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Decisione

12.2014.185

Contratto di lavoro, diritto a provvigioni, restituzione di importi versati in eccesso

24 agosto 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A. AO 1, cittadina italiana

residente __________ (I), ha stipulato il 19 gennaio 2010 con la società

svizzera AP 1 di L__________, attiva, tra l’altro, nel settore immobiliare

(doc. C), una “convenzione di collaborazione”, ai sensi della quale la

prima avrebbe svolto l’attività di consulente in ambito immobiliare per la

seconda, in qualità di dipendente a metà tempo per la durata di 12 mesi. A

titolo di retribuzione era prevista una “indennità mensile minima lorda”

di fr. 1'500.-, a cui si aggiungeva una provvigione del 54% del prezzo per

l’acquisizione dell’oggetto e/o la vendita dell’oggetto immobiliare, nella

proporzione del 50% per parte (doc. A inc. n. CM.2012.132). Il 29 dicembre 2010

è stata stipulata identica convenzione, ma per un’occupazione a tempo pieno, di

durata indeterminata e per un’indennità minima di fr. 3’000.- lordi mensili

(doc. B inc. n. CM.2012.132).

Il rapporto di collaborazione è terminato il 30 settembre 2011 (doc. C inc. n.

CM.2012.132). La (ex) dipendente ha rivendicato delle provvigioni a suo dire

ancora dovute per l’importo di fr. 58'462.90; oggetto poi del PE n__________

del 14 febbraio 2012 dell’UE di __________, al quale la società escussa ha interposto

opposizione (doc. G inc. n. CM.2012.132).

B. Fallito il tentativo di

conciliazione giudiziale e ottenuta l’autorizzazione ad agire il 7 maggio 2012

(inc. n. CM.2012.132), con petizione del 7 agosto 2012, integrata con scritto

del 9 agosto 2012, AO 1 ha chiesto la condanna della società AP 1 al pagamento

di fr. 31'389.60 a titolo di provvigioni e fr. 3'554.25 per spese legali

pre-processuali, oltre alla protesta di tasse, spese e ripetibili. Con risposta

4 settembre 2012 la convenuta si è opposta alla petizione (fatta eccezione per le

due provvigioni di fr. 300.42 e di fr. 5'209.88, riconosciute), ed ha chiesto

in via riconvenzionale il versamento di fr. 5'980.31 per la restituzione di una

retrocessione pagata per errore, ponendo in compensazione tale credito con

quello dell’attrice. Quest’ultima si è opposta alla domanda riconvenzionale con

la replica e risposta riconvenzionale 15 novembre 2012. Nella duplica e replica

riconvenzionale 14 gennaio 2013 e nella duplica riconvenzionale 15 febbraio

2013 le parti hanno in sostanza confermato le precedenti domande di giudizio. Esperita

l’istruttoria, le parti si sono riconfermate nelle loro pretese in sede di

conclusioni scritte; la convenuta riconvenzionale eccependo l’eccezione di

prescrizione della domanda riconvenzionale.

C. Con sentenza del 17 settembre

2014 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha parzialmente accolto la

petizione, condannando la convenuta a pagare all’attrice fr. 11'454.-,

rigettando per pari importo l’opposizione al citato PE e ponendo la tassa di

giustizia e le spese di complessivi fr. 1'650.- per 3/5 a carico dell’attrice e

per 2/5 a carico della convenuta, con l’obbligo per la prima di rifondere alla

seconda fr. 900.- a titolo di ripetibili. Il giudice di prime cure ha nel

contempo respinto la domanda riconvenzionale, senza prelievo di tasse e spese

ma condannando l’attrice riconvenzionale a pagare a controparte fr. 900.- per

ripetibili.

D. Con atto di appello 23

ottobre 2014 la convenuta ha chiesto (con protesta di tasse, spese e

ripetibili) l’annullamento dei punti n. 4 e 4.1 del dispositivo della sentenza

pretorile, “punti del dispositivo, a sua volta parzialmente impugnati e

riguardanti esclusivamente il quantum, che verrebbero modificati in caso di

esito favorevole di codesto appello a fronte della richiesta di compensazione

1,2”. L’appellante postula quindi che la somma di fr. 5'980.31, della quale

essa chiede la restituzione, sia posta in compensazione con quanto riconosciuto

all’attrice, con conseguente limitazione della pretesa di quest’ultima a fr.

5'473.69. Con risposta 11 dicembre 2014 l’attrice ha contestato le domande

della convenuta (pure con protesta di spese ripetibili). Delle argomentazioni

delle parti si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

Considerandi

1.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale

civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la

procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405

CPC).

2.

A norma dell’art. 308 cpv.

