12.2014.191
Contratto di lavoro: formulazione in causa di debito sorto in valuta straniera, novazione
22 maggio 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.191
Lugano
22 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata (contratto di lavoro) - inc.
n. SE.2014.290 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa
con petizione 11 agosto 2014 da
AO
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP
1
rappr. dall’ RA 2
con cui ha chiesto di
condannare la convenuta al versamento in suo favore dell’importo complessivo di
fr. 29’999.- lordi oltre interessi legali dal 1° ottobre 2013;
domanda parzialmente
avversata dalla convenuta che con osservazioni 4 settembre 2014 ha postulato l’accoglimento parziale della petizione, limitatamente a fr. 6'065.80 netti pari al
salario per i mesi di novembre – dicembre 2012;
sulla quale il Pretore
ha statuito con decisione 3 ottobre 2014 con la quale ha accolto integralmente
la petizione, ponendo a carico della convenuta le tasse e le spese di giustizia
della procedura di conciliazione e condannandola a rifondere all’attore fr.
3'000.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta
con appello 5 novembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di respingere integralmente la petizione, di annullare il dispositivo
concernente l’assegnazione delle spese della procedura di conciliazione, il
tutto con protesta di spese e di ripetibili di entrambe le sedi;
mentre con risposta 10
dicembre 2014 l’attore postula la reiezione del gravame, con protesta di spese
e ripetibili di appello;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 2012 AO 1 ha
collaborato con la società AP 1, attiva nella promozione, realizzazione e
gestione attraverso una sua piattaforma di canali digitali (estratto RC agli
atti), in qualità di consulente (doc. C). A partire dal 1° settembre 2012 AO 1
è stato assunto al 100% a tempo indeterminato alle dipendenze della società AP
1, con la funzione di Country Manager per il Nord Italia per un salario lordo
pari a EUR 3'000.- al cambio fisso di 1.2015 per 12 mensilità (doc. B, doc. C).
Con e-mail del 29 agosto
2013 AP 1 ha informato AO 1 che ad un anno dalla sua costituzione la società faticava
a coprire i costi e che per quanto atteneva il suo stipendio essa, non potendo
sostenere oltre costi ripetitivi, riteneva concluso il rapporto di lavoro con
effetto retroattivo al mese di aprile 2013 (doc. D).
Tra le parti al contratto è
quindi sorta una controversia in merito alla conclusione del rapporto di lavoro
e alle relative pretese salariali (doc. F – L) che non ha trovato una soluzione
bonale.
Fatti
B. Previo infruttuoso tentativo
di conciliazione (inc. rich. CM.2014.192) con petizione 11 agosto 2014 AO 1 ha contestato
la disdetta con effetto retroattivo e ha convenuto in giudizio la società AP 1,
chiedendo la condanna di quest’ultima al versamento in suo favore dell’importo complessivo
di fr. 29'999.-, oltre interessi al 5% dal 1° ottobre 2013, a titolo di salari arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2012, rispettivamente da maggio
a settembre 2013. Con osservazioni 4 settembre 2014 la convenuta si è opposta
alla pretesa dell’attore, riconoscendo unicamente il salario netto per i mesi
di novembre e dicembre 2012 per un totale di fr. 6'065.80 netti (osservazioni
pag. 6, con rinvio al doc. 8). All’udienza di dibattimento del 1° ottobre 2014,
alla quale la convenuta non è comparsa, l’attore si è sostanzialmente
riconfermato nelle proprie domande e argomentazioni.
C. Non essendo state notificate
ulteriori prove in occasione dell’udienza di dibattimento oltre a quelle
documentali ed essendo le stesse idonee per appurare i fatti contestati, la
Pretora, con decisione 3 ottobre 2014, ha accolto la petizione, condannando la AP 1 a versare a AO 1 l’importo di fr. 29'999.- lordi, oltre interessi al 5%
dal 1° ottobre 2013, da dedursi gli usuali oneri sociali. Esonerate le parti dal
pagamento degli oneri processuali, la convenuta è stata condannata a rifondere
all’attore fr. 3'000.- a titolo di indennità ripetibile e ad accollarsi le
tasse e le spese di giustizia della procedura di conciliazione.
