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Decisione

12.2014.195

Contratto di lavoro: salario in natura, ore supplementari, durata del tempo di lavoro

24 luglio 2015Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi e dal quale dedurli è comprensivo pure della valutazione monetaria

del salario in natura. Nel caso concreto, come rettamente accertato dalla

Pretora, la datrice di lavoro ha calcolato l’entità dei contributi sociali

sulla base di un salario lordo comprensivo del salario in natura. Essa,

malgrado l’indicazione dell’importo del salario in natura su tutti i conteggi,

ha sistematicamente omesso di sommarlo, così che l’importo del salario lordo dal

quale ha poi effettivamente dedotto i contributi sociali e l’imposta alla fonte

è risultato minore rispetto al dovuto. Dai conteggi di salario agli atti

risulta che da tale importo (non comprensivo del salario in natura) la datrice

di lavoro ha ulteriormente dedotto la quota parte di vitto e alloggio a carico

del lavoratore (doc. H, R-U, AC, AD-AG). Tale modo di procedere costituisce una

riduzione ingiustificata del salario pattuito. Su questo punto l’appello deve

quindi essere respinto, essendo la censura manifestamente infondata.

4. In merito alle ore

supplementari l’appellante non contesta il principio esposto dalla Pretora,

secondo cui nella determinazione dell’importo da pagare per le ore

supplementari effettuate il salario normale comprende, oltre al salario di

base, anche le indennità per i giorni festivi, per le ferie e la tredicesima mensilità.

La datrice di lavoro ritiene tuttavia errato il metodo di calcolo applicato

dalla prima giudice, la quale ha moltiplicato le ore straordinarie eseguite per

l’importo orario totale (salario più indennità per giorni festivi, per ferie e

tredicesima) maggiorato del 25%. A tale proposito rinvia ai singoli conteggi

mensili, dai quali risulterebbe come la remunerazione delle indennità per

giorni festivi, per ferie e della tredicesima mensilità sarebbero state

calcolate tenendo conto delle ore totali effettivamente svolte dal dipendente,

quindi anche delle ore supplementari. Effettivamente dai conteggi di salario

agli atti (doc. H, R-U, AC, AD-AG) risulta quanto affermato dalla convenuta,

vale a dire che le varie indennità per ferie, per giorni festivi e la

tredicesima sono state calcolate tenendo conto anche il numero delle ore

supplementari. Il metodo di calcolo applicato dalla datrice di lavoro non tiene

però conto del supplemento del 25% che deve essere applicato anche su tali

indennità e sulla quota parte di tredicesima, essendo le stesse (come del resto

ammesso dalla stessa appellante) componenti del salario normale secondo l’art.

321c cpv. 3 CO (decisione del Tribunale federale 4A_352/2010 del 5 ottobre 2010

consid. 3; Streiff/von

Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a

ed., n. 12 ad art. 321c CO). Le modalità di calcolo applicate dalla

datrice di lavoro, che ha tenuto conto del supplemento del 25% unicamente sul

salario di base (Grundlohn) ma non sulle altre componenti del salario, non sono

pertanto corrette e a giusta ragione la Pretora ha riconosciuto all’attore il supplemento del 25% su tutte le componenti del salario. Dall’importo

riconosciuto dalla prima giudice bisogna tuttavia dedurre quello già calcolato dalla

datrice di lavoro (senza tenere conto del supplemento) a titolo di indennità

per ferie, giorni festivi e di tredicesima mensilità, ritenuto che dai diversi

conteggi di salario risulta che tali indennità e la tredicesima sono state

calcolate sulla base delle ore totali svolte (e quindi anche delle ore

supplementari; cfr. doc. H, R-U, AC, AD-AG). Dagli importi riconosciuti nel

giudizio impugnato, sulla base dei contratti e dei conteggi di salario agli

atti, e considerato che il numero di ore supplementari effettuate dall’attore

non è contestato, devono essere dedotte le seguenti somme:

Mese

ore

suppl.

Ind.

per

festivi

(Fr.)

Ind.

per

ferie

(Fr.)

13.a

(Fr.)

Totale già versato

(Fr.)

Importo

Decisione

impugnata

(Fr.)

Differenza

(Fr.)

Giugno 2011

4,5

4,45

13,23

11,83

29,50

36,90

7,40

Luglio 2011

13

13,10

39,13

34,87

87,20

117,60

30,40

Agosto 2011

-----

-----

----

----

----

----

Considerandi

----

Settembre 2011

7.

7,10

21,07

18,83

47,00

58,80

11,80

Ottobre

2011.

3.

3,06

9,03

8,07

20,15

25,20

5,05

Novembre 2011

4,5

4,60

13,55

12,10

30,25

37,80

7,55

Dicembre 2011

2,50

2,55

7,50

6,70

16,75

21,00

4,25

Totale

230,85

297,30

66,45

Ne discende che la datrice

di lavoro deve versare a AO 1 l’importo complessivo di fr. 66,45 (fr. 297.30

./. fr. 230,85) a titolo di lavoro straordinario. La sentenza impugnata deve di

conseguenza essere riformata.

5.

Con l’ultima censura

l’appellante rimprovera alla Pretora un’errata interpretazione dell’art. 15

cpv. 2 della Legge federale sul lavoro (in seguito LL) per avere considerato le

pause di mezzogiorno come tempo di lavoro retribuito, poiché il lavoratore era de

facto impossibilitato a lasciare il posto di lavoro. A suo dire, la norma

sarebbe applicabile unicamente nel caso in cui è il datore di lavoro a non

permettere al dipendente di allontanarsi dal posto di lavoro perché possa ad

esempio essere disponibile per dei controlli, per degli interventi urgenti o

altre necessità, ma non quando il motivo dell’impossibilità a lasciare il posto

di lavoro è dovuto a delle circostanze che non possono essere imputate al

datore di lavoro, come nel caso in esame. Il fatto che l’attore fosse de

facto impossibilitato a lasciare il posto di lavoro per la pausa pranzo è

dovuto all’”assoluta particolarità dell’intervento in galleria” ma non può

essere imputato al datore di lavoro poiché quest’ultimo “non può in alcun modo

intervenire in questi tempi a libera disposizione del lavoratore” (appello,

pag. 7).

