12.2014.196
Riconoscimento di debito o lettera d'intenti - interpretazione
28 gennaio 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.196
Lugano
28 gennaio 2016/rn
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2013.26 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6 febbraio
2013 da
AP
1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO
1
rappr. dall’ RA 2
con cui l’attrice ha
chiesto il disconoscimento del debito di CHF 120'000.- (pari ad EUR 100'000.-)
oltre interessi ed accessori vantato nei suoi confronti;
domanda avversata dalla
convenuta, che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con
decisione 9 ottobre 2014 ha respinto;
appellante l'attrice con
atto di appello 14 novembre 2014, con cui chiede in via principale
l’annullamento del querelato giudizio e il rinvio dell’incarto al Pretore affinché
assuma le prove rifiutate ed emani un nuovo giudizio dopo aver disposto la
sospensione della causa in attesa della definizione del procedimento penale
pendente in __________ e in via subordinata la sua riforma nel senso di accogliere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta con risposta
27 gennaio 2015 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Sulla base della
“dichiarazione di intenti” (doc. F) sottoscritta il 29 novembre 2011 da una
parte da __________ G__________ e dall’altra, a nome per conto di AO 1, da __________
D__________ - secondo cui “il sottoscritto G__________ __________, nato a __________
il __________, residente a __________ __________ in proprio ed in qualità di
amministratore della AP 1, anch’essa con sede in __________, __________, in
relazione al contratto preliminare del 27.05.2010 tendente ad ottenere un
acquisto di certificati della G.__________, per l’ammontare di USD 50'000'000.-
suddiviso successivamente in un subconto di USD 20'000'000.- e altro da creare
subconto di USD 30'000'000.-, conferma l’impegno della AP 1 a cedere ad altri,
su disposizione della AO 1 la prenotazione di acquisto dei titoli suddetti. A tal
fine nell’ipotesi in cui entro il 31.01.2012 la prenotazione de qua venisse
ceduta a terzi, questi ultimi verseranno alla AO 1 la somma di EUR 150'000.-
(centocinquantamila,00), oltre spese e costi già sostenuti dalla AO 1, quale
subentro alla prenotazione di acquisto. Al contrario, nel caso in cui i titoli
della G.P. (recte: J.P.) Morgan, non venissero ceduti a terzi il sottoscritto G__________
__________, sia in qualità di amministratore e legale rappresentante della AP 1,
sia in proprio e personalmente si impegna ad acquistare la prenotazione
mediante versamento di EUR 100'000.- da pagarsi entro e non oltre il 31.01.2012
alla AO 1. A garanzia di tale impegno il G__________ consegna alla AO 1, titolo
dell’importo di EUR 100'000.-, che la stessa potrà incassare dal 31.01.2012 in
avanti” - il 14 giugno 2012 AO 1 ha fatto spiccare nei confronti di AP 1,
successore in diritto di AP 1 (cfr. doc. B), il PE n. __________ dell’UE di
Lugano per un importo di CHF 120'000.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio
2012 (doc. I p. 2).
Con decisione 17 gennaio 2013
(doc. 11) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta dalla società escussa a quel PE.
2. Con petizione 6 febbraio
2013 AP 1, che ha in seguito mutato la sua ragione sociale in AP 1, ha
convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3, per ottenere il disconoscimento del debito di CHF 120'000.- (pari ad
EUR 100'000.-) oltre interessi ed accessori vantato nei suoi confronti. Essa, in
estrema sintesi, ha evidenziato che la convenuta, dopo aver disatteso gli
obblighi assunti nei suoi confronti con la sottoscrizione del contratto
relativo all’acquisto, per un corrispettivo di EUR 8'551'000.-, dei
certificati J.__________ per USD 50'000'000.- (doc. 2), l’avrebbe raggirata,
estorcendole con l’inganno la firma della “dichiarazione di intenti” (doc. F) e
dell’assegno di EUR 100'000.- allora consegnatole, ciò che a suo dire sarebbe
senz’altro stato confermato nell’ambito dei procedimenti penali da lei promossi
in __________ (presso il Tribunale di __________ inc. __________ e __________, doc.
1) e in __________ (doc. 12), di cui chiede dunque di attendere l’esito prima
di eventualmente emanare il suo giudizio.
