12.2014.180
Contratto di laavoro
13 ottobre 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.180
Lugano
13 ottobre 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e I. Bernasconi (giudice supplente)
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa inc. n. SE.2013.54 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con azione (petizione) 27 maggio
2013 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con
cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'506.90 a titolo di spettanze salariali, oltre a interessi di mora al 5% dal 21 settembre 2012;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 17 settembre 2014 ha integralmente accolto, con accollo degli oneri processuali allo Stato e condanna della
convenuta a versare alla parte attrice fr. 2'400.- a titolo di ripetibili;
appellante
la convenuta che, con atto di appello 20 ottobre 2014, chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione soltanto parzialmente,
per l'importo di fr. 5'853.85 lordi, oltre a interessi di mora al 5% dal 21
settembre 2012, con accollo degli oneri processuali a carico dello Stato e
compensazione delle ripetibili, protestando oneri processuali e ripetibili di
seconda istanza;
mentre
l’attrice non ha presentato risposta all'appello;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa
ritenuto
in
fatto:
A. AP 1 ha quale scopo principale la gestione di attività sportive e
di fitness e conduce un centro fitness presso la propria sede di __________. La
società è stata fondata nel 2003 dai coniugi AO 1, detto __________, e __________,
Fatti
i quali l'hanno gestita per alcuni anni: il primo, in qualità di direttore
generale, la seconda, in qualità di amministratrice unica. Poco dopo la sua
costituzione, una parte del pacchetto azionario della società è stato ceduto ad
A__________ D__________, suo collaboratore e dipendente. AO 1 ha mantenuto il
51% delle azioni e __________ il 15%.
Nel 2006, parallelamente all'attività di AP 1, AO 1 ha
aperto uno studio dedicato all'attività di personal training a __________,
denominato S__________, alla cui gestione collabora anche __________.
B. Con contratti 10/13 dicembre 2010 i coniugi AO 1 hanno venduto il
proprio pacchetto azionario di AP 1 a E__________ B__________ e C__________ B__________,
anch'essi collaboratori e dipendenti della società. E__________ B__________,
che è pure diventato amministratore unico con firma individuale, ha acquistato
il pacchetto azionario di AO 1, C__________ B__________ quello di __________.
In data 1. febbraio 2011, tra AP
1 e i coniugi sono stati sottoscritti due separati contratti di lavoro
individuale con durata determinata fino al 31 dicembre 2015. AO 1 è stato
assunto in qualità di "Formatore e Consulente Tecnico" con un
salario mensile lordo di fr. 4'600.- per dodici mensilità. __________ è stata
invece assunta in qualità di "Consulente Commerciale" con un
salario lordo mensile di fr. 6'500.-- per dodici mensilità.
Il salario pattuito è stato
regolarmente corrisposto da febbraio 2011 a maggio 2012 compreso, dopodiché la datrice di lavoro ha sospeso ogni pagamento.
C. Con scritti 6 luglio 2012 del suo amministratore unico, AP 1 ha
comunicato a ciascuno dei coniugi AO 1 di ritenere la loro attività per lo S__________
di __________ incompatibile con quella prevista dai predetti contratti di
lavoro e ha fissato loro un termine di 10 giorni per cessare tale attività e
riprendere le loro mansioni come previsto dal contratto di lavoro (doc. K e L).
