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Decisione

12.2014.175

Architetto - mercede - spese legali preprocessuali

28 gennaio 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i lavori di ampliamento della casa per mancanza dei fondi necessari ed hanno

successivamente rifiutato di pagargli altre somme oltre all’acconto di fr.

10'000.- + IVA nel frattempo già corrisposto.

2. Con petizione 24 luglio

2008 l’arch. AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la loro condanna al pagamento in

solido di fr. 48'854.05 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva

delle opposizioni interposte a due PE. Egli, in estrema sintesi, ha preteso il

riconoscimento del saldo del suo onorario di fr. 36'752.20 (fr. 43'450.- [calcolato

in modo imprecisato sulla base di presumibili costi dell’opera di fr. 615'000.-

e su una percentuale di opere effettuate del 59.5%] + IVA fr. 3'302.20 ./.

acconto fr. 10'000.-), del supplemento d’onorario di fr. 2'970.- per la fine

anticipata del contratto secondo l’art. 1.12 delle norme SIA 102 (10% di fr.

29'700.- [onorario a suo dire totale di fr. 73'150.- ./. onorario a suo dire già

maturato di fr. 43’450.-]), dell’onorario di fr. 4'131.85 per le prestazioni

non comprese nel contratto (doc. AO) nonché la rifusione delle spese legali

preprocessuali di fr. 5'000.-.

I convenuti si sono integralmente

opposti alla petizione.

3. Esperita l’istruttoria ed

effettuato il dibattimento finale, il Pretore, con sentenza 3 settembre 2014, in

parziale accoglimento della petizione (dispositivo n. 1) ha condannato i convenuti

al pagamento in solido di fr. 22’425.25 oltre interessi ed accessori

(dispositivi n. 1.1 e 1.2) e ha posto a carico delle parti in ragione di metà

ciascuna la tassa di giustizia di fr. 1'800.-, le spese di fr. 300.- e le spese

peritali, compensate le ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure

ha in sostanza riconosciuto all’attore un onorario residuo di fr. 18'293.40

(fr. 26’471.50 [calcolato su presumibili costi dell’opera di fr. 400'000.- e su

una percentuale di opere effettuate del 50.5%] + IVA fr. 2'011.85 + spese per

copie e fotocopie fr. 570.05 ./. acconto fr. 10'760.-) e l’onorario di fr.

4'131.85 per le prestazioni non comprese nel contratto.

4. Entrambe le parti hanno

impugnato la decisione pretorile.

Con appello 7 ottobre 2014

(parzialmente rettificato il giorno seguente) i convenuti hanno chiesto la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,

contestando l’esistenza di un saldo di onorario a favore dell’attore (stante

una percentuale di opere effettuate del 19.5%) e di un suo ulteriore onorario

per prestazioni non comprese nel contratto nonché il buon fondamento della

fattura per copie e fotocopie.

Con risposta e appello incidentale

4 dicembre 2014 l’attore ha invece chiesto la reiezione dell’appello della

controparte e la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente

la petizione (salvo per quanto riguardava gli interessi sulla somma di fr.

2'970.-, ora postulati solo a far tempo dal 1° agosto 2008), ribadendo che il

saldo del suo onorario ammontava ad almeno fr. 36'752.20 (dovendosi considerare

dei presumibili costi dell’opera di fr. 615'000.-, un grado di difficoltà di

1.0 e una percentuale di opere effettuate del 59.5%) e che, oltre all’onorario

di fr. 4'131.85 per le prestazioni non comprese nel contratto già riconosciuto

dal Pretore, erano pure dovuti il supplemento d’onorario di fr. 2'970.- per la

fine anticipata del contratto secondo l’art. 1.12 delle norme SIA 102 e la

rifusione delle spese legali preprocessuali di fr. 5'000.-.

