12.2014.203
Responsabilità del liquidatore di una SA
17 marzo 2016Italiano28 min
Source ti.ch
Incarto n.
12.2014.203
Lugano
17 marzo 2016/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Fiscalini,
presidente,
Bozzini
e Balerna
vicecancelliere:
Bettelini
sedente
per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.624
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 29
settembre 2008 da
AO 1
AO 2
tutti rappr. da RA 2
contro
AP
1
rappr. da RA 1
con cui gli attori hanno chiesto la condanna della
convenuta al pagamento alla società C__________ SA in liquidazione, da
reiscrivere a RC, di fr. 274'500.- oltre interessi al 5% dal 26 maggio 1998 su
fr. 24'500.- e dal 31 dicembre 1999 su fr. 250'000.-;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 17 ottobre 2014 ha parzialmente
accolto, condannando la convenuta al pagamento a C__________ SA in
liquidazione, da reiscrivere a RC, di fr. 259'500.- oltre interessi al 5% dal
29 settembre 2008;
appellante la convenuta con atto di appello 19
novembre 2014, con cui chiede l’annullamento del querelato giudizio e in via
subordinata il suo annullamento con conseguente rinvio della causa al Pretore affinché,
previa completazione dell’istruttoria, emani una nuova decisione, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori con risposta 26 gennaio 2015 postulano
la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti
ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il 20 novembre 1997 (doc.
E) la Commissione federale delle banche ha ordinato lo scioglimento e la messa
in liquidazione della società C__________ SA, attiva nell’ambito della consulenza
finanziaria e della gestione patrimoniale, ed ha nominato quale sua
liquidatrice AP 1, la quale ha in seguito svolto il mandato affidatole, terminato
nel giugno 2006 (doc. H), fatturando poi alla società onorari per fr.
476'813.75 (doc. I).
Il 12 dicembre 2007 C__________
SA in liquidazione è pertanto stata radiata dal Registro di Commercio (in
seguito: RC; doc. C).
2. Con petizione 29 settembre
2008, fondata sugli art. 754 e 756 CO, AO 1 e AO 2 hanno convenuto in giudizio AP
1 - nuova ragione sociale di AP 1 - innanzi alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 1, per ottenere la sua condanna al pagamento a C__________ SA
in liquidazione, da reiscrivere a RC, di fr. 274'500.- oltre interessi. Essi, in
qualità di azionisti di quest’ultima, hanno rimproverato alla convenuta di non
aver svolto correttamente il suo mandato ed in particolare di aver venduto il
veicolo sociale Range Rover HSE 4.6 ad un prezzo inferiore alla valutazione Eurotax
(doc. K; ciò che aveva causato un danno di fr. 24'500.-), di aver effettuato
prestazioni inutili o contrarie agli interessi della società o degli azionisti
(ciò che imponeva di dedurre dai suoi onorari almeno fr. 100'000.-) e di aver in
tal modo contribuito a ritardare la conclusione della liquidazione (ciò che
aveva inutilmente accresciuto i suoi onorari di almeno fr. 150'000.-).
La convenuta si è integralmente
opposta alla petizione, ritenuto che in sede conclusionale ha altresì versato
agli atti alcuni documenti (doc. 72) attestanti le spese di deposito della
documentazione oggetto della domanda di edizione nei suoi confronti di cui pure
protestava allora il rimborso.
3. Con la sentenza 17 ottobre
2014 qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha di
conseguenza condannato la convenuta al pagamento a C__________ SA in
liquidazione di fr. 259'500.- oltre interessi (dispositivo n. 1), ammettendo
parzialmente la richiesta di risarcimento del danno derivante dalla vendita del
veicolo Range Rover HSE 4.6 ad un prezzo inferiore alla valutazione da lei a
suo tempo raccolta (doc. 17.2; fr. 9'500.-) e riconoscendo integralmente la
domanda di riduzione degli onorari per il ritardo nella conclusione della
liquidazione (fr. 250'000.-); ha ordinato la reiscrizione a RC di C__________
SA in liquidazione e nominato quale suo liquidatore l’avv. RA 2 (dispositivo n.
2); ha dichiarato inammissibile la documentazione presentata dalla convenuta in
sede conclusionale (dispositivo n. 3); ha respinto un’istanza di intersecazione
della convenuta (dispositivo n. 4); e ha posto la tassa di giustizia di fr.
