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Decisione

12.2014.191

Contratto di lavoro: formulazione in causa di debito sorto in valuta straniera, novazione

22 maggio 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Previo infruttuoso tentativo

di conciliazione (inc. rich. CM.2014.192) con petizione 11 agosto 2014 AO 1 ha contestato

la disdetta con effetto retroattivo e ha convenuto in giudizio la società AP 1,

chiedendo la condanna di quest’ultima al versamento in suo favore dell’importo complessivo

di fr. 29'999.-, oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2013, a titolo di salari arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2012, rispettivamente da maggio

a settembre 2013. Con osservazioni 4 settembre 2014 la convenuta si è opposta

alla pretesa dell’attore, riconoscendo unicamente il salario netto per i mesi

di novembre e dicembre 2012 per un totale di fr. 6'065.80 netti (osservazioni

pag. 6, con rinvio al doc. 8). All’udienza di dibattimento del 1° ottobre 2014,

alla quale la convenuta non è comparsa, l’attore si è sostanzialmente

riconfermato nelle proprie domande e argomentazioni.

C. Non essendo state notificate

ulteriori prove in occasione dell’udienza di dibattimento oltre a quelle

documentali ed essendo le stesse idonee per appurare i fatti contestati, la

Pretora, con decisione 3 ottobre 2014, ha accolto la petizione, condannando la AP 1 a versare a AO 1 l’importo di fr. 29'999.- lordi, oltre interessi al 5%

dal 1° ottobre 2013, da dedursi gli usuali oneri sociali. Esonerate le parti dal

pagamento degli oneri processuali, la convenuta è stata condannata a rifondere

all’attore fr. 3'000.- a titolo di indennità ripetibile e ad accollarsi le

tasse e le spese di giustizia della procedura di conciliazione.

D. Con appello 5 novembre 2014

la società AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di

respingere integralmente la petizione e di annullare il dispositivo concernente

l’assegnazione delle spese della procedura di conciliazione, il tutto con

protesta di spese e di ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 10 dicembre

2014 AO 1 propone la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e

ripetibili di appello. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in

vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova

applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è

stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie

patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è

impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30

giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata

notificata il 3 ottobre 2014 e ricevuta dall’appellante il 6 ottobre 2014 (estratto

tracciamento degli invii agli atti). L’appello 5 novembre 2014 è tempestivo,

così come lo è la risposta del 10 dicembre 2014, inoltrata nel termine di 30

giorni impartito da questa Camera il 7 novembre 2014. Ciò posto, nulla osta

alla trattazione del gravame.

2. Con sentenza 3

ottobre 2014 la Pretora ha integralmente accolto le pretese di AO 1 e

condannato la AP 1 al pagamento in suo favore dell’importo complessivo di fr.

29'999.- lordi, oltre interessi legali dal 1° ottobre 2013, a titolo di pretese salariali. Ella, sulla base degli atti, ha accertato che a partire dal 1°

settembre 2012 la collaborazione fra le parti sarebbe stata retta dal contratto

di lavoro prodotto sub. doc. B. Considerato che per la collaborazione svolta

durante tutto il 2012 le parti avevano concordato una remunerazione complessiva

di fr. 20'000.- (comprensiva anche del salario determinato su base contrattuale

per i mesi da settembre a dicembre 2012) sotto forma di acquisizione da parte

del lavoratore di 20'000 azioni al portatore della società del valore di 1 CHF e

ritenuto che ciò non era avvenuto malgrado il lavoratore avesse lavorato

regolarmente per la datrice di lavoro, la Pretora ha riconosciuto all’attore le

pretese salariali per i mesi da settembre a dicembre 2012. Per il 2013 la prima

giudice ha ritenuto che il rapporto di lavoro aveva preso fine il 30 settembre

2013 ed ha pertanto riconosciuto all’attore gli stipendi arretrati per il

lavoro svolto nei mesi da maggio a settembre 2013. La Pretora “preso atto che

le parti pur stabilendo un salario in EUR hanno pattuito un tasso di cambio

fisso, che la datrice di lavoro ha corrisposto i salari versati in moneta

svizzera e che le pretese di parte attrice sono state formulate su base lorda”,

ritenuto che l’ammontare complessivo sarebbe superiore a quello postulato

dall’attore, ha condannato la datrice di lavoro al richiesto pagamento di fr.

29'999.- (sentenza 3 ottobre 2014, consid. 8, pag. 7).

