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Decisione

12.2014.179

Contratto di lavoro

13 ottobre 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A. ha quale scopo principale la gestione di attività

sportive e di fitness e conduce un centro fitness presso la propria sede

di __________. La società è stata fondata nel 2003 dai coniugi AO 1, detto __________,

e AO 1, i quali l'hanno gestita per alcuni anni: il primo, in qualità di

direttore generale, la seconda, in qualità di amministratrice unica. Poco dopo

la sua costituzione, una parte del pacchetto azionario della società è stato

ceduto ad A__________ D__________, suo collaboratore e dipendente. AO 1 ha

mantenuto il 51% delle azioni e AO 1 il 15%.

Nel 2006, parallelamente

all'attività di AP 1, AO 1 ha aperto uno studio dedicato all'attività di personal

training a __________, denominato S__________, alla cui gestione collabora

anche AO 1.

B. Con contratti 10/13 dicembre 2010 i coniugi AO 1

hanno venduto il proprio pacchetto azionario di AP 1 a E__________ B__________

e C__________ B__________, anch'essi collaboratori e dipendenti della società.

E__________ B__________, che è pure diventato amministratore unico con firma

individuale, ha acquistato il pacchetto azionario di AO 1, C__________ B__________

quello di AO 1.

In data 1° febbraio

2011, tra AO 1 e i coniugi AO 1 sono stati sottoscritti due separati contratti

di lavoro individuale con durata determinata fino al 31 dicembre 2015. AO 1 è

stato assunto in qualità di "Formatore e Consulente Tecnico"

con un salario mensile lordo di fr. 4'600.- per dodici mensilità, AO 1 è stata

invece assunta in qualità di "Consulente Commerciale" con un

salario lordo mensile di fr. 6'500.- per dodici mensilità.

Il salario pattuito è stato regolarmente corrisposto

da febbraio 2011 a maggio 2012 compreso, dopodiché la datrice di lavoro ha

sospeso ogni pagamento.

C. Con scritti 6 luglio 2012 del suo amministratore

unico la AP 1 ha comunicato a ciascuno dei coniugi AO 1 di ritenere la loro

attività per lo S__________ di __________ incompatibile con quella prevista dai

predetti contratti di lavoro e ha fissato loro un termine di 10 giorni per

cessare tale attività e riprendere le loro mansioni come previsto dal contratto

di lavoro (doc. K e L). A AO 1 è stato inoltre rimproverato un comportamento

scorretto, tendente a trasferire la clientela di AP 1 allo S__________. A AO 1

è stata invece prospettata la disdetta del rapporto di lavoro in caso di

mancato ossequio del termine assegnato. Con scritti di risposta separati 13

luglio 2012, AO 1 hanno contestato integralmente la presa di posizione della

datrice di lavoro, confermando la propria disponibilità a continuare l'attività

lavorativa per AP 1 come svolta fino a quel momento e sollecitando il pagamento

degli stipendi arretrati (doc. M e N). In data 3 agosto 2012, il legale di AP 1

si è rivolto per scritto ai coniugi AO 1, ha fissato loro un ultimo termine

scadente l'8 agosto 2012 per presentarsi sul posto di lavoro e mettersi a

disposizione della direzione per svolgere le loro mansioni, chiedendo loro

nuovamente di cessare l'attività presso lo S__________ e indicando che, in caso

di mancato ossequio alle predette richieste, il contratto di lavoro sarebbe

stato sciolto senza ulteriore formalità (doc. O e P). L'8 agosto 2012 sul posto

di lavoro si è presentato soltanto AO 1 per poi ripartire subito dopo un

colloquio con A__________ B__________. Con scritto del medesimo giorno i

coniugi AO 1 hanno ribadito la disponibilità a svolgere la propria attività in

conformità ai contratti stipulati, rilevando che a tal fine non era necessaria

una presenza fissa sul posto di lavoro (doc. Q). Il 20 agosto 2012 AP 1 ha

confermato la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto retroattivo all'8

agosto 2012 (doc. U). I coniugi AO 1 hanno contestato questa risoluzione con

scritto 7 settembre 2012 (doc. T).

