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Decisione

12.2014.190

Contratto di pegno - esistenza del debito garantito - onere di allegazione -errore - dolo

14 dicembre 2015Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti rilevanti sul tema, spiegando che “in data 6 aprile 2000, alle ore

16.00 circa, il AO 1 ricevette una telefonata da C__________ __________, che

gli indicava che dir. [B__________] __________ aveva espresso la volontà

della banca di ottenere ulteriori garanzie in relazione al conto “R__________”

al fine di permettere l’operatività futura su quest’ultimo. Siccome il mercato

in quel momento risultava particolarmente volatile, la banca sollecitava

maggiori coperture. In questo senso era necessario che l’attore sottoscrivesse

un atto di pegno a favore di “R__________”. Il dott. [C__________] __________

ebbe a garantirgli che non vi erano problemi particolari e che si trattava

appunto unicamente di evitare che potessero nascere in futuro problemi di copertura,

che avrebbero potuto ostacolare l’operatività. Tranquillizzato dalle spiegazioni

di [C__________] __________, il AO 1 indicò la propria disponibilità di

massima. Gli fu riferito che di lì a poco sarebbe giunto un funzionario della

banca per raccogliere la sua sottoscrizione sul citato documento” (p. 7

seg.), che “sempre il 6 aprile 2000, il AO 1 ricevette la visita a Milano,

intorno alle 17.00 / 17.30, del condirettore [St__________] __________,

che gli ripeté la suddetta richiesta del direttore [B__________] __________.

Il condirettore [St__________] __________ presentò al cliente un

formulario in bianco per la firma. Il AO 1 chiese spiegazioni. [St__________]

__________ affermò che, giungendo direttamente da Roma, non aveva avuto il

tempo di compilarlo e che lo avrebbe fatto di lì a poco. Così richiesto, [St__________]

__________ gli assicurò che la richiesta di garanzie non era destinata ad

ottenere fondi per coprire perdite già verificatesi (ossia crediti della banca

nei confronti di C__________ __________) e che si trattava di una prassi usuale,

non dettata da eventi particolari. “Ma è successo qualcosa?” gli chiese il cliente,

egli rispose di no, che era tutto in regola. Ottenute sufficienti assicurazioni

sia dal dott. C__________ __________ che da [St__________] __________, il

AO 1 firmò il documento” (p. 8) e che il 10 aprile 2000 la banca, stante

l’esistenza di un sovraindebitamento, aveva provveduto a chiedere a C__________

__________ di rientrare entro il 20 aprile 2000 e il successivo 27 aprile 2000

gli aveva comunicato che avrebbe provveduto a realizzare il pegno, come poi

fatto in data 5 maggio 2000 (p. 11).

Nell’ambito della denuncia

penale da lui promossa, insieme ad altri, nei confronti di alcuni organi e

funzionari della convenuta (doc. N), l’attore ha in seguito osservato che St__________

__________, ribadendo in sostanza quanto riferito in precedenza da B__________ __________

(p. 7 e 9), gli aveva spiegato che la messa a disposizione di ulteriori

garanzie doveva avvenire “a margine di operazioni future o da chiudere”

(p. 6).

Nella risposta di causa la

convenuta ha preso atto che l’attore si era detto disposto a fornire la

garanzia sulla base delle considerazioni espostegli telefonicamente da C__________

__________ (p. 8 segg.) ed ha contestato “che il contenuto del colloquio che

avvenne tra St__________ __________ e l’attore fu quello ripreso in petizione”

(p. 16) rispettivamente “che St__________ __________ tranquillizzò in

qualche modo l’attore” (p. 17).

9.2 Le risultanze istruttorie in

merito al contenuto del colloquio avvenuto il pomeriggio del 6 aprile 2000 tra

l’attore e St__________ __________ sono sostanzialmente le seguenti.

Il teste M__________ __________,

presente al colloquio, ha dichiarato che “verso le 17.30 / 18.00 arrivò

infine il dott. [St__________] __________. Il dott. [St__________]

__________ ci presentò 2 moduli in bianco, 1 a me ed 1 a AO 1 dicendoci che si trattava

di una garanzia. Chiedemmo maggiori spiegazioni ossia se lui sapeva qualcosa

che C__________ __________ non sapeva o non ci aveva detto. Rogna ci rispose

che da quanto egli ne sapeva si trattava di una garanzia pura e semplice per

far sì che C__________ __________ potesse continuare la sua attività, tenuto

conto delle oscillazioni azionarie / bancarie e non vi era nulla di strano … Non

vi furono altre domande specifiche al dott. [St__________] __________ … Mi

viene chiesto se io ho corso il rischio di dover un giorno onorare la mia

garanzia. Rispondo che chi si fa garante sa di incorrere un simile rischio tuttavia

il dott. [St__________] __________ mi disse che non c’era alcun pericolo…

Ripeto che il giorno 6.4.2000 nessuno parlò di tracollo di borsa o di una

situazione eccezionale … Rispondo ancora che né C__________ __________ né il

funzionario di banca [St__________] __________ mi dissero che la banca

aveva dei crediti e che era solo una questione temporanea per delle oscillazioni,

come detto sopra” (p. 3 segg.).

