12.2014.194
Contratto di finanziamento e sponsorizzazione sportiva, disconoscimento di debito, interpretazione del contratto sulla sua durata
26 maggio 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.194
Lugano
26 maggio 2015/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Fiscalini
e Camponovo (giudice supplente)
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa inc. n. OR.2013.143 (azione in disconoscimento del
debito) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1 promossa con petizione 31 luglio 2013 da
AO 1
rappr. dall’avv. RA 2
contro
AP
1,
rappr. dall’avv. RA 1
chiedente ai sensi
dell’art. 83 LEF il disconoscimento del debito di fr. 48'600.- oltre a
interessi e spese di cui ai PE n. __________ e __________, con protesta di
spese e ripetibili;
domanda alla quale si è
opposta la convenuta e che il Pretore ha accolto con decisione 8 ottobre 2014;
appellante la convenuta,
che con atto di appello del 10 novembre 2014 chiede la riforma del giudizio
impugnato e la reiezione della petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre l’attrice, con la
risposta del 12 gennaio 2015, propone di respingere l’appello e di confermare
la decisione di prima istanza;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Tra la società sportiva AP 1,
__________ (di seguito: il Club) e la società AO 1 SA, __________ (di seguito:
lo sponsor) è stato stipulato un contratto (doc. F) avente per oggetto il
pagamento alla prima, ad opera della seconda, di vari importi a titolo di
rimborso di spese e sponsorizzazioni nonché (clausola n. 3) di fr. 4'500.- (+
IVA) mensili, in rate di fr. 9'000.- (+ IVA), alle scadenze 23 febbraio 2011,
23 aprile 2011, 23 giugno 2011 “e così di seguito”, per ogni mese di
relazione contrattuale del Club con il calciatore P__________, quale giocatore
non amatoriale, “fino ad almeno il 31 agosto 2011”. In caso di mancato pagamento di una rata l’intero importo residuo sarebbe stato
immediatamente esigibile. Il Club avrebbe ricevuto inoltre il 10% (+ IVA) del
ricavato di un eventuale trasferimento del giocatore in un altro Club. Il
contratto prevedeva inoltre la competenza del foro di __________ e
l’applicabilità del diritto svizzero. Il contratto non menziona alcuna data di
inizio di validità e vi figura solo il 25 febbraio 2011, data della firma del
rappresentante del Club. Nelle premesse contrattuali è stato indicato che lo sponsor
svizzero subentrava ad un’omonima società uruguaiana. Il Club ha rinnovato più
volte il contratto di lavoro con il suddetto calciatore, e ha quindi preteso il
pagamento di fr. 4'500.- per ogni mese di rapporto contrattuale dopo il 31
agosto 2011. Lo sponsor vi si è opposto, ritenendo terminato il proprio obbligo
con lo spirare di detta data.
B. Il 13 marzo 2012 e l’8
aprile 2013 il Club ha fatto spiccare contro lo sponsor due precetti esecutivi
per gli importi a proprio dire maturati a suo favore, vale a dire fr. 29'160.-
oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2011 (doc. B, PE n. __________ e fr.
19'440.- oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2012 (doc. C, PE n. __________);
lo sponsor ha interposto opposizione ai due precetti. Il Club ha adito la via
giudiziaria con domande di rigetto provvisorio delle due opposizioni per
complessivi fr. 48'600.-, che sono state accolte con sentenze pretorili del 18
giugno 2013 (non prodotte agli atti).
C. Con petizione del 31 luglio
2013 lo sponsor AO 1 ha chiesto al Pretore di Lugano, sezione 1, il
disconoscimento del debito di fr. 48'600.- e la conferma in via definitiva
delle opposizioni ai PE n. __________ e __________, con protesta di tasse,
spese e ripetibili. All’accoglimento della petizione si è opposta la convenuta
con risposta del 13 agosto 2013, senza eccepire la proroga di foro a favore
della Pretura di __________. In replica e duplica le parti hanno confermato le
loro rispettive, antitetiche tesi. Esperita l’istruttoria, esse si sono
riconfermate nelle loro rispettive domande con i memoriali conclusivi del 2 e 3
aprile 2014.
