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Decisione

12.2014.188

Contratto di assicurazione: assicurazione infortuni - nesso causale naturale

15 luglio 2016Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 5 maggio 2009 AO 1 si è

rivolto al dr. med. __________ C__________, il quale ha ritenuto necessaria

l’esecuzione di una risonanza magnetica al ginocchio destro, poiché sospettava

una “lesione al menisco mediale” (referto 5.5.2009, inc. rich. II°). Il 18

maggio 2009 l’infortunato è dunque stato sottoposto a tal esame, che ha

evidenziato una “rottura piuttosto complessa del corno posteriore del menisco

mediale” (doc. L) e il 26 giugno 2009 è stato sottoposto a un intervento di

artroscopia al ginocchio destro eseguito dal dr. med. __________ C__________

(doc. O e P). Vista la persistenza dei dolori, AO 1 si è rivolto al dr. med. __________

B__________, il quale ha diagnosticato una lesione del menisco dorso mediale

del ginocchio destro (doc. Q), consigliando un nuovo intervento chirurgico. Il

23 giugno 2010 AO 1 è stato sottoposto a una nuova artroscopia al ginocchio

destro, con successiva “partielle mediale Meniskektomie und Gelenkslavage”

(doc. Q). Dal 16 settembre 2010 egli non ha più accusato dolori (petizione,

pag. 4 ad 2.2).

C. Dal canto suo la AP 1, dopo

avere confermato all’assicurato la ricezione della dichiarazione di sinistro

del 1° ottobre 2008 (scritto 17 ottobre 2008, doc. H), ha chiesto a AO 1 di

sottoporsi a una visita presso il dr. med. __________ Ca__________, suo medico

di fiducia (doc. M). La visita è avvenuta il 12 maggio 2009 e lo specialista ha

rilasciato il proprio rapporto il 23 dicembre 2009 (inc. rich. II°). Nel

frattempo, con scritto 21 luglio 2009 (doc. I), l’assicurazione ha riconosciuto

a AO 1 le indennità giornaliere per l’infortunio del 1° ottobre 2008 conformemente

al contratto, comunicandogli nello stesso tempo l’annullamento della polizza

assicurativa a seguito di un utilizzo delle prestazioni assicurative di molto

superiori alla media e precisando che le prestazioni per l’infortunio del 1° ottobre

2008 avrebbero continuato ad essere corrisposte (doc. I). Con lettera 29

dicembre 2009 la AP 1 ha comunicato a AO 1 che dal 1° gennaio 2010 sarebbe

cessato ogni diritto alle prestazioni assicurative, poiché sulla base della

valutazione medica effettuata dal dr. med. __________ Ca__________ il nesso di

causalità con l’infortunio del 1° ottobre 2008 era estinto (doc. B). Questa

posizione è stata confermata a più riprese dalla AP 1 (doc. E e F).

D. Previo infruttuoso tentativo

di conciliazione (inc. rich. CM.2011.17) con petizione 8 agosto 2011 AO 1 ha

convenuto in giudizio la AP 1 chiedendone la condanna al pagamento in suo

favore dell’importo di

fr. 37'900.- a titolo di indennità giornaliere a seguito dell’evento del 1° ottobre

2008, così composto: fr. 12'200.- per il periodo 1° gennaio – 2 maggio 2010 (al

50%: fr. 100.- per 122 giorni);

fr. 24'200.- per il periodo 3 maggio – 31 agosto 2010 (al 100%: fr. 200.- per

121 giorni); fr. 1'500.- per il periodo dal 1° settembre al 15 settembre 2010

(al 50%: fr. 100.- per 15 giorni). L’attore sostiene che i disturbi al ginocchio

destro da lui accusati in modo continuato fino a metà settembre 2010 sarebbero la

conseguenza diretta dell’infortunio del 1° ottobre 2008, per cui a torto la AP

1 ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2010.

