12.2014.188
Contratto di assicurazione: assicurazione infortuni - nesso causale naturale
15 luglio 2016Italiano21 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.188
Lugano
15 luglio 2016/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa - inc. n. __________ della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Città - promossa con petizione 8 agosto 2011 da
AO
1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento dell’importo di
fr. 37'900.- oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2010;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore, con
decisione 26 settembre 2014 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta
con atto di appello 31 ottobre 2014 con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato, nel senso di respingere integralmente la petizione con protesta di
spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 3
dicembre 2014 l’attore postula la reiezione del gravame, pure con protesta di
spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 ha stipulato con la AP 1 un contratto di assicurazione individuale contro
gli infortuni con inizio al 1° dicembre 2007. La polizza n. __________
prevedeva, tra le altre prestazioni, il versamento di indennità giornaliere in
caso di incapacità di guadagno in seguito a infortunio dopo un termine di
attesa di sette giorni (doc. D, doc. 2).
Il 1° ottobre 2008 AO 1 è
rimasto vittima di un incidente sul posto di lavoro. Secondo quanto da lui
notificato all’assicurazione, egli, scendendo da una scala a pioli, sarebbe
scivolato, cadendo sul pavimento in cemento e riportando delle contusioni “al
collo, alle anche, alle gambe e alle ginocchia” (doc. G). Il medico, al quale
si era rivolto il giorno seguente (deposizione testimoniale dr. __________ E__________,
verbale 22 novembre 2012, pag. 2) ha attestato una incapacità lavorativa al
100% dal 2 ottobre 2008 fino a data da determinare (inc. rich. I°, fascicolo
documenti assicurazione).
Fatti
B. Il 5 maggio 2009 AO 1 si è
rivolto al dr. med. __________ C__________, il quale ha ritenuto necessaria
l’esecuzione di una risonanza magnetica al ginocchio destro, poiché sospettava
una “lesione al menisco mediale” (referto 5.5.2009, inc. rich. II°). Il 18
maggio 2009 l’infortunato è dunque stato sottoposto a tal esame, che ha
evidenziato una “rottura piuttosto complessa del corno posteriore del menisco
mediale” (doc. L) e il 26 giugno 2009 è stato sottoposto a un intervento di
artroscopia al ginocchio destro eseguito dal dr. med. __________ C__________
(doc. O e P). Vista la persistenza dei dolori, AO 1 si è rivolto al dr. med. __________
B__________, il quale ha diagnosticato una lesione del menisco dorso mediale
del ginocchio destro (doc. Q), consigliando un nuovo intervento chirurgico. Il
23 giugno 2010 AO 1 è stato sottoposto a una nuova artroscopia al ginocchio
destro, con successiva “partielle mediale Meniskektomie und Gelenkslavage”
(doc. Q). Dal 16 settembre 2010 egli non ha più accusato dolori (petizione,
pag. 4 ad 2.2).
C. Dal canto suo la AP 1, dopo
avere confermato all’assicurato la ricezione della dichiarazione di sinistro
del 1° ottobre 2008 (scritto 17 ottobre 2008, doc. H), ha chiesto a AO 1 di
sottoporsi a una visita presso il dr. med. __________ Ca__________, suo medico
di fiducia (doc. M). La visita è avvenuta il 12 maggio 2009 e lo specialista ha
rilasciato il proprio rapporto il 23 dicembre 2009 (inc. rich. II°). Nel
frattempo, con scritto 21 luglio 2009 (doc. I), l’assicurazione ha riconosciuto
a AO 1 le indennità giornaliere per l’infortunio del 1° ottobre 2008 conformemente
al contratto, comunicandogli nello stesso tempo l’annullamento della polizza
assicurativa a seguito di un utilizzo delle prestazioni assicurative di molto
superiori alla media e precisando che le prestazioni per l’infortunio del 1° ottobre
2008 avrebbero continuato ad essere corrisposte (doc. I). Con lettera 29
dicembre 2009 la AP 1 ha comunicato a AO 1 che dal 1° gennaio 2010 sarebbe
cessato ogni diritto alle prestazioni assicurative, poiché sulla base della
valutazione medica effettuata dal dr. med. __________ Ca__________ il nesso di
causalità con l’infortunio del 1° ottobre 2008 era estinto (doc. B). Questa
posizione è stata confermata a più riprese dalla AP 1 (doc. E e F).
