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Decisione

12.2014.183

Contratto di fornitura di birra

4 maggio 2015Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di calcolo adottati nel conteggio testé menzionato (doc. D), ma si è

sostanzialmente limitata a sostenere di avere acquistato quantitativi ben superiori,

anzi di avere addirittura superato il limite di 1'100 hl (decisione impugnata,

pag. 2 in fondo). L’appellante reputa invece di aver precisato, sia nella

risposta sia nelle conclusioni, che il conteggio in questione non tiene conto

delle bibite analcoliche fornite e riporta un quantitativo di bibite e birre

vendute che non è assolutamente compatibile con l’esercizio di un locale bar

nell’arco di più di 18 anni di attività (memoriale, pag. 6 in alto). Circa la prima censura, non se ne comprende la portata, dato che i contratti di cui ai

doc. B1 e B2 prevedevano l’impegno di vendere 1'000 hl di birra. La seconda

affermazione, poi, si esaurisce in una mera considerazione di parte, sprovvista

di portata probatoria. Lo stesso dicasi dell’argomentazione sulla disparità di

calcolo tra il periodo 1994-2000 e quello 2001-2008, rispettivamente di quella

secondo la quale l’attrice, dopo aver acquisito la società __________, si sarebbe

trovata in una situazione contabile confusa che avrebbe ingenerato degli errori

(appello, pag. 6 in mezzo). L’appellante sostiene che l’onere di dimostrare la

propria pretesa competeva all’attrice e afferma che dall’istruttoria sarebbero

emersi “chiari dubbi” circa il conteggio effettuato dalla controparte

(memoriale, pag. 8 in fondo). Sennonché, la pretesa dell’attrice, oltre che a essere

confortata dai conteggi inviati alla controparte il 27 ottobre 2010 (doc. D),

emerge anche dalla testimonianza di __________. Egli ha dichiarato che “sulla

base di quanto ho letto negli atti aziendali il contratto non poteva essere

mantenuto in quanto il consumo negli anni era troppo basso per permettere il rimborso

del credito inizialmente concesso” (verbale 15 marzo 2012, pag. 1). Non è

invece di utilità per la convenuta la testimonianza di __________ (nipote della

convenuta) che ha riferito circa un periodo limitato, ossia i mesi di luglio e

agosto 1997, e che per il resto ha riportato sue impressioni personali

sprovviste di portata probatoria (cfr. verbale 8 febbraio 2012). La convenuta

reputa che la testimonianza di __________ sarebbe invece “altamente indiziante”

circa la “confusione e l’incorrettezza contabile vigente” presso l’attrice

(appello, pag. 7 in alto). Ella rinvia al passaggio ove il teste ha affermato: “Mi

viene ostenso il doc. 6: devo dire che lo stesso non indica il quantitativo del

consumo ma solamente l’importo” (verbale 15 marzo 2012, pag. 2). Tale documento,

tuttavia, è irrilevante ai fini del giudizio già per il motivo che si tratta di

una “nota di credito” indirizzata a __________ il 12 maggio 2011 e inerente

all’anno 2010. L’appellante rinvia, poi, alla testimonianza di __________ (già

dipendente della birreria __________). Questi ha riferito che “il consumo del __________

di fusti di birra era di 2-3 fusti a settimana o meglio circa due fusti nel

periodo invernale e circa 3 nel periodo estivo. Oltre ai fusti di birra alla

spina venivano vendute anche casse di birra in bottiglia. Si trattava di una o

due cassette alla settimana. Non ricordo bene ma potevano essere anche 4 o 5” (verbale 15 marzo 2012, pag. 3 in mezzo). Tuttavia, il teste ha lavorato per __________ dal 1983

al 1998 (verbale citato, loc. cit.). La sua testimonianza, quindi, è

inconferente ai fini del giudizio, poiché egli non ha riferito sul periodo

successivo, ossia quello dal 1999 al dicembre 2008. La convenuta menziona,

inoltre, il passaggio della testimonianza in questione ove __________ ha

dichiarato: “mi viene ostenso il doc. 4: mi sembra che il consumo indicato sul

Considerandi

conteggio sia troppo basso. Mi sembra quasi ridicolo. Non so se siano stati

sbagliati i conteggi o meno. Il __________ è sempre stato abbastanza regolare,

nel senso del consumo sopra indicato, senza mai giungere a situazioni

eccezionali come ad esempio di un consumo di 10 fusti a settimana” (verbale 15

marzo 2012, pag. 3 in fondo). Tali dichiarazioni si fondano, tuttavia, su mere

impressioni personali del teste senza portata probatoria. Per tacere del fatto

che il doc. 4 si riferisce a un estratto conto 31.12.2000 datato 4 ottobre 2001

e che non risulta che lo stesso sia stato, peraltro, contestato dalla

convenuta. Con la già menzionata “istanza di assunzione suppletoria di prove

(ex art. 317 CPC)” l’appellante sostiene che dal doc. M, di cui chiede

l’assunzione, risulta come la controparte sia stata carente

nell’amministrazione e nella gestione dei contratti in riferimento al __________.

Come detto, si tratta di un “ristorno 2014 – Fornitura da parte del

commerciante di bevande” datato 22 dicembre 2014 e indirizzato a “__________, __________”.

Anche nell’ipotesi che quanto affermato dalla convenuta circa il fatto che tale

società avrebbe cessato la sua attività ormai da cinque anni, non si intravvede

come un eventuale errore in tal senso da parte di AO 1 possa dimostrare che vi sia

stato uno sbaglio anche nell’allestimento dei conteggi di cui al doc. D. Alla

luce di quanto suesposto l’attrice ha dimostrato il proprio asserto, mentre la

convenuta non ha portato alcuna controprova a sostegno della propria

contestazione.

8.

In definitiva, nella misura

in cui è ricevibile l’appello è respinto. Le spese giudiziarie, commisurate al

valore di causa di

fr. 28'392.-, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al

Tribunale federale, seguono la soccombenza dell’appellante.

Per i quali motivi,

richiamati per le spese l’art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile

l’appello 22 ottobre 2014 di AP 1 è respinto.

2.

Le spese processuali di fr.

1'000.-, già anticipate dall’appellante, sono poste a suo carico, con l’obbligo

di rifondere alla controparte fr. 2'000.- per spese ripetibili.

3.

Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).