D. Con appello 5 novembre 2014
la società AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di
respingere integralmente la petizione e di annullare il dispositivo concernente
l’assegnazione delle spese della procedura di conciliazione, il tutto con
protesta di spese e di ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 10 dicembre
2014 AO 1 propone la reiezione del gravame pure con protesta di tasse, spese e
ripetibili di appello. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova
applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è
stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie
patrimoniali con valore di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è
impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30
giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata
notificata il 3 ottobre 2014 e ricevuta dall’appellante il 6 ottobre 2014 (estratto
tracciamento degli invii agli atti). L’appello 5 novembre 2014 è tempestivo,
così come lo è la risposta del 10 dicembre 2014, inoltrata nel termine di 30
giorni impartito da questa Camera il 7 novembre 2014. Ciò posto, nulla osta
alla trattazione del gravame.
2. Con sentenza 3
ottobre 2014 la Pretora ha integralmente accolto le pretese di AO 1 e
condannato la AP 1 al pagamento in suo favore dell’importo complessivo di fr.
29'999.- lordi, oltre interessi legali dal 1° ottobre 2013, a titolo di pretese salariali. Ella, sulla base degli atti, ha accertato che a partire dal 1°
settembre 2012 la collaborazione fra le parti sarebbe stata retta dal contratto
di lavoro prodotto sub. doc. B. Considerato che per la collaborazione svolta
durante tutto il 2012 le parti avevano concordato una remunerazione complessiva
di fr. 20'000.- (comprensiva anche del salario determinato su base contrattuale
per i mesi da settembre a dicembre 2012) sotto forma di acquisizione da parte
del lavoratore di 20'000 azioni al portatore della società del valore di 1 CHF e
ritenuto che ciò non era avvenuto malgrado il lavoratore avesse lavorato
regolarmente per la datrice di lavoro, la Pretora ha riconosciuto all’attore le
pretese salariali per i mesi da settembre a dicembre 2012. Per il 2013 la prima
giudice ha ritenuto che il rapporto di lavoro aveva preso fine il 30 settembre
2013 ed ha pertanto riconosciuto all’attore gli stipendi arretrati per il
lavoro svolto nei mesi da maggio a settembre 2013. La Pretora “preso atto che
le parti pur stabilendo un salario in EUR hanno pattuito un tasso di cambio
fisso, che la datrice di lavoro ha corrisposto i salari versati in moneta
svizzera e che le pretese di parte attrice sono state formulate su base lorda”,
ritenuto che l’ammontare complessivo sarebbe superiore a quello postulato
dall’attore, ha condannato la datrice di lavoro al richiesto pagamento di fr.
29'999.- (sentenza 3 ottobre 2014, consid. 8, pag. 7).
3. Nel proprio appello la
convenuta ritiene che la petizione avrebbe dovuto essere respinta in
applicazione dell’art. 84 CO, poiché la domanda di causa era stata formulata in
franchi svizzeri anziché in euro. L’accoglimento della petizione e il
riconoscimento dell’importo in valuta svizzera da parte della Pretora violerebbe
pertanto l’art. 84 CO. L’attore, dal canto suo, con la risposta all’appello del
10 dicembre 2014 sostiene che il salario era stato “pattuito e convertito già
contrattualmente in franchi svizzeri”, poiché le parti, pur avendo indicato
l’importo mensile in euro, avevano pattuito un tasso fisso di cambio (risposta
10 dicembre 2014, pag. 3). A sostegno della propria tesi l’attore adduce
inoltre il fatto che il salario è sempre stato versato in franchi svizzeri e
che il relativo conteggio è sempre stato allestito in tale valuta. La datrice
di lavoro stessa avrebbe del resto ammesso in causa che la pretesa era stata
pattuita in franchi svizzeri. La censura dell’appellante, sollevata per la
prima volta in appello, sarebbe ad ogni modo tardiva e costituirebbe un abuso
di diritto.
3.1 Per l’art. 84 CO, i debiti
pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in
cui è stato contratto il debito (cpv. 1). In applicazione della citata norma,
se il debito è stato contratto in valuta estera, il creditore è tenuto a
formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151 consid.
