12.2014.202
Surrogazione - indebito arricchimento
30 marzo 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.202
Lugano
30 marzo 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OR.2012.45 della
Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 27 novembre 2012
da
AP
1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
AO 2
AO 3
tutti rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto
la condanna dei convenuti al pagamento in solido di fr. 40'950.- oltre
interessi al 5% dal 1° luglio 2012;
domanda avversata dai
convenuti, che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore aggiunto
con decisione 14 ottobre 2014 ha respinto;
appellante l'attore con
atto di appello 19 novembre 2014, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 18’992.- oltre interessi
al 5% dal 1° luglio 2012, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre i convenuti con
risposta 19 dicembre 2014 postulano la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in
diritto:
1. Il 3 settembre 2001 (doc.
A) AP 1 ha affidato al costruttore AO 1 ed al progettista AO 2, al quale è poi
subentrato anche AO 3, la realizzazione delle opere di impresa generale per la
costruzione di un edificio artigianale al mappale n. __________ RFD di __________,
di sua proprietà. Il contratto prevedeva una mercede di fr. 845'300.-, di cui
fr. 25'000.- per le opere da carpentiere - copritetto.
Il 24 giugno 2002 (doc. C) AO 1, AO
2 e AO 3, asserendo a torto di agire in rappresentanza di AP 1, hanno appaltato,
per fr. 20'000.-, le opere da carpentiere - copritetto alla ditta S__________ __________,
che le ha poi fatturate ad AP 1 per fr. 22'414.60 (doc. E).
2. L’esecuzione dei lavori
oggetto dei due contratti di appalto che precedono ha dato origine a una serie
di procedure giudiziarie, tra cui vanno in particolare menzionate la petizione promossa
il 13 novembre 2003 da AO 1, AO 2 e AO 3 contro AP 1 e la domanda
riconvenzionale avviata il 24 febbraio 2004 da quest’ultimo (entrambe oggetto
dell’inc. n. OA.2003.203 rich.) nonché la petizione presentata il 31 gennaio
2003 da S__________ __________ nei confronti di AP 1 (inc. n. OA.2003.18 rich.).
La prima causa si è conclusa il 12 novembre 2012 (cfr. le sentenze dei tre
gradi di giudizio doc. 1, 2 e P) con la reiezione della petizione 13 novembre
2003 (volta al pagamento di una somma poi aumentata in sede conclusionale a fr.
479’560.80 più interessi ed accessori) e lo stralcio dai ruoli per desistenza
della domanda riconvenzionale 24 febbraio 2004 (finalizzata al pagamento di fr.
50'000.- oltre interessi). La seconda è invece terminata il 30 maggio 2012 (cfr.
le sentenze dei tre gradi di giudizio doc. 3, D e FF) con il parziale
accoglimento della petizione 31 gennaio 2003, nel senso che AP 1 è stato
condannato a pagare a S__________ __________ fr. 22'000.- (invece dei fr.
22'414.60 da lei azionati) oltre interessi al 5% dal 15 novembre 2002 e che per
tale somma a favore di quest’ultima è stata iscritta in via definitiva
un’ipoteca legale sul fondo n. __________ RFD di __________.
Visto l’esito di questa
seconda procedura AP 1 ha in seguito provveduto a pagare a S__________ __________,
con valuta 30 giugno 2012, la somma complessiva di fr. 40'950.- (capitale fr.
22'000.-, interessi maturati fr. 10'590.-, spese giudiziarie Pretura fr.
1'860.-, ripetibili Pretura fr. 3'000.-, ripetibili Tribunale d’appello fr.
1'500.- e ripetibili Tribunale federale fr. 2'000.-).
3. Con petizione 27 novembre
2012 AP 1, al beneficio della necessaria autorizzazione ad agire (cfr. inc. n.
CM.2012.128 rich.), ha convenuto in giudizio AO 1, AO 2 e AO 3 innanzi alla
Pretura del Distretto di Bellinzona per ottenere la loro condanna al pagamento
in solido di fr. 40'950.- oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012. Egli, in
estrema sintesi, ha sostenuto di aver pagato due volte le opere da carpentiere
- copritetto, la prima volta mediante gli acconti versati ai convenuti (da loro
però mai riversati a S__________ __________) nell’ambito del contratto di
appalto generale (doc. A) e la seconda mediante il versamento forzatamente effettuato
a favore di S__________ __________ a seguito del parziale accoglimento della
petizione 31 gennaio 2003. Di qui la sua richiesta ai convenuti, fondata sulla
surrogazione rispettivamente sull’indebito arricchimento, di restituirgli le
somme da lui pagate all’artigiano, da loro dovute.
