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Decisione

12.2014.186

Lettera di conferma - libero apprezzamento delle prove, valore di una testimonianza

11 febbraio 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

scritto 12 agosto 2009 l’avv. G__________, intervenendo a nome di AP 1,

comunicava a AO 1 di essere stato incaricato di incassare le previste

commissioni di vendita di fr. 200'000.- (e, meglio, come al succitato accordo

di intermediazione 19 dicembre 2008), e di accreditare allo stesso

personalmente, previa presentazione della relativa fattura, fr. 75'000.- (IVA

inclusa). Il patrocinatore di AP 1, per il tramite dell’amministratore unico della

società medesima, V__________, precisava l’irrevocabilità del mandato circa il

pagamento di fr. 75'000.- (doc. F).

C. Il

25 settembre 2012, l’avv. G__________, in nome e per conto di AP 1, si è

indirizzato a AO 1 e C__________, constatando la chiusura dell’operazione

immobiliare (vendita delle PPP) e pretendendo il pagamento della provvigione

del 2% a “titolo d’indennizzo per l’allora rinuncia del diritto esclusivo di

intermediazione da parte della cliente” (doc. G).

Con risposta del 15 ottobre 2012 AO 1, trasmettendo la

fattura di fr. 75'000.-, ha dedotto il credito in favore della società di

intermediazione, a suo dire di fr. 39'250.- (pari alla commissione risultante,

applicando la percentuale del 2% sulle vendite effettive), per un dovuto

complessivo a suo favore di fr. 35'750.- (fr. 75'000.- meno fr. 39'250.-) (doc.

H).

D. Il

22 febbraio 2013 AO 1 ha escusso AP 1 (PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, e

non PE n. __________ come erroneamente indicato in alcuni passaggi della

sentenza pretorile) per un totale di fr. 35'750.-. La causa del credito è stata

specificata testualmente: “Riconoscimento di debito del 12 agosto 2009 per

CHF 75'000.00 ./. CHF 39'250.00” (doc. C).

Con sentenza 2 maggio 2013 l’istanza di rigetto

dell’opposizione di AO 1 è stata accolta. Il giudice della procedura sommaria,

fondandosi sullo scritto 12 agosto 2009 (doc. F), ha statuito l’esistenza di un

impegno di AP 1 di versare fr. 75'000.- a AO 1, a prescindere dal pagamento

delle provvigioni in parola (doc. A).

E. Con

petizione 24 maggio 2013 AP 1 ha postulato il disconoscimento del debito di fr.

35'750.- oltre accessori. A mente della società attrice, lo scritto di cui al

doc. F non andrebbe valutato – come invece avvenuto in sede di rigetto

dell’opposizione – autonomamente, bensì nel contesto della globalità delle

pattuizioni tra i contraenti. Per così evincere che l’obbligazione assunta di

versare fr. 75'000.- presupponeva, in realtà, il preventivo pagamento alla

società da parte di AO 1 della provvigione riconosciuta nel dicembre 2008, per

controbilanciare la perdita per mancata intermediazione esclusiva. Sempre

secondo l’attrice andrebbe inoltre rimarcato come la provvigione calcolata su

quanto asseritamente incassato dalle compravendite di AO 1 e C__________

ammonterebbe a fr. 85'500.-, ossia una cifra inferiore a quella convenuta (fr.

200'000.-) per giustificare il versamento di fr. 75'000.-.

F. Con

risposta 27 giugno 2013, AO 1 ha postulato la reiezione della petizione. A suo

avviso, il chiaro tenore letterale del doc. F escluderebbe ogni interdipendenza

tra le due corresponsioni di denaro.

Il

convenuto esclude di dovere preventivamente una provvigione di fr. 200'000.- all’attrice

per ottenere il versamento di fr. 75'000.-. Lo stesso ammette, quale unico

requisito, l’emissione di una fattura di fr. 75'000.- e nega che il versamento

di questo importo fosse mai stato condizionato al raggiungimento di una somma per

commissioni di almeno fr. 200'000.-.

Con

replica e duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le reciproche

posizioni.

Esperita

l’istruttoria, i contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando

agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali, sulla base dei riscontri

probatori, si sono confermati nelle rispettive antitetiche domande e

allegazioni.

