Lexipedia

Decisione

12.2014.194

Contratto di finanziamento e sponsorizzazione sportiva, disconoscimento di debito, interpretazione del contratto sulla sua durata

26 maggio 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A. Tra la società sportiva AP 1,

__________ (di seguito: il Club) e la società AO 1 SA, __________ (di seguito:

lo sponsor) è stato stipulato un contratto (doc. F) avente per oggetto il

pagamento alla prima, ad opera della seconda, di vari importi a titolo di

rimborso di spese e sponsorizzazioni nonché (clausola n. 3) di fr. 4'500.- (+

IVA) mensili, in rate di fr. 9'000.- (+ IVA), alle scadenze 23 febbraio 2011,

23 aprile 2011, 23 giugno 2011 “e così di seguito”, per ogni mese di

relazione contrattuale del Club con il calciatore P__________, quale giocatore

non amatoriale, “fino ad almeno il 31 agosto 2011”. In caso di mancato pagamento di una rata l’intero importo residuo sarebbe stato

immediatamente esigibile. Il Club avrebbe ricevuto inoltre il 10% (+ IVA) del

ricavato di un eventuale trasferimento del giocatore in un altro Club. Il

contratto prevedeva inoltre la competenza del foro di __________ e

l’applicabilità del diritto svizzero. Il contratto non menziona alcuna data di

inizio di validità e vi figura solo il 25 febbraio 2011, data della firma del

rappresentante del Club. Nelle premesse contrattuali è stato indicato che lo sponsor

svizzero subentrava ad un’omonima società uruguaiana. Il Club ha rinnovato più

volte il contratto di lavoro con il suddetto calciatore, e ha quindi preteso il

pagamento di fr. 4'500.- per ogni mese di rapporto contrattuale dopo il 31

agosto 2011. Lo sponsor vi si è opposto, ritenendo terminato il proprio obbligo

con lo spirare di detta data.

B. Il 13 marzo 2012 e l’8

aprile 2013 il Club ha fatto spiccare contro lo sponsor due precetti esecutivi

per gli importi a proprio dire maturati a suo favore, vale a dire fr. 29'160.-

oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2011 (doc. B, PE n. __________ e fr.

19'440.- oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2012 (doc. C, PE n. __________);

lo sponsor ha interposto opposizione ai due precetti. Il Club ha adito la via

giudiziaria con domande di rigetto provvisorio delle due opposizioni per

complessivi fr. 48'600.-, che sono state accolte con sentenze pretorili del 18

giugno 2013 (non prodotte agli atti).

C. Con petizione del 31 luglio

2013 lo sponsor AO 1 ha chiesto al Pretore di Lugano, sezione 1, il

disconoscimento del debito di fr. 48'600.- e la conferma in via definitiva

delle opposizioni ai PE n. __________ e __________, con protesta di tasse,

spese e ripetibili. All’accoglimento della petizione si è opposta la convenuta

con risposta del 13 agosto 2013, senza eccepire la proroga di foro a favore

della Pretura di __________. In replica e duplica le parti hanno confermato le

loro rispettive, antitetiche tesi. Esperita l’istruttoria, esse si sono

riconfermate nelle loro rispettive domande con i memoriali conclusivi del 2 e 3

aprile 2014.

D. Con sentenza 8 ottobre 2014

il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha accolto la petizione, ha accertato l’inesistenza del debito di fr. 48'600.-, ha mantenuto le

opposizioni ai menzionati precetti n. __________ e __________ e ha caricato

alla convenuta fr. 1'800.- per tassa di giudizio e fr. 5’000.- per ripetibili. Il

Pretore ha ritenuto che il contratto tra le parti fosse terminato il 31 agosto

2011: il tenore letterale dell’accordo (doc. F) non sarebbe chiaro ma lo

sarebbe alla luce delle testimonianze assunte, di una proposta di nuovo accordo

(doc. R) formulata dalla convenuta ma non firmata dall’attrice (che deporrebbe

a favore di una mancata continuazione del rapporto), mentre i nuovi contratti

di lavoro stipulati tra il calciatore ed il Club sarebbero stati una res

inter alios acta ininfluente nell’accordo tra le parti.

