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Decisione

12.2014.20

Contratto di gestione patrimoniale - responsabilità del mandatario - calcolo del danno

23 giugno 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

i rimedi adeguati …”. Sennonché la censura non è poi stata concretizzata nel

prosieguo del suo esposto: in effetti, a parte il fatto che l’attrice non ha

postulato, neppure in via subordinata, l’annullamento del giudizio impugnato e

il suo rinvio al primo giudice per una nuova decisione che in tal caso si

sarebbero imposti, si osserva che essa, in violazione dell’art. 311 cpv. 1 CPC,

nemmeno ha provveduto a spiegare come e dove il giudice avrebbe concretamente

violato i suoi diritti. Fosse per ipotesi anche stata ricevibile in ordine, la

censura, nella misura in cui è qui comprensibile, sarebbe stata in ogni caso da

respingere, il Pretore avendo illustrato in fatto e in diritto le ragioni che

l’avevano indotto a rigettare la petizione per la sua erronea impostazione sul

tema del danno, motivazione questa che l’attrice ha senz’altro recepito e

compreso, tanto da essere in grado di inoltrare un appello con cui ha preteso

di aver portato elementi sufficienti per il risarcimento del danno da lei lamentato.

8.3 L’attrice rimprovera in ogni

caso al Pretore di non aver accertato d’ufficio il danno da lei subito,

nonostante lo stesso fosse facilmente accertabile sulla base della

documentazione prodotta. Ora, sebbene essa lamenti in questa sede la violazione

da parte del primo giudice di diverse norme del diritto cantonale e federale

(art. 87 cpv. 1 CPC/TI e 57 CPC), compresa la nozione giuridica di danno, le

sue censure ruotano più che altro attorno alla quantificazione del pregiudizio

che ritiene di aver subito. A questo proposito essa sa (appello p. 5) che

l’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del danno è una questione di

fatto, non di diritto (cfr. DTF 130 III 145 consid. 6.2; TF 31 agosto 2010

4A_484/2009 consid. 7.1, 21 gennaio 2014 4A_405/2013 consid. 3). Giova tuttavia

ricordarle che, nell’ambito della responsabilità del gestore patrimoniale,

attiene ai fatti anche la determinazione del portafoglio ipotetico che il

cliente avrebbe se il contratto fosse stato rispettato (TF 3 dicembre 2004 4C.18/2004 consid. 2.2, 21 gennaio 2014 4A_405/2013 consid. 3). Ciò significa che, contrariamente a

quanto preteso dall’attrice, la stessa non dev’essere accertata d’ufficio dal

giudice, ma va esaminata solo sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti.

8.3.1 L’attrice rileva in primo

luogo che in replica, affrontando la tematica della quantificazione del danno, essa

aveva versato agli atti quale doc. R il prospetto dei due prodotti “UBS Money

Market Invest” e “Lyxor ETF EuroMTS Global” che, nel medesimo periodo in cui i

suoi soldi erano stati utilizzati dal convenuto per comprare i tre Hedge Funds,

avevano avuto performance positive, il che avrebbe quanto meno permesso

di preservare il capitale, il tutto senza che il convenuto, in duplica, avesse

contestato il confronto comparativo con quei prodotti, da lui anzi

esplicitamente ammesso. Il rilievo è infondato.

In replica (p. 6) l’attrice si

era in effetti limitata ad affermare che il convenuto avrebbe dovuto

“conservare” il suo patrimonio e che a tale scopo sarebbe bastato investire in

prodotti sicuri conosciuti e privi di rischio, quali ad esempio quelli

rappresentati nel plico doc. R, ben più adatti alla politica di investimento

imposta dal mandato. Sennonché, a parte il fatto che il mandato non era in

realtà volto alla conservazione del capitale bensì alla sua crescita con una politica

d’investimento “bilanciata / tolleranza di rischio media” (doc. C), a quel

momento non è mai stato preteso, né tanto meno dimostrato peritalmente, che proprio

i prodotti proposti a posteriori a mero titolo d’esempio dall’attrice -

semplici strumenti monetari o obbligazionari con propensione al rischio relativamente