La convenuta si è
integralmente opposta alla petizione. Essa ha osservato di essersi rivolta
all’attrice nel corso del 2010 per finanziare l’acquisto del pacchetto
azionario della società __________ e di aver stipulato con lei nel maggio 2010
un contratto preliminare in vista dell’ottenimento di un finanziamento di EUR
25'000'000.- (doc. C); di aver quindi rimesso all’attrice, in esecuzione di quanto
allora pattuito, assegni per EUR 150'000.- a titolo di caparra e in seguito un
assegno di EUR 257'000.-; che l’attrice ciononostante non avrebbe mai messo in
esecuzione quanto promesso, facendole perdere EUR 500'000.- versati quale
caparra alla venditrice del pacchetto azionario (doc. D e E); che quanto
indicato nella “dichiarazione di intenti” (doc. F) costituirebbe un chiaro
impegno a risolvere tale vertenza; e che, posto che nulla di quanto promesso
dall’attrice si sarebbe realizzato e che gli assegni consegnatile sarebbero
risultati scoperti (doc. G), essa sarebbe così creditrice nei suoi confronti
per l’importo di EUR 100'000.-.
3. Nelle more della causa, il
Pretore, con decisione 16 dicembre 2013, ha ammesso a titolo di prova
unicamente le prove documentali prodotte dalle parti con gli allegati
preliminari.
Con istanza 21 maggio 2013
(recte: 21 gennaio 2014), l’attrice, per quanto qui interessa, ha in
seguito pure chiesto di poter versare agli atti quale doc. 18 il decreto 20
dicembre 2013 con cui il Tribunale di __________ aveva ingiunto alla convenuta
di pagare entro 40 giorni l’importo di EUR 8'401'000.- oltre interessi, somma corrispondente
al danno causatole a seguito dell’inadempimento del contratto relativo
all’acquisto dei certificati J.P. Morgan (doc. 2) che a suo dire compensava
ampiamente l’importo oggetto della causa di disconoscimento del debito. L’istanza
è stata disattesa il 21 febbraio 2014.
4. Negli allegati conclusivi
le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti domande,
ritenuto che l’attrice ha pure ribadito la sua domanda processuale relativa
alla sospensione della causa fino a definizione delle responsabilità penali
della convenuta nei procedimenti penali da lei promossi in __________ e in __________
e fino a definizione dei processi al foro italiano di condanna definitiva della
convenuta a versarle la somma di EUR 8'401'000.- oltre interessi.
5. Con decisione 9 ottobre
2014 il Pretore ha respinto sia l’istanza di sospensione della causa sia la
petizione. Il giudice di prime cure, riassunti i principi che disciplinavano l’azione
di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF), ha ritenuto che la
convenuta avesse adempiuto all’onere della prova che le incombeva versando agli
atti la “dichiarazione di intenti” di cui al doc. F e che spettasse dunque
all’attrice allegare e provare le circostanze relative all’asserita inesistenza
di quel credito o almeno a favore di una sospensione della procedura. Esaminate
le allegazioni e le prove dell’attrice, ha tuttavia ritenuto che quest’ultima
non era riuscita ad invalidare la pretesa posta in esecuzione, con la
conseguenza che la petizione andava respinta, senza che fosse necessario
attendere l’esito degli altri procedimenti (penali e civili) in essere in __________
e in __________.
6. Con appello 14 novembre
2014, avversato dalla convenuta con risposta 27 gennaio 2015, l'attrice ha
chiesto in via principale di annullare il querelato giudizio e di rinviare
l’incarto al Pretore affinché assumesse le prove rifiutate ed emanasse un nuovo
giudizio dopo aver disposto la sospensione della causa in attesa della
definizione del procedimento penale pendente in Italia e in via subordinata di
riformarlo nel senso di accogliere la petizione.
Essa ha rimproverato al giudice
di prime cure di essere caduto nell’arbitrio nell’assunzione delle prove, non
avendo ammesso alcune prove notificate, non avendone valutate altre in quanto
ritenute irrilevanti e non avendo accettato prove offerte in corso di causa,
ciò che lo avrebbe indotto erroneamente a misconoscere che la “dichiarazione di
intenti” di cui al doc. F era solo una lettera d’intenti e non un
riconoscimento di debito, a non sospendere la procedura in attesa dell’evasione
del procedimento penale avviato in __________, a non accertare che la somma di
EUR 100'000.- era già stata incassata ed a respingere l’eccezione di
compensazione da lei sollevata.
7. L’attrice chiede dapprima di
annullare la decisione pretorile, rilevando che il giudice avrebbe omesso di
assumere le prove da lei richieste.