E. Avverso il giudizio

pretorile è insorta la convenuta con appello del 10 novembre 2014, con cui

chiede la riforma del giudizio pretorile nel senso di respingere la petizione,

con protesta di spese e ripetibili. Nella risposta del 12 gennaio 2015 l’attrice,

ribadendo le proprie tesi, si è opposta all’accoglimento dell’appello, con

protesta di tasse, spese e ripetibili.

Sulle tesi antitetiche delle parti si ritornerà, se del caso, in sede di

trattazione del diritto.

e considerato

Considerandi

1.

La decisione pretorile

impugnata è una decisione finale di prima istanza e, come tale, impugnabile

(art. 308 cpv. lett. a CPC); il valore di causa supera infatti fr. 10'000.-

(art. 308 cpv. 2 CPC).

2.

L’appellante sostiene una

violazione degli art. 312 e (implicitamente) 394 segg. CO, e quindi un’errata

applicazione del diritto (oltre ad un errato apprezzamento delle prove); si

tratta di argomenti invocabili in questa sede (art. 310 lett. a CPC). Presentato

nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza (art.

311.

cpv. 1 CPC), l’appello è tempestivo. Esso è munito della decisione

impugnata (art. 311 cpv. 1 CPC).

3.

L’art. 83 cpv. 2 LEF

stabilisce che l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può

domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice

del luogo dell’esecuzione. Nell’azione di disconoscimento del debito il

creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il

fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali

non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova

a danno del debitore e attore (Stoffel,

Voies d’exécution, n. 144 p. 117; Staehelin,

Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 17 settembre

2009.

inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29 settembre 2010

inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di documentare

l’origine della pretesa litigiosa, e meglio le sue titolarità ed esistenza (nella

fattispecie per fr. 48’600.-).

4.

Decisivo in concreto è

accertare se il contratto di sponsorizzazione tra le parti (doc. F) prevedeva

un suo proseguimento anche dopo il 31 agosto 2011, data minima di scadenza

ammessa da entrambe le parti. In base ai criteri abituali d'interpretazione, il

contenuto di un determinato accordo viene stabilito in primo luogo mediante

l'interpretazione soggettiva, ovvero sulla base della vera e concorde volontà

dei contraenti (art. 18 cpv. 1 CO); solamente quando non esistono accertamenti

di fatto sulla reale concordanza della loro volontà rispettivamente se il

giudice constata che una parte non ha compreso la volontà dell'altra, la loro

presunta volontà viene accertata con un'interpretazione oggettiva/normativa,

interpretando le dichiarazioni secondo il principio dell'affidamento, ovvero

secondo il senso che ogni contraente poteva e doveva ragionevolmente attribuire

alle dichiarazioni di volontà dell'altro nella situazione concreta (DTF 127 III

444.

consid. 1b, 126 III 59 consid. 5b, 126 III 375 consid. 2e/aa, 123 III 165

consid. 3a). In altri termini, se la reale volontà delle parti non può essere

stabilita o è divergente, il giudice deve interpretare le dichiarazioni fatte e

i comportamenti in base al principio dell'affidamento (DTF 131 III 217 consid.

3; 129 III 664 consid. 3.1; 128 III 265 consid. 3a). Egli deve pertanto

ricercare il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e

doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell'altra tenuto conto

dell'insieme delle circostanze (DTF 131 III 268 consid. 5.1.3), quali lo scopo

e gli interessi delle parti, le loro condizioni personali e professionali (DTF

118.

Ia 297; Jäggi/Gauch, Zürcher

Kommentar, n. 364 e rif. ad art. 18 CO), se del caso i preliminari e anche il

loro comportamento successivo (Jäggi/Gauch,

op. cit., n. 357 e segg. ad art. 18 CO). Il principio dell'affidamento permette

di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo

comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà (DTF

129.

III 118 consid. 2.5).

5.

