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Decisione

12.2014.180

Contratto di laavoro

13 ottobre 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i quali l'hanno gestita per alcuni anni: il primo, in qualità di direttore

generale, la seconda, in qualità di amministratrice unica. Poco dopo la sua

costituzione, una parte del pacchetto azionario della società è stato ceduto ad

A__________ D__________, suo collaboratore e dipendente. AO 1 ha mantenuto il

51% delle azioni e __________ il 15%.

Nel 2006, parallelamente all'attività di AP 1, AO 1 ha

aperto uno studio dedicato all'attività di personal training a __________,

denominato S__________, alla cui gestione collabora anche __________.

B. Con contratti 10/13 dicembre 2010 i coniugi AO 1 hanno venduto il

proprio pacchetto azionario di AP 1 a E__________ B__________ e C__________ B__________,

anch'essi collaboratori e dipendenti della società. E__________ B__________,

che è pure diventato amministratore unico con firma individuale, ha acquistato

il pacchetto azionario di AO 1, C__________ B__________ quello di __________.

In data 1. febbraio 2011, tra AP

1 e i coniugi sono stati sottoscritti due separati contratti di lavoro

individuale con durata determinata fino al 31 dicembre 2015. AO 1 è stato

assunto in qualità di "Formatore e Consulente Tecnico" con un

salario mensile lordo di fr. 4'600.- per dodici mensilità. __________ è stata

invece assunta in qualità di "Consulente Commerciale" con un

salario lordo mensile di fr. 6'500.-- per dodici mensilità.

Il salario pattuito è stato

regolarmente corrisposto da febbraio 2011 a maggio 2012 compreso, dopodiché la datrice di lavoro ha sospeso ogni pagamento.

C. Con scritti 6 luglio 2012 del suo amministratore unico, AP 1 ha

comunicato a ciascuno dei coniugi AO 1 di ritenere la loro attività per lo S__________

di __________ incompatibile con quella prevista dai predetti contratti di

lavoro e ha fissato loro un termine di 10 giorni per cessare tale attività e

riprendere le loro mansioni come previsto dal contratto di lavoro (doc. K e L).

A AO 1 è stato inoltre rimproverato un comportamento scorretto, tendente

trasferire la clientela di AP 1 allo S__________. A __________ è stata invece prospettata

la disdetta del rapporto di lavoro in caso di mancato ossequio del termine

assegnato. Con scritti di risposta separati 13 luglio 2012, AO 1 e __________

hanno contestato integralmente la presa di posizione della datrice di lavoro,

confermando la propria disponibilità a continuare l'attività lavorativa per AP

1 come svolta fino a quel momento e sollecitando il pagamento degli stipendi

arretrati (doc. M e N). In data 3 agosto 2012, il legale di AP 1 si è rivolto

per scritto ai coniugi AO 1, ha fissato loro un ultimo termine scadente l'8

agosto 2012 per presentarsi sul posto di lavoro e mettersi a disposizione della

direzione per svolgere le loro mansioni, chiedendo loro nuovamente di cessare

l'attività presso lo S__________ e indicando che, in caso di mancato ossequio

alle predette richieste, il contratto di lavoro sarebbe stato sciolto senza

ulteriore formalità (doc. O e P). L'8 agosto 2012, sul posto di lavoro si è

presentato soltanto AO 1 per poi ripartire subito dopo aver avuto un colloquio

con A__________ B__________. Con scritto del medesimo giorno i coniugi AO 1

hanno ribadito la disponibilità a svolgere la propria attività in conformità ai

contratti stipulati, rilevando che a tal fine non era necessaria una presenza

fissa sul posto di lavoro (doc. Q). Il 20 agosto 2012 AP 1 ha confermato la

risoluzione del rapporto di lavoro con effetto retroattivo all'8 agosto 2012

(doc. U). I coniugi AO 1 hanno contestato questa risoluzione con scritto 7

settembre 2012 (doc. T).

D. Previo esperimento del tentativo di conciliazione, che non ha dato

alcun frutto, con azione 27 maggio 2013, fondata sugli art. 243 seg. CPC, AO 1

ha convenuto in giudizio AP 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 10'506.90 a titolo di spettanze salariali lorde arretrate per i mesi di giugno, luglio e fino all'8 agosto