Con lettera 15 gennaio 2001 del

suo legale (doc. Q), l’attore ha rammentato alla controparte che “i miei

patrocinati mi hanno confermato che il vostro direttore sig. St__________ __________,

la sera del 06.04.2000, rientrando da un suo viaggio a Roma, si è fermato a

Milano e si è personalmente recato presso il domicilio di alcuni clienti e

presso la sede professionale di altri, munito degli atti di pegno generale

della vostra banca, per raccogliere le varie firme, argomentando che il vostro

Istituto chiedeva di essere maggiormente garantito per l’operatività futura del

conto “R__________”. Fidandosi di quanto asserito dal vostro direttore e

ritenendo che il fatto che egli stesso si fosse presentato in Italia, presso di

loro, dopo le 19.00, munito della necessaria modulistica bancaria,

sottolineasse una certa urgenza, i miei clienti hanno apposto le loro firme sui

vari documenti” (p. 4).

Nel rapporto interno (doc. 1)

relativo alla visita del 6 aprile 2000 allestito da St__________ __________, si

legge: “il titolare ci riceve assieme al titolare del conto “__________”

informato del nostro arrivo dal titolare del conto “R__________”. Viene

illustrata, come per altro preannunciato dal titolare del conto “R__________”

la grave situazione di quest’ultimo conto. Dopo aver confermati i necessari

dettagli in maniera assolutamente spontanea il titolare decide la messa a pegno

della sua posizione a favore del conto “R__________”…”.

Il teste St__________ __________

ha riferito che “per quanto riguarda questo incontro con AO 1 e [M__________]

__________, ricordo che si parlò in generale della situazione dei mercati e

sulla situazione di C__________ __________. Io non conoscevo precisamente la

posizione del conto “R__________”, essendo appunto stato a Roma dal giorno precedente.

Si parlò tuttavia della tipologia degli strumenti e delle posizioni in essere

su questo conto “R__________”, ossia del tipo di operatività assai aggressiva

messa in atto da C__________ __________, caratterizzata da PUT, derivati,

opzioni, ecc. Mi viene chiesto se io spiegai i motivi della necessità di simili

atti di pegno rispettivamente se mi fu chiesto dai 2 se vi era qualcosa di particolare

che essi non conoscevano. Rispondo nel senso che direi di no; entrambi mi

sembravano già in chiaro sulla faccenda … Mi viene chiesto ancora se i 2 mi

chiesero se vi era sotto qualcosa di strano. Rispondo si no … Mi viene chiesto

se mi fecero domande circa il rischio immediato o futuro di essere chiamati ad

onorare la garanzia. Rispondo di no ed aggiungo nuovamente che io ero convinto

che erano in chiaro su quello che stavano firmando … Mi viene chiesto cosa io

spiegai a AO 1 e [M__________] __________. Rispondo che spiegai loro che

stavano firmando un atto di pegno e meglio l’atto di pegno che avevo con me.