D. Con sentenza 8 ottobre 2014
il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto la petizione, ha accertato l’inesistenza del debito di fr. 48'600.-, ha mantenuto le
opposizioni ai menzionati precetti n. __________ e __________ e ha caricato
alla convenuta fr. 1'800.- per tassa di giudizio e fr. 5’000.- per ripetibili. Il
Pretore ha ritenuto che il contratto tra le parti fosse terminato il 31 agosto
2011: il tenore letterale dell’accordo (doc. F) non sarebbe chiaro ma lo
sarebbe alla luce delle testimonianze assunte, di una proposta di nuovo accordo
(doc. R) formulata dalla convenuta ma non firmata dall’attrice (che deporrebbe
a favore di una mancata continuazione del rapporto), mentre i nuovi contratti
di lavoro stipulati tra il calciatore ed il Club sarebbero stati una res
inter alios acta ininfluente nell’accordo tra le parti.
E. Avverso il giudizio
pretorile è insorta la convenuta con appello del 10 novembre 2014, con cui
chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione,
con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del 12 gennaio 2015 l’attrice,
ribadendo le proprie tesi, si è opposta all’accoglimento dell’appello, con
protesta di tasse, spese e ripetibili.
Sulle tesi antitetiche delle parti si ritornerà, se del caso, in sede di
trattazione del diritto.
e considerato
Considerandi
1.
La decisione pretorile
impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale, impugnabile
(art. 308 cpv. lett. a CPC); il valore di causa supera infatti fr. 10'000.-
(art. 308 cpv. 2 CPC).
2.
L’appellante sostiene una
violazione degli art. 312 e (implicitamente) 394 segg. CO, e quindi un’errata
applicazione del diritto (oltre ad un errato apprezzamento delle prove); si
tratta di argomenti invocabili in questa sede (art. 310 lett. a CPC). Presentato
nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art.
311.
cpv. 1 CPC), l’appello è tempestivo. Esso è munito della decisione
impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC).
3.
L’art. 83 cpv. 2 LEF
stabilisce che l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può
domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice
del luogo dell’esecuzione. Nell’azione di disconoscimento del debito il
creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il
fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali
non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova
a danno del debitore e attore (Stoffel,
Voies d’exécution, n. 144 p. 117; Staehelin,
Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 17 settembre
2009.
inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29 settembre 2010
inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di documentare
l’origine della pretesa litigiosa, e meglio le sue titolarità ed esistenza (nella
fattispecie per fr. 48’600.-).
4.
Decisivo in concreto è
accertare se il contratto di sponsorizzazione tra le parti (doc. F) prevedeva
un suo proseguimento anche dopo il 31 agosto 2011, data minima di scadenza
ammessa da entrambe le parti. In base ai criteri abituali d'interpretazione, il
contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante
l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà
dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti
di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il
giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro
presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa,
interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero
secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire
alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III
444.
consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III 165
consid. 3a). In altri termini, se la reale volontà delle parti non può essere
stabilita o è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni fatte e
i comportamenti in base al principio dell'affidamento (DTF 131 III 217 consid.
3; 129 III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3a). Egli deve pertanto
ricercare il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e
doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell'altra tenuto conto
dell'insieme delle circostanze (DTF 131 III 268 consid. 5.1.3), quali lo scopo
e gli interessi delle parti, le loro condizioni personali e professionali (DTF
118.
Ia 297; Jäggi/Gauch, Zürcher
Kommentar, n. 364 e rif. ad art. 18 CO), se del caso i preliminari e anche il
loro comportamento successivo (Jäggi/Gauch,
op. cit., n. 357 e segg. ad art. 18 CO). Il principio dell'affidamento permette
di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo
comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà (DTF
129.
III 118 consid. 2.5).
5.