A AO 1 è stato inoltre rimproverato un comportamento scorretto, tendente
trasferire la clientela di AP 1 allo S__________. A __________ è stata invece prospettata
la disdetta del rapporto di lavoro in caso di mancato ossequio del termine
assegnato. Con scritti di risposta separati 13 luglio 2012, AO 1 e __________
hanno contestato integralmente la presa di posizione della datrice di lavoro,
confermando la propria disponibilità a continuare l'attività lavorativa per AP
1 come svolta fino a quel momento e sollecitando il pagamento degli stipendi
arretrati (doc. M e N). In data 3 agosto 2012, il legale di AP 1 si è rivolto
per scritto ai coniugi AO 1, ha fissato loro un ultimo termine scadente l'8
agosto 2012 per presentarsi sul posto di lavoro e mettersi a disposizione della
direzione per svolgere le loro mansioni, chiedendo loro nuovamente di cessare
l'attività presso lo S__________ e indicando che, in caso di mancato ossequio
alle predette richieste, il contratto di lavoro sarebbe stato sciolto senza
ulteriore formalità (doc. O e P). L'8 agosto 2012, sul posto di lavoro si è
presentato soltanto AO 1 per poi ripartire subito dopo aver avuto un colloquio
con A__________ B__________. Con scritto del medesimo giorno i coniugi AO 1
hanno ribadito la disponibilità a svolgere la propria attività in conformità ai
contratti stipulati, rilevando che a tal fine non era necessaria una presenza
fissa sul posto di lavoro (doc. Q). Il 20 agosto 2012 AP 1 ha confermato la
risoluzione del rapporto di lavoro con effetto retroattivo all'8 agosto 2012
(doc. U). I coniugi AO 1 hanno contestato questa risoluzione con scritto 7
settembre 2012 (doc. T).
D. Previo esperimento del tentativo di conciliazione, che non ha dato
alcun frutto, con azione 27 maggio 2013, fondata sugli art. 243 seg. CPC, AO 1
ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 10'506.90 a titolo di spettanze salariali lorde arretrate per i mesi di giugno, luglio e fino all'8 agosto
2012, oltre a interessi di mora al 5% dal 21 settembre 2012, con protesta di
spese processuali e ripetibili. Con osservazioni 28 giugno 2013 la parte
convenuta si è opposta alle domande dell’attore. In sostanza, la parte
convenuta ha eccepito che durante i mesi in questione l’attore non avrebbe
fornito alcuna prestazione lavorativa e, di conseguenza, non gli sarebbe dovuto
alcun salario. L’attore avrebbe inoltre svolto un'attività concorrenziale non
ammessa dal contratto di lavoro né autorizzata della datrice di lavoro. Secondo
la parte attrice invece l'attività lavorativa svolta sarebbe stata
perfettamente conforme a quanto pattuito, non essendo necessaria alcuna
presenza fissa sul posto di lavoro, ma soltanto interventi di consulenza
secondo richiesta specifica da parte della datrice di lavoro. Inoltre,
l'attività svolta presso lo S__________ di __________ non sarebbe stata
concorrenziale rispetto a quella del centro fitness di __________, non avrebbe
ostacolato in alcun modo l'adempimento degli obblighi lavorativi a favore della
convenuta e sarebbe comunque stata da sempre nota e accettata da quest’ultima.
Le parti hanno confermato le proprie antitetiche posizioni all’udienza di
dibattimento e, dopo l’istruttoria, in sede di conclusioni scritte.
E. Con la sentenza impugnata il Pretore ha accolto integralmente la
domanda dell’attore. Il giudice di prime cure ha innanzitutto confermato la
sussistenza di un contratto individuale di lavoro tra le parti dal 1° febbraio
2011 fino all'8 agosto 2012 nonché l'avvenuto pagamento del salario fino a
maggio 2012 compreso. Riguardo all'oggetto del contendere, ossia il pagamento
dei salari per i mesi di giugno, luglio e fino all'8 agosto 2012, il primo
giudice ha richiamato l'obbligo della datrice di lavoro di pagare il salario
per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo il caso di
un'esecuzione incompleta delle prestazioni lavorative o di una violazione di un
obbligo contrattuale da parte del dipendente. Ha inoltre richiamato gli
obblighi di quest'ultimo di prestare il lavoro personalmente (art. 321 CO) e
quelli di diligenza e fedeltà (art. 321 a CO) nonché la facoltà della datrice di lavoro di stabilire direttive generali e impartire istruzioni particolari,
alle quali il dipendente deve attenersi secondo le norme della buona fede (art.
