12.2014.179
Contratto di lavoro
13 ottobre 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.179
Lugano
13 ottobre 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e I. Bernasconi (giudice supplente)
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2013.53 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con azione (petizione) 27 maggio
2013 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 16'070.55 a titolo di spettanze salariali, oltre a interessi 5% dal 21 settembre 2012;
domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con
sentenza 17 settembre 2014 ha integralmente accolto, con accollo degli oneri
processuali allo Stato e condanna della convenuta a versare alla parte attrice
fr. 2'800.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta che, con atto di appello 20
ottobre 2014, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere
la petizione soltanto parzialmente, per l'importo di fr. 8'724.- lordi, oltre a
interessi di mora al 5% dal 21 settembre 2012, con accollo degli oneri
processuali a carico dello Stato e compensazione delle ripetibili, protestando
oneri processuali e ripetibili di seconda istanza;
mentre l’attrice non ha presentato risposta
all'appello;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa
ritenuto
Fatti
A. ha quale scopo principale la gestione di attività
sportive e di fitness e conduce un centro fitness presso la propria sede
di __________. La società è stata fondata nel 2003 dai coniugi AO 1, detto __________,
e AO 1, i quali l'hanno gestita per alcuni anni: il primo, in qualità di
direttore generale, la seconda, in qualità di amministratrice unica. Poco dopo
la sua costituzione, una parte del pacchetto azionario della società è stato
ceduto ad A__________ D__________, suo collaboratore e dipendente. AO 1 ha
mantenuto il 51% delle azioni e AO 1 il 15%.
Nel 2006, parallelamente
all'attività di AP 1, AO 1 ha aperto uno studio dedicato all'attività di personal
training a __________, denominato S__________, alla cui gestione collabora
anche AO 1.
B. Con contratti 10/13 dicembre 2010 i coniugi AO 1
hanno venduto il proprio pacchetto azionario di AP 1 a E__________ B__________
e C__________ B__________, anch'essi collaboratori e dipendenti della società.
E__________ B__________, che è pure diventato amministratore unico con firma
individuale, ha acquistato il pacchetto azionario di AO 1, C__________ B__________
quello di AO 1.
In data 1° febbraio
2011, tra AO 1 e i coniugi AO 1 sono stati sottoscritti due separati contratti
di lavoro individuale con durata determinata fino al 31 dicembre 2015. AO 1 è
stato assunto in qualità di "Formatore e Consulente Tecnico"
con un salario mensile lordo di fr. 4'600.- per dodici mensilità, AO 1 è stata
invece assunta in qualità di "Consulente Commerciale" con un
salario lordo mensile di fr. 6'500.- per dodici mensilità.
Il salario pattuito è stato regolarmente corrisposto
da febbraio 2011 a maggio 2012 compreso, dopodiché la datrice di lavoro ha
sospeso ogni pagamento.
C. Con scritti 6 luglio 2012 del suo amministratore
unico la AP 1 ha comunicato a ciascuno dei coniugi AO 1 di ritenere la loro
attività per lo S__________ di __________ incompatibile con quella prevista dai
predetti contratti di lavoro e ha fissato loro un termine di 10 giorni per
cessare tale attività e riprendere le loro mansioni come previsto dal contratto
di lavoro (doc. K e L). A AO 1 è stato inoltre rimproverato un comportamento
scorretto, tendente a trasferire la clientela di AP 1 allo S__________. A AO 1
è stata invece prospettata la disdetta del rapporto di lavoro in caso di
mancato ossequio del termine assegnato. Con scritti di risposta separati 13
luglio 2012, AO 1 hanno contestato integralmente la presa di posizione della
datrice di lavoro, confermando la propria disponibilità a continuare l'attività
lavorativa per AP 1 come svolta fino a quel momento e sollecitando il pagamento
degli stipendi arretrati (doc. M e N). In data 3 agosto 2012, il legale di AP 1
si è rivolto per scritto ai coniugi AO 1, ha fissato loro un ultimo termine
scadente l'8 agosto 2012 per presentarsi sul posto di lavoro e mettersi a
disposizione della direzione per svolgere le loro mansioni, chiedendo loro
nuovamente di cessare l'attività presso lo S__________ e indicando che, in caso
di mancato ossequio alle predette richieste, il contratto di lavoro sarebbe
stato sciolto senza ulteriore formalità (doc. O e P). L'8 agosto 2012 sul posto
di lavoro si è presentato soltanto AO 1 per poi ripartire subito dopo un
colloquio con A__________ B__________. Con scritto del medesimo giorno i
coniugi AO 1 hanno ribadito la disponibilità a svolgere la propria attività in
conformità ai contratti stipulati, rilevando che a tal fine non era necessaria
una presenza fissa sul posto di lavoro (doc. Q). Il 20 agosto 2012 AP 1 ha
confermato la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto retroattivo all'8
agosto 2012 (doc. U). I coniugi AO 1 hanno contestato questa risoluzione con
scritto 7 settembre 2012 (doc. T).