7.1 Il diritto di essere
sentito, sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., garantisce tra l’altro alle parti
la facoltà di offrire mezzi di prova su fatti rilevanti per il giudizio, di
esigerne l’assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di potersi
esprimere sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire
sulla decisione (DTF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; TF 19
maggio 2010 4A_35/2010; II CCA 9 aprile 2014 inc. n. 12.2012.158; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario
CPC, p. 105). Il diritto alla prova è stato espressamente codificato nel nuovo
codice di diritto processuale svizzero all’art. 152 cpv. 1 CPC, secondo cui
ogni parte può pretendere che il giudice assuma tutti i pertinenti mezzi di
prova offerti tempestivamente e nelle forme prescritte. Tuttavia il diritto
alla prova non è assoluto. Esso è al contrario controbilanciato da uno
strumento al servizio dell’economicità e celerità del processo, ovvero
dall’apprezzamento anticipato delle prove da parte del giudice (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., p.
664; Haberbeck, Abgrenzung der
zulässigen antizipierten Beweiswürdigung von der Verletzung des Rechts auf
Beweis im Zivilprozess, in: Jusletter 3 febbraio 2014, n. 2, p. 2).
L’apprezzamento anticipato delle prove è ammesso anche dalla nuova procedura
civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile
svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Haberbeck,
op. cit., n. 1-5, pag. 2 e 3; Hasenböhler,
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152; DTF 138
III 374 consid. 4.3.2, TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10 febbraio
2014 5A_877/2013 consid. 4.3.1) e permette al giudice di rifiutare l’assunzione
di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già
consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti i
mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, op. cit., p.
664; Haberbeck, op. cit., n. 3,
pag. 2; TF 6 gennaio 2014 4A_307/2013 consid. 2.1.1, 10 febbraio 2014
5A_877/2013 consid. 4.3.1).
7.2 Nel caso di specie non vi è motivo
di annullare la decisione del Pretore. Nonostante il giudice di prime cure
abbia effettivamente omesso di assumere le prove richieste dall’attrice, quest’ultima,
come oltretutto meglio si vedrà di seguito, non è in effetti stata in grado di
allegare e di dimostrare che il suo giudizio, reso previo un apprezzamento
anticipato delle prove, fosse arbitrario, non avendo essa del resto nemmeno
spiegato, salvo pretendere genericamente l’assunzione di tutte le prove da lei
richieste in prima sede, se e in che modo ogni singola prova (per altro nemmeno
specificata in seconda istanza) potesse modificare le diverse conclusioni del primo
giudice. E del resto il Pretore non aveva respinto la petizione per l’assenza
delle prove necessarie.
8. La censura dell’attrice
secondo cui la “dichiarazione di intenti” di cui al doc. F non sarebbe un
riconoscimento di debito ma una semplice lettera d’intenti non vincolante deve
essere disattesa.
Essa è innanzitutto
irricevibile in ordine, essendo stata sollevata per la prima volta e con ciò
irritualmente solo in sede conclusionale (art. 229 cpv. 1 CPC) e, se non lo
fosse stata, sarebbe comunque stata destinata all’insuccesso nel merito.
La lettera d’intenti (“letter
of intent”) è in effetti utilizzata nella fase preparatoria di un contratto
nei settori commerciali e finanziari che presentano una certa complessità o
importanza economica: si tratta di una dichiarazione d’intenzione con la quale
una parte comunica all’altra il suo interesse alla conclusione di un contratto
e desidera avviare trattative a tal fine, ritenuto che le parti non sono
obbligate a concludere il contratto e non possono vantare pretese reciproche, a
differenza di quanto avviene in un precontratto o in un contratto (TF 21 marzo
2006 4C.409/2005 in SJ 2006 I 433 consid. 2.3.1; II CCA 30 settembre 2014 inc.
n. 12.2014.93). Nel caso di specie con la “dichiarazione di intenti” di cui al
doc. F, oltretutto controfirmata per accordo dalla convenuta, l’attrice non si
è invece limitata ad indicare una sua remota intenzione futura, ma si è già
impegnata ad agire in un ben determinato modo (“AP 1 … si impegna ad
acquistare la prenotazione mediante versamento di EUR 100'000.- da pagarsi
entro e non oltre il 31.01.2012 alla AO 1”) qualora si fosse verificata la
condizione allora ipotizzata (“nel caso in cui i titoli della G.__________,
non venissero ceduti a terzi”), come è poi stato accertato dal Pretore
senza che la circostanza sia stata qui censurata, ritenuto che allora tutti gli
elementi contrattuali essenziali di quel suo impegno risultavano essere
determinati e non necessitavano di essere ulteriormente concretizzati.