Fatti
I convenuti si sono
integralmente opposti alla petizione, eccependo tra le altre cose la
prescrizione della pretesa.
4. Il Pretore aggiunto, con la
decisione 14 ottobre 2014 qui oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione,
ponendo la tassa di giustizia di fr. 3'900.- e le spese di fr. 100.- a carico
dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 5'000.- per
ripetibili.
Il giudice di prime cure
ha in sostanza escluso l’applicazione delle norme sulla surrogazione. Ed ha
quindi ritenuto che i convenuti, pur essendosi certamente arricchiti di fr.
7'000.- (anziché dei fr. 22'000.- in capitale pretesi dall’attore), non lo avessero
fatto in modo indebito, cioè senza una giusta causa, e non fossero quindi
tenuti a restituire alcunché all’attore.
5. Con l’appello 19 novembre
2014 che qui ci occupa l'attore ha chiesto di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione per fr. 18’992.- oltre interessi al 5% dal
1° luglio 2012, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Egli ha ribadito il buon
fondamento della sua pretesa, fondata sulla surrogazione, sulle norme
dell’indebito arricchimento e sulla giurisprudenza pubblicata in DTF 104 II 348
consid. III.3b/bb, salvo però averla limitata alla somma di fr. 10'000.- più
accessori della quale i convenuti si sarebbero a suo dire arricchiti (così
calcolata: capitale fr. 10'000.-, interessi maturati fr. 4'812.50, spese
giudiziarie Pretura fr. 930.-, ripetibili Pretura fr. 1’500.-, ripetibili
Tribunale d’appello fr. 750.- e ripetibili Tribunale federale fr. 1'000.-).
6. Della risposta 19 dicembre
2014 con cui i convenuti hanno postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili si dirà, se necessario, nei prossimi
considerandi.
7. Nel querelato giudizio il
Pretore aggiunto ha in primo luogo escluso che l’attore, in virtù del pagamento
da parte sua dell’ipoteca legale iscritta sul suo fondo, potesse essere
subentrato nella posizione di S__________ __________ e con ciò pretendere
l’attribuzione della somma qui azionata in base alle norme sulla surrogazione
(art. 110 n. 1 CO e 827 cpv. 2 CC). A ragione.
Innanzitutto, affinché il
terzo che soddisfi il creditore possa essere surrogato nei diritti di
quest’ultimo a seguito del riscatto di una cosa data in pegno sulla quale gli
compete un diritto di proprietà o un diritto reale limitato occorre in effetti
che la cosa riscattata sia stata data in pegno per un debito altrui (art. 110
n. 1 CO), ciò che non era il caso nella presente fattispecie, visto e
considerato che il debito poi soddisfatto dall’attore proprietario per il quale
era stata iscritta l’ipoteca legale a favore di S__________ __________ non era
quello dei convenuti o di altri, ma il suo. D’altro canto, per far sì che il
proprietario del fondo dato in pegno, che abbia pagato il creditore, possa
essere surrogato nei diritti di quest’ultimo si esige che lo stesso non sia
personalmente debitore (art. 827 cpv. 2 CC), ciò che pure non si è verificato
nella fattispecie, visto e considerato che l’attore proprietario del fondo
gravato che aveva poi riscattato il pegno era proprio personalmente debitore di
S__________ __________.
Si aggiunga, quand’anche per
ipotesi si volesse ammettere che l’attore fosse validamente surrogato nel
credito che S__________ __________ vantava nei confronti dei convenuti (fondato
sull’art. 39 CO, siccome i convenuti avevano tutt’al più agito quali falsi
procuratores in occasione della sottoscrizione del contratto di appalto di
cui al doc. C, in seguito non ratificato dall’attore ai sensi dell’art. 38 CO),
che quel credito, non essendo stato azionato entro il termine, di un anno (DTF
104 II 94 consid. 3a), dacché S__________ __________ ne era venuta a conoscenza
- ciò che si è verificato al momento in cui l’attore, il 24 febbraio 2004,
aveva eccepito la sua legittimazione passiva nell’ambito della causa inc. n.
