12.2014.197
Società a garanzia limitata - lacune nell'organizzazione - scioglimento - appello - ripristino della situazione legale
19 dicembre 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.197
Lugano
19 dicembre 2014
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato della seconda Camera civile del
Tribunale d’appello
quale giudice unico ai sensi
dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG
sedente
per statuire nella causa inc. n. SO.2014.582
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio - Nord promossa con istanza 16
settembre 2014 da
AO
1
contro
AP
1
chiedente l’adozione
delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di persone
abilitate a rappresentarla in Svizzera, domanda su cui la convenuta non si è
espressa,
nell’ambito della quale
il Pretore, con sentenza 3 novembre 2014, ha pronunciato lo scioglimento della società e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al
fallimento,
appellante la convenuta
con atto di appello 14 novembre 2014 con cui chiede di respingere l’istanza
dell’Ufficio del Registro di commercio e di rimanere iscritta nel Registro di
commercio,
vista la comunicazione 17
dicembre 2014 dell’istante,
letti ed esaminati gli
atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 16
settembre 2014 l’Ufficio del registro di commercio ha convenuto dinnanzi alla
Pretura del Distretto di Mendrisio AP 1, chiedendo che nei confronti della
società, priva di persone legittimate a rappresentarla in Svizzera secondo
quanto prevede l’art. 814 cpv. 3 CO e invano diffidata (sia per raccomandata
che tramite pubblicazione sul FUSC: doc. B e C dell’inc. SO.2014.582) al
ripristino della situazione legale, fossero adottate le necessarie misure (art.
154 cpv. 3 ORC, 819 e 941a cpv. 1 CO);
che con decisione 17
settembre 2014 il Pretore ha assegnato alla società un termine di 30 giorni per
ripristinare la situazione legale, pena lo scioglimento della società e la sua
liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che con sentenza 3
novembre 2014 il Pretore, preso atto dell’inazione della società, ha accolto
l’istanza dell’URC e dichiarato sciolta la AP 1 di __________, quindi ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che con appello 14
novembre 2014 AP 1 postula la reiezione dell’istanza dell’URC adducendo il
ripristino della situazione legale e in particolare la nomina di un nuovo
amministratore (correttamente: gerente) con diritto di firma individuale, nella
persona di __________, cittadino __________ dimorante a __________, avvenuta
nel corso dell’assemblea tenutasi il 3 novembre 2014 (v. doc. C e F);
che la società qui
appellante ha già trasmesso all’URC la documentazione (v. doc. F) comprovante
le modifiche decise nel corso della citata assemblea e il ripristino delle
esigenze prescritte dalla legge;
che l’URC ha comunicato in
data 17 dicembre 2014 di ritenere la documentazione prodotta sufficiente al
ripristino della situazione legale;
che all’appello in esame,
inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile
avviata dopo l’entrata in vigore il 1° gennaio 2011 del nuovo codice di diritto
processuale svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova
procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);
che in considerazione del
fatto che la causa non pone questioni di principio la medesima può essere
decisa da questa Camera nella composizione di un giudice unico in applicazione
dell’art. 48b lett. b cfr. 3 LOG;
che giusta l’art. 317
cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se
vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore
non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile
tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che la dottrina e la
giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il ripristino della
situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura
ricorsuale, è idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava
lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale
applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über
Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP
11/2008 p. 1386; Lorandi,
Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p.
91; DTF 136 III 369; per molte II CCA 28 giugno 2013, inc. n. 12.2013.62);
che nel caso di specie la
nomina del nuovo amministratore (correttamente: gerente) con diritto di firma
individuale e dimora in Svizzera, debitamente provata dai documenti allegati
all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum, ossia un fatto che
si è verificato il medesimo giorno dell’emanazione della pronunzia pretorile,
Fatti
di modo che il primo giudice non poteva esserne a conoscenza mentre quel fatto
deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr.
Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC),
in: FF 2006 p. 6747). Ciò fa sì che il provvedimento adottato dal Pretore nei
confronti della convenuta dev’essere annullato, con conseguente reiezione
dell’istanza (in tal senso Lorandi,
in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado,
Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22
juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III
369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin,
nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 28 giugno 2013, inc. n. 12.2013.62);
che, in definitiva,
l’appello deve essere accolto e la decisione di prima sede riformata nel senso
Considerandi
che l’istanza dell’URC va respinta;
che per quanto riguarda
le spese processuali, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr.
20'000.-, pari al capitale sociale della convenuta (doc. C e D; sentenza del Tribunale federale 22
giugno 2010, inc. n.4A_106/2010, consid. 6; 8 luglio 2010, inc. n.4A_278/2010,
consid. 6; II CCA 28 giugno 2013, inc. n. 12.2013.62), vale quanto segue. Da
una parte occorre considerare che per diritto federale all’istante
(rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate spese procedurali
(art. 154 cpv. 3 2a frase ORC; Lorandi,
in: AJP 11/2008 p. 1388), dall’altra che la presente procedura – come già
quella dinnanzi al Pretore – avrebbe potuto essere evitata se l’appellante
avesse ripristinato tempestivamente la situazione legale, anziché rimanere
passiva di fronte alle ingiunzioni che ha ricevuto. Ciò premesso, in
applicazione dell’art. 108 CPC, la società deve sopportare le spese processuali
da essa inutilmente causate e che per la presente sede sono fissate in fr. 400.-.
Sempre in applicazione dell’art. 108 CPC non si assegnano ripetibili (CPC Comm,
Trezzini, art.108, pag. 444).
Dispositivo
Per questi motivi
richiamati gli art. 48b lett. b cfr. 3 LOG, 108 CPC nonché la LTG
decide: I. L’appello 14 novembre 2014 di AP 1, __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 3 novembre 2014 della Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio - Nord, inc. SO.2014.582, invariati i dispositivi n.
5 e 6, è così riformata:
1. L’istanza 16 settembre 2014
dell’Ufficio del registro di commercio è respinta.
2-4. Annullati
II. Le spese processuali di
fr. 400.-, in parte già anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico. Non
si assegnano ripetibili.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio- Nord
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
giudice delegato
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF); se il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso è pure ammissibile, se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in
materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in
materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).