5. Il 1° gennaio 2011 è

entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;

RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di

quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal

diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di

procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura

ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione

pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni

federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

6. Nella risposta all’appello l’attore

contesta “a titolo prudenziale” la tempestività dell’appello 7 ottobre 2014 dei

convenuti, poi parzialmente rettificato il giorno seguente. A torto. Nonostante

l’appello e il successivo atto di rettifica dello stesso siano stati dati alla posta

solo il giorno successivo a quello riportato nei relativi scritti, e dunque l’8

rispettivamente il 9 ottobre 2014 (cfr. i timbri postali sulle relative buste),

entrambi gli atti sono in effetti tempestivi, essendo stati inoltrati entro i

30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) dalla notificazione della sentenza 3 settembre

2014, che, come sostenuto nell’appello (p. 1 e 1/1) e del resto confermato

dall’accertamento del tracciamento degli invii relativo alla raccomandata n. ____________________,

è avvenuta l’11 settembre 2014, data in cui la decisione, spedita solo il 9

settembre 2014 (cfr. pure il timbro apposto a retro della sentenza), è stata

recapitata ai convenuti (art. 138 cpv. 2 CPC).

7. Sempre a titolo preliminare,

deve pure essere disattesa la domanda con cui l’attore chiede di dichiarare irricevibile

l’appello dei convenuti siccome non rispettoso dei requisiti posti per analogia

dall'art. 221 cpv. 1 CPC, disposizione in virtù della quale quell'atto deve

contenere tra le altre cose la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti,

l’indicazione del valore litigioso e le domande delle parti, rispettivamente

dall’art. 311 cpv. 2 CPC, che impone di allegarvi la decisione impugnata. Il

fatto che l’appello non adempia alle esigenze formali previste dalla legge non

comporta in effetti la sanzione dell’irricevibilità del gravame se,

specialmente - come nel caso di specie - in presenza di parti non rappresentate

da un avvocato, dal suo contenuto risulta comunque chiara l’intenzione di impugnare

la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e

dalla sua irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte

(in tal senso II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 31 marzo 2014 inc.

n. 12.2013.6, 15 aprile 2014 inc. n. 12.2013.5). Nel caso di specie, l’indicazione

nel gravame (p. 1) della volontà dei convenuti di ricorrere contro la decisione

pretorile 3 settembre 2014 nell’inc. n. OA.2008.489, sia pure non allegata, basta

e avanza per individuare la sentenza che si intendeva così impugnare e dunque a

chiarire quale ne erano la controparte e il suo rappresentante; il fatto che i

convenuti abbiano qui dichiarato di contestare i punti 1, 1.1 e 2 della

sentenza e abbiano chiesto, con riferimento al primo punto, che la petizione

non venisse accolta, rispettivamente, con riferimento al secondo, che la

percentuale dei lavori effettuati fosse ridotta dal 50.5% al 19.5% e che non

fossero dovute la fattura di fr. 4'131.85 e - sia pure solo nella motivazione (p.

1/6 e 6/6) - quella di fr. 529.80, rispettivamente ancora, con riferimento al

terzo, che le tasse di giustizia e le spese, comprese quelle peritali, fossero

poste a carico dell’attore, costituisce una domanda d’appello più che

sufficiente; e neppure si può ritenere irricevibile l’appello dei convenuti per

il fatto che questi ultimi non abbiano indicato il valore litigioso, che, alla

luce delle domande di cui si è detto, ammonta chiaramente a fr. 22’425.25 ed è

con ciò superiore al limite di fr. 10'000.- per poter far capo a quel mezzo di

impugnazione (art. 308 cpv. 2 CPC). Del resto la controparte non ha subito

alcun pregiudizio da queste carenze formali, né lo ha preteso, tanto è vero che

è tranquillamente stata in grado di presentare le proprie osservazioni di

risposta.

Sull’ulteriore rimprovero

dell’attore di carente motivazione del gravame si ritornerà invece più avanti,

con riferimento alle singole censure d’appello sollevate dai convenuti.

8. Con la prima censura

d’appello i convenuti rimproverano al Pretore di aver ritenuto, sulla base

della perizia giudiziaria, che l’attore avesse effettuato il 50.5% delle opere

fatturabili, quando a loro dire quella percentuale era solo del 19.5%. Ciò

avrebbe dovuto indurlo a riconoscergli al massimo un onorario di fr. 10'998.55,

da cui doveva poi essere dedotto l’acconto di fr. 10'760.- già corrisposto, con

un saldo a suo favore di fr. 238.55.