321d CO).
Per quanto riguarda l'assolvimento dell’obbligo di
prestare il lavoro dovuto, il Pretore ha fatto riferimento alle stipulazioni
contenute nel contratto di lavoro e alla loro interpretazione secondo la buona
fede, concretizzata dalla datrice di lavoro tramite le sue direttive e
istruzioni. In tal senso, ha dapprima esaminato il tenore letterale del
contratto, determinando che la durata del lavoro di 42 ore settimanali prevista
era da considerarsi soltanto quale tempo nel quale il dipendente avrebbe dovuto
tenersi a disposizione, e ha ricordato che il concetto di durata del lavoro non
va confuso con l'obbligo di presenza sul posto di lavoro. In base alla
documentazione agli atti e alle testimonianze raccolte in istruttoria egli ha quindi
stabilito che in concreto l'attività lavorativa dell’attore e della sua coniuge
sin dall'inizio non prevedeva alcuna presenza costante sul posto di lavoro.
Anzi, durante i primi sei mesi, questi ultimi erano presenti nel centro di __________
soltanto una volta alla settimana, durante qualche ora, per lo svolgimento di
un corso di formazione di un istruttore e un corso di fit boxe, tenuti
da AO 1 e ai quali la moglie __________ partecipava senza alcuna funzione lavorativa
particolare. Terminato detto corso, la loro presenza è cessata del tutto e i
medesimi hanno semplicemente continuato a tenersi a disposizione della datrice
di lavoro soltanto in caso di bisogno. Ritenuto che durante tutto questo
periodo, durato circa un anno e mezzo, ossia fino a maggio 2012, la datrice di
lavoro ha continuato a corrispondere regolarmente il salario all’attore senza
mai eccepire alcunché, in applicazione del principio della buona fede il
giudice di prime cure ha concluso che gli accordi tra le parti circa le
prestazioni lavorative dovute non prevedevano alcun obbligo particolare di
presenza sul posto di lavoro, l’attore dovendo soltanto rimanere a disposizione
nel caso di istruzioni per lo svolgimento delle sue mansioni, istruzioni che in
concreto non sarebbero tuttavia mai state impartite. Da questo punto di vista,
il giudice di prime cure ha pertanto considerato che l’attore aveva adempiuto
correttamente al proprio obbligo di fornire la prestazione lavorativa dovuta e
che, di conseguenza, la datrice di lavoro non aveva motivo di rifiutare il
pagamento del salario.
Per quanto attiene invece all'attività parallela
svolta da AO 1 e dalla consorte nello S__________ di __________, il Pretore ha
escluso che potesse comportare una violazione dell'obbligo di diligenza e di
fedeltà ai sensi dell'art. 321a cpv. 1 CO - in particolare quello del divieto
di concorrenza -, ritenuto che tale attività era sostanzialmente differente
rispetto a quella svolta nel centro fitness di __________. Egli ha ricordato
altresì che una violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà non potrebbe
comunque comportare il diritto del datore di lavoro di ridurre il salario
convenuto, ma semmai un diritto al risarcimento del relativo danno o alla
rescissione del contratto. Anche da questo punto di vista ha pertanto concluso
che la convenuta non aveva alcun diritto di rifiutare il pagamento del salario
pattuito.
F. Con l'appello che qui ci occupa AP 1 chiede di riformare il
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione soltanto parzialmente,
ossia per l'importo di fr. 5'853.85 lordi, oltre ad accessori. A sostegno di
questa domanda essa non contesta la conclusione del Pretore secondo la quale le
parti non hanno concordato un obbligo di presenza sul posto di lavoro e che AO
1 dovesse semplicemente rimanere a disposizione e si attivasse soltanto su
specifica richiesta. L’appellante considera tuttavia che una tale richiesta sia
stata formulata con scritto 6 luglio 2012 e che l’attore non vi abbia dato
seguito. Ne consegue che, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime
cure, a partire dal 6 luglio 2012 fino all'8 agosto 2012 l’attore non avrebbe
fornito la propria prestazione lavorativa come dovuto e, pertanto, per quel
periodo non avrebbe diritto di ricevere alcun salario. Il salario lordo
arretrato corrisponderebbe quindi soltanto a quello di giugno e fino al 6
luglio 2012 e ammonterebbe a fr. 5'853.85.
