12.2014.195
Contratto di lavoro: salario in natura, ore supplementari, durata del tempo di lavoro
24 luglio 2015Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.195
Lugano
24 luglio 2015/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
Bozzini
e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi
Corecco
sedente
per statuire nella causa a procedura semplificata (contratto di lavoro) - inc.
n. SE.2012.7 della Pretura - promossa con petizione 23 febbraio
2012 da
AO
1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ avv.
RA 1
con cui l’attore ha
chiesto di condannare la convenuta al versamento in suo favore dell’importo
complessivo di fr. 19’200.- lordi oltre interessi legali dal 14 novembre 2011 a titolo di salario, ore straordinarie, vacanze e giorni festivi;
domanda integralmente
avversata dalla convenuta e che la Pretora, con sentenza 10 ottobre 2014, ha parzialmente accolto condannando la convenuta a versare all’attore l’importo di fr. 6'743.30
oltre interessi;
appellante la convenuta
con atto di appello 13 novembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili;
mentre l’attore con
osservazioni (correttamente: risposta) 16 dicembre 2014 postula la reiezione
del gravame;
letti ed esaminati gli
atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 23 maggio 2011 AO
1 è stato assunto in qualità di montatore elettricista dalla società AP 1. Il
contratto, di durata indeterminata, prevedeva un salario orario lordo di fr.
34.15 (fr. 27.60 salario base, fr. 0.99 indennità festivi, fr. 2.94 indennità
vacanze e fr. 2.63 per tredicesima) e un salario in natura valutato in fr. 33.-
al giorno, per un massimo di fr. 990.- al mese, importo deducibile al 100% dal
salario (doc. F). Le parti hanno in seguito sottoscritto un nuovo contratto, in
base al quale a partire dal 1° luglio 2011 il salario orario lordo è stato
aumentato a fr. 35.- (fr. 28.28 salario base, fr. 1.02 indennità festivi, fr.
3.01 indennità vacanze e fr. 2.69 per tredicesima), la deduzione del salario in
natura diminuita al 50% e la funzione modificata in capo squadra (doc. E). La
convenzione collettiva di lavoro (CCL) per il ramo svizzero dell’installazione
elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni è stata dichiarata parte
integrante degli accordi.
Con scritto 19 dicembre 2011 AP 1
ha disdetto il rapporto di lavoro con AO 1 per il 19 gennaio 2012 (doc. G).
B. Dopo avere ottenuto la
necessaria autorizzazione a procedere (inc. rich. CM.2011.50), con petizione 23
febbraio 2012 AO 1, patrocinato dal sindacato, ha chiesto la condanna di AP 1
al pagamento di fr. 19'200.-, oltre interessi, a titolo di salario, ore
straordinarie, vacanze e giorni festivi, lamentando degli errori in merito ai
conteggi salariali ricevuti per il periodo maggio 2011 – gennaio 2012. A suo dire, le modalità di calcolo applicate dalla datrice di lavoro non sarebbero conformi con
quanto pattuito contrattualmente. In particolare, per quanto in questa sede
ancora di interesse, la datrice di lavoro avrebbe erroneamente determinato il
salario lordo dal quale dedurre i contributi sociali e la quota parte di
salario in natura a carico del lavoratore. In relazione alle ore supplementari l’attore
ritiene che il supplemento del 25% previsto contrattualmente sarebbe stato
effettuato solo sul salario di base, senza includere l’indennità per giorni
festivi, per vacanze e la quota parte di tredicesima. Egli rivendica inoltre la
retribuzione delle pause di mezzogiorno, che, a suo dire, sarebbero da
considerare come tempo di lavoro retribuito. Con osservazioni 24 aprile 2012 la
convenuta si è sostanzialmente opposta alle pretese dell’attore. A suo dire il
conteggio del salario sarebbe avvenuto correttamente, in conformità con quanto
pattuito contrattualmente e con il CCL. Al contraddittorio del 12 luglio 2012
le parti si sono confermate nelle rispettive allegazioni e contestazioni,
chiedendo la chiusura dell’istruttoria e la loro citazione al dibattimento
finale, avvenuto il 17 ottobre 2012 e in cui le parti hanno ribadito le proprie
antitetiche posizioni.