D. Previo esperimento del tentativo di

conciliazione, che non ha dato alcun frutto, con azione 27 maggio 2013, fondata

sugli art. 243 seg. CPC, AO 1 ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendone la

condanna al pagamento di fr. 16'070.55 a titolo di spettanze salariali lorde arretrate per i mesi di giugno, luglio e fino all'8 agosto 2012, oltre a

interessi di mora al 5% dal 21 settembre 2012, con protesta di spese

processuali e ripetibili. Con osservazioni 28 giugno 2012 la parte convenuta si

è opposta alle domande dell’attrice. In sostanza, la parte convenuta ha

eccepito che durante i mesi in questione l’attrice non avrebbe fornito alcuna

prestazione lavorativa e, di conseguenza, non le sarebbe dovuto alcun salario. L’attrice

avrebbe inoltre svolto un'attività concorrenziale non ammessa dal contratto di

lavoro né autorizzata dalla datrice di lavoro. Secondo la parte attrice invece

l'attività lavorativa svolta sarebbe stata perfettamente conforme a quanto

pattuito, non essendo necessaria alcuna presenza fissa sul posto di lavoro, ma

soltanto interventi di consulenza secondo richiesta specifica da parte della

datrice di lavoro. Inoltre, l'attività svolta presso lo S__________ di __________

non sarebbe stata concorrenziale rispetto a quella del centro fitness di __________,

non avrebbe ostacolato in alcun modo l'adempimento degli obblighi lavorativi a

favore della convenuta e sarebbe comunque stata da sempre nota e accettata da quest’ultima.

Le parti hanno confermato le proprie antititiche posizioni all’udienza di

dibattimento e, dopo l’istruttoria, in sede di conclusioni scritte.

E. Con la sentenza impugnata il Pretore ha accolto

integralmente la domanda dell’attrice. Il giudice di prime cure ha innanzitutto

confermato la sussistenza di un contratto individuale di lavoro tra le parti

dal 1° febbraio 2011 fino all'8 agosto 2012 nonché l'avvenuto pagamento del

salario fino a maggio 2012 compreso. Riguardo all'oggetto del contendere, ossia

il pagamento dei salari per i mesi di giugno, luglio e fino all'8 agosto 2012,

il primo giudice ha richiamato l'obbligo della datrice di lavoro di pagare il

salario per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo il caso di

un'esecuzione incompleta delle prestazioni lavorative o di una violazione di un

obbligo contrattuale da parte della dipendente. Ha inoltre richiamato gli

obblighi di quest'ultima di prestare il lavoro personalmente (art. 321 CO) e

quelli di diligenza e fedeltà (art. 321a CO) nonché la facoltà della datrice di

lavoro di stabilire direttive generali e impartire istruzioni particolari, alle

quali la dipendente deve attenersi secondo le norme della buona fede (art. 321d

CO).

Per quanto riguarda l'assolvimento dell’obbligo di

prestare il lavoro dovuto, il Pretore ha fatto riferimento alle stipulazioni

contenute nel contratto di lavoro e alla loro interpretazione secondo la buona

fede, concretizzata dalla datrice di lavoro tramite le sue direttive e

istruzioni. In tal senso, ha dapprima esaminato il tenore letterale del

contratto, determinando che la durata del lavoro di 42 ore settimanali prevista

era da considerarsi soltanto quale tempo nel quale la dipendente avrebbe dovuto

tenersi a disposizione, e ha ricordato che il concetto di durata del lavoro non

va confuso con l'obbligo di presenza sul posto di lavoro. In base alla

documentazione agli atti e alle testimonianze raccolte in istruttoria egli ha quindi

stabilito che in concreto l'attività lavorativa dell’attrice e del suo coniuge

sin dall'inizio non prevedeva alcuna presenza costante sul posto di lavoro.

Anzi, durante i primi sei mesi, questi ultimi erano presenti nel centro di __________

soltanto una volta alla settimana, durante qualche ora, per lo svolgimento di

un corso di formazione di un istruttore e un corso di fit boxe, tenuti

da AO 1 e ai quali la moglie AO 1 partecipava senza alcuna funzione lavorativa

particolare. Terminato detto corso, la loro presenza è cessata del tutto e i

medesimi hanno semplicemente continuato a tenersi a disposizione della datrice

di lavoro soltanto in caso di bisogno. Ritenuto che durante tutto questo

periodo, durato circa un anno e mezzo, ossia fino a maggio 2012, la datrice di

lavoro ha continuato a corrispondere regolarmente il salario alla parte attrice

senza mai eccepire alcunché, in applicazione del principio della buona fede il

giudice di prime cure ha concluso che gli accordi tra le parti circa le

prestazioni lavorative dovute non prevedevano alcun obbligo particolare di

presenza sul posto di lavoro, l’attrice dovendo soltanto rimanere a

disposizione nel caso di istruzioni per lo svolgimento delle sue mansioni; istruzioni

che in concreto non sarebbero tuttavia mai state impartite. Da questo punto di

vista, il giudice di prime cure ha pertanto considerato che la parte attrice

aveva adempiuto correttamente al proprio obbligo di fornire la prestazione

lavorativa dovuta e che, di conseguenza, la datrice di lavoro non aveva motivo

di rifiutare il pagamento del salario.