Con risposta 14 settembre

2011 la AP 1 si è integralmente opposta alla richiesta, sostenendo che tra

l’infortunio del 1° ottobre 2008 e la rottura complessa del corpo e del corno

posteriore del menisco mediale del ginocchio destro, che ha richiesto il

secondo intervento di artroscopia, non vi fosse un nesso di causalità per lo

meno probabile. Con la replica e la duplica le parti hanno riproposto le

proprie antitetiche posizioni. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato al

dibattimento finale e presentato delle conclusioni scritte, in cui hanno

nuovamente confermato le loro domande.

E. Con decisione 26 settembre

2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione e condannato la AP 1 a

versare a AO 1 l’importo di

fr. 37'900.- oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2010. In sintesi, il primo

giudice, con riferimento alla perizia giudiziaria, ai referti e alle

deposizioni testimoniali dei vari medici che hanno avuto in cura AO 1, ha

considerato che quest’ultimo aveva provato, perlomeno con verosimiglianza preponderante,

il nesso causale fra l’infortunio del 1° ottobre 2008 e le lesioni al menisco del

ginocchio destro. Egli ha ritenuto che il referto del medico di fiducia della

convenuta, da solo, non fosse in grado di far apparire inattendibili le

conclusioni del perito giudiziario, peraltro corroborate da ulteriori e

convergenti elementi indiziari emersi durante l’istruttoria. Il Pretore ha

quindi concluso che l’incapacità lavorativa di AO 1 fino al 15 settembre 2010

era con “alto grado di probabilità” la conseguenza del trauma subito il 1° ottobre

2008.

F. Con appello 31

ottobre 2014 la AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere integralmente la petizione, con protesta di spese processuali e

ripetibili di prima e seconda sede. Con risposta 3 dicembre 2014 AO 1 chiede la

reiezione integrale del gravame, con protesta di spese processuali e ripetibili

di appello. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto

necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova

applicazione in entrambe le sedi, poiché la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).

Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata, notificata il 26

settembre 2014, è stata ricevuta il 2 ottobre 2014. L’appello del 31 ottobre

successivo è pertanto tempestivo, così come lo è la risposta del 3 dicembre

2014, inoltrata nel termine impartito da questa Camera il 10 novembre 2014.

Considerandi

2.

Il Pretore ha ritenuto che l’esistenza

del nesso causale fra l’infortunio del 1° ottobre 2008 e l’affezione al menisco

di AO 1 dovesse essere valutata sulla scorta di un esame limitato alla

“verosimiglianza preponderante”. Egli ha considerato che la conclusione del

perito giudiziario, secondo cui con un alto grado di probabilità vi era un

nesso causale tra il trauma subito al ginocchio destro e la lesione del menisco

mediale, fosse pure confermata dalle deposizioni testimoniali dei diversi

medici che avevano avuto in cura l’attore dopo l’infortunio nonché da altri

indizi convergenti emersi nel corso dell’istruttoria. Il primo giudice ha ritenuto

che il rapporto del medico di fiducia della AP 1 del 23 dicembre 2009, da solo,

non fosse in grado di far apparire inconferenti e inattendibili le conclusioni

del perito giudiziario. Atteso che l’incapacità lavorativa fino al 15 settembre

2010.

era “con alto grado di probabilità” la conseguenza del trauma subito il 1°

ottobre 2008, egli ha condannato la AP 1 al pagamento dell’importo di fr.

37'900.- oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2010.

3.

L’appellante non contesta

la conclusione del Pretore di limitare la valutazione dell’esistenza o meno di

un nesso causale fra l’infortunio del 1° ottobre 2008 e l’affezione al menisco

del ginocchio destro di AO 1 ad un esame di verosimiglianza preponderante.

L’assicurazione ritiene che l’attore non avrebbe provato con la verosimiglianza

preponderante richiesta il nesso di causalità tra l’evento menzionato e

l’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2010 al 15 settembre 2010.

4.

