12.2014.175
Architetto - mercede - spese legali preprocessuali
28 gennaio 2016Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.175
Lugano
28 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.489
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 24
luglio 2008 da
AO
1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
AP 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti
al pagamento in solido di fr. 48'854.05 oltre interessi al 5% dal 1° agosto
2007 su fr. 36'752.20, dal 1° agosto 2008 su fr. 9'131.85 e dal 24 luglio 2008
su fr. 2'970.-, nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte
ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dai convenuti, che hanno postulato
la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 settembre 2014 ha
parzialmente accolto, condannando i convenuti al pagamento in solido di fr. 22’425.25
oltre interessi al 5% dal 1° agosto 2007 su fr. 18'293.40 e dal 1° agosto 2008
su fr. 4'131.85, somme per le quali ha pure rigettato in via definitiva le
opposizioni interposte ai PE;
appellanti i convenuti con appello 7 ottobre 2014 (poi
parzialmente rettificato il giorno seguente), con cui chiedono la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
appellante l’attore con risposta e appello incidentale
4 dicembre 2014, con cui chiede la reiezione dell’appello della controparte e
la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente la
petizione (salvo per quanto riguardava gli interessi sulla somma di fr. 2'970.-,
ora postulati solo a far tempo dal 1° agosto 2008), pure con protesta di spese
e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 12 settembre 2005 (doc.
B) AP 1 e AP 2 hanno chiesto all’arch. AO 1 di allestire un’offerta di massima,
corredata dei necessari piani, per la ristrutturazione e l’ampliamento della loro
casa unifamiliare sita sui mappali n. __________ e __________ RFD di __________.
Il progetto di massima, allestito il 26 settembre 2005 (doc. C1), è stato
discusso e accettato dai proprietari, che in seguito hanno chiesto ed ottenuto
che vi fossero apportate alcune modifiche (doc. C2).
Il 27 ottobre 2005, tre giorni
dopo l’inoltro della domanda di costruzione (doc. D), poi regolarmente
approvata (doc. 44), l’architetto ha inviato ai committenti un contratto di
architettura retto dalle norme SIA 102 (doc. E), che, per tutte le prestazioni
di progettazione e di direzione lavori effettuate e da effettuarsi, concludeva per
un onorario a suo favore stimato in fr. 52'360.- (fr. 400'000.- presumibili
costi dell’opera x 0.1885% fattore di base x 0.80 grado di difficoltà x 0.79
fattore di adeguamento x fr. 110.-/h) + IVA. Il contratto è stato ritornato
firmato (cfr. doc. F).
Nel marzo 2006, dopo aver
allestito diversi piani esecutivi, l’architetto ha trasmesso ai committenti il
preventivo dei costi (doc. V), che concludeva per una spesa di fr. 801'291.- +
IVA. Richiesto di contenere i costi ad un importo massimo di fr. 450'000.-,
l’architetto ha in seguito modificato il progetto e nel luglio 2006 ha presentato
un nuovo preventivo (doc. AC), concludente per un importo di fr. 412'930.- +
IVA.
Con scritto 2 ottobre 2006 (doc.
AE) i committenti hanno informato l’architetto di essere costretti a rimandare
Fatti
i lavori di ampliamento della casa per mancanza dei fondi necessari ed hanno
successivamente rifiutato di pagargli altre somme oltre all’acconto di fr.
10'000.- + IVA nel frattempo già corrisposto.
2. Con petizione 24 luglio
2008 l’arch. AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 e AP 2 innanzi alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere la loro condanna al pagamento in
solido di fr. 48'854.05 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva
delle opposizioni interposte a due PE. Egli, in estrema sintesi, ha preteso il
riconoscimento del saldo del suo onorario di fr. 36'752.20 (fr. 43'450.- [calcolato
in modo imprecisato sulla base di presumibili costi dell’opera di fr. 615'000.-
e su una percentuale di opere effettuate del 59.5%] + IVA fr. 3'302.20 ./.
acconto fr. 10'000.-), del supplemento d’onorario di fr. 2'970.- per la fine
anticipata del contratto secondo l’art. 1.12 delle norme SIA 102 (10% di fr.