Per quanto attiene invece all'attività parallela

svolta da AO 1 e dal suo coniuge nello S__________ di __________, il Pretore ha

escluso che potesse comportare una violazione dell'obbligo di diligenza e di

fedeltà ai sensi dell'art. 321a cpv. 1 CO - in particolare quello del divieto

di concorrenza -, ritenuto che tale attività era sostanzialmente differente

rispetto a quella svolta nel centro fitness di __________. Egli ha

ricordato altresì che una violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà non

potrebbe comunque comportare il diritto del datore di lavoro di ridurre il

salario convenuto, ma semmai un diritto al risarcimento del relativo danno o

alla rescissione del contratto. Anche da questo punto di vista ha pertanto

concluso che la convenuta non aveva alcun diritto di rifiutare il pagamento del

salario pattuito.

F. Con l'appello che qui ci occupa AP 1 chiede di

riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione soltanto

parzialmente, ossia per l'importo di fr. 8'724.- lordi, oltre ad accessori. A

sostegno di questa domanda essa non contesta la conclusione del Pretore secondo

la quale le parti non hanno concordato un obbligo di presenza sul posto di

lavoro e che AO 1 dovesse semplicemente rimanere a disposizione e si attivasse

soltanto su specifica richiesta. L’appellante considera tuttavia che una tale

richiesta sia stata formulata con scritto 6 luglio 2012 e che la parte attrice

non vi abbia dato seguito. Ne consegue che, contrariamente a quanto deciso dal

giudice di prime cure, a partire dal 6 luglio 2012 e fino all'8 agosto 2012 l’attrice

non avrebbe fornito la propria prestazione lavorativa come dovuto e, pertanto,

per quel periodo non avrebbe diritto di ricevere alcun salario. Il salario

lordo arretrato corrisponderebbe quindi soltanto a quello di giugno e fino al 6

luglio 2012 e ammonterebbe a fr. 8'724.-.

All'appello AO 1 non ha

formulato alcuna risposta, sebbene invitata in tal senso con ordinanza 21

ottobre 2014.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo

codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), applicabile al

procedimento in esame avviato con istanza di conciliazione 17 gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 308 CPC sono impugnabili mediante

appello le decisioni finali di prima istanza in controversie patrimoniali se il

valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di

almeno fr. 10'000.-. La decisione qui impugnata costituisce una decisione

finale di prima istanza in una controversia patrimoniale con un valore

superiore al predetto importo ed è pertanto aperta la via dell'appello.

2.

L’atto di appello dev’essere proposto

all’autorità superiore entro 30 giorni dalla notificazione della decisione

impugnata motivata (art. 311 cpv. 1 CPC). La sentenza 17 settembre 2014 è stata

intimata alle parti il 18 settembre 2014 ed è stata ricevuta dalla parte

appellante il giorno successivo, come ammesso dalla medesima. Il termine per il

presente gravame ha pertanto cominciato a decorrere il 20 settembre 2014 (art.

142.

cpv. 1 CPC) e, scadendo domenica 19 ottobre 2014, si è protratto fino a

lunedì 20 ottobre 2014 (art. 142 cpv. 3 CPC). L'appello 20 ottobre 2014 è

quindi tempestivo.

3.

La risposta all'appello non è uno scritto

obbligatorio. La sua mancata presentazione, come nel caso concreto, non genera

effetti preclusivi per la parte appellata né preclude al giudice di secondo

grado la possibilità di respingere l'appello per sostituzione d'ufficio dei

motivi posti alla base della decisione impugnata. È fatta eccezione per il caso

- in concreto non dato - in cui con l'appello sono presentati nuovi fatti e

nuovi mezzi di prova (v. Trezzini,

CPC Comm, art. 312 CPC, pag. 1376).

4.

Nel merito, il giudice di prime cure ha

considerato che gli accordi tra le parti circa le prestazioni lavorative dovute

non prevedevano alcun obbligo particolare di presenza sul posto di lavoro,

l’attrice dovendo soltanto rimanere a disposizione nel caso di direttive e

istruzioni della datrice di lavoro per lo svolgimento delle sue mansioni. L'appellante

non contesta la decisione impugnata su questo punto, partendo dall'ipotesi che

tale conclusione sia corretta (v. appello, punto 1, pag. 5). Essa sostiene

tuttavia di aver chiesto in data 6 luglio 2012 a AO 1 di riprendere le sue

mansioni previste nel contratto nel termine di 10 giorni (v. doc. L) e che,

contrariamente a quanto valutato dal Pretore, tale richiesta costituirebbe una

diffida a presentarsi sul posto di lavoro entro il termine assegnato, alla

quale la dipendente non ha dato seguito. A partire da tale richiesta,

quest'ultima avrebbe pertanto mancato al proprio obbligo contrattuale di

fornire la prestazione lavorativa, legittimando l'appellante a rifiutare il

pagamento del salario in applicazione dell'art. 82 CO.

