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Decisione

12.2014.170

Associazione - nome e statuti - ricorso contro mancata iscrizione a RC

16 dicembre 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

28 ORC; DTF 132 III 668 consid. 3.1; II CCA 20 dicembre 2013 inc. n.

12.2013.185), ivi compreso l’esame delle ditte e dei nomi (Zihler, op. cit., n. 30 ad art. 28 ORC),

ritenuto che nella formazione di questi ultimi assume una certa rilevanza la

direttiva 1° aprile 2009 “concernente l’esame delle ditte e dei nomi” dell’Ufficio

federale del registro di commercio, che, pur non avendo forza di legge ed

essendo rivolta agli Uffici del registro di commercio, non può essere ignorata

nella misura in cui codifica una prassi unitaria e consolidata delle autorità

del registro di commercio (Zihler,

op. cit., n. 31 ad art. 28 ORC); nell’esame del diritto materiale esso dispone

per contro di un potere cognitivo limitato nel senso che deve verificare

unicamente il rispetto delle norme imperative di interesse pubblico o a tutela

dei terzi, ritenuto però che solo in presenza di una loro manifesta e

inequivocabile violazione è possibile rifiutare un’iscrizione (Zihler, op. cit., n. 2 e 33 ad art. 28

ORC; DTF 132 III 668 consid. 3.1; II CCA 20 dicembre 2013 inc. n. 12.2013.185);

che la ricorrente mette

preliminarmente in dubbio che il capo-servizio __________ potesse essere

istituzionalmente competente a rappresentare l’Ufficio del registro di

commercio in vece del tenitore __________: la censura - che tutt’al più avrebbe

permesso di annullare la decisione impugnata, ma non certo di riformarla come

preteso nel gravame - è ampiamente infondata, visto e considerato che il

querelato giudizio, pur non firmato individualmente dal funzionario dirigente

responsabile dell’unità cui era attribuita la competenza di decisione, risulta in

ogni caso essere stato sottoscritto con firma individuale dal suo sostituto che

nell’occasione (cfr. scambio di corrispondenza e di e-mail negli atti

istruttori n. 2 e 3) aveva istruito la pratica (art. 3 lett. b del Regolamento

sulle deleghe di competenze decisionali);

che con la prima censura la

ricorrente contesta la decisione di diniego dell’iscrizione a RC, negando in

particolare che nel caso concreto la designazione corretta “associazione” dovesse

essere tradotta in inglese con “association” anziché con “society”, termini che

in base a molti dizionari (doc. K-Q) erano equivalenti e interscambiabili,

tanto più che le associazioni iscritte in Ticino con il termine “società” erano

ben 26 e in Svizzera quelle con il termine “society” erano addirittura 71 (ad

esempio doc. R-U): la censura, che riguarda l’ambito della formazione delle

ditte e dei nomi, in cui l’Ufficio del registro di commercio dispone - come

detto - di un ampio potere cognitivo, merita di essere accolta;

che è invero a torto che

l’Ufficio del registro di commercio non aveva a suo tempo ritenuto di iscrivere

a RC l’associazione RI 1: giusta il § 252 della direttiva 1° aprile 2009 il

nome di un’associazione, ivi compreso quello in lingua straniera (cfr. § 254,

che rimanda per analogia ai § 110 segg.), deve in effetti essere composto in

maniera tale che terzi possano dedurre l’esistenza della stessa, ritenuto che

in caso contrario occorre completare il nome con la forma giuridica o con

un’altra indicazione che rimandi all’esistenza di un soggetto di diritto;

sennonché, nel caso concreto, il nome scelto (contenente il termine “society”,

da solo) lasciava chiaramente intendere che si trattava proprio di

un’associazione (cfr. gli esempi riportati al § 253), sicché non s’imponeva una

sua completazione con la forma giuridica o con un’altra indicazione che

rimandasse all’esistenza di un soggetto di diritto (del resto in Svizzera, dopo

il 1° aprile 2009, sono state iscritte a RC non meno di 13 associazioni con

queste medesime caratteristiche: __________, __________, __________, __________,

__________ __________ __________, __________ __________ __________ __________ __________,

__________ __________

che in particolare è a torto che

l’Ufficio del registro di commercio aveva allora imposto all’associazione RI 1

di iscrivere a RC anche una sua traduzione in italiano: il § 110 della

direttiva (applicabile per analogia - come detto - in virtù del rimando del §

254) non prevede in effetti una tale esigenza, mentre il § 106 applicato

nell’occasione dall’Ufficio del registro di commercio (secondo cui “se la ditta

è iscritta nel registro di commercio in inglese deve essere iscritta almeno

anche in una lingua nazionale”) concerneva in realtà tutt’altro aspetto e meglio

l’indicazione della forma giuridica (e non della ditta o del nome) in inglese

(§ 105 e 107), come risulta inequivocabilmente dal testo tedesco del § 106 (“wird

die Firma mit einem englischsprachigen Rechtsformzusatz im Handelsregister

eingetragen, so muss mindestens eine weitere Fassung der Firma die Angabe der

Rechtsform in einer schweizerischen Landessprache enthalten”; in tal senso pure

Siffert, SHK-HRegV, n. 7 ad art.