29'700.- [onorario a suo dire totale di fr. 73'150.- ./. onorario a suo dire già
maturato di fr. 43’450.-]), dell’onorario di fr. 4'131.85 per le prestazioni
non comprese nel contratto (doc. AO) nonché la rifusione delle spese legali
preprocessuali di fr. 5'000.-.
I convenuti si sono integralmente
opposti alla petizione.
3. Esperita l’istruttoria ed
effettuato il dibattimento finale, il Pretore, con sentenza 3 settembre 2014, in
parziale accoglimento della petizione (dispositivo n. 1) ha condannato i convenuti
al pagamento in solido di fr. 22’425.25 oltre interessi ed accessori
(dispositivi n. 1.1 e 1.2) e ha posto a carico delle parti in ragione di metà
ciascuna la tassa di giustizia di fr. 1'800.-, le spese di fr. 300.- e le spese
peritali, compensate le ripetibili (dispositivo n. 2). Il giudice di prime cure
ha in sostanza riconosciuto all’attore un onorario residuo di fr. 18'293.40
(fr. 26’471.50 [calcolato su presumibili costi dell’opera di fr. 400'000.- e su
una percentuale di opere effettuate del 50.5%] + IVA fr. 2'011.85 + spese per
copie e fotocopie fr. 570.05 ./. acconto fr. 10'760.-) e l’onorario di fr.
4'131.85 per le prestazioni non comprese nel contratto.
4. Entrambe le parti hanno
impugnato la decisione pretorile.
Con appello 7 ottobre 2014
(parzialmente rettificato il giorno seguente) i convenuti hanno chiesto la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione,
contestando l’esistenza di un saldo di onorario a favore dell’attore (stante
una percentuale di opere effettuate del 19.5%) e di un suo ulteriore onorario
per prestazioni non comprese nel contratto nonché il buon fondamento della
fattura per copie e fotocopie.
Con risposta e appello incidentale
4 dicembre 2014 l’attore ha invece chiesto la reiezione dell’appello della
controparte e la riforma della sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente
la petizione (salvo per quanto riguardava gli interessi sulla somma di fr.
2'970.-, ora postulati solo a far tempo dal 1° agosto 2008), ribadendo che il
saldo del suo onorario ammontava ad almeno fr. 36'752.20 (dovendosi considerare
dei presumibili costi dell’opera di fr. 615'000.-, un grado di difficoltà di
1.0 e una percentuale di opere effettuate del 59.5%) e che, oltre all’onorario
di fr. 4'131.85 per le prestazioni non comprese nel contratto già riconosciuto
dal Pretore, erano pure dovuti il supplemento d’onorario di fr. 2'970.- per la
fine anticipata del contratto secondo l’art. 1.12 delle norme SIA 102 e la
rifusione delle spese legali preprocessuali di fr. 5'000.-.
5. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
6. Nella risposta all’appello l’attore
contesta “a titolo prudenziale” la tempestività dell’appello 7 ottobre 2014 dei
convenuti, poi parzialmente rettificato il giorno seguente. A torto. Nonostante
l’appello e il successivo atto di rettifica dello stesso siano stati dati alla posta
solo il giorno successivo a quello riportato nei relativi scritti, e dunque l’8
rispettivamente il 9 ottobre 2014 (cfr. i timbri postali sulle relative buste),
entrambi gli atti sono in effetti tempestivi, essendo stati inoltrati entro i
30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC) dalla notificazione della sentenza 3 settembre
2014, che, come sostenuto nell’appello (p. 1 e 1/1) e del resto confermato
dall’accertamento del tracciamento degli invii relativo alla raccomandata n. ____________________,
è avvenuta l’11 settembre 2014, data in cui la decisione, spedita solo il 9
settembre 2014 (cfr. pure il timbro apposto a retro della sentenza), è stata
recapitata ai convenuti (art. 138 cpv. 2 CPC).