8.1 L’art. 253 CPC/TI stabilisce

che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e si pronuncia secondo

la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC/TI.

In presenza di una perizia

giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei

fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che egli

non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto

sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni

(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad

art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del

perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza.

Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde non

eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso

le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non

bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o considerazioni

soggettive di una parte (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o

contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte

in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità

della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica

soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di

scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti

della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito

giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con

principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art.

253; II CCA 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 11 marzo 2013 inc. n.

12.2011.101).

8.2 Nel

caso di specie, come ritenuto dal Pretore, non vi è ragione di far astrazione

dal referto peritale, le cui conclusioni sulla percentuale delle opere effettuate

dall’attore sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o

contraddizioni.

Il fatto che i convenuti dichiarino

ora di non condividere quelle conclusioni e propongano una diversa percentuale,

ritenendo in sostanza inverosimile che l’attore avesse effettivamente impiegato

le ore in pratica fatturate per quelle prestazioni, non basta per inficiare le

conclusioni peritali. I convenuti sembrano in effetti misconoscere che in base

al contratto (doc. E, punto 2.2) l’onorario dell’attore non andava calcolato

sulla base delle ore da lui impiegate, ma secondo i costi dell’opera e meglio

sulla base della percentuale delle opere effettuate rispetto a quelle previste

(trasformate poi in ore retribuibili solo nell’ambito del calcolo). Appurato

con ciò che la loro stima della percentuale delle opere effettuate dall’attore,

formulata sulla base del tempo da lui impiegato, non era in realtà rilevante

per la quantificazione del suo onorario, nulla permette di rimettere in

discussione la valutazione del perito giudiziario, resa secondo i criteri posti

contrattualmente, tanto più che in ogni caso la diversa valutazione proposta

dai convenuti (con una percentuale del 5% anziché del 9% per la fase del

progetto di massima, del 5% anziché del 19% per la fase del progetto

definitivo, del 3% anziché del 13% per la fase della procedura di appalto,

confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione e del 4% anziché del 7% per

la fase del progetto esecutivo, ritenuto che la percentuale del 2.5% per la

fase della procedura di autorizzazione non era invece contestata) nemmeno era

fondata su alcuna risultanza probatoria, ma si basava su un loro semplice apprezzamento

soggettivo del tutto privo di riscontri oggettivi, come detto non sufficiente

per derogare dalle conclusioni peritali.

9. Nel loro gravame i

convenuti rimproverano inoltre al Pretore di averli condannati a rifondere

all’attore le spese per copie e fotocopie di fr. 529.80 (recte: fr.

570.05) IVA inclusa, esposte nell’ambito della fattura 6 dicembre 2006 (doc.

AG). La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC). In nessun punto dell’appello viene in effetti spiegato per quali ragioni

di fatto e/o di diritto quella pretesa, accolta dal giudice di prime cure,

avrebbe in realtà dovuto essere disattesa.

10. I convenuti contestano

infine il fatto di essere stati obbligati a pagare all’attore fr. 4'131.85 per

le prestazioni oggetto della fattura 10 luglio 2007 (doc. AO), rilevando in

sostanza come le stesse fossero in realtà comprese nel contratto (doc. E) e

meglio in quelle relative al progetto di massima o definitivo. La censura è

anche in questo caso irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1

CPC). I convenuti non si sono in effetti confrontati criticamente con

l’argomentazione del Pretore secondo cui quella pretesa non era stata

contestata ed in particolare non hanno spiegato per quali motivi di fatto e di

diritto la stessa fosse errata e dovesse con ciò essere modificata (cfr. TF 7

dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e

3.2; II CCA 22 luglio 2014 inc. n. 12.2012.174, 27 marzo 2015 inc. n.

12.2013.166).

