12.2014.183
Contratto di fornitura di birra
4 maggio 2015Italiano19 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.183
Lugano
4 maggio 2015/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda
Chiocchetti
sedente
per statuire nella causa – inc. n. SE.2011.387
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 – promossa con petizione 10
novembre 2011 da
AO 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui ha chiesto di
condannare la controparte al versamento di fr. 28'392.- oltre interessi dal 26
marzo 2009, nonché di rigettare in via definitiva, limitatamente a tale importo,
l’opposizione da questa interposta al PE n. __________ fatto spiccare dall’UE
di Lugano;
domanda avversata dalla
convenuta che ha altresì postulato la cancellazione del PE summenzionato,
mentre con le conclusioni si è limitata a chiedere la reiezione della petizione;
sulla quale il Pretore
ha statuito con decisione 16 settembre 2014, accogliendo la petizione
limitatamente al pagamento di fr. 28'392.- oltre interessi dal 16 settembre
2010;
appellante la convenuta
che con appello 22 ottobre 2014 chiede di annullare il giudizio querelato e di
procedere alla cancellazione del PE in questione, con protesta delle spese
processuali e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 19
novembre 2014 l’attrice postula la reiezione del gravame, pure con protesta
delle spese giudiziarie;
ritenuto
in fatto: A. Il 1° marzo 1994 __________
(società poi assorbita tramite fusione da AO 1) e AP 1 hanno sottoscritto un
“contratto di fornitura per birre e bibite” con il quale la prima ha concesso
alla seconda un “contributo” di fr. 30'000.- per l’esercizio pubblico __________
a __________. Quale contropartita la seconda si è impegnata, segnatamente, a
vendere 1'000 hl di birra del partner contrattuale. In caso di violazione del
contratto le parti hanno previsto (clausola 5) che AP 1 avrebbe versato una
penale di fr. 80.- per hl, da calcolare sul volume degli hl non venduti (doc.
B1). Contestualmente esse hanno altresì sottoscritto un contratto relativo a un
ulteriore “contributo” di
fr. 5'000.- e con le stesse clausole previste sopra (doc. B2). Con lettera 26
marzo 2009 AO 1, riferendosi alla clausola 5, ha notificato a AP 1 l’“annullamento, con effetto immediato”, dei contratti summenzionati,
chiedendo di versare quanto richiesto con la “fattura finale” (doc. C).
B. Fallito il preventivo
tentativo di conciliazione (inc. CM.2011.95), con petizione 10 novembre 2011 AO
1 ha convenuto dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, AP 1,
chiedendo la sua condanna al versamento di fr. 28'392.- oltre interessi dal 26
marzo 2009, nonché di rigettare in via definitiva, limitatamente a tale
importo, l’opposizione da questa interposta al PE n. __________ fatto spiccare
dall’UE di Lugano. Con risposta 12 dicembre 2011 la convenuta ha postulato la
reiezione della petizione, chiedendo altresì la cancellazione del PE
summenzionato. Esperita l’istruttoria l’attrice ha confermato la propria
richiesta, mentre la convenuta ha unicamente domandato la reiezione della
petizione. Con decisione 16 settembre 2014 il Pretore ha accolto parzialmente
la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 28'392.- oltre interessi
dal 16 settembre 2010.
C. Con appello 22 ottobre 2014
la convenuta è insorta contro il giudizio testé menzionato, chiedendo di
annullarlo e di procedere alla cancellazione del PE in questione. Con risposta
19 novembre 2014 l’attrice postula invece la reiezione del gravame. Il 28
gennaio 2015 la convenuta ha inoltrato un’“istanza di assunzione suppletoria di
prove (ex art. 317 CPC)” domandando l’assunzione agli atti di uno scritto datato
22 dicembre 2014. Con osservazioni 10 febbraio 2015 la controparte si è opposta
a tale richiesta. Con risposta spontanea 13 febbraio 2015 rispettivamente
duplica 3 marzo 2015 le parti hanno confermato i loro punti di vista.
considerato
in diritto: 1. L’appellante
produce tutta una serie di documenti
(doc. D-L) e con
“istanza di assunzione suppletoria di prove (ex art. 317 CPC)” datata 28
gennaio 2015 postula l’assunzione agli atti del doc. M. Come già spiegato da questa
Camera (da ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2012.127 del 12 febbraio 2014, consid.