7. Sempre a titolo preliminare,
deve pure essere disattesa la domanda con cui l’attore chiede di dichiarare irricevibile
l’appello dei convenuti siccome non rispettoso dei requisiti posti per analogia
dall'art. 221 cpv. 1 CPC, disposizione in virtù della quale quell'atto deve
contenere tra le altre cose la designazione delle parti e dei loro eventuali rappresentanti,
l’indicazione del valore litigioso e le domande delle parti, rispettivamente
dall’art. 311 cpv. 2 CPC, che impone di allegarvi la decisione impugnata. Il
fatto che l’appello non adempia alle esigenze formali previste dalla legge non
comporta in effetti la sanzione dell’irricevibilità del gravame se,
specialmente - come nel caso di specie - in presenza di parti non rappresentate
da un avvocato, dal suo contenuto risulta comunque chiara l’intenzione di impugnare
la sentenza di primo grado nella misura in cui sia sfavorevole all’appellante e
dalla sua irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte
(in tal senso II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 31 marzo 2014 inc.
n. 12.2013.6, 15 aprile 2014 inc. n. 12.2013.5). Nel caso di specie, l’indicazione
nel gravame (p. 1) della volontà dei convenuti di ricorrere contro la decisione
pretorile 3 settembre 2014 nell’inc. n. OA.2008.489, sia pure non allegata, basta
e avanza per individuare la sentenza che si intendeva così impugnare e dunque a
chiarire quale ne erano la controparte e il suo rappresentante; il fatto che i
convenuti abbiano qui dichiarato di contestare i punti 1, 1.1 e 2 della
sentenza e abbiano chiesto, con riferimento al primo punto, che la petizione
non venisse accolta, rispettivamente, con riferimento al secondo, che la
percentuale dei lavori effettuati fosse ridotta dal 50.5% al 19.5% e che non
fossero dovute la fattura di fr. 4'131.85 e - sia pure solo nella motivazione (p.
1/6 e 6/6) - quella di fr. 529.80, rispettivamente ancora, con riferimento al
terzo, che le tasse di giustizia e le spese, comprese quelle peritali, fossero
poste a carico dell’attore, costituisce una domanda d’appello più che
sufficiente; e neppure si può ritenere irricevibile l’appello dei convenuti per
il fatto che questi ultimi non abbiano indicato il valore litigioso, che, alla
luce delle domande di cui si è detto, ammonta chiaramente a fr. 22’425.25 ed è
con ciò superiore al limite di fr. 10'000.- per poter far capo a quel mezzo di
impugnazione (art. 308 cpv. 2 CPC). Del resto la controparte non ha subito
alcun pregiudizio da queste carenze formali, né lo ha preteso, tanto è vero che
è tranquillamente stata in grado di presentare le proprie osservazioni di
risposta.
Sull’ulteriore rimprovero
dell’attore di carente motivazione del gravame si ritornerà invece più avanti,
con riferimento alle singole censure d’appello sollevate dai convenuti.
8. Con la prima censura
d’appello i convenuti rimproverano al Pretore di aver ritenuto, sulla base
della perizia giudiziaria, che l’attore avesse effettuato il 50.5% delle opere
fatturabili, quando a loro dire quella percentuale era solo del 19.5%. Ciò
avrebbe dovuto indurlo a riconoscergli al massimo un onorario di fr. 10'998.55,
da cui doveva poi essere dedotto l’acconto di fr. 10'760.- già corrisposto, con
un saldo a suo favore di fr. 238.55.
8.1 L’art. 253 CPC/TI stabilisce
che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e si pronuncia secondo
la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC/TI.
In presenza di una perizia
giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei
fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che egli
non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto
sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad
art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del
perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza.
Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde non
eccedere il proprio potere di apprezzamento, deve motivare in modo concreto e rigoroso
le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non
bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o considerazioni
soggettive di una parte (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o
contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte
in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità
della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica
soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di
scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti
della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito
giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con
principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art.
253; II CCA 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 11 marzo 2013 inc. n.
12.2011.101).
8.2 Nel
caso di specie, come ritenuto dal Pretore, non vi è ragione di far astrazione
dal referto peritale, le cui conclusioni sulla percentuale delle opere effettuate
dall’attore sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o
contraddizioni.
