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Decisione

12.2014.172

Società anonima - carenze nell'organizzazione - scioglimento - appello tardivo

9 gennaio 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2014.172

Lugano

9 gennaio 2015/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Vicepresidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale giudice unico (art. 48b

lett. a LOG)

chiamato

a giudicare nella causa inc. n. SO.2014.414 della Pretura della giurisdizione di

Mendrisio-Nord promossa con istanza 8 luglio 2014 da

AO

1

contro

AP

1

rappr. da RA 1

chiedente l’assunzione

delle misure necessarie per ripristinare la situazione legale, ai sensi

dell’art. 941a CO, la società convenuta essendo priva di rappresentanza in

Svizzera e priva di amministrazione;

domanda accolta dal Pretore con sentenza 28 agosto 2014, con la quale ha

sciolto la società anonima convenuta e ne ha ordinata la liquidazione secondo

le prescrizioni applicabili al fallimento;

procedura nella quale è

insorto, con appello datato 7 ottobre 2014 trasmesso con invio postale il

giorno successivo alla Pretura,

,

il quale, qualificatosi

come amministratore della società di cui è stato pronunciato lo scioglimento,

chiede la revoca della decisione pretorile e postula la concessione di un

termine per nominare un nuovo amministratore e eventualmente indicare la nuova

sede;

letti ed

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con istanza 8 luglio 2014 l'AO 1 si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord chiedendo l’adozione

delle misure necessarie per rimediare alle lacune organizzative e ripristinare la

situazione legale, ai sensi dell’art. 941a CO, siccome a seguito della partenza

per l'Italia di RA 1 la società convenuta era divenuta priva di rappresentanza

in Svizzera (art. 718 CO) e priva di amministrazione (art. 707 CO);

che il Pretore, accertato il

mancato ripristino della situazione legale nel termine impartito dall'AO 1, con

decisione 11 luglio 2014 ha assegnato alla società un termine di trenta giorni

per ripristinare la situazione legale, con la comminatoria dello scioglimento

della società e della liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al

fallimento;

che, constatato il mancato rispetto del termine così assegnato, con decisione

28 agosto 2014 il Pretore ha accolto l'istanza e disposto lo scioglimento della

società convenuta, ordinandone la liquidazione in via di fallimento;

che la suddetta diffida e la

successiva sentenza sono state notificate nella forma degli assenti tramite

pubblicazione sul Foglio ufficiale (n. 57/2014 del 18 luglio 2014 pag. 5952 e

n. 70/2014 del 2 settembre 2014 pag. 7152 e 7153), la società non avendo più un

recapito legale alla sede statutaria;

che contro la sentenza era

proponibile l’appello nel termine di dieci giorni dalla sua notificazione;

che con l’appello datato 7

ottobre 2014, ma trasmesso con invio postale solo il giorno successivo, RA 1, qualificatosi

come amministratore della società, chiede la revoca dello scioglimento e che

venga concesso un termine per nominare un nuovo amministratore e eventualmente

indicare la nuova sede, spiegando i motivi che gli avrebbero impedito di

intervenire in precedenza;

che l’atto non è stato intimato

all’AO 1;

che il Tribunale Federale, con giudizio 16 dicembre 2014 (inc.4A_661/2014) ha

dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla società convenuta contro

la decisione 30 ottobre 2014 con la quale la Presidente di questa Camera aveva

respinto l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio;

che in mancanza di recapito

legale della sede statutaria, a ragione l’AO 1 prima e il Pretore poi, hanno notificato

la diffida e gli atti giudiziari per via edittale (art. 141 CPC), con la

conseguenza che quale giorno della notificazione della sentenza impugnata vale

il 2 settembre 2014 (art. 141 cpv. 2 CPC);

che l'appello proposto con invio

postale dell'8 ottobre 2014 risulta pertanto irrimediabilmente tardivo, di modo

che non è possibile esaminarlo nel merito;

che l’appello, manifestamente

improponibile, può essere evaso senza ulteriori formalità;

che la tassa di giustizia e le

spese della procedura di secondo grado seguono la soccombenza dell’appellante,

ritenuto che non si assegnano ripetibili all’AO 1, al quale l’appello non è

stato intimato;

che nella commisurazione della

tassa di giustizia si tiene nondimeno conto del fatto che l’appellante ha agito

personalmente e che non ha cognizioni giuridiche;

che il valore litigioso,

determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale Federale,

ammonta a fr. 100'000.-, corrispondente al capitale nominale della società in

questione (cfr. doc. A);

Per i quali

motivi,

decide:

1. L’appello è irricevibile.

Considerandi

2.

Le spese del presente

giudizio di complessivi fr. 100.- sono poste a carico dell’appellante. Non si

attribuiscono ripetibili.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

vicepresidente

Giudice Bozzini

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro

30.

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100

cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).