3. Nel proprio appello la

convenuta ritiene che la petizione avrebbe dovuto essere respinta in

applicazione dell’art. 84 CO, poiché la domanda di causa era stata formulata in

franchi svizzeri anziché in euro. L’accoglimento della petizione e il

riconoscimento dell’importo in valuta svizzera da parte della Pretora violerebbe

pertanto l’art. 84 CO. L’attore, dal canto suo, con la risposta all’appello del

10 dicembre 2014 sostiene che il salario era stato “pattuito e convertito già

contrattualmente in franchi svizzeri”, poiché le parti, pur avendo indicato

l’importo mensile in euro, avevano pattuito un tasso fisso di cambio (risposta

10 dicembre 2014, pag. 3). A sostegno della propria tesi l’attore adduce

inoltre il fatto che il salario è sempre stato versato in franchi svizzeri e

che il relativo conteggio è sempre stato allestito in tale valuta. La datrice

di lavoro stessa avrebbe del resto ammesso in causa che la pretesa era stata

pattuita in franchi svizzeri. La censura dell’appellante, sollevata per la

prima volta in appello, sarebbe ad ogni modo tardiva e costituirebbe un abuso

di diritto.

3.1 Per l’art. 84 CO, i debiti

pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in

cui è stato contratto il debito (cpv. 1). In applicazione della citata norma,

se il debito è stato contratto in valuta estera, il creditore è tenuto a

formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151 consid.

2.2, sentenza del TF 6 ottobre 2010,4A_218/2010 consid. 5.1) e il tribunale ha

unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134 III

151, consid. 2.4; sentenza del TF 27 marzo 2009,4A_230/2008 consid. 5.3.1,

pubbl. in RtiD 2010 I pag. 764 seg.; 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1),

ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale

(DTF 134 III, consid. 2.5; sentenza del TF 27 marzo 2009,4A_230/2008, in: RtiD

2010 I pag. 764 segg., in particolare pag. 771; sentenza del TF 16 dicembre

2010,4A_206/2010, consid. 4.1, non pubblicato in DTF 137 III 158). Solo il

debitore può scegliere, in virtù dell’art. 84 cpv. 2 CO, di saldare il debito

nella moneta del luogo di pagamento, a meno che le parti abbiano escluso tale

possibilità (DTF 134 III 151, consid. 2.2).

La circostanza che il tema

dell’applicazione dell’art. 84 CO sia stato sollevato unicamente in sede di

appello non ne preclude l’applicazione (cfr. sentenza del TF 27 marzo 2009,

4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 771 consid. 5.3.1 in principio): l’assenza di

un petitum conforme al diritto federale è una questione di diritto

materiale di modo che il giudice, chiamato ad applicare d’ufficio il diritto (art.

57 CPC), non può esimersi dal tenere in considerazione il problema della

valuta, anche in assenza di esplicite censure al riguardo (sentenza del TF 16

dicembre 2010, inc.4A_206/2010, consid. 5.2.1, non pubblicato in DTF 137 III

158; 27 marzo 2009, inc.4A_230/2008, consid. 5.3.1, pubbl. in RtiD 2010 I pag.

764 segg.).

3.2 Controversa nel caso concreto è la

questione a sapere se il salario è stato pattuito in franchi svizzeri, come

pretende l’attore, o in euro, come ritenuto dalla datrice di lavoro, la quale

adduce a sostegno della sua tesi il fatto che il contratto di cui al doc. B non

fa alcun riferimento al franco svizzero come valuta applicabile alla

remunerazione del lavoratore. L’appellante considera pure irrilevante il fatto

Considerandi

che le parti abbiano definito un tasso di cambio fisso. Tale indicazione

andrebbe unicamente attribuita alla volontà delle parti di evitare al

lavoratore le conseguenze legate ad eccessive svalutazioni dell’euro. Agli atti

non vi sarebbero inoltre altri documenti in cui si fa riferimento al franco

svizzero.

3.2.1

In base ai criteri abituali

d'interpretazione contrattuale il contenuto di un accordo viene stabilito in

primo luogo mediante interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e

concorde volontà dei contraenti ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO. Se la reale

volontà delle parti non può essere stabilita o è divergente, se una parte non

ha compreso la volontà dell’altra, il giudice deve interpretare le

dichiarazioni fatte e i comportamenti in base al principio dell’affidamento

(interpretazione oggettiva): deve pertanto ricercare il senso che, secondo le

regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle

dichiarazioni dell’altra tenuto conto dell’insieme delle circostanze, quali lo

scopo e gli interessi delle parti, le loro condizioni personali e

professionali, se del caso i preliminari e il loro comportamento successivo

(DTF 131 III 217 consid. 3; 131 III 268 consid. 5.1.3; 129 III 664 consid. 3.1;

118.