11. Dal canto suo, l’attore, nell’ambito

del suo appello incidentale, rimprovera innanzitutto al Pretore di aver

calcolato il suo onorario tenendo conto di un presumibile costo dell’opera di

fr. 400'000.- anziché di fr. 615'000.-, di aver considerato un grado di

difficoltà della stessa di 0.8 anziché di 1.0 e di aver ritenuto che le

prestazioni da lui effettuate ammontassero al 50.5% invece del 59.5% di quelle

fatturabili. La correzione di questi erronei accertamenti implicherebbe il riconoscimento

a suo favore di un onorario, già dedotto l’acconto ricevuto di fr. 10'000.- (in

realtà però di fr. 10'760.-, cfr. doc. 12 e 13), di almeno fr. 36'752.20.

11.1 La richiesta dell’attore di

prendere in considerazione, per il calcolo del suo onorario, un presumibile

costo dell’opera di fr. 615'000.-, anziché di fr. 400'000.-, non può essere

accolta.

A parte il fatto che, come

già indicato nel consid. 2, non è stato spiegato e provato per quale motivo, a

fronte di un aumento a fr. 801'291.- + IVA del preventivo delle opere da

realizzare (doc. V), il costo dell’opera computabile per l’onorario sarebbe

dovuto essere di fr. 615'000.- e in che modo quest’ultima somma avrebbe potuto

comportare un onorario pieno dell’attore di fr. 73'150.- e dunque (stante una

percentuale di opere a suo dire eseguite del 59.5%) l’onorario parziale di fr.

43'450.- da lui qui rivendicato invece di quello di fr. 31'240.- a suo tempo

fatturato nel doc. AG (ritenuto congruo, salvo per la percentuale dei lavori

eseguiti, dal perito), si osserva in effetti che il perito giudiziario,

richiesto di determinare l’entità delle prestazioni svolte dall’attore per

conto dei convenuti (perizia p. 2), non ha assolutamente ritenuto di fondarsi

su un presumibile costo dell’opera di fr. 615'000.-, ma per l’appunto solo su

quello di fr. 400'000.- stimato contrattualmente (perizia p. 4 e 5), senza per

altro che quella sua conclusione sia stata successivamente oggetto di una

domanda di completazione o di delucidazione. E del resto, in base al contratto

(doc. E, punto 2.2), il costo dell’opera determinante per il calcolo

dell’onorario non avrebbe dovuto essere quello risultante dagli eventuali

preventivi ma quello calcolato sulla base della liquidazione finale, fermo

restando che, se per ipotesi non fosse stato così, l’ultimo preventivo

presentato faceva in ogni caso stato di un importo di soli fr. 412'930.- + IVA

(doc. AC, con la posizione “architetto” allora ridotta a fr. 50'000.- + IVA),

di poco superiore ai fr. 400'000.- inizialmente previsti.

Avendo omesso di versare agli

atti le norme SIA 102, che non codificano un uso vincolante, sono equiparabili

a delle condizioni generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate

nel contratto e tutt’al più, al pari di altre formulazioni contrattuali

standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la

circostanza deve essere dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid.

2a; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.1, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II

CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 22

gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194, 4

ottobre 2013 inc. n. 12.2012.157) e che soprattutto non costituiscono un fatto

notorio (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 6 ad art. 87; Donzallaz, Loi sur le tribunal fédéral, n. 3651; TF 2 giugno 2006 4C.125/2005 consid. 5, 2 dicembre 2008 4A_428/2007 consid. 3.1; II CCA 21 dicembre 2011

inc. n. 12.2009.184, 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92, 8 aprile 2013 inc. n.

12.2011.106, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29), l’attore neppure può infine

pretendere un onorario maggiorato sulla base di non meglio precisate

disposizioni contenute in queste ultime.