Entrambi sapevano che l’atto di pegno era per il conto “R__________”; tuttavia

mi sembra che lo firmarono in bianco; non ne sono sicuro. Essendo io convinto

che erano dunque a conoscenza ed in chiaro di cosa stavano firmando io non

spiegai dunque altro. Mi viene chiesto cosa significa che i 2 “erano in

chiaro”. Rispondo che erano in chiaro sul fatto che il conto “R__________” era

in difficoltà e che loro 2 gli stavano dando una mano. Mi ricordo che alla fine

di questo incontro AO 1 commentò dicendo che C__________ __________ era così

bravo, non tanto nei suoi personali investimenti, quanto piuttosto negli

investimenti che aveva fatto in favore degli altri, famigliari compresi … Mi

viene chiesto se io quando feci firmare gli atti di pegno ipotizzavo che da lì

a pochissimo tempo avrebbero potuto essere escussi. Rispondo che ci poteva

stare, ossia poteva essere. Infatti ciò è stato funzionale all’evoluzione dei

mercati di quel momento ed agli strumenti che vi erano su “R__________”, di

natura assolutamente volatile. Fossero state azioni avremmo potuto provvedere a

liquidarle immediatamente e più facilmente. Per contro simili strumenti di

derivati in una situazione di volatilità di mercato diventano illiquidi ossia

non si riesce a trovare un compratore rispettivamente ad aver un prezzo. Così è

stato in questo caso. Mi viene chiesto se ho spiegato questo rischio ai 2

signori. Rispondo di no, ossia non ho parlato della possibile tempistica di

escussione della loro garanzia. Voglio però aggiungere che l’atto di pegno, una

volta firmato, posso escuterlo anche dopo 2 minuti. Mi viene chiesto se l’ho

detto ai due. Rispondo di no. Quando io raccolsi le firme di AO 1 e [M__________]

__________ sapevo che “R__________” si trovava in difficoltà. Me lo disse alla

mattina [B__________] __________ e ciò è insito nel fatto di dover

ottenere ulteriori garanzie. Ripeto che io dissi a AO 1 e [M__________] __________

che “R__________” era in difficoltà. Non mi ricordo esattamente le parole però

il senso di quanto dissi loro era che per poter continuare ad operare sul conto

“R__________”, rispettivamente per poter mantenere in essere le operazioni sul

conto “R__________” necessitavano ulteriori garanzie … Mi viene ostenso il doc.

1. Questo documento l’ho dettato io … Con riferimento al doc. 1 ed in particolare

laddove sta scritto “grave situazione” di quest’ultimo conto mi viene chiesto

in primo luogo se io sapevo il 6.4.2000 la situazione di “R__________” nel dettaglio.

Mi riferisco a quanto detto sopra: non conoscevo i dettagli ma sapevo che era

in difficoltà. Mi viene chiesto il significato di “dopo aver confermati i

necessari dettagli” (sempre sul doc. 1). Rispondo che non ricordo esattamente

ma ribadisco che l’attore ed il sig. [M__________] __________ erano in

chiaro in merito alla firma degli atti di pegno. Infine mi viene chiesto sempre

con riferimento al doc. 1 cosa vuol dire “in maniera assolutamente spontanea”.

Rispondo che è quanto è successo nell’incontro del 6.4.2000 ossia che non ho dovuto

assolutamente forzarli a firmare l’atto di pegno” (p. 7 segg.).

9.3 Contrariamente a quanto

ritenuto dal Pretore, nel caso di specie non è possibile concludere che la

versione dei fatti corretta sia quella fornita da M__________ __________ (e lo

stesso discorso può essere fatto per quanto riferito da S__________ __________,

che si trovava di fatto nella medesima situazione, visto che a p. 1 si era

definito “irritato con la banca convenuta, alla quale 2 anni fa ho fatto

denuncia penale”, tanto più che l’attore aveva a suo tempo segnalato che

costui aveva momentaneamente ritenuto opportuno procrastinare l’avvio di

un’analoga causa contro la convenuta, cfr. petizione p. 3). A parte il fatto

che la sola importante circostanza da lui riferita secondo cui “il dott. [St__________]

__________ mi disse che non c’era alcun pericolo” era stata riferita in

modo sospetto dopo che egli aveva detto che “non vi furono altre domande

specifiche al dott. [St__________] __________”, è in effetti a torto

che quel teste è stato considerato dal giudice di prime cure “perfettamente

credibile, già alla luce della sua indifferenza economica con riferimento

all’esito di questa causa” (sentenza p. 4), quando invece lo stesso aveva candidamente

ammesso in occasione della sua deposizione testimoniale di essere “anch’io

sottoscrittore della denuncia penale doc. N”, di essere “contrariato nei

confronti della banca convenuta” e di “non essere indifferente avendo io

pure sottoscritto un atto di pegno” (p. 1), tanto più che l’attore aveva a

suo tempo segnalato che pure costui aveva per il momento ritenuto opportuno

procrastinare l’avvio di un’analoga causa contro la convenuta (petizione p. 3),

azione alla quale oltretutto il teste, allorché era stato sentito, aveva

dichiarato di tuttora pensare anche perché i relativi termini non erano ancora

scaduti aggiungendo che avrebbe sempre potuto avviarla (p. 5). Accertata la

scarsa valenza probatoria del teste, non vi è motivo di assumere in questa sede

ex art. 317 cpv. 1 CPC l’email 14 ottobre 2014 allegato all’appello, volto ad

accertare ulteriormente il suo interesse personale nella lite; tanto più che

con quel documento, inviato da S__________ __________ alla convenuta,

quest’ultimo si limitava a prendere atto del fatto che il Pretore aveva accolto

almeno parzialmente le petizioni di C__________ __________ e dell’attore,

auspicando che quell’esito inducesse la convenuta a riavviare le trattative per

una composizione bonale delle vertenze con gli altri tre garanti, senza invero aver

mai preteso di aver agito ufficialmente anche a nome e per conto di quel teste.