L’appellante ritiene che
non sia convincente l’accertamento del Pretore, secondo il quale il contratto
doc. F era a durata determinata con validità sino al 31 agosto 2011 e non era
stato rinnovato. Essa afferma che per stabilire la reale e concorde volontà
delle parti era necessario stabilire quale fosse lo scopo della relazione
contrattuale, a suo dire ravvisabile come un contratto di società semplice
intesa a dare valore commerciale al calciatore nell’intento di cederlo a terzi
e dividere l’eventuale utile così ricavato. Considera inoltre errato
l’accertamento del primo giudice, secondo il quale l’ultimo pagamento era
quello del mese di agosto 2011, poiché i pagamenti erano bimensili e l’ultimo
bonifico si riferiva quindi ai mesi di agosto e settembre 2011. Con riferimento
alle trattative intercorse tra il Club e lo sponsor per l’eventuale rinnovo
degli accordi, rimaste poi senza esito, l’appellante ritiene che il doc. R
provi il proseguimento dei rapporti contrattuali anche dopo il 31 agosto 2011.
6.
Non è contestato che la
vertenza si riferisce al periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2012 e che
in tale periodo il calciatore è stato alle dipendenze del Club appellante. La
convenuta doveva provare il fondamento del credito da lei vantato, vale a dire
che il contratto doc. F era stato prorogato oltre il limite del 31 agosto 2011.
Il contratto non indica né la sua data d’inizio né quella di scadenza e vi è
indicata solo la data del 23 febbraio 2011, quando è stata apposta la firma del
rappresentante del Club. Non resta quindi che interpretare la volontà delle
parti, iniziando con il chiarire quanto (ed è molto) vi è di oscuro nelle loro
manifestazioni di volontà, secondo il principio sopra evocato. Dagli atti non
risulta il benché minimo accertamento sulle eventuali trattative condotte tra
le parti per giungere alla redazione del contratto, né le parti vi hanno fatto
accenno in alcun modo. In prima sede l’attrice ha indicato di aver concluso con
il Club convenuto un contratto di finanziamento e sponsorizzazione, ciò che non
è stato contestato nella risposta e nella duplica. Solo in sede di appello il
Club avanza ora la tesi di un contratto di società semplice per la
valorizzazione commerciale del calciatore, mai evocata in precedenza.
7.
Il contratto ha avuto
inizio il 1° gennaio 2011 (in altre parole retroattivamente). Esso prevedeva
(per la sua clausola n. 3) pagamenti bimestrali posticipati (quindi al 23
febbraio 2011 per i mesi di gennaio e febbraio 2011). In effetti, risultano
effettuati 4 pagamenti di fr. 9'720.- (2 x fr. 4'500.- + IVA), alle date 13
aprile 2011 (scadenza contrattuale al 23 febbraio 2011), 20 maggio 2011
(scadenza contrattuale al 23 aprile 2011), 3 ottobre 2011 (scadenza
contrattuale al 23 giugno 2011) e 23 novembre 2011 (scadenza contrattuale
implicita - “e così di seguito” - al 31 agosto 2011). Il
pagamento ritardato delle rate non è però indicazione di ausilio per l’una o
l’altra tesi. Neppure è di ausilio il fatto che il Club abbia rinnovato il contratto
di lavoro del giocatore per almeno quattro volte, per le seguenti durate: dal 17 settembre 2009 al 30 giugno 2011 (doc. G), dal 14 febbraio 2011 al 31
maggio 2011 (doc. 1), dal 1° luglio 2011 al 31 maggio 2012 (doc. 3) e dal 1°
giugno al 30 settembre 2012 (doc. H). Balza agli occhi da un lato la
parziale sovrapposizione dei periodi (per i primi due solo parzialmente
spiegabile con il trasferimento provvisorio del giocatore ad __________), e la
mancata copertura del mese di giugno 2011. Le parti si sono accordate nel
febbraio 2011 per una dipendenza del giocatore dal Club almeno fino al 31
agosto 2011, comprendendo quindi anche – perlomeno nei loro rapporti – il mese
di giugno 2011. Ciò fa collimare il periodo di validità contrattuale con le 8
mensilità (4 bimensilità) versate dall’attrice alla convenuta, per quanto a
scadenze regolarmente superate. Si noti di transenna che l’appellante erra
quando sostiene (appello, pag. 3) che l’attrice, nelle proprie conclusioni
(p.to n. 1), avrebbe ammesso di avere pagato mensilità fino al 30 settembre
2011: essa in realtà si è solo limitata a riassumere le date dei propri
pagamenti e le scadenze dei medesimi, indicando anzi esplicitamente di avere
onorato il contratto fino al 31 agosto 2011. Non vi è quindi elemento decisivo
deducibile dai suddetti fatti.