11.2 La domanda dell’attore di

prendere in considerazione, per il calcolo del suo onorario, un grado di

difficoltà dell’opera di 1.0 risultante dalle norme SIA 102 anziché quello di

0.8 stabilito dal Pretore è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311

cpv. 1 CPC). L’attore non si è in effetti confrontato criticamente con

l’argomentazione pretorile secondo cui le parti erano libere, con riferimento

al grado di difficoltà dell’opera indicato nel contratto con un coefficiente

dello 0.8, di concordare diversi parametri di calcolo rispetto a quelli

previsti dalle norme SIA 102 ed in particolare non ha spiegato per quali motivi

di fatto e di diritto la stessa fosse errata e dovesse con ciò essere

modificata (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014

4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2; II CCA 22 luglio 2014 inc. n. 12.2012.174, 27

marzo 2015 inc. n. 12.2013.166).

11.3 L’attore non può essere

seguito nemmeno laddove chiede che la percentuale delle opere da lui realizzate

sia portata dal 50.5% al 59.5%, rimproverando al perito e con lui al Pretore di

aver omesso di considerare le deposizioni di alcuni testimoni nonché la

documentazione fotografica e i piani acquisiti a seguito di un’istanza di

restituzione in intero (doc. BH, BI e BL).

Già si è detto (consid. 8.2) che

nel caso di specie non vi è ragione di far astrazione

dal referto peritale, le cui conclusioni sulla percentuale delle opere effettuate

dall’attore sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o

contraddizioni.

L’argomentazione addotta dall’attore

a sostegno di un aumento dal 2% al 4% (ossia dal 50% al 100%) della percentuale

per la fase degli studi di dettaglio del progetto definitivo e dal 7% al 14% (anche

qui dal 50% al 100%) della percentuale per la fase dei documenti esecutivi del

progetto esecutivo, non è oltretutto convincente e pertinente. Nonostante a suo

giudizio i testimoni e la documentazione versata agli atti a seguito di

un’istanza di restituzione in intero avrebbero confermato da una parte che i piani

a loro inviati erano completi dei dettagli tecnici necessari per inoltrare le

loro offerte e addirittura per la messa in opera dei lavori ed erano dunque piani

esecutivi pronti per la realizzazione dei lavori, e dall’altra che i piani

erano completi dei dettagli esecutivi, egli pare in effetti misconoscere che

ciò non è però ancora sufficiente per ammettere che le prestazioni della fase

degli studi di dettaglio del progetto definitivo e dei documenti esecutivi del

progetto esecutivo siano state eseguite in modo completo. Il perito ha al

proposito ricordato che la prima di queste due fasi era in realtà ben più

estesa e comprendeva segnatamente la determinazione del livello qualitativo

dell’esecuzione in accordo con il committente, gli studi di dettaglio della

soluzione costruttiva e architettonica con la scelta dei materiali e del loro

impiego, la presentazione in scala appropriata quale base per il calcolo dei

costi e l’integrazione delle proposte degli specialisti, consulenti e imprese

tenuto conto delle esigenze di qualità ed economicità dei mezzi impiegati,

concludendo che queste posizioni risultavano adempiute solo in ragione di circa

il 50% (perizia p. 4); rispettivamente che la seconda, a sua volta pure più

estesa di quanto indicato dall’attore, comprendeva segnatamente l’allestimento

in scala appropriata dei piani esecutivi e dei dettagli (ritenuto che a suo

dire risultavano essere stati allestiti solo i piani e non i dettagli), la

verifica della conformità rispetto piani dell’architetto dei piani degli

specialisti, imprese e fornitori, dei piani di fabbricazione e di officina (per

lui non eseguita), l’aggiornamento dei piani di coordinamento e dei risparmi

secondo le indicazioni tecniche degli specialisti per quanto non di loro

competenza (per lui eseguito solo in modo parziale), la direzione del

coordinamento dei piani delle istallazioni (per lui non eseguita), la scelta

definitiva dei materiali e dei sistemi costruttivi, degli apparecchi e simili

in accordo con il committente (per lui non eseguita), l’aggiornamento dei

dettagli architettonici e di costruzione (per lui eseguita) e l’aggiornamento

della descrizione dettagliata dei materiali e dei sistemi costruttivi (per lui non

eseguito), concludendo che queste posizioni risultavano adempiute solo in

ragione di circa il 50% (perizia p. 4). Sennonché su tutti questi rilevanti aspetti

l’attore non ha ritenuto di confrontarsi in modo critico, se non in modo solo

parziale per la prima volta - e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) - in

questa sede.

