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Decisione

12.2014.184

Interpretazione clausola contrattuale (principio dell'affidamento): pena convenzionale o patto di indennizzo forfettario?

26 febbraio 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

6.Nella

fattispecie si tratta di determinare dapprima se la clausola contrattuale che

ha dato origine alla vertenza fosse davvero sufficientemente chiara, tale da

non doversi rendere necessaria alcuna interpretazione, oppure se il giudice di

prime cure abbia legittimamente provveduto a interpretare il testo in

questione.

In concreto la

clausola n. 9 del rogito di compravendita prevede quanto segue: “il

venditore garantisce che il cambiamento di destinazione in uffici è senz’altro

realizzabile in tempi brevi dato che egli qui garantisce di riservare

appositamente per l’acquirente la necessaria SUL non sottoposta a vincolo di

destinazione per abitazioni primarie e dunque libera; … omissis…; il venditore

si impegna quindi ad ottenere a favore dell’acquirente la precitata licenza

edilizia, che dovrà essere definitiva entro e non oltre il 30 (trenta) giugno

2011 (duemilaundici); nel caso in cui ciò non dovesse avvenire il venditore si

riconosce già sin d’ora debitore verso l’acquirente del pagamento di

un’indennità di CHF 600'000.-- (seicentomila), ritenuto che l’acquirente

diverrà proprietaria di PPP a scopo abitativo “ (doc. 10, pag. 17).

Come correttamente

rilevato dal Pretore l’esame del tenore letterale di detta clausola non

consente di escludere ogni dubbio riguardo la natura e l’applicazione di tale

indennizzo.

In effetti, il

versamento dell’indennità sembra dipendere da due diverse condizioni: il

mancato ottenimento del cambiamento di destinazione entro il 30 giugno 2011, da

un lato, e la circostanza stante la quale l’acquirente diverrà proprietaria di

PPP a scopo abitativo, dall’altro. Ipotesi, quest’ultima, che non si è, in

concreto verificata.

Se le parti avessero

voluto far dipendere il versamento dell’indennizzo unicamente da una questione

temporale; ossia dall’ossequio degli obblighi che incombevano al venditore

entro il termine indicato, non si sarebbe dovuto aggiungere la seconda

condizione che, non essendosi verificata, provoca dubbi circa l’esigibilità

dell’indennità.

In simili circostanze

è pertanto corretto procedere all’interpretazione della clausola contrattuale,

il cui tenore non è sufficientemente chiaro, come a ragione indicato dal Pretore

aggiunto. Di conseguenza la censura sollevata dall’appellante in tal senso non

può essere accolta.

7.Accertata

la necessità di interpretare la clausola oggetto delle divergenze fra le parti bisogna

esaminare se l’interpretazione operata dal Pretore sia corretta oppure se la

stessa risulti arbitraria, così come sostenuto dall’appellante nell’ambito

delle proprie censure.

7.1 Giusta l’art. 18 cpv. 1 CO

il contenuto di un contratto è determinato in primo luogo mediante l’interpretazione

soggettiva, ovvero sulla base della reale e comune volontà delle parti, senza

limitarsi alle espressioni che le stesse hanno utilizzato. Se questa non può

essere determinata o diverge, o se una parte non ha compreso la volontà

dell’altra, il giudice deve interpretare le dichiarazioni e i comportamenti

delle parti secondo il principio dell’affidamento; deve pertanto ricercare il

senso che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva

ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell’altra, tenuto conto dell’insieme

delle circostanze, quali lo scopo e gli interessi delle parti, le loro

condizioni personali e professionali, se del caso i preliminari e il loro

comportamento successivo. Il principio dell’affidamento permette di imputare a

una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo comportamento

anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà (DTF 135 III 410,

consid. 3.2; 131 III 606, consid. 4; 129 III 118, consid. 2.5).