171 ORC) e dagli esempi riportati al § 108;

che è ancora una volta a torto

che l’Ufficio del registro di commercio ha in seguito rifiutato di dar seguito

alla richiesta di iscrizione, dopo che l’associazione RI 1 aveva comunque provveduto

a completare la sua domanda d’iscrizione a RC aggiungendo ora la sua traduzione

italiana In__________ Associazione __________: già detto che nel caso di specie

il nome inglese scelto (contenente il termine “society”, da solo) lasciava

chiaramente intendere che si trattava proprio di un’associazione per cui non

s’imponeva una sua completazione con la forma giuridica (che in base al § 255

avrebbe dovuto essere il termine inglese “association”, il cui corrispettivo

italiano era “associazione”) o con un’altra indicazione che rimandasse

all’esistenza di un soggetto di diritto, non risulta in effetti che la

traduzione italiana del nome non concordasse dal punto di vista del contenuto

con la versione inglese come imposto dal § 118, essendo incontestabile che il

termine inglese “society” poteva legittimamente essere tradotto, soprattutto in

ambito legale, con il termine italiano “associazione” (senz’altro più preciso

del termine “società”, cfr. doc. K-Q; in Svizzera risulta del resto essere

stata iscritta a RC già un’associazione con queste caratteristiche:

Schweizerische Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung (Associazione svizzera

delle prove non distruttive) (Swiss society for nondestructive testing) [doc. T]),

con il termine tedesco “Verein” (in Svizzera sono per altro già state iscritte

a RC 2 associazioni con queste caratteristiche: __________, __________ o con il

termine francese “association” (in Svizzera risultano in effetti essere già

state iscritte a RC 4 associazioni con queste caratteristiche: __________ [doc.

R], __________ __________ [doc. T]);

che l’ulteriore obiezione

all’iscrizione a RC sollevata dall’Ufficio del registro di commercio, dovuta al

fatto che lo statuto (doc. H) menzionava l’obbligo per i soci di versare delle

“quote sociali” anziché dei “contributi”, riguarda invece l’ambito dell’esame

del diritto materiale, in cui l’Ufficio dispone solo di un potere cognitivo

limitato, e come tale può portare alla sanzione del diniego dell’iscrizione

solo nel caso in cui il mancato rispetto delle norme imperative di interesse

pubblico o a tutela dei terzi sia manifesto e inequivocabile, ciò che non è qui

il caso;

che la circostanza, di per sé inidonea

a giustificare un successivo diniego dell’iscrizione a RC già per il fatto di

non essere stata menzionata nello scritto 27 giugno 2014 (doc. F), non è in ogni

caso tale da escludere un’eventuale iscrizione a RC, non riguardando norme

imperative di interesse pubblico o a tutela dei terzi: il fatto che nel suo

statuto si parli di “quote sociali” anziché di “contributi” come stabilito

all’art. 71 CC non è in effetti di particolare rilievo, essendo in ogni caso

chiaro, nonostante una formulazione giuridica parzialmente imprecisa, che le

“quote sociali” menzionate nello statuto (doc. H) altro non erano proprio che i

contributi periodici previsti dalla norma di legge (cfr. Foëx, Commentaire Romand, n. 7 ad art.

71 CC; II CCA 20 dicembre 2013 inc. n. 12.2013.185);

che in tali circostanze il

ricorso deve essere accolto, come richiesto dalla ricorrente, ritenuto che le

ripetibili di secondo grado seguono la soccombenza (art. 49 LPAmm, applicabile in

virtù del rimando dell’art. 6 cpv. 2 LCRC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 15 LTG e l’art. 49 LPAmm

decide:

1. Il ricorso 10 ottobre 2014 di

RI 1 è accolto.

§ In riforma della decisione

6 ottobre 2014 l’Ufficio del registro di commercio provvederà all’iscrizione a

RC dell’associazione.

Considerandi

2.

Non si prelevano spese

processuali. L’Ufficio del registro di commercio rifonderà alla ricorrente fr.

500.

- per ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione

all’Ufficio federale del registro di commercio, Berna

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).