C. Con sentenza 10 ottobre 2014
la Pretora ha parzialmente accolto la petizione, riconoscendo a AO 1 l’importo
di
fr. 6'743.30 oltre interessi al 5% dal 14 novembre 2011 quale differenza tra
gli importi versati e quelli dovuti a titolo di salario in natura, ore
supplementari e indennità per pause pranzo, non ha prelevato spese giudiziarie
e ha compensato le ripetibili.
D. Con appello 13 novembre 2014
AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
integralmente la petizione, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con
osservazioni (correttamente: risposta) 16 dicembre 2014 AO 1 propone la
reiezione del gravame. Delle argomentazioni delle parti si dirà, se e per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in
vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione
in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata
dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie patrimoniali con valore
di almeno fr. 10'000.-, la decisione del Pretore è impugnabile mediante appello
(art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Determinante
è l’importo ancora litigioso al momento del giudizio di prima istanza e non
quello riconosciuto dal Pretore (II CCA sentenza inc. 12.2012.91 del 6 febbraio
2014 consid. 1). Nel caso concreto il valore di causa determinante è di fr.
19’200.- e la decisione impugnata è quindi appellabile. L’appello, presentato
nel termine di 30 giorni dalla notifica della decisione di prima istanza, è
tempestivo, così come lo sono le osservazioni (correttamente: risposta),
inoltrate nel termine di 30 giorni impartito da questa Camera il 17 novembre
2014. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
2. Nella propria sentenza la Pretora ha esposto dottrina e giurisprudenza federale in merito alla definizione di salario
ai sensi dell’art. 322 CO, spiegando che esso comprende pure il salario in
natura. Sulla base dei due contratti agli atti (doc. E e F) ha ritenuto che nel
caso concreto le parti avessero pattuito un salario in natura per il vitto e
l’alloggio valutato in fr. 33.- al giorno, per un massimo di fr. 990.- mensili,
deducibile nella misura del 100% nel primo contratto e nella misura del 50% in
quello successivo, quindi a partire dal 1° luglio 2011 (sentenza impugnata
consid. 3.2 pag. 7). La prima giudice, sulla base dei conteggi di salario
prodotti agli atti per il periodo maggio 2011 – gennaio 2012, ha accertato che la datrice di lavoro aveva tenuto conto del salario in natura solo per
stabilire il salario determinante in base al quale calcolare l’entità dei
contributi sociali ma non ne aveva tenuto conto per stabilire il salario lordo
dal quale procedere con le trattenute degli oneri sociali e delle altre deduzioni,
di modo che il salario netto risultava inferiore rispetto a quanto dovuto. La Pretora, tenuto conto del calcolo errato nella determinazione del salario lordo (che non
teneva conto del salario in natura) ha accolto la pretesa vantata dall’attore di
fr. 2'145.50 a titolo di salario (sentenza impugnata consid. 3.5, pag. 11 e
12). La giudice di prima sede ha invece confermato le modalità di calcolo in relazione
alle deduzioni operate dalla datrice di lavoro in merito alla quota parte di
vitto e alloggio a carico del lavoratore e respinto la richiesta dell’attore di
computare la restante quota a carico del datore di lavoro quale ulteriore
salario lordo. Sulla base dei conteggi di salario agli atti la Pretora ha poi accertato che la datrice di lavoro aveva riconosciuto al dipendente le ore
supplementari svolte, che le stesse dovevano essere remunerate e tenendo conto
di un supplemento del 25% ma che la remunerazione era avvenuta “unicamente
sulla base del salario di base (Grundlohn) tralasciando le indennità per i
festivi, di vacanza e la quota della 13. mensilità” (decisione impugnata consid.
6.2). La prima giudice ha quindi riconosciuto all’attore fr. 297.30 a titolo di lavoro straordinario. In applicazione dell’art. 15 cpv. 2 della Legge sul lavoro
ha infine accolto la pretesa di fr. 4'300.- a titolo di salario per la pausa
pranzo (decisione impugnata consid. 7.3).
3. Con la prima censura di
appello la datrice di lavoro contesta le modalità di calcolo applicate dalla
Pretora in merito al riconoscimento dell’importo di fr. 2’145.50 a titolo di salario.
