in inglese doveva essere iscritta almeno anche in una lingua nazionale; siccome
lo statuto indicava la sede e il recapito presso uno studio legale anziché
presso una persona fisica o morale; in quanto, a seguito della rinuncia alla
revisione, l’ufficio di revisione menzionato nello statuto andava meglio definito
come “ufficio di revisione interno”; e per il fatto che le persone che
rappresentavano l’associazione erano indicate con titoli accademici non
documentati;
che il 17 settembre 2014 (doc. I),
ritenendo di aver nel frattempo rimediato agli impedimenti indicati
dall’Ufficio del registro di commercio, l’associazione, che ha allora modificato
il suo nome in RI 1, ha inoltrato una nuova istanza di iscrizione a RC,
allegando la documentazione debitamente aggiornata;
che con decisione 6 ottobre 2014 l’Ufficio
del registro di commercio, rappresentato dal capo-servizio __________, ha
rifiutato la sua iscrizione a RC, ponendo a carico dell’istante una tassa di
fr. 50.-: esso ha in sostanza evidenziato che secondo la direttiva 1° aprile
2009 dell’Ufficio federale del registro di commercio tutte le versioni iscritte
dovevano concordare dal punto di vista del contenuto (§ 118) rispettivamente il
nome doveva essere composto in maniera tale che terzi potessero dedurre
l’esistenza di un’associazione ritenuto che in caso contrario lo stesso doveva
essere completato con la forma giuridica o con un’altra indicazione che
rimandasse all’esistenza di un soggetto di diritto (§ 252), e che nel caso in
esame la designazione corretta era “associazione” e in inglese “association” (§
255); inoltre lo statuto (doc. H) menzionava impropriamente l’obbligo per i
soci di versare delle “quote sociali” anziché dei “contributi”, termine che
andava correttamente utilizzato se non altro nella notifica dei fatti da
iscrivere;
che con il ricorso 10 ottobre 2014
che qui ci occupa, avversato dall’Ufficio del registro di commercio con
osservazioni 19 novembre 2014, l’istante chiede di annullare e riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza 17 settembre 2014 e di far
ordine all’Ufficio del registro di commercio di procedere immediatamente alla
sua iscrizione a RC, con protesta di spese e ripetibili;
che il ricorso in esame,
presentato dall’istante, unica parte legittimata (art. 165 cpv. 3 lett. a ORC),
a questa Camera (art. 165 cpv. 2 ORC e art. 6 cpv. 1 LCRC) nel termine di 30
giorni dalla notifica della decisione dell’Ufficio del registro di commercio
(art. 165 cpv. 4 ORC), è senz’altro ricevibile in ordine;
che le iscrizioni contenute nel
registro di commercio devono essere conformi alla verità e tali da non trarre
in inganno né da ledere alcun interesse pubblico (art. 26 ORC) e, a tale scopo,
prima di procedere all’iscrizione, l’Ufficio del registro di commercio verifica
se sono soddisfatte le condizioni secondo la legge e l’ordinanza, verificando
in particolare se la notificazione e i documenti giustificativi contengano
quanto richiesto dalla legge e dall’ordinanza e non violino disposizioni di
carattere imperativo (art. 28 ORC e 940 CO): per dottrina e giurisprudenza
invalsa, l’Ufficio del registro di commercio dispone di un ampio potere
cognitivo per quanto riguarda l’esame delle condizioni formali per l’iscrizione (Zihler, SHK-HRegV, n. 2 e 13 ad art.