15'000.- e le spese di fr. 40'000.- a carico degli attori per 1/10 e per 9/10 a
carico della convenuta, tenuta altresì a rifondere alla controparte complessivi
fr. 21'000.- a titolo di ripetibili (dispositivo n. 5).
4. Con l’appello 19 novembre
2014, che qui ci occupa, la convenuta ha impugnato i dispositivi n. 1, 2, 3 e 5
chiedendo di annullare il querelato giudizio - ritenuto che nei considerandi
tale richiesta era pure finalizzata (ciò che la controparte non ha contestato,
per altro a ragione, cfr. II CCA 28 febbraio 2014 inc. n. 12.2013.168, 31 marzo
2014 inc. n. 12.2013.6, 15 aprile 2014 inc. n. 12.2013.5, 28 gennaio 2016 inc.
n. 12.2014.175) a riformarlo, previa completazione dell’istruttoria, nel senso
di respingere la petizione - e in via subordinata di annullarlo e di rinviare
di conseguenza la causa al Pretore affinché, previa completazione
dell’istruttoria, emanasse una nuova decisione, il tutto con protesta di spese
e ripetibili di entrambe le sedi.
5. Della risposta 26 gennaio
2015 con cui gli attori hanno postulato la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei
prossimi considerandi.
6. Il 1° gennaio 2011 è
entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC;
RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di
quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal
diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di
procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura
ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione
pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni
federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
7. Secondo l’art. 6 n. 1 CEDU,
ogni persona ha diritto ad un’equa e pubblica udienza entro un termine
ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale costituito per
legge, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri di
carattere civile. Il Tribunale federale ha stabilito che l’obbligo di
organizzare un dibattimento pubblico ai sensi della citata norma presuppone una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte, aggiungendo che il giudice
cantonale deve di principio ordinare un dibattimento pubblico qualora ne sia
stata chiesta l’organizzazione e che solo a titolo eccezionale può rifiutarlo,
segnatamente, oltre che in presenza dei motivi indicati all’art. 6 n. 1 secondo
periodo CEDU, in caso di intempestività della richiesta (ciò che non è di
principio il caso se la richiesta è formulata durante lo scambio ordinario
degli allegati scritti), di mancato rispetto dei principi della buona fede e
del divieto dell’abuso di diritto, in particolare quando l’istanza appaia
vessatoria, improntata a una mera tattica dilatoria o, infine, in presenza di
un ricorso manifestamente infondato o inammissibile (TF 20 giugno 2013
1C_50/2013 consid. 2.2).
Nell’appello (p. 2) la convenuta
si è limitata ad affermare che “ci si riserva di chiedere lo
svolgimento di un’udienza giusta l’art. 316 cpv. 1 CPC”, ma non ha poi
sciolto quella riserva, né ha formalizzato in altro modo la domanda di
organizzare un pubblico dibattimento, per cui non si può ammettere l’esistenza
di una sua richiesta chiara e inequivocabile in tal senso (II CCA 15 luglio
2014 inc. n. 12.2012.173, 2 ottobre 2015 inc. n. 12.2013.193). Non è così
possibile effettuare una tale udienza.
8. Con il gravame la convenuta
ha preliminarmente chiesto l’assunzione da parte del Pretore, a cui in tal caso
la causa avrebbe dovuto essere rinviata previo annullamento della sua decisione
(per la violazione del suo diritto di essere sentita segnatamente del suo
diritto alla prova), rispettivamente da parte di questa Camera, di alcune
prove, segnatamente l’audizione in qualità di testimoni di __________, __________,
__________, __________ e __________, l’assunzione di una perizia giudiziaria
sull’entità e sulla congruità degli onorari e dei costi da lei esposti nell’ambito
della procedura di liquidazione di C__________ SA in liquidazione, nonché
l’edizione da parte sua delle fatture emesse a carico di C__________ SA in
liquidazione, delle schede contabili e dei time-sheets inerenti quella
sua attività.
La richiesta, avversata
dagli attori, non può essere accolta.
8.1 L’assunzione di quelle prove
da parte del Pretore non entra in linea di conto, visto e considerato che il
rifiuto di assumere le stesse da lui deciso a suo tempo non era censurabile, rispettivamente
non poteva essere censurato dalla convenuta.