2012, oltre a interessi di mora al 5% dal 21 settembre 2012, con protesta di

spese processuali e ripetibili. Con osservazioni 28 giugno 2013 la parte

convenuta si è opposta alle domande dell’attore. In sostanza, la parte

convenuta ha eccepito che durante i mesi in questione l’attore non avrebbe

fornito alcuna prestazione lavorativa e, di conseguenza, non gli sarebbe dovuto

alcun salario. L’attore avrebbe inoltre svolto un'attività concorrenziale non

ammessa dal contratto di lavoro né autorizzata della datrice di lavoro. Secondo

la parte attrice invece l'attività lavorativa svolta sarebbe stata

perfettamente conforme a quanto pattuito, non essendo necessaria alcuna

presenza fissa sul posto di lavoro, ma soltanto interventi di consulenza

secondo richiesta specifica da parte della datrice di lavoro. Inoltre,

l'attività svolta presso lo S__________ di __________ non sarebbe stata

concorrenziale rispetto a quella del centro fitness di __________, non avrebbe

ostacolato in alcun modo l'adempimento degli obblighi lavorativi a favore della

convenuta e sarebbe comunque stata da sempre nota e accettata da quest’ultima.

Le parti hanno confermato le proprie antitetiche posizioni all’udienza di

dibattimento e, dopo l’istruttoria, in sede di conclusioni scritte.

E. Con la sentenza impugnata il Pretore ha accolto integralmente la

domanda dell’attore. Il giudice di prime cure ha innanzitutto confermato la

sussistenza di un contratto individuale di lavoro tra le parti dal 1° febbraio

2011 fino all'8 agosto 2012 nonché l'avvenuto pagamento del salario fino a

maggio 2012 compreso. Riguardo all'oggetto del contendere, ossia il pagamento

dei salari per i mesi di giugno, luglio e fino all'8 agosto 2012, il primo

giudice ha richiamato l'obbligo della datrice di lavoro di pagare il salario

per tutta la durata del rapporto contrattuale, fatto salvo il caso di

un'esecuzione incompleta delle prestazioni lavorative o di una violazione di un

obbligo contrattuale da parte del dipendente. Ha inoltre richiamato gli

obblighi di quest'ultimo di prestare il lavoro personalmente (art. 321 CO) e

quelli di diligenza e fedeltà (art. 321 a CO) nonché la facoltà della datrice di lavoro di stabilire direttive generali e impartire istruzioni particolari,

alle quali il dipendente deve attenersi secondo le norme della buona fede (art.

321d CO).

Per quanto riguarda l'assolvimento dell’obbligo di

prestare il lavoro dovuto, il Pretore ha fatto riferimento alle stipulazioni

contenute nel contratto di lavoro e alla loro interpretazione secondo la buona

fede, concretizzata dalla datrice di lavoro tramite le sue direttive e

istruzioni. In tal senso, ha dapprima esaminato il tenore letterale del

contratto, determinando che la durata del lavoro di 42 ore settimanali prevista

era da considerarsi soltanto quale tempo nel quale il dipendente avrebbe dovuto

tenersi a disposizione, e ha ricordato che il concetto di durata del lavoro non

va confuso con l'obbligo di presenza sul posto di lavoro. In base alla

documentazione agli atti e alle testimonianze raccolte in istruttoria egli ha quindi

stabilito che in concreto l'attività lavorativa dell’attore e della sua coniuge

sin dall'inizio non prevedeva alcuna presenza costante sul posto di lavoro.

Anzi, durante i primi sei mesi, questi ultimi erano presenti nel centro di __________

soltanto una volta alla settimana, durante qualche ora, per lo svolgimento di

un corso di formazione di un istruttore e un corso di fit boxe, tenuti

da AO 1 e ai quali la moglie __________ partecipava senza alcuna funzione lavorativa

particolare. Terminato detto corso, la loro presenza è cessata del tutto e i

medesimi hanno semplicemente continuato a tenersi a disposizione della datrice

di lavoro soltanto in caso di bisogno. Ritenuto che durante tutto questo

periodo, durato circa un anno e mezzo, ossia fino a maggio 2012, la datrice di

lavoro ha continuato a corrispondere regolarmente il salario all’attore senza

mai eccepire alcunché, in applicazione del principio della buona fede il

giudice di prime cure ha concluso che gli accordi tra le parti circa le

prestazioni lavorative dovute non prevedevano alcun obbligo particolare di

presenza sul posto di lavoro, l’attore dovendo soltanto rimanere a disposizione

nel caso di istruzioni per lo svolgimento delle sue mansioni, istruzioni che in

concreto non sarebbero tuttavia mai state impartite. Da questo punto di vista,

il giudice di prime cure ha pertanto considerato che l’attore aveva adempiuto

correttamente al proprio obbligo di fornire la prestazione lavorativa dovuta e

che, di conseguenza, la datrice di lavoro non aveva motivo di rifiutare il

pagamento del salario.