Il fatto che i convenuti dichiarino
ora di non condividere quelle conclusioni e propongano una diversa percentuale,
ritenendo in sostanza inverosimile che l’attore avesse effettivamente impiegato
le ore in pratica fatturate per quelle prestazioni, non basta per inficiare le
conclusioni peritali. I convenuti sembrano in effetti misconoscere che in base
al contratto (doc. E, punto 2.2) l’onorario dell’attore non andava calcolato
sulla base delle ore da lui impiegate, ma secondo i costi dell’opera e meglio
sulla base della percentuale delle opere effettuate rispetto a quelle previste
(trasformate poi in ore retribuibili solo nell’ambito del calcolo). Appurato
con ciò che la loro stima della percentuale delle opere effettuate dall’attore,
formulata sulla base del tempo da lui impiegato, non era in realtà rilevante
per la quantificazione del suo onorario, nulla permette di rimettere in
discussione la valutazione del perito giudiziario, resa secondo i criteri posti
contrattualmente, tanto più che in ogni caso la diversa valutazione proposta
dai convenuti (con una percentuale del 5% anziché del 9% per la fase del
progetto di massima, del 5% anziché del 19% per la fase del progetto
definitivo, del 3% anziché del 13% per la fase della procedura di appalto,
confronto delle offerte, proposta di aggiudicazione e del 4% anziché del 7% per
la fase del progetto esecutivo, ritenuto che la percentuale del 2.5% per la
fase della procedura di autorizzazione non era invece contestata) nemmeno era
fondata su alcuna risultanza probatoria, ma si basava su un loro semplice apprezzamento
soggettivo del tutto privo di riscontri oggettivi, come detto non sufficiente
per derogare dalle conclusioni peritali.
9. Nel loro gravame i
convenuti rimproverano inoltre al Pretore di averli condannati a rifondere
all’attore le spese per copie e fotocopie di fr. 529.80 (recte: fr.
570.05) IVA inclusa, esposte nell’ambito della fattura 6 dicembre 2006 (doc.
AG). La censura è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC). In nessun punto dell’appello viene in effetti spiegato per quali ragioni
di fatto e/o di diritto quella pretesa, accolta dal giudice di prime cure,
avrebbe in realtà dovuto essere disattesa.
10. I convenuti contestano
infine il fatto di essere stati obbligati a pagare all’attore fr. 4'131.85 per
le prestazioni oggetto della fattura 10 luglio 2007 (doc. AO), rilevando in
sostanza come le stesse fossero in realtà comprese nel contratto (doc. E) e
meglio in quelle relative al progetto di massima o definitivo. La censura è
anche in questo caso irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1
CPC). I convenuti non si sono in effetti confrontati criticamente con
l’argomentazione del Pretore secondo cui quella pretesa non era stata
contestata ed in particolare non hanno spiegato per quali motivi di fatto e di
diritto la stessa fosse errata e dovesse con ciò essere modificata (cfr. TF 7
dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e
3.2; II CCA 22 luglio 2014 inc. n. 12.2012.174, 27 marzo 2015 inc. n.
12.2013.166).
11. Dal canto suo, l’attore, nell’ambito
del suo appello incidentale, rimprovera innanzitutto al Pretore di aver
calcolato il suo onorario tenendo conto di un presumibile costo dell’opera di
fr. 400'000.- anziché di fr. 615'000.-, di aver considerato un grado di
difficoltà della stessa di 0.8 anziché di 1.0 e di aver ritenuto che le
prestazioni da lui effettuate ammontassero al 50.5% invece del 59.5% di quelle
fatturabili. La correzione di questi erronei accertamenti implicherebbe il riconoscimento
a suo favore di un onorario, già dedotto l’acconto ricevuto di fr. 10'000.- (in
realtà però di fr. 10'760.-, cfr. doc. 12 e 13), di almeno fr. 36'752.20.
11.1 La richiesta dell’attore di
prendere in considerazione, per il calcolo del suo onorario, un presumibile
costo dell’opera di fr. 615'000.-, anziché di fr. 400'000.-, non può essere
accolta.