In occasione dell’udienza
preliminare del 3 giugno 2009 la convenuta aveva spiegato che l’audizione dei
testi __________, __________, __________, __________ e __________ si
giustificava siccome costoro “hanno lavorato alla liquidazione con diverse
funzioni e ne hanno conoscenza diretta”. Di fronte a questa generica motivazione
della richiesta, l’assunto pretorile secondo cui l’attività di costoro
risultava già dai documenti versati agli atti e la relativa prova non
necessitava (ordinanza 15 luglio 2009 p. 1) non presta il fianco ad alcuna
critica, tanto più che negli allegati preliminari la convenuta non aveva
evidenziato particolari circostanze che imponessero proprio l’assunzione di uno
di quei testi, né lo ha ora preteso. E nemmeno nel prosieguo della causa, dopo
l’assunzione della perizia giudiziaria sulla prassi contabile in materia di
insinuazioni, accantonamenti e valutazione dei rischi in caso di liquidazione
forzata, essa ha sostenuto che l’assunzione testimoniale di uno di loro fosse
divenuta necessaria, né lo ha qui preteso.
La richiesta di assunzione di una
perizia giudiziaria sull’entità e sulla congruità degli onorari e dei costi da
lei esposti nell’ambito della procedura di liquidazione di C__________ SA in
liquidazione era invece stata a quel momento formulata dagli attori. Ritenuto
che la convenuta si era poi opposta a quella prova, essa è assai malvenuta a
rimproverare ora il Pretore per non averla assunta.
Quanto infine all’edizione, anche
in questo caso offerta dagli attori, avversata dalla convenuta e pure respinta dal
giudice di prime cure (per altro - a detta gli stessi attori - a torto, visto
che, contrariamente a quanto da lui ritenuto a p. 2 dell’ordinanza 15 luglio
2009, “l’edizione … non aveva per scopo probatorio quello di contestare la
congruità degli onorari esposti, quanto di stabilire l’incidenza sul costo
complessivo esposto in termini di onorari delle attività inutili (o che
avrebbero potuto divenire tali) svolte sull’arco dei 10 anni del mandato della
liquidatrice”, cfr. conclusioni di parte attrice p. 21), delle fatture
emesse a carico di C__________ SA in liquidazione, delle schede contabili e dei
time-sheets inerenti l’attività di liquidatrice della convenuta, valgono
le medesime considerazioni. Oltretutto, trattandosi dell’edizione di documenti
da sé stessa, la convenuta, se avesse ritenuto di volersi prevalere degli
stessi, avrebbe già potuto produrli di sua iniziativa, senza attendere un
ordine di edizione pretorile.
8.2 L’assunzione di quelle prove
in questa sede è pure esclusa.
Le parti possono in effetti
chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati
casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC,
che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova”
autentici), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza
ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già
produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”) (Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, p. 1393); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3
CPC, è pure data la facoltà di riassumere prove già acquisite dal Pretore,
nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/Hilber, in:
Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2ª ed., n. 47 ad art. 316;
TF 19 luglio 2012 4A_229/2012 consid. 4; II CCA 10 ottobre 2012 inc. n. 12.2012.6,
17 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.104, 22 maggio 2015 inc. n. 12.2013.96).
Nel caso di specie è
incontestabile che le prove offerte in questa sede dalla convenuta non costituiscono
dei “nova” autentici, siccome erano preesistenti alla sentenza pretorile,
o dei “pseudo nova”, in quanto avrebbero potuto essere prodotti già in
primo grado se la convenuta avesse fatto uso della diligenza ragionevolmente
esigibile nelle circostanze concrete, visto e considerato che, come detto, la
decisione con cui il Pretore ne aveva a suo tempo rifiutato l’assunzione non
era censurabile rispettivamente non poteva essere censurata in buona fede dalla
convenuta. In questa sede quest’ultima ha invero sostenuto che quelle prove,
specialmente quelle testimoniali, sarebbero state idonee a chiarire alcune circostanze
rilevanti per l’esito della causa puntualmente indicate, sennonché tale argomentazione,
formulata qui per la prima volta, non può essere presa in considerazione,
siccome irrita (art. 317 cpv. 1 CPC).
