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Decisione

12.2014.193

Appello - istanza di gratuito patrocinio - indigenza

16 gennaio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

9. Considerato

quanto sopra indicato, la carente allegazione delle circostanze rilevanti e la

mancata produzione della documentazione richiestale non permettono di stabilire

se l'appellante sia effettivamente in uno stato di indigenza e quindi

sprovvista di mezzi per far fronte alle spese giudiziarie relative alla

procedura in questione.

La domanda di gratuito patrocinio deve pertanto essere respinta, siccome i

requisiti posti dall’art. 117 lett. a CPC non sono manifestamente adempiuti,

risultando superfluo l'esame dell'ulteriore requisito di cui all'art. 117 lett.

b CPC.

10. Nella procedura per il

conferimento del gratuito patrocinio di regola non vengono prelevate spese

processuali (art. 119 cpv. 6 CPC). Alla controparte, che non si è espressa

sulla domanda, non va attribuita alcuna indennità per ripetibili della

procedura incidentale. Per quel che concerne i rimedi giuridici esperibili

contro questa decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),

l’impugnabilità di un giudizio incidentale come quello emesso in materia di

gratuito patrocinio segue la via dell’azione principale (sentenza del Tribunale

federale 5A_565/2011 del 14 febbraio 2012 consid. 1.1), di modo che nella

fattispecie il valore litigioso è di almeno fr. 54'893,10.

A passaggio in giudicato della presente decisione, all’appellante sarà

assegnato in separata sede il termine per versare l’anticipo sulle spese.

Considerandi

Per i quali motivi,

decide: 1. L'istanza di ammissione al gratuito

patrocinio del 3 novembre 2014 presentata da IS 1 è respinta.

2.

Non si prelevano tasse né

spese. Non si assegnano ripetibili alla controparte.

3.

Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso

è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di

importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso

in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario

in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).