D. Previo esperimento del tentativo di
conciliazione, che non ha dato alcun frutto, con azione 27 maggio 2013, fondata
sugli art. 243 seg. CPC, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendone la
condanna al pagamento di fr. 16'070.55 a titolo di spettanze salariali lorde arretrate per i mesi di giugno, luglio e fino all'8 agosto 2012, oltre a
interessi di mora al 5% dal 21 settembre 2012, con protesta di spese
processuali e ripetibili. Con osservazioni 28 giugno 2012 la parte convenuta si
è opposta alle domande dell’attrice. In sostanza, la parte convenuta ha
eccepito che durante i mesi in questione l’attrice non avrebbe fornito alcuna
prestazione lavorativa e, di conseguenza, non le sarebbe dovuto alcun salario. L’attrice
avrebbe inoltre svolto un'attività concorrenziale non ammessa dal contratto di
lavoro né autorizzata dalla datrice di lavoro. Secondo la parte attrice invece
l'attività lavorativa svolta sarebbe stata perfettamente conforme a quanto
pattuito, non essendo necessaria alcuna presenza fissa sul posto di lavoro, ma
soltanto interventi di consulenza secondo richiesta specifica da parte della
datrice di lavoro. Inoltre, l'attività svolta presso lo S__________ di __________
non sarebbe stata concorrenziale rispetto a quella del centro fitness di __________,
non avrebbe ostacolato in alcun modo l'adempimento degli obblighi lavorativi a
favore della convenuta e sarebbe comunque stata da sempre nota e accettata da quest’ultima.
Le parti hanno confermato le proprie antititiche posizioni all’udienza di
dibattimento e, dopo l’istruttoria, in sede di conclusioni scritte.
E. Con la sentenza impugnata il Pretore ha accolto
integralmente la domanda dell’attrice. Il giudice di prime cure ha innanzitutto
confermato la sussistenza di un contratto individuale di lavoro tra le parti
dal 1° febbraio 2011 fino all'8 agosto 2012 nonché l'avvenuto pagamento del
salario fino a maggio 2012 compreso. Riguardo all'oggetto del contendere, ossia
il pagamento dei salari per i mesi di giugno, luglio e fino all'8 agosto 2012,
il primo giudice ha richiamato l'obbligo della datrice di lavoro di pagare il
salario per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo il caso di
un'esecuzione incompleta delle prestazioni lavorative o di una violazione di un
obbligo contrattuale da parte della dipendente. Ha inoltre richiamato gli
obblighi di quest'ultima di prestare il lavoro personalmente (art. 321 CO) e
quelli di diligenza e fedeltà (art. 321a CO) nonché la facoltà della datrice di
lavoro di stabilire direttive generali e impartire istruzioni particolari, alle
quali la dipendente deve attenersi secondo le norme della buona fede (art. 321d
CO).
Per quanto riguarda l'assolvimento dell’obbligo di
prestare il lavoro dovuto, il Pretore ha fatto riferimento alle stipulazioni
contenute nel contratto di lavoro e alla loro interpretazione secondo la buona
fede, concretizzata dalla datrice di lavoro tramite le sue direttive e
istruzioni. In tal senso, ha dapprima esaminato il tenore letterale del
contratto, determinando che la durata del lavoro di 42 ore settimanali prevista
era da considerarsi soltanto quale tempo nel quale la dipendente avrebbe dovuto
tenersi a disposizione, e ha ricordato che il concetto di durata del lavoro non
va confuso con l'obbligo di presenza sul posto di lavoro. In base alla
documentazione agli atti e alle testimonianze raccolte in istruttoria egli ha quindi
stabilito che in concreto l'attività lavorativa dell’attrice e del suo coniuge
sin dall'inizio non prevedeva alcuna presenza costante sul posto di lavoro.
Anzi, durante i primi sei mesi, questi ultimi erano presenti nel centro di __________
soltanto una volta alla settimana, durante qualche ora, per lo svolgimento di
un corso di formazione di un istruttore e un corso di fit boxe, tenuti
da AO 1 e ai quali la moglie AO 1 partecipava senza alcuna funzione lavorativa
particolare. Terminato detto corso, la loro presenza è cessata del tutto e i
medesimi hanno semplicemente continuato a tenersi a disposizione della datrice
di lavoro soltanto in caso di bisogno. Ritenuto che durante tutto questo
periodo, durato circa un anno e mezzo, ossia fino a maggio 2012, la datrice di
lavoro ha continuato a corrispondere regolarmente il salario alla parte attrice
senza mai eccepire alcunché, in applicazione del principio della buona fede il
giudice di prime cure ha concluso che gli accordi tra le parti circa le
prestazioni lavorative dovute non prevedevano alcun obbligo particolare di
presenza sul posto di lavoro, l’attrice dovendo soltanto rimanere a
disposizione nel caso di istruzioni per lo svolgimento delle sue mansioni; istruzioni
che in concreto non sarebbero tuttavia mai state impartite. Da questo punto di
vista, il giudice di prime cure ha pertanto considerato che la parte attrice
aveva adempiuto correttamente al proprio obbligo di fornire la prestazione
lavorativa dovuta e che, di conseguenza, la datrice di lavoro non aveva motivo
di rifiutare il pagamento del salario.