La AP 1 ritiene la perizia

giudiziaria contraddittoria: essa sarebbe basata essenzialmente su dati

anamnestici e non terrebbe conto delle conclusioni dei referti medici del dr.

med. __________ E__________ e del dr. med. __________ Ca__________. Proprio

attraverso l’audizione testimoniale dei medici citati, l’assicurazione avrebbe

fornito elementi sufficienti a far dubitare dell’esistenza di un nesso causale

tra l’evento del 1° ottobre 2008 e la lesione del menisco del ginocchio destro,

che ha comportato il secondo intervento chirurgico con conseguente inabilità

lavorativa dal 1° gennaio 2010 al 15 settembre 2010.

4.1

La perizia giudiziaria

soggiace al libero apprezzamento del giudice, come ogni altro mezzo di prova.

Criteri d’esame della perizia sono la sua completezza, la sua comprensibilità e

il suo potere di convincimento. Il giudice deve esaminare se la perizia

risponde a tutte le domande poste, si fonda sulla corretta base fattuale e

motiva sufficientemente la conclusione. In altri termini il giudice deve essere

in grado di comprendere le conclusioni del perito sì da giudicare se le stesse

siano coerenti. Qualsiasi contraddizione fra le basi della perizia e le sue

conclusioni può far sorgere dubbi sulla coerenza e la forza di convincimento

della perizia. Nella misura in cui le conclusioni peritali non appaiono

manifestamente contraddittorie oppure fondate su accertamenti di fatto erronei,

il giudice è tenuto ad attenersi all’opinione del perito; vi si può distanziare

soltanto in presenza di fondati motivi (TF 31 maggio 2012,5A_647/2011, consid.

4.4.6

e riferimenti a DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 e DTF 132 II 257 consid.

4.4

; II CCA 5 febbraio 2014 inc. 12.2012.108 e i riferimenti contenuti).

4.2

Nel caso concreto l’appellante critica

la perizia 13 febbraio 2014 (act. XIII) e il relativo complemento 7 maggio 2014

(act. XIV) del dr. med. C__________ C__________, specialista FMH Chirurgia, Traumatologia

e Ortopedia, limitandosi a proporre censure generiche, sostenendo che i referti

peritali sarebbero contraddittori senza tuttavia indicare puntualmente gli

elementi da cui dedurre una tale conclusione. La convenuta si limita a

ripercorrere i ragionamenti di una sua personale istruttoria, rielaborando in

modo soggettivo i dati emersi dalla perizia e dalle deposizioni testimoniali,

nel tentativo di sostenere la sua tesi e scalfire quella del Pretore, senza

riuscirci. L’appellante, con riferimento alla risposta A del complemento

peritale, ritiene che il perito abbia risposto alle domande basandosi

unicamente su dati anamnestici, traendo da questi generiche deduzioni circa

l’esistenza del nesso causale. A torto. La domanda di delucidazione A, proposta

dalla convenuta, chiedeva al perito di confrontarsi maggiormente e più nel

dettaglio con uno specifico atto istruttorio, nel concreto la documentazione

del dr. med. __________ E__________. Nel complemento peritale il dr. med. C__________

C__________ ha quindi spiegato che dal rapporto allestito dal dr. med. __________

E__________ il 24 ottobre 2008 risultava che AO 1 soffriva di dolori al

ginocchio destro, specificando che “clinicamente è solo documentato che il

paziente aveva una flessione di 100° (la quale non è normale, in genere la

flessione è sui 145°)…” e che “non viene però descritto se vi è un

versamento, né se vi è un’instabilità, né se vi sono dei segni meniscali.

