12.2014.186
Lettera di conferma - libero apprezzamento delle prove, valore di una testimonianza
11 febbraio 2016Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.186
Lugano
11 febbraio 2016/fb
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Martignoni Polti (giudice supplente)
vicecancelliera:
Federspiel
Peer
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.9 della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 24 maggio 2013
da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dallo RA 2
con cui l’attrice ha chiesto il disconoscimento del
debito di fr. 35'750.00 oltre accessori, di cui al precetto esecutivo n. __________
dell’UE di Mendrisio, notificatole in data 22 febbraio 2013, domanda avversata
dal convenuto che ha postulato la reiezione dell’azione,
e che il Pretore, con decisione del 29 settembre 2014,
ha parzialmente accolto disconoscendo il debito limitatamente all’importo di
fr. 3'500.-;
appellante l’attrice che, con atto di appello 28
ottobre 2014, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente
la petizione, protestate tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi,
mentre il convenuto, con risposta 15 dicembre 2014,
postula la reiezione del gravame, pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 (in seguito: AP 1) è
attiva nell’intermediazione delle vendite di immobili. Con accordo 19 dicembre
2008 AO 1, e __________, quali beneficiari di un diritto di compera sulla
particella n. __________ RFD di __________ (fondo da costituire in proprietà
per piani), al riguardo, hanno conferito a AP 1 un diritto non esclusivo di
intermediazione. La provvigione è stata fissata al 4% del prezzo di vendita.
Da
notare che, pure se le singole quote di PPP fossero state vendute senza l’intermediazione
di AP 1, AO 1 e C__________ si impegnavano a riconoscere alla società una
provvigione del 2% calcolata sul prezzo di ciascuna vendita di unità di PPP,
fino a un massimo di fr. 200'000.-, IVA compresa. Ciò, a titolo di indennizzo
per la perdita dei diritti esclusivi di intermediazione, già pattuiti dalla
stessa nei confronti dei proprietari e concedenti il diritto di compera, V__________
e L__________ (doc. E).
Fatti
B. Con
scritto 12 agosto 2009 l’avv. G__________, intervenendo a nome di AP 1,
comunicava a AO 1 di essere stato incaricato di incassare le previste
commissioni di vendita di fr. 200'000.- (e, meglio, come al succitato accordo
di intermediazione 19 dicembre 2008), e di accreditare allo stesso
personalmente, previa presentazione della relativa fattura, fr. 75'000.- (IVA
inclusa). Il patrocinatore di AP 1, per il tramite dell’amministratore unico della
società medesima, V__________, precisava l’irrevocabilità del mandato circa il
pagamento di fr. 75'000.- (doc. F).
C. Il
25 settembre 2012, l’avv. G__________, in nome e per conto di AP 1, si è
indirizzato a AO 1 e C__________, constatando la chiusura dell’operazione
immobiliare (vendita delle PPP) e pretendendo il pagamento della provvigione
del 2% a “titolo d’indennizzo per l’allora rinuncia del diritto esclusivo di
intermediazione da parte della cliente” (doc. G).
Con risposta del 15 ottobre 2012 AO 1, trasmettendo la
fattura di fr. 75'000.-, ha dedotto il credito in favore della società di
intermediazione, a suo dire di fr. 39'250.- (pari alla commissione risultante,
applicando la percentuale del 2% sulle vendite effettive), per un dovuto
complessivo a suo favore di fr. 35'750.- (fr. 75'000.- meno fr. 39'250.-) (doc.
H).
D. Il
22 febbraio 2013 AO 1 ha escusso AP 1 (PE n. __________ dell’UE di Mendrisio, e
non PE n. __________ come erroneamente indicato in alcuni passaggi della
sentenza pretorile) per un totale di fr. 35'750.-. La causa del credito è stata
specificata testualmente: “Riconoscimento di debito del 12 agosto 2009 per
CHF 75'000.00 ./. CHF 39'250.00” (doc. C).
Con sentenza 2 maggio 2013 l’istanza di rigetto
dell’opposizione di AO 1 è stata accolta. Il giudice della procedura sommaria,
fondandosi sullo scritto 12 agosto 2009 (doc. F), ha statuito l’esistenza di un
impegno di AP 1 di versare fr. 75'000.- a AO 1, a prescindere dal pagamento
delle provvigioni in parola (doc. A).
E. Con
petizione 24 maggio 2013 AP 1 ha postulato il disconoscimento del debito di fr.