9. Prima di passare in
rassegna le censure relative alle singole pretese creditorie va ancora evaso il
rilievo della convenuta secondo cui essa avrebbe sollevato sia in risposta sia
in duplica il tema della prescrizione (art. 760 CO), da essa ora limitato alla
pretesa del veicolo Range Rover HSE 4.6, per cui, ritenuto che la vendita del
veicolo e l’incasso del relativo prezzo erano noti agli attori almeno
dall’ottobre 1998, la relativa eccezione avrebbe dovuto essere accolta. La
convenuta ha invero ragione laddove ha rimproverato al Pretore di aver
dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione, che in effetti non era
stata fatta valere per la prima volta solo con le conclusioni ma era già stata
sollevata in sede di duplica (p. 9). Essa non può però essere seguita laddove ha
preteso che l’eccezione potesse essere accolta nel merito, non essendosi
confrontata in questa sede con l’argomentazione abbondanziale del Pretore - per
altro corretta (dato che il termine di prescrizione per le pretese in esame
inizia a decorrere dal momento in cui il contratto di mandato è giunto a
scadenza, DTF 99 II 442 consid. 5c, 133 III 37 consid. 3.2; TF 24 febbraio 2012
5A_30/2009 consid. 4.4.2; II CCA 26 giugno 2013 inc. n. 12.2011.167, 3 giugno
2015 inc. n. 12.2013.133) - secondo cui in ogni caso, oltre al termine assoluto
(decennale) di prescrizione, pacificamente rispettato, anche quello relativo
(quinquennale) era a sua volta stato ossequiato, visto che in data 29 settembre
2003 si era ancora in fase di liquidazione e la convenuta non aveva ancora
emesso la sua liquidazione finale.
10. Nel merito la convenuta ha
innanzitutto contestato di essere tenuta a risarcire a C__________ SA in
liquidazione, in applicazione dell’art. 743 cpv. 1 e 4 CO, l’importo di fr.
9'500.-, corrispondente al minor prezzo ricavato dalla vendita del veicolo
Range Rover HSE 4.6, di fr. 30'500.- (doc. J), rispetto alla stima di fr.
40'000.- da lei a suo tempo raccolta (doc. 17.2). Il rilievo è infondato.
Essa ha innanzitutto osservato,
a torto, che la realizzazione avrebbe potuto avvenire tra il valore di fr.
28'500.- attribuito al veicolo nel bilancio al 31 dicembre 1996 (doc. G) e
l’importo di fr. 40'000.- risultante dalla stima da lei raccolta. Essa stessa ha
in effetti dato atto che la realizzazione doveva avvenire secondo il valore di
realizzo e non di quello di continuazione o ancora di mercato (Forstmoser/Mayer-Hayoz/Nobel,
Schweizerisches Aktienrecht, § 56 n. 80; Stäubli,
Basler Kommentar, 3ª ed., n. 2 ad art. 742 CO), ma ha poi misconosciuto che il
valore contenuto nel bilancio della società al 31 dicembre 1996, prima cioè della
sua liquidazione e in un momento in cui essa era ancora pienamente attiva, era
proprio il valore di continuazione.
Essa ha in seguito rilevato che
il perito giudiziario aveva ritenuto il valore di mercato di difficile
realizzazione e aveva giustificato il valore realizzato tenendo conto delle
circostanze. Non è così. Da una lettura del referto peritale non risulta in
effetti che l’esperto si sia espresso in quei termini, egli essendosi limitato
ad affermare che il veicolo, pur avendo un valore di mercato, da lui
identificato nella valutazione Eurotax (doc. K), di circa fr. 50'000.-, era
particolare ed aveva un mercato ristretto (perizia p. 6).
Infondato è infine il rimprovero
mosso al Pretore per aver ritenuto che la convenuta non avesse effettuato
sufficienti tentativi per spuntare un prezzo migliore, visto e considerato che
essa, neppure in questa sede, ha provato di essersi adoperata in tal senso, non
avendo nemmeno preteso che le prove da lei ora offerte potessero essere
rilevanti per il tema.
11. La convenuta ha censurato in
questa sede anche l’assunto con cui il Pretore l’aveva condannata a rifondere a
C__________ SA in liquidazione fr. 250'000.- di onorari esposti per le
prestazioni svolte in un periodo di tempo inutilmente protrattosi in modo
eccessivo. Essa ha in particolare contestato di aver violato gli obblighi
contrattuali che le incombevano ed ha escluso che gli attori avessero
dimostrato il danno da risarcire.