A parte il fatto che, come
già indicato nel consid. 2, non è stato spiegato e provato per quale motivo, a
fronte di un aumento a fr. 801'291.- + IVA del preventivo delle opere da
realizzare (doc. V), il costo dell’opera computabile per l’onorario sarebbe
dovuto essere di fr. 615'000.- e in che modo quest’ultima somma avrebbe potuto
comportare un onorario pieno dell’attore di fr. 73'150.- e dunque (stante una
percentuale di opere a suo dire eseguite del 59.5%) l’onorario parziale di fr.
43'450.- da lui qui rivendicato invece di quello di fr. 31'240.- a suo tempo
fatturato nel doc. AG (ritenuto congruo, salvo per la percentuale dei lavori
eseguiti, dal perito), si osserva in effetti che il perito giudiziario,
richiesto di determinare l’entità delle prestazioni svolte dall’attore per
conto dei convenuti (perizia p. 2), non ha assolutamente ritenuto di fondarsi
su un presumibile costo dell’opera di fr. 615'000.-, ma per l’appunto solo su
quello di fr. 400'000.- stimato contrattualmente (perizia p. 4 e 5), senza per
altro che quella sua conclusione sia stata successivamente oggetto di una
domanda di completazione o di delucidazione. E del resto, in base al contratto
(doc. E, punto 2.2), il costo dell’opera determinante per il calcolo
dell’onorario non avrebbe dovuto essere quello risultante dagli eventuali
preventivi ma quello calcolato sulla base della liquidazione finale, fermo
restando che, se per ipotesi non fosse stato così, l’ultimo preventivo
presentato faceva in ogni caso stato di un importo di soli fr. 412'930.- + IVA
(doc. AC, con la posizione “architetto” allora ridotta a fr. 50'000.- + IVA),
di poco superiore ai fr. 400'000.- inizialmente previsti.
Avendo omesso di versare agli
atti le norme SIA 102, che non codificano un uso vincolante, sono equiparabili
a delle condizioni generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate
nel contratto e tutt’al più, al pari di altre formulazioni contrattuali
standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la
circostanza deve essere dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid.
2a; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.1, 21 giugno 2013 4A_110/2013; II
CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85, 22
gennaio 2013 inc. n. 12.2011.22, 3 giugno 2013 inc. n. 12.2011.152 e 194, 4
ottobre 2013 inc. n. 12.2012.157) e che soprattutto non costituiscono un fatto
notorio (Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 6 ad art. 87; Donzallaz, Loi sur le tribunal fédéral, n. 3651; TF 2 giugno 2006 4C.125/2005 consid. 5, 2 dicembre 2008 4A_428/2007 consid. 3.1; II CCA 21 dicembre 2011
inc. n. 12.2009.184, 12 marzo 2013 inc. n. 12.2011.92, 8 aprile 2013 inc. n.
12.2011.106, 3 ottobre 2014 inc. n. 12.2013.29), l’attore neppure può infine
pretendere un onorario maggiorato sulla base di non meglio precisate
disposizioni contenute in queste ultime.
11.2 La domanda dell’attore di
prendere in considerazione, per il calcolo del suo onorario, un grado di
difficoltà dell’opera di 1.0 risultante dalle norme SIA 102 anziché quello di
0.8 stabilito dal Pretore è irricevibile per carenza di motivazione (art. 311
cpv. 1 CPC). L’attore non si è in effetti confrontato criticamente con
l’argomentazione pretorile secondo cui le parti erano libere, con riferimento
al grado di difficoltà dell’opera indicato nel contratto con un coefficiente
dello 0.8, di concordare diversi parametri di calcolo rispetto a quelli
previsti dalle norme SIA 102 ed in particolare non ha spiegato per quali motivi
di fatto e di diritto la stessa fosse errata e dovesse con ciò essere
modificata (cfr. TF 7 dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014
4A_474/2013 consid. 3.1 e 3.2; II CCA 22 luglio 2014 inc. n. 12.2012.174, 27
marzo 2015 inc. n. 12.2013.166).
11.3 L’attore non può essere
seguito nemmeno laddove chiede che la percentuale delle opere da lui realizzate
sia portata dal 50.5% al 59.5%, rimproverando al perito e con lui al Pretore di
aver omesso di considerare le deposizioni di alcuni testimoni nonché la
documentazione fotografica e i piani acquisiti a seguito di un’istanza di
restituzione in intero (doc. BH, BI e BL).