35'750.- oltre accessori. A mente della società attrice, lo scritto di cui al
doc. F non andrebbe valutato – come invece avvenuto in sede di rigetto
dell’opposizione – autonomamente, bensì nel contesto della globalità delle
pattuizioni tra i contraenti. Per così evincere che l’obbligazione assunta di
versare fr. 75'000.- presupponeva, in realtà, il preventivo pagamento alla
società da parte di AO 1 della provvigione riconosciuta nel dicembre 2008, per
controbilanciare la perdita per mancata intermediazione esclusiva. Sempre
secondo l’attrice andrebbe inoltre rimarcato come la provvigione calcolata su
quanto asseritamente incassato dalle compravendite di AO 1 e C__________
ammonterebbe a fr. 85'500.-, ossia una cifra inferiore a quella convenuta (fr.
200'000.-) per giustificare il versamento di fr. 75'000.-.
F. Con
risposta 27 giugno 2013, AO 1 ha postulato la reiezione della petizione. A suo
avviso, il chiaro tenore letterale del doc. F escluderebbe ogni interdipendenza
tra le due corresponsioni di denaro.
Il
convenuto esclude di dovere preventivamente una provvigione di fr. 200'000.- all’attrice
per ottenere il versamento di fr. 75'000.-. Lo stesso ammette, quale unico
requisito, l’emissione di una fattura di fr. 75'000.- e nega che il versamento
di questo importo fosse mai stato condizionato al raggiungimento di una somma per
commissioni di almeno fr. 200'000.-.
Con
replica e duplica le parti hanno sostanzialmente ribadito le reciproche
posizioni.
Esperita
l’istruttoria, i contendenti hanno rinunciato al dibattimento finale, versando
agli atti i propri memoriali conclusivi, con i quali, sulla base dei riscontri
probatori, si sono confermati nelle rispettive antitetiche domande e
allegazioni.
G. Il
Pretore, con pronunzia 29 settembre 2014, ha parzialmente accolto la petizione
disconoscendo il debito di cui al PE n__________ dell’UE di Mendrisio
limitatamente all’importo di fr. 3'500.-.
H. Con
atto di appello del 28 ottobre 2014 AP 1 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione e di concedere il
disconoscimento del debito per l’importo di fr. 35'750.-, con protesta delle
spese processuali e la rifusione di tutti i costi anticipati dall’appellante,
in prima e seconda istanza.
Con
risposta del 15 dicembre 2014 AO 1 domanda che l’impugnativa venga respinta,
rifacendosi sostanzialmente alla sentenza pretorile e alle argomentazioni già esposte
in prima sede.
e considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo
Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova applicazione in
questa sede, siccome alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al
momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC).
2. Nelle
controversie patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.- la decisione è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni (art. 311 cpv. 1 CPC).
Nella
fattispecie, la pronuncia impugnata, di data 29 settembre 2014, è stata
intimata quello stesso giorno e ricevuta dall’appellante il giorno successivo,
ossia martedì 30 settembre 2014. Tenuto conto che il termine di 30 giorni scadeva
giovedì 30 ottobre 2014, l’appello di AP 1, rassegnato martedì 28 ottobre 2014,
è tempestivo.
Il
gravame è stato intimato all’appellato il 12 novembre 2014, con ricezione il 13
novembre 2014.
La
risposta di lunedì 15 dicembre 2014 di AO 1 è dunque tempestiva.
3. La
natura del rapporto giuridico sorto tra le parti, in concreto un contratto di
intermediazione, non è controversa.
Oggetto
dell’appello è di contro la questione a sapere se le medesime parti hanno
effettivamente convenuto di far dipendere e precedere il versamento a AO 1 di fr.
75'000.- dal preventivo pagamento della provvigione di fr. 200'000.- a favore
di AP 1, come pretende l’appellante, a fronte dell’opposto avviso
dell’appellato.
4. Nella
propria sentenza il Pretore, dopo aver analizzato nel dettaglio i documenti
agli atti e aver ricostruito l’origine delle due somme di denaro qui in
discussione, ha riconosciuto l’esistenza di un credito incondizionato in favore
di AO 1, ritenendo non dimostrata la tesi dell’attrice riguardo una dipendenza
diretta tra i due pagamenti di denaro.
5. L’appellante rimprovera al Pretore, in sintesi, di
aver qualificato lo scritto 12 agosto 2009 (doc. F), indirizzato dall’avv. __________
a AO 1, quale lettera di conferma, che nulla menziona, né in merito
all’imperativo previo incasso della provvigione di fr. 200’000.- né circa la
necessità del raggiungimento di una provvigione minima di fr. 200'000.-, per la
corresponsione di fr. 75'000.- (cfr. appello, punto O, pag. 5 e 6).
A
mente di AP 1 la conclusione del giudizio di prime cure si appalesa errata
Considerandi
nella misura in cui il Pretore “ignora completamente la deposizione del
teste avv. G__________, e privilegia per contro una presunta (e qui recisamente
contestata) buona fede di AO 1. Immotivatamente, in effetti la querelata
sentenza omette di considerare la deposizione testimoniale rilasciata dall’avv.