7.2 In concreto, il Pretore

aggiunto, per stabilire se la clausola in esame debba essere ricondotta

all’istituto della pena convenzionale (art. 160 segg. CO) come preteso

dall’appellante, oppure a un patto di indennizzo forfettario, come sostenuto

dal convenuto, ha ritenuto opportuno procedere all’apprezzamento ex ante,

esaminando in particolare, se al momento della stipulazione del contratto, le

parti abbiano puntato l’attenzione al danno che l’acquirente avrebbe potuto

subire in caso di inadempimento, determinandone anticipatamente il valore, oppure

se l’indennizzo era stato stabilito unicamente per fare pressione sul venditore

(cfr. sentenza 25 settembre 2014, pag. 3 con riferimento a SJ 2009 II 20).

A differenza della pena

convenzionale l’accordo di indennità forfettaria non è disciplinato dalla

legge, ma è definito dalla dottrina come un accordo tramite il quale le parti

stabiliscono anticipatamente l’ammontare del risarcimento che sarebbe dovuto in

caso di violazione del contratto, a prescindere dalla valutazione delle

circostanze particolari dell’eventuale inadempimento e delle concrete

conseguenze di questo (Werro, La

peine conventionnelle: quelques aspects saillants de l’actualité

jurisprudentielle, in: Werro, Pichonnaz, Fountoulakis, Dreyer, Chappuis, La

pratique contractuelle 2, Symposium en droit des contrats, con rif. ivi

Considerandi

citati). L’indennità è dovuta unicamente se la violazione ha causato un danno

al creditore, che è quindi tenuto a dimostrarne l’esistenza, ma appunto non la

sua estensione (cfr. sentenza 25 settembre 2014, pag. 5).

Malgrado quanto

asserito dall’appellante nell’ambito delle proprie censure, l’assunzione della

notaia rogante avv. __________ quale teste, non permette di chiarire la

situazione. Come correttamente argomentato dal Pretore aggiunto la notaia si è

limitata a dichiarare di avere costatato la comune e concorde volontà delle

parti sul fatto che “AP 1 voleva acquistare degli uffici e Salinetti aveva

garantito di ottenere il cambio di destinazione per le tre PPP e di ottenerlo

entro il 30 giugno 2011” (cfr. verbale di audizione testi 18 ottobre 2012,

pag. 2). Contrariamente a quanto preteso dall’appellante la notaia rogante non

ha però fornito risolutivi elementi atti a determinare le reali intenzioni dei

contraenti in merito all’indennità di fr. 600'000.- (doc. 10, pag. 17 i.f.).

7.3

Dalle dichiarazioni delle

parti emerge chiaramente che per l’acquirente era di prioritaria importanza

acquistare le tre unità di PPP da destinare a uso ufficio, soprattutto per

quanto attiene alle PPP n. ____________________ e ____________________,

site al piano attico, ove essa, unitamente a un’altra __________ cui era legata

da rapporti di collaborazione, intendeva trasferire la propria attività, mentre

per la PPP al piano inferiore vi erano dei potenziali interessati a prenderla

in locazione per uso ufficio (cfr. verbale interrogatorio __________, AU di AP

1, 31 gennaio 2013, pag. 1).

A tale fine il

venditore, si è impegnato a riservare appositamente per l’acquirente la

necessaria SUL non sottoposta a vincolo di destinazione per abitazioni primarie

e dunque libera, nonché ad occuparsi della procedura relativa al cambiamento di

destinazione da abitazione primaria a uffici.

In effetti il venditore

ha dichiarato che “La AP 1 aveva avanzato il timore che se per qualsiasi

motivo loro non avessero potuto utilizzare la superficie come ufficio (ad

esempio per un ricorso, perché io me ne scappavo, ecc…), loro avrebbero dovuto

subire dei costi di ritrasformazione in appartamento e avrebbero dovuto cercare

dei nuovi locali ad uso ufficio avendo già dato la disdetta degli spazi che già

occupavano.”, e che pertanto “l’indennità era prevista unicamente per

l’evenienza che l’acquirente avrebbe subito dei costi in relazione al mancato

ottenimento del cambiamento di destinazione.”, affermazione poi precisata

nel senso che “Io sulle prime non volevo accettare l’inserimento

dell’indennità ed in particolare per quella cifra, tuttavia i compratori mi avevano

garantito che questa cifra sarebbe andata a copertura di eventuali danni che

loro avrebbero subito in caso di mancato cambiamento di destinazione. Dato che

io ero certissimo che il cambiamento di destinazione era già stato autorizzato

ho alla fine accondisceso all’inserimento della clausola e del relativo

importo.“ (cfr. verbale interrogatorio AO 1, 31 gennaio 2013, pag. 3).