D. Previo infruttuoso tentativo
di conciliazione (inc. rich. CM.2011.17) con petizione 8 agosto 2011 AO 1 ha
convenuto in giudizio la AP 1 chiedendone la condanna al pagamento in suo
favore dell’importo di
fr. 37'900.- a titolo di indennità giornaliere a seguito dell’evento del 1° ottobre
2008, così composto: fr. 12'200.- per il periodo 1° gennaio – 2 maggio 2010 (al
50%: fr. 100.- per 122 giorni);
fr. 24'200.- per il periodo 3 maggio – 31 agosto 2010 (al 100%: fr. 200.- per
121 giorni); fr. 1'500.- per il periodo dal 1° settembre al 15 settembre 2010
(al 50%: fr. 100.- per 15 giorni). L’attore sostiene che i disturbi al ginocchio
destro da lui accusati in modo continuato fino a metà settembre 2010 sarebbero la
conseguenza diretta dell’infortunio del 1° ottobre 2008, per cui a torto la AP
1 ha interrotto il versamento delle indennità giornaliere dal 1° gennaio 2010.
Con risposta 14 settembre
2011 la AP 1 si è integralmente opposta alla richiesta, sostenendo che tra
l’infortunio del 1° ottobre 2008 e la rottura complessa del corpo e del corno
posteriore del menisco mediale del ginocchio destro, che ha richiesto il
secondo intervento di artroscopia, non vi fosse un nesso di causalità per lo
meno probabile. Con la replica e la duplica le parti hanno riproposto le
proprie antitetiche posizioni. Esperita l’istruttoria, esse hanno rinunciato al
dibattimento finale e presentato delle conclusioni scritte, in cui hanno
nuovamente confermato le loro domande.
E. Con decisione 26 settembre
2014 il Pretore ha accolto integralmente la petizione e condannato la AP 1 a
versare a AO 1 l’importo di
fr. 37'900.- oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2010. In sintesi, il primo
giudice, con riferimento alla perizia giudiziaria, ai referti e alle
deposizioni testimoniali dei vari medici che hanno avuto in cura AO 1, ha
considerato che quest’ultimo aveva provato, perlomeno con verosimiglianza preponderante,
il nesso causale fra l’infortunio del 1° ottobre 2008 e le lesioni al menisco del
ginocchio destro. Egli ha ritenuto che il referto del medico di fiducia della
convenuta, da solo, non fosse in grado di far apparire inattendibili le
conclusioni del perito giudiziario, peraltro corroborate da ulteriori e
convergenti elementi indiziari emersi durante l’istruttoria. Il Pretore ha
quindi concluso che l’incapacità lavorativa di AO 1 fino al 15 settembre 2010
era con “alto grado di probabilità” la conseguenza del trauma subito il 1° ottobre
2008.
F. Con appello 31
ottobre 2014 la AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere integralmente la petizione, con protesta di spese processuali e
ripetibili di prima e seconda sede. Con risposta 3 dicembre 2014 AO 1 chiede la
reiezione integrale del gravame, con protesta di spese processuali e ripetibili
di appello. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) che trova
applicazione in entrambe le sedi, poiché la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni (art. 311 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata, notificata il 26
settembre 2014, è stata ricevuta il 2 ottobre 2014. L’appello del 31 ottobre
successivo è pertanto tempestivo, così come lo è la risposta del 3 dicembre
2014, inoltrata nel termine impartito da questa Camera il 10 novembre 2014.
Considerandi
2.
Il Pretore ha ritenuto che l’esistenza
del nesso causale fra l’infortunio del 1° ottobre 2008 e l’affezione al menisco
di AO 1 dovesse essere valutata sulla scorta di un esame limitato alla
“verosimiglianza preponderante”. Egli ha considerato che la conclusione del
perito giudiziario, secondo cui con un alto grado di probabilità vi era un
nesso causale tra il trauma subito al ginocchio destro e la lesione del menisco
mediale, fosse pure confermata dalle deposizioni testimoniali dei diversi
medici che avevano avuto in cura l’attore dopo l’infortunio nonché da altri
indizi convergenti emersi nel corso dell’istruttoria. Il primo giudice ha ritenuto
che il rapporto del medico di fiducia della AP 1 del 23 dicembre 2009, da solo,
non fosse in grado di far apparire inconferenti e inattendibili le conclusioni
del perito giudiziario. Atteso che l’incapacità lavorativa fino al 15 settembre
2010.
era “con alto grado di probabilità” la conseguenza del trauma subito il 1°
ottobre 2008, egli ha condannato la AP 1 al pagamento dell’importo di fr.