G. Il

Pretore, con pronunzia 29 settembre 2014, ha parzialmente accolto la petizione

disconoscendo il debito di cui al PE n__________ dell’UE di Mendrisio

limitatamente all’importo di fr. 3'500.-.

H. Con

atto di appello del 28 ottobre 2014 AP 1 chiede la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e di concedere il

disconoscimento del debito per l’importo di fr. 35'750.-, con protesta delle

spese processuali e la rifusione di tutti i costi anticipati dall’appellante,

in prima e seconda istanza.

Con

risposta del 15 dicembre 2014 AO 1 domanda che l’impugnativa venga respinta,

rifacendosi sostanzialmente alla sentenza pretorile e alle argomentazioni già esposte

in prima sede.

e considerato,

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo

Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in

questa sede, siccome alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al

momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC).

2. Nelle

controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni (art. 311 cpv. 1 CPC).

Nella

fattispecie, la pronuncia impugnata, di data 29 settembre 2014, è stata

intimata quello stesso giorno e ricevuta dall’appellante il giorno successivo,

ossia martedì 30 settembre 2014. Tenuto conto che il termine di 30 giorni scadeva

giovedì 30 ottobre 2014, l’appello di AP 1, rassegnato martedì 28 ottobre 2014,

è tempestivo.

Il

gravame è stato intimato all’appellato il 12 novembre 2014, con ricezione il 13

novembre 2014.

La

risposta di lunedì 15 dicembre 2014 di AO 1 è dunque tempestiva.

3. La

natura del rapporto giuridico sorto tra le parti, in concreto un contratto di

intermediazione, non è controversa.

Oggetto

dell’appello è di contro la questione a sapere se le medesime parti hanno

effettivamente convenuto di far dipendere e precedere il versamento a AO 1 di fr.

75'000.- dal preventivo pagamento della provvigione di fr. 200'000.- a favore

di AP 1, come pretende l’appellante, a fronte dell’opposto avviso

dell’appellato.

4. Nella

propria sentenza il Pretore, dopo aver analizzato nel dettaglio i documenti

agli atti e aver ricostruito l’origine delle due somme di denaro qui in

discussione, ha riconosciuto l’esistenza di un credito incondizionato in favore

di AO 1, ritenendo non dimostrata la tesi dell’attrice riguardo una dipendenza

diretta tra i due pagamenti di denaro.

5. L’appellante rimprovera al Pretore, in sintesi, di

aver qualificato lo scritto 12 agosto 2009 (doc. F), indirizzato dall’avv. __________

a AO 1, quale lettera di conferma, che nulla menziona, né in merito

all’imperativo previo incasso della provvigione di fr. 200’000.- né circa la

necessità del raggiungimento di una provvigione minima di fr. 200'000.-, per la

corresponsione di fr. 75'000.- (cfr. appello, punto O, pag. 5 e 6).

A

mente di AP 1 la conclusione del giudizio di prime cure si appalesa errata

Considerandi

nella misura in cui il Pretore “ignora completamente la deposizione del

teste avv. G__________, e privilegia per contro una presunta (e qui recisamente

contestata) buona fede di AO 1. Immotivatamente, in effetti la querelata

sentenza omette di considerare la deposizione testimoniale rilasciata dall’avv.

__________, e ciò nonostante il teste fosse cognito degli accordi

effettivamente raggiunti dagli interessati, al raggiungimento dei quali ha

assistito e dei quali è stato chiamato a stendere conferma scritta nel doc. F “(cfr.

appello, punto 1, pag. 7).

6.

Nella

propria decisione il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la

giurisprudenza applicabili alla fattispecie qui in esame. In questa sede, relativamente

alla natura della lettera di conferma, basta pertanto ricordare che la stessa

può avere funzione di conferma integrale dell’intesa raggiunta o mirare a

completarla o a cambiarla. Mentre nel primo caso la lettera di conferma ha solo

carattere dichiarativo poiché il contratto è già stato stipulato validamente in

forma orale, nel secondo caso lo scritto divergente assume carattere

costitutivo quando rappresenta un’offerta e il silenzio della controparte può

venire interpretato come un’accettazione (II CCA 17 dicembre 1991 in re M./R.).