9. La decisione di non
sospendere la causa ai sensi dell’art. 126 CPC in attesa dell’esito dei
procedimenti (penali e civili) avviati in __________ e in __________ (evasa
assieme a quella con cui è stata respinta l’eccezione di nullità del
riconoscimento di debito per vizio di volontà) è stata motivata dal Pretore
come segue.
Egli ha dapprima ritenuto
irrilevanti i fatti addotti dall’attrice in merito allo scopo perseguito dalla
convenuta con il contratto di cessione dei titoli J.__________ (doc. 2),
rilevando che l’attrice, nonostante allora le sue perplessità al riguardo erano
già sorte e addirittura le sarebbero già state confermate dai risultati della due
diligence da lei richiesta sul progetto del __________ e sulla linea di
credito della convenuta, non aveva mai però messo in dubbio la validità di quel
contratto, né quindi poteva invocare tali circostanze per motivare la nullità
della successiva “dichiarazione di intenti” (doc. F), con la conseguenza che
pure le eventuali responsabilità penali della convenuta derivanti dagli eventi
verificatisi prima della sottoscrizione del contratto di cui al doc. 2 erano
irrilevanti ai fini di questa causa.
Per il giudice di prime cure, un
vizio di volontà che potesse giustificare la nullità del riconoscimento di
debito non emergeva nemmeno dalle allegazioni dell’attrice a proposito degli
eventi verificatisi in seguito, per cui, anche in questo ambito, non vi era
motivo per attendere l’esito dei procedimenti penali in corso nei confronti
della convenuta: in effetti l’attrice aveva confermato che corrispondeva alla
reale volontà delle parti concedere alla convenuta la possibilità di recuperare
EUR 100'000.- degli EUR 150'000.- pagati a titolo di caparra, nel caso in cui
fossero stati trovati nuovi promittenti acquirenti, e che il 13 aprile 2011 il
suo stesso amministratore aveva depositato presso lo studio legale del
patrocinatore della convenuta un primo assegno di EUR 100'000.- pagabile entro
il 15 settembre 2011, da consegnare alla convenuta per l’incasso qualora egli
non avesse trasferito ad altri la dichiarazione di cessione della prenotazione
di acquisto dei certificati J.__________ firmata dalla convenuta e fatto
pervenire pari somma presso detto studio legale; risultava poi pacifico che
l’attrice non aveva versato alcun importo alla convenuta, che quindi aveva
messo all’incasso l’assegno; l’attrice stessa aveva sostenuto che a quel punto,
avendo ricevuto missiva dalle Poste __________ di provvedere al pagamento di
detto assegno, il suo amministratore si era recato a __________ ed aveva
sottoscritto la “dichiarazione di intenti” di cui al doc. F per “addivenire ad
un accordo”, confermando il suo impegno a cedere a terzi la prenotazione di
acquisto dei titoli della J.__________ e firmando pure un nuovo assegno di EUR
100'000.- in sostituzione del primo, a garanzia del proprio impegno a versare
tale somma nel caso in cui non fosse riuscito a vendere la prenotazione a terzi
entro il 31 gennaio 2012. A suo giudizio, in queste circostanze non si
ravvedeva alcun vizio di volontà da parte dell’attrice e di certo non
costituiva dolo ai sensi dell’art. 28 CO il fatto che la convenuta, dopo la
sottoscrizione della “dichiarazione di intenti” di cui al doc. F, le avrebbe
riconsegnato il formulario sottoscritto per incassare il primo assegno alle
19.15 anziché alle 18.00.
9.1 In questa sede l’attrice
ribadisce di essere stata a suo tempo costretta dalla convenuta a sottoscrivere
la “dichiarazione di intenti” di cui al doc. F e che in merito a quest’ultima
era pendente in Italia una procedura penale volta ad accertare se la stessa fosse
o meno viziata da atto illecito. In tali circostanze, ritenendo palese che l’esito
del procedimento civile dipendesse da quello penale, dichiara di non
condividere la decisione con cui il giudice di prime cure non ha ritenuto di
sospendere la causa in attesa dell’esito del procedimento penale in corso,
giudizio che oltretutto l’aveva privata di un’ulteriore e fondamentale prova a
suffragio delle proprie allegazioni.
9.2 La censura, per altro
finalizzata ad ottenere la sospensione della procedura in attesa dell’esito del
solo procedimento penale avviato in __________, deve senz’altro essere
dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC).