bassa (cfr. doc. R) - e non invece altri potessero e soprattutto dovessero essere

presi in considerazione quali validi investimenti ipotetici comparativi, in

sostituzione dei tre Hedge Funds in questione, nell’ambito di una

categoria d’investimento “bilanciata / tolleranza di rischio media”. E nemmeno

risulta che in duplica (p. 10) il convenuto abbia poi ammesso il confronto

comparativo con quei prodotti, egli avendo anzi rammentato alla controparte che

il suo profilo d’investimento non prevedeva una propensione al rischio bassa,

né l’utilizzo di soli strumenti monetari o obbligazionari. Contrariamente a

quanto preteso dall’attrice, il fatto che egli abbia in seguito aggiunto (duplica

p. 10) che i prodotti da lui scelti non si scostavano (prima di quanto appreso

per altro gradualmente, a partire dall’11 dicembre 2008) dal grado di sicurezza

di quelli di cui al doc. R, non può essere ragionevolmente inteso nel senso che

entrambi i prodotti fossero comparabili e che quelli proposti dall’attrice

costituissero validi investimenti comparativi, ma solo nel senso che egli a

quel momento riteneva - a torto, come si è detto - che i tre Hedge Funds

comportassero rischi contenuti.

8.3.2 L’attrice ritiene infine che

un ulteriore elemento di comparazione da considerare sarebbe stato la performance

del suo portafoglio in quegli anni: preso atto da una parte che dal 2003 al

2009 il suo portafoglio aveva avuto un rendimento stabile con performance

positive, salvo poi registrare nel solo anno 2008 una perdita del 49.27% a

seguito dell’azzeramento del valore dei tre Hedge Funds (cfr. doc. E p.

2), e dall’altra che i tre titoli costituivano il 37.5% dell’intero portafoglio

(cfr. doc. D), ne ha dedotto che se il convenuto, invece di investire nei tre

fondi, si fosse anche solo limitato ad investire in prodotti simili agli altri

da lui stesso selezionati per costituire il suo portafoglio, il capitale

sarebbe stato preservato. La censura dev’essere disattesa.

Le circostanze di fatto su cui

l’attrice fonda la sua deduzione, ed in particolare la performance del

suo portafoglio nel tempo, la perdita registrata nel 2008 rispetto all’anno

precedente a seguito dell’azzeramento del valore dei tre Hedge Funds (per

altro causata anche dagli altri investimenti) e la percentuale costituita

dall’investimento complessivo in questi ultimi, sono in effetti state addotte

per la prima volta solo in questa sede e non possono pertanto essere prese in

considerazione (art. 317 cpv. 1 CPC). Fosse anche stata ricevibile in ordine da

questo punto di vista, la censura sarebbe comunque stata destinata

all’insuccesso, visto e considerato che mai in precedenza era stato preteso

che, in sostituzione dei tre Hedge Funds in questione, si dovesse

prendere in considerazione quale investimento ipotetico comparativo il

portafoglio gestito senza quei titoli, tanto più che nulla permette di ritenere

che una gestione di quel genere, evidentemente meno rischiosa, e la sua

conseguente performance, corrispondesse a quella che sarebbe stata

ipoteticamente conseguibile con una gestione patrimoniale corretta nell’ambito

della categoria d’investimento “bilanciata / tolleranza di rischio media”

concordata a suo tempo.

9. Ne discende che l’appello

dell’attrice deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile, con

conseguente conferma della decisione del Pretore. Le spese processuali e le

ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore

litigioso di € 200'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la TG

decide:

I. L’appello 31 gennaio 2014

di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

Considerandi

II. Le spese processuali di

fr. 8’000.- sono a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr.

10’300.- per ripetibili.

§ Ad

avvenuta crescita in giudicato della presente decisione, la cauzione

processuale di fr. 10'300.- prestata dall’appellante a seguito della decisione

30.

aprile 2014 della presidente di questa Camera sarà liberata a favore della

controparte.

III. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1

e 100 cpv. 1 LTF).