__________, e ciò nonostante il teste fosse cognito degli accordi
effettivamente raggiunti dagli interessati, al raggiungimento dei quali ha
assistito e dei quali è stato chiamato a stendere conferma scritta nel doc. F “(cfr.
appello, punto 1, pag. 7).
6.
Nella
propria decisione il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la
giurisprudenza applicabili alla fattispecie qui in esame. In questa sede, relativamente
alla natura della lettera di conferma, basta pertanto ricordare che la stessa
può avere funzione di conferma integrale dell’intesa raggiunta o mirare a
completarla o a cambiarla. Mentre nel primo caso la lettera di conferma ha solo
carattere dichiarativo poiché il contratto è già stato stipulato validamente in
forma orale, nel secondo caso lo scritto divergente assume carattere
costitutivo quando rappresenta un’offerta e il silenzio della controparte può
venire interpretato come un’accettazione (II CCA 17 dicembre 1991 in re M./R.).
Nel caso di una lettera di conferma il Tribunale federale (DTF 114 II 251) applica
l’art. 6 CO in via analogica (così pure la dottrina dominante: cfr. per tanti Merz, Vertrag und Vertragsschluss, 2. edizione, 1992, N.
228; a favore invece di un’applicazione diretta della norma Kramer, Schweigen auf kaufmännische Bestätigungsschreiben
und rechtsgeschäftlicher Vertrauensgrundsatz, in Recht 1990, pag. 104) e decide
la questione della validità di un’accettazione tacita sulla scorta del
principio dell’affidamento. Kramer (op. ci, pag.105)
ritiene in proposito che una lettera di conferma abbia carattere costitutivo
solo se l’offerta, che da essa può venir dedotta, rappresenta un vantaggio a
favore del destinatario o se è una ragionevole ed equilibrata concretizzazione
di punti secondari di un accordo precedente (dello stesso parere: Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil,
2.
Vol., 1996, N. 1674).
7.
Già
solo dalla lettura dello scritto 12 agosto 2009 (doc. F) dell’avv. __________ a
AO 1, a prescindere dalla conoscenza delle “recenti intese” alle quali fa
riferimento, si evince che lo stesso costituisce lettera di conferma ai sensi
di quanto qui sopra esposto (consid. 6).
Il
tenore della missiva di conferma di cui al doc. F non contempla la condizione
che i fr. 75'000.- a favore dell’appellato presuppongono il preventivo
accredito di fr. 200'000.-.
In
questo senso, la conclusione pretorile circa la specificata interpretazione,
confortata dal precipuo ambito di rapporti d’affari (cfr. sentenza, punto 4,
pag. 6) è corretta e, come tale, va qui confermata.
8.
L’appellante,
nella sua impugnativa, si duole della circostanza che il Pretore abbia voluto
avallare l’interpretazione che AO 1 poteva conferire al doc. F, disattendendo
del tutto la deposizione dell’avv. G__________. Siffatto argomento processuale
si rivela senz’altro infondato.
8.1
L’art.
157.
CPC sancisce il principio del libero apprezzamento delle prove da parte del
giudice. Per quanto attiene specificatamente alle prove testimoniali si rileva
che le stesse non godono di alcun credito aprioristico di veridicità o di
concludenza probatoria. Nella valutazione delle stesse il giudice deve
considerare, tra le altre cose, la vicinanza a una parte, la lontanza temporale
e l’eventuale coinvolgimento nella fattispecie del testimone. A ogni buon conto
le dichiarazioni del teste vanno apprezzate alla luce anche delle altre
risultanze istruttorie (per molti v. Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC), ad art. 157 CPC, pag. 743 segg.).
8.2
In
merito a questa censura il primo giudice argomenta che “vista l’importanza
data alla questione ci si poteva sicuramente aspettare un riscontro scritto
della stessa” (cfr. sentenza, punto 6, pag. 10). Seguendo siffatto
ragionamento, sulla scorta della giurisprudenza, il Pretore afferma che “(…)
una formulazione poco precisa di uno scritto di conferma va a sfavore di chi
l’ha redatta nella misura in cui il destinatario dello scritto poteva in buona
fede partire da un presupposto differente rispetto a quello del mittente (…)”
(cfr. sentenza, punto 6, pag. 10).
E,
invero, proprio la testimonianza dell’avv. G__________ e la sua comprovata
conoscenza della fattispecie suffragano le motivazioni del primo giudice,
secondo cui le circostanze concrete avrebbero dovuto effettivamente indurre un
professionista a specificare, in forma scritta, la pretesa condizione.
Nella
fattispecie, il Pretore, sulla base dello scritto doc. F, ha così rettamente
negato una dipendenza diretta tra il pagamento di fr. 75'000.- e quello di fr.