Inoltre non sono state eseguite delle radiografie o imaging particolari che

documentassero qualcosa”. Egli, in base al fatto che secondo i dati

anamnestici il paziente dopo la caduta del 1° ottobre 2008 “presentava di

nuovo dolori al ginocchio destro con correlato clinico (diminuzione della

flessione)”, ha poi concluso che con un altro grado di probabilità “in

quell’occasione il paziente si è procurato la lesione meniscale, anche perché

non vi sono altri momenti in cui egli si sarebbe potuto procurare questa

lesione” (complemento perizia 7 maggio 2014, pag. 1). La sola risposta alla

domanda di delucidazione A, seppure stringata, non basta per inficiare

l’attendibilità del referto peritale, basato, oltre che sui dati anamnestici,

sullo stato clinico e su tutta la documentazione medica dal 2005 al 2010 messa

a disposizione e prodotta agli atti, comprendente lettere, rapporti medici e

cartelle cliniche dei medici di fiducia dell’attore e dei medici che lo hanno

avuto in cura a seguito dell’infortunio del 1° ottobre 2008 (perizia, pag. 2 -

13). Il perito giudiziario, dopo avere preso visione e riassunto tutta la

documentazione medica agli atti, ha chiaramente concluso che “in base alla documentazione

a nostra disposizione, quindi i dati anamnestici del paziente, i referti medici

e lo stato clinico… con un alto grado di probabilità l’incapacità lavorativa

fino al 16.09.2010 è la conseguenza del trauma subito l’01.10.2008”

(perizia 13 febbraio 2014, ad 6 pag. 21). Con particolare riferimento al

quesito peritale no. 2, oggetto del complemento, il perito ha affermato che “in

base alla documentazione a nostra disposizione considerando l’entità del trauma

ed i disturbi lamentati prima dell’incidente al ginocchio destro con un alto

grado di probabilità il trauma [del 1° ottobre 2008, N.d.R.] ha portato

ad una “nuova” lesione del menisco” (perizia 13 febbraio 2014, ad 2 pag.

18). Nonostante il paziente prima del 1° ottobre 2008 “con una certa probabilità

…aveva già dei danni cartilaginei di lieve entità”, il perito ha escluso

che AO 1 soffrisse di una vera e propria artrosi del ginocchio destro e che

questa potesse essere la causa dell’inabilità lavorativa (perizia, pag. 16, 18

e segg. ad 3). Nemmeno il rimprovero di avere dedotto dal fatto che dopo il 1° ottobre

2008.

non vi sarebbero stati altri momenti in cui l’attore si sarebbe potuto

procurare la lesione al menisco del ginocchio destro è sufficiente per ritenere

inconcludente o contraddittoria la perizia, tanto più che dagli atti di causa

non risultano elementi a sostegno di questa eventualità. Va rilevato che, nonostante

l’assenza di prove scientifiche (radiografie o risonanze magnetiche) attestanti

la situazione del ginocchio destro prima dell’evento del 1° ottobre 2008 e

subito dopo, le conclusioni del perito non appaiono inconferenti o

inattendibili, atteso che le stesse sono confermate da ulteriori e convergenti

elementi scaturiti dall’istruttoria (vedi consid. 6). Contrariamente a quanto

sostenuto dall’appellante il referto peritale non può dunque essere ritenuto

illogico, inconcludente o in contraddizione con determinati elementi di fatto e

lo stesso può essere considerato per il giudizio.

5.

Nel seguito del suo appello

la convenuta censura le deduzioni operate dal Pretore in base alla perizia e

agli atti di causa, secondo cui l’attore aveva saputo dimostrare, con il grado

richiesto della verosimiglianza preponderante, che tra l’evento del 1° ottobre

2008.

e l’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2010 al 15 settembre 2010 vi era

un nesso di causalità naturale.

5.1

Il Pretore ha già illustrato

esaurientemente dottrina e giurisprudenza in merito al presupposto del nesso

causale. In questa sede è sufficiente aggiungere che per costante giurisprudenza

sono cause naturali di un determinato danno tutte quelle circostanze senza le

quali l’evento non si sarebbe prodotto, rispettivamente non si sarebbe prodotto

nei tempi e nei modi in cui si è effettivamente verificato. Non è necessario

che l’infortunio sia l’unica causa, o la causa diretta dei disturbi di salute:

può anche essere solo una concausa, a condizione che i disturbi di salute non

siano concepibili senza tale concausa (DTF 119 V 335 consid. 1 e riferimenti).