37'900.- oltre interessi al 5% dal 16 settembre 2010.
3.
L’appellante non contesta
la conclusione del Pretore di limitare la valutazione dell’esistenza o meno di
un nesso causale fra l’infortunio del 1° ottobre 2008 e l’affezione al menisco
del ginocchio destro di AO 1 ad un esame di verosimiglianza preponderante.
L’assicurazione ritiene che l’attore non avrebbe provato con la verosimiglianza
preponderante richiesta il nesso di causalità tra l’evento menzionato e
l’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2010 al 15 settembre 2010.
4.
La AP 1 ritiene la perizia
giudiziaria contraddittoria: essa sarebbe basata essenzialmente su dati
anamnestici e non terrebbe conto delle conclusioni dei referti medici del dr.
med. __________ E__________ e del dr. med. __________ Ca__________. Proprio
attraverso l’audizione testimoniale dei medici citati, l’assicurazione avrebbe
fornito elementi sufficienti a far dubitare dell’esistenza di un nesso causale
tra l’evento del 1° ottobre 2008 e la lesione del menisco del ginocchio destro,
che ha comportato il secondo intervento chirurgico con conseguente inabilità
lavorativa dal 1° gennaio 2010 al 15 settembre 2010.
4.1
La perizia giudiziaria
soggiace al libero apprezzamento del giudice, come ogni altro mezzo di prova.
Criteri d’esame della perizia sono la sua completezza, la sua comprensibilità e
il suo potere di convincimento. Il giudice deve esaminare se la perizia
risponde a tutte le domande poste, si fonda sulla corretta base fattuale e
motiva sufficientemente la conclusione. In altri termini il giudice deve essere
in grado di comprendere le conclusioni del perito sì da giudicare se le stesse
siano coerenti. Qualsiasi contraddizione fra le basi della perizia e le sue
conclusioni può far sorgere dubbi sulla coerenza e la forza di convincimento
della perizia. Nella misura in cui le conclusioni peritali non appaiono
manifestamente contraddittorie oppure fondate su accertamenti di fatto erronei,
il giudice è tenuto ad attenersi all’opinione del perito; vi si può distanziare
soltanto in presenza di fondati motivi (TF 31 maggio 2012,5A_647/2011, consid.
4.4.6
e riferimenti a DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 e DTF 132 II 257 consid.
4.4
; II CCA 5 febbraio 2014 inc. 12.2012.108 e i riferimenti contenuti).
4.2
Nel caso concreto l’appellante critica
la perizia 13 febbraio 2014 (act. XIII) e il relativo complemento 7 maggio 2014
(act. XIV) del dr. med. C__________ C__________, specialista FMH Chirurgia, Traumatologia
e Ortopedia, limitandosi a proporre censure generiche, sostenendo che i referti
peritali sarebbero contraddittori senza tuttavia indicare puntualmente gli
elementi da cui dedurre una tale conclusione. La convenuta si limita a
ripercorrere i ragionamenti di una sua personale istruttoria, rielaborando in
modo soggettivo i dati emersi dalla perizia e dalle deposizioni testimoniali,
nel tentativo di sostenere la sua tesi e scalfire quella del Pretore, senza
riuscirci. L’appellante, con riferimento alla risposta A del complemento
peritale, ritiene che il perito abbia risposto alle domande basandosi
unicamente su dati anamnestici, traendo da questi generiche deduzioni circa
l’esistenza del nesso causale. A torto. La domanda di delucidazione A, proposta
dalla convenuta, chiedeva al perito di confrontarsi maggiormente e più nel
dettaglio con uno specifico atto istruttorio, nel concreto la documentazione
del dr. med. __________ E__________. Nel complemento peritale il dr. med. C__________
C__________ ha quindi spiegato che dal rapporto allestito dal dr. med. __________
E__________ il 24 ottobre 2008 risultava che AO 1 soffriva di dolori al
ginocchio destro, specificando che “clinicamente è solo documentato che il
paziente aveva una flessione di 100° (la quale non è normale, in genere la
flessione è sui 145°)…” e che “non viene però descritto se vi è un
versamento, né se vi è un’instabilità, né se vi sono dei segni meniscali.