8.1), le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove
in due determinati casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex
art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la
decisione (cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della
diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si
poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”); dall’altra, giusta
l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di riassumere prove già
acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da
questi respinte. In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova
offerti possano essere considerati rilevanti. L’apprezzamento anticipato delle
prove, ammesso anche dalla nuova procedura civile federale, permette al giudice
di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli
precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio
convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere nell’arbitrio, i mezzi
di prova offerti. L’apprezzamento anticipato delle prove costituisce il
contrappeso necessario per rimediare – ai fini di uno snellimento del
procedimento – a un esercizio sproporzionato del diritto alla prova. Come sarà
spiegato nei considerandi successivi tutti i documenti prodotti in questa sede
dall’appellante sono irricevibili, con la precisazione che i doc. E4 e E5 fanno
già parte del fascicolo probatorio di prima sede.
2. Il Pretore ha reputato che
non poteva essere seguita la tesi della convenuta secondo la quale la disdetta
del contratto era venuta meno per atti concludenti poiché dopo l’invio della
medesima la controparte aveva continuato a rifornirla delle proprie bevande, sia
personalmente sia attraverso terzi che si sarebbero occupati della gestione del
bar in questione. Egli ha spiegato, in sintesi, che la convenuta non aveva contestato
la disdetta 26 marzo 2009 e che dall’istruttoria è emerso che posteriormente alla
stessa, ossia il 30 giugno 2009, AO 1 aveva concluso un nuovo contratto con __________
che non prevedeva, peraltro, un contributo finanziario dell’attrice, mentre non
vi è alcuna prova dell’esistenza di ulteriori contratti con la convenuta.
3. L’appellante critica, in
primo luogo, il primo giudice per non aver tenuto conto che la gerenza del __________
non era mai stata ceduta e che quindi ogni acquisto, anche per il tramite di
terzi, doveva essere conteggiato come fornitura per la sua gestione
dell’esercizio pubblico. La convenuta asserisce, inoltre, che la controparte
continua a rifornire dei propri prodotti l’esercizio pubblico di sua proprietà
(memoriale, pag. 4). Tuttavia, ella si limita a ribadire quanto sostenuto con
le proprie conclusioni, senza confrontarsi compiutamente con la motivazione
pretorile, sicché su questo punto l’appello è irricevibile (art. 311 cpv. 1
CPC). Il Pretore ha invero spiegato che ella non aveva contestato la disdetta
26 marzo 2009 (doc. C), che quindi aveva esplicato definitivamente i suoi
effetti. Nemmeno vi era stata una rinuncia o un nuovo contratto tra AO 1 e la
convenuta, dato che dalla testimonianza di __________ è emerso che
posteriormente a tale disdetta era stato concluso un nuovo contratto con __________.
Al contrario di quanto sembra credere l’appellante, al riguardo è quindi del
tutto ininfluente la questione di sapere chi fosse il proprietario,
rispettivamente il gestore, del bar in questione. Anche i documenti prodotti in
queste sede dalla convenuta a sostegno della propria censura sono di conseguenza
irrilevanti. Si tratta, infatti, di uno scritto 10 ottobre 2014 della Sezione
polizia amministrativa, Bellinzona, nel quale è indicato che la convenuta è
stata autorizzata alla gerenza del __________ dal 7 settembre 1994, nonché
della missiva 14 ottobre 2014 che le trasmette copia delle autorizzazioni in
tal senso e ove è indicato che non risulta cessazione di attività da parte sua
(doc. D prodotti in appello), nonché delle decisioni 7 settembre 1994
dell’Ufficio dei permessi e dei passaporti, Bellinzona, di concessione di
apertura temporanea dell’esercizio pubblico (doc. E1), del rilascio 19 dicembre
1994 della patente di esercizio pubblico (doc. E2), dell’autorizzazione alla
gestione 20 settembre 2001 (doc. E3) rispettivamente 10 aprile 2009 (doc. E4) e
alla gerenza per esercizio senza alloggio 24 giugno 2011 (doc. E5). Per tacere
del fatto che due documenti (doc. E4 e E5) fanno già parte del materiale
probatorio di prima istanza (doc. 7), mentre per il resto sono tutti precedenti
al giudizio impugnato e l’appellante non spiega il motivo per cui non li ha
prodotti prima dinanzi al Pretore. Va ricordato che giusta l’art. 317 cpv. 1
CPC nuovi mezzi di prova sono considerati solo se vengono immediatamente
addotti e dinnanzi alla giurisdizione inferiore non è possibile addurli nemmeno
con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze. Per
gli stessi motivi evidenziati è ininfluente ai fini del giudizio anche il doc.
M (“ristorno 2014 – Fornitura da parte del commerciante di bevande” datato 22
dicembre 2014 e indirizzato a “__________, __________”) di cui l’appellante
chiede l’acquisizione con “istanza di assunzione suppletoria di prove (ex art.