In definitiva, a parte sostenere

che i piani esecutivi e di dettaglio fossero completi, l’attore non ha così adotto,

ancor prima che provato, di aver eseguito in modo completo tutte le prestazioni

necessarie per potersi ammettere l’esecuzione integrale delle prestazioni della

fase degli studi di dettaglio del progetto definitivo e dei documenti esecutivi

del progetto esecutivo.

12. Nel prosieguo del suo

esposto l’attore censura la decisione con cui il Pretore non ha ritenuto di

riconoscergli il supplemento d’onorario di fr. 2'970.- per la fine anticipata

del contratto secondo l’art. 1.12 delle norme SIA 102 (disposizione che è stata

riprodotta nell’appendice del contratto di cui al doc. E). La censura deve

essere respinta già per il fatto che l’attore nel suo gravame non si è

confrontato criticamente con nessuna delle tre argomentazioni, oltretutto alternative

e indipendenti, che avevano indotto il Pretore a respingere la sua pretesa, quella

secondo cui egli aveva acconsentito a porre fine al rapporto contrattuale che

lo legava ai convenuti senza sollevare alcuna obiezione (doc. AF), quella secondo

cui non aveva provato che l’eventuale disdetta fosse avvenuta a tempo indebito

e quella secondo cui nemmeno aveva dimostrato che quell’eventuale disdetta gli

avesse cagionato un pregiudizio, non costituendo una sufficiente motivazione

sul tema il fatto che egli abbia sostenuto che non avrebbe potuto validamente

opporsi alla revoca e disdetta del mandato e che la fine prematura del

contratto era stata ottenuta dai convenuti sulla base di una scusa, ritenuto

che il loro scopo era solo quello di non pagargli l’onorario completo previsto

dal contratto. Dottrina e giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere

che qualora la sentenza impugnata o - come in concreto - il giudizio su una

determinata questione si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti,

l’appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con

tutte le motivazioni addotte e soprattutto che l’appello su quella questione

può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle

motivazioni risultano essere fondate: difatti, se una sola di esse reggesse, le

contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei

motivi della decisione dell’autorità inferiore (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,

Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordung (ZPO), 2a ed., n.

43 ad art. 308-318; Hungerbühler, DIKE-ZPO,

n. 38 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 26

aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79, 25 novembre

2013 inc. n. 12.2013.27, 6 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 15 luglio 2014

inc. n. 12.2012.173, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 18 maggio 2015 inc. n.

12.2013.146).

13. Con l’appello incidentale è infine

pure contestata la decisione con cui il Pretore non aveva riconosciuto all’attore

il risarcimento di fr. 5'000.- per le spese legali da lui asseritamente

sostenute dall’ottobre 2005 e relative all’esame degli atti, alla discussione

con il proprio legale dell’intero incarto e alla ricerca di una possibilità per

giungere a una soluzione bonale della vertenza. La pretesa era stata disattesa sostanzialmente

per il fatto che dai documenti di causa risultava che il primo scritto del

proprio legale era datato solo 14 maggio 2007 e siccome l’attore non aveva portato

elementi a comprova della natura e tanto meno dell’entità delle asserite

prestazioni legali preprocessuali.

In questa sede l’attore rileva

che la pretesa non era in realtà mai stata oggetto di contestazione da parte

dei convenuti e che il suo fondamento qualitativo e quantitativo - stante un

dispendio di tempo del suo avvocato di 15 ore retribuibili a fr. 300.- cadauna

- era in ogni caso provato dallo scritto 14 maggio 2007 del suo legale ai

convenuti (doc. AN), dai due PE fatti spiccare da quest’ultimo (doc. AQ e AR) e

dal deposito all’UEF dei titoli di credito alla base delle due esecuzioni da

lui effettuato (doc. AT).

