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Decisione

12.2014.198

Procedura sommaria di tutela dei casi manifesti, espulsione di conduttore in mora dopo disdetta straordinaria, appello manifestamente infondato, domanda di gratuito patrocinio respinta per mancanza di

2 dicembre 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2.2, 26 settembre 2007 4A_266/2007 consid. 2.2.2, 30 luglio 2010 5A_295/2010

consid. 1.2), che, nel caso concreto, corrisponde in sostanza alla pigione che

sarebbe stata dovuta tra la data d'inoltro dell'istanza e quella della

decisione pretorile;

che il quesito può comunque rimanere

irrisolto, visto l’esito dell’appello, come si vedrà in seguito;

che il Pretore ha accertato la

validità della disdetta straordinaria per mora del contratto di locazione e la

mancata riconsegna dei locali alla scadenza del 30 settembre 2014, ordinando

quindi l’espulsione immediata della convenuta dall’appartamento di tre locali

da lei occupato;

che l’appello deve essere

motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,

per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317; Bohnet, Le droit du bail en procédure

civile suisse, 16e Séminaire sur le droit du bail, 2010, Neuchâtel,

n. 207 pag. 56);

che la convenuta rimprovera al

Pretore di non aver “minimamente accertato lo stato dei fatti”, di non aver

convocato le parti per un’udienza di contraddittorio e di non aver valutato se

la convenuta era in grado di agire senza l’aiuto di un legale, viste le pesanti

ripercussioni dell’espulsione, e chiede che “la causa venga rimessa in

istruttoria”;

che essa espone inoltre il suo

grave stato di bisogno, producendo la documentazione dell’Ufficio del sostegno

sociale e dell’inserimento in appoggio alla sua domanda di gratuito patrocinio;

che i giudici d’appello devono decidere

solo sulla base delle argomentazioni e delle prove assunte dal giudice di prima

sede nella procedura sommaria di tutela dei casi manifesti (sentenza del

Tribunale federale 4A_420/2012 del 7 novembre 2012, pubb. in SJ 2013 I 129, II

CCA 12 marzo 2013, inc. 12.2013.30);

che nella procedura sommaria il

Pretore può rinunciare a convocare le parti per un’udienza (art. 256 cpv. 1

CPC), dando alla parte convenuta la possibilità di esprimere per iscritto le

proprie osservazioni (art. 253 CPC);

che la convenuta ha potuto presentare

le proprie osservazioni all’istanza, in risposta all’ordinanza 2 ottobre 2014,

dalla quale risultava chiaramente l’intenzione del Pretore di decidere sulla

base degli atti senza convocare le parti per un’udienza;

che in tali osservazioni la

convenuta ha ammesso la mora nel versamento delle pigioni, ha spiegato di aver

chiesto prestazioni assistenziali che le avrebbero permesso di far fronte ai

debiti e ha fatto valere l’aspetto umano del suo caso, e le difficoltà nel

trovare un nuovo alloggio, senza offrire prove su quanto affermato;

che nel caso concreto i fatti

determinanti per il giudizio sono di conseguenza pacifici già dall’istanza e

dai documenti agli atti (mora della conduttrice, disdetta straordinaria e

mancata riconsegna alla scadenza) e la situazione giuridica è chiara, poiché

dall’incarto risulta la fondatezza della disdetta straordinaria ai sensi

Considerandi

dell’art. 257d CO;

che non si vede quindi quali

altri accertamenti avrebbe dovuto fare il Pretore, tanto più che nelle osservazioni

del 17 ottobre 2014 la convenuta ha ammesso di essere in mora e ha esposto la

propria situazione di disagio sociale, che non può tuttavia impedire alla

locatrice di disdire validamente il contratto se ne sono date le condizioni,

come è avvenuto in concreto;

che a ragione pertanto il Pretore

ha deciso l’espulsione della convenuta dall’ente locato con la procedura

sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC);

che vista l’articolata risposta

17.

ottobre 2014 e la semplicità della procedura, il Pretore non aveva inoltre motivo

di ritenere l’interessata incapace di condurre la propria causa e di assegnarle

un patrocinatore d’ufficio giusta l’art. 69 CPC;

che nell’esecuzione di una

decisione giudiziaria l’autorità deve rispettare il principio costituzionale

della proporzionalità e nel caso dell’espulsione da un immobile deve evitare

che le persone interessate non siano improvvisamente private dell'alloggio

(sentenza del Tribunale federale del 19 maggio 2014 4A_207/2014);

che l’espulsione deve essere

eseguita con rispetto, in particolare se motivi umanitari esigono una

moratoria, che deve comunque essere breve e non deve equivalere a una proroga

del contratto (DTF 117 Ia 336 consid. 2b pag. 339), per altro esclusa se la

disdetta è stata data per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1 CO);

che il Pretore ha invero deciso

l’espulsione immediata dall’alloggio, ma in pendenza d’appello l’appellante ha

ottenuto una moratoria di fatto di almeno un mese;

che l’appellante non può a ogni

modo prevalersi di circostanze tali da impedire l’esecuzione dell’ordine di

espulsione (art. 341 cpv. 3 CPC);

che l’espulsione dall’abitazione

è pertanto da effettuarsi come ordinato dal Pretore nella decisione 4 novembre

2014, senza ulteriori dilazioni, se non quelle eventualmente concesse dalla

parte locatrice;

che in definitiva l’appello è

manifestamente infondato e può essere deciso dalla Camera nella composizione a

giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n. 2 LOG, senza notificare l’atto

alla controparte (art. 312 cpv. 1CPC);

che la domanda di gratuito

patrocinio presentata con l’appello (e per la quale è stato aperto l’incarto

12.2014

) deve a sua volta essere respinta;

che la documentazione prodotta a

sostegno della domanda di gratuito patrocinio attesta l’indigenza

dell’appellante, al beneficio di prestazioni assistenziali, e la sua mancanza

di mezzi finanziari (art. 117 lett. a CPC) ma l’appello, manifestamente infondato

già a un primo esame, era sprovvisto di ogni probabilità di successo, così che manca

la seconda condizione cumulativa prevista per aver diritto al gratuito

patrocinio (art. 117 lett. b CPC);

che le spese processuali

dell’appello andrebbero a carico dell’appellante, ma visto il suo stato di

bisogno si può eccezionalmente rinunciare a prelevarle;

che per la procedura della

domanda di gratuito patrocinio non sono prelevate spese processuali (art. 119

cpv. 6 CPC);

che non si attribuiscono

ripetibili alla parte istante, alla quale l’appello non è stato notificato;

che un ricorso al Tribunale

federale non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata

una diversa decisione da parte del giudice dell’istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF);

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. L’appello 13 novembre 2014

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile e la decisione 4

novembre 2014 del Pretore del Distretto di Vallemaggia, inc. SO.2014.179, è

confermata.

2. Non si prelevano spese

processuali e non si attribuiscono ripetibili per la procedura d’appello.

3. La domanda di gratuito

patrocinio presentata da AP 1 è respinta.

4. Non si prelevano spese

processuali per la domanda di gratuito patrocinio.

5. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla

Pretura del Distretto di Vallemaggia

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi

giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso superiore

a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).