317 CPC)”. Ella motiva invero tale assunzione sostenendo che siccome tale
società avrebbe cessato la sua attività, il ristorno in questione sarebbe di
sua competenza. Anche con tale censura la convenuta non si confronta tuttavia
con la motivazione pretorile indicata sopra.
4. Riallacciandosi alle
censure testé menzionate la convenuta sostiene che la controparte non era
legittimata a rescindere il contratto di cui ai doc. B1 e B2 poiché ella non
sarebbe mai venuta meno ai propri obblighi contrattuali. Ella sostiene che al
momento della disdetta la quantità di bevande che doveva essere venduta non era
stata ancora raggiunta, motivo per cui il contratto doveva protrarsi fino al
raggiungimento dei 1'000.- hl (memoriale, pag. 4). L’appellante sembra quindi
fare riferimento alla clausola 7 dei contratti in questione, secondo cui essi
sono stati stipulati “per una durata fissa di 10 anni. Se non si raggiunge la
quantità minima d’acquisto di 1'000.- hl il contratto si prolunga automaticamente
finché sarà raggiunta detta quantità. Se non viene data regolare disdetta
scritta con un preavviso di almeno 6 mesi, il contratto si prolunga
automaticamente di un altro anno”. Tuttavia, ancora una volta l’appellante non
si confronta con la motivazione pretorile, secondo la quale non contestando la
disdetta di cui al doc. C questa avrebbe esplicato definitivamente i suoi effetti.
Va evidenziato, su questo punto, che dal carteggio processuale non emerge che
prima dell’inoltro della procedura di conciliazione nel marzo 2011 la convenuta
abbia contestato la disdetta 26 marzo 2009, motivata dall’attrice proprio con la
circostanza che la controparte aveva violato la clausola 5 dei contratti in
questione. Tant’è che la convenuta medesima ammette di essersi pronunciata al
riguardo solamente con scritto 12 aprile 2011 (conclusioni, pag. 3 in fondo; doc. 2). D’altra parte, l’appellante medesima ammette di non aver a suo tempo contestato
la disdetta in questione (memoriale, pag. 5). Anche su questo punto l’appello è
pertanto irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).
5. L’appellante reputa che
sebbene non abbia contestato tempestivamente la disdetta 26 marzo 2009 (doc.
C), siccome a tutt’oggi continua a essere rifornita dalla controparte “tale
persistenza nella fornitura vale già, di per sé, quale annullamento della
disdetta in modo esplicitamente tacito” (memoriale, pag. 5). Non si comprende,
tuttavia, il motivo per cui in presenza di una disdetta che ha esplicato i
propri effetti la fornitura non possa fondarsi su ulteriori relazioni
contrattuali, che non mutano in alcun modo la penale (doc. B1 e B2, clausola 5)
prevista nel rapporto precedente. A nulla muta la circostanza che l’attrice non
avrebbe contestato l’esistenza di forniture successive, dato che ella ha
chiaramente affermato che esse erano destinate a __________ e sono avvenute in
base ad altri accordi (conclusioni, pag. 4 in alto). La convenuta si limita ad affermare che la circostanza secondo cui la controparte abbia, per ipotesi,
concluso un nuovo contratto con tale società non deve esserle di pregiudizio,
dato che ella è stata l’unica gerente del __________. Sennonché, per i medesimi
motivi già illustrati (sopra, consid. 3), l’argomentazione pretorile resiste alla
critica. L’appellante soggiunge di aver sempre trasmesso ai nuovi conduttori
l’impegno a rifornirsi presso la controparte. Tuttavia, non è dato di capire in
che misura ella poteva trasmettere un impegno a fronte di una disdetta che, per
le ragioni già indicate, aveva esplicato definitivamente i suoi effetti.
Nemmeno la circostanza che la convenuta abbia, per ipotesi, agito in tal senso
è tale da instaurare unilateralmente il rapporto contrattuale con la
controparte, rispettivamente a inficiare l’efficacia della disdetta 26 marzo
2009 (doc. C). Risultano di conseguenza irrilevanti le fatture prodotte in
appello dalla convenuta al fine di dimostrare il proprio asserto (doc. F1, F2 e
G prodotti in appello). Per tacere del fatto che tali documenti sarebbero
comunque irricevibili poiché sono tutti precedenti all’emanazione del giudizio
impugnato e l’appellante nemmeno spiega il motivo per cui ha ritardato la loro
produzione (art. 317 cpv. 1 CPC).