Per quanto attiene invece all'attività parallela

svolta da AO 1 e dalla consorte nello S__________ di __________, il Pretore ha

escluso che potesse comportare una violazione dell'obbligo di diligenza e di

fedeltà ai sensi dell'art. 321a cpv. 1 CO - in particolare quello del divieto

di concorrenza -, ritenuto che tale attività era sostanzialmente differente

rispetto a quella svolta nel centro fitness di __________. Egli ha ricordato

altresì che una violazione dell'obbligo di diligenza e fedeltà non potrebbe

comunque comportare il diritto del datore di lavoro di ridurre il salario

convenuto, ma semmai un diritto al risarcimento del relativo danno o alla

rescissione del contratto. Anche da questo punto di vista ha pertanto concluso

che la convenuta non aveva alcun diritto di rifiutare il pagamento del salario

pattuito.

F. Con l'appello che qui ci occupa AP 1 chiede di riformare il

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione soltanto parzialmente,

ossia per l'importo di fr. 5'853.85 lordi, oltre ad accessori. A sostegno di

questa domanda essa non contesta la conclusione del Pretore secondo la quale le

parti non hanno concordato un obbligo di presenza sul posto di lavoro e che AO

1 dovesse semplicemente rimanere a disposizione e si attivasse soltanto su

specifica richiesta. L’appellante considera tuttavia che una tale richiesta sia

stata formulata con scritto 6 luglio 2012 e che l’attore non vi abbia dato

seguito. Ne consegue che, contrariamente a quanto deciso dal giudice di prime

cure, a partire dal 6 luglio 2012 fino all'8 agosto 2012 l’attore non avrebbe

fornito la propria prestazione lavorativa come dovuto e, pertanto, per quel

periodo non avrebbe diritto di ricevere alcun salario. Il salario lordo

arretrato corrisponderebbe quindi soltanto a quello di giugno e fino al 6

luglio 2012 e ammonterebbe a fr. 5'853.85.

All'appello AO 1 non ha

formulato alcuna risposta, sebbene invitato in tal senso con ordinanza 21

ottobre 2014.

e considerato

Considerandi

1.

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC), applicabile al procedimento in esame avviato

con istanza di conciliazione 17 gennaio 2013.

Ai sensi dell'art. 308 CPC sono

impugnabili mediante appello le decisioni finali di prima istanza in

controversie patrimoniali se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione

riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-. La decisione qui

impugnata costituisce una decisione finale di prima istanza in una controversia

patrimoniale con un valore superiore al predetto importo ed è pertanto aperta

la via dell'appello.

2.

L’atto di appello dev’essere proposto all’autorità superiore entro

30.

giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata (art. 311 cpv.

1.

CPC). La sentenza 17 settembre 2014 è stata intimata alle parti il 18

settembre 2014 ed è stata ricevuta dalla parte appellante il giorno successivo,

come ammesso dalla medesima. Il termine per il presente gravame ha pertanto

cominciato a decorrere il 20 settembre 2014 (art. 142 cpv. 1 CPC) e, scadendo

domenica 19 ottobre 2014, si è protratto fino a lunedì 20 ottobre 2014 (art.

142.

cpv. 3 CPC). L'appello 20 ottobre 2014 è quindi tempestivo.

3.

La risposta all'appello non è uno scritto obbligatorio. La sua

mancata presentazione, come nel caso concreto, non genera effetti preclusivi

per la parte appellata né preclude al giudice di secondo grado la possibilità

di respingere l'appello per sostituzione d'ufficio dei motivi posti alla base

della decisione impugnata. È fatta eccezione per il caso - in concreto non dato

- in cui con l'appello sono presentati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (Trezzini, CPC Comm, art. 312 CPC, pag.

1376).

4.

Nel merito, il giudice di prime cure ha considerato che gli

accordi tra le parti circa le prestazioni lavorative dovute non prevedevano

alcun obbligo particolare di presenza sul posto di lavoro, l’attore dovendo

soltanto rimanere a disposizione nel caso di direttive e istruzioni della datrice

di lavoro per lo svolgimento delle sue mansioni. L'appellante non contesta la

decisione impugnata su questo punto, partendo dall'ipotesi che tale conclusione

sia corretta (atto di appello, punto 1, pag. 5). Essa sostiene tuttavia di aver

chiesto in data 6 luglio 2012 a AO 1 di riprendere le sue mansioni previste nel

contratto nel termine di 10 giorni (doc. K) e che, contrariamente a quanto

valutato dal Pretore, tale richiesta costituirebbe a una diffida a presentarsi

sul posto di lavoro entro il termine assegnato, alla quale il dipendente non ha

dato seguito. A partire da tale richiesta, quest'ultimo avrebbe pertanto

mancato al proprio obbligo contrattuale di fornire la prestazione lavorativa,

legittimando l'appellante a rifiutare il pagamento del salario in applicazione

dell'art. 82 CO.