Stando così le cose, le

deposizioni dei testi M__________ __________ e S__________ __________ potranno essere

considerate solo nella misura in cui sono risultate sfavorevoli all’attore, a

meno che - beninteso - abbiano trovato conferma in altre risultanze

istruttorie.

Nulla permette invece di far

astrazione dalla versione dei fatti resa da St__________ __________, non

essendovi motivo di dubitare, nonostante la sua dipendenza economica con la

convenuta, della sua attendibilità in assenza di incoerenze o contraddizioni

nel suo resoconto (TF 15 marzo 2005 4P.243/2004 consid. 4.3.3) o di altre

risultanze istruttorie chiaramente di segno contrario (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 34 ad art. 90; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 75 e 76

ad art. 90; II CCA 15 marzo 2005 inc. n. 12.2003.209 pubbl. in NRCP 2005 p.

290, 28 settembre 2007 inc. n. 10.2005.2, 14 aprile 2008 inc. n. 10.2006.8, 12

novembre 2008 inc. n. 12.2007.191, 26 luglio 2011 inc. n. 12.2009.100, 11

ottobre 2011 inc. n. 12.2009.136, 6 novembre 2015 inc. n. 12.2014.16), tanto

più che quella sua versione ha trovato conferma nel resoconto interno di cui al

doc. 1 (TF 5 gennaio 2001 4P.137/2000 consid. 3a).

9.4 In tali circostanze non è

dimostrato che in occasione del colloquio del 6 aprile 2000 l’attore sia stato

rassicurato da St__________ __________ nel senso che la sottoscrizione

dell’atto di pegno fosse una semplice formalità e non comportasse alcun rischio

concreto. Quand’anche, contro ogni evidenza, non si volesse seguire la versione

resa da St__________ __________ secondo cui con l’attore “si parlò in

generale della situazione dei mercati e sulla situazione di C__________ __________”

(p. 7) e gli disse “che “R__________” era in difficoltà e che loro

2 gli stavano dando una mano … Non mi ricordo esattamente le parole però il

senso di quanto dissi loro era che per poter continuare ad operare sul conto “R__________”,

rispettivamente per poter mantenere in essere le operazioni sul conto “R__________”

necessitavano ulteriori garanzie” (p. 9), le particolari circostanze in cui

era avvenuta la sottoscrizione della garanzia asseritamente volta

a “permettere l’operatività futura” sul conto “R__________” (petizione

p. 7), con un’estemporanea quanto improvvisa richiesta telefonica in tal senso

nel tardo pomeriggio da parte di C__________ __________ a M__________ __________

e all’attore al quale era stato allora detto che “il mercato in quel momento

risultava particolarmente volatile” (petizione p. 7) e soprattutto con la

visita preannunciata di lì a un paio d’ore da parte del direttore di una banca svizzera,

fuori sede (in Italia) e al di fuori degli orari di ufficio (alle 18.00), erano

in ogni caso talmente straordinarie da dover indurre qualsiasi persona in buona

fede a concludere che la situazione del conto da garantire, che per altro si

sapeva essere oggetto di operazioni altamente aggressive, fosse urgente (come

ammesso dal legale dell’attore nel doc. Q p. 4) e tutt’altro che tranquilla,

tanto più che S__________ __________, a cui C__________ __________ aveva pure

telefonato quel giorno in circostanze del tutto analoghe per invitarlo a sottoscrivere

a sua volta un atto di pegno, ha riferito che il fratello “era molto agitato”

(p. 2) e di aver poi recepito che la situazione era “critica” (p. 3). Non

si può così ragionevolmente sostenere che a quel momento si pensava solo di

ricostituire i margini di anticipabilità di determinate operazioni, senza alcun

rischio immediato.