11.1 Il Pretore ha rimproverato
alla convenuta di non aver immediatamente provveduto, sin dal momento
dell’allestimento del bilancio iniziale di liquidazione del 7 dicembre 1997, ad
esaminare criticamente se gli accantonamenti di fr. 2'767'210.- da lei
effettuati a seguito delle insinuazioni di 34 clienti (poi di fatto mai
concretizzate con puntuali azioni di rivendicazione) dovessero essere
mantenuti, e di averlo in definitiva fatto solo dopo oltre 4 anni, il 15
gennaio 2002. Egli ha quindi ritenuto che questo agire della convenuta,
parzialmente contrario ai dettami di legge, aveva generato, oltre ad un
prolungamento dei tempi della liquidazione, alcune significative distorsioni
nel decorso della stessa, dando adito alla presentazione ad opera della convenuta
di un’istanza di autofallimento poi respinta e generando una ridda di
contestazioni e di opposizioni non peregrine da parte degli attori e del
revisore (che rifiutavano di approvare i conti con quegli accantonamenti) tali
da causare altro importante dispendio di tempo da parte della convenuta.
In questa sede la convenuta ha al
proposito obiettato da una parte di aver sin dall’inizio posto in atto le
iniziative necessarie per chiarire il buon fondamento delle pretese creditorie
oggetto degli accantonamenti, come del resto risultava dal doc. 29 e dai
testimoni di cui auspicava l’audizione; ha rilevato dall’altra di non poter
essere resa responsabile per l’inoltro di un’istanza di autofallimento che allora
s’imponeva; ed ha infine affermato di aver sempre cercato di salvaguardare gli
interessi dei creditori in una liquidazione bancaria del tutto nuova, atipica e
litigiosa.
L’argomentazione della convenuta
non è del tutto convincente.
11.1.1 Innanzitutto si osserva che il
suo scritto 3 maggio 2000 alla Commissione federale delle banche (doc. 29, che
riprendeva le considerazioni già esposte a quell’autorità con scritto 22 giugno
1999 di cui al doc. 24) era ben lungi dal provare che essa sin dal momento
dell’allestimento del bilancio iniziale di liquidazione del 7 dicembre 1997 (doc.
G) avesse già intrapreso le iniziative necessarie per chiarire il buon
fondamento delle pretese creditorie oggetto degli accantonamenti (che
presupponevano la diffida ai clienti a far valere le loro pretese con le necessarie
azioni di rivendicazione rispettivamente l’allestimento di un parere legale
generale sull’attività svolta e specifico nelle richieste di risarcimento più
importanti), mentre già si è detto che essa non poteva pretendere in questa
sede, per comprovare quel fatto, l’audizione testimoniale dei suoi 5
collaboratori.
11.1.2 La convenuta può invece essere
seguita laddove ha evidenziato di non poter essere resa responsabile per aver
provveduto all’inoltro dell’istanza di autofallimento, che in presenza di una
situazione di indebitamento costituiva per altro un obbligo (art. 743 cpv. 2 CO; Stäubli, op. cit., n. 11 ad art. 743 CO).
A fronte dell’inserimento, per altro corretto (perizia p. 13 seg.), di un
accantonamento di fr. 2'767'210.09 nel bilancio iniziale di liquidazione del 7
dicembre 1997, allestito attorno al mese di giugno 1998 (perizia p. 5), la
presentazione il mese seguente e meglio il 22 luglio 1998 (doc. Q) di
un’istanza di autofallimento costituiva in effetti un atto dovuto e non poteva così
essere considerata, soggettivamente, un atto inutile o contrario agli interessi
della società o degli azionisti.
11.1.3 Per il resto, il generico assunto
secondo cui la convenuta ha sempre cercato di salvaguardare gli interessi dei
creditori in una liquidazione bancaria mai ordinata in precedenza, atipica e
litigiosa non è tale da confutare il diverso accertamento pretorile, che va
dunque confermato tranne, come detto, per quanto riguarda le prestazioni riferite
all’istanza di autofallimento.
11.2 Il Pretore, esprimendosi sul
tema del danno, ha ritenuto che la richiesta di fr. 250'000.- formulata dagli
attori appariva equilibrata. A suo giudizio, nell’occasione tornava applicabile
l’art. 42 cpv. 2 CO e gli attori potevano essere seguiti laddove avevano concluso
che, qualora la convenuta avesse operato in ossequio ai dettami di legge, la
liquidazione sarebbe durata la metà del tempo e le ore impiegate sarebbero pure
state la metà.
In questa sede la convenuta ha
rimproverato al Pretore di non aver rilevato che negli allegati preliminari la
controparte aveva chiesto l’assunzione di alcune prove ritenute necessarie per
dimostrare le sue particolari pretese senza che le stesse fossero poi state
assunte e di aver nondimeno applicato, oltretutto in modo arbitrario, l’art. 42
cpv. 2 CO. La censura è fondata.