Già si è detto (consid. 8.2) che
nel caso di specie non vi è ragione di far astrazione
dal referto peritale, le cui conclusioni sulla percentuale delle opere effettuate
dall’attore sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o
contraddizioni.
L’argomentazione addotta dall’attore
a sostegno di un aumento dal 2% al 4% (ossia dal 50% al 100%) della percentuale
per la fase degli studi di dettaglio del progetto definitivo e dal 7% al 14% (anche
qui dal 50% al 100%) della percentuale per la fase dei documenti esecutivi del
progetto esecutivo, non è oltretutto convincente e pertinente. Nonostante a suo
giudizio i testimoni e la documentazione versata agli atti a seguito di
un’istanza di restituzione in intero avrebbero confermato da una parte che i piani
a loro inviati erano completi dei dettagli tecnici necessari per inoltrare le
loro offerte e addirittura per la messa in opera dei lavori ed erano dunque piani
esecutivi pronti per la realizzazione dei lavori, e dall’altra che i piani
erano completi dei dettagli esecutivi, egli pare in effetti misconoscere che
ciò non è però ancora sufficiente per ammettere che le prestazioni della fase
degli studi di dettaglio del progetto definitivo e dei documenti esecutivi del
progetto esecutivo siano state eseguite in modo completo. Il perito ha al
proposito ricordato che la prima di queste due fasi era in realtà ben più
estesa e comprendeva segnatamente la determinazione del livello qualitativo
dell’esecuzione in accordo con il committente, gli studi di dettaglio della
soluzione costruttiva e architettonica con la scelta dei materiali e del loro
impiego, la presentazione in scala appropriata quale base per il calcolo dei
costi e l’integrazione delle proposte degli specialisti, consulenti e imprese
tenuto conto delle esigenze di qualità ed economicità dei mezzi impiegati,
concludendo che queste posizioni risultavano adempiute solo in ragione di circa
il 50% (perizia p. 4); rispettivamente che la seconda, a sua volta pure più
estesa di quanto indicato dall’attore, comprendeva segnatamente l’allestimento
in scala appropriata dei piani esecutivi e dei dettagli (ritenuto che a suo
dire risultavano essere stati allestiti solo i piani e non i dettagli), la
verifica della conformità rispetto piani dell’architetto dei piani degli
specialisti, imprese e fornitori, dei piani di fabbricazione e di officina (per
lui non eseguita), l’aggiornamento dei piani di coordinamento e dei risparmi
secondo le indicazioni tecniche degli specialisti per quanto non di loro
competenza (per lui eseguito solo in modo parziale), la direzione del
coordinamento dei piani delle istallazioni (per lui non eseguita), la scelta
definitiva dei materiali e dei sistemi costruttivi, degli apparecchi e simili
in accordo con il committente (per lui non eseguita), l’aggiornamento dei
dettagli architettonici e di costruzione (per lui eseguita) e l’aggiornamento
della descrizione dettagliata dei materiali e dei sistemi costruttivi (per lui non
eseguito), concludendo che queste posizioni risultavano adempiute solo in
ragione di circa il 50% (perizia p. 4). Sennonché su tutti questi rilevanti aspetti
l’attore non ha ritenuto di confrontarsi in modo critico, se non in modo solo
parziale per la prima volta - e con ciò in modo irrito (art. 317 cpv. 1 CPC) - in
questa sede.
In definitiva, a parte sostenere
che i piani esecutivi e di dettaglio fossero completi, l’attore non ha così adotto,
ancor prima che provato, di aver eseguito in modo completo tutte le prestazioni
necessarie per potersi ammettere l’esecuzione integrale delle prestazioni della
fase degli studi di dettaglio del progetto definitivo e dei documenti esecutivi
del progetto esecutivo.