L’appellante ritiene che

non sia convincente l’accertamento del Pretore, secondo il quale il contratto

doc. F era a durata determinata con validità sino al 31 agosto 2011 e non era

stato rinnovato. Essa afferma che per stabilire la reale e concorde volontà

delle parti era necessario stabilire quale fosse lo scopo della relazione

contrattuale, a suo dire ravvisabile come un contratto di società semplice

intesa a dare valore commerciale al calciatore nell’intento di cederlo a terzi

e dividere l’eventuale utile così ricavato. Considera inoltre errato

l’accertamento del primo giudice, secondo il quale l’ultimo pagamento era

quello del mese di agosto 2011, poiché i pagamenti erano bimensili e l’ultimo

bonifico si riferiva quindi ai mesi di agosto e settembre 2011. Con riferimento

alle trattative intercorse tra il Club e lo sponsor per l’eventuale rinnovo

degli accordi, rimaste poi senza esito, l’appellante ritiene che il doc. R

provi il proseguimento dei rapporti contrattuali anche dopo il 31 agosto 2011.

6.

Non è contestato che la

vertenza si riferisce al periodo dal 1° settembre 2011 al 31 agosto 2012 e che

in tale periodo il calciatore è stato alle dipendenze del Club appellante. La

convenuta doveva provare il fondamento del credito da lei vantato, vale a dire

che il contratto doc. F era stato prorogato oltre il limite del 31 agosto 2011.

Il contratto non indica né la sua data d’inizio né quella di scadenza e vi è

indicata solo la data del 23 febbraio 2011, quando è stata apposta la firma del

rappresentante del Club. Non resta quindi che interpretare la volontà delle

parti, iniziando con il chiarire quanto (ed è molto) vi è di oscuro nelle loro

manifestazioni di volontà, secondo il principio sopra evocato. Dagli atti non

risulta il benché minimo accertamento sulle eventuali trattative condotte tra

le parti per giungere alla redazione del contratto, né le parti vi hanno fatto

accenno in alcun modo. In prima sede l’attrice ha indicato di aver concluso con

il Club convenuto un contratto di finanziamento e sponsorizzazione, ciò che non

è stato contestato nella risposta e nella duplica. Solo in sede di appello il

Club avanza ora la tesi di un contratto di società semplice per la

valorizzazione commerciale del calciatore, mai evocata in precedenza.

7.

Il contratto ha avuto

inizio il 1° gennaio 2011 (in altre parole retroattivamente). Esso prevedeva

(per la sua clausola n. 3) pagamenti bimestrali posticipati (quindi al 23

febbraio 2011 per i mesi di gennaio e febbraio 2011). In effetti, risultano

effettuati 4 pagamenti di fr. 9'720.- (2 x fr. 4'500.- + IVA), alle date 13

aprile 2011 (scadenza contrattuale al 23 febbraio 2011), 20 maggio 2011

(scadenza contrattuale al 23 aprile 2011), 3 ottobre 2011 (scadenza

contrattuale al 23 giugno 2011) e 23 novembre 2011 (scadenza contrattuale

implicita - “e così di seguito” - al 31 agosto 2011). Il

pagamento ritardato delle rate non è però indicazione di ausilio per l’una o

l’altra tesi. Neppure è di ausilio il fatto che il Club abbia rinnovato il contratto

di lavoro del giocatore per almeno quattro volte, per le seguenti durate: dal 17 settembre 2009 al 30 giugno 2011 (doc. G), dal 14 febbraio 2011 al 31

maggio 2011 (doc. 1), dal 1° luglio 2011 al 31 maggio 2012 (doc. 3) e dal 1°

giugno al 30 settembre 2012 (doc. H). Balza agli occhi da un lato la

parziale sovrapposizione dei periodi (per i primi due solo parzialmente

spiegabile con il trasferimento provvisorio del giocatore ad __________), e la

mancata copertura del mese di giugno 2011. Le parti si sono accordate nel

febbraio 2011 per una dipendenza del giocatore dal Club almeno fino al 31

agosto 2011, comprendendo quindi anche – perlomeno nei loro rapporti – il mese

di giugno 2011. Ciò fa collimare il periodo di validità contrattuale con le 8

mensilità (4 bimensilità) versate dall’attrice alla convenuta, per quanto a

scadenze regolarmente superate. Si noti di transenna che l’appellante erra

quando sostiene (appello, pag. 3) che l’attrice, nelle proprie conclusioni

(p.to n. 1), avrebbe ammesso di avere pagato mensilità fino al 30 settembre

2011: essa in realtà si è solo limitata a riassumere le date dei propri

pagamenti e le scadenze dei medesimi, indicando anzi esplicitamente di avere

onorato il contratto fino al 31 agosto 2011. Non vi è quindi elemento decisivo

deducibile dai suddetti fatti.