1.

lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e

incidentali di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie

patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo

l’ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.-

(art. 308 cpv. 2 CPC). Determinante è l’importo che era ancora litigioso al

momento del giudizio di prima istanza e non quello riconosciuto dal Pretore (II

CCA sentenza inc. 12.2012.91 del 6 febbraio 2014 consid. 1). In concreto

l’attrice ha chiesto nelle conclusioni fr. 33'142.75 e ne deriva che la decisione

impugnata è senz’altro una decisione finale di prima istanza, con valore

superiore ai fr. 10'000.- . Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio

impugnato.

3.

L’art. 310 CPC prevede che

con l’appello può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a)

e/o l’errato accertamento dei fatti (lett. b). L’appello deve essere motivato

(art. 311 cpv. 1 CPC), nel senso che l’appellante deve spiegare non perché le sue

argomentazioni sono fondate, ma perché sarebbero erronee o censurabili le

motivazioni del Pretore. Vale a dire che egli, nel proprio allegato, deve

confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni addotte dal giudice di

prime cure e indicare per quali motivi – giuridici e fattuali – le stesse

sarebbero errate e non potrebbero essere condivise.

4.

Nella fattispecie il

Pretore ha ritenuto che l’attrice aveva diritto alle provvigioni di fr.

10'364.25 per l’intermediazione nella vendita di un terreno a C__________ e di

fr. 2'590.17 per la compravendita di un appartamento a V__________, mentre ha

respinto la domanda di rimborso delle spese preprocessuali, in mancanza delle

condizioni poste dalla giurisprudenza per il loro riconoscimento. Per quel che

concerne l’azione riconvenzionale, il primo giudice ha invece accertato che la

convenuta aveva versato all’attrice una provvigione completa di fr. 13'635.- per

una compravendita, invece della metà pattuita contrattualmente, ed è giunto

alla conclusione che il versamento non era frutto di un errore, come affermato

dalla convenuta, sicché ha respinto la richiesta di restituzione della metà

della provvigione versata.

5.

L’appellante non contesta

gli accertamenti del Pretore sull’importo di fr. 11'454.- riconosciuto

all’attrice in parziale accoglimento della petizione (appello, pag. 4). Chiede

tuttavia la modifica del dispositivo relativo all’azione principale per tenere

conto della compensazione operata con il proprio credito in seguito

all’auspicato accoglimento della domanda riconvenzionale in appello.

L’appellante, infatti, rimprovera al primo giudice un erroneo apprezzamento

delle prove per aver ritenuto non provata la tesi dell’errore sul versamento

della provvigione completa, oggetto della sua domanda riconvenzionale.

Ora, la compensazione è un modo di estinzione dell’obbligazione unilateralmente

sollevabile (art. 124 CO), ma non permette di ottenere la modifica di un

Dispositivo

dispositivo cresciuto in giudicato, quale è in concreto quello relativo

all’azione principale. A dipendenza dell’esito della presente vertenza in

merito all’azione riconvenzionale, l’appellante potrà, se del caso, opporre in

compensazione ai sensi dell’art. 120 CO l’eventuale importo che le fosse

riconosciuto in questa sede.

6. L’appellante ribadisce di

aver versato la provvigione completa per errore (appello pag. 4 segg.; risposta

4 settembre 2012, pag. 9). Con ciò, essa invoca l’obbligazione derivante da

indebito arricchimento (art. 62 CO) quale causa di restituzione. L’appellata dal

canto suo eccepisce anche in questa sede la prescrizione della pretesa

(risposta all’appello, pag. 4; conclusioni 23 agosto 2013, pag. 9). Il Pretore

non si è espresso sulla prescrizione e ha ritenuto non provato l’errore nel

versamento di fr. 5'980.31.

6.1 Secondo l’art. 67 cpv. 1 CO

l’azione di indebito arricchimento si prescrive in un anno decorribile dal

giorno nel quale il danneggiato ebbe conoscenza del proprio diritto di

ripetizione, ma in ogni caso nel termine di dieci anni dal giorno nel quale nacque

tale diritto. In merito al versamento dell’importo preteso il socio e gerente

dell’appellante ed attrice riconvenzionale ha dichiarato nel proprio

interrogatorio (verbale 24 giugno 2013, pag. 9) che “mi accorsi dell’errore

nel 2010 e poi di nuovo tutto andò nel dimenticatoio”. Il primo atto

interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 135 CO è la risposta con

domanda riconvenzionale del 4 settembre 2012. Anche nell’ipotesi più favorevole

all’appellante, e cioè che essa si sia accorta dell’errore il 31 dicembre 2010

(ipotesi comunque non suffragata da alcuna prova), al momento della richiesta

di restituzione l’obbligazione da indebito arricchimento era quindi prescritta.

