12.2014.200
Respinto appello contro decisione di non entrata in materia per mancanza del presupposto processuale della procedura di conciliazione
18 novembre 2014Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
12.2014.200
Lugano
18 novembre 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La presidente della seconda Camera civile del
Tribunale d'appello
quale
giudice unica (art. 48b lett. a e b LOG)
per
statuire nella causa inc. n. OR.2014.184 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1,
promossa con petizione 25 settembre 2014 da
AP
1
contro
AO
1
rappr. dallo RA 1
chiedente la condanna
del convenuto al pagamento di fr. 84'017.45 oltre interessi al 5% dal gennaio
2002, quale risarcimento del danno;
domanda sulla quale il
Pretore non è entrato nel merito con decisione 13 ottobre 2014 per mancanza del
preventivo tentativo di conciliazione;
appellante l’attrice che
con atto del 5 novembre 2014 denominato reclamo mantiene le pretese fatte
valere in petizione, escludendo qualsiasi tentativo di conciliazione;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
che con petizione 3 maggio 2005 AP
1 ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, il dentista dr. med. AO 1, chiedendone la condanna al pagamento di
fr. 84'017.45 oltre interessi dal gennaio 2002 (incarto OA.2005.333);
che con decisione 11 aprile 2006
la Pretura ha stralciato dai ruoli la causa OA.2005.333 per mancato pagamento
dell’anticipo delle spese e l’appello 3 maggio 2006 dell’attrice è stato
respinto da questa Camera l’8 maggio 2006 (incarto n. 12.2006.97);
che il 25 settembre 2014 AP 1 ha
ripresentato alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, la petizione 3
maggio 2005, chiedendo la condanna del dr. med. AO 1 al pagamento di fr.
84'017.45 oltre interessi al 5% dal gennaio 2002;
che con ordinanza processuale del
25 settembre 2014 il Pretore ha limitato la trattazione del procedimento
all’esame del presupposto processuale del preventivo tentativo di
conciliazione, assegnando alla parte convenuta un termine per esprimersi;
che con le osservazioni del 6
ottobre 2014 il convenuto ha chiesto al giudice di procedere ai sensi dell’art.
63 CPC;
che con decisione 13 ottobre 2014
il Pretore ha costatato la mancanza del tentativo obbligatorio di conciliazione
e l’assenza delle eccezioni e dei motivi di rinuncia previsti dall’art. 198 e
199 CPC e di conseguenza ha respinto in ordine l’azione presentata
dall’attrice, senza prelevare spese giudiziarie;
che con scritto 5 novembre 2014,
denominato reclamo, AP 1 contesta la decisione del Pretore, ribadendo che non
era possibile un tentativo di conciliazione, in considerazione del
comportamento tenuto nel 2002 dal dentista convenuto e affermando di mantenere
le proprie pretese di fr. 84'017.45 oltre interessi del 5% dal gennaio 2002,
per un totale di fr. 158'427.88;
che l’atto non è stato comunicato
alla controparte;
che contro una decisione emanata
in procedura ordinaria con un valore di fr. 84'017.45 è dato il rimedio dell’appello,
da presentare entro 30 giorni (art. 311 CPC);
che l’appello deve essere
motivato (art. 311 CPC), vale a dire che deve esporre, anche in modo semplice,
per quali motivi sarebbe errata la decisione del Pretore (DTF 137 III 317);
che nel suo scritto l’attrice
menziona diverse cause risarcitorie da lei avviate nel corso degli anni con
alcune compagnie assicurative e produce diversi documenti relativi a ricoveri
ospedalieri e a fatture dei premi della cassa malati, del tutto estranee alla
vicenda con il convenuto, contestando la decisione del Pretore e affermando che
le sue pretese, maggiorate degli interessi, raggiungono fr. 158'427.38;
che ci si potrebbe chiedere se
tale argomentazione sia sufficiente ai sensi dell’art. 311 CPC, ma a ogni modo,
quand’anche la si potesse ritenere tale e quindi ricevibile, l’appello sarebbe comunque
manifestamente infondato;
che per propria consapevole
decisione l’attrice non si è rivolta all’autorità di conciliazione prima di
avviare la procedura giudiziaria contro il convenuto, poiché essa esclude ogni
tentativo di conciliazione;
che come accertato dal Pretore la
causa non rientra nelle eccezioni all’obbligo preventivo di conciliazione
previste dall’art. 198 CPC, né l’attrice lo pretende;
che il primo giudice ha escluso sia
la possibilità della rinuncia concorde delle parti al tentativo di
conciliazione, la vertenza non avendo un valore di almeno fr. 100'000.-, sia quella
della rinuncia unilaterale, mancando le condizioni previste dall’art. 199 cpv.
Considerandi
2.
CPC;
che il valore di una causa è
determinato solo dalla domanda in capitale, a esclusione degli interessi (art.
91.
CPC) e non giova quindi all’attrice sostenere che il valore di causa è ora
di fr. 158'427.38, aggiungendo al capitale di fr. 84'017.45 gli interessi;
che a giusta ragione il Pretore
non è entrato nel merito dell’azione promossa dall’attrice il 25 settembre
2014, mancando il presupposto processuale della preventiva conciliazione (DTF
139.
III 273), alla quale l’attrice non poteva rinunciare unilateralmente;
che di conseguenza il “reclamo”
(correttamente: appello) è manifestamente infondato, nella limitata misura in
cui è ricevibile;
che pertanto la Camera può
statuire, nella composizione a giudice unico prevista dall’art. 48b lett. a n.
2.
LOG, senza notificare l’atto alla controparte (art. 312 cpv. 1 CPC);
che le spese processuali
dell’appello andrebbero a carico dell’appellante, ma vista la particolarità
della sua situazione si può eccezionalmente rinunciare a prelevarle;
che non si attribuiscono
ripetibili alla parte appellata, alla quale l’appello non è stato notificato;
che il valore litigioso ammonta a
fr. 84'017.45;
Dispositivo
Per questi motivi,
decide:
1. Lo scritto 5 novembre 2014
di AP 1, trattato come appello, è respinto e la decisione 13 ottobre 2014 del Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 1, inc. OR.2014.183 è confermata.
2. Non si prelevano spese
processuali e non si attribuiscono ripetibili per la procedura d’appello.
3. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente
Giudice Epiney-Colombo
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).