OA.2003.18 rich. - sarebbe stato in ogni caso prescritto alla data
dell’avvenuto pagamento, come giustamente evidenziato dai convenuti in questa
causa.
8. Nel prosieguo del suo
esposto il Pretore aggiunto, esaminando allora la pretesa attorea nell’ottica delle
disposizioni sull’indebito arricchimento di cui all’art. 62 CO, ha ritenuto che
i convenuti non potessero essere obbligati a restituire all’attore la mercede
per le opere da carpentiere - copritetto versata loro nell’ambito del contratto
di cui al doc. A, poi di nuovo pagata da quest’ultimo a S__________ __________ in
esito della causa inc. n. OA.2003.18 rich., già per il semplice fatto che costui
vi era “stato di fatto condannato sulla base di due sentenze cresciute in
giudicato” e dunque nessun pagamento era “avvenuto senza giusta causa”.
8.1 Nel caso di specie la
questione a sapere se i convenuti siano tenuti a rifondere eventuali somme all’attore
in base alle norme sull’indebito arricchimento potrebbe invero rimanere irrisolta.
Per costante dottrina e
giurisprudenza (Schulin, Basler
Kommentar, 6ª ed., n. 38 ad art. 62 CO; DTF 137 III 243 consid. 4.4.1; II CCA
25 maggio 2011 inc. n. 12.2009.56) l’azione di indebito arricchimento è in
effetti di natura sussidiaria e non è proponibile in presenza di una pretesa
contrattuale, eventualità questa di cui gli stessi convenuti avevano ipotizzato
l’esistenza (cfr. conclusioni p. 6). Nel caso concreto è incontestabile che i
convenuti, sottoscrivendo con S__________ __________ un accordo in cui essi
risultavano a torto agire in rappresentanza dell’attore (doc. C), hanno chiaramente
violato il contratto di appalto generale di cui al doc. A, che - come per altro
logica voleva - faceva loro obbligo di “stipulare i relativi contratti di
appalto [N.d.R. con i subappaltatori] in nome e per conto proprio”, tanto
più che in tal modo, contrariamente a quanto previsto nel contratto, non si
assumevano più il rischio, poi verificatosi, di mancato pagamento della mercede
del subappaltatore. Essi devono pertanto rispondere nei confronti dell’attore del
danno causatogli a seguito di questa violazione contrattuale (art. 97 CO), che
consiste nel fatto che ad essere poi stato azionato da S__________ __________
(che in effetti aveva originariamente convenuto l’attore in qualità di parte
rappresentata nel contratto di cui al doc. C) e ad essere stato in seguito obbligato
a indennizzarla (sia pure in virtù dell’art. 672 CC) sia stato lui e non invece
costoro, come invece avrebbe dovuto essere se il contratto di cui al doc. C
fosse stato allestito correttamente. La pretesa risarcitoria, retta dal termine
decennale dell’art. 127 CO, non è per altro prescritta, visto e considerato che
il contratto di cui al doc. A era ancora in essere ad inizio settembre 2002
(cfr. doc. L dell’inc. n. DI.2002.299 rich.) e che in ogni caso la violazione
contrattuale commessa dai convenuti è venuta a conoscenza dell’attore solo al momento
dell’inoltro, il 15 novembre 2002, dell’istanza di annotazione in via
provvisoria di un’ipoteca legale da parte di S__________ __________ (istanza in
cui quest’ultima, a p. 2, pretendeva per l’appunto l’esistenza di un contratto
di appalto stipulato dall’attore in qualità di parte rappresentata, cfr. inc.
n. DI.2006.260 rich.), mentre l’istanza di conciliazione nei loro confronti, interruttiva
della prescrizione (art. 135 n. 2 CO), è stata inoltrata dall’attore già il 30
agosto 2012 (cfr. inc. n. CM.2012.128 rich.).