3.1 L’appellante non contesta la
conclusione della Pretora secondo cui i due contratti di lavoro prevedevano,
oltre ad un salario in denaro, un salario in natura per il vitto e l’alloggio,
valutato in fr. 33.- al giorno per un massimo di fr. 990.- mensili, e che tale
prestazione era parte integrante del salario (art. 322 cpv. 1 CO). La datrice
di lavoro rimprovera alla prima giudice un’errata modalità di calcolo per avere
incluso nella determinazione del salario lordo il corrispettivo in denaro del
salario in natura. A suo dire tale importo sarebbe rilevante unicamente per
determinare l’entità dei contributi delle assicurazioni sociali e dell’imposta
alla fonte ma non dovrebbe essere sommato all’importo del salario in denaro, poiché
“la controprestazione del datore di lavoro è già stata fornita con la messa a
disposizione dell’alloggio e del vitto” (appello pag. 5).
3.2 Giusta l’art. 322 cpv. 1 CO
il datore di lavoro deve pagare il salario convenuto o d’uso o stabilito
mediante contratto normale o contratto collettivo. Il salario costituisce la
controprestazione del datore di lavoro per il servizio prestato dal dipendente
ed il suo ammontare è fissato liberamente dalle parti. La libertà contrattuale
è tuttavia limitata dalle restrizioni imposte dalle convenzioni collettive, dai
contratti normali di lavoro o da disposizioni di diritto pubblico (Wyler, Droit du travail, 2a
ed., Berna 2008, p. 175). Il disciplinamento giuridico svizzero sulle
assicurazioni sociali impone al datore di lavoro il prelevamento dei contributi
sociali dei propri dipendenti su ogni salario ai sensi dell’art. 5 cpv. 2 LAVS
(art. 51 cpv. 1 LAVS). E’ considerato salario determinante qualsiasi
retribuzione di un lavoro a tempo determinato o indeterminato se il versamento
è economicamente legato al rapporto di lavoro (Wyler,
op. cit., pag. 177). Esso comprende pure le prestazioni in natura regolari (art.
5 cpv. 2 LAVS e 7 lett. f OAVS). Ne discende che, contrariamente a quanto
pretende l’appellante, il salario lordo determinante in base al quale calcolare
Fatti
i contributi e dal quale dedurli è comprensivo pure della valutazione monetaria
del salario in natura. Nel caso concreto, come rettamente accertato dalla
Pretora, la datrice di lavoro ha calcolato l’entità dei contributi sociali
sulla base di un salario lordo comprensivo del salario in natura. Essa,
malgrado l’indicazione dell’importo del salario in natura su tutti i conteggi,
ha sistematicamente omesso di sommarlo, così che l’importo del salario lordo dal
quale ha poi effettivamente dedotto i contributi sociali e l’imposta alla fonte
è risultato minore rispetto al dovuto. Dai conteggi di salario agli atti
risulta che da tale importo (non comprensivo del salario in natura) la datrice
di lavoro ha ulteriormente dedotto la quota parte di vitto e alloggio a carico
del lavoratore (doc. H, R-U, AC, AD-AG). Tale modo di procedere costituisce una
riduzione ingiustificata del salario pattuito. Su questo punto l’appello deve
quindi essere respinto, essendo la censura manifestamente infondata.
4. In merito alle ore
supplementari l’appellante non contesta il principio esposto dalla Pretora,
secondo cui nella determinazione dell’importo da pagare per le ore
supplementari effettuate il salario normale comprende, oltre al salario di
base, anche le indennità per i giorni festivi, per le ferie e la tredicesima mensilità.
La datrice di lavoro ritiene tuttavia errato il metodo di calcolo applicato
dalla prima giudice, la quale ha moltiplicato le ore straordinarie eseguite per
l’importo orario totale (salario più indennità per giorni festivi, per ferie e
tredicesima) maggiorato del 25%. A tale proposito rinvia ai singoli conteggi
mensili, dai quali risulterebbe come la remunerazione delle indennità per
giorni festivi, per ferie e della tredicesima mensilità sarebbero state
calcolate tenendo conto delle ore totali effettivamente svolte dal dipendente,
quindi anche delle ore supplementari. Effettivamente dai conteggi di salario
agli atti (doc. H, R-U, AC, AD-AG) risulta quanto affermato dalla convenuta,
vale a dire che le varie indennità per ferie, per giorni festivi e la
tredicesima sono state calcolate tenendo conto anche il numero delle ore
supplementari. Il metodo di calcolo applicato dalla datrice di lavoro non tiene
però conto del supplemento del 25% che deve essere applicato anche su tali
indennità e sulla quota parte di tredicesima, essendo le stesse (come del resto
ammesso dalla stessa appellante) componenti del salario normale secondo l’art.