All'appello AO 1 non ha
formulato alcuna risposta, sebbene invitato in tal senso con ordinanza 21
ottobre 2014.
e considerato
Considerandi
1.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC), applicabile al procedimento in esame avviato
con istanza di conciliazione 17 gennaio 2013.
Ai sensi dell'art. 308 CPC sono
impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza in
controversie patrimoniali se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione
riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-. La decisione qui
impugnata costituisce una decisione finale di prima istanza in una controversia
patrimoniale con un valore superiore al predetto importo ed è pertanto aperta
la via dell'appello.
2.
L’atto di appello dev’essere proposto all’autorità superiore entro
30.
giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (art. 311 cpv.
1.
CPC). La sentenza 17 settembre 2014 è stata intimata alle parti il 18
settembre 2014 ed è stata ricevuta dalla parte appellante il giorno successivo,
come ammesso dalla medesima. Il termine per il presente gravame ha pertanto
cominciato a decorrere il 20 settembre 2014 (art. 142 cpv. 1 CPC) e, scadendo
domenica 19 ottobre 2014, si è protratto fino a lunedì 20 ottobre 2014 (art.
142.
cpv. 3 CPC). L'appello 20 ottobre 2014 è quindi tempestivo.
3.
La risposta all'appello non è uno scritto obbligatorio. La sua
mancata presentazione, come nel caso concreto, non genera effetti preclusivi
per la parte appellata né preclude al giudice di secondo grado la possibilità
di respingere l'appello per sostituzione d'ufficio dei motivi posti alla base
della decisione impugnata. È fatta eccezione per il caso - in concreto non dato
- in cui con l'appello sono presentati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (Trezzini, CPC Comm, art. 312 CPC, pag.
1376).
4.
Nel merito, il giudice di prime cure ha considerato che gli
accordi tra le parti circa le prestazioni lavorative dovute non prevedevano
alcun obbligo particolare di presenza sul posto di lavoro, l’attore dovendo
soltanto rimanere a disposizione nel caso di direttive e istruzioni della datrice
di lavoro per lo svolgimento delle sue mansioni. L'appellante non contesta la
decisione impugnata su questo punto, partendo dall'ipotesi che tale conclusione
sia corretta (atto di appello, punto 1, pag. 5). Essa sostiene tuttavia di aver
chiesto in data 6 luglio 2012 a AO 1 di riprendere le sue mansioni previste nel
contratto nel termine di 10 giorni (doc. K) e che, contrariamente a quanto
valutato dal Pretore, tale richiesta costituirebbe a una diffida a presentarsi
sul posto di lavoro entro il termine assegnato, alla quale il dipendente non ha
dato seguito. A partire da tale richiesta, quest'ultimo avrebbe pertanto
mancato al proprio obbligo contrattuale di fornire la prestazione lavorativa,
legittimando l'appellante a rifiutare il pagamento del salario in applicazione
dell'art. 82 CO.
5.