8.2 Ma se anche così non fosse e
dunque non si potesse ammettere una responsabilità contrattuale dei convenuti,
il giudizio con cui il Pretore aggiunto aveva escluso nella fattispecie l’applicazione
delle norme sull’indebito arricchimento non avrebbe potuto in ogni caso trovare
conferma. Se in effetti, di principio, si può ammettere che a seguito di un
pagamento imposto da una sentenza cresciuta in giudicato il creditore non possa
venire a trovarsi in una situazione di indebito arricchimento a danno del
debitore (DTF 127 III 496 consid. 3b), non si vede tuttavia come nel caso
concreto si possa ritenere che il versamento ai convenuti da parte dall’attore della
mercede per le prestazioni da carpentiere - copritetto fosse avvenuto in virtù
di una sentenza cresciuta in giudicato (visto pure, tra l’altro, che nell’ambito
dell’inc. n. OA.2003.203 rich. - come detto - nessuna parte era stata condannata
a pagare eventuali importi all’altra); oltretutto nemmeno nell’ambito dell’inc.
n. OA.2003.18 rich. l’attore è stato obbligato a pagare eventuali somme ai
convenuti.
È in definitiva incontestabile
che a seguito del pagamento di S__________ __________ da parte dell’attore,
imposto nell’ambito dell’inc. n. OA.2003.18 rich., i convenuti sono risultati
arricchiti a danno di quest’ultimo, visto e considerato che egli aveva dovuto
pagare una seconda volta la prestazione fornitagli e che essi, pur avendo già ricevuto
la relativa mercede, non avevano mai eseguito personalmente la prestazione e nemmeno
l’avevano subappaltata a terzi, il tutto senza aver subito una corrispondente
diminuzione dei loro passivi. Contrariamente a quanto preteso dai convenuti, la
pretesa, retta dal termine annuale dell’art. 67 cpv. 1 CO, non è poi prescritta,
visto e considerato che l’impoverimento dell’attore e l’arricchimento dei
convenuti (che in tal modo vedevano estinta un’eventuale pretesa ex art. 39 CO mai
azionata nei loro confronti) è avvenuto solo al momento del (nuovo) pagamento a
S__________ __________, a fine giugno 2012, mentre l’istanza di conciliazione
nei loro confronti è come detto stata inoltrata già il 30 agosto 2012 (cfr.
inc. n. CM.2012.128 rich.).
9. È invece a torto che
l’attore si è prevalso della giurisprudenza pubblicata in DTF 104 II 348
consid. III.3b/bb, che ammetteva in applicazione delle norme sui difetti
dell’opera fornita (art. 368 cpv. 2 CO) una riduzione della mercede
dell’appaltatore generale nel caso in cui egli aveva fornito un’opera gravata
da un’ipoteca legale per non aver provveduto a pagare un subappaltatore. Questa
tesi, esposta per la prima volta solo in questa sede sulla base di nuovi fatti
(si pensi alla difettosità dell’opera per questa ragione, mai oggetto di una
notifica ex art. 367 CO), è innanzitutto irricevibile (art. 317 cpv. 1 CPC).
Essa sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel merito, visto e considerato
che la giurisprudenza in questione si riferiva al diverso caso in cui
l’appaltatore generale non era stato ancora interamente tacitato e soprattutto
non aveva provveduto a pagare il subappaltatore (DTF 104 II 348 consid. III.3b).
Oltretutto la tematica della difettosità dell’opera era già stata trattata ed
evasa nell’ambito dell’inc. n. OA.2003.203 rich..
10. L’importo che i convenuti
devono essere condannati a rifondere all’attore alla luce di quanto si è detto può
essere quantificato in fr. 10'949.60 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012.
Nella sua decisione il
Pretore aggiunto, esprimendosi sul solo capitale di cui i convenuti si
sarebbero a suo giudizio arricchiti, ha indicato la somma di fr. 7'000.-,
evidenziando che nell’ambito dell’inc. n. OA.2003.203 rich. (e ciò avrebbe poi dovuto
risultare anche nell’ambito dell’inc. n. OA.2003.18 rich. se l’attore fosse
stato più diligente nella conduzione della causa, rispettivamente se avesse
denunciato la lite ai convenuti) era stato accertato che dall’importo
forfetariamente offerto di fr. 25'000.- per le opere da carpentiere - copritetto
dovevano essere dedotti la mercede di fr. 15'000.- per la parte di opere non
eseguite (cfr. doc. 1 p. 13 penultimo paragrafo) e il minor valore di fr.