11.2.1 Negli allegati preliminari gli
attori avevano affermato, con riferimento alla pretesa di almeno fr. 100'000.-
per le prestazioni inutili o contrarie agli interessi della società o degli
azionisti (che, a loro dire, erano poi solo la sollecitazione e il
coinvolgimento di numerosi ex-clienti, l’esame approfondito e totalmente
inutile delle pretese risarcitorie da loro insinuate, nonché l’avvio e lo
svolgimento di procedure giudiziarie votate all’insuccesso, cfr. petizione p.
11), che “allo stato, non è possibile stabilire con attendibile certezza
quale porzione di tali costi (N.d.R. della somma fatturata di fr.
476'813.75) sia attribuibile alle attività che, per i motivi suesposti, non
possono essere messe in carico alla società”, aggiungendo che “sarà
possibile determinare con maggior precisione l’entità di tale pretesa solo
quando la convenuta avrà messo a disposizione l’elenco dettagliato delle prestazioni
svolte, con la descrizione precisa dell’attività cui sono riferibili”
oggetto di edizione, ciò che avrebbe poi permesso loro “di stralciarne le
prestazioni che la convenuta non aveva né ha diritto di farsi retribuire”
(petizione p. 12; cfr. pure replica p. 34); anche relativamente alla pretesa di
almeno fr. 150'000.- per la ritardata conclusione della liquidazione (posizione
che, a loro dire, aveva per oggetto solo l’allestimento di bilanci, la tenuta
di assemblee generali ordinarie e straordinarie e il pagamento di onorari al
revisore che non si sarebbero dovuto effettuare in tale accresciuta misura),
essi avevano affermato che la stessa era “facilmente evincibile dal richiamo
del relativo incarto” (petizione p. 13; cfr. pure replica p. 34). Con le
conclusioni essi hanno nuovamente ribadito che l’accertamento delle loro
pretese sarebbe stato possibile unicamente “a fronte del dettaglio e della
descrizione delle prestazioni fatturate” (p. 21).
Ritenuto che le prove di cui gli
attori auspicavano l’assunzione a quel momento allo scopo di stralciare le
relative fatturazioni della convenuta, segnatamente l’edizione da parte di
quest’ultima delle fatture emesse a carico di C__________ SA in liquidazione,
delle schede contabili e dei time-sheets inerenti quella sua attività, sia
pure esistenti, non erano state assunte nella sede pretorile e nemmeno - come
detto - possono esserlo in questa sede o ancora da parte del Pretore a cui la
causa dovrebbe essere rinviata (e ciò stante anche la categorica opposizione espressa
in questa sede degli attori stessi, che, pur avendo ritenuto errata la
decisione con cui il Pretore non le aveva ammesse, hanno inspiegabilmente pure omesso
di postularne l’assunzione nel caso subordinato in cui questa Camera non avesse
condiviso il diverso giudizio pretorile), le pretese azionate negli allegati
preliminari avrebbero senz’altro dovuto essere respinte, siccome non
sufficientemente provate dagli attori, pacificamente gravati dell’onere della
prova (art. 8 CC).
Del resto questi ultimi, pur
essendo in possesso di elementi probatori (si pensi in particolare al riepilogo
delle fatture esposte dalla convenuta suddivise per periodo di competenza e per
genere di prestazioni “ripresa attività societaria, contatto autorità,
trasloco, gestione / segretariato / attività giuridiche / attività contabili /
attività fiscali” di cui al doc. I, alle singole fatture dal 1° giugno 1998 al
28 febbraio 1999 di cui al doc. 24.1 ed al dettaglio delle prestazioni da lei
svolte e fatturate per il periodo successivo al gennaio 2004, di cui essi hanno
ammesso di disporre a p. 12 della petizione e versato agli atti sub doc. 53), nemmeno
hanno ritenuto con le loro conclusioni di esporne in dettaglio le risultanze, precludendosi
in tal modo (vista anche la categorica opposizione da loro espressa in questa
sede all’assunzione delle prove rilevanti proposta dalla controparte) la facoltà
di prevalersi della facilitazione probatoria, di carattere eccezionale e
concessa solo nel caso in cui alla parte non potesse essere rimproverata una
negligenza nell’allegazione delle circostanze rilevanti e nell’assunzione delle
prove necessarie, prevista dall’art. 42 cpv. 2 CO (cfr. TF 21 ottobre 2010
4A_208/2010 consid. 6.3).