Ma neppure si può rimproverare a

St__________ __________ di non aver reso attento l’attore della situazione. A

parte il fatto che in concreto, dovendosi tutelare il segreto bancario del

debitore, nemmeno vi era un particolare obbligo di informazione sulla

situazione finanziaria di quest’ultimo (cfr. Lombardini,

op. cit., p. 893 n. 48, secondo cui un obbligo di informazione è dato solo se

il terzo proprietario del pegno interviene su richiesta della banca e non del

debitore, ciò che non è qui il caso) e che il fatto che l’attore fosse cliente

della convenuta dal 25 aprile 1996 (doc. B) ossia da relativamente poco tempo

non era a sua volta tale da modificare questa circostanza (SJ 1999 I 205

consid. 3b, 2002 I 274 consid. 4a; TF 2 maggio 2005 4C.459/2004 consid. 2.1),

si osserva in effetti che dalla già menzionata testimonianza di St__________ __________

si evince che una tale informativa vi è invece stata e che in ogni caso le

circostanze appena ricordate - a cui va pure aggiunto il fatto che St__________

__________ sapeva che C__________ __________ aveva in precedenza già discusso

telefonicamente con l’attore (cfr. teste M__________ __________ p. 3: “chiedemmo

maggiori spiegazioni ossia se lui sapeva qualcosa che C__________ __________ non

sapeva o non ci aveva detto”) - lasciavano di per sé intendere in modo del tutto

univoco che il conto “R__________” si trovava in una situazione di urgente e riconoscibile

difficoltà sicché un’ulteriore informazione risultava persino superflua.

La convenuta non ha pertanto

agito in modo doloso, né con un comportamento attivo né con un comportamento passivo

(Schwenzer, Basler Kommentar, 3ª

ed., n. 3 ad art. 28 CO).

9.5 È per altro a torto che

l’attore ritiene di essere allora incorso in un errore (Schwenzer, op. cit., n. 13 ad art. 28 CO), nel senso che la

sottoscrizione dell’atto di pegno non era avvenuta, come a lui prospettato, per

permettere la futura operatività sul conto “R__________” (petizione p. 7) rispettivamente

doveva avvenire “a margine di operazioni future o da chiudere” (doc. N

p. 6, 7 e 9; cfr. pure la testimonianza di S__________ __________ p. 4, secondo

cui l’attore, da lui sentito per telefono dopo aver firmato l’atto di pegno, “mi

disse che C__________ __________ gli aveva detto che serviva per chiudere il

portafoglio ossia per fare da ponte (tenere aperta l’operazione il tempo

necessario per chiuderla al meglio)”) ma piuttosto per coprire il “buco”

creato dalla precedente operatività così che la garanzia veniva di fatto a

costituire un bonifico a favore della banca che se lo sarebbe incamerato

(replica p. 7).

La perizia giudiziaria

allestita nell’ambito dell’inc. n. OA.2002.690 rich., pur con gli evidenti

limiti in essa evidenziati (in mancanza di migliori dati, il perito si è in

effetti dovuto fondare, per stabilire i determinanti valori dei PUT e CALL sul

principio dell’ultimo prezzo pagato, ritenuto oggi “opinabile” p. 72, anche

perché era evidente che non rappresentava il prezzo “reale”, p. 30), ha in

effetti permesso di accertare - oltre al fatto che gli estratti della convenuta

non erano sempre aggiornati (perizia p. 21, 22, 70 e 72, delucidazione peritale

p. 17) a seguito di problemi con il nuovo software implementato (perizia

p. 21, 22, 72), della movimentazione molto esigua se non nulla delle opzioni in

portafoglio tali da non consentire la corretta determinazione del loro valore

se non con una valutazione manuale (perizia p. 21, 22, 29, 72) e

dell’importante volatilità che si poteva presentare anche nel corso della

giornata (perizia p. 29) - che la situazione del conto “R__________” è

precipitata in pochi giorni tra il 29 marzo ed il 7 aprile 2000 (il teste __________,

sentito nell’inc. n. OA.2002.690 rich., ha al proposito riferito a p. 11 che “quanto

avvenne quei giorni di marzo / aprile fu un movimento di mercato eccezionale,

ossia vi fu un calo molto repentino del valore delle azioni. Ciò si è

ripercosso naturalmente su [C__________] __________ che operava in opzioni

su azioni”), con un patrimonio netto passato da un attivo di € 2'921'833.-

ad un passivo di € 1'866'931.- (p. 41 seg.). Dalla stessa, con tutte le

“riserve” di cui si è detto (definite proprio così, p. 68), è in particolare

risultato che mercoledì 5 aprile 2000 (perizia p. 42 e 68), il giorno

precedente la sottoscrizione dell’atto di pegno qui in discussione, il conto

presentava per la prima volta un’esposizione passiva, di € 1’251'827.-,

derivante da averi di € 4'858'537.- (conti correnti € 19'650.-, azioni €

3'240'557.- e opzioni CALL € 1'598'330.-) e impegni di € 6'110'364.- (conti

correnti € 1'070'370.-, operazioni a termine € 62'966.- e opzioni negative € 4'977'028.-).