3'000.- per la parte di opere eseguite (cfr. doc. 1 p. 16 in fine). In questa
sede l’attore ha auspicato il riconoscimento di un capitale di fr. 10'000.-,
ammettendo esplicitamente la deduzione di fr. 15'000.- relativa alla mercede
per la parte di opere non eseguite. Non avendo però egli censurato l’assunto
pretorile secondo cui dovesse pure essere dedotto il minor valore di fr.
3'000.-, anche quell’importo può in definitiva essere posto in deduzione dalle
sue spettanze.
Nel gravame l’attore ha in
seguito aggiunto al capitale dovutogli (a suo dire di fr. 10'000.-, ma come
appena detto di fr. 7'000.-) il 50% (fr. 930.-) delle spese fatturategli dalla
Pretura e il 50% (fr. 3'250.-) delle ripetibili poste a suo carico nei tre
gradi di giudizio nella causa contro S__________ __________, il tutto con la
motivazione che, se in quella procedura a S__________ __________ fosse invece
stata attribuita solo la metà del capitale (ovvero fr. 10'000.- invece dei fr.
22'414.60 azionati e dei fr. 22'000.- concessi), egli avrebbe dovuto pagare solo
la metà delle spese e delle ripetibili. Il ragionamento è corretto per quanto
riguarda le spese della Pretura, che vanno di conseguenza rifuse all’attore in
ragione di fr. 580.85 (fr. 1'860.- : fr. 22'414.60 x fr. 7'000.-), ma è invece
errato per quanto riguarda le ripetibili, visto e considerato che il
riconoscimento a S__________ __________ di meno della metà del capitale da lei
azionato avrebbe fatto decadere ogni suo eventuale credito per ripetibili verso
l’attore, che non può dunque essergli qui rifuso, nemmeno in misura ridotta.
L’attore ha infine chiesto che al
capitale dovutogli (a suo dire di fr. 10'000.-, ma come detto di soli fr.
7'000.-) fossero aggiunti gli interessi maturati dal 15 novembre 2002 al 30
giugno 2012 (9 anni, 7 mesi e 15 giorni), di fr. 4'812.50, che era stato
obbligato a versare a S__________ __________ in forza della decisione di cui
all’inc. n. OA.2003.18 rich.. La richiesta è pertinente, visto e considerato
che una conduzione maggiormente diligente della causa da parte sua o una
denuncia della lite ai convenuti non avrebbe fatto venir meno l’obbligo di
versare gli interessi pretesi da S__________ __________. Gli stessi gli vanno
di conseguenza rifusi, beninteso solo sull’importo in capitale ridotto di fr.
7'000.-, in ragione di fr. 3'368.75 (fr. 7'000.- x 5% x 9.625 anni).
11. Ne discende, in parziale
accoglimento dell’appello, che i convenuti devono essere condannati a rifondere
all’attore fr. 10'949.60 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012.
Le spese processuali e le
ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto
che per la procedura di secondo grado le stesse sono state calcolate sulla base
di un valore litigioso di fr. 18’992.-.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello
19 novembre 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione
14 ottobre 2014 della Pretura del
Distretto di Bellinzona è così
riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza,
AO 1, AO 2 e AO 3 sono condannati a pagare in solido ad AP 1 la somma di fr. 10'949.60
oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2012.
2. La
tassa di giustizia di fr. 3’900.- e le spese di fr. 100.-, già anticipate
dall’attore, rimangono a suo carico per 3/4 e per 1/4 sono poste a carico dei
convenuti in solido. L’attore rifonderà ai convenuti fr. 2'500.- complessivi per
parti di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 1’500.- sono a carico dell’appellante per 3/7 e per 4/7
sono poste a carico degli appellati in solido, che rifonderanno alla
controparte, sempre in solido, fr. 300.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
30.
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).