200'000.-, riconoscendo così l’esistenza di un credito incondizionato di AO 1
(cfr. sentenza, punto 7, pag. 10).
Siffatta
conclusione dev’essere quindi condivisa da questa Camera.
8.3
Il
giudizio di prime cure si rivela altresì corretto nella misura in cui l’interpretazione
del doc. F offerta dal Pretore non si fonda esclusivamente sul tenore letterale
della scrittura ma è articolata e ricostruita partendo dall’origine delle due
somme di denaro (fr. 75'000.- e fr. 200'000.-), con la valutazione della loro
finalità, rispettivamente della connessione tra le due cifre, riconoscibile AO
1.
(cfr. sentenza, punti 5a e 5b, pagg. 6-8).
L’avversata
pronunzia va protetta siccome risulta perfettamente coerente con la
giurisprudenza dell’Alta Corte federale secondo la quale il mittente che non ha
espresso la sua volontà in modo sufficientemente chiaro deve lasciarsi opporre
la dichiarazione così come poteva essere compresa nelle relazioni d’affari dal
destinatario in buona fede (cfr. DTF 123 III 35, consid. 2c aa e riferimenti).
9.
L’appellante
rimprovera al Pretore di essere approdato alla sindacata conclusione facendo
propria “(…) un’interpretazione prettamente letterale a favore di AO 1 (con
tanto di riconoscimento di una presunta buona fede che, invero, stride con il
tenore speculativo di tutta l’operazione immobiliare), omettendo senza ragione
di considerare la deposizione del teste G__________.” (cfr. appello, punto
2, pag. 9).
L’appellante
ritiene quindi che il doc. F non avrebbe dovuto neppure essere oggetto d’interpretazione
“(…) già solo per il fatto che l’estensore del documento, presente
all’incontro tenutosi presso gli uffici di C__________, ha assistito alla
conclusione dell’intesa raggiunta fra AO 1 e V__________, della quale è stato
in seguito chiamato a dare conferma scritta a AO 1 e S__________ e della quale
ha fornito in istruttoria il resoconto” (cfr. appello, punto 3, pag. 9).
L’atto
di appello deve contenere i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda ed
essere motivato (art. 310 e 311 cpv. 1 CPC). L’appellante deve spiegare,
infatti, non perché le sue argomentazioni siano fondate, ma perché sarebbero
erronee o censurabili le motivazioni del Pretore.
Prive
di confronto con il giudizio impugnato le censure sopra ricordate vanno
dichiarate irricevibili.
10.
Analoga
conclusione vale per il generico rimprovero al Pretore di non avere reso “minimamente
plausibile il motivo per cui le due operazioni (solo apparentemente disgiunte)
siano state menzionate sulla medesima “lettera di conferma” in un preciso
ordine cronologico, che sostanzia gli accordi conseguenziali intercorsi fra le
parti” (cfr. appello, punto 4, pag. 11).
11.
Pure
inefficaci le digressioni del gravame sulla valutazione pretorile che non
terrebbe “corretto conto delle risultanze istruttorie, nella misura in cui,
incomprensibilmente non ritiene attendibile l’argomentazione di T__________,
mentre al contrario conferisce valenza probatoria ad uno scritto che
manifestamente non risulta sottoscritto (e dunque neppure accettato nel suo
contenuto) da T__________ stesso (cfr. doc. T), per infine attenersi invece
alle affermazioni rilasciate dal teste V__________ “ (cfr. appello, punto
6, pag. 12).
Anche
da questo profilo, l’appello è irricevibile per carenza di motivazione (art,
311.
cpv. 1 CPC) nella misura in cui l’appellante si limita ad esprimere un suo
punto di vista ma senza spiegare per quale ragione sarebbero errate le
considerazioni del primo giudice.
12.
Così
stando le cose le prove contenute nell’incarto e le tavole processuali
permettono senz’altro di approdare alle conclusioni del giudizio pretorile, che
va qui confermato.
Pure
l’operata correzione della somma oggetto della causa, cifrando in fr. 32'250.- quanto
dovuto a favore di AO 1, appare pertinente (cfr. sentenza, punto 8, pagg.
10-11).
13.
In conclusione, l’appello di
AP 1 deve essere integralmente respinto nella misura in cui è ricevibile, con
conseguente conferma della sentenza del Pretore. Le spese processuali ele ripetibili
di appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 32'250.-, seguono la
soccombenza dell’appellante, il quale rifonderà alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC, la LTG e il Rtar,
decide: 1. L’appello 28 ottobre 2014 di AP 1, __________, è
respinto.
2. Le
spese processuali di fr. 2'500.-, in parte già anticipate dall’appellante, sono
poste a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte identico
importo per ripetibili di appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro
la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso
è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia
di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per
valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale
prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).