5.1

In assenza di una

regolamentazione privata circa la remunerazione delle pause, queste valgono

come tempo di lavoro pagato unicamente nel caso in cui al lavoratore non è

permesso lasciare il posto di lavoro (art. 15 cpv. 2 LL). È

considerato posto di lavoro qualsiasi luogo nell’azienda o fuori della stessa

ove il lavoratore deve rimanere per eseguire il lavoro assegnatogli (art. 18

cpv. 5 OLL1). Le pause servono al riposo, all’alimentazione e al

recupero delle forze (Müller, in: Geiser/von Kaenel/Wyler (ed.), Loi sur

le travail, Berna 2005, n. 7 ad art. 15 LL). È considerata pausa

ai sensi della legge sul lavoro ogni interruzione del lavoro che può essere

sfruttata dai lavoratori per riposarsi e nutrirsi. Non sono invece considerate

pause le interruzioni di lavoro per motivi tecnici in procedimenti di lavoro

che non consentono di riposarsi, ad esempio perché vi è troppo poco tempo o

perché non è possibile stabilire in anticipo quando si riprenderà il lavoro (Seco, Indicazioni relative all’ordinanza

1.

concernente la legge sul lavoro, art. 18 OLL1 pag. 118-1). In questi casi se

i lavoratori possono riposarsi e rifocillarsi in condizioni igieniche idonee,

la pausa è ritenuta accordata ma deve essere considerata come tempo di lavoro ai

sensi dell’art. 15 cpv. 2 LL (Seco,

Indicazioni relative alla Legge sul lavoro, art. 15 LL pag. 015-2). Il

Tribunale federale ha ritenuto che le pause trascorse dai lavoratori in locali adibiti

allo scopo, distinti dal luogo di lavoro, non possono essere considerate tempo

di lavoro pagato, anche se i salariati non sono autorizzati a lasciare lo

stabile dell’impresa (decisione del TF 4A_343/2010 del 6 ottobre 2010).

5.2

Nel caso concreto, come

ammesso dall’appellante stessa e accertato dalla Pretora, i tempi di

percorrenza per raggiungere l’esterno della galleria (tra i 40 e i 70 minuti per

l’andata e il ritorno) non permettevano all’attore di lasciare il posto di lavoro

durante la pausa pranzo che avveniva “nei cunicoli laterali che collegano ogni 300 metri circa le due canne principali e che sono adibiti ad ospitare gli impianti elettrici” (petizione,

no. V pag. 2 e 3, appello, pag. 7). Contrariamente a quanto pretende

l’appellante, l’art. 15 cpv. 2 LL non è limitato a quei casi in cui il datore

di lavoro non autorizza il lavoratore ad allontanarsi dal posto di lavoro. Corrisponde

al senso della norma comprendere anche quei casi in cui il lavoratore, pur

senza esplicite direttive da parte del datore di lavoro, è de facto

impossibilitato ad allontanarsi dal posto di lavoro per ragioni dettate dalla

particolarità dell’esecuzione del lavoro. Se i tempi di percorrenza per

raggiungere l’esterno della galleria sono incompatibili con un’organizzazione

razionale dei tempi di lavoro e per questo motivo il lavoratore è costretto a

trascorrere la pausa pranzo all’interno della galleria nelle condizioni sopra

descritte (e non contestate), idonee per gli impianti elettrici ma non per le

persone (consid 5.1) questo tempo deve essere considerato tempo di lavoro.

L’allegazione secondo cui di fatto si è già tenuto conto della retribuzione con

la definizione di salari superiori rispetto a quelli riconosciuti in altri

contesti, oltre che irricevibile poiché presentata solo in sede di appello

(art. 317 CPC), non è supportata da alcun riscontro agli atti. Non essendoci

altra contestazione in merito alla remunerazione e alla sua entità, la pretesa

riconosciuta dalla Pretora per un importo di fr. 4'300.50 a titolo di retribuzione delle pause pranzo deve essere confermata.

6.

Ne consegue

che l’appello 13 novembre 2014 deve essere parzialmente accolto e la decisione

impugnata parzialmente riformata. Visto l’esigua entità dell’importo

riconosciuto in questa sede non si giustifica riformare il dispositivo sulle

spese.

Trattandosi

di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso

inferiore a fr. 30'000.- (art. 243 cpv. 1 CPC), non si prelevano né tasse né

spese per la procedura di appello (art. 114 lett. c CPC). Non si assegnano

ripetibili, non avendo l’attore fatto valere alcuna indennità di rappresentanza

(art. 105 cpv. 2 CPC).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

per le spese gli art. 95, 105, 106 e 114 lett. c CPC,

decide: I. L’appello

13 novembre 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

decisione 10 ottobre 2014 della Pretura, invariati gli altri dispositivi, è

così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta.

§ Di conseguenza AP 1,

Basilea, è condannata a versare a AO 1 l’importo di CHF 6'512.45 oltre

interessi al 5% dal 14 novembre 2011.

II. Non si prelevano spese

processuali e non si assegnano ripetibili di appello.

III. Notificazione:

-;

-.

Comunicazione alla Pretura.

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al

Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale

della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).