12.2014.198
Procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora dopo disdetta straordinaria, appello manifestamente infondato, domanda di gratuito patrocinio respinta per mancanza di
2 dicembre 2014Italiano9 min
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Incarto n.
12.2014.198
12.2014.199
Lugano
2 dicembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. a e b LOG)
per
statuire nella causa inc. n. SO.2014.179 (procedura sommaria di tutela dei casi
manifesti, espulsione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con istanza 1° ottobre 2014 da
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. dall’ RA 1
contro
AP
1
chiedente l’espulsione
della conduttrice dall’appartamento di 3 locali nella Casa al __________,
domanda che il Pretore ha accolto con decisione 4 novembre 2014, facendo ordine
alla convenuta AP 1 Verdegaal di mettere a disposizione immediata degli istanti
l’appartamento e disponendone l’esecuzione effettiva;
appellante la convenuta,
che con atto del 13 novembre 2014, assortito da una domanda di ammissione al
gratuito patrocinio, dichiara di ricorrere contro la decisione del Pretore e
chiede di rimettere la causa in istruttoria;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con contratto del 12
settembre 2009 __________ ha concesso in locazione a AP 1 un appartamento di
tre locali al pianoterreno della Casa “__________, con una pigione mensile di
fr. 848.- oltre a un acconto di fr. 202.- (doc. A) per le spese accessorie;
che con lettera 3 luglio 2014
l’amministratrice dello stabile ha chiesto alla conduttrice il pagamento di fr.
5'560.- per le pigioni scoperte da marzo a luglio 2014 entro 30 giorni, con la
comminatoria della procedura di sfratto in caso di mancato pagamento nel
termine (doc. C);
che il 18 agosto 2014
l’amministratrice ha notificato alla conduttrice, mediante l’apposito
formulario ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per la scadenza
del 30 settembre 2014 (doc. D);
che la conduttrice non ha
contestato la disdetta e non ha riconsegnato i locali alla scadenza del 30
settembre 2014;
che l’amministratrice dello
stabile, in rappresentanza dei comproprietari, ha chiesto alla Pretura del
Distretto di Vallemaggia, con istanza 1° ottobre 2014, lo sfratto dell’ex
conduttrice dall’appartamento oggetto del contratto;
che il 2 ottobre 2014 il Pretore
ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare eventuali
osservazioni;
che con scritto 17 ottobre 2014
la conduttrice ha chiesto agli istanti di ritirare la domanda di sfratto,
spiegando di essersi attivata per cercare un’altra sistemazione, di aver fatto
domanda per prestazioni assistenziali e facendo valere la presenza
nell’appartamento del figlio maggiorenne in situazione di disagio psicosociale;
che con decisione 4 novembre 2014
il Pretore ha accertato che la disdetta straordinaria per mora era valida e che
le osservazioni della conduttrice non contenevano argomenti tali da impedire la
domanda di espulsione e ha fatto pertanto ordine alla conduttrice di
riconsegnare immediatamente i locali agli istanti, disponendo l’esecuzione
effettiva dell’espulsione;
che con atto del 13 novembre
2014, assortito da una domanda di ammissione al gratuito patrocinio, la
convenuta contesta la decisione del Pretore, rimproverandogli di non aver
accertato lo stato dei fatti e di non aver fissato un’udienza di
contraddittorio;
che l’appello e la
domanda di gratuito patrocinio non sono stati notificati alla controparte;
che contro una decisione emanata
in procedura sommaria a tutela dei casi manifesti e il cui valore è di almeno
fr. 10'000.-, è dato il rimedio dell’appello, da presentare entro 10 giorni
(art. 314 CPC) e che ha per legge effetto sospensivo (art. 315 cpv. 1 CPC);
che il Pretore ha indicato come
rimedio contro la sua decisione l’appello, ritenendo in tal modo implicitamente
dato il valore litigioso di almeno fr. 10'000.-;
che ci si potrebbe interrogare su
tale scelta, poiché in assenza di una contestazione della disdetta il valore
della procedura di sfratto può essere tutt'al più assimilato al valore
ipotetico dell'utilizzo dell'ente locato fino a che lo sfratto non può essere
eseguito (sentenze del Tribunale federale 22 agosto 2007 4A_72/2007 consid.