6.2 Tuttavia il giudice non può

supplire d’ufficio l’eccezione di prescrizione (art. 142 CO). Ora, né nella

risposta riconvenzionale 15 novembre 2012 né nella duplica riconvenzionale 15

febbraio 2013 l’appellata e convenuta riconvenzionale ha sollevato l’eccezione

di prescrizione; la stessa è stata infatti invocata solo con il memoriale

conclusivo del 23 agosto 2013 (pag. 9) e quidni tardivamente.

La pretesa di restituzione dell’indebito deve dunque essere esaminata nel

merito.

7. Il primo giudice ha

accertato che il versamento della provvigione contestata (100% della provvigione

invece dell’abituale 54% pattuito contrattualmente) era stato ratificato dal

socio gerente della convenuta ed attrice riconvenzionale (qui appellante), e ne

ha tratto la conclusione che quest’ultima non aveva provato, come le incombeva,

l’asserito errore. L’appellante contesta le motivazioni del Pretore e rileva in

particolare che il suo socio gerente, occupato a tempo pieno presso un ente

parastatale, si occupava dei conteggi “nei ritagli di tempo”, fondandosi sulle

informazioni ricevute dalla moglie per i pagamenti ai dipendenti (appello, pag.

6). Al momento in cui si è verificato l’errore, prosegue l’appellante, non era

ancora stata allestita la scheda di calcolo definitiva, ciò che ha reso

possibile l’erroreo pagamento della provvigione completa. Tali argomentazioni,

tuttavia, sono state presentate per la prima volta in questa sede e sono dunque

inammissibili (art. 317 CPC). Davanti al Pretore, infatti, l’appellante aveva

fatto valere un “chiaro errore materiale”, consistente nell’aver versato alla dipendente

la totalità della provvigione nonostante questa si fosse occupata solo della

vendita e non anche dell’acquisizione (listing) dell’oggetto

intermediato (risposta, pag. 10), senza fornire altre spiegazioni. Dall’istruttoria

è invero emerso che il socio gerente dell’appellante, attivo a tempo pieno in

un ente parastatale, si occupava dei pagamenti e gestiva la contabilità, “quasi

sempre” sulla base delle indicazioni fornite dalla di lui moglie, che

lavorava nell’agenzia (deposizione 24 giugno 2013, pag. 7).

Il contestato pagamento è avvenuto in base a un conteggio manoscritto allestito

dal socio gerente (doc. 1 riconvenzionale) che riporta l’annotazione “22/01/10

S__________ 11.960.62 OK Netto R__________”. L’acquisizione del cliente

(cosiddetto listing) era stata eseguita dalla moglie del gerente e

secondo il contratto in corso ciò avrebbe comportato una provvigione pari al

54% del totale in favore della consulente di vendita, e non una provvigione

intera. Nel suo interrogatorio formale il socio gerente ha spiegato l’asserito errore

con il fatto di non essersi confrontato con la propria moglie per tale caso,

calcolando la provvigione come se “avesse fatto tutto la signora AO 1”

(deposizione 24 giugno 2013, pag. 9). Ai diversi accertamenti del Pretore, che

ha ritenuto provata per quel particolare caso una deroga per atti concludenti

alle pattuizioni contrattuali, l’appellante controbatte con personali e

soggettive argomentazioni e interpretazioni delle risultanze istruttorie, affermando

che “la pretesa dimostrazione di questo tipo di errore è intrinsicamente

impossibile” (appello, pag. 7). Né giova all’appellante il nuovo conteggio

della provviggione relativo alla fattura n. 415410130 del 22 gennaio 2010 per

la vendita dell’appartamento sito in via __________ di __________ (doc. C

riconvenzionale) allestita per correggere quello precedente (doc. B

riconvenzionale). La correzione, infatti, è avvenuta per decisione unilaterale

della convenuta quando tra le parti erano già in corso discussioni sulle

pretese della ex dipendente, e non può quindi dimostrare l’esistenza di un

errore verificatosi nel 2010. La tesi dell’appellante non trova pertanto

supporto nell’istruttoria.

In definitiva, la sentenza del Pretore resiste alle critiche dell’appellante e

di conseguenza l’appello, nella misura in cui è ricevibile, va respinto con

conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC).

8. Le spese giudiziarie sono

poste a carico dell’appellante, interamente soccombente (art. 106 vpc. 1 CPC).

Il valore litigioso valido per un eventuale ricorso in materia civile al

Tribunale federale è di fr. 5'980.31. La tassa di giustizia di appello è

stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e 13 LTG (nella versione in vigore

dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi,

pag. 38 e 39). L’indennità per ripetibili in favore dell’appellata è determinata

seguendo i criteri indicati dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i

casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili (Rtar).

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello

23 ottobre 2014 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Le

spese processuali d’appello di fr. 1'000.-, già anticipate dall’appellante, restano

a suo carico, con l’obbligo di rifondere all’appellata fr. 1'200.- per

ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).