11.2.2 Con il loro allegato
conclusionale gli attori hanno invece cercato di insistere più che altro sulla
pretesa relativa ai ritardi nella conclusione della liquidazione, da loro
aumentata all’importo complessivo di fr. 250'000.- fatto valere a suo tempo con
le due tipologie di pretese ed allora però estesa a tutte le prestazioni
fatturate dalla controparte (e non solo quelle da loro originariamente
menzionate e contestate negli allegati preliminari relative a quelle due tipologie
di pretese) durante un periodo di tempo inutilmente raddoppiato da 5 a 10 anni
(p. 21 seg.). Ora, quand’anche, per ipotesi, si volesse ritenere ammissibile un
tale modo di procedere (di per sé contrario ai dettami dell’art. 78 CPC/TI,
siccome fondato su fatti nuovi), resta però il fatto che la pretesa così
formulata non è stata a quel momento sostanziata e provata in modo sufficiente.
Gli attori non hanno in effetti spiegato per quali ragioni di fatto o di
diritto dall’onorario della convenuta dovesse essere dedotto anche quanto da
lei fatturato in quel periodo di tempo raddoppiato per le non meglio precisate prestazioni
che non erano state da loro menzionate e contestate negli allegati preliminari.
Ma soprattutto essi non hanno neppure dimostrato, oltre beninteso all’entità degli
onorari per le prestazioni da loro già menzionate e contestate negli allegati
preliminari (cfr. il considerando precedente), qual era l’ammontare degli
onorari fatturati in quel periodo di tempo raddoppiato per queste altre
prestazioni. Sempre sul tema dell’onorario da dedurre, appurato che le prove alla
base della pretesa formulata con le conclusioni erano esistenti e
potenzialmente esperibili (ed anzi sono stati proprio gli attori ad opporsi in
questa sede alla loro assunzione offerta dalla convenuta, senza neppure averne
postulato l’assunzione nel caso subordinato in cui questa Camera non avesse condiviso
il diverso giudizio pretorile), è manifestamente a torto che essi, senza - come
detto - aver oltretutto ritenuto di menzionare gli elementi probatori
risultanti dall’incarto che sarebbero stati tali da consentire un apprezzamento
almeno equitativo dell’importo rivendicato, hanno nondimeno preteso di poterlo
determinare in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO, limitandosi ad affermare,
senza fornire un qualsiasi riscontro oggettivo alla loro conclusione, che “ritenuto
che, sull’arco di 10 anni, la convenuta ha fatturato e incassato onorari per un
importo complessivo di poco superiore a fr. 500'000.- (doc. H), è legittimo
ritenere che lo stralcio delle prestazioni svolte (inutilmente) ai fini di
ottenere il fallimento della società e la riduzione dei tempi della procedura
di liquidazione che si sarebbe realizzata qualora la liquidatrice avesse
proceduto sin da subito a una valutazione seria e approfondita della fondatezza
delle presunte “rivendicazioni” avrebbero permesso di ridurre tale costo di almeno
fr. 250'000.-” (cfr. conclusioni p. 21 seg.). In tali circostanze è senz’altro
a torto che il Pretore ha poi ritenuto di poter quantificare l’importo a loro
dovuto, fondandosi su quella medesima disposizione.
11.2.3 Ed è parimenti a ragione che
la convenuta ha rimproverato al Pretore un apprezzamento arbitrario dell’art.
42 cpv. 2 CO. Nonostante il giudice di prime cure abbia ritenuto che, senza le
violazioni contrattuali imputabili alla convenuta, la liquidazione sarebbe
durata la metà del tempo e le ore impiegate sarebbero pure state la metà, si
osserva in effetti che l’importo di fr. 250'000.- da lui dedotto dall’onorario
della convenuta è maggiore alla metà di quanto da lei fatturato (che sarebbe
semmai stato di fr. 238'406.85) senza che siano state addotte ulteriori
circostanze atte ad aumentare quella deduzione.
Nemmeno è poi stato
indicato da quali documenti dell’incarto, da lui evocati genericamente, si
potesse evincere che la riduzione dell’onorario di fr. 250'000.- era stata
sufficientemente provata.