6. L’appellante prosegue
affermando che a dimostrazione della sussistenza del contratto tra le parti
anche dopo la disdetta di cui al doc. C vi sono la pubblicità e i volantini che
periodicamente le sono inviati dalla controparte a promozione dei propri
prodotti, oltre al fatto che tramite l’attrice sono eseguiti regolarmente la pulizia,
il controllo e la manutenzione degli impianti di spinatura presenti presso
l’esercizio pubblico (memoriale, pag. 5 in fondo). I documenti prodotti in appello (doc. H e I) sui quali fonda la propria censura sono tuttavia
irricevibili. Invero – tranne, forse, l’ultimo foglio del doc. I, la cui
lettura della data è pressoché impossibile – tali documenti sono tutti
precedenti al giudizio querelato e l’appellante nemmeno spiega il motivo per
cui non li avrebbe prodotti dinanzi al primo giudice. Sia come sia, gli stessi
sarebbero ininfluenti ai fini del giudizio. Invero, posta l’efficacia della disdetta
26 marzo 2009 per i motivi illustrati nei considerandi precedenti, non si
comprende in che misura essi possano dimostrare la sussistenza del rapporto
contrattuale instaurato con i contratti doc. B1 e B2. Va ricordato che come indicato
dal Pretore il teste __________ (consulente alla vendita per AO 1) ha dichiarato
che dopo la disdetta 26 marzo 2009 l’attrice aveva concluso il 30 giugno 2009
un nuovo contratto di fornitura di bevande, senza contributo finanziario, con __________
(verbale 15 marzo 2012, pag. 1). Quanto suindicato dalla convenuta può quindi concernere
il rapporto instaurato con quest’ultima società. A nulla muta la circostanza
che l’appellante è stata indicata essere la destinataria di taluni scritti. Dall’istruttoria
è invero emerso che ella rivestiva comunque un ruolo nell’esercizio pubblico,
tant’è che il teste __________ ha riferito: “dopo che è subentrata la ditta __________
ho incontrato più volta la signora AP 1 al __________ ma non posso dire in che
rapporti fosse con la __________” (verbale 15 marzo 2012, pag. 1 in basso). L’appellante reputa che a dimostrazione del proprio asserto vi sarebbe anche la
circostanza che nel novembre 2012 l’attrice avrebbe adeguato i prezzi per la
pulizia dei tubi di birra. Ella rinvia al doc. L prodotto in appello, che
tuttavia è anch’esso precedente al giudizio querelato e l’appellante nemmeno
spiega il motivo per cui non lo avrebbe prodotto in prima sede. Tale documento
è pertanto inammissibile (art. 317 cpv. 1 CPC). Sia come sia, per gli stessi
motivi testé illustrati esso sarebbe comunque ininfluente ai fini del giudizio.
7. Circa le conseguenze
dell’inadempienza contrattuale, l’appellante critica il Pretore per aver
reputato che ella non aveva contestato il volume degli acquisti di bibite
indicato dall’attrice nel conteggio 27 ottobre 2010 (memoriale, pag. 6 alto).
Il primo giudice ha spiegato che la convenuta non ha contestato in quanto tali
Fatti
i criteri di calcolo adottati nel conteggio testé menzionato (doc. D), ma si è
sostanzialmente limitata a sostenere di avere acquistato quantitativi ben superiori,
anzi di avere addirittura superato il limite di 1'100 hl (decisione impugnata,
pag. 2 in fondo). L’appellante reputa invece di aver precisato, sia nella
risposta sia nelle conclusioni, che il conteggio in questione non tiene conto
delle bibite analcoliche fornite e riporta un quantitativo di bibite e birre
vendute che non è assolutamente compatibile con l’esercizio di un locale bar
nell’arco di più di 18 anni di attività (memoriale, pag. 6 in alto). Circa la prima censura, non se ne comprende la portata, dato che i contratti di cui ai
doc. B1 e B2 prevedevano l’impegno di vendere 1'000 hl di birra. La seconda
affermazione, poi, si esaurisce in una mera considerazione di parte, sprovvista
di portata probatoria. Lo stesso dicasi dell’argomentazione sulla disparità di
calcolo tra il periodo 1994-2000 e quello 2001-2008, rispettivamente di quella
secondo la quale l’attrice, dopo aver acquisito la società __________, si sarebbe
trovata in una situazione contabile confusa che avrebbe ingenerato degli errori
(appello, pag. 6 in mezzo). L’appellante sostiene che l’onere di dimostrare la
propria pretesa competeva all’attrice e afferma che dall’istruttoria sarebbero
emersi “chiari dubbi” circa il conteggio effettuato dalla controparte
(memoriale, pag. 8 in fondo). Sennonché, la pretesa dell’attrice, oltre che a essere