Per quanto attiene invece all'attività parallela
svolta da AO 1 e dal suo coniuge nello S__________ di __________, il Pretore ha
escluso che potesse comportare una violazione dell'obbligo di diligenza e di
fedeltà ai sensi dell'art. 321a cpv. 1 CO - in particolare quello del divieto
di concorrenza -, ritenuto che tale attività era sostanzialmente differente
rispetto a quella svolta nel centro fitness di __________. Egli ha
ricordato altresì che una violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà non
potrebbe comunque comportare il diritto del datore di lavoro di ridurre il
salario convenuto, ma semmai un diritto al risarcimento del relativo danno o
alla rescissione del contratto. Anche da questo punto di vista ha pertanto
concluso che la convenuta non aveva alcun diritto di rifiutare il pagamento del
salario pattuito.
F. Con l'appello che qui ci occupa AP 1 chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione soltanto
parzialmente, ossia per l'importo di fr. 8'724.- lordi, oltre ad accessori. A
sostegno di questa domanda essa non contesta la conclusione del Pretore secondo
la quale le parti non hanno concordato un obbligo di presenza sul posto di
lavoro e che AO 1 dovesse semplicemente rimanere a disposizione e si attivasse
soltanto su specifica richiesta. L’appellante considera tuttavia che una tale
richiesta sia stata formulata con scritto 6 luglio 2012 e che la parte attrice
non vi abbia dato seguito. Ne consegue che, contrariamente a quanto deciso dal
giudice di prime cure, a partire dal 6 luglio 2012 e fino all'8 agosto 2012 l’attrice
non avrebbe fornito la propria prestazione lavorativa come dovuto e, pertanto,
per quel periodo non avrebbe diritto di ricevere alcun salario. Il salario
lordo arretrato corrisponderebbe quindi soltanto a quello di giugno e fino al 6
luglio 2012 e ammonterebbe a fr. 8'724.-.
All'appello AO 1 non ha
formulato alcuna risposta, sebbene invitata in tal senso con ordinanza 21
ottobre 2014.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo
codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), applicabile al
procedimento in esame avviato con istanza di conciliazione 17 gennaio 2013.
Ai sensi dell'art. 308 CPC sono impugnabili mediante
appello le decisioni finali di prima istanza in controversie patrimoniali se il
valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di
almeno fr. 10'000.-. La decisione qui impugnata costituisce una decisione
finale di prima istanza in una controversia patrimoniale con un valore
superiore al predetto importo ed è pertanto aperta la via dell'appello.
2.
L’atto di appello dev’essere proposto
all’autorità superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione
impugnata motivata (art. 311 cpv. 1 CPC). La sentenza 17 settembre 2014 è stata
intimata alle parti il 18 settembre 2014 ed è stata ricevuta dalla parte
appellante il giorno successivo, come ammesso dalla medesima. Il termine per il
presente gravame ha pertanto cominciato a decorrere il 20 settembre 2014 (art.
142.
cpv. 1 CPC) e, scadendo domenica 19 ottobre 2014, si è protratto fino a
lunedì 20 ottobre 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC). L'appello 20 ottobre 2014 è
quindi tempestivo.
3.
La risposta all'appello non è uno scritto
obbligatorio. La sua mancata presentazione, come nel caso concreto, non genera
effetti preclusivi per la parte appellata né preclude al giudice di secondo
grado la possibilità di respingere l'appello per sostituzione d'ufficio dei
motivi posti alla base della decisione impugnata. È fatta eccezione per il caso
- in concreto non dato - in cui con l'appello sono presentati nuovi fatti e
nuovi mezzi di prova (v. Trezzini,
CPC Comm, art. 312 CPC, pag. 1376).
4.