8.
L’obbligo di versamento del
finanziamento di sponsorizzazione almeno fino al 31 agosto 2011 non permette di
concludere per un’automatica protrazione dell’accordo a semplice dipendenza dei
contratti che il Club avrebbe sottoscritto con il giocatore. Dall’istruttoria
nulla emerge al riguardo e non risulta, in particolare, che lo sponsor sia
stato coinvolto nelle trattative tra il Club e il giocatore. Vincolare il
rinnovo del contratto di sponsorizzazione e finanziamento al rinnovo del
contratto di lavoro tra il Club e il giocatore costituirebbe invero una
violazione dell’art. 27 cpv. 2 CC. Una clausola del genere potrebbe essere
ricondotta alla liceità dal giudice, come prevede l’art. 20 cpv. 2 CO, con una
limitazione nel tempo della sua durata. Il Club ha esposto pretese per un
periodo limitato, compatibile con la protezione della personalità.
L’interpretazione degli accordi contrattuali nel senso di un rinnovo automatico
della sponsorizzazione in caso di rinnovo del contratto di lavoro non trova
tuttavia riscontro nell’istruttoria, dalla quale emergono invece elementi atti
a rafforzare l’interpretazione adottata dal primo giudice. P__________, pur con
l’apprezzamento prudente delle sue dichiarazioni, visto il suo interesse
economico nell’attrice, ha dichiarato (verbale del 17 febbraio 2014) che a casa
del presidente del Club era stato pattuito che dal 1° settembre 2011 sarebbe
stato il Club medesimo ad assumersi integralmente il salario del giocatore,
visto che lo sponsor “da due anni” pagava il salario del giocatore senza
riscontro all’investimento, anche se lo sportivo risultava essere il miglior
difensore laterale tra i giocatori in forza a compagini ticinesi, ferma
restando comunque la percentuale del 10% per il Club in caso di cessione. La
dichiarazione è credibile, anche perché la data del 31 agosto non è casuale,
trattandosi dell’ultimo giorno per effettuare i trasferimenti internazionali di
giocatori (risposta, pag. 3). Inoltre essa è confermata anche dalle
dichiarazioni del giocatore, sentito lo stesso giorno e che pure ha riferito
pari pari di detto accordo (aggiungendo pure la descrizione di una manovra poco
elegante del Club a danno – tentato – dell’attrice). Il giocatore inoltre non
ha alcun interesse alla lite (al massimo, una maggiore vicinanza con l’attrice
piuttosto che con la convenuta, dalla quale ha dovuto separarsi con disdetta
per gravi motivi; ma ciò non ne inficia certo la credibilità). Pure dal teste M__________
(verbale di audizione del 26 febbraio 2014) giungono indizi convergenti: egli
aveva parlato con il patrocinatore della convenuta nell’ottica di un
“eventuale rinnovo del contratto” (doc. F), che sarebbe dovuto
avvenire in forma scritta con documenti da prepararsi dal medesimo
patrocinatore. Trattasi del doc. R, non firmato (a detta del teste, ma solo per
averlo sentito dire da P__________), a seguito del citato accordo verbale.
Comunque, resta il fatto che vi erano trattative per il rinnovo dell’accordo,
che non era quindi stato pattuito né era avvenuto. Inoltre, non vi sarebbe
stata necessità di discutere di un rinnovo, se il contratto fosse stato ancora
in corso, e neppure di ancorare in esso un importo dovuto a quel momento,
bastando – teoricamente – il contratto medesimo. Detto teste ha pure confermato
la percentuale del 10 % per il Club in caso di cessione del giocatore, ed il
pagamento di due anni di salario a decorrere dal 1° settembre 2009 (cioè fino
al 31 agosto 2011, contemplando pure i pagamenti effettuati dal precedente,
omonimo sponsor sudamericano). Si tratta di elementi convergenti con le altre
testimonianze. E nemmeno si può dedurre dal silenzio dell’attrice in merito
alla risposta alla proposta di rinnovo un tacito consenso, né un comportamento
concludente tale da configurare l’esistenza di un contratto rinnovato. Una
manifestazione concludente può essere ammessa infatti solo in presenza di un
comportamento univoco, la cui interpretazione non possa suscitare dubbio
alcuno. Questa restrizione discende dal principio dell’affidamento. In termini
generali, un comportamento passivo non può essere considerato come una volontà
di impegnarsi, specie per l’accettazione di un’offerta (DTF 123 III 59 consid.