Inoltre non sono state eseguite delle radiografie o imaging particolari che
documentassero qualcosa”. Egli, in base al fatto che secondo i dati
anamnestici il paziente dopo la caduta del 1° ottobre 2008 “presentava di
nuovo dolori al ginocchio destro con correlato clinico (diminuzione della
flessione)”, ha poi concluso che con un altro grado di probabilità “in
quell’occasione il paziente si è procurato la lesione meniscale, anche perché
non vi sono altri momenti in cui egli si sarebbe potuto procurare questa
lesione” (complemento perizia 7 maggio 2014, pag. 1). La sola risposta alla
domanda di delucidazione A, seppure stringata, non basta per inficiare
l’attendibilità del referto peritale, basato, oltre che sui dati anamnestici,
sullo stato clinico e su tutta la documentazione medica dal 2005 al 2010 messa
a disposizione e prodotta agli atti, comprendente lettere, rapporti medici e
cartelle cliniche dei medici di fiducia dell’attore e dei medici che lo hanno
avuto in cura a seguito dell’infortunio del 1° ottobre 2008 (perizia, pag. 2 -
13). Il perito giudiziario, dopo avere preso visione e riassunto tutta la
documentazione medica agli atti, ha chiaramente concluso che “in base alla documentazione
a nostra disposizione, quindi i dati anamnestici del paziente, i referti medici
e lo stato clinico… con un alto grado di probabilità l’incapacità lavorativa
fino al 16.09.2010 è la conseguenza del trauma subito l’01.10.2008”
(perizia 13 febbraio 2014, ad 6 pag. 21). Con particolare riferimento al
quesito peritale no. 2, oggetto del complemento, il perito ha affermato che “in
base alla documentazione a nostra disposizione considerando l’entità del trauma
ed i disturbi lamentati prima dell’incidente al ginocchio destro con un alto
grado di probabilità il trauma [del 1° ottobre 2008, N.d.R.] ha portato
ad una “nuova” lesione del menisco” (perizia 13 febbraio 2014, ad 2 pag.
18). Nonostante il paziente prima del 1° ottobre 2008 “con una certa probabilità
…aveva già dei danni cartilaginei di lieve entità”, il perito ha escluso
che AO 1 soffrisse di una vera e propria artrosi del ginocchio destro e che
questa potesse essere la causa dell’inabilità lavorativa (perizia, pag. 16, 18
e segg. ad 3). Nemmeno il rimprovero di avere dedotto dal fatto che dopo il 1° ottobre
2008.
non vi sarebbero stati altri momenti in cui l’attore si sarebbe potuto
procurare la lesione al menisco del ginocchio destro è sufficiente per ritenere
inconcludente o contraddittoria la perizia, tanto più che dagli atti di causa
non risultano elementi a sostegno di questa eventualità. Va rilevato che, nonostante
l’assenza di prove scientifiche (radiografie o risonanze magnetiche) attestanti
la situazione del ginocchio destro prima dell’evento del 1° ottobre 2008 e
subito dopo, le conclusioni del perito non appaiono inconferenti o
inattendibili, atteso che le stesse sono confermate da ulteriori e convergenti
elementi scaturiti dall’istruttoria (vedi consid. 6). Contrariamente a quanto
sostenuto dall’appellante il referto peritale non può dunque essere ritenuto
illogico, inconcludente o in contraddizione con determinati elementi di fatto e
lo stesso può essere considerato per il giudizio.
5.
Nel seguito del suo appello
la convenuta censura le deduzioni operate dal Pretore in base alla perizia e
agli atti di causa, secondo cui l’attore aveva saputo dimostrare, con il grado
richiesto della verosimiglianza preponderante, che tra l’evento del 1° ottobre
2008.
e l’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2010 al 15 settembre 2010 vi era
un nesso di causalità naturale.