8.

L’obbligo di versamento del

finanziamento di sponsorizzazione almeno fino al 31 agosto 2011 non permette di

concludere per un’automatica protrazione dell’accordo a semplice dipendenza dei

contratti che il Club avrebbe sottoscritto con il giocatore. Dall’istruttoria

nulla emerge al riguardo e non risulta, in particolare, che lo sponsor sia

stato coinvolto nelle trattative tra il Club e il giocatore. Vincolare il

rinnovo del contratto di sponsorizzazione e finanziamento al rinnovo del

contratto di lavoro tra il Club e il giocatore costituirebbe invero una

violazione dell’art. 27 cpv. 2 CC. Una clausola del genere potrebbe essere

ricondotta alla liceità dal giudice, come prevede l’art. 20 cpv. 2 CO, con una

limitazione nel tempo della sua durata. Il Club ha esposto pretese per un

periodo limitato, compatibile con la protezione della personalità.

L’interpretazione degli accordi contrattuali nel senso di un rinnovo automatico

della sponsorizzazione in caso di rinnovo del contratto di lavoro non trova

tuttavia riscontro nell’istruttoria, dalla quale emergono invece elementi atti

a rafforzare l’interpretazione adottata dal primo giudice. P__________, pur con

l’apprezzamento prudente delle sue dichiarazioni, visto il suo interesse

economico nell’attrice, ha dichiarato (verbale del 17 febbraio 2014) che a casa

del presidente del Club era stato pattuito che dal 1° settembre 2011 sarebbe

stato il Club medesimo ad assumersi integralmente il salario del giocatore,

visto che lo sponsor “da due anni” pagava il salario del giocatore senza

riscontro all’investimento, anche se lo sportivo risultava essere il miglior

difensore laterale tra i giocatori in forza a compagini ticinesi, ferma

restando comunque la percentuale del 10% per il Club in caso di cessione. La

dichiarazione è credibile, anche perché la data del 31 agosto non è casuale,

trattandosi dell’ultimo giorno per effettuare i trasferimenti internazionali di

giocatori (risposta, pag. 3). Inoltre essa è confermata anche dalle

dichiarazioni del giocatore, sentito lo stesso giorno e che pure ha riferito

pari pari di detto accordo (aggiungendo pure la descrizione di una manovra poco

elegante del Club a danno – tentato – dell’attrice). Il giocatore inoltre non

ha alcun interesse alla lite (al massimo, una maggiore vicinanza con l’attrice

piuttosto che con la convenuta, dalla quale ha dovuto separarsi con disdetta

per gravi motivi; ma ciò non ne inficia certo la credibilità). Pure dal teste M__________

(verbale di audizione del 26 febbraio 2014) giungono indizi convergenti: egli

aveva parlato con il patrocinatore della convenuta nell’ottica di un

“eventuale rinnovo del contratto” (doc. F), che sarebbe dovuto

avvenire in forma scritta con documenti da prepararsi dal medesimo

patrocinatore. Trattasi del doc. R, non firmato (a detta del teste, ma solo per

averlo sentito dire da P__________), a seguito del citato accordo verbale.

Comunque, resta il fatto che vi erano trattative per il rinnovo dell’accordo,

che non era quindi stato pattuito né era avvenuto. Inoltre, non vi sarebbe

stata necessità di discutere di un rinnovo, se il contratto fosse stato ancora

in corso, e neppure di ancorare in esso un importo dovuto a quel momento,

bastando – teoricamente – il contratto medesimo. Detto teste ha pure confermato

la percentuale del 10 % per il Club in caso di cessione del giocatore, ed il

pagamento di due anni di salario a decorrere dal 1° settembre 2009 (cioè fino

al 31 agosto 2011, contemplando pure i pagamenti effettuati dal precedente,

omonimo sponsor sudamericano). Si tratta di elementi convergenti con le altre

testimonianze. E nemmeno si può dedurre dal silenzio dell’attrice in merito

alla risposta alla proposta di rinnovo un tacito consenso, né un comportamento

concludente tale da configurare l’esistenza di un contratto rinnovato. Una

manifestazione concludente può essere ammessa infatti solo in presenza di un

comportamento univoco, la cui interpretazione non possa suscitare dubbio

alcuno. Questa restrizione discende dal principio dell’affidamento. In termini

generali, un comportamento passivo non può essere considerato come una volontà

di impegnarsi, specie per l’accettazione di un’offerta (DTF 123 III 59 consid.