13.1 Dottrina e giurisprudenza riconoscono

il principio secondo cui le spese connesse all’intervento di un

legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle

ripetibili secondo la procedura cantonale - che sono poi quelle indispensabili

causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio

(art. 150 CPC/TI) - costituiscono una posizione di danno risarcibile,

sempre che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla

situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua

volta, deve essere necessario, utile e appropriato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 150; DTF 117 II 101;

TF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163).

13.2 Nel caso di specie, il

giudizio con cui il Pretore ha ritenuto di non poter riconoscere all’attore un

risarcimento per le asserite spese legali preprocessuali può senz’altro essere

confermato. Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, non è innanzitutto

vero che la pretesa non sarebbe mai stata contestata dai convenuti negli

allegati preliminari (cfr. anzi risposta ad 9.4 p. 3).

E nemmeno si può ritenere che

nel caso concreto l’intervento di un legale s’imponesse sia in relazione alla

situazione personale dell’attore sia in relazione alla natura del patrocinio,

che, a sua volta, doveva essere necessario, utile e appropriato. In merito alla

situazione personale dell’attore, si osserva in effetti che è notorio che quest’ultimo

era ed è tuttora il giudice di pace del Circolo della __________ e dunque

disponeva delle necessarie nozioni giuridiche senza dover far capo a terzi. Quanto

poi alla natura del patrocinio legale svolto a suo favore, si osserva che lo

stesso non è risultato né necessario né tanto meno utile, essendosi in sostanza

limitato all’allestimento di una lettera alla controparte (doc. AN), che per

altro era la semplice rielaborazione di precedenti scritti a loro già inviati

dall’attore stesso (doc. AF, AG, AI e AL), all’inoltro di due PE ai convenuti

(doc. AQ e AR) e all’invio all’UEF dei giustificativi alla base di quelle due

esecuzioni (doc. AT), fermo restando che le questioni a quel momento litigiose

erano più che altro di natura tecnica. Oltretutto, nemmeno è stato dimostrato

che quel limitato intervento del legale, effettuato nell’ambito di una

divergenza d’opinione tra le parti per un valore di poco meno di fr. 30'000.-

(fr. 25'260.30 saldo d’onorario contrattuale [doc. AG] + fr. 4'131.85 onorario

per prestazioni fuori contratto [doc. AO]), giustificasse un esborso di ben fr.

5'000.-, ritenuto poi che è per la prima volta solo in questa sede e con ciò

irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) che l’attore ha indicato, senza invero

averlo provato, che lo stesso avrebbe necessitato un dispendio di tempo di 15

ore retribuibili a fr. 300.- cadauna (ed anzi nel menzionato scritto di cui al

doc. AT egli aveva sostenuto che l’importo di fr. 5'000.- non corrispondeva

alle spese legali già effettuate, ma a quelle per la futura procedura

d’incasso).

Nella migliore - per l’attore -

delle ipotesi, il lavoro effettuato dal suo legale si lascia così sostanzialmente

riassumere in una presa di conoscenza della problematica per il tramite del

cliente e in una presa di contatto con la controparte del tutto in linea con

quanto abitualmente svolto prima dell’avvio della causa vera e propria, causa

nella quale è poi effettivamente confluito il lavoro di preparazione appena

descritto, di modo che quanto da lui fatturato, quand’anche fosse stato provato

nel suo ammontare, potrebbe tutt’al più essergli riconosciuto solo nell’ambito

delle eventuali ripetibili (II CCA 18 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.5).

14. Ne discende che l’appello

principale e l’appello incidentale devono essere respinti nella misura in cui

sono ricevibili.

Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di fr. 22’425.25 per l’appello principale rispettivamente di fr. 26'428.80

per l’appello incidentale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che

ai convenuti, che non hanno presentato una risposta all’appello incidentale,

non possono essere assegnate ripetibili.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 7/8 ottobre 2014

di AP 1 e di AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali della

procedura di appello di fr. 1'600.- sono a carico degli appellanti in solido,

che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 1'600.- per

ripetibili.

III. L’appello incidentale 4 dicembre 2014 dell’arch.

AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

IV. Le

spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 2'000.- sono a carico dell’appellante incidentalmente. Non si

attribuiscono ripetibili.

V. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il

ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).