5.1
Il Pretore ha già illustrato
esaurientemente dottrina e giurisprudenza in merito al presupposto del nesso
causale. In questa sede è sufficiente aggiungere che per costante giurisprudenza
sono cause naturali di un determinato danno tutte quelle circostanze senza le
quali l’evento non si sarebbe prodotto, rispettivamente non si sarebbe prodotto
nei tempi e nei modi in cui si è effettivamente verificato. Non è necessario
che l’infortunio sia l’unica causa, o la causa diretta dei disturbi di salute:
può anche essere solo una concausa, a condizione che i disturbi di salute non
siano concepibili senza tale concausa (DTF 119 V 335 consid. 1 e riferimenti).
5.2
Secondo l’appellante né il perito
giudiziario né i medici che hanno avuto in cura l’attore (dr. med. __________ E__________,
dr. med. __________ C__________ e dr. med. __________ B__________) avrebbero
dichiarato che l’inabilità lavorativa dal 1° gennaio 2010 al 15 settembre 2010
sarebbe la conseguenza dell’infortunio del 1° ottobre 2008. La convenuta si
limita a proporre un’interpretazione soggettiva delle risultanze istruttorie a
sostegno della propria tesi, omettendo di confrontarsi compiutamente con
l’esauriente valutazione operata dal Pretore, il quale ha fondato la sua
conclusione sul fatto che sia il perito giudiziario, sia le deposizioni
testimoniali dei medici che hanno avuto in cura l’attore hanno in sostanza escluso
alterazioni degenerative preesistenti al ginocchio destro, tesi sostenuta dalla
AP 1. L’appello su questo punto risulta così irricevibile, non adempiendo ai
presupposti di motivazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Sia come sia, la
conclusione del Pretore resiste comunque alla critica per i motivi che verranno
esposti in seguito.
5.3
Il perito giudiziario, dopo avere
consultato tutti gli atti di causa comprendenti, tra l’altro i referti medici,
ha concluso che “con un alto grado di probabilità l’incapacità lavorativa
fino al 16 settembre 2010 è la conseguenza del trauma subito il 1° ottobre 2008”
(perizia, ad 6 pag. 21). Egli ha in particolare escluso che prima
dell’incidente menzionato AO 1 soffrisse “di una vera e propria artrosi del
ginocchio destro”, rilevando a questo proposito che la gonalgia cronica diagnosticata
dal dr. med. __________ Ch__________ era semplicemente indicativa di dolori al
ginocchio e basata unicamente su informazioni anamnestiche, non essendo stati
eseguiti esami diagnostici (perizia, ad 1 pag. 16, ad 3 pag. 19). Tale
circostanza è peraltro confermata dal dr. med. __________ Ch__________ (verbale
audizione 15 aprile 2013, pag. 2). Il primo riscontro di esame strumentale agli
atti è costituito dalla risonanza magnetica eseguita su indicazione del dr.
med. __________ C__________ il 18 maggio 2009, dalla quale sono emersi la
rottura complessa del corpo e corno posteriore del menisco mediale e “segni
di modesta gonartrosi con alterazioni al margine del plateau tibiale mediale”
(doc. rich. II°, referto del 18 maggio 2009). Anche nella seguente artroscopia
eseguita il 26 giugno 2009 dal dr. med. __________ C__________ non è stata
riscontrata l’esistenza di una “incipiente gonartrosi” (verbale audizione 18
giugno 2012, pag. 3). Pure il dr. med. __________ B__________, che ha eseguito
la successiva artroscopia il 23 giugno 2010 a seguito del persistere dei dolori
al ginocchio destro, ha rilevato che la lesione del menisco era da porre in
relazione all’infortunio del 1° ottobre 2008 subito da AO 1 e, pur costatando “minimale
degenerative Veränderungen” (rogatoria teste dr. med. __________ B__________,
ad 7 e ad 12), che non era stata favorita dall’aspetto degenerativo. Egli, rispondendo alla precisa domanda formulata dalla AP 1, ha
spiegato che “aufgrund der fehlenden degenerativen Veränderung der Gelenksoberfläche
auf dem inneren Teil des Kniegelenkes und aufgrund der lokalisierten Läsion des
Meniskus ist sehr wahrscheinlich eine unfallbedingte Pathologie und nicht eine
reine degenerative Pathologie im Vordergrund, dies kann aber eine zusätzliche
Rolle im Verlauf gespielt haben” (rogatoria teste dr. med. __________ B__________,
