12.2014.189
Società a garanzia limitata - lacune nell'organizzazione (assenza di persone abilitate a rappresentarla) - scioglimento - appello - ripristino della situazione legale
12 febbraio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.189
Lugano
12 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
quale giudice unico ai sensi
dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2014.3987
della Pretura di Lugano, sezione 3, promossa con istanza 16 settembre 2014 da
AO
1
contro
AP
1
rappr.
dall’avv.
chiedente l’adozione
delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di persone
abilitate a rappresentarla in Svizzera, domanda su cui la convenuta non si è
espressa,
nell’ambito della quale
il Pretore, con sentenza 22 ottobre 2014, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento,
appellante la convenuta
con atto di appello 31 ottobre 2014 con cui chiede la riforma del giudizio
impugnato nel senso di annullare lo scioglimento della società,
visto il complemento
all’appello 3 novembre 2014,
vista la comunicazione 6
febbraio 2015 dell’Ufficio del registro di commercio,
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 16
settembre 2014 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto AP 1 Paradiso,
dinnanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, chiedendo che nei confronti
della società, priva di persone legittimate a rappresentarla in Svizzera
secondo quanto prevede l’art. 814 cpv. 3 CO e invano diffidata (sia per raccomandata
che tramite pubblicazione sul FUSC: v. doc. B e C dell’inc. SO.2014.3987) al
ripristino della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art.
154 cpv. 3 ORC, 819 e 941a cpv. 1 CO);
che con ordinanza 22
settembre 2014 il Pretore ha assegnato alla convenuta un ultimo termine di 20
giorni per ripristinare la situazione legale, pena lo scioglimento della
società e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che con sentenza 22
ottobre 2014 il Pretore, preso atto dell’inazione della società, ha accolto
l’istanza dell’URC e di conseguenza pronunciato lo scioglimento della AP 1 di Paradiso
e ordinato la messa in liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento;
che con appello 31
ottobre 2014 AP 1 postula la riforma del giudizio pretorile nel senso di
annullare le scioglimento della società e di porre le spese del primo giudizio
a carico dell’istante, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
che in questa sede la
società ha illustrato gli sforzi intrapresi per ripristinare lo stato di
legalità producendo in particolare il contratto di cessione di quote sociali da
T__________ a R__________ e G__________ (v. allegato al doc. B), nonché il verbale
dell’assemblea generale straordinaria del 24 settembre 2014 con approvazione
della predetta cessione, dimissioni da gerente di T__________ e nomina di R__________
quale nuova gerente (v. allegato al doc. B);
che con complemento
all’appello 3 novembre 2014 la società ha prodotto il permesso di dimora nel
frattempo ricevuto da R__________ (v. doc. H);
che la società qui
appellante ha trasmesso all’URC in data 22 dicembre 2014 la documentazione inerente
la cessione delle quote sociali e la nomina della nuova gerente;
che l’__________ ha
comunicato in data 6 febbraio 2015 di ritenere la documentazione prodotta
sufficiente al ripristino della situazione legale;
che all’appello in esame,
inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile
avviata dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo codice di diritto
processuale svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova
procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);
che in considerazione del
fatto che la causa non pone questioni di principio la medesima può essere
decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione
dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;
che nel caso di specie la
decisione del Pretore di pronunciare lo scioglimento della convenuta e di
ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento è
ineccepibile: l’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che la società non
aveva reagito né alle richieste dell’AO 1 di ripristinare la situazione legale
formulate in due diversi momenti, con la raccomandata dell’11 novembre 2013
prima e con la pubblicazione sul FUSC del 23 luglio 2014 poi, né tanto meno
alla diffida pretorile 22 settembre 2014 con cui le era stato assegnato un
ultimo termine (con tra l’altro l’esplicita comminatoria di scioglimento) per
agire in tal senso;
che resta da esaminare se
la convenuta abbia nondimeno provveduto a ripristinare la situazione di
legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, ciò che
in base alla dottrina e alla giurisprudenza sarebbe idoneo a evitare lo scioglimento
della società che presentava lacune nell’organizzazione (Lorandi, Konkursverfahren über
Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP
11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369 consid. 11.4.3; da ultimo II CCA 29 gennaio 2015, inc. n.
12.2014.221);
che effettivamente, se da
un alto la nomina di una nuova gerente con diritto di firma individuale è
avvenuta prima della pronunzia pretorile, ossia in data 24 settembre 2014 (v.
doc. B), d’altro lato il rilascio del permesso di dimora in Svizzera alla nuova
gerente è avvenuto solo in data 28 ottobre 2014 (v. doc. H), pertanto dopo il
citato giudizio, di modo che quel fatto deve essere tenuto in considerazione
senza restrizioni in questa sede;
che tutta la
documentazione comprovante il ripristino della situazione legale è stata nel
frattempo trasmessa all’__________ il quale ha comunicato a questo giudice di
ritenerla sufficiente;
che alla luce di quanto precede l’istanza 16 settembre 2014 risulta nei fatti
superata;
che, in definitiva, la
decisione di prima sede va riformata nel senso che l’istanza dell’__________ va
respinta, con conseguente annullamento dell’ordine di messa in liquidazione;
che le spese processuali
e la ripetibili di entrambe le sedi vanno calcolate sulla base di un valore
litigioso di fr. 20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (v. doc. A
dell’inc. SO.2014.3987; sentenze
del Tribunale federale 22 giugno 2010, inc. n.4A_106/2010, consid. 6; 8 luglio
2010, inc. n.4A_278/2010, consid. 6; 19 agosto 2010, inc. n.4A_315/2010,
consid. 2; II CCA 29 gennaio 2015, inc. n. 12.2014.221), e dovrebbero di
principio seguire la soccombenza (art. 106 CPC);
che, nondimeno, per
diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere
caricate spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388);
che la presente procedura,
come già quella dinnanzi al Pretore, avrebbero potuto essere evitate se
l’appellante avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché
rimanere passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto, di modo che si
giustifica, in applicazione dell’art. 108 CPC, di porre a suo carico le spese
processuali da essa inutilmente causate e di non riconoscerle ripetibili per
entrambi i gradi di giudizio (cfr. per analogia sentenze del Tribunale federale
Fatti
22 novembre 2012, inc. n.4A_411/2012, consid. 3; 1° marzo 2013, inc. n.
4A_560/2012, consid. 4; II CCA 24 giugno 2013, inc. n. 12.2013.57; 28 giugno
2013, inc. n. 12.2013.62; 19 dicembre 2014, inc. n. 12.2014.197; 29 gennaio
Considerandi
2015, inc. n. 12.2014.221);
che in definitiva
l’appello può essere accolto solo parzialmente, nel senso dei considerandi che
precedono.
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108 CPC nonché la LTG
decide: I. L’appello 31 ottobre 2014 di AP 1, __________ è parzialmente accolto
nel senso dei considerandi.
§ Di conseguenza la sentenza 22 ottobre 2014 del Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 3, invariati i dispositivi n. 2 e 3, è così riformata:
1. L’istanza 16 settembre 2014 dell’AO 1
è respinta.
II. Le spese processuali di
appello di fr. 300.-, già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
giudice delegato
Antonio
Fiscalini
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).