5a; Kramer, Berner Kommentar, N.
11.
e 12 all’art. 1).
9.
Né aiuta la convenuta il
fatto che nel contratto si indichi “per ogni mese di relazione contrattuale
del GIOCATORE con LOCARNO”. Tale espressione trova una ragione nel fatto
che se fosse giunta un’offerta irrinunciabile da un grosso Club (la stessa
convenuta parla di giocatore quotato milioni di Euro prima di approdare a
Locarno: duplica, pag. 2), il giocatore sarebbe stato ceduto, con guadagno per
entrambe le parti (90%, rispettivamente 10% del ricavato dalla cessione), e con
pagamento dell’importo di fr. 4'500.- pro rata temporis (di qui la
necessità di specificare la singola mensilità).
10.
Neppure giovano alla
convenuta i contratti di lavoro stipulati con il giocatore, trattandosi di
accordi che mai hanno visto il coinvolgimento, diretto o indiretto, dell’attrice.
Neppure il contratto di lavoro stipulato il 14 febbraio 2011 (pochi giorni
prima quindi della firma dell’accordo tra le parti ad opera del Presidente del
Club) permette di dedurre alcunché: il doc. F d’altronde concretizzava un
subentro di sponsor (da quello sudamericano a quello elvetico), fino ad almeno
il 31 agosto 2011, quindi per un periodo contemplato dal secondo contratto di
lavoro. D’altronde, se anche la convenuta volesse conteggiare i mesi di
effettivo rapporto contrattuale avuto con il giocatore, e dedurre da ciò un
legame con il doc. F, dovrebbe addirittura restituire fr. 4'500.-, pari al
periodo dal 1° al 30 giugno 2011, rimasto contrattualmente scoperto tra
giocatore e società (v. doc. 1 e 3), per quanto coperto tra sponsor e società
medesima.
11.
In definitiva, l’unico
elemento che potrebbe suscitare interrogativi sul limite temporale di validità
al 31 agosto 2011 riguarda le diciture sui bonifici bancari prodotti
dall’attrice medesima con rifermento ai pagamenti bimensili: se i primi due
confermano il limite sopra indicato (“secondo contratto giocatore __________
quota febbraio 2011” e “quota aprile 2011”), ed il terzo non lo smentisce (nessuna dicitura), il quarto reca l’indicazione “quota ottobre 2011”. Ciò potrebbe spiegarsi con il ritardo nei singoli versamenti: metà
aprile per febbraio (correttamente: gennaio e febbraio, cioè per la scadenza di
febbraio), metà maggio per aprile (marzo/aprile), inizio ottobre per giugno
(maggio e giugno) e – per l’appunto – fine novembre per luglio e agosto (con
dicitura comunque erronea). Tuttavia, questo solo elemento, per altro nemmeno
considerato dalle parti e dal Pretore, non permette di inficiare le conclusioni
alle quali è giunto quest’ultimo sulla base di un’accurata analisi
dell’istruttoria.
12.
In definitiva, dunque, nel
suo risultato la decisione del Pretore resiste alle critiche e l’appello va
respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le
spese processuali, insieme ad una adeguata indennità per ripetibili (art. 95
cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La
tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e
13.
LTG (versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile in
favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11
del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore
litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i
rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è
stabilito in fr. 48'600.-.
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 19 novembre 2014
di AP 1 è respinto.
2. Le spese processuali di appello,
in complessivi fr. 3’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà
all’appellata fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.
3. Notificazione:
- avv.
- avv.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina
seguente)
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi
(art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.
74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).