La richiesta di offrire ulteriori garanzie formulata giovedì 6 aprile 2000, dopo

quelle già ottenute il 4 aprile 2000 (tramite le messe in pegno dei conti “__________”,

“__________” e “__________”, che erano sostanzialmente tali da coprire il

passivo del conto in data 5 aprile 2000, cfr. perizia p. 71; cfr. teste St__________

__________ nell’inc. n. OA.2002.690 rich. p. 10, secondo cui “per quanto

riguarda la posizione netta complessiva al 4.4.2000 di “R__________” (con i

suoi impegni), “__________”, “__________” e “__________”, posso dire che

mettendo a pegno questi ultimi 3 conti [C__________] __________ era

contento perché riusciva a tenere in piedi alcune posizioni che aveva aperte a

che voleva tenere in piedi”; cfr. pure teste B__________ __________, il

quale a p. 5 riferisce che l’indomani, cioè al momento in cui venne chiesto a S__________

__________ di firmare l’atto di pegno, ossia un paio d’ore dopo la firma del

pegno da parte dell’attore, “dalle stime approssimative del valore delle

operazioni che si potevano fare a quel momento (viste le difficoltà di cui ho

detto sopra per ottenere prezzi sicuri), la vendita dei CALL ed il riacquisto

dei PUT avrebbe portato la posizione in pareggio (ossia a zero); mancavano però

i € 500'000.- da bonificare alla __________. Quando dico “zero” considero anche

i pegni che erano già in essere a quel momento (“__________”, “__________” e “__________”)”),

s’inseriva dunque nell’accordo intervenuto tra la convenuta e C__________ __________

volto ad evitare eventuali vendite d’ufficio ed a permettere a quest’ultimo di

tenere aperte le posizioni e sperare, come da lui auspicato e ritenuto

possibile, in un rialzo del mercato (teste S__________ __________ p. 4: il 6

aprile 2000 “[St__________] __________ mi disse che mio fratello intendeva

chiudere alcune operazioni mentre altre no siccome riteneva che i mercati

sarebbero saliti”; cfr. pure teste B__________ __________ p. 3 seg.: “il

5.4.2000 io dissi a C__________ __________, mi sembra al telefono, che egli

doveva vendere tutte le posizioni siccome i mercati erano ulteriormente

peggiorati. Nuovamente C__________ __________ mostrò delle resistenze e

piuttosto che liquidare tutte le posizioni offrì alla banca la messa a pegno di

altre relazioni di altri parenti … La cosa si concretizzò poi il successivo

6.4.2000 … Ancora sul 6.4.2000 io parlai al telefono con S__________ __________

… In quella telefonata … io gli spiegai che la situazione del fratello era

ulteriormente peggiorata e che era drammatica. Gli dissi che se voleva tenere

aperti soltanto i CALL (e ricoprire invece i PUT), più eseguire il bonifico di

€ 500'000.-, bisognava portare in banca delle ulteriori coperture”, come

poi fatto), per così chiuderle “al meglio”. La sottoscrizione degli ulteriori

atti di pegno in data 6 aprile 2000 - prima “__________” e “__________” poi “__________”

- era dunque effettivamente finalizzata a garantire la futura operatività del

conto “R__________” rispettivamente avveniva effettivamente “a margine di

operazioni future o da chiudere” (doc. N p. 6, 7 e 9) e per fare “da ponte”,

tanto è vero che con quelle nuove garanzie (fornite da parte dei titolari dei

conti “__________”, “__________” e “__________”) il passivo del conto “R__________”

risultava di fatto coperto (perizia p. 77, che considera nel calcolo anche le

20'000 azioni Telecom Italia SpA; cfr. pure teste B__________ __________

nell’inc. n. OA.2002.690 rich. p. 21: “quando sono stati raccolti i pegni

dei parenti dello __________ [C__________], la capienza di questi conti,

è stata valutata seduta stante dal sottoscritto in data 6 aprile ed è stata

ritenuta sufficiente”), ciò che permetteva ancora di mantenere in essere l’operatività.