Nel caso di una lettera di conferma il Tribunale federale (DTF 114 II 251) applica

l’art. 6 CO in via analogica (così pure la dottrina dominante: cfr. per tanti Merz, Vertrag und Vertragsschluss, 2. edizione, 1992, N.

228; a favore invece di un’applicazione diretta della norma Kramer, Schweigen auf kaufmännische Bestätigungsschreiben

und rechtsgeschäftlicher Vertrauensgrundsatz, in Recht 1990, pag. 104) e decide

la questione della validità di un’accettazione tacita sulla scorta del

principio dell’affidamento. Kramer (op. ci, pag.105)

ritiene in proposito che una lettera di conferma abbia carattere costitutivo

solo se l’offerta, che da essa può venir dedotta, rappresenta un vantaggio a

favore del destinatario o se è una ragionevole ed equilibrata concretizzazione

di punti secondari di un accordo precedente (dello stesso parere: Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,

2.

Vol., 1996, N. 1674).

7.

Già

solo dalla lettura dello scritto 12 agosto 2009 (doc. F) dell’avv. __________ a

AO 1, a prescindere dalla conoscenza delle “recenti intese” alle quali fa

riferimento, si evince che lo stesso costituisce lettera di conferma ai sensi

di quanto qui sopra esposto (consid. 6).

Il

tenore della missiva di conferma di cui al doc. F non contempla la condizione

che i fr. 75'000.- a favore dell’appellato presuppongono il preventivo

accredito di fr. 200'000.-.

In

questo senso, la conclusione pretorile circa la specificata interpretazione,

confortata dal precipuo ambito di rapporti d’affari (cfr. sentenza, punto 4,

pag. 6) è corretta e, come tale, va qui confermata.

8.

L’appellante,

nella sua impugnativa, si duole della circostanza che il Pretore abbia voluto

avallare l’interpretazione che AO 1 poteva conferire al doc. F, disattendendo

del tutto la deposizione dell’avv. G__________. Siffatto argomento processuale

si rivela senz’altro infondato.

8.1

L’art.

157.

CPC sancisce il principio del libero apprezzamento delle prove da parte del

giudice. Per quanto attiene specificatamente alle prove testimoniali si rileva

che le stesse non godono di alcun credito aprioristico di veridicità o di

concludenza probatoria. Nella valutazione delle stesse il giudice deve

considerare, tra le altre cose, la vicinanza a una parte, la lontanza temporale

e l’eventuale coinvolgimento nella fattispecie del testimone. A ogni buon conto

le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre

risultanze istruttorie (per molti v. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile

svizzero (CPC), ad art. 157 CPC, pag. 743 segg.).

8.2

In

merito a questa censura il primo giudice argomenta che “vista l’importanza

data alla questione ci si poteva sicuramente aspettare un riscontro scritto

della stessa” (cfr. sentenza, punto 6, pag. 10). Seguendo siffatto

ragionamento, sulla scorta della giurisprudenza, il Pretore afferma che “(…)

una formulazione poco precisa di uno scritto di conferma va a sfavore di chi

l’ha redatta nella misura in cui il destinatario dello scritto poteva in buona

fede partire da un presupposto differente rispetto a quello del mittente (…)”

(cfr. sentenza, punto 6, pag. 10).

E,

invero, proprio la testimonianza dell’avv. G__________ e la sua comprovata

conoscenza della fattispecie suffragano le motivazioni del primo giudice,

secondo cui le circostanze concrete avrebbero dovuto effettivamente indurre un

professionista a specificare, in forma scritta, la pretesa condizione.

Nella

fattispecie, il Pretore, sulla base dello scritto doc. F, ha così rettamente

negato una dipendenza diretta tra il pagamento di fr. 75'000.- e quello di fr.

200'000.-, riconoscendo così l’esistenza di un credito incondizionato di AO 1

(cfr. sentenza, punto 7, pag. 10).

Siffatta

conclusione dev’essere quindi condivisa da questa Camera.