321c cpv. 3 CO (decisione del Tribunale federale 4A_352/2010 del 5 ottobre 2010
consid. 3; Streiff/von
Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7a
ed., n. 12 ad art. 321c CO). Le modalità di calcolo applicate dalla
datrice di lavoro, che ha tenuto conto del supplemento del 25% unicamente sul
salario di base (Grundlohn) ma non sulle altre componenti del salario, non sono
pertanto corrette e a giusta ragione la Pretora ha riconosciuto all’attore il supplemento del 25% su tutte le componenti del salario. Dall’importo
riconosciuto dalla prima giudice bisogna tuttavia dedurre quello già calcolato dalla
datrice di lavoro (senza tenere conto del supplemento) a titolo di indennità
per ferie, giorni festivi e di tredicesima mensilità, ritenuto che dai diversi
conteggi di salario risulta che tali indennità e la tredicesima sono state
calcolate sulla base delle ore totali svolte (e quindi anche delle ore
supplementari; cfr. doc. H, R-U, AC, AD-AG). Dagli importi riconosciuti nel
giudizio impugnato, sulla base dei contratti e dei conteggi di salario agli
atti, e considerato che il numero di ore supplementari effettuate dall’attore
non è contestato, devono essere dedotte le seguenti somme:
Mese
ore
suppl.
Ind.
per
festivi
(Fr.)
Ind.
per
ferie
(Fr.)
13.a
(Fr.)
Totale già versato
(Fr.)
Importo
Decisione
impugnata
(Fr.)
Differenza
(Fr.)
Giugno 2011
4,5
4,45
13,23
11,83
29,50
36,90
7,40
Luglio 2011
13
13,10
39,13
34,87
87,20
117,60
30,40
Agosto 2011
-----
-----
----
----
----
----
Considerandi
----
Settembre 2011
7.
7,10
21,07
18,83
47,00
58,80
11,80
Ottobre
2011.
3.
3,06
9,03
8,07
20,15
25,20
5,05
Novembre 2011
4,5
4,60
13,55
12,10
30,25
37,80
7,55
Dicembre 2011
2,50
2,55
7,50
6,70
16,75
21,00
4,25
Totale
230,85
297,30
66,45
Ne discende che la datrice
di lavoro deve versare a AO 1 l’importo complessivo di fr. 66,45 (fr. 297.30
./. fr. 230,85) a titolo di lavoro straordinario. La sentenza impugnata deve di
conseguenza essere riformata.
5.
Con l’ultima censura
l’appellante rimprovera alla Pretora un’errata interpretazione dell’art. 15
cpv. 2 della Legge federale sul lavoro (in seguito LL) per avere considerato le
pause di mezzogiorno come tempo di lavoro retribuito, poiché il lavoratore era de
facto impossibilitato a lasciare il posto di lavoro. A suo dire, la norma
sarebbe applicabile unicamente nel caso in cui è il datore di lavoro a non
permettere al dipendente di allontanarsi dal posto di lavoro perché possa ad
esempio essere disponibile per dei controlli, per degli interventi urgenti o
altre necessità, ma non quando il motivo dell’impossibilità a lasciare il posto
di lavoro è dovuto a delle circostanze che non possono essere imputate al
datore di lavoro, come nel caso in esame. Il fatto che l’attore fosse de
facto impossibilitato a lasciare il posto di lavoro per la pausa pranzo è
dovuto all’”assoluta particolarità dell’intervento in galleria” ma non può
essere imputato al datore di lavoro poiché quest’ultimo “non può in alcun modo
intervenire in questi tempi a libera disposizione del lavoratore” (appello,
pag. 7).
5.1
In assenza di una
regolamentazione privata circa la remunerazione delle pause, queste valgono
come tempo di lavoro pagato unicamente nel caso in cui al lavoratore non è
permesso lasciare il posto di lavoro (art. 15 cpv. 2 LL). È
considerato posto di lavoro qualsiasi luogo nell’azienda o fuori della stessa
ove il lavoratore deve rimanere per eseguire il lavoro assegnatogli (art. 18
cpv. 5 OLL1). Le pause servono al riposo, all’alimentazione e al
recupero delle forze (Müller, in: Geiser/von Kaenel/Wyler (ed.), Loi sur
le travail, Berna 2005, n. 7 ad art. 15 LL). È considerata pausa
ai sensi della legge sul lavoro ogni interruzione del lavoro che può essere
sfruttata dai lavoratori per riposarsi e nutrirsi. Non sono invece considerate
pause le interruzioni di lavoro per motivi tecnici in procedimenti di lavoro
che non consentono di riposarsi, ad esempio perché vi è troppo poco tempo o
perché non è possibile stabilire in anticipo quando si riprenderà il lavoro (Seco, Indicazioni relative all’ordinanza
1.