5.

La tesi dell'appellante non può essere condivisa.

Nello scritto 6 luglio 2012 (doc. L) quest'ultima si è limitata ad assegnare alla

parte attrice un termine di 10 giorni per "riprendere le sue mansioni

come contrattualmente previste presso AP 1 ". Da una simile richiesta

non può essere dedotto alcun obbligo di presentarsi sul posto di lavoro. A

questa conclusione si giunge proprio in base all'interpretazione data dal

giudice di prime cure, accettata dall'appellante, riguardo a quanto

contrattualmente previsto dalle parti secondo il principio della buona fede in

merito alle prestazioni lavorative che dovevano essere fornite. Secondo tale

interpretazione, in assenza di direttive e istruzioni specifiche per lo

svolgimento di determinate mansioni, non sussisteva per l’attrice alcun obbligo

contrattuale a parte quello di tenersi a disposizione della datrice di lavoro.

Il richiamo generico a "riprendere le sue mansioni come

contrattualmente previste presso AP 1 " non poteva pertanto ancora

determinare per l’attrice alcun obbligo di presentarsi sul posto di lavoro né

di svolgere alcuna attività specifica. Con scritto 13 luglio 2012 (doc. N) AO 1

ha del resto confermato alla datrice di lavoro la disponibilità a svolgere le

proprie mansioni come fatto fino a quel momento. Al riguardo, come accertato

dal giudice di prime cure, ad eccezione di una presenza a __________ limitata a

qualche ora del mercoledì pomeriggio nei primi mesi di attività lavorativa, di

fatto la parte attrice non si era più presentata né aveva svolto alcun lavoro

particolare nella sede di __________, tenendosi semplicemente a disposizione e

fornendo le prestazioni specifiche richieste a distanza, come confermato dalla

teste C__________ B__________ (v. in particolare verbale udienza 7 novembre

2013, pag. 8). Visto quanto precede, il fatto che l’attrice non si sia

presentata sul posto di lavoro dopo la ricezione dello scritto 6 luglio 2012 non

può essere considerato quale violazione del proprio obbligo di fornire la

prestazione lavorativa pattuita ai sensi dell'art. 321 CO.

6.

Ma anche nell'ipotesi in cui nel citato scritto 6

luglio 2012 fosse stata formulata la richiesta di presentarsi sul posto di

lavoro, la dipendente avrebbe avuto comunque la facoltà di rifiutare la propria

prestazione lavorativa, ritenuto che lo stipendio di giugno non le era stato

corrisposto. Secondo la giurisprudenza, in applicazione analogica dell'art. 82

CO, il dipendente è infatti autorizzato a rifiutare la propria prestazione fino

a quando il datore di lavoro si trova in mora con il pagamento del salario

scaduto (DTF 136 III 313 consid. 2.3.1. pag. 319 e consid. 2.4. pag. 320). In

caso di rifiuto giustificato della prestazione lavorativa, il medesimo ha

inoltre diritto di ricevere lo stipendio corrente senza alcun obbligo di

recuperare il lavoro non svolto (DTF 136 III 313 consid. 3.2.1. pag. 319 e

seg.). Ne consegue, da un lato che non sarebbe stato possibile pretendere da AO

1.

alcuna prestazione lavorativa dopo la scadenza a fine giugno del relativo

stipendio mensile non corrisposto (v. art. 323 cpv. 1 CO), d’altro lato che lo

stipendio per il periodo successivo rimaneva comunque dovuto.

7.

Alla luce di quanto precede l'appellante non può

pretendere di trattenere il versamento del salario pattuito neppure per il

periodo dal 6 luglio all'8 agosto 2012, come richiesto con il presente gravame.

L'appello deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma del primo

giudizio.

8.

Ritenuto che la vertenza riguarda un rapporto

di lavoro con un valore inferiore a fr. 30'000.- all'appellante non può essere

addossata alcuna spesa processuale (art. 114 lett. c CPC). Non si assegnano

indennità ripetibili, la parte appellata non avendo presentato la risposta

all'appello.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95 e 114 CPC

decide:

I. L’appello 20 ottobre 2014 di AP 1, __________, è

respinto.

II. Non si prelevano spese processuali e non si

assegnano indennità ripetibili.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Bellinzona

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in

materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in

materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).