12. Nel prosieguo del suo
esposto l’attore censura la decisione con cui il Pretore non ha ritenuto di
riconoscergli il supplemento d’onorario di fr. 2'970.- per la fine anticipata
del contratto secondo l’art. 1.12 delle norme SIA 102 (disposizione che è stata
riprodotta nell’appendice del contratto di cui al doc. E). La censura deve
essere respinta già per il fatto che l’attore nel suo gravame non si è
confrontato criticamente con nessuna delle tre argomentazioni, oltretutto alternative
e indipendenti, che avevano indotto il Pretore a respingere la sua pretesa, quella
secondo cui egli aveva acconsentito a porre fine al rapporto contrattuale che
lo legava ai convenuti senza sollevare alcuna obiezione (doc. AF), quella secondo
cui non aveva provato che l’eventuale disdetta fosse avvenuta a tempo indebito
e quella secondo cui nemmeno aveva dimostrato che quell’eventuale disdetta gli
avesse cagionato un pregiudizio, non costituendo una sufficiente motivazione
sul tema il fatto che egli abbia sostenuto che non avrebbe potuto validamente
opporsi alla revoca e disdetta del mandato e che la fine prematura del
contratto era stata ottenuta dai convenuti sulla base di una scusa, ritenuto
che il loro scopo era solo quello di non pagargli l’onorario completo previsto
dal contratto. Dottrina e giurisprudenza sono in effetti concordi nel ritenere
che qualora la sentenza impugnata o - come in concreto - il giudizio su una
determinata questione si fondi su più motivazioni alternative e indipendenti,
l’appellante deve, sotto pena di inammissibilità, confrontarsi criticamente con
tutte le motivazioni addotte e soprattutto che l’appello su quella questione
può essere accolto soltanto se le critiche volte contro tutte quelle
motivazioni risultano essere fondate: difatti, se una sola di esse reggesse, le
contestazioni delle altre si ridurrebbero a semplici inammissibili critiche dei
motivi della decisione dell’autorità inferiore (cfr. Reetz, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger,
Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordung (ZPO), 2a ed., n.
43 ad art. 308-318; Hungerbühler, DIKE-ZPO,
n. 38 seg. ad art. 311; TF 20 aprile 2012 4A_754/2011 consid. 4.3; II CCA 26
aprile 2013 inc. n. 12.2012.78, 7 novembre 2013 inc. n. 12.2012.79, 25 novembre
2013 inc. n. 12.2013.27, 6 dicembre 2013 inc. n. 12.2012.89, 15 luglio 2014
inc. n. 12.2012.173, 18 agosto 2014 inc. n. 12.2014.62, 18 maggio 2015 inc. n.
12.2013.146).
13. Con l’appello incidentale è infine
pure contestata la decisione con cui il Pretore non aveva riconosciuto all’attore
il risarcimento di fr. 5'000.- per le spese legali da lui asseritamente
sostenute dall’ottobre 2005 e relative all’esame degli atti, alla discussione
con il proprio legale dell’intero incarto e alla ricerca di una possibilità per
giungere a una soluzione bonale della vertenza. La pretesa era stata disattesa sostanzialmente
per il fatto che dai documenti di causa risultava che il primo scritto del
proprio legale era datato solo 14 maggio 2007 e siccome l’attore non aveva portato
elementi a comprova della natura e tanto meno dell’entità delle asserite
prestazioni legali preprocessuali.
In questa sede l’attore rileva
che la pretesa non era in realtà mai stata oggetto di contestazione da parte
dei convenuti e che il suo fondamento qualitativo e quantitativo - stante un
dispendio di tempo del suo avvocato di 15 ore retribuibili a fr. 300.- cadauna
- era in ogni caso provato dallo scritto 14 maggio 2007 del suo legale ai
convenuti (doc. AN), dai due PE fatti spiccare da quest’ultimo (doc. AQ e AR) e
dal deposito all’UEF dei titoli di credito alla base delle due esecuzioni da
lui effettuato (doc. AT).
13.1 Dottrina e giurisprudenza riconoscono
il principio secondo cui le spese connesse all’intervento di un
legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle
ripetibili secondo la procedura cantonale - che sono poi quelle indispensabili
causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio
(art. 150 CPC/TI) - costituiscono una posizione di danno risarcibile,
sempre che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla
situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua
volta, deve essere necessario, utile e appropriato (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 ad art. 150; DTF 117 II 101;
TF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163).