Fatti
28 ORC; DTF 132 III 668 consid. 3.1; II CCA 20 dicembre 2013 inc. n.
12.2013.185), ivi compreso l’esame delle ditte e dei nomi (Zihler, op. cit., n. 30 ad art. 28 ORC),
ritenuto che nella formazione di questi ultimi assume una certa rilevanza la
direttiva 1° aprile 2009 “concernente l’esame delle ditte e dei nomi” dell’Ufficio
federale del registro di commercio, che, pur non avendo forza di legge ed
essendo rivolta agli Uffici del registro di commercio, non può essere ignorata
nella misura in cui codifica una prassi unitaria e consolidata delle autorità
del registro di commercio (Zihler,
op. cit., n. 31 ad art. 28 ORC); nell’esame del diritto materiale esso dispone
per contro di un potere cognitivo limitato nel senso che deve verificare
unicamente il rispetto delle norme imperative di interesse pubblico o a tutela
dei terzi, ritenuto però che solo in presenza di una loro manifesta e
inequivocabile violazione è possibile rifiutare un’iscrizione (Zihler, op. cit., n. 2 e 33 ad art. 28
ORC; DTF 132 III 668 consid. 3.1; II CCA 20 dicembre 2013 inc. n. 12.2013.185);
che la ricorrente mette
preliminarmente in dubbio che il capo-servizio __________ potesse essere
istituzionalmente competente a rappresentare l’Ufficio del registro di
commercio in vece del tenitore __________: la censura - che tutt’al più avrebbe
permesso di annullare la decisione impugnata, ma non certo di riformarla come
preteso nel gravame - è ampiamente infondata, visto e considerato che il
querelato giudizio, pur non firmato individualmente dal funzionario dirigente
responsabile dell’unità cui era attribuita la competenza di decisione, risulta in
ogni caso essere stato sottoscritto con firma individuale dal suo sostituto che
nell’occasione (cfr. scambio di corrispondenza e di e-mail negli atti
istruttori n. 2 e 3) aveva istruito la pratica (art. 3 lett. b del Regolamento
sulle deleghe di competenze decisionali);
che con la prima censura la
ricorrente contesta la decisione di diniego dell’iscrizione a RC, negando in
particolare che nel caso concreto la designazione corretta “associazione” dovesse
essere tradotta in inglese con “association” anziché con “society”, termini che
in base a molti dizionari (doc. K-Q) erano equivalenti e interscambiabili,
tanto più che le associazioni iscritte in Ticino con il termine “società” erano
ben 26 e in Svizzera quelle con il termine “society” erano addirittura 71 (ad
esempio doc. R-U): la censura, che riguarda l’ambito della formazione delle
ditte e dei nomi, in cui l’Ufficio del registro di commercio dispone - come
detto - di un ampio potere cognitivo, merita di essere accolta;
che è invero a torto che
l’Ufficio del registro di commercio non aveva a suo tempo ritenuto di iscrivere
a RC l’associazione RI 1: giusta il § 252 della direttiva 1° aprile 2009 il
nome di un’associazione, ivi compreso quello in lingua straniera (cfr. § 254,
che rimanda per analogia ai § 110 segg.), deve in effetti essere composto in
maniera tale che terzi possano dedurre l’esistenza della stessa, ritenuto che
in caso contrario occorre completare il nome con la forma giuridica o con
un’altra indicazione che rimandi all’esistenza di un soggetto di diritto;
sennonché, nel caso concreto, il nome scelto (contenente il termine “society”,
da solo) lasciava chiaramente intendere che si trattava proprio di
un’associazione (cfr. gli esempi riportati al § 253), sicché non s’imponeva una
sua completazione con la forma giuridica o con un’altra indicazione che
rimandasse all’esistenza di un soggetto di diritto (del resto in Svizzera, dopo
il 1° aprile 2009, sono state iscritte a RC non meno di 13 associazioni con
queste medesime caratteristiche: __________, __________, __________, __________,
__________ __________ __________, __________ __________ __________ __________ __________,
__________ __________
che in particolare è a torto che
l’Ufficio del registro di commercio aveva allora imposto all’associazione RI 1
di iscrivere a RC anche una sua traduzione in italiano: il § 110 della
direttiva (applicabile per analogia - come detto - in virtù del rimando del §
254) non prevede in effetti una tale esigenza, mentre il § 106 applicato
nell’occasione dall’Ufficio del registro di commercio (secondo cui “se la ditta
è iscritta nel registro di commercio in inglese deve essere iscritta almeno
anche in una lingua nazionale”) concerneva in realtà tutt’altro aspetto e meglio
l’indicazione della forma giuridica (e non della ditta o del nome) in inglese
(§ 105 e 107), come risulta inequivocabilmente dal testo tedesco del § 106 (“wird
die Firma mit einem englischsprachigen Rechtsformzusatz im Handelsregister
eingetragen, so muss mindestens eine weitere Fassung der Firma die Angabe der
Rechtsform in einer schweizerischen Landessprache enthalten”; in tal senso pure
Siffert, SHK-HRegV, n. 7 ad art.