2.2, sentenza del TF 6 ottobre 2010,4A_218/2010 consid. 5.1) e il tribunale ha
unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134 III
151, consid. 2.4; sentenza del TF 27 marzo 2009,4A_230/2008 consid. 5.3.1,
pubbl. in RtiD 2010 I pag. 764 seg.; 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1),
ritenuto che una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale
(DTF 134 III, consid. 2.5; sentenza del TF 27 marzo 2009,4A_230/2008, in: RtiD
2010 I pag. 764 segg., in particolare pag. 771; sentenza del TF 16 dicembre
2010,4A_206/2010, consid. 4.1, non pubblicato in DTF 137 III 158). Solo il
debitore può scegliere, in virtù dell’art. 84 cpv. 2 CO, di saldare il debito
nella moneta del luogo di pagamento, a meno che le parti abbiano escluso tale
possibilità (DTF 134 III 151, consid. 2.2).
La circostanza che il tema
dell’applicazione dell’art. 84 CO sia stato sollevato unicamente in sede di
appello non ne preclude l’applicazione (cfr. sentenza del TF 27 marzo 2009,
4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 771 consid. 5.3.1 in principio): l’assenza di
un petitum conforme al diritto federale è una questione di diritto
materiale di modo che il giudice, chiamato ad applicare d’ufficio il diritto (art.
57 CPC), non può esimersi dal tenere in considerazione il problema della
valuta, anche in assenza di esplicite censure al riguardo (sentenza del TF 16
dicembre 2010, inc.4A_206/2010, consid. 5.2.1, non pubblicato in DTF 137 III
158; 27 marzo 2009, inc.4A_230/2008, consid. 5.3.1, pubbl. in RtiD 2010 I pag.
764 segg.).
3.2 Controversa nel caso concreto è la
questione a sapere se il salario è stato pattuito in franchi svizzeri, come
pretende l’attore, o in euro, come ritenuto dalla datrice di lavoro, la quale
adduce a sostegno della sua tesi il fatto che il contratto di cui al doc. B non
fa alcun riferimento al franco svizzero come valuta applicabile alla
remunerazione del lavoratore. L’appellante considera pure irrilevante il fatto
Considerandi
che le parti abbiano definito un tasso di cambio fisso. Tale indicazione
andrebbe unicamente attribuita alla volontà delle parti di evitare al
lavoratore le conseguenze legate ad eccessive svalutazioni dell’euro. Agli atti
non vi sarebbero inoltre altri documenti in cui si fa riferimento al franco
svizzero.
3.2.1
In base ai criteri abituali
d'interpretazione contrattuale il contenuto di un accordo viene stabilito in
primo luogo mediante interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e
concorde volontà dei contraenti ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO. Se la reale
volontà delle parti non può essere stabilita o è divergente, se una parte non
ha compreso la volontà dell’altra, il giudice deve interpretare le
dichiarazioni fatte e i comportamenti in base al principio dell’affidamento
(interpretazione oggettiva): deve pertanto ricercare il senso che, secondo le
regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle
dichiarazioni dell’altra tenuto conto dell’insieme delle circostanze, quali lo
scopo e gli interessi delle parti, le loro condizioni personali e
professionali, se del caso i preliminari e il loro comportamento successivo
(DTF 131 III 217 consid. 3; 131 III 268 consid. 5.1.3; 129 III 664 consid. 3.1;
118.
Ia 297; II CCA 4 marzo 2011, inc. n. 12.2009.34, in RtiD I-2012 18c pag.
912, consid. 8; Jäggi/Gauch,
Zürcher Kommentar, n. 357 segg. ad art 18 CO). Il principio dell’affidamento
permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o
di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima
volontà (DTF 130 III 417 cons.
3.2
p. 435, DTF 129 III 118 consid. 2.5; II CCA 13 aprile 2011, inc. n.
12.2010
, consid. 6.1). Per l’interpretazione di dichiarazioni scritte
occorre innanzitutto riferirsi al testo delle stesse. Anche se il tenore di una
clausola contrattuale appare chiaro, dalle altre condizioni menzionate nel
contratto, dallo scopo perseguito dalle parti o da altre circostanze può
risultare che esso non restituisce con esattezza il senso dell’accordo, che
dev’essere quindi dedotto per interpretazione (DTF 127 III 444 consid. 1b).