8.3

Il

giudizio di prime cure si rivela altresì corretto nella misura in cui l’interpretazione

del doc. F offerta dal Pretore non si fonda esclusivamente sul tenore letterale

della scrittura ma è articolata e ricostruita partendo dall’origine delle due

somme di denaro (fr. 75'000.- e fr. 200'000.-), con la valutazione della loro

finalità, rispettivamente della connessione tra le due cifre, riconoscibile AO

1.

(cfr. sentenza, punti 5a e 5b, pagg. 6-8).

L’avversata

pronunzia va protetta siccome risulta perfettamente coerente con la

giurisprudenza dell’Alta Corte federale secondo la quale il mittente che non ha

espresso la sua volontà in modo sufficientemente chiaro deve lasciarsi opporre

la dichiarazione così come poteva essere compresa nelle relazioni d’affari dal

destinatario in buona fede (cfr. DTF 123 III 35, consid. 2c aa e riferimenti).

9.

L’appellante

rimprovera al Pretore di essere approdato alla sindacata conclusione facendo

propria “(…) un’interpretazione prettamente letterale a favore di AO 1 (con

tanto di riconoscimento di una presunta buona fede che, invero, stride con il

tenore speculativo di tutta l’operazione immobiliare), omettendo senza ragione

di considerare la deposizione del teste G__________.” (cfr. appello, punto

2, pag. 9).

L’appellante

ritiene quindi che il doc. F non avrebbe dovuto neppure essere oggetto d’interpretazione

“(…) già solo per il fatto che l’estensore del documento, presente

all’incontro tenutosi presso gli uffici di C__________, ha assistito alla

conclusione dell’intesa raggiunta fra AO 1 e V__________, della quale è stato

in seguito chiamato a dare conferma scritta a AO 1 e S__________ e della quale

ha fornito in istruttoria il resoconto” (cfr. appello, punto 3, pag. 9).

L’atto

di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed

essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare,

infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero

erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.

Prive

di confronto con il giudizio impugnato le censure sopra ricordate vanno

dichiarate irricevibili.

10.

Analoga

conclusione vale per il generico rimprovero al Pretore di non avere reso “minimamente

plausibile il motivo per cui le due operazioni (solo apparentemente disgiunte)

siano state menzionate sulla medesima “lettera di conferma” in un preciso

ordine cronologico, che sostanzia gli accordi conseguenziali intercorsi fra le

parti” (cfr. appello, punto 4, pag. 11).

11.

Pure

inefficaci le digressioni del gravame sulla valutazione pretorile che non

terrebbe “corretto conto delle risultanze istruttorie, nella misura in cui,

incomprensibilmente non ritiene attendibile l’argomentazione di T__________,

mentre al contrario conferisce valenza probatoria ad uno scritto che

manifestamente non risulta sottoscritto (e dunque neppure accettato nel suo

contenuto) da T__________ stesso (cfr. doc. T), per infine attenersi invece

alle affermazioni rilasciate dal teste V__________ “ (cfr. appello, punto

6, pag. 12).

Anche

da questo profilo, l’appello è irricevibile per carenza di motivazione (art,

311.

cpv. 1 CPC) nella misura in cui l’appellante si limita ad esprimere un suo

punto di vista ma senza spiegare per quale ragione sarebbero errate le

considerazioni del primo giudice.

12.

Così

stando le cose le prove contenute nell’incarto e le tavole processuali

permettono senz’altro di approdare alle conclusioni del giudizio pretorile, che

va qui confermato.

Pure

l’operata correzione della somma oggetto della causa, cifrando in fr. 32'250.- quanto

dovuto a favore di AO 1, appare pertinente (cfr. sentenza, punto 8, pagg.

10-11).

13.

In conclusione, l’appello di

AP 1 deve essere integralmente respinto nella misura in cui è ricevibile, con

conseguente conferma della sentenza del Pretore. Le spese processuali ele ripetibili

di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 32'250.-, seguono la

soccombenza dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte un’adeguata

indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,

decide: 1. L’appello 28 ottobre 2014 di AP 1, __________, è

respinto.

2. Le

spese processuali di fr. 2'500.-, in parte già anticipate dall’appellante, sono

poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico

importo per ripetibili di appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro

la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso

è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia

di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).