5a; Kramer, Berner Kommentar, N.

11.

e 12 all’art. 1).

9.

Né aiuta la convenuta il

fatto che nel contratto si indichi “per ogni mese di relazione contrattuale

del GIOCATORE con LOCARNO”. Tale espressione trova una ragione nel fatto

che se fosse giunta un’offerta irrinunciabile da un grosso Club (la stessa

convenuta parla di giocatore quotato milioni di Euro prima di approdare a

Locarno: duplica, pag. 2), il giocatore sarebbe stato ceduto, con guadagno per

entrambe le parti (90%, rispettivamente 10% del ricavato dalla cessione), e con

pagamento dell’importo di fr. 4'500.- pro rata temporis (di qui la

necessità di specificare la singola mensilità).

10.

Neppure giovano alla

convenuta i contratti di lavoro stipulati con il giocatore, trattandosi di

accordi che mai hanno visto il coinvolgimento, diretto o indiretto, dell’attrice.

Neppure il contratto di lavoro stipulato il 14 febbraio 2011 (pochi giorni

prima quindi della firma dell’accordo tra le parti ad opera del Presidente del

Club) permette di dedurre alcunché: il doc. F d’altronde concretizzava un

subentro di sponsor (da quello sudamericano a quello elvetico), fino ad almeno

il 31 agosto 2011, quindi per un periodo contemplato dal secondo contratto di

lavoro. D’altronde, se anche la convenuta volesse conteggiare i mesi di

effettivo rapporto contrattuale avuto con il giocatore, e dedurre da ciò un

legame con il doc. F, dovrebbe addirittura restituire fr. 4'500.-, pari al

periodo dal 1° al 30 giugno 2011, rimasto contrattualmente scoperto tra

giocatore e società (v. doc. 1 e 3), per quanto coperto tra sponsor e società

medesima.

11.

In definitiva, l’unico

elemento che potrebbe suscitare interrogativi sul limite temporale di validità

al 31 agosto 2011 riguarda le diciture sui bonifici bancari prodotti

dall’attrice medesima con rifermento ai pagamenti bimensili: se i primi due

confermano il limite sopra indicato (“secondo contratto giocatore __________

quota febbraio 2011” e “quota aprile 2011”), ed il terzo non lo smentisce (nessuna dicitura), il quarto reca l’indicazione “quota ottobre 2011”. Ciò potrebbe spiegarsi con il ritardo nei singoli versamenti: metà

aprile per febbraio (correttamente: gennaio e febbraio, cioè per la scadenza di

febbraio), metà maggio per aprile (marzo/aprile), inizio ottobre per giugno

(maggio e giugno) e – per l’appunto – fine novembre per luglio e agosto (con

dicitura comunque erronea). Tuttavia, questo solo elemento, per altro nemmeno

considerato dalle parti e dal Pretore, non permette di inficiare le conclusioni

alle quali è giunto quest’ultimo sulla base di un’accurata analisi

dell’istruttoria.

12.

In definitiva, dunque, nel

suo risultato la decisione del Pretore resiste alle critiche e l’appello va

respinto con conferma della decisione impugnata (art. 318 cpv. 1 lett. a CPC). Le

spese processuali, insieme ad una adeguata indennità per ripetibili (art. 95

cpv. 1 CPC) seguono la soccombenza dell’appellante (art. 106 cpv. 1 CPC). La

tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7 e

13.

LTG (versione in vigore dal 10 febbraio 2015). L’indennità ripetibile in

favore dell’appellata è stata calcolata seguendo i criteri indicati all’art. 11

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar). Il valore

litigioso determinante giusta l’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i

rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è

stabilito in fr. 48'600.-.

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 19 novembre 2014

di AP 1 è respinto.

2. Le spese processuali di appello,

in complessivi fr. 3’000.-, sono poste a carico dell’appellante, che rifonderà

all’appellata fr. 2'500.- a titolo di ripetibili.

3. Notificazione:

- avv.

- avv.

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici (pagina

seguente)

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi

(art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).