L’attrice non si è in effetti confrontata criticamente con la puntuale e
circostanziata argomentazione che aveva indotto il Pretore a ritenere
irrilevante per l’esito della causa l’esito del procedimento penale promosso in
__________ ed in particolare non ha spiegato per quali motivi di fatto e di
diritto la stessa fosse errata e dovesse con ciò essere modificata (cfr. TF 7
dicembre 2011 4A_659/2011 consid. 4, 10 marzo 2014 4A_474/2013 consid. 3.1 e
3.2; II CCA 22 luglio 2014 inc. n. 12.2012.174, 27 marzo 2015 inc. n.
12.2013.166).
10. L’attrice rimprovera in
seguito al Pretore di non aver accertato che la somma di EUR 100'000.- era già
stata incassata dalla convenuta, come risultava dalla “quietanza liberatoria”
di cui al doc. 7. La censura è anche in questo caso irricevibile per carenza di
motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella sua decisione il giudice di prime cure
ha in effetti ritenuto che l’attrice non avesse mai preteso nei suoi allegati
introduttivi di aver estinto il suo debito, né avesse contestato l’affermazione
della convenuta secondo cui entrambi gli assegni consegnati dal suo
amministratore a garanzia del debito riconosciuto di EUR 100'000.- fossero
risultati scoperti. E in questa sede l’attrice non ha spiegato per quali
ragioni di fatto e di diritto quell’assunto fosse errato e dovesse con ciò
essere modificato. Si aggiunga, per completezza, che la “quietanza liberatoria”
di cui al doc. 7 era in realtà riferita solo al primo assegno di EUR 100'000.-
di cui al doc. P, che però è poi stato sostituito da quello di identico importo
di cui al doc. G (cfr. pure petizione p. 9 e 11).
11. Con l’ultima censura
d’appello l’attrice rimprovera al Pretore di aver respinto siccome tardiva l’istanza
21 gennaio 2014 con cui aveva posto in compensazione l’importo di EUR
8'401'000.-, ciò che le avrebbe impedito di provare il buon fondamento
dell’eccezione. La censura deve essere disattesa. Nella sua decisione il
Pretore ha evidenziato che solo dopo l’udienza di prime arringhe, nella sua
istanza 21 gennaio 2014, l’attrice aveva menzionato l’eventuale compensazione
del suo (contestato) debito con l’asserito credito di EUR 8'401'000.- vantato
nei confronti della convenuta, sennonché, poiché tardiva, senza che fossero
dati i presupposti dell’art. 229 CPC, tale eccezione non poteva essere
considerata, per cui ai fini di questa causa era irrilevante l’esito del
processo al foro italiano avente per oggetto la condanna della convenuta a
versare all’attrice la somma di EUR 8'401'000.-. In questa sede l’attrice non
contesta invero l’applicazione che il giudice di prime cure ha concretamente dato
all’art. 229 CPC, ciò che imporrebbe già di respingere la sua censura, ma si
limita a sostenere che “interpretare la norma in senso stretto porterebbe però
ad una violazione del diritto dell’appellante laddove, già posta la
compensazione, gli verrebbe negato il diritto di provare fatti già addotti ma
di cui non aveva ancora la prova oggettiva”. Sennonché, a parte il fatto che se
un’istanza di assunzione di prove è tardiva ai sensi della norma, come è stato
il caso, il giudice è senz’altro tenuto a sanzionare la circostanza anche se per
ipotesi ciò dovesse poi impedire alla parte di ossequiare l’onere della prova
che le incombe, si osserva che nel caso di specie l’attrice non ha
assolutamente indicato, ancor prima che provato, in quale punto degli allegati
introduttivi essa avrebbe già sollevato l’eccezione di compensazione
(irrilevante è invece il fatto, anch’esso per altro non provato, che
l’eccezione potesse eventualmente essere stata sollevata nella procedura di
rigetto dell’opposizione, che non fa parte di questa causa), poco importando a
tale proposito il fatto che essa avesse allora indicato l’esistenza di un
credito di EUR 8'401'000.-, che, senza una formale dichiarazione della parte
(art. 124 cpv. 1 CO), non può in effetti essere opposto in compensazione alla
controparte.
12. Ne discende che l’appello
dell’attrice deve essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile.
Le spese processuali e le
ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore
litigioso di CHF 120'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
Fatti
I. L’appello 14 novembre 2014
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese processuali di
CHF 3’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte CHF
3’000.- per ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).