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Decisione

12.2014.200

Respinto appello contro decisione di non entrata in materia per mancanza del presupposto processuale della procedura di conciliazione

18 novembre 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2014.200

Lugano

18 novembre 2014/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La presidente della seconda Camera civile del

Tribunale d'appello

quale

giudice unica (art. 48b lett. a e b LOG)

per

statuire nella causa inc. n. OR.2014.184 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,

promossa con petizione 25 settembre 2014 da

AP

1

contro

AO

1

rappr. dallo RA 1

chiedente la condanna

del convenuto al pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi al 5% dal gennaio

2002, quale risarcimento del danno;

domanda sulla quale il

Pretore non è entrato nel merito con decisione 13 ottobre 2014 per mancanza del

preventivo tentativo di conciliazione;

appellante l’attrice che

con atto del 5 novembre 2014 denominato reclamo mantiene le pretese fatte

valere in petizione, escludendo qualsiasi tentativo di conciliazione;

ritenuto

in fatto e in

diritto:

che con petizione 3 maggio 2005 AP

1 ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, il dentista dr. med. AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di

fr. 84'017.45 oltre interessi dal gennaio 2002 (incarto OA.2005.333);

che con decisione 11 aprile 2006

la Pretura ha stralciato dai ruoli la causa OA.2005.333 per mancato pagamento

dell’anticipo delle spese e l’appello 3 maggio 2006 dell’attrice è stato

respinto da questa Camera l’8 maggio 2006 (incarto n. 12.2006.97);

che il 25 settembre 2014 AP 1 ha

ripresentato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la petizione 3

maggio 2005, chiedendo la condanna del dr. med. AO 1 al pagamento di fr.

84'017.45 oltre interessi al 5% dal gennaio 2002;

che con ordinanza processuale del

25 settembre 2014 il Pretore ha limitato la trattazione del procedimento

all’esame del presupposto processuale del preventivo tentativo di

conciliazione, assegnando alla parte convenuta un termine per esprimersi;

che con le osservazioni del 6

ottobre 2014 il convenuto ha chiesto al giudice di procedere ai sensi dell’art.

63 CPC;

che con decisione 13 ottobre 2014

il Pretore ha costatato la mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione

e l’assenza delle eccezioni e dei motivi di rinuncia previsti dall’art. 198 e

199 CPC e di conseguenza ha respinto in ordine l’azione presentata

dall’attrice, senza prelevare spese giudiziarie;

che con scritto 5 novembre 2014,

denominato reclamo, AP 1 contesta la decisione del Pretore, ribadendo che non

era possibile un tentativo di conciliazione, in considerazione del

comportamento tenuto nel 2002 dal dentista convenuto e affermando di mantenere

le proprie pretese di fr. 84'017.45 oltre interessi del 5% dal gennaio 2002,

per un totale di fr. 158'427.88;

che l’atto non è stato comunicato

alla controparte;

che contro una decisione emanata

in procedura ordinaria con un valore di fr. 84'017.45 è dato il rimedio dell’appello,

da presentare entro 30 giorni (art. 311 CPC);

che l’appello deve essere

motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,

per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);

che nel suo scritto l’attrice

menziona diverse cause risarcitorie da lei avviate nel corso degli anni con

alcune compagnie assicurative e produce diversi documenti relativi a ricoveri

ospedalieri e a fatture dei premi della cassa malati, del tutto estranee alla

vicenda con il convenuto, contestando la decisione del Pretore e affermando che

le sue pretese, maggiorate degli interessi, raggiungono fr. 158'427.38;

che ci si potrebbe chiedere se

tale argomentazione sia sufficiente ai sensi dell’art. 311 CPC, ma a ogni modo,

quand’anche la si potesse ritenere tale e quindi ricevibile, l’appello sarebbe comunque

manifestamente infondato;

che per propria consapevole

decisione l’attrice non si è rivolta all’autorità di conciliazione prima di

avviare la procedura giudiziaria contro il convenuto, poiché essa esclude ogni

tentativo di conciliazione;

che come accertato dal Pretore la

causa non rientra nelle eccezioni all’obbligo preventivo di conciliazione

previste dall’art. 198 CPC, né l’attrice lo pretende;

che il primo giudice ha escluso sia

la possibilità della rinuncia concorde delle parti al tentativo di

conciliazione, la vertenza non avendo un valore di almeno fr. 100'000.-, sia quella

della rinuncia unilaterale, mancando le condizioni previste dall’art. 199 cpv.

Considerandi

2.

CPC;

che il valore di una causa è

determinato solo dalla domanda in capitale, a esclusione degli interessi (art.

91.

CPC) e non giova quindi all’attrice sostenere che il valore di causa è ora

di fr. 158'427.38, aggiungendo al capitale di fr. 84'017.45 gli interessi;

che a giusta ragione il Pretore

non è entrato nel merito dell’azione promossa dall’attrice il 25 settembre

2014, mancando il presupposto processuale della preventiva conciliazione (DTF

139.

III 273), alla quale l’attrice non poteva rinunciare unilateralmente;

che di conseguenza il “reclamo”

(correttamente: appello) è manifestamente infondato, nella limitata misura in

cui è ricevibile;

che pertanto la Camera può

statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n.

2.

LOG, senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1 CPC);

che le spese processuali

dell’appello andrebbero a carico dell’appellante, ma vista la particolarità

della sua situazione si può eccezionalmente rinunciare a prelevarle;

che non si attribuiscono

ripetibili alla parte appellata, alla quale l’appello non è stato notificato;

che il valore litigioso ammonta a

fr. 84'017.45;

Dispositivo

Per questi motivi,

decide:

1. Lo scritto 5 novembre 2014

di AP 1, trattato come appello, è respinto e la decisione 13 ottobre 2014 del Pretore

del Distretto di Lugano, sezione 1, inc. OR.2014.183 è confermata.

2. Non si prelevano spese

processuali e non si attribuiscono ripetibili per la procedura d’appello.

3. Notificazione:

-

-

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 1

Per

la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La

presidente

Giudice Epiney-Colombo

Rimedi giuridici

Nelle

cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).