In merito alla scadenza

temporale del 30 giugno 2011 il venditore rileva che tale termine era stato

inserito poiché l’acquirente doveva entrare negli uffici siti alle due PPP al

piano attico al 1° luglio 2011 (cfr. verbale di interrogatorio citato, pag. 3).

Ciò che, in concreto, è avvenuto essendo stata rilasciata la licenza edilizia

prima di tale termine (doc. D e doc. 1).

AO 1 ha infine

chiarito, che per quanto attiene alla terza PPP posta al piano inferiore,

l’acquirente si era riservata di decidere in seguito quale destinazione dare

alla medesima; lo stesso ha pertanto inoltrato solo in un secondo tempo la

relativa domanda di cambiamento di destinazione, come emerge dalla

documentazione versata agli atti (in particolare verbale interrogatorio AO 1,

31.

gennaio 2013, pag. 3, ultimo periodo, v. anche doc. D).

7.4

Da

quanto precede risulta pertanto che, come correttamente rilevato dal Pretore aggiunto,

la convenuta non ha fornito valide motivazioni riguardo l’inserimento di una

scadenza temporale nell’ambito della clausola oggetto di contestazioni se non

la necessità organizzative legate al suo trasferimento. Con la fissazione

dell’indennità l’appellante mirava sostanzialmente a cautelarsi

dall’eventualità di non poter utilizzare i propri beni immobili quali uffici,

ciò che rappresentava per lei l’ipotesi più pregiudizievole (v. sentenza 25

settembre 2014, pag. 5 in alto).

L’aver agito contro il

venditore soltanto per un terzo dell’importo, anziché per l’intera indennità,

costituisce un’ulteriore dimostrazione di quanto precede, ossia l’interesse dell’appellante

a utilizzare le PPP acquistate quali uffici. Se invece fosse stata

preponderante la scadenza temporale, l’acquirente avrebbe dovuto far valere

l’intero importo previsto quale indennizzo, in virtù dell’obbligazione

adempiuta tardivamente.

In conclusione, le considerazioni sulla definizione della clausola litigiosa

divengono ininfluenti, preminente risultando invece il fatto che la condizione

per poter pretendere all’importo di

fr. 600'000.- era che AP 1 diventi proprietaria di PPP a scopo abitativo, ciò

che non si è tuttavia realizzato.

Ne consegue che, anche volendo aderire alla tesi della pena convenzionale,

l’appello non meriterebbe accoglimento. A ragione il venditore osserva poi che in

questa ipotesi l’acquirente commette un abuso di diritto facendo leva sul

mancato rispetto di un termine rimasto privo di conseguenze.

Volendosi invece

intravvedere nella clausola litigiosa un indennizzo forfettario questo non è

dovuto per l’evidente assenza di danno.

Il giudizio impugnato,

adeguatamente motivato contrariamente a quanto ritiene l’appellante, merita

pertanto di essere confermato.

8.

Le spese

processuali seguono la soccombenza dell’appellante, che rifonderà alla

controparte un’adeguata indennità per ripetibili. Nella commisurazione delle

spese giudiziarie si tiene conto del valore litigioso di fr. 200'000.-. La tassa

di giustizia è calcolata in base ai parametri previsti dagli art. 2, 7 e 13 LTG.

L’indennità ripetibile in favore dell’appellato è stata calcolata seguendo i

criteri indicati all’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili (Rtar).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

1. L’appello 23 ottobre 2014

di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di

complessivi fr. 8'000.-, in parte già anticipate, sono poste a carico

dell’appellante, la quale rifonderà alla controparte un importo di fr. 5'000.- a

titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).