13.2 Nel caso di specie, il
giudizio con cui il Pretore ha ritenuto di non poter riconoscere all’attore un
risarcimento per le asserite spese legali preprocessuali può senz’altro essere
confermato. Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, non è innanzitutto
vero che la pretesa non sarebbe mai stata contestata dai convenuti negli
allegati preliminari (cfr. anzi risposta ad 9.4 p. 3).
E nemmeno si può ritenere che
nel caso concreto l’intervento di un legale s’imponesse sia in relazione alla
situazione personale dell’attore sia in relazione alla natura del patrocinio,
che, a sua volta, doveva essere necessario, utile e appropriato. In merito alla
situazione personale dell’attore, si osserva in effetti che è notorio che quest’ultimo
era ed è tuttora il giudice di pace del Circolo della __________ e dunque
disponeva delle necessarie nozioni giuridiche senza dover far capo a terzi. Quanto
poi alla natura del patrocinio legale svolto a suo favore, si osserva che lo
stesso non è risultato né necessario né tanto meno utile, essendosi in sostanza
limitato all’allestimento di una lettera alla controparte (doc. AN), che per
altro era la semplice rielaborazione di precedenti scritti a loro già inviati
dall’attore stesso (doc. AF, AG, AI e AL), all’inoltro di due PE ai convenuti
(doc. AQ e AR) e all’invio all’UEF dei giustificativi alla base di quelle due
esecuzioni (doc. AT), fermo restando che le questioni a quel momento litigiose
erano più che altro di natura tecnica. Oltretutto, nemmeno è stato dimostrato
che quel limitato intervento del legale, effettuato nell’ambito di una
divergenza d’opinione tra le parti per un valore di poco meno di fr. 30'000.-
(fr. 25'260.30 saldo d’onorario contrattuale [doc. AG] + fr. 4'131.85 onorario
per prestazioni fuori contratto [doc. AO]), giustificasse un esborso di ben fr.
5'000.-, ritenuto poi che è per la prima volta solo in questa sede e con ciò
irritualmente (art. 317 cpv. 1 CPC) che l’attore ha indicato, senza invero
averlo provato, che lo stesso avrebbe necessitato un dispendio di tempo di 15
ore retribuibili a fr. 300.- cadauna (ed anzi nel menzionato scritto di cui al
doc. AT egli aveva sostenuto che l’importo di fr. 5'000.- non corrispondeva
alle spese legali già effettuate, ma a quelle per la futura procedura
d’incasso).
Nella migliore - per l’attore -
delle ipotesi, il lavoro effettuato dal suo legale si lascia così sostanzialmente
riassumere in una presa di conoscenza della problematica per il tramite del
cliente e in una presa di contatto con la controparte del tutto in linea con
quanto abitualmente svolto prima dell’avvio della causa vera e propria, causa
nella quale è poi effettivamente confluito il lavoro di preparazione appena
descritto, di modo che quanto da lui fatturato, quand’anche fosse stato provato
nel suo ammontare, potrebbe tutt’al più essergli riconosciuto solo nell’ambito
delle eventuali ripetibili (II CCA 18 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.5).
14. Ne discende che l’appello
principale e l’appello incidentale devono essere respinti nella misura in cui
sono ricevibili.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 22’425.25 per l’appello principale rispettivamente di fr. 26'428.80
per l’appello incidentale, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che
ai convenuti, che non hanno presentato una risposta all’appello incidentale,
non possono essere assegnate ripetibili.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 7/8 ottobre 2014
di AP 1 e di AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali della
procedura di appello di fr. 1'600.- sono a carico degli appellanti in solido,
che rifonderanno alla controparte, sempre in solido, fr. 1'600.- per
ripetibili.
III. L’appello incidentale 4 dicembre 2014 dell’arch.
AO 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le
spese processuali della procedura di appello incidentale di fr. 2'000.- sono a carico dell’appellante incidentalmente. Non si
attribuiscono ripetibili.
V. Notificazione:
-
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il
ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di
importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).