È in definitiva solo a seguito dell’ordine

imperativo di C__________ __________ di effettuare un bonifico di € 500'000.- a

favore della __________ e soprattutto dell’ulteriore crollo del mercato

intervenuto venerdì 7 aprile 2000 (teste __________ nell’inc. n. OA.2002.690

rich., p. 2: “Mi ricordo invece della chiusura di tutte le operazioni ad

inizio aprile 2000 … Io ha assistito a questa operazione di chiusura. I prezzi

sono stati scandalosamente bassi, perché il mercato era in crollo … Per quanto

riguarda il termine “scandaloso” voglio dire che (è un mio giudizio) non vi

sono colpe da imputare a nessuno bensì unicamente al crollo del mercato e si

trattava di prezzi di mercato, sempre a mio parere”), che le coperture sono

poi diventate insufficienti, ciò che nel pomeriggio del 7 aprile 2000 ha comportato

la progressiva liquidazione delle sue posizioni (teste St__________ __________

p. 16 che ha riferito “Mi viene chiesto quando poi furono chiuse queste

operazioni. Rispondo che mi sembra il 10.4.2000 forse cominciarono anche lo

stesso 7.4.2000”) e, il lunedì 10 aprile 2000, preso nel frattempo atto

della mancata disponibilità di C__________ __________ di formalizzare un

contratto di credito di Lit. 4'100'000'000 (doc. H) concordata in precedenza

(teste St__________ __________ p. 11 e 16; teste B__________ __________ p. 7,

il quale ha dichiarato “per quanto riguarda il doc. H l’importo dello stesso

è pari al passivo che, a furia di insistere, si era creato sul conto “R__________”.

Infatti il mercato continuava a scendere e le posizioni di C__________ __________

ad erodersi. Credo che la cifra di cui al doc. H era il passivo che si era

creato nel pomeriggio del 7.4.2000, una volta chiuse le operazioni che ho

detto, alle quali in serata si sono aggiunti anche il CALL”, in precedenza

lasciato ancora aperto da C__________ __________ e “si trattava dunque di

una formalizzazione del passivo che si era creato sulla relazione, una volta

pagato il bonifico … ed una volta liquidate tutte le posizioni”; allo

stesso modo, secondo il perito, p. 75, quasi tutte le operazioni erano state

chiuse già la sera del 7 aprile 2000), l’immediato ordine di rientro a quest’ultimo.

9.6 Il comportamento tenuto da

St__________ __________ - un analogo comportamento di B__________ __________

non entra invece in considerazione siccome egli non ha mai parlato con l’attore

- non è oltretutto stato causale (Schwenzer,

op. cit., n. 14 ad art. 28 CO) per la sottoscrizione dell’atto di pegno da

parte dell’attore. L’istruttoria di causa ha in effetti permesso di stabilire

che in occasione della telefonata avuta con C__________ __________ l’attore,

per la fiducia che riponeva in quest’ultimo, per i particolari legami famigliari

che intercorrevano tra loro e per le rassicurazioni ricevute da S__________ __________,

aveva già accettato di sottoscrivere quell’atto (cfr. teste S__________ __________

p. 3: “mio fratello C__________ __________ mi disse che aveva chiesto una

garanzia simile, sempre per integrare i margini, anche a suo suocero M__________

__________ ed a AO 1. Mi disse che il __________ [St__________] stava andando

a raccogliere le loro firme, che il AO 1 e il __________ [M__________] avevano

dato il loro consenso”; ancora teste S__________ __________ p. 3 seg.: “Mi

ricordo ancora prima che [St__________] __________ venisse da me mi

telefonò AO 1, dicendomi che [St__________] __________ era stato da lui

e che aveva firmato a sua volta questa garanzia” anche se a suo dire si

trattava “di una questione che sfuggiva dalle sue conoscenze per quanto

riguarda gli aspetti tecnici”; teste M__________ __________ p. 2: prima dell’arrivo

del direttore della convenuta “io e AO 1 parlammo di questa garanzia, egli

mi disse che anche S__________ __________ era d’accordo per cui potevamo

firmare tranquillamente”) e non si era al contrario limitato ad esprimere

il suo accordo di massima, come invece preteso in petizione. Nell’occasione C__________

__________ non era intervenuto quale organo, rappresentante, ausiliario o

messaggero della convenuta, per cui il suo operato non può essere ascritto a

quest’ultima (Schwenzer, op. cit.,

n. 16 ad art. 28 CO). Ritenuto che egli aveva in realtà agito quale terzo debitore

(Schwenzer, op. cit., n. 17 ad

art. 28 CO, con riferimento proprio all’agire del debitore in caso di contratto

di costituzione di una garanzia), il suo eventuale comportamento doloso avrebbe

potuto essere imputato alla convenuta solo alle condizioni di cui all’art. 28

cpv. 2 CO, qui palesemente non date, anche perché l’attore non ha mai preteso

in causa, ancor prima di averlo provato, che C__________ __________ avesse

agito dolosamente nei suoi confronti, affermando anzi che costui era sempre

stato all’oscuro dell’esatta situazione (risposta all’appello p. 11, 13 segg.)

ed era sempre stato trasparente con i suoi parenti (risposta all’appello p. 15).