Ia 297; II CCA 4 marzo 2011, inc. n. 12.2009.34, in RtiD I-2012 18c pag.

912, consid. 8; Jäggi/Gauch,

Zürcher Kommentar, n. 357 segg. ad art 18 CO). Il principio dell’affidamento

permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o

di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima

volontà (DTF 130 III 417 cons.

3.2

p. 435, DTF 129 III 118 consid. 2.5; II CCA 13 aprile 2011, inc. n.

12.2010

, consid. 6.1). Per l’interpretazione di dichiarazioni scritte

occorre innanzitutto riferirsi al testo delle stesse. Anche se il tenore di una

clausola contrattuale appare chiaro, dalle altre condizioni menzionate nel

contratto, dallo scopo perseguito dalle parti o da altre circostanze può

risultare che esso non restituisce con esattezza il senso dell’accordo, che

dev’essere quindi dedotto per interpretazione (DTF 127 III 444 consid. 1b).

3.2.2

Nella decisione impugnata la Pretora

ha accertato che a partire dal 1° settembre 2012 i rapporti tra le parti erano

retti dal contratto di cui al doc. B, ciò che non è contestato in questa sede. Contrariamente

a quanto ritenuto dall’appellante, non è vero che nella presente fattispecie si

sarebbe confrontati con una controversia avente per oggetto un debito pattuito

in valuta straniera. Il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti prevedeva un

salario mensile lordo di euro 3'000.- al cambio fisso di 1.2015 per 12

mensilità (doc. B). Diversamente da quanto pretende l’appellante, a tale

clausola non può essere attribuita unicamente la volontà di proteggere il

lavoratore da eccessive svalutazioni, poiché nel caso contrario (vale a dire

nel caso di svalutazione del franco svizzero) la parte che ne trarrebbe

vantaggio sarebbe proprio la datrice di lavoro. Secondo il principio

dell’affidamento il riferimento all’euro e ad un tasso di cambio fisso non può

che costituire una modalità di calcolo per determinare l’entità del salario in

franchi svizzeri. A sostegno di questa interpretazione e contrariamente a

quanto ritiene l’appellante, dagli atti di causa risulta infatti che i conteggi

sono sempre stati allestiti in franchi svizzeri e i pagamenti sono pure sempre

stati effettuati in tale valuta (doc. E e doc. 5). Ma anche a prescindere da

questa questione, la censura dell’appellante non può trovare conferma nel caso

concreto anche per un altro motivo. Infatti, anche se si volesse per ipotesi

seguire la tesi dell’appellante e considerare che con il contratto di cui al

doc. B le parti hanno pattuito un salario in euro, esse hanno in seguito

modificato per atti concludenti la valuta da euro a franco svizzero. Come visto

poc’anzi, i conteggi di salario sono infatti sempre stati allestiti in franchi

svizzeri (doc. E e doc. 5 prodotto dallo stesso appellante) e i salari sono

stati corrisposti dalla datrice di lavoro in moneta svizzera (decisione

impugnata, consid. 8, pag. 7). Considerato che la modifica unilaterale proposta

dall’appellante non era sfavorevole al lavoratore, il suo silenzio può nel caso

concreto essere interpretato come accettazione tacita (sulla questione cfr. Favre/Tobler/Munoz, Le contrat de

travail, Losanna 2010, n. 2.11 segg. ad art. 320 CO; II CCA 12 luglio 2007 inc.

12.2011

, 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68 in JAR 2007, 472).

Ne discende che nel caso concreto

la pretesa contrattuale del lavoratore al pagamento del salario è stata

pattuita, rispettivamente modificata per atti concludenti, in franchi svizzeri.

La decisione della Pretora che ha accolto la petizione dell’attore con cui

chiedeva la condanna della datrice di lavoro al pagamento in franchi svizzeri delle

pretese salariali deve pertanto essere confermata poiché conforme all’art. 84

CO.

4.

L’appellante rimprovera

alla Pretora una violazione dell’art. 116 CO e un accertamento arbitrario dei

fatti per avere riconosciuto all’attore per l’attività svolta e da svolgere

sino al 31 dicembre 2012 una remunerazione complessiva di fr. 20'000.- in forma

di pagamento monetario (appello, ad 5, pag. 8 e segg.).