concernente la legge sul lavoro, art. 18 OLL1 pag. 118-1). In questi casi se
i lavoratori possono riposarsi e rifocillarsi in condizioni igieniche idonee,
la pausa è ritenuta accordata ma deve essere considerata come tempo di lavoro ai
sensi dell’art. 15 cpv. 2 LL (Seco,
Indicazioni relative alla Legge sul lavoro, art. 15 LL pag. 015-2). Il
Tribunale federale ha ritenuto che le pause trascorse dai lavoratori in locali adibiti
allo scopo, distinti dal luogo di lavoro, non possono essere considerate tempo
di lavoro pagato, anche se i salariati non sono autorizzati a lasciare lo
stabile dell’impresa (decisione del TF 4A_343/2010 del 6 ottobre 2010).
5.2
Nel caso concreto, come
ammesso dall’appellante stessa e accertato dalla Pretora, i tempi di
percorrenza per raggiungere l’esterno della galleria (tra i 40 e i 70 minuti per
l’andata e il ritorno) non permettevano all’attore di lasciare il posto di lavoro
durante la pausa pranzo che avveniva “nei cunicoli laterali che collegano ogni 300 metri circa le due canne principali e che sono adibiti ad ospitare gli impianti elettrici” (petizione,
no. V pag. 2 e 3, appello, pag. 7). Contrariamente a quanto pretende
l’appellante, l’art. 15 cpv. 2 LL non è limitato a quei casi in cui il datore
di lavoro non autorizza il lavoratore ad allontanarsi dal posto di lavoro. Corrisponde
al senso della norma comprendere anche quei casi in cui il lavoratore, pur
senza esplicite direttive da parte del datore di lavoro, è de facto
impossibilitato ad allontanarsi dal posto di lavoro per ragioni dettate dalla
particolarità dell’esecuzione del lavoro. Se i tempi di percorrenza per
raggiungere l’esterno della galleria sono incompatibili con un’organizzazione
razionale dei tempi di lavoro e per questo motivo il lavoratore è costretto a
trascorrere la pausa pranzo all’interno della galleria nelle condizioni sopra
descritte (e non contestate), idonee per gli impianti elettrici ma non per le
persone (consid 5.1) questo tempo deve essere considerato tempo di lavoro.
L’allegazione secondo cui di fatto si è già tenuto conto della retribuzione con
la definizione di salari superiori rispetto a quelli riconosciuti in altri
contesti, oltre che irricevibile poiché presentata solo in sede di appello
(art. 317 CPC), non è supportata da alcun riscontro agli atti. Non essendoci
altra contestazione in merito alla remunerazione e alla sua entità, la pretesa
riconosciuta dalla Pretora per un importo di fr. 4'300.50 a titolo di retribuzione delle pause pranzo deve essere confermata.
6.
Ne consegue
che l’appello 13 novembre 2014 deve essere parzialmente accolto e la decisione
impugnata parzialmente riformata. Visto l’esigua entità dell’importo
riconosciuto in questa sede non si giustifica riformare il dispositivo sulle
spese.
Trattandosi
di una controversia derivante da un rapporto di lavoro con valore litigioso
inferiore a fr. 30'000.- (art. 243 cpv. 1 CPC), non si prelevano né tasse né
spese per la procedura di appello (art. 114 lett. c CPC). Non si assegnano
ripetibili, non avendo l’attore fatto valere alcuna indennità di rappresentanza
(art. 105 cpv. 2 CPC).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
per le spese gli art. 95, 105, 106 e 114 lett. c CPC,
decide: I. L’appello
13 novembre 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
decisione 10 ottobre 2014 della Pretura, invariati gli altri dispositivi, è
così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di conseguenza AP 1,
Basilea, è condannata a versare a AO 1 l’importo di CHF 6'512.45 oltre
interessi al 5% dal 14 novembre 2011.
II. Non si prelevano spese
processuali e non si assegnano ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-;
-.
Comunicazione alla Pretura.
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è ammissibile il ricorso in materia civile al
Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale
della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF) se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).