Nel merito, il giudice di prime cure ha
considerato che gli accordi tra le parti circa le prestazioni lavorative dovute
non prevedevano alcun obbligo particolare di presenza sul posto di lavoro,
l’attrice dovendo soltanto rimanere a disposizione nel caso di direttive e
istruzioni della datrice di lavoro per lo svolgimento delle sue mansioni. L'appellante
non contesta la decisione impugnata su questo punto, partendo dall'ipotesi che
tale conclusione sia corretta (v. appello, punto 1, pag. 5). Essa sostiene
tuttavia di aver chiesto in data 6 luglio 2012 a AO 1 di riprendere le sue
mansioni previste nel contratto nel termine di 10 giorni (v. doc. L) e che,
contrariamente a quanto valutato dal Pretore, tale richiesta costituirebbe una
diffida a presentarsi sul posto di lavoro entro il termine assegnato, alla
quale la dipendente non ha dato seguito. A partire da tale richiesta,
quest'ultima avrebbe pertanto mancato al proprio obbligo contrattuale di
fornire la prestazione lavorativa, legittimando l'appellante a rifiutare il
pagamento del salario in applicazione dell'art. 82 CO.
5.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa.
Nello scritto 6 luglio 2012 (doc. L) quest'ultima si è limitata ad assegnare alla
parte attrice un termine di 10 giorni per "riprendere le sue mansioni
come contrattualmente previste presso AP 1 ". Da una simile richiesta
non può essere dedotto alcun obbligo di presentarsi sul posto di lavoro. A
questa conclusione si giunge proprio in base all'interpretazione data dal
giudice di prime cure, accettata dall'appellante, riguardo a quanto
contrattualmente previsto dalle parti secondo il principio della buona fede in
merito alle prestazioni lavorative che dovevano essere fornite. Secondo tale
interpretazione, in assenza di direttive e istruzioni specifiche per lo
svolgimento di determinate mansioni, non sussisteva per l’attrice alcun obbligo
contrattuale a parte quello di tenersi a disposizione della datrice di lavoro.
Il richiamo generico a "riprendere le sue mansioni come
contrattualmente previste presso AP 1 " non poteva pertanto ancora
determinare per l’attrice alcun obbligo di presentarsi sul posto di lavoro né
di svolgere alcuna attività specifica. Con scritto 13 luglio 2012 (doc. N) AO 1
ha del resto confermato alla datrice di lavoro la disponibilità a svolgere le
proprie mansioni come fatto fino a quel momento. Al riguardo, come accertato
dal giudice di prime cure, ad eccezione di una presenza a __________ limitata a
qualche ora del mercoledì pomeriggio nei primi mesi di attività lavorativa, di
fatto la parte attrice non si era più presentata né aveva svolto alcun lavoro
particolare nella sede di __________, tenendosi semplicemente a disposizione e
fornendo le prestazioni specifiche richieste a distanza, come confermato dalla
teste C__________ B__________ (v. in particolare verbale udienza 7 novembre
2013, pag. 8). Visto quanto precede, il fatto che l’attrice non si sia
presentata sul posto di lavoro dopo la ricezione dello scritto 6 luglio 2012 non
può essere considerato quale violazione del proprio obbligo di fornire la
prestazione lavorativa pattuita ai sensi dell'art. 321 CO.
6.
Ma anche nell'ipotesi in cui nel citato scritto 6
luglio 2012 fosse stata formulata la richiesta di presentarsi sul posto di
lavoro, la dipendente avrebbe avuto comunque la facoltà di rifiutare la propria
prestazione lavorativa, ritenuto che lo stipendio di giugno non le era stato
corrisposto. Secondo la giurisprudenza, in applicazione analogica dell'art. 82
CO, il dipendente è infatti autorizzato a rifiutare la propria prestazione fino
a quando il datore di lavoro si trova in mora con il pagamento del salario
scaduto (DTF 136 III 313 consid. 2.3.1. pag. 319 e consid. 2.4. pag. 320). In
caso di rifiuto giustificato della prestazione lavorativa, il medesimo ha
inoltre diritto di ricevere lo stipendio corrente senza alcun obbligo di
recuperare il lavoro non svolto (DTF 136 III 313 consid. 3.2.1. pag. 319 e
seg.). Ne consegue, da un lato che non sarebbe stato possibile pretendere da AO
1.
alcuna prestazione lavorativa dopo la scadenza a fine giugno del relativo
stipendio mensile non corrisposto (v. art. 323 cpv. 1 CO), d’altro lato che lo
stipendio per il periodo successivo rimaneva comunque dovuto.
7.
Alla luce di quanto precede l'appellante non può
pretendere di trattenere il versamento del salario pattuito neppure per il
periodo dal 6 luglio all'8 agosto 2012, come richiesto con il presente gravame.
L'appello deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma del primo
giudizio.
8.
Ritenuto che la vertenza riguarda un rapporto
di lavoro con un valore inferiore a fr. 30'000.- all'appellante non può essere
addossata alcuna spesa processuale (art. 114 lett. c CPC). Non si assegnano
indennità ripetibili, la parte appellata non avendo presentato la risposta
all'appello.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95 e 114 CPC
decide:
I. L’appello 20 ottobre 2014 di AP 1, __________, è
respinto.
II. Non si prelevano spese processuali e non si
assegnano indennità ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).