5.2

Secondo l’appellante né il perito

giudiziario né i medici che hanno avuto in cura l’attore (dr. med. __________ E__________,

dr. med. __________ C__________ e dr. med. __________ B__________) avrebbero

dichiarato che l’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2010 al 15 settembre 2010

sarebbe la conseguenza dell’infortunio del 1° ottobre 2008. La convenuta si

limita a proporre un’interpretazione soggettiva delle risultanze istruttorie a

sostegno della propria tesi, omettendo di confrontarsi compiutamente con

l’esauriente valutazione operata dal Pretore, il quale ha fondato la sua

conclusione sul fatto che sia il perito giudiziario, sia le deposizioni

testimoniali dei medici che hanno avuto in cura l’attore hanno in sostanza escluso

alterazioni degenerative preesistenti al ginocchio destro, tesi sostenuta dalla

AP 1. L’appello su questo punto risulta così irricevibile, non adempiendo ai

presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Sia come sia, la

conclusione del Pretore resiste comunque alla critica per i motivi che verranno

esposti in seguito.

5.3

Il perito giudiziario, dopo avere

consultato tutti gli atti di causa comprendenti, tra l’altro i referti medici,

ha concluso che “con un alto grado di probabilità l’incapacità lavorativa

fino al 16 settembre 2010 è la conseguenza del trauma subito il 1° ottobre 2008”

(perizia, ad 6 pag. 21). Egli ha in particolare escluso che prima

dell’incidente menzionato AO 1 soffrisse “di una vera e propria artrosi del

ginocchio destro”, rilevando a questo proposito che la gonalgia cronica diagnosticata

dal dr. med. __________ Ch__________ era semplicemente indicativa di dolori al

ginocchio e basata unicamente su informazioni anamnestiche, non essendo stati

eseguiti esami diagnostici (perizia, ad 1 pag. 16, ad 3 pag. 19). Tale

circostanza è peraltro confermata dal dr. med. __________ Ch__________ (verbale

audizione 15 aprile 2013, pag. 2). Il primo riscontro di esame strumentale agli

atti è costituito dalla risonanza magnetica eseguita su indicazione del dr.

med. __________ C__________ il 18 maggio 2009, dalla quale sono emersi la

rottura complessa del corpo e corno posteriore del menisco mediale e “segni

di modesta gonartrosi con alterazioni al margine del plateau tibiale mediale”

(doc. rich. II°, referto del 18 maggio 2009). Anche nella seguente artroscopia

eseguita il 26 giugno 2009 dal dr. med. __________ C__________ non è stata

riscontrata l’esistenza di una “incipiente gonartrosi” (verbale audizione 18

giugno 2012, pag. 3). Pure il dr. med. __________ B__________, che ha eseguito

la successiva artroscopia il 23 giugno 2010 a seguito del persistere dei dolori

al ginocchio destro, ha rilevato che la lesione del menisco era da porre in

relazione all’infortunio del 1° ottobre 2008 subito da AO 1 e, pur costatando “minimale

degenerative Veränderungen” (rogatoria teste dr. med. __________ B__________,

ad 7 e ad 12), che non era stata favorita dall’aspetto degenerativo. Egli, rispondendo alla precisa domanda formulata dalla AP 1, ha

spiegato che “aufgrund der fehlenden degenerativen Veränderung der Gelenksoberfläche

auf dem inneren Teil des Kniegelenkes und aufgrund der lokalisierten Läsion des

Meniskus ist sehr wahrscheinlich eine unfallbedingte Pathologie und nicht eine

reine degenerative Pathologie im Vordergrund, dies kann aber eine zusätzliche

Rolle im Verlauf gespielt haben” (rogatoria teste dr. med. __________ B__________,