5.

La tesi dell'appellante non può essere condivisa. Nello scritto 6

luglio 2012 (doc. K) quest'ultima si è limitata ad assegnare alla parte attrice

un termine di 10 giorni per "riprendere le sue mansioni così come

previste dal contratto di lavoro 1° febbraio 2011". Da una simile

richiesta non può essere dedotto alcun obbligo di presentarsi sul posto di

lavoro. A questa conclusione si giunge proprio in base all'interpretazione data

dal giudice di prime cure, accettata dall'appellante, riguardo a quanto

contrattualmente previsto dalle parti secondo il principio della buona fede in

merito alle prestazioni lavorative che dovevano essere fornite. Secondo tale

interpretazione, in assenza di direttive e istruzioni specifiche per lo svolgimento

di determinate mansioni, non sussisteva per l’attore alcun obbligo contrattuale

a parte quello di tenersi a disposizione della datrice di lavoro. Il richiamo

generico a "riprendere le sue mansioni così come previste dal contratto

di lavoro 1° febbraio 2011" non poteva pertanto ancora determinare per

l’attore alcun obbligo di presentarsi sul posto di lavoro né di svolgere alcuna

attività specifica. Con scritto 13 luglio 2012 AO 1 ha del resto confermato alla

datrice di lavoro la disponibilità a svolgere le proprie mansioni lavorative

come fatto fino a quel momento (doc. M). Al riguardo, come accertato dal

giudice di prime cure, ad eccezione di una presenza a __________ limitata a

qualche ora del mercoledì pomeriggio nei primi mesi di attività lavorativa, di

fatto l’attore non si era più presentato né aveva svolto alcun lavoro

particolare nella sede di __________, tenendosi semplicemente a disposizione e

fornendo le prestazioni specifiche richieste a distanza, come confermato dalla

teste C__________ B__________ (v. in particolare verbale udienza 7 novembre

2013, pag. 8). Visto quanto precede, il fatto che l’attore non si sia

presentato sul posto di lavoro dopo la ricezione dello scritto 6 luglio 2012 non

può essere considerato quale violazione del proprio obbligo di fornire la

prestazione lavorativa pattuita ai sensi dell'art. 321 CO.

6.

Ma anche nell'ipotesi in cui nel citato scritto 6 luglio 2012

fosse stata formulata la richiesta di presentarsi sul posto di lavoro, il

dipendente avrebbe avuto comunque la facoltà di rifiutare la propria

prestazione lavorativa, ritenuto che lo stipendio di giugno non gli era stato

corrisposto. Secondo la giurisprudenza, in applicazione analogica dell'art. 82

CO, il dipendente è infatti autorizzato a rifiutare la propria prestazione

lavorativa fino al momento in cui il datore di lavoro si trova in mora con il

pagamento del salario scaduto (DTF 136 III 313 consid. 2.3.1. pag. 319 e

consid. 2.4. pag. 320). In caso di rifiuto giustificato della prestazione

lavorativa, il medesimo ha inoltre diritto di ricevere lo stipendio corrente

senza alcun obbligo di recuperare il lavoro non svolto (DTF 136 III 313 consid.

3.2.1

pag. 319 e seg.). Ne consegue, da un lato che non sarebbe stato

possibile pretendere da AO 1 alcuna prestazione lavorativa dopo la scadenza a

fine giugno del relativo stipendio mensile non corrisposto (art. 323 cpv. 1 CO),

d’altro lato che lo stipendio per il periodo successivo rimaneva comunque

dovuto.

7.

Alla luce di quanto precede, l'appellante non può pretendere di

trattenere il versamento del salario pattuito neppure per il periodo dal 6

luglio all'8 agosto 2012, come richiesto con il presente gravame. L'appello

deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma del primo giudizio.

8.

Ritenuto che la vertenza riguarda un rapporto di

lavoro con un valore inferiore a fr. 30'000.- all'appellante non può essere

addossata alcuna spesa processuale (art. 114 lett. c CPC). Non si assegnano indennità

ripetibili, la parte appellata non avendo presentato la risposta all'appello.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 95 e 114 CPC

decide:

I. L’appello 20 ottobre 2014 di AP 1, __________, è respinto.

II. Non si prelevano spese processuali e non si assegnano indennità

ripetibili.

III. Notificazione:

- avv.

- avv.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di

Bellinzona.

Per la seconda Camera

civile del Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del

lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive

un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).