confortata dai conteggi inviati alla controparte il 27 ottobre 2010 (doc. D),
emerge anche dalla testimonianza di __________. Egli ha dichiarato che “sulla
base di quanto ho letto negli atti aziendali il contratto non poteva essere
mantenuto in quanto il consumo negli anni era troppo basso per permettere il rimborso
del credito inizialmente concesso” (verbale 15 marzo 2012, pag. 1). Non è
invece di utilità per la convenuta la testimonianza di __________ (nipote della
convenuta) che ha riferito circa un periodo limitato, ossia i mesi di luglio e
agosto 1997, e che per il resto ha riportato sue impressioni personali
sprovviste di portata probatoria (cfr. verbale 8 febbraio 2012). La convenuta
reputa che la testimonianza di __________ sarebbe invece “altamente indiziante”
circa la “confusione e l’incorrettezza contabile vigente” presso l’attrice
(appello, pag. 7 in alto). Ella rinvia al passaggio ove il teste ha affermato: “Mi
viene ostenso il doc. 6: devo dire che lo stesso non indica il quantitativo del
consumo ma solamente l’importo” (verbale 15 marzo 2012, pag. 2). Tale documento,
tuttavia, è irrilevante ai fini del giudizio già per il motivo che si tratta di
una “nota di credito” indirizzata a __________ il 12 maggio 2011 e inerente
all’anno 2010. L’appellante rinvia, poi, alla testimonianza di __________ (già
dipendente della birreria __________). Questi ha riferito che “il consumo del __________
di fusti di birra era di 2-3 fusti a settimana o meglio circa due fusti nel
periodo invernale e circa 3 nel periodo estivo. Oltre ai fusti di birra alla
spina venivano vendute anche casse di birra in bottiglia. Si trattava di una o
due cassette alla settimana. Non ricordo bene ma potevano essere anche 4 o 5” (verbale 15 marzo 2012, pag. 3 in mezzo). Tuttavia, il teste ha lavorato per __________ dal 1983
al 1998 (verbale citato, loc. cit.). La sua testimonianza, quindi, è
inconferente ai fini del giudizio, poiché egli non ha riferito sul periodo
successivo, ossia quello dal 1999 al dicembre 2008. La convenuta menziona,
inoltre, il passaggio della testimonianza in questione ove __________ ha
dichiarato: “mi viene ostenso il doc. 4: mi sembra che il consumo indicato sul
Considerandi
conteggio sia troppo basso. Mi sembra quasi ridicolo. Non so se siano stati
sbagliati i conteggi o meno. Il __________ è sempre stato abbastanza regolare,
nel senso del consumo sopra indicato, senza mai giungere a situazioni
eccezionali come ad esempio di un consumo di 10 fusti a settimana” (verbale 15
marzo 2012, pag. 3 in fondo). Tali dichiarazioni si fondano, tuttavia, su mere
impressioni personali del teste senza portata probatoria. Per tacere del fatto
che il doc. 4 si riferisce a un estratto conto 31.12.2000 datato 4 ottobre 2001
e che non risulta che lo stesso sia stato, peraltro, contestato dalla
convenuta. Con la già menzionata “istanza di assunzione suppletoria di prove
(ex art. 317 CPC)” l’appellante sostiene che dal doc. M, di cui chiede
l’assunzione, risulta come la controparte sia stata carente
nell’amministrazione e nella gestione dei contratti in riferimento al __________.
Come detto, si tratta di un “ristorno 2014 – Fornitura da parte del
commerciante di bevande” datato 22 dicembre 2014 e indirizzato a “__________, __________”.
Anche nell’ipotesi che quanto affermato dalla convenuta circa il fatto che tale
società avrebbe cessato la sua attività ormai da cinque anni, non si intravvede
come un eventuale errore in tal senso da parte di AO 1 possa dimostrare che vi sia
stato uno sbaglio anche nell’allestimento dei conteggi di cui al doc. D. Alla
luce di quanto suesposto l’attrice ha dimostrato il proprio asserto, mentre la
convenuta non ha portato alcuna controprova a sostegno della propria
contestazione.
8.
In definitiva, nella misura
in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese giudiziarie, commisurate al
valore di causa di
fr. 28'392.-, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al
Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese l’art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile
l’appello 22 ottobre 2014 di AP 1 è respinto.
2.
Le spese processuali di fr.
1'000.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico, con l’obbligo
di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per spese ripetibili.
3.
Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).