3.2.2
Nella decisione impugnata la Pretora
ha accertato che a partire dal 1° settembre 2012 i rapporti tra le parti erano
retti dal contratto di cui al doc. B, ciò che non è contestato in questa sede. Contrariamente
a quanto ritenuto dall’appellante, non è vero che nella presente fattispecie si
sarebbe confrontati con una controversia avente per oggetto un debito pattuito
in valuta straniera. Il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti prevedeva un
salario mensile lordo di euro 3'000.- al cambio fisso di 1.2015 per 12
mensilità (doc. B). Diversamente da quanto pretende l’appellante, a tale
clausola non può essere attribuita unicamente la volontà di proteggere il
lavoratore da eccessive svalutazioni, poiché nel caso contrario (vale a dire
nel caso di svalutazione del franco svizzero) la parte che ne trarrebbe
vantaggio sarebbe proprio la datrice di lavoro. Secondo il principio
dell’affidamento il riferimento all’euro e ad un tasso di cambio fisso non può
che costituire una modalità di calcolo per determinare l’entità del salario in
franchi svizzeri. A sostegno di questa interpretazione e contrariamente a
quanto ritiene l’appellante, dagli atti di causa risulta infatti che i conteggi
sono sempre stati allestiti in franchi svizzeri e i pagamenti sono pure sempre
stati effettuati in tale valuta (doc. E e doc. 5). Ma anche a prescindere da
questa questione, la censura dell’appellante non può trovare conferma nel caso
concreto anche per un altro motivo. Infatti, anche se si volesse per ipotesi
seguire la tesi dell’appellante e considerare che con il contratto di cui al
doc. B le parti hanno pattuito un salario in euro, esse hanno in seguito
modificato per atti concludenti la valuta da euro a franco svizzero. Come visto
poc’anzi, i conteggi di salario sono infatti sempre stati allestiti in franchi
svizzeri (doc. E e doc. 5 prodotto dallo stesso appellante) e i salari sono
stati corrisposti dalla datrice di lavoro in moneta svizzera (decisione
impugnata, consid. 8, pag. 7). Considerato che la modifica unilaterale proposta
dall’appellante non era sfavorevole al lavoratore, il suo silenzio può nel caso
concreto essere interpretato come accettazione tacita (sulla questione cfr. Favre/Tobler/Munoz, Le contrat de
travail, Losanna 2010, n. 2.11 segg. ad art. 320 CO; II CCA 12 luglio 2007 inc.
12.2011
, 11 aprile 2006, inc. 12.2005.68 in JAR 2007, 472).
Ne discende che nel caso concreto
la pretesa contrattuale del lavoratore al pagamento del salario è stata
pattuita, rispettivamente modificata per atti concludenti, in franchi svizzeri.
La decisione della Pretora che ha accolto la petizione dell’attore con cui
chiedeva la condanna della datrice di lavoro al pagamento in franchi svizzeri delle
pretese salariali deve pertanto essere confermata poiché conforme all’art. 84
CO.
4.
L’appellante rimprovera
alla Pretora una violazione dell’art. 116 CO e un accertamento arbitrario dei
fatti per avere riconosciuto all’attore per l’attività svolta e da svolgere
sino al 31 dicembre 2012 una remunerazione complessiva di fr. 20'000.- in forma
di pagamento monetario (appello, ad 5, pag. 8 e segg.).
La giudice di prima istanza,
sulla base del verbale prodotto sub. doc. D relativo ad una riunione avvenuta
fra le parti il 20 luglio 2012, ha concluso che esse già a quel momento avevano
stabilito come sarebbe proseguita la loro collaborazione a partire dal 1°
settembre 2012 e come le prestazioni dell’attore avrebbero dovuto essere
retribuite: dal 1° settembre 2012 i rapporti fra le parti sarebbero stati retti
dal contratto di lavoro (poi perfezionato in data 20 agosto 2012, doc. B) e per
quanto maturato sino al 31 dicembre 2012 (incluso il salario determinato su
base contrattuale per i salari da settembre a dicembre 2012) all’attore sarebbe
stato corrisposto l’importo complessivo di fr. 20'000.-, pari al valore di
20'000 azioni al portatore della società convenuta che AO 1 avrebbe dovuto acquisire
entro il 1° gennaio 2013. La Pretora, ritenuto che la datrice di lavoro,
malgrado l’impegno di formalizzare attraverso un atto notarile l’acquisizione
delle azioni, non aveva adempiuto a quanto previsto, ha riconosciuto all’attore
le pretese salariali per i mesi da settembre a dicembre 2012 in forma di pagamento monetario (decisione impugnata consid. 7.1, pag. 5).