171 ORC) e dagli esempi riportati al § 108;
che è ancora una volta a torto
che l’Ufficio del registro di commercio ha in seguito rifiutato di dar seguito
alla richiesta di iscrizione, dopo che l’associazione RI 1 aveva comunque provveduto
a completare la sua domanda d’iscrizione a RC aggiungendo ora la sua traduzione
italiana In__________ Associazione __________: già detto che nel caso di specie
il nome inglese scelto (contenente il termine “society”, da solo) lasciava
chiaramente intendere che si trattava proprio di un’associazione per cui non
s’imponeva una sua completazione con la forma giuridica (che in base al § 255
avrebbe dovuto essere il termine inglese “association”, il cui corrispettivo
italiano era “associazione”) o con un’altra indicazione che rimandasse
all’esistenza di un soggetto di diritto, non risulta in effetti che la
traduzione italiana del nome non concordasse dal punto di vista del contenuto
con la versione inglese come imposto dal § 118, essendo incontestabile che il
termine inglese “society” poteva legittimamente essere tradotto, soprattutto in
ambito legale, con il termine italiano “associazione” (senz’altro più preciso
del termine “società”, cfr. doc. K-Q; in Svizzera risulta del resto essere
stata iscritta a RC già un’associazione con queste caratteristiche:
Schweizerische Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung (Associazione svizzera
delle prove non distruttive) (Swiss society for nondestructive testing) [doc. T]),
con il termine tedesco “Verein” (in Svizzera sono per altro già state iscritte
a RC 2 associazioni con queste caratteristiche: __________, __________ o con il
termine francese “association” (in Svizzera risultano in effetti essere già
state iscritte a RC 4 associazioni con queste caratteristiche: __________ [doc.
R], __________ __________ [doc. T]);
che l’ulteriore obiezione
all’iscrizione a RC sollevata dall’Ufficio del registro di commercio, dovuta al
fatto che lo statuto (doc. H) menzionava l’obbligo per i soci di versare delle
“quote sociali” anziché dei “contributi”, riguarda invece l’ambito dell’esame
del diritto materiale, in cui l’Ufficio dispone solo di un potere cognitivo
limitato, e come tale può portare alla sanzione del diniego dell’iscrizione
solo nel caso in cui il mancato rispetto delle norme imperative di interesse
pubblico o a tutela dei terzi sia manifesto e inequivocabile, ciò che non è qui
il caso;
che la circostanza, di per sé inidonea
a giustificare un successivo diniego dell’iscrizione a RC già per il fatto di
non essere stata menzionata nello scritto 27 giugno 2014 (doc. F), non è in ogni
caso tale da escludere un’eventuale iscrizione a RC, non riguardando norme
imperative di interesse pubblico o a tutela dei terzi: il fatto che nel suo
statuto si parli di “quote sociali” anziché di “contributi” come stabilito
all’art. 71 CC non è in effetti di particolare rilievo, essendo in ogni caso
chiaro, nonostante una formulazione giuridica parzialmente imprecisa, che le
“quote sociali” menzionate nello statuto (doc. H) altro non erano proprio che i
contributi periodici previsti dalla norma di legge (cfr. Foëx, Commentaire Romand, n. 7 ad art.
71 CC; II CCA 20 dicembre 2013 inc. n. 12.2013.185);
che in tali circostanze il
ricorso deve essere accolto, come richiesto dalla ricorrente, ritenuto che le
ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza (art. 49 LPAmm, applicabile in
virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 15 LTG e l’art. 49 LPAmm
decide:
1. Il ricorso 10 ottobre 2014 di
RI 1 è accolto.
§ In riforma della decisione
6 ottobre 2014 l’Ufficio del registro di commercio provvederà all’iscrizione a
RC dell’associazione.
Considerandi
2.
Non si prelevano spese
processuali. L’Ufficio del registro di commercio rifonderà alla ricorrente fr.
500.
- per ripetibili.
3.
Notificazione:
-
-
Comunicazione
all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).