E del resto anche la sua conclusione
secondo cui la durata del presunto “risparmio di tempo” che sarebbe stato
possibile conseguire era complessivamente della metà appare eccessivamente
semplicistica (dato che le prestazioni della convenuta relative
all’allestimento del bilancio di liquidazione, allestito nel giugno 1998, e
all’istanza di autofallimento, inoltrata nel luglio 1998 ed evasa nel novembre
1998 [cfr. doc. P], erano legittime, mentre quelle effettuate successivamente
al 15 gennaio 2002 non sono state contestate dagli attori, nemmeno in questa
sede, cfr. risposta p. 21).
12. Nel prosieguo del suo
esposto la convenuta ha pure contestato il giudizio (dispositivo n. 2) con cui
il Pretore aveva provveduto a nominare l’avv. RA 2 quale nuovo liquidatore
della reiscrivenda C__________ SA in liquidazione. La censura è infondata. A
sostegno della stessa essa ha evidenziato, a ragione, che il liquidatore
dovrebbe essere per definizione neutrale e non potrebbe confondersi con il
rappresentante degli azionisti della società. Ritenuto però che la liquidazione
vera e propria della società è nel frattempo già stata portata a termine (con
in particolare l’avvenuta tacitazione di tutti i creditori privati e pubblici)
e che l’unica somma che dovrà essere ancora oggetto di liquidazione sarà semmai
quella che risulterà da questa causa (riservato l’esito del sequestro penale - formalmente
ancora in essere - sull’eccedenza, cfr. doc. 42, 16 e 71), il rischio di
pregiudicare la posizione dei terzi risulta essere solo teorico.
13. La convenuta ha infine censurato
il giudizio (dispositivo n. 3) con cui il Pretore aveva dichiarato
inammissibile la documentazione da lei presentata in sede conclusionale ed
attestante le spese di deposito della documentazione oggetto della domanda di
edizione nei suoi confronti (doc. 72). La censura dev’essere disattesa. In
questa sede la convenuta si è in effetti limitata a chiedere l’assunzione di
quella documentazione in applicazione dell’art. 317 cpv. 1 CPC, aggiungendo di
aver tempestivamente segnalato l’insorgere di quei costi e di essersi a suo
tempo riservata di chiederne la rifusione. Essa, venendo meno all’obbligo di
motivazione che le incombeva (art. 311 CPC), non ha tuttavia spiegato per quali
ragioni di fatto o di diritto dovesse essere riformato il giudizio pretorile di
inammissibilità della richiesta di produzione di quei documenti. E, a ben
vedere, neppure ha chiesto in questa sede la rifusione di quelle eventuali
spese, essendosi limitata con l’appello a protestare “spese e ripetibili di
prima e seconda istanza” (mentre con le conclusioni aveva protestato “tasse,
spese, incluse le spese di deposito della documentazione di edizione e
ripetibili”, p. 16). Si aggiunga, per completezza, che le spese di deposito
della documentazione in edizione avrebbero in ogni caso dovuto rimanere a suo carico,
visto che, invece di dar seguito all’obbligo di edizione e al conseguente
deposito in Pretura, essa aveva optato per un deposito presso terzi, senza che
il Pretore le avesse mai garantito il rimborso delle spese così assunte.
14. Ne discende, in parziale
accoglimento dell’appello, che la convenuta dev’essere condannata a rifondere a
C__________ SA in liquidazione fr. 9'500.- oltre interessi (dispositivo n. 1),
ritenuto che gli altri dispositivi impugnati - salvo quello sulle spese e sulle
ripetibili (n. 5), che in effetti seguono la rispettiva soccombenza delle parti
(art. 148 CPC/TI) - possono essere confermati.
Le spese processuali e le ripetibili
della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso
di fr. 259'500.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la
TG
decide:
Fatti
I. L’appello
19 novembre 2014 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza
17 ottobre 2014 della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1, è
così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta e, di conseguenza,
AP 1 è condannata a pagare a C__________ SA in liquidazione la somma di fr. 9'500.-
oltre interessi al 5% dal 29 settembre 2008.
2. (invariato)
3. (invariato)
4. (non
impugnato)
5. La tassa di giustizia di fr. 15’000.- e le spese, di complessivi fr.
40'000.-, da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dagli attori
per 19/20 e della convenuta per 1/20. Gli attori rifonderanno alla convenuta
fr. 23'625.- per parti di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese processuali di fr. 8’000.- sono a carico dell’appellante per 1/20 e per 19/20
sono poste a carico degli appellati, che rifonderanno alla controparte fr. 8'000.-
per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle
cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1
e 100 cpv. 1 LTF).