4.1
La censura è irricevibile per
carente motivazione non adempiendo ai presupposti dell’art. 311 cpv. 1 CPC. Per
quanto concerne la valutazione arbitraria delle prove l’appellante si limita a
contrapporre una propria interpretazione del contenuto del verbale della
riunione del 20 luglio 2012 (doc. D), senza spiegare perché la valutazione
della giudice di prima istanza sarebbe arbitraria. Per quanto attiene invece alla
pretesa violazione dell’art. 116 CO, la convenuta non spiega in che maniera la
conclusione della Pretora equivarrebbe ad “affermare l’esistenza di una
novazione” (appello, pag. 9). Contrariamente a quanto pretende l’appellante, la
giudice di prima sede non ha mai concluso in tal senso. Ella, nell’ambito della
valutazione delle prove, sulla base del verbale della riunione del 20 luglio
2012.
(doc. D) ha accertato che “già in occasione di tale riunione le parti
avevano precisamente stabilito come sarebbe proseguita la loro collaborazione a
partire dal 1° settembre 2012 e come le prestazioni dell’attore avrebbero
dovuto essere retribuite” (decisione impugnata, pag. 5). La Pretora non ha invece
mai concluso che il contenuto della riunione del 20 luglio 2012 (di cui al doc.
D) costituisse una novazione. Del resto mal si comprende come ciò possa essere
il caso, ritenuto che la riunione di cui al doc. D è antecedente al contratto
del 20 agosto 2012 (doc. B), regolante i rapporti tra le parti a partire dal 1°
settembre 2012.
4.2
A ben vedere la censura è pure
ininfluente ai fini del giudizio. L’attore ha infatti chiesto in causa la remunerazione
per l’attività svolta per conto della convenuta per i mesi da settembre a
dicembre 2012, rispettivamente per i mesi da maggio a settembre 2013 per un
totale di 9 mensilità, pari all’importo complessivo di fr. 32'440.50 lordi. Per
potere beneficiare della procedura semplificata gratuita l’attore ha limitato
la propria pretesa all’importo complessivo di fr. 29'999.- lordi (verbale di
udienza 1° ottobre 2014).
La Pretora ha accertato e in
questa sede non è (più) stato contestato dall’appellante, che dal 1° settembre
2012.
l’attore è stato assunto dalla convenuta quale dipendente con un salario
mensile pari a fr. 3'604.50 lordi (doc. B), che le relazioni tra le parti erano
rette dal contratto di cui al doc. B, che il rapporto di lavoro è stato
disdetto e ha preso fine il 30 settembre 2013 e che l’attore ha lavorato
regolarmente durante i mesi da settembre a dicembre 2012, rispettivamente da
maggio a settembre 2013 senza essere stato remunerato. Ne discende che
all’attore andrebbe riconosciuto l’importo complessivo di fr. 32'440.50 lordi
pari a 9 mensilità. Ritenuto che l’attore ha limitato tale importo a fr.
29'999.- lordi, la decisione della Pretora con la quale ha condannato
l’appellante al versamento di detto importo va confermata.
5.
Ne consegue
che nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto e la decisione
impugnata confermata. Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una
causa derivante da un rapporto di lavoro con un valore litigioso inferiore a
fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC). Le ripetibili di appello, calcolate
su un valore litigioso di fr. 29'999.- (art. 94 cpv. 2 CPC) seguono la
soccombenza dell’appellante (art. 106 CPC). Tale valore è determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95, 106 e 114 lett. c CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: 1. L’appello 5 novembre 2014
della società AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile. Di
conseguenza la sentenza 3 ottobre 2014 della Pretura di Lugano, sezione 3, è
confermata.
2. Non si prelevano spese
processuali. La società AP 1 rifonderà a AO 1 fr. 1’500.- per ripetibili di
appello.
3. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario in materia di diritto del lavoro è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta ad almeno
fr. 15'000.-. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non
sia dato ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorso con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).