La giudice di prima istanza,

sulla base del verbale prodotto sub. doc. D relativo ad una riunione avvenuta

fra le parti il 20 luglio 2012, ha concluso che esse già a quel momento avevano

stabilito come sarebbe proseguita la loro collaborazione a partire dal 1°

settembre 2012 e come le prestazioni dell’attore avrebbero dovuto essere

retribuite: dal 1° settembre 2012 i rapporti fra le parti sarebbero stati retti

dal contratto di lavoro (poi perfezionato in data 20 agosto 2012, doc. B) e per

quanto maturato sino al 31 dicembre 2012 (incluso il salario determinato su

base contrattuale per i salari da settembre a dicembre 2012) all’attore sarebbe

stato corrisposto l’importo complessivo di fr. 20'000.-, pari al valore di

20'000 azioni al portatore della società convenuta che AO 1 avrebbe dovuto acquisire

entro il 1° gennaio 2013. La Pretora, ritenuto che la datrice di lavoro,

malgrado l’impegno di formalizzare attraverso un atto notarile l’acquisizione

delle azioni, non aveva adempiuto a quanto previsto, ha riconosciuto all’attore

le pretese salariali per i mesi da settembre a dicembre 2012 in forma di pagamento monetario (decisione impugnata consid. 7.1, pag. 5).

4.1

La censura è irricevibile per

carente motivazione non adempiendo ai presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Per

quanto concerne la valutazione arbitraria delle prove l’appellante si limita a

contrapporre una propria interpretazione del contenuto del verbale della

riunione del 20 luglio 2012 (doc. D), senza spiegare perché la valutazione

della giudice di prima istanza sarebbe arbitraria. Per quanto attiene invece alla

pretesa violazione dell’art. 116 CO, la convenuta non spiega in che maniera la

conclusione della Pretora equivarrebbe ad “affermare l’esistenza di una

novazione” (appello, pag. 9). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, la

giudice di prima sede non ha mai concluso in tal senso. Ella, nell’ambito della

valutazione delle prove, sulla base del verbale della riunione del 20 luglio

2012.

(doc. D) ha accertato che “già in occasione di tale riunione le parti

avevano precisamente stabilito come sarebbe proseguita la loro collaborazione a

partire dal 1° settembre 2012 e come le prestazioni dell’attore avrebbero

dovuto essere retribuite” (decisione impugnata, pag. 5). La Pretora non ha invece

mai concluso che il contenuto della riunione del 20 luglio 2012 (di cui al doc.

D) costituisse una novazione. Del resto mal si comprende come ciò possa essere

il caso, ritenuto che la riunione di cui al doc. D è antecedente al contratto

del 20 agosto 2012 (doc. B), regolante i rapporti tra le parti a partire dal 1°

settembre 2012.

4.2

A ben vedere la censura è pure

ininfluente ai fini del giudizio. L’attore ha infatti chiesto in causa la remunerazione

per l’attività svolta per conto della convenuta per i mesi da settembre a

dicembre 2012, rispettivamente per i mesi da maggio a settembre 2013 per un

totale di 9 mensilità, pari all’importo complessivo di fr. 32'440.50 lordi. Per

potere beneficiare della procedura semplificata gratuita l’attore ha limitato

la propria pretesa all’importo complessivo di fr. 29'999.- lordi (verbale di

udienza 1° ottobre 2014).

La Pretora ha accertato e in

questa sede non è (più) stato contestato dall’appellante, che dal 1° settembre

2012.

l’attore è stato assunto dalla convenuta quale dipendente con un salario

mensile pari a fr. 3'604.50 lordi (doc. B), che le relazioni tra le parti erano

rette dal contratto di cui al doc. B, che il rapporto di lavoro è stato

disdetto e ha preso fine il 30 settembre 2013 e che l’attore ha lavorato

regolarmente durante i mesi da settembre a dicembre 2012, rispettivamente da

maggio a settembre 2013 senza essere stato remunerato. Ne discende che

all’attore andrebbe riconosciuto l’importo complessivo di fr. 32'440.50 lordi

pari a 9 mensilità. Ritenuto che l’attore ha limitato tale importo a fr.

29'999.- lordi, la decisione della Pretora con la quale ha condannato

l’appellante al versamento di detto importo va confermata.

5.

Ne consegue

che nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto e la decisione

impugnata confermata. Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una

causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a

fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili di appello, calcolate

su un valore litigioso di fr. 29'999.- (art. 94 cpv. 2 CPC) seguono la

soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Tale valore è determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L’appello 5 novembre 2014

della società AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di

conseguenza la sentenza 3 ottobre 2014 della Pretura di Lugano, sezione 3, è

confermata.

2. Non si prelevano spese

processuali. La società AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’500.- per ripetibili di

appello.

3. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno

fr. 15'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorso con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).