ad 19). In analogia ai principi validi in ambito di assicurazione contro gli
infortuni (vedi art. 9 cpv. 2 dell’Ordinanza sull’assicurazione contro gli
infortuni) egli giunge pertanto alla conclusione che la causa principale della lesione
da lui riscontrata al menisco destro nel 2010 è con alta probabilità l’evento
del 1° ottobre 2008. Il dr. med. __________ B__________ ha inoltre rilevato la
possibilità che la lesione al menisco da lui riscontrata nel 2010 non fosse
presente in maniera accentuata nel 2009, quando AO 1 è stato sottoposto al
primo intervento di artroscopia eseguito dal dr. med. __________ C__________,
rispettivamente che tale lesione non fosse stata vista in quell’occasione (rogatoria
dr. med. __________ B__________ ad 8, vedi anche doc. rich. IV° scritto del 25
gennaio 2011 del dr. med. __________ B__________). Appare pertanto poco
verosimile che la lesione del menisco al ginocchio destro riscontrata nel 2010
che ha necessitato di un secondo intervento chirurgico sia da ricondurre a una
situazione degenerativa.
In queste circostanze sulla base
delle convergenti risultanze istruttorie, la decisione del Pretore che ha
ritenuto provata con il grado di verosimiglianza preponderante l’esistenza di
un nesso causale tra la caduta del 1° ottobre 2008 e entrambe le patologie al
menisco accusate dall’attore, che hanno portato ad una inabilità lavorativa
fino al 16 settembre 2010, resiste alle critiche e può essere confermata.
5.4
L’appellante rimprovera infine al
Pretore di avere considerato i rapporti del medico di fiducia della AP 1
contraddittori. Il primo giudice ha ritenuto che il referto del 23 dicembre
2009.
del dr. med. __________ Ca__________, sul quale l’appellante aveva fondato
la propria tesi, non era sufficiente, da solo, per fare apparire come
inconferenti e inattendibili le conclusioni del perito giudiziario, atteso come
queste ultime fossero altresì confermate da ulteriori convergenti elementi
indiziari. Il Pretore ha in particolare rilevato come le alterazioni meniscali
con valenza degenerativa di cui parla il medico di fiducia nel suo referto di
aprile 2010 non erano confermate dagli accertamenti artroscopici eseguiti dal
dr. med. __________ C__________ e dal dr. med. __________ B__________, se non
in maniera lieve e che lo stesso medico di fiducia nel referto precedente del
dicembre 2009 aveva riconosciuto che la risonanza magnetica del 18 maggio 2009
aveva mostrato alterazioni degenerative di modesta entità. Il Pretore ha quindi
ritenuto che difficilmente e con poca verosimiglianza si poteva attribuire la
problematica relativa alla lesione del menisco del ginocchio destro quale
conseguenza di un’evoluzione degenerativa, come invece sostenuto in prima sede
dall’appellante sulla base dei rapporti del suo medico di fiducia. In questa
sede la AP 1 si limita a contrapporre considerazioni generiche a sostegno del
proprio punto di vista, senza confrontarsi compiutamente con la esauriente e
minuziosa motivazione del Pretore, rendendo la censura inammissibile per
carente motivazione (art. 311 CPC).
6.
Essendo stata provata con
il grado di verosimiglianza preponderante l’esistenza di un nesso causale tra
l’infortunio del 1° ottobre 2008 e l’incapacità lavorativa dell’attore fino al
15.
settembre 2010, la decisione con cui il Pretore ha accolto la petizione può
senz’altro essere confermata. Ciò comporta la reiezione dell’appello, nella
misura in cui è ricevibile. Le spese processuali e le ripetibili della
procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
37'900.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 31 ottobre 2014
della AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di conseguenza
la sentenza 26 settembre 2014 della Pretura di Locarno-Città è confermata.
2. Gli oneri processuali di
fr. 2'000.-, già anticipati, sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla
controparte fr. 2'300.- per ripetibili d’appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è
superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).