La tesi dell'appellante non può essere condivisa. Nello scritto 6
luglio 2012 (doc. K) quest'ultima si è limitata ad assegnare alla parte attrice
un termine di 10 giorni per "riprendere le sue mansioni così come
previste dal contratto di lavoro 1° febbraio 2011". Da una simile
richiesta non può essere dedotto alcun obbligo di presentarsi sul posto di
lavoro. A questa conclusione si giunge proprio in base all'interpretazione data
dal giudice di prime cure, accettata dall'appellante, riguardo a quanto
contrattualmente previsto dalle parti secondo il principio della buona fede in
merito alle prestazioni lavorative che dovevano essere fornite. Secondo tale
interpretazione, in assenza di direttive e istruzioni specifiche per lo svolgimento
di determinate mansioni, non sussisteva per l’attore alcun obbligo contrattuale
a parte quello di tenersi a disposizione della datrice di lavoro. Il richiamo
generico a "riprendere le sue mansioni così come previste dal contratto
di lavoro 1° febbraio 2011" non poteva pertanto ancora determinare per
l’attore alcun obbligo di presentarsi sul posto di lavoro né di svolgere alcuna
attività specifica. Con scritto 13 luglio 2012 AO 1 ha del resto confermato alla
datrice di lavoro la disponibilità a svolgere le proprie mansioni lavorative
come fatto fino a quel momento (doc. M). Al riguardo, come accertato dal
giudice di prime cure, ad eccezione di una presenza a __________ limitata a
qualche ora del mercoledì pomeriggio nei primi mesi di attività lavorativa, di
fatto l’attore non si era più presentato né aveva svolto alcun lavoro
particolare nella sede di __________, tenendosi semplicemente a disposizione e
fornendo le prestazioni specifiche richieste a distanza, come confermato dalla
teste C__________ B__________ (v. in particolare verbale udienza 7 novembre
2013, pag. 8). Visto quanto precede, il fatto che l’attore non si sia
presentato sul posto di lavoro dopo la ricezione dello scritto 6 luglio 2012 non
può essere considerato quale violazione del proprio obbligo di fornire la
prestazione lavorativa pattuita ai sensi dell'art. 321 CO.
6.
Ma anche nell'ipotesi in cui nel citato scritto 6 luglio 2012
fosse stata formulata la richiesta di presentarsi sul posto di lavoro, il
dipendente avrebbe avuto comunque la facoltà di rifiutare la propria
prestazione lavorativa, ritenuto che lo stipendio di giugno non gli era stato
corrisposto. Secondo la giurisprudenza, in applicazione analogica dell'art. 82
CO, il dipendente è infatti autorizzato a rifiutare la propria prestazione
lavorativa fino al momento in cui il datore di lavoro si trova in mora con il
pagamento del salario scaduto (DTF 136 III 313 consid. 2.3.1. pag. 319 e
consid. 2.4. pag. 320). In caso di rifiuto giustificato della prestazione
lavorativa, il medesimo ha inoltre diritto di ricevere lo stipendio corrente
senza alcun obbligo di recuperare il lavoro non svolto (DTF 136 III 313 consid.
3.2.1
pag. 319 e seg.). Ne consegue, da un lato che non sarebbe stato
possibile pretendere da AO 1 alcuna prestazione lavorativa dopo la scadenza a
fine giugno del relativo stipendio mensile non corrisposto (art. 323 cpv. 1 CO),
d’altro lato che lo stipendio per il periodo successivo rimaneva comunque
dovuto.
7.
Alla luce di quanto precede, l'appellante non può pretendere di
trattenere il versamento del salario pattuito neppure per il periodo dal 6
luglio all'8 agosto 2012, come richiesto con il presente gravame. L'appello
deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma del primo giudizio.
8.
Ritenuto che la vertenza riguarda un rapporto di
lavoro con un valore inferiore a fr. 30'000.- all'appellante non può essere
addossata alcuna spesa processuale (art. 114 lett. c CPC). Non si assegnano indennità
ripetibili, la parte appellata non avendo presentato la risposta all'appello.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 95 e 114 CPC
decide:
I. L’appello 20 ottobre 2014 di AP 1, __________, è respinto.
II. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità
ripetibili.
III. Notificazione:
- avv.
- avv.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Bellinzona.
Per la seconda Camera
civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore
litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del
lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).
Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive
un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).