ad 19). In analogia ai principi validi in ambito di assicurazione contro gli

infortuni (vedi art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli

infortuni) egli giunge pertanto alla conclusione che la causa principale della lesione

da lui riscontrata al menisco destro nel 2010 è con alta probabilità l’evento

del 1° ottobre 2008. Il dr. med. __________ B__________ ha inoltre rilevato la

possibilità che la lesione al menisco da lui riscontrata nel 2010 non fosse

presente in maniera accentuata nel 2009, quando AO 1 è stato sottoposto al

primo intervento di artroscopia eseguito dal dr. med. __________ C__________,

rispettivamente che tale lesione non fosse stata vista in quell’occasione (rogatoria

dr. med. __________ B__________ ad 8, vedi anche doc. rich. IV° scritto del 25

gennaio 2011 del dr. med. __________ B__________). Appare pertanto poco

verosimile che la lesione del menisco al ginocchio destro riscontrata nel 2010

che ha necessitato di un secondo intervento chirurgico sia da ricondurre a una

situazione degenerativa.

In queste circostanze sulla base

delle convergenti risultanze istruttorie, la decisione del Pretore che ha

ritenuto provata con il grado di verosimiglianza preponderante l’esistenza di

un nesso causale tra la caduta del 1° ottobre 2008 e entrambe le patologie al

menisco accusate dall’attore, che hanno portato ad una inabilità lavorativa

fino al 16 settembre 2010, resiste alle critiche e può essere confermata.

5.4

L’appellante rimprovera infine al

Pretore di avere considerato i rapporti del medico di fiducia della AP 1

contraddittori. Il primo giudice ha ritenuto che il referto del 23 dicembre

2009.

del dr. med. __________ Ca__________, sul quale l’appellante aveva fondato

la propria tesi, non era sufficiente, da solo, per fare apparire come

inconferenti e inattendibili le conclusioni del perito giudiziario, atteso come

queste ultime fossero altresì confermate da ulteriori convergenti elementi

indiziari. Il Pretore ha in particolare rilevato come le alterazioni meniscali

con valenza degenerativa di cui parla il medico di fiducia nel suo referto di

aprile 2010 non erano confermate dagli accertamenti artroscopici eseguiti dal

dr. med. __________ C__________ e dal dr. med. __________ B__________, se non

in maniera lieve e che lo stesso medico di fiducia nel referto precedente del

dicembre 2009 aveva riconosciuto che la risonanza magnetica del 18 maggio 2009

aveva mostrato alterazioni degenerative di modesta entità. Il Pretore ha quindi

ritenuto che difficilmente e con poca verosimiglianza si poteva attribuire la

problematica relativa alla lesione del menisco del ginocchio destro quale

conseguenza di un’evoluzione degenerativa, come invece sostenuto in prima sede

dall’appellante sulla base dei rapporti del suo medico di fiducia. In questa

sede la AP 1 si limita a contrapporre considerazioni generiche a sostegno del

proprio punto di vista, senza confrontarsi compiutamente con la esauriente e

minuziosa motivazione del Pretore, rendendo la censura inammissibile per

carente motivazione (art. 311 CPC).

6.

Essendo stata provata con

il grado di verosimiglianza preponderante l’esistenza di un nesso causale tra

l’infortunio del 1° ottobre 2008 e l’incapacità lavorativa dell’attore fino al

15.

settembre 2010, la decisione con cui il Pretore ha accolto la petizione può

senz’altro essere confermata. Ciò comporta la reiezione dell’appello, nella

misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili della

procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.

37'900.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 31 ottobre 2014

della AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza

la sentenza 26 settembre 2014 della Pretura di Locarno-Città è confermata.

2. Gli oneri processuali di

fr. 2'000.-, già anticipati, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla

controparte fr. 2'300.- per ripetibili d’appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è

superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).