9.7 Se ciò ancora non bastasse,

si osserva infine che neppure risulta che la convenuta, tramite il suo direttore

St__________ __________, abbia agito con intenzionalità, ovvero sapesse che

quanto veniva da lui detto o sottaciuto all’attore non corrispondeva alla

realtà (Schwenzer, op. cit., n. 11

ad art. 28 CO). Dall’istruttoria, segnatamente dalla sua testimonianza, è in

effetti risultato che egli era assente dall’ufficio di Lugano dal giorno

precedente siccome in viaggio di lavoro a Roma (cfr. petizione p. 8; teste S__________

__________ p. 4) e dunque non conosceva in dettaglio la situazione del conto “R__________”,

peggiorata repentinamente dopo la sera del 4 aprile 2000 (quando il suo

patrimonio netto era ancora attivo in ragione di € 976'021.-, cfr. perizia p.

68), anche se poi il 6 aprile 2000 era stato contattato telefonicamente dal

direttore B__________ __________ il quale, spiegandogli come la situazione

fosse nel frattempo divenuta ancor più precaria, lo aveva invitato a

raccogliere gli atti di pegno dei congiunti di C__________ __________ a Milano.

Come già accennato in precedenza, la perizia giudiziaria ha inoltre evidenziato

che gli estratti della convenuta, specialmente quelli allestiti tra il 4 e il 6

aprile 2000 (perizia p. 68 e 70), non erano sempre aggiornati a seguito di

problemi con il nuovo software implementato, della movimentazione molto

esigua se non nulla delle opzioni in portafoglio tali da non consentire la

corretta determinazione del loro valore e dell’importante volatilità che si

poteva presentare anche nel corso della giornata, per cui si deve ritenere che

nemmeno la convenuta stessa e dunque il direttore B__________ __________, che

aveva poi contattato St__________ __________ per ricevere gli atti di pegno, potesse

allora conoscere l’esatta situazione del conto “R__________”, ciò che pure

esclude l’esistenza di un suo agire intenzionale.

10. Quanto agli altri profili di

responsabilità imputati alla convenuta, si osserva che l’esistenza di una sua eventuale

responsabilità per atto illecito o per culpa in contrahendo non sarebbe

tale da migliorare la posizione dell’attore, visto e considerato che negli

allegati preliminari (risposta p. 26 e 63) la convenuta aveva invocato la

prescrizione di questa eventuale responsabilità ed entro il termine annuale

dell’art. 60 CO che regge entrambe le problematiche (con riferimento alla

questione della culpa in contrahendo cfr. DTF 134 III 390 consid.

4.3.2, 121 III 350 consid. 6c; TF 9 novembre 2005 4C.354/2004 consid. 2.1 e 2.3, 21 marzo 2006 4C.409/2005 consid. 3.1; II CCA 24 aprile 2014 inc. n.

12.2012.160) non era intervenuto alcun atto interruttivo della stessa. E

neppure può entrare in considerazione, già in assenza della violazione di un

obbligo contrattuale, specie quello di informazione - obbligo che nelle

particolari circostanze, se anche fosse esistito, era stato comunque ossequiato

per le ragioni ampiamente indicate in precedenza (consid. 9.4) -, una sua eventuale

responsabilità contrattuale.

11. Visto quanto precede, la

petizione dev’essere respinta senza che occorra esaminare le ulteriori argomentazioni

d’appello (ritenuto che le censure sull’obbligo del Pretore di astenersi sono

in ogni caso irricevibili per carenza di motivazione, la convenuta non avendo

spiegato in questa sede per quale motivo di fatto e di diritto non potrebbe

essere condivisa la diversa conclusione resa sul tema dal giudice di prime

cure, cfr. art. 311 cpv. 1 CPC).

Ne discende l’accoglimento del

gravame nella sua domanda subordinata, ritenuto che la tassa di giustizia, le

spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore

litigioso di € 346'401.21, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI e 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la

TG

decide:

I. L’appello 4

novembre 2014 di AP 1 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 13 ottobre 2014 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1. La petizione è respinta.

2. La

tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 5'000.-, da anticipare così come

anticipate, sono poste a carico dell’attore, che rifonderà alla convenuta fr. 38’000.-

a titolo di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese processuali di complessivi fr. 10’000.-

sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 10’000.- per

ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).