Fatti
2.2, 26 settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30 luglio 2010 5A_295/2010
consid. 1.2), che, nel caso concreto, corrisponde in sostanza alla pigione che
sarebbe stata dovuta tra la data d'inoltro dell'istanza e quella della
decisione pretorile;
che il quesito può comunque rimanere
irrisolto, visto l’esito dell’appello, come si vedrà in seguito;
che il Pretore ha accertato la
validità della disdetta straordinaria per mora del contratto di locazione e la
mancata riconsegna dei locali alla scadenza del 30 settembre 2014, ordinando
quindi l’espulsione immediata della convenuta dall’appartamento di tre locali
da lei occupato;
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure
civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,
n. 207 pag. 56);
che la convenuta rimprovera al
Pretore di non aver “minimamente accertato lo stato dei fatti”, di non aver
convocato le parti per un’udienza di contraddittorio e di non aver valutato se
la convenuta era in grado di agire senza l’aiuto di un legale, viste le pesanti
ripercussioni dell’espulsione, e chiede che “la causa venga rimessa in
istruttoria”;
che essa espone inoltre il suo
grave stato di bisogno, producendo la documentazione dell’Ufficio del sostegno
sociale e dell’inserimento in appoggio alla sua domanda di gratuito patrocinio;
che i giudici d’appello devono decidere
solo sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima
sede nella procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (sentenza del
Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, pubb. in SJ 2013 I 129, II
CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);
che nella procedura sommaria il
Pretore può rinunciare a convocare le parti per un’udienza (art. 256 cpv. 1
CPC), dando alla parte convenuta la possibilità di esprimere per iscritto le
proprie osservazioni (art. 253 CPC);
che la convenuta ha potuto presentare
le proprie osservazioni all’istanza, in risposta all’ordinanza 2 ottobre 2014,
dalla quale risultava chiaramente l’intenzione del Pretore di decidere sulla
base degli atti senza convocare le parti per un’udienza;
che in tali osservazioni la
convenuta ha ammesso la mora nel versamento delle pigioni, ha spiegato di aver
chiesto prestazioni assistenziali che le avrebbero permesso di far fronte ai
debiti e ha fatto valere l’aspetto umano del suo caso, e le difficoltà nel
trovare un nuovo alloggio, senza offrire prove su quanto affermato;
che nel caso concreto i fatti
determinanti per il giudizio sono di conseguenza pacifici già dall’istanza e
dai documenti agli atti (mora della conduttrice, disdetta straordinaria e
mancata riconsegna alla scadenza) e la situazione giuridica è chiara, poiché
dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi
Considerandi
dell’art. 257d CO;
che non si vede quindi quali
altri accertamenti avrebbe dovuto fare il Pretore, tanto più che nelle osservazioni
del 17 ottobre 2014 la convenuta ha ammesso di essere in mora e ha esposto la
propria situazione di disagio sociale, che non può tuttavia impedire alla
locatrice di disdire validamente il contratto se ne sono date le condizioni,
come è avvenuto in concreto;
che a ragione pertanto il Pretore
ha deciso l’espulsione della convenuta dall’ente locato con la procedura
sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);
che vista l’articolata risposta
17.
ottobre 2014 e la semplicità della procedura, il Pretore non aveva inoltre motivo
di ritenere l’interessata incapace di condurre la propria causa e di assegnarle
un patrocinatore d’ufficio giusta l’art. 69 CPC;
che nell’esecuzione di una
decisione giudiziaria l’autorità deve rispettare il principio costituzionale
della proporzionalità e nel caso dell’espulsione da un immobile deve evitare
che le persone interessate non siano improvvisamente private dell'alloggio
(sentenza del Tribunale federale del 19 maggio 2014 4A_207/2014);
che l’espulsione deve essere
eseguita con rispetto, in particolare se motivi umanitari esigono una
moratoria, che deve comunque essere breve e non deve equivalere a una proroga
del contratto (DTF 117 Ia 336 consid. 2b pag. 339), per altro esclusa se la
disdetta è stata data per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1 CO);
che il Pretore ha invero deciso
l’espulsione immediata dall’alloggio, ma in pendenza d’appello l’appellante ha
ottenuto una moratoria di fatto di almeno un mese;
che l’appellante non può a ogni
modo prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine di
espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);
che l’espulsione dall’abitazione
è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella decisione 4 novembre
2014, senza ulteriori dilazioni, se non quelle eventualmente concesse dalla
parte locatrice;
che in definitiva l’appello è
manifestamente infondato e può essere deciso dalla Camera nella composizione a
giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto
alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC);
che la domanda di gratuito
patrocinio presentata con l’appello (e per la quale è stato aperto l’incarto
12.2014
) deve a sua volta essere respinta;
che la documentazione prodotta a
sostegno della domanda di gratuito patrocinio attesta l’indigenza
dell’appellante, al beneficio di prestazioni assistenziali, e la sua mancanza
di mezzi finanziari (art. 117 lett. a CPC) ma l’appello, manifestamente infondato
già a un primo esame, era sprovvisto di ogni probabilità di successo, così che manca
la seconda condizione cumulativa prevista per aver diritto al gratuito
patrocinio (art. 117 lett. b CPC);
che le spese processuali
dell’appello andrebbero a carico dell’appellante, ma visto il suo stato di
bisogno si può eccezionalmente rinunciare a prelevarle;
che per la procedura della
domanda di gratuito patrocinio non sono prelevate spese processuali (art. 119
cpv. 6 CPC);
che non si attribuiscono
ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è stato notificato;
che un ricorso al Tribunale
federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata
una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF);
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. L’appello 13 novembre 2014
di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione 4
novembre 2014 del Pretore del Distretto di Vallemaggia, inc. SO.2014.179, è
confermata.
2. Non si prelevano spese
processuali e non si attribuiscono ripetibili per la procedura d’appello.
3. La domanda di gratuito
patrocinio presentata da AP 1 è respinta.
4. Non si prelevano spese
processuali per la domanda di